TAR Catania, sez. IV, sentenza 13/04/2026, n. 1085
TAR
Sentenza 13 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione ed errata applicazione dell’art. 46, cc. 1 e 2, L.R. 28 dicembre 2004 n. 17 – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e motivazione (silenzio-assenso)

    La formazione del silenzio assenso è esclusa allorché l’istanza di condono non possegga i requisiti sostanziali per il suo accoglimento.

  • Rigettato
    Violazione ed errata applicazione dell’art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241, in Sicilia art. 13 L.R. 21 maggio 2019 n. 7, in relazione agli artt. 146, n. 8, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e 32 D.L. 30 settembre 2003 n. 269 – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione e per disparità di trattamento (mancato preavviso di rigetto)

    Non è stato esaminato nel dettaglio, ma l'esito generale del ricorso è stato rigettato.

  • Rigettato
    Violazione ed errata applicazione degli artt. 2 e 3 L. 7 agosto 1990 n. 241, in Sicilia artt. 2 e 3 L.R. 21 maggio 2019 n. 7, in relazione agli artt. 32 D.L. 30 settembre 2003 n. 269, 9 L. 24 marzo 1989 n. 122, 3 L. 6 giugno 2001 n. 380, recepita in Sicilia con L.R. 10 agosto 2016 n. 16, e 3 della Costituzione – Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per difetto d’istruttoria e motivazione e per disparità di trattamento (modesto ampliamento)

    Le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli sono insanabili ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, a meno che non ricorrano congiuntamente determinate condizioni, tra cui che si tratti di opere di minore rilevanza. L'intervento in questione ha comportato un aumento di volumetria, ponendolo al di fuori dell'ambito delle opere di minore rilevanza.

  • Accolto
    Violazione ed errata applicazione degli artt. 32 D.L. 30 settembre 2003 n. 269, e 9 L. 24 marzo 1989 n. 122, in relazione agli artt. 32 e 35 L. 28 febbraio 1985 n. 47 e 167, c. 3, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – Eccesso di potere (potere di ordinare la rimessione in pristino)

    L'ordine di demolizione contenuto nel provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo in quanto l'ente di tutela del vincolo paesaggistico è privo dei poteri ripristinatori e repressivi ex art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004.

  • Rigettato
    Formazione del silenzio-assenso

    La formazione del silenzio assenso è esclusa allorché l’istanza di condono non possegga i requisiti sostanziