Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 28/01/2026, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01650/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08573/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8573 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Baldassarri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS-, Città Metropolitana di Roma Capitale, Settore V, Servizi di Pianificazione e Gestione del Territorio, protocollo n. -OMISSIS- del 23 maggio 2017, notificata in data 15 maggio 2024, recante l’ordine di demolizione “di n. 15 plinti di fondazione” e “di un manufatto in pannelli prefabbricati poggiante sui plinti summenzionati, con pianta rettangolare di circa mt 8,15 x 9,75, coperto con tetto a due falde altezza al colmo di circa mt. 3,30 e allo spiovente di circa mt. 2,50, ultimazione in ogni sua parte con destinazione civile abitazione”, ubicati in -OMISSIS-, -OMISSIS-; del verbale di sopralluogo della Polizia Municipale del 14 gennaio 2014; della nota prot. 3523 del 15 gennaio 2014 della Polizia Municipale; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 la dott.ssa CA SA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso, notificato in data 15 luglio 2024 e depositato l’8 agosto 2024, il Sig. -OMISSIS- è insorto avverso l’ordinanza dirigenziale prot. n. -OMISSIS- del 23 maggio 2017, che assume essergli stata notificata il 15 maggio 2024, con la quale il Comune di -OMISSIS- ingiungeva a lui e al Sig. -OMISSIS-la demolizione delle seguenti opere abusive: “ realizzazione di n. 15 plinti di fondazione posti in sequestro in data 10/09/2013 (…); realizzazione di un manufatto in pannelli prefabbricati poggiante sui plinti summenzionati, con pianta rettangolare di circa mt 8,15 x 9,75, coperto con tetto a due falde altezza al colmo di circa mt. 3,30 e allo spiovente di circa mt. 2,50, ultimato in ogni sua parte con destinazione civile abitazione ”.
1.1. Il ricorrente premette in fatto di essere affetto da patologia (-OMISSIS-), mentre entrambi i figli “ soffrono di seri problemi psichiatrici e sono seguiti settimanalmente dal CMS e dagli assistenti sociali del Comune di -OMISSIS- ”, rappresentando altresì che il manufatto attinto dall’ordine demolitorio funge da unica abitazione per sé e per il proprio nucleo familiare. Ed ancora, rende noto che “ il sedime in questione è stato interessato nel tempo da varie pratiche edilizie. Tra queste: una prima pratica del 9 settembre 1992; quella (che interessa l’opera in questione e che ad oggi risulta sospesa) è del 13 gennaio 1993, prot. 1080 (doc. 2); una terza pratica del 7 novembre 1995, prot. 52710 e la richiesta di concessione in sanatoria del 6 maggio 1996, pratica edilizia n. 6897 ”, la cui documentazione era stata richiesta al Comune con istanza di accesso agli atti che sarebbe stata evasa solo parzialmente.
1.2. In diritto ha sollevato le seguenti doglianze:
I . “ Violazione dell’art. 2 della legge 241/1990 – violazione delle regole partecipative – violazione del principio del contraddittorio – violazione del principio di affidamento ”.
Il provvedimento demolitorio è stato emesso in assenza della preventiva instaurazione del contraddittorio e in violazione del legittimo affidamento del privato, tenuto conto del notevole lasso temporale decorso sia dalla presentazione della prima pratica edilizia che ha interessato il “sedime” sul quale insiste l’opera abusiva (oltre trenta anni prima), sia dal verbale di sopralluogo della Polizia Municipale del 15 gennaio “2024” ( rectius , 2014);
II . “ Carenza e/o difetto di istruttoria e di motivazione – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380/2001 – violazione del principio di affidamento – violazione del principio di proporzionalità – violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione – violazione dell’art. 8 CEDU ”.
L’ordinanza di demolizione sarebbe inficiata da carenza di motivazione, non avendo esplicitato l’interesse pubblico ad essa sotteso, tale da sacrificare l’affidamento del privato anche ad onta del tempo trascorso, e violerebbe il principio di proporzionalità per mancato rispetto del diritto all’abitazione e alla salute (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 7 settembre 2022, n. 32869), deducendo che “ ove il Comune di -OMISSIS- avesse svolto apposita istruttoria rispetto alla delicatissima situazione familiare (e di salute) del ricorrente (e della famiglia residente nel manufatto controverso) non avrebbe certamente adottato l’illegittimo ordine di demolizione impugnato ”;
III. “ Carenza e/o difetto di istruttoria e di motivazione – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380/2001 – violazione del principio di affidamento – violazione del principio di proporzionalità ”.
Il ricorrente lamenta che il Comune non avrebbe tenuto conto della “pratiche edilizie” presentate dal padre, proprio dante causa (segnatamente, istanze prot. n. 1080 del 13 gennaio 1993 e prot. n. 52710 del 7 novembre 1995), non ancora definite, dolendosi peraltro di non aver avuto integrale accesso alla relativa documentazione.
1.3. In calce al ricorso è stata formulata istanza istruttoria per “ l’acquisizione di tutti gli atti e documenti comunali concernenti tutte le pratiche edilizie (sempre nell’ottica di difendere la legittimità dell’intervento in questione) che hanno interessato ed interessano l’immobile e l’area in questione, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria (condotte idriche) realizzate in situ ”.
2. Il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio con atto depositato in data 16 settembre 2024 e, con memoria prodotta il 5 marzo 2025 con documentazione a corredo, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Il ricorrente ha prodotto documentazione in data 10 novembre 2025 e memoria ex art. 73, co. 1 cod. proc. amm. in data 21 novembre 2025, insistendo per l’accoglimento del gravame e dell’istanza istruttoria anche alla luce della presenza di procedimenti edilizi ancora pendenti e del conseguente difetto di istruttoria che inficerebbe l’operato municipale, confermato oltretutto dal contenuto delle note comunali del 29 febbraio 2024 e del 14 dicembre 2023, versate in atti, ribadendo di non aver avuto accesso alla documentazione richiesta in sede di accesso, che risultava invece essere stata ostesa ai frontisti, lamentando conseguentemente una disparità di trattamento.
4. Anche il Comune ha prodotto documentazione (in data 12 novembre 2025) e memoria illustrativa (in data 21 novembre 2025).
5. In data 1° dicembre 2025 entrambe le parti hanno depositato memorie di replica.
6. All’udienza pubblica del 22 dicembre 2025 il ricorso è stato chiamato in discussione e trattenuto in decisione.
7. In limine litis va disposto lo stralcio della memoria illustrativa del Comune depositata in data 12 novembre 2025 alle h. “12:56:40” e della memoria di replica del 1° dicembre 2025 delle h “23:18:27” (come da risultanze del fascicolo telematico), in quanto entrambe prodotte oltre le h 12.00 dell’ultimo giorno utile ai fini dei deposito giusta il disposto dell’art. 73, co. 1 cod. proc. amm., e pertanto da considerarsi tardive alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul tema [“La più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, VI, 4 dicembre 2024, n. 9692; Cons. Stato, VI, 19 novembre 2024, n. 9278; Cons. Stato, sez. IV, 14 settembre 2022, n. 7977; Cons. Stato, sez. V, n. 10636 del 2022), da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, ha definitivamente chiarito che se il deposito degli atti processuali, con il processo amministrativo telematico (PAT), è possibile fino alle ore 24.00, tuttavia, se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12.00 (id est, l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del PAT), si considera - ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo, ed è quindi tardivo. Il termine ultimo di deposito alle ore 12.00, pertanto, permane, anche all’indomani dell’entrata in vigore del PAT, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante, tanto anche in considerazione del fatto che l’art. 4, comma 4, dell’allegato 2 delle disposizioni di attuazione del c.p.a. – il quale, da un lato, dispone che «è assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno consentito», dall’altro, dispone altresì che «agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo» – deve intendersi nel senso che il primo termine delle ore 24.00 si riferisce a tutti quegli atti di parte che non sono depositati in vista di una camera di consiglio o di un’udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data, mentre il secondo agli atti depositati in funzione di un’udienza, camerale o pubblica, già stabilita, per i quali la garanzia dei termini a difesa ha suggerito al legislatore di anticipare il deposito (Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136)”: così Cons. Stato, sez. VI, 24 marzo 2025, n. 2410. Cfr. altresì T.A.R. Lazio, II quater, 18 dicembre 2024, n. 22919; Cons. Stato, Sez. VI, 30 maggio 2024, n. 4865; Cons. Stato, Sez. IV, 24 gennaio 2024, n. 756; id., 30 settembre 2022, n. 8418].
7.1. Il Collegio ritiene invece utilizzabile la documentazione prodotta dallo stesso Comune in data 12 novembre 2025, in quanto, ancorché il relativo deposito risulti anch’esso tardivo (non essendo stato rispettato il relativo termine di legge di 40 giorni liberi prima dell’udienza di discussione del ricorso), trattasi di produzione documentale relativa alla pratica edilizia prot. n. 1080 del 13 gennaio 1993 evocata in ricorso (segnatamente, sono state prodotte: la domanda di concessione edilizia presentata dal Sig. -OMISSIS-; la richiesta di integrazioni del 3 marzo 1993; il provvedimento di sospensione del 19 febbraio 1994), così soddisfacendo (quantomeno in parte) l’esigenza istruttoria paventata dal ricorrente nei propri scritti difensivi.
8. Va poi opportunamente precisato, in via pregiudiziale, che la gravata ordinanza di demolizione riporta la data del 23 maggio 2017, ma dalla documentazione in atti (cfr. la nota di “riscontro” del Comune prot. n. 30252 del 20 marzo 2024, versata in giudizio in data 5 marzo 2025 sub doc. 6) si evince che il primo tentativo di notifica non è andato a buon fine nei confronti del Sig. -OMISSIS-. Tale circostanza, unitamente alla considerazione che la difesa del Comune nulla ha eccepito o rilevato con riferimento alla data di notifica della prefata ordinanza, porta a ritenere per assodato – anche alla luce del principio di non contestazione sancito dall’art. 115, co. 1 c.p.c. – quanto si legge nell’epigrafe del ricorso, ossia che essa è stata “ notificata in data 15 maggio 2024 ”.
Ne consegue che la presente impugnativa, notificata il giorno lunedì 15 luglio 2024, è da ritenersi tempestiva.
9. Quanto all’istanza istruttoria proposta con il ricorso e ribadita dalla parte con le due successive memorie, va poi puntualizzato che l’esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui all’art. 63 cod. proc. amm. è rimesso all’apprezzamento discrezionale del giudice e che il Collegio, nel caso di specie, non ravvisa l’esigenza di impartire a carico dell’amministrazione un ordine di esibizione documentale (anche alla luce di quanto si dirà infra ), risultando la causa già matura per la decisione.
10. Nel merito, il ricorso è infondato.
11. Procedendo con ordine, i primi due motivi si infrangono contro il granitico indirizzo giurisprudenziale che attribuisce all’ordine di demolizione natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato.
Il che, da un lato, rende ultroneo un apporto partecipativo da parte del privato previa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; dall’altro lato, la motivazione è da considerarsi adeguata e sufficiente laddove contenga la descrizione delle opere abusive e l’indicazione delle ragioni della loro abusività, non essendo necessario che l’amministrazione individui un interesse pubblico – diverso dalle mere esigenze di rispristino della legalità violata – idoneo a giustificare l’ingiunzione demolitoria, escludendo, altresì, un legittimo affidamento del privato alla conservazione dell’opera abusiva (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2024, n. 5287; 2 ottobre 2024, n. 7948; Ad. plen. 9 del 2017).
