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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 125/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso l'Ordinanza resa in data 3.05.2021 dal Tribunale di Enna nel giudizio n. 1531/2020 R.G.
PROPOSTO DA
– in persona del suo Parte_1 legale rappresentante p.t. (p.iva corrente in Roma, nella P.IVA_1 via Palestro n. 81, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta presso i cui Uffici, in Caltanissetta, Via libertà
n. 174 è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
residente ad Aidone ne Contrada San Controparte_1
BA s.n.c. (c.f. ) rappresentato e difeso dagli CodiceFiscale_1
Avv.ti Agatino Cariola e Francesco Impellizzeri, ed elettivamente domiciliato in Catania, Via Carnazza n. 51, presso lo studio dell'Avv.
Cariola;
Appellato
Conclusioni dell'appellante
1 “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni avversa domanda, istanza ed eccezione, nel merito, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, respingere integralmente la domanda azionata in primo grado;
In ogni caso con la riforma del capo della sentenza contenete la condanna al pagamento delle spese legali. Con vittoria di spese del grado”.
Conclusioni dell'appellato
“Si chiede che l'appello proposto da sia dichiarato inammissibile e, Pt_1 comunque, infondato e sia rigettato con il favore delle spese.”
Svolgimento del processo
Con ricorso proposto ex articolo 702 bis c.p.c del 14.12.2020
[...] conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Enna, la CP_1
- al fine di far ritenere e Parte_1 dichiarare la stessa tenuta a corrispondere e liquidare, in proprio favore, la somma di € 47.192,85, o quella maggiore o minore determinata all'esito dell'istruttoria, dovuta in virtù delle domande n. 90263532922 e n.
0026385623 relative alla mancata erogazione dei contributi agricoli per gli anni 2019 e 2020, il tutto oltre interessi moratori decorrenti dal giorno da cui dette domande erano esigibili.
Chiedeva, in subordine, che il Tribunale affermasse e dichiarasse l'obbligo di di completare l'istruttoria sulle predette domande. Pt_1
Con comparsa del 12.03.2021 si costituiva in giudizio la Pt_1 contestando la domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, eccepiva che l'erogazione in favore del ricorrente, sia con riguardo al saldo per l'anno 2019, sia relativamente all'intera somma dovuta per l'anno 2020, era stata sospesa in considerazione di quanto accertato dalla Guardia di Finanza in seno al verbale di contestazione prot. n. 0681587/2019 del 5.12.2019 circa la indebita percezione, da parte del , di premi comunitari antecedentemente erogati in CP_1 violazione dei divieti di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo n.
159/2011, informazioni in base alle quali, con Decreto del 17.02.2021,
2 l' aveva disposto la sospensione e la successiva revoca dei benefici Pt_1 erogati tra gli anni 2009/2012.
Senza alcuna attività istruttoria, all'udienza del 30 marzo 2020, la causa
è stata posta in decisione con termine per deposito di memorie. Con
l'ordinanza oggi gravata il Tribunale di Enna ha accolto il ricorso dichiarando la tenuta a corrispondere e liquidare al ricorrente la Pt_1 somma di €.37.834,98 oltre interessi al tasso legale condannando, altresì, la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate come in dispositivo.
Il Giudice di prime cure ha deciso nel modo richiamato rilevando, preliminarmente, come dalla documentazione acquisita fosse risultato incontestato che il ricorrente avesse regolarmente presentato, per gli anni dal 2005 al 2020, le domande di contributi per l'agricoltura ad Pt_1 tutte regolarmente liquidate ad eccezione di quelle relative alle campagne
2019 e 2020 e che a giustificazione del diniego della liquidazione e del conseguente mancato versamento degli importi richiesti avesse Pt_1 opposto l'esito della comunicazione ispettiva della Guardia di Finanza trasmessa all' con verbale del 5.12.2019. Pt_2
Dagli accertamenti eseguiti era infatti emerso che il , nel passato, CP_1 era stato sottoposto alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro, ragione per la quale lo stesso non avrebbe potuto richiedere i contributi comunitari nel periodo compreso tra il 19 marzo 2020 (data di applicazione della misura) al 26 marzo 2013
(data in cui la Corte d'Appello di Caltanissetta aveva disposto la riabilitazione del ricorrente dopo l'archiviazione dei procedimenti penali che lo vedevano indagato e la revoca della misura cautelare a lui applicata).
In base alle segnalazioni operate dalla Guardia di Finanza aveva Pt_1 intimato al ricorrente la restituzione delle somme percepite nel periodo compreso tra il 2009 e il 2012, pari ad €. 260.623,61 (ritenendo prescritto il diritto a richiedere la restituzione per i periodi precedenti al 2009 per il
3 decorso del termine ordinario decennale) e contestualmente sospeso il pagamento di quanto allo stesso sarebbe spettato per gli anni 2019 e
2020 così da compensare rispettivi crediti e debiti.
Così ricostruita la vicenda processuale il Tribunale, ha valutato come la resistente avesse, di fatto, sollevato una vera e propria eccezione Pt_1 di compensazione tra i premi che sarebbero dovuti al per le CP_1 campagne 2019/2020 e i maggiori importi che lo stesso ricorrente sarebbe stato tenuto a restituire a seguito dell'accertamento ispettivo effettuato dalla Guardia di Finanza ed il successivo provvedimento di revoca dei contributi già erogati.
Tuttavia, il Tribunale, nel ritenere fondata la domanda del ricorrente, ha evidenziato come il avesse espressamente contestato CP_1
l'accertamento operato dei militari della Guardia di Finanza e il conseguente provvedimento di revoca e decadenza dei contributi già percepiti emanato da in data 17 febbraio 2021 proponendo ricorso Pt_1 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione distaccata di
Catania - iscritto al n. 586/21 ed ancora pendente.
Da ciò discende che, non essendovi allo stato la certezza del credito in capo ad per l'importo di €. 260.623,61 (somma oggetto di revoca Pt_1 per effetto del provvedimento impugnato avanti al TAR) relativo ai contributi versati per gli anni 2009-2012 non è possibile procedere alla compensazione di tale credito con le minori somme spettanti al ricorrente relativamente alle campagne 2019/2020 trattenute in compensazione.
Ciò in quanto, continua il Tribunale, la compensazione legale o giudiziale rimane impedita tutte le volte in cui il credito posto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio ancora non definitivo e non essendo possibile, per il Giudice ordinario, neppure procedere ad una compensazione giudiziale ex art. 1243 comma 2 c.c. anch'essa esclusa dalla litigiosità del controcredito.
In buona sostanza, conclude il primo Giudice, in assenza di accertamento definitivo in ordine la sussistenza e all'esatta quantificazione del credito
4 prospettato dalla l'unico credito certo, anche perché incontestato, Pt_1 era quello in campo ricorrente per i contributi relativi agli anni 2019-
2020 che il Tribunale ha ritenuto dovuti.
****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame l'
[...]
per i motivi in detto atto meglio specificati. Parte_1
Sostituita l'udienza del 31 ottobre 2024 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico ed articolato motivo di gravame l' deduce la erroneità Pt_1 della sentenza per violazione di legge, evidenziando che il Tribunale, ha posto a fondamento della propria decisione l'inesigibilità della pretesa creditoria di nei confronti del ricorrente, ritenendola non certa in Pt_1 quanto il provvedimento di decadenza e di ripetizione dei contributi indebitamente percepiti emesso in data 17.02.2021 era stato oggetto di ricorso promosso dall'interessato avanti al Tar Sicilia.
Osserva l'appellante, in proposito, che il ricorrente non aveva avanzato istanza di sospensione cautelare con la quale paralizzare l'attività della
Pubblica Amministrazione almeno sino all'eventuale accoglimento del ricorso da parte del Tar.
Nel merito, l'appellante rappresenta come il , titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale, avesse, negli anni, regolarmente presentato domande uniche di pagamento alla tutte regolarmente Pt_1 liquidate ad eccezione di quelle relative alle campagne 2019/2020 e come la motivazione del mancato pagamento di queste ultime fosse da individuarsi nella sospensione cautelare disposta da a seguito della Pt_1 ricezione di un processo verbale di contestazione redatto dalla Guardia di
Finanza di Enna nell'ambito di un procedimento penale iscritto al n.
5 2709/2019 R.G.N.R. della procura di quel Tribunale che vedeva il imputato del reato di truffa di cui all'articolo 640 bis c.p.. CP_1
Con il predetto verbale di accertamento viene contestato al ricorrente di aver percepito i finanziamenti dal 2009 al 2012 in assenza dei Pt_1 requisiti di legge per essere stato, lo stesso, già sottoposto alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale applicata dal Tribunale di
Enna in data 11.11.97 per la durata di quattro anni, misura confermata dalla Corte d'Appello di Caltanissetta con Decreto del 3.02.2000.
Detta misura di prevenzione era stata poi revocata dal Tribunale di Enna in data 27.11.2001 in quanto il era stato definitivamente assolto CP_1 dal reato di cui all'articolo 416 bis. c.p. “per non averlo commesso”, revoca confermata con Decreto della Corte di Appello di Caltanissetta del 5 febbraio 2004.
Tuttavia, solo in data 11.06.2012 il chiedeva, tramite il suo CP_1 legale, alla Corte d'Appello di Caltanissetta la riabilitazione, poi concessa con provvedimento irrevocabile in data 30.04.2013 con conseguente cessazione, da tale data, di tutti gli effetti pregiudizievoli connessi allo stato di persona sottoposta a misura di prevenzione personale.
Dalla ricostruzione dei fatti e delle risultanze comunicate dalla Guardia di Finanza l'appellante deduce come solo dal 2013 il fosse stato CP_1 completamente riabilitato e che soltanto da tale data le somme percepite da potevano ritenersi legittimamente incassate e come quindi le Pt_1 erogazioni ancora pendenti relative agli anni 2019-2020 fossero state sospese da sì da poterle compensare con i maggiori crediti vantati Pt_1 dall'istituto per gli importi versati dal 2009 al 2012, dovendosi ritenere prescritto il diritto ad ottenere la restituzione delle somme erogate prima del 2009.
