Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 13/10/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00466/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00257/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 257 del 2025, proposto da
- LA ON, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Giuseppe Faggella, che agisce in giudizio anche personalmente, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
- alla sentenza n. 30/2022 del Giudice di pace di Bella.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025, il Consigliere avv. BE PP;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente agisce in virtù del disposto dell’art. 112, n. 2, lett. c) del codice del processo amministrativo, proponendo azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe.
1.1. In particolare, dagli atti del giudizio in punto di fatto emerge quanto segue:
- con sentenza n. 30/2022 del Giudice di Pace di Bella ha condannato la Regione Basilicata a pagare in favore di parte ricorrente le somme ivi specificate;
- la sentenza è stata successivamente notificata in forma esecutiva alla Regione intimata in data 11 febbraio 2025;
- come riferito nel ricorso, la Regione Basilicata risulta non aver adempiuto al richiamato precetto giurisdizionale.
2. Parte ricorrente ha quindi introdotto il presente giudizio per conseguire l’integrale attuazione del ripetuto decreto, con la fissazione di un termine per l’esecuzione, la fissazione di penalità di mora e la nomina di un commissario “ad acta” che provveda in via sostitutiva per il caso di ulteriore inadempimento.
3. La Regione intimata, ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
4. Alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2025 l’affare è transitato in decisione.
5. In rito, il Collegio osserva che risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, co.1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all’art. 87, co. 2, lett. d), e 3 del medesimo codice, essendosi provveduto al deposito del ricorso in segreteria in data 12 luglio 2025, a fronte della notificazione a parte resistente effettuata il precedente 30 di giugno.
Risulta decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, risultando il titolo esecutivo notificato alla pubblica amministrazione in data 11 febbraio 2025. E poi presente l’attestazione di cancelleria circa concernente il passaggio in giudicato della sentenza del 28 giugno 2025.
6. Nel merito, il ricorso è fondato.
6.1. L’inerzia dell’Ente intimato configura palese violazione dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso con provvedimento del giudice ordinario, né l’amministrazione ha provato come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto integrale adempimento (in tema di prova dell’integrale adempimento ex multis Cass. SS.UU. n. 12533/2001), prima della notifica del presente ricorso per ottemperanza.
6.2. Va dunque dichiarato l’obbligo dell’Ente intimato di dare esatta ed integrale esecuzione a quanto disposto nella sentenza azionata, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme a essa spettanti in virtù di detto titolo, detratto quanto già eventualmente corrisposto.
6.3. Parte intimata dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.
6.4. Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o suo delegato, che provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza. Le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico dell’Amministrazione intimata e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.
6.5. Ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., non è iniqua e va pertanto disposta la corresponsione di una penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, con determinazione come da dispositivo. In relazione a tale ultimo profilo, il Collegio ritiene di dover precisare che in dette spese di lite rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo della Regione Basilicata di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o suo delegato, che provvederà nei sensi di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza;
- pone a carico della Regione Basilicata il compenso da corrispondere al Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria;
- determina in euro 300,00 (trecento/00) l’importo da corrispondere al predetto Commissario ad acta, tenuto conto dei parametri percentuali di cui all’art. 2 dell’allegato n. 1 al D.M. 30/5/2002.
Condanna la Regione Basilicata alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole forfetariamente in euro 1000,00, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EF LE, Presidente
BE PP, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE PP | EF LE |
IL SEGRETARIO