Quanto, poi, alla circostanza che l’amministrazione non avrebbe attentamente valutato le esigenze abitative e le precarie condizioni di salute del ricorrente e dei suoi familiari, soccorre la consolidata giurisprudenza amministrativa formatasi sul tema dei rapporti tra ordine di demolizione e diritto all’abitazione (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2024, n. 6076; id.18 giugno 2025, n. 5318; sez. II, 25 novembre 2024, n. 9447), la quale ha ripetutamente affermato che:
- il diritto all’abitazione non ha portata assoluta, tale da rendere illegittimi gli ordini di demolizione degli abusi ogni qualvolta l’immobile sia adibito a casa familiare. L’ordine di demolizione, infatti, è espressione del diritto della collettività a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio violato dall’abuso, che ben può prevalere sul diritto all’abitazione dei singoli che hanno edificato in violazione degli strumenti urbanistici e in assenza di un idoneo titolo abilitativo (v. altresì Cons Stato, sez. VI, 3 maggio 2024, n. 4039);
- l’esigenza di tutelare i fondamentali diritti all’abitazione e al rispetto dei beni non può prevalere automaticamente sull’interesse pubblico al governo del territorio e alla repressione degli illeciti edilizi. Tale rilievo è sufficiente per escludere qualsiasi sospetto di contrasto della normativa regionale e statale con la normativa convenzionale richiamata dall’art. 117 della Costituzione (Cons. Stato, sez. VII, 3 marzo 2023, n. 117);
- l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 CEDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto assoluto ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17 gennaio 2020 n. 844; Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2023, n. 1253);
- l’emergenza abitativa non può essere invocata per paralizzare la demolizione di un immobile abusivo, stante l’inammissibilità di condoni atipici ed extra-ordinem, ferma restando la possibilità per gli indigenti di sollecitare gli ausili eventualmente messi a disposizione dalle autorità amministrative competenti (Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2022, n. 3704).
In termini cfr. altresì, tra le numerosissime, T.A.R. Lazio, II bis, 18 aprile 2025, n. 7760; id., 1° aprile 2025, n. 6485; id., II quater, 6 marzo 2025, n. 4840; id., II S, 27 gennaio 2025, n. 1699; id., II quater, 10 maggio 2024, n. 9200.
12. Anche il terzo motivo di ricorso si appalesa infondato.
13. In primo luogo, avuto riguardo al copioso deposito documentale effettuato dalla parte in data 10 novembre 2025 (cfr. in particolare docc. nn. 3 – 8), cui ha fatto seguito quello del Comune avvenuto due giorni dopo, risulta come il ricorrente sia già in possesso della documentazione relativa alle “pratiche edilizie” presentate dal proprio dante causa, il Sig.-OMISSIS-, e in particolare quelle trasmesse in data 1993 e 1995 (“sospese” dall’amministrazione), sulle quali si sofferma nelle proprie memorie difensive: di talché non si ravvisa la necessità di disporre incombenti istruttori a carico della resistente amministrazione (peraltro, laddove egli avesse avuto l’effettiva e concreta esigenza, anche a fini difensivi, di accedere a ben precisi documenti, avrebbe potuto agire con lo strumento processuale del ricorso per l’accesso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm.).
Nemmeno rileva, nella presente sede processuale, appurare se il Comune abbia osteso tale documentazione a soggetti terzi (questione dedotta dal ricorrente con la memoria illustrativa e poi ancora in sede di repliche, avendo egli lamentato di aver presentato “ atti di diffida e reclamo al Garante della privacy ”), atteso che l’odierno thema decidendum impone esclusivamente di accertare la legittimità o meno della gravata ordinanza di demolizione e non eventuali condotte illecite commesse in relazione all’ostensione di atti amministrativi.
Per le stesse ragioni, non interessa acquisire la documentazione relativa alle “ opere di urbanizzazione primaria (condotte idriche) realizzate in situ ” (cfr. istanza istruttoria formulata con il ricorso), nonché “ tutti gli atti urbanistici-edilizi che interessano l’area in questione (e che il Comune persiste nel non ostendere). Ciò appunto al fine di verificare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione e di tutelare così il diritto di proprietà del ricorrente ” (cfr. pag. 5 della memoria illustrativa del 21 novembre 2025): dall’esame del materiale di causa, infatti, sembrerebbe desumersi che tale richiesta (invero espressa negli scritti difensivi in termini piuttosto generici e non del tutto perspicui) attenga in realtà alla domanda di accesso inoltrata al fine di “ conoscere la pianificazione del territorio e della viabilità compreso gli strumenti prg per zona campo Jemini (…) e se sono stati programmati degli strumenti urbanistici ”, nonché all’ulteriore richiesta diretta all’acquisizione di “ copia della delibera di C.C. n. 201 del 20.12.1996 e della determina dirigenziale RG1600 del 8.09.1996 nonché informazioni relativamente alle condotte idriche primarie per il quartiere adiacente Campo Jemini etc ”, sulle quali è intercorsa una fitta interlocuzione con l’amministrazione municipale (v. da ultimo la nota firmata in data 29 febbraio 2024, versata in atti in data 10 novembre 2025 sub doc. 25). Trattasi, dunque, di documentazione che esula dall’oggetto del presente giudizio.