La circostanza che la revoca della misura di prevenzione fosse intervenuta già in data 5 febbraio 2004 con il Decreto della Corte di Appello di
Caltanissetta, secondo l' appellante, non muta i termini della questione atteso che l'articolo 67 del Decreto Legislativo n. 159/2011 prevede che
6 “le persone alle quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal Libro 1, Titolo 1, capo 2 non possono ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati o comunque erogati da parte dello stato” in quanto, ai fini della cessazione del divieto di cui al citato articolo 67 è necessario ottenere la riabilitazione, solo istituto idoneo a consentire "la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievole riconnessi allo stato di persona sottoposta a misura di prevenzione” nonché la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67 del citato D. Leg.
Così ricondotta la vicenda, conclude l'appellante, legittimo appare l'obbligo dell'Amministrazione di procedere al recupero delle somme indebitamente percepite posto che oltre ad erogare le provvidenze Pt_1 richieste, ha anche il compito di sospendere l'erogazione, ai sensi del
Decreto Legislativo n 228/2011, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite da terzi richiedenti.
******
Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellato nella comparsa di costituzione e risposta.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
7 critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
****
Nel merito l'appello è fondato.
Il potere di procedere al recupero di un accertato indebito percepimento di provvidenze comunitarie è attribuito all'Organismo erogatore dal
Decreto Legislativo n. 228/2001, il cui art. 33 co. 1 stabilisce che: “i procedimenti per erogazioni da parte di Organismi pagatori riconosciuti (…) sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati.”
La disposizione in parola prevede dunque che i procedimenti di erogazione da parte degli Organismi Pagatori siano sospesi in presenza di “notizie circostanziate” provenienti da organismi qualificati, definiti genericamente come “organismi di accertamento e di controllo” e tra questi si annoverano: le Forze dell'Ordine e le Autorità di Polizia Giudiziaria (Corpo della
Guardia di Finanza;
Arma dei Carabinieri, Comando Carabinieri delle politiche agricole, Corpo Forestale dello Stato;
Reparto Pesca marittima del Corpo delle Capitanerie di porto).
8 Per effetto del provvedimento di sospensione, le somme che il produttore avrebbe diritto di percepire a seguito della presentazione di ulteriori domande di aiuto, vengono stanziate e cautelativamente accantonate così che, ove si accertasse definitivamente la fondatezza delle contestazioni mosse al medesimo produttore, il recupero delle somme indebitamente percepite, avvenga a mezzo compensazione con gli importi accantonati
(Regolamento di esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del Reg.(UE) N. 1306 /2013, in particolare l'art. 28 prevede: ”Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore responsabile del recupero del debito dello stesso beneficiario concernente il recupero del debito mediante compensazione”).
Da quanto detto emerge che il provvedimento di sospensione emesso (nel caso in specie dall' in data 17.02.2021) non ha natura Pt_1 sanzionatoria, ma cautelativa e che la sospensione opera fino a concorrenza delle somme che si assumono indebitamente percepite, come dettagliatamente quantificate nel definitivo provvedimento di decadenza dal beneficio e richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito.
[Sul punto si è espressa la giurisprudenza amministrativa nei giudizi promossi contro (Consiglio di Stato – Sentenza n. 7377/2010; Pt_1
T.A.R. Lazio, Sez. II Ter, sent. n. 4325/2011; T.A.R. Lazio, Sez. II Ter, ord.
n. 3248/11). In particolare, il Consiglio di Stato nella decisione n.
7377/2010, dopo aver operato una ricognizione del quadro normativo delineato dall'art. 33 del D. Lgs. n. 228/2001, ha affermato che “la legittimità dei provvedimenti amministrativi emessi da nei quali si è Pt_1 cristallizzata la sua attività amministrativa – di invito alla restituzione di somme indebitamente percepite e di sospensione dell'erogazione di ulteriori contributi comunitari – discenda direttamente dal quadro normativo di
9 riferimento come sopra delineato” ed ancora che “l' ha Pt_1 agito…applicando la normativa comunitaria che (…) obbliga lo Stato membro ad agire nei suoi riguardi con ogni possibile iniziativa di recupero nell'ipotesi di percezione indebita dei menzionati aiuti”; Del medesimo avviso il T.A.R. Lazio, Sez. II Ter sent. n. 4325/2011 che ha espressamente sostenuto che “in materia di agricoltura oltre a Pt_1 erogare le provvidenze comunitarie, ha anche il compito di sospendere le erogazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001, e, in via definitiva, accertare se i destinatari siano o meno in possesso dei requisiti necessari per poterne fruire. Da ciò deriva che è competente ad avviare tutte le procedure Pt_1 per il recupero delle somme indebitamente percepite nei confronti di coloro che hanno posto in essere condotte indebite, finalizzate al riconoscimento di contributi comunitari” ed ancora che “del resto, l'accertamento svolto da si svolge in modo autonomo rispetto a quello effettuato in sede penale Pt_1 anche perché nel primo caso si tratta di verificare la sussistenza dei presupposti per poter accedere ai finanziamenti comunitari, mentre nel secondo si mira all'accertamento della sussistenza di una fattispecie di reato”].