14. Ciò opportunamente chiarito, va esaminata la censura con cui il ricorrente deduce che l’ordinanza di demolizione sarebbe inficiata da difetto di istruttoria, per non avere il Comune attentamente considerato le “pratiche edilizie” presentate in passato per il “sedime” ove insiste l’abuso (così testualmente si legge in ricorso), ad oggi ancora pendenti e dunque mai definite, in quanto (come peraltro comprovato anche dalla documentazione esibita dalla difesa comunale in corso di causa) solo sospese.
14.1. La doglianza appare, innanzitutto, fuori fuoco.
Il manufatto attinto dall’ordine demolitorio, infatti, risulta essere stato realizzato in epoca ben più recente rispetto a quella alla quale risalgono le domande edilizie presentate dal Sig.-OMISSIS-, padre del ricorrente: infatti, è documentato in atti che, in occasione di un primo sopralluogo in situ del 10 settembre 2013, la polizia municipale aveva accertato unicamente l’avvenuta installazione di 15 paletti in calcestruzzo riconducibili per tipologia a plinti di fondazione, sottoponendoli a sequestro penale con verbale n. 20/13, mentre solo all’esito di un successivo sopralluogo, effettuato nel mese di gennaio 2014, era stata riscontrata la presenza dell’opera (prefabbricato ad uso abitativo) descritta in ordinanza (le risultanze delle due verifiche edilizie sono comprovate anche dalla documentazione fotografica allegata ai rispettivi verbali, che dà chiara evidenza del mutamento dello stato dei luoghi medio tempore realizzato).
Di talché non vi è motivo per interrogarsi sull’esito di quelle “pratiche edilizie”, che certamente non potevano riferirsi ad un prefabbricato che sarebbe stato edificato sul terreno di cui attualmente risulta comproprietario il Sig. -OMISSIS- soltanto a cavallo tra il 2013 e il 2014, violando peraltro il sequestro precedentemente disposto dall’autorità giudiziaria.
Ne deriva, pertanto, che l’opera è priva di un valido titolo abilitativo.
14.2. Ad ogni buon conto, proprio la circostanza (sulla quale il ricorrente pone particolare enfasi) che i procedimenti edilizi incardinati in passato dal Sig.-OMISSIS- non siano mai culminati nel rilascio di un provvedimento concessorio, in quanto in parte sospese dal Comune, comprova vieppiù la natura abusiva del manufatto. Più in dettaglio, dal materiale di causa è emerso quanto segue:
- in data 9 giugno 1992 era stata presentata domanda di “ concessione edilizia ” per la “ realizzazione di un fabbricato ad uso civile abitazione (bifamiliare) ”, di cui non vi sarebbe “ traccia presso l’Amministrazione ”: tale istanza è stata prodotta in giudizio dalla parte in data 10 novembre 2025 sub doc. 3, per cui non vi è luogo a pronunciarsi sulla richiesta di “acquisizione in via istruttoria” contenuta nella memoria del 21 novembre 2025;
- ed ancora, in data 13 gennaio 1993 era stata presentata l’istanza prot. n. 1080, con la quale il Sig.-OMISSIS- chiedeva di “ poter realizzare un manufatto in legno smontabile di facile rimozione ” delle dimensioni 10x15 da adibire a deposito, sul terreno agricolo ubicato in via Mar Nero 16 (cfr. doc. 4 depositato il 10 novembre 2025). La pratica venne sospesa dal Comune con determina del 19 febbraio 1994 per “carenza grafica” (v. la documentazione depositata dalla parte resistente in data 12 novembre 2025);
- con successiva istanza prot. n. 52710 del 7 novembre 1995 (cfr. doc. 5 della produzione documentale di parte ricorrente) era stata avanzata domanda di rilascio di “ autorizzazione per la realizzazione di due depositi per attrezzi agricoli (…) delle dimensioni cadauno di mt. 3.00x3.00 ” (ad essi si riferisce la richiesta di “applicazione” dell’art. 13 della l. 47/1985, presentata in data 6 maggio 1996 con prot. 22274 e prodotta al doc. 6). Con verbale n. 131 del 15 maggio 1996 (cfr. doc. 7) la Commissione edilizia comunale sospese anche tale ulteriore procedimento “ per la verifica dell’ampliamento stradale ”;
- è stata altresì prodotta agli atti un’ulteriore istanza di “concessione edilizia” prot. n. 26115 del 20 giugno 2003, presentata dai Sig. -OMISSIS- e-OMISSIS- per la realizzazione di un fabbricato rurale e annessi agricoli (sito in -OMISSIS-, via di Torvaianica Alta), rigettata con determinazione del Comune di -OMISSIS- del 15 luglio 2003 (cfr. doc. 8 di parte ricorrente).