L'attribuzione del potere di accertamento dell'indebito percepimento e dichiarazione di decadenza dal beneficio ad appare coerente, Pt_1 inoltre, con la richiamata normativa comunitaria che obbliga lo Stato membro a garantire una sana gestione del bilancio comunitario e ad attuare ogni iniziativa utile al recupero delle somme indebitamente percepite.
Anche il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del Reg.(UE) N. 1306
/2013, in particolare l'art. 28 prevede: ”Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore responsabile del
10 recupero del debito dello stesso beneficiario concernente il recupero del debito mediante compensazione”.
*****
Così riassunti i termini della questione, si osserva che quello esercitato da è un potere – dovere di sospensione dei pagamenti delle Pt_1 prestazioni in corso in ottemperanza di quanto previsto dal sopra richiamato art. 33 D. Leg.vo 228/01, nella specie legittimato dalle informazioni pervenute all'Ente dalla Guardia di Finanza di Enna.
La comunicazione dell'Autorità che ha eseguito l'accertamento impone ad la sospensione dell'erogazione sin tanto che non si accerti Pt_1 definitivamente se la prestazione precedentemente erogata fosse dovuta o, all'opposto, indebita.
Il definitivo accertamento su quanto precedentemente percepito, all'esito delle previste procedure, non rappresenta, dunque, requisito di certezza ed esigibilità dell'eventuale credito dell'Amministrazione da opporre in compensazione a quanto richiesto oggi dal (ovvero le annualità CP_1
2019/2020) ma è l'evento che determinerà la cessazione della legittima sospensione della prestazione ed il cui esito variabile produrrà o il consolidamento dell'odierna pretesa creditoria in capo al (ove le CP_1 precedenti erogazioni risultassero legittimamente erogate e percepite) oppure la sua estinzione, almeno parziale, per compensazione (ove le precedenti erogazioni risultassero indebite, con conseguente diritto dell'AGEA alla ripetizione).
Ma sinché non si accerta definitivamente se le prestazioni già percepite siano frutto di indebito o meno, il credito oggi vantato non è esigibile e non se ne può chiedere il pagamento, con la conseguenza che solo dopo quel definitivo accertamento, ed all'esito dello stesso, si potrà, eventualmente, procedere a compensazione, viceversa erroneamente richiamata dal Tribunale prima del completamento degli accertamenti in corso.
*****
11 Solo per completezza espositiva occorre rilevare che nelle more del presente giudizio è intervenuta la sentenza del TAR Catania del 23 settembre 2024 n. 3588 che ha rigettato il ricorso del . CP_1
I Giudici amministrativi, in applicazione del principio sopra esposto, hanno dedotto come l'attività istruttoria di che aveva condotto al Pt_1 provvedimento di revoca impugnato, fosse stata posta in essere in applicazione della normativa comunitaria e nel rispetto dell'art. 60 del
Reg. CE 1306/2013 e dell'art. 30 del Reg. CE 73/2009, risultando fondata su prove documentali ottenute in seguito ad indagini della Guardia di
Finanza di Enna che hanno dimostrato che i contributi comunitari erogati al ricorrente risultano indebitamente percepiti in violazione dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Leg.vo 159/2011 in quanto, solo con la riabilitazione (ottenuta nel 2013) il aveva riacquistato la capacità CP_1 di richiedere i benefici in agricoltura. (vedasi sentenza TAR allegata alla comparsa conclusionale di . Pt_1
La sentenza deve, pertanto, interamente riformarsi, rigettando le domande presentate dal con il ricorso introduttivo. Rigetto, che, CP_1 come implicito in quanto sopra osservato ma che comunque si tiene ulteriormente a precisare, vale solo rebus sic stantibus finché non interverrà l'accertamento definitivo sulle precedenti erogazioni. Il credito del è, attualmente, solo incerto ed inesigibile, non definitivamente CP_1 estinto per compensazione.
*****
La riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sulle spese riguardante entrambi i gradi di giudizio, da effettuarsi “tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.” (Cass. 30 gennaio 2017 n. 2274; v. anche Cass. 6 febbraio 2017
12 n. 3083, Cass. 12 aprile 2018 n. 9064, Cass. 11 aprile 2019 n. 10245,
Cass. 3 settembre 2021 n. 23877, Cass. 23 febbraio 2022 n. 5890, Cass.
S.U. 8 novembre 2022 n. 32906).
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma dell'Ordinanza resa dal Tribunale di Enna in data 3 m,aggio 2021
(giudizio n. 1531/2020 R.G.) ed appellata da
[...]
; Parte_1
Rigetta, allo stato, le domande presentate da con Controparte_1 il ricorso introduttivo della lite;
Condanna a rifondere ad le spese del primo Controparte_1 Pt_1 grado del giudizio che si liquidano in €.3.645,00 per compensi oltre spese generali 15 % iva e cpa se dovute;
Condanna l'appellato a rifondere, ad le Controparte_1 Pt_1 spese del presente grado del giudizio che si liquidano in complessive €.
2.800,00 compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa se dovute.
Caltanissetta, camera di consiglio del 24 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 125/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso l'Ordinanza resa in data 3.05.2021 dal Tribunale di Enna nel giudizio n. 1531/2020 R.G.
PROPOSTO DA
– in persona del suo Parte_1 legale rappresentante p.t. (p.iva corrente in Roma, nella P.IVA_1 via Palestro n. 81, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta presso i cui Uffici, in Caltanissetta, Via libertà
n. 174 è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
residente ad Aidone ne Contrada San Controparte_1
BA s.n.c. (c.f. ) rappresentato e difeso dagli CodiceFiscale_1
Avv.ti Agatino Cariola e Francesco Impellizzeri, ed elettivamente domiciliato in Catania, Via Carnazza n. 51, presso lo studio dell'Avv.
Cariola;
Appellato
Conclusioni dell'appellante
1 “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni avversa domanda, istanza ed eccezione, nel merito, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, respingere integralmente la domanda azionata in primo grado;
In ogni caso con la riforma del capo della sentenza contenete la condanna al pagamento delle spese legali. Con vittoria di spese del grado”.
Conclusioni dell'appellato
“Si chiede che l'appello proposto da sia dichiarato inammissibile e, Pt_1 comunque, infondato e sia rigettato con il favore delle spese.”
Svolgimento del processo
Con ricorso proposto ex articolo 702 bis c.p.c del 14.12.2020
[...] conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Enna, la CP_1
- al fine di far ritenere e Parte_1 dichiarare la stessa tenuta a corrispondere e liquidare, in proprio favore, la somma di € 47.192,85, o quella maggiore o minore determinata all'esito dell'istruttoria, dovuta in virtù delle domande n. 90263532922 e n.
0026385623 relative alla mancata erogazione dei contributi agricoli per gli anni 2019 e 2020, il tutto oltre interessi moratori decorrenti dal giorno da cui dette domande erano esigibili.
Chiedeva, in subordine, che il Tribunale affermasse e dichiarasse l'obbligo di di completare l'istruttoria sulle predette domande. Pt_1
Con comparsa del 12.03.2021 si costituiva in giudizio la Pt_1 contestando la domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, eccepiva che l'erogazione in favore del ricorrente, sia con riguardo al saldo per l'anno 2019, sia relativamente all'intera somma dovuta per l'anno 2020, era stata sospesa in considerazione di quanto accertato dalla Guardia di Finanza in seno al verbale di contestazione prot. n. 0681587/2019 del 5.12.2019 circa la indebita percezione, da parte del , di premi comunitari antecedentemente erogati in CP_1 violazione dei divieti di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo n.
159/2011, informazioni in base alle quali, con Decreto del 17.02.2021,
2 l' aveva disposto la sospensione e la successiva revoca dei benefici Pt_1 erogati tra gli anni 2009/2012.
Senza alcuna attività istruttoria, all'udienza del 30 marzo 2020, la causa
è stata posta in decisione con termine per deposito di memorie. Con
l'ordinanza oggi gravata il Tribunale di Enna ha accolto il ricorso dichiarando la tenuta a corrispondere e liquidare al ricorrente la Pt_1 somma di €.37.834,98 oltre interessi al tasso legale condannando, altresì, la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate come in dispositivo.
Il Giudice di prime cure ha deciso nel modo richiamato rilevando, preliminarmente, come dalla documentazione acquisita fosse risultato incontestato che il ricorrente avesse regolarmente presentato, per gli anni dal 2005 al 2020, le domande di contributi per l'agricoltura ad Pt_1 tutte regolarmente liquidate ad eccezione di quelle relative alle campagne
2019 e 2020 e che a giustificazione del diniego della liquidazione e del conseguente mancato versamento degli importi richiesti avesse Pt_1 opposto l'esito della comunicazione ispettiva della Guardia di Finanza trasmessa all' con verbale del 5.12.2019. Pt_2
Dagli accertamenti eseguiti era infatti emerso che il , nel passato, CP_1 era stato sottoposto alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro, ragione per la quale lo stesso non avrebbe potuto richiedere i contributi comunitari nel periodo compreso tra il 19 marzo 2020 (data di applicazione della misura) al 26 marzo 2013
(data in cui la Corte d'Appello di Caltanissetta aveva disposto la riabilitazione del ricorrente dopo l'archiviazione dei procedimenti penali che lo vedevano indagato e la revoca della misura cautelare a lui applicata).
In base alle segnalazioni operate dalla Guardia di Finanza aveva Pt_1 intimato al ricorrente la restituzione delle somme percepite nel periodo compreso tra il 2009 e il 2012, pari ad €. 260.623,61 (ritenendo prescritto il diritto a richiedere la restituzione per i periodi precedenti al 2009 per il
3 decorso del termine ordinario decennale) e contestualmente sospeso il pagamento di quanto allo stesso sarebbe spettato per gli anni 2019 e
2020 così da compensare rispettivi crediti e debiti.