Ne consegue che, in disparte il fatto che non tutte le citate pratiche edilizie sembrerebbero riguardare il manufatto attinto dall’ingiunzione demolitoria (v. segnatamente l’istanza del 1995, avente ad oggetto due depositi per attrezzi agricoli, e dunque opere diverse – anche per le più ridotte dimensioni – dal prefabbricato adibito ad uso residenziale per cui oggi è causa), le stesse comunque non sono state mai definite con un provvedimento di accoglimento da parte al Comune, e dunque con il rilascio di un titolo edilizio abilitativo.
Né risulta documentata in atti la presenza di “ (almeno) una richiesta di sanatoria tuttora pendente ” (cfr. pag. 1 della memoria di replica del 1° dicembre 2025), che (sulla scorta di un nutrito indirizzo giurisprudenziale, ben noto al Collegio) precluderebbe l’adozione di un ordine di demolizione in relazione alle opere abusive che ne sono oggetto, atteso che non è stata data evidenza documentale di una domanda di condono presentata per la regolarizzazione del manufatto di cui trattasi (che peraltro, come sopra accertato, è stato realizzato in epoca piuttosto recente).
14.3. Quanto, poi, alle due note comunali che sono state richiamate nella memoria illustrativa del 21 novembre 2025, entrambe a firma del Segretario Generale dott.ssa Ruvo (prodotte sub doc. 23 e 25), esse non apportano alcun elemento a sostegno della tesi difensiva del ricorrente.
Segnatamente:
i) con la nota del 14 dicembre 2023 (che ha il seguente contenuto testuale: “ a seguito della Vostra nota in oggetto è stata richiesta agli uffici competenti una verifica di tutta la questione per tentare una risoluzione definitiva. Attualmente si è in attesa dei riscontri chiarificatori richiesti che stanno tardando per gli adempimenti di fine anno che impegnano gli uffici coinvolti caratterizzati da scarse risorse umane ”) è stato fornito riscontro alla richiesta di riesame del provvedimento di diniego di accesso prot. n. 106889/2023 (trasmessa dall’interessato con pec del precedente 11 novembre), che atteneva specificamente all’istanza di “ accesso civico, relativa alle planimetrie e progettazioni delle linee di adduzione idrica passanti sotto il livello della strada poderale privata (…) denominata Via Campo Jemini ”. Essa, dunque, si appalesa del tutto inconferente ai fini che oggi occupano;
ii) la nota del 19 febbraio 2024 conferma soltanto il mancato accoglimento della richiesta prot. n. 1080 del 13.01.2993 (“ nella pratica relativa al Prot. 1080 del 13.01.2993, alla quale peraltro l’ufficio comunica che avete più volte avuto accesso per prenderne visione, non esiste la relativa sanatoria e documentazione accessoria in quanto, come è di già Vostra conoscenza, a seguito della richiesta Prot. 1080/93 l’Ufficio comunale competente inviò al Sig.-OMISSIS- in data 04.03.1993 richiesta di integrazione documentale. Richiesta che non risulta avere avuto alcun seguito tanto che la pratica fu sospesa per “Carenza grafica” cosi come risulta comunicato con nota Prot. 19.02.1994 ”).
14.4. Ne consegue che non è dato ravvisare i profili di deficit istruttorio adombrati dalla parte, con conseguente accertamento della legittimità della gravata ordinanza di demolizione.
15. In conclusione, il ricorso va rigettato.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune di -OMISSIS- nella misura quantificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di -OMISSIS-, che liquida nella misura di euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN NG, Presidente
CA SA RO, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA SA RO | AN NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.