Così ricostruita la vicenda processuale il Tribunale, ha valutato come la resistente avesse, di fatto, sollevato una vera e propria eccezione Pt_1 di compensazione tra i premi che sarebbero dovuti al per le CP_1 campagne 2019/2020 e i maggiori importi che lo stesso ricorrente sarebbe stato tenuto a restituire a seguito dell'accertamento ispettivo effettuato dalla Guardia di Finanza ed il successivo provvedimento di revoca dei contributi già erogati.
Tuttavia, il Tribunale, nel ritenere fondata la domanda del ricorrente, ha evidenziato come il avesse espressamente contestato CP_1
l'accertamento operato dei militari della Guardia di Finanza e il conseguente provvedimento di revoca e decadenza dei contributi già percepiti emanato da in data 17 febbraio 2021 proponendo ricorso Pt_1 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione distaccata di
Catania - iscritto al n. 586/21 ed ancora pendente.
Da ciò discende che, non essendovi allo stato la certezza del credito in capo ad per l'importo di €. 260.623,61 (somma oggetto di revoca Pt_1 per effetto del provvedimento impugnato avanti al TAR) relativo ai contributi versati per gli anni 2009-2012 non è possibile procedere alla compensazione di tale credito con le minori somme spettanti al ricorrente relativamente alle campagne 2019/2020 trattenute in compensazione.
Ciò in quanto, continua il Tribunale, la compensazione legale o giudiziale rimane impedita tutte le volte in cui il credito posto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio ancora non definitivo e non essendo possibile, per il Giudice ordinario, neppure procedere ad una compensazione giudiziale ex art. 1243 comma 2 c.c. anch'essa esclusa dalla litigiosità del controcredito.
In buona sostanza, conclude il primo Giudice, in assenza di accertamento definitivo in ordine la sussistenza e all'esatta quantificazione del credito
4 prospettato dalla l'unico credito certo, anche perché incontestato, Pt_1 era quello in campo ricorrente per i contributi relativi agli anni 2019-
2020 che il Tribunale ha ritenuto dovuti.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame l'
[...]
per i motivi in detto atto meglio specificati. Parte_1
Sostituita l'udienza del 31 ottobre 2024 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico ed articolato motivo di gravame l' deduce la erroneità Pt_1 della sentenza per violazione di legge, evidenziando che il Tribunale, ha posto a fondamento della propria decisione l'inesigibilità della pretesa creditoria di nei confronti del ricorrente, ritenendola non certa in Pt_1 quanto il provvedimento di decadenza e di ripetizione dei contributi indebitamente percepiti emesso in data 17.02.2021 era stato oggetto di ricorso promosso dall'interessato avanti al Tar Sicilia.
Osserva l'appellante, in proposito, che il ricorrente non aveva avanzato istanza di sospensione cautelare con la quale paralizzare l'attività della
Pubblica Amministrazione almeno sino all'eventuale accoglimento del ricorso da parte del Tar.
Nel merito, l'appellante rappresenta come il , titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale, avesse, negli anni, regolarmente presentato domande uniche di pagamento alla tutte regolarmente Pt_1 liquidate ad eccezione di quelle relative alle campagne 2019/2020 e come la motivazione del mancato pagamento di queste ultime fosse da individuarsi nella sospensione cautelare disposta da a seguito della Pt_1 ricezione di un processo verbale di contestazione redatto dalla Guardia di
Finanza di Enna nell'ambito di un procedimento penale iscritto al n.
5 2709/2019 R.G.N.R. della procura di quel Tribunale che vedeva il imputato del reato di truffa di cui all'articolo 640 bis c.p.. CP_1
Con il predetto verbale di accertamento viene contestato al ricorrente di aver percepito i finanziamenti dal 2009 al 2012 in assenza dei Pt_1 requisiti di legge per essere stato, lo stesso, già sottoposto alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale applicata dal Tribunale di
Enna in data 11.11.97 per la durata di quattro anni, misura confermata dalla Corte d'Appello di Caltanissetta con Decreto del 3.02.2000.
Detta misura di prevenzione era stata poi revocata dal Tribunale di Enna in data 27.11.2001 in quanto il era stato definitivamente assolto CP_1 dal reato di cui all'articolo 416 bis. c.p. “per non averlo commesso”, revoca confermata con Decreto della Corte di Appello di Caltanissetta del 5 febbraio 2004.
Tuttavia, solo in data 11.06.2012 il chiedeva, tramite il suo CP_1 legale, alla Corte d'Appello di Caltanissetta la riabilitazione, poi concessa con provvedimento irrevocabile in data 30.04.2013 con conseguente cessazione, da tale data, di tutti gli effetti pregiudizievoli connessi allo stato di persona sottoposta a misura di prevenzione personale.
Dalla ricostruzione dei fatti e delle risultanze comunicate dalla Guardia di Finanza l'appellante deduce come solo dal 2013 il fosse stato CP_1 completamente riabilitato e che soltanto da tale data le somme percepite da potevano ritenersi legittimamente incassate e come quindi le Pt_1 erogazioni ancora pendenti relative agli anni 2019-2020 fossero state sospese da sì da poterle compensare con i maggiori crediti vantati Pt_1 dall'istituto per gli importi versati dal 2009 al 2012, dovendosi ritenere prescritto il diritto ad ottenere la restituzione delle somme erogate prima del 2009.
La circostanza che la revoca della misura di prevenzione fosse intervenuta già in data 5 febbraio 2004 con il Decreto della Corte di Appello di
Caltanissetta, secondo l' appellante, non muta i termini della questione atteso che l'articolo 67 del Decreto Legislativo n. 159/2011 prevede che
6 “le persone alle quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal Libro 1, Titolo 1, capo 2 non possono ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati o comunque erogati da parte dello stato” in quanto, ai fini della cessazione del divieto di cui al citato articolo 67 è necessario ottenere la riabilitazione, solo istituto idoneo a consentire "la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievole riconnessi allo stato di persona sottoposta a misura di prevenzione” nonché la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67 del citato D. Leg.
Così ricondotta la vicenda, conclude l'appellante, legittimo appare l'obbligo dell'Amministrazione di procedere al recupero delle somme indebitamente percepite posto che oltre ad erogare le provvidenze Pt_1 richieste, ha anche il compito di sospendere l'erogazione, ai sensi del
Decreto Legislativo n 228/2011, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite da terzi richiedenti.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellato nella comparsa di costituzione e risposta.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
7 critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Nel merito l'appello è fondato.
Il potere di procedere al recupero di un accertato indebito percepimento di provvidenze comunitarie è attribuito all'Organismo erogatore dal
Decreto Legislativo n. 228/2001, il cui art. 33 co. 1 stabilisce che: “i procedimenti per erogazioni da parte di Organismi pagatori riconosciuti (…) sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati.”
La disposizione in parola prevede dunque che i procedimenti di erogazione da parte degli Organismi Pagatori siano sospesi in presenza di “notizie circostanziate” provenienti da organismi qualificati, definiti genericamente come “organismi di accertamento e di controllo” e tra questi si annoverano: le Forze dell'Ordine e le Autorità di Polizia Giudiziaria (Corpo della
Guardia di Finanza;
Arma dei Carabinieri, Comando Carabinieri delle politiche agricole, Corpo Forestale dello Stato;
Reparto Pesca marittima del Corpo delle Capitanerie di porto).
8 Per effetto del provvedimento di sospensione, le somme che il produttore avrebbe diritto di percepire a seguito della presentazione di ulteriori domande di aiuto, vengono stanziate e cautelativamente accantonate così che, ove si accertasse definitivamente la fondatezza delle contestazioni mosse al medesimo produttore, il recupero delle somme indebitamente percepite, avvenga a mezzo compensazione con gli importi accantonati
(Regolamento di esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del Reg.(UE) N. 1306 /2013, in particolare l'art. 28 prevede: ”Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore responsabile del recupero del debito dello stesso beneficiario concernente il recupero del debito mediante compensazione”).
Da quanto detto emerge che il provvedimento di sospensione emesso (nel caso in specie dall' in data 17.02.2021) non ha natura Pt_1 sanzionatoria, ma cautelativa e che la sospensione opera fino a concorrenza delle somme che si assumono indebitamente percepite, come dettagliatamente quantificate nel definitivo provvedimento di decadenza dal beneficio e richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito.
[Sul punto si è espressa la giurisprudenza amministrativa nei giudizi promossi contro (Consiglio di Stato – Sentenza n. 7377/2010; Pt_1
T.A.R. Lazio, Sez. II Ter, sent. n. 4325/2011; T.A.R. Lazio, Sez. II Ter, ord.
n. 3248/11). In particolare, il Consiglio di Stato nella decisione n.
7377/2010, dopo aver operato una ricognizione del quadro normativo delineato dall'art. 33 del D. Lgs. n. 228/2001, ha affermato che “la legittimità dei provvedimenti amministrativi emessi da nei quali si è Pt_1 cristallizzata la sua attività amministrativa – di invito alla restituzione di somme indebitamente percepite e di sospensione dell'erogazione di ulteriori contributi comunitari – discenda direttamente dal quadro normativo di
9 riferimento come sopra delineato” ed ancora che “l' ha Pt_1 agito…applicando la normativa comunitaria che (…) obbliga lo Stato membro ad agire nei suoi riguardi con ogni possibile iniziativa di recupero nell'ipotesi di percezione indebita dei menzionati aiuti”; Del medesimo avviso il T.A.R. Lazio, Sez. II Ter sent. n. 4325/2011 che ha espressamente sostenuto che “in materia di agricoltura oltre a Pt_1 erogare le provvidenze comunitarie, ha anche il compito di sospendere le erogazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001, e, in via definitiva, accertare se i destinatari siano o meno in possesso dei requisiti necessari per poterne fruire. Da ciò deriva che è competente ad avviare tutte le procedure Pt_1 per il recupero delle somme indebitamente percepite nei confronti di coloro che hanno posto in essere condotte indebite, finalizzate al riconoscimento di contributi comunitari” ed ancora che “del resto, l'accertamento svolto da si svolge in modo autonomo rispetto a quello effettuato in sede penale Pt_1 anche perché nel primo caso si tratta di verificare la sussistenza dei presupposti per poter accedere ai finanziamenti comunitari, mentre nel secondo si mira all'accertamento della sussistenza di una fattispecie di reato”].
L'attribuzione del potere di accertamento dell'indebito percepimento e dichiarazione di decadenza dal beneficio ad appare coerente, Pt_1 inoltre, con la richiamata normativa comunitaria che obbliga lo Stato membro a garantire una sana gestione del bilancio comunitario e ad attuare ogni iniziativa utile al recupero delle somme indebitamente percepite.
Anche il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del Reg.(UE) N. 1306
/2013, in particolare l'art. 28 prevede: ”Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore responsabile del
10 recupero del debito dello stesso beneficiario concernente il recupero del debito mediante compensazione”.
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Così riassunti i termini della questione, si osserva che quello esercitato da è un potere – dovere di sospensione dei pagamenti delle Pt_1 prestazioni in corso in ottemperanza di quanto previsto dal sopra richiamato art. 33 D. Leg.vo 228/01, nella specie legittimato dalle informazioni pervenute all'Ente dalla Guardia di Finanza di Enna.
La comunicazione dell'Autorità che ha eseguito l'accertamento impone ad la sospensione dell'erogazione sin tanto che non si accerti Pt_1 definitivamente se la prestazione precedentemente erogata fosse dovuta o, all'opposto, indebita.
Il definitivo accertamento su quanto precedentemente percepito, all'esito delle previste procedure, non rappresenta, dunque, requisito di certezza ed esigibilità dell'eventuale credito dell'Amministrazione da opporre in compensazione a quanto richiesto oggi dal (ovvero le annualità CP_1
2019/2020) ma è l'evento che determinerà la cessazione della legittima sospensione della prestazione ed il cui esito variabile produrrà o il consolidamento dell'odierna pretesa creditoria in capo al (ove le CP_1 precedenti erogazioni risultassero legittimamente erogate e percepite) oppure la sua estinzione, almeno parziale, per compensazione (ove le precedenti erogazioni risultassero indebite, con conseguente diritto dell'AGEA alla ripetizione).
Ma sinché non si accerta definitivamente se le prestazioni già percepite siano frutto di indebito o meno, il credito oggi vantato non è esigibile e non se ne può chiedere il pagamento, con la conseguenza che solo dopo quel definitivo accertamento, ed all'esito dello stesso, si potrà, eventualmente, procedere a compensazione, viceversa erroneamente richiamata dal Tribunale prima del completamento degli accertamenti in corso.
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11 Solo per completezza espositiva occorre rilevare che nelle more del presente giudizio è intervenuta la sentenza del TAR Catania del 23 settembre 2024 n. 3588 che ha rigettato il ricorso del . CP_1
I Giudici amministrativi, in applicazione del principio sopra esposto, hanno dedotto come l'attività istruttoria di che aveva condotto al Pt_1 provvedimento di revoca impugnato, fosse stata posta in essere in applicazione della normativa comunitaria e nel rispetto dell'art. 60 del
Reg. CE 1306/2013 e dell'art. 30 del Reg. CE 73/2009, risultando fondata su prove documentali ottenute in seguito ad indagini della Guardia di
Finanza di Enna che hanno dimostrato che i contributi comunitari erogati al ricorrente risultano indebitamente percepiti in violazione dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Leg.vo 159/2011 in quanto, solo con la riabilitazione (ottenuta nel 2013) il aveva riacquistato la capacità CP_1 di richiedere i benefici in agricoltura. (vedasi sentenza TAR allegata alla comparsa conclusionale di . Pt_1
La sentenza deve, pertanto, interamente riformarsi, rigettando le domande presentate dal con il ricorso introduttivo. Rigetto, che, CP_1 come implicito in quanto sopra osservato ma che comunque si tiene ulteriormente a precisare, vale solo rebus sic stantibus finché non interverrà l'accertamento definitivo sulle precedenti erogazioni. Il credito del è, attualmente, solo incerto ed inesigibile, non definitivamente CP_1 estinto per compensazione.
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La riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sulle spese riguardante entrambi i gradi di giudizio, da effettuarsi “tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.” (Cass. 30 gennaio 2017 n. 2274; v. anche Cass. 6 febbraio 2017
12 n. 3083, Cass. 12 aprile 2018 n. 9064, Cass. 11 aprile 2019 n. 10245,
Cass. 3 settembre 2021 n. 23877, Cass. 23 febbraio 2022 n. 5890, Cass.
S.U. 8 novembre 2022 n. 32906).
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma dell'Ordinanza resa dal Tribunale di Enna in data 3 m,aggio 2021
(giudizio n. 1531/2020 R.G.) ed appellata da
[...]
; Parte_1
Rigetta, allo stato, le domande presentate da con Controparte_1 il ricorso introduttivo della lite;
Condanna a rifondere ad le spese del primo Controparte_1 Pt_1 grado del giudizio che si liquidano in €.3.645,00 per compensi oltre spese generali 15 % iva e cpa se dovute;
Condanna l'appellato a rifondere, ad le Controparte_1 Pt_1 spese del presente grado del giudizio che si liquidano in complessive €.
2.800,00 compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa se dovute.
Caltanissetta, camera di consiglio del 24 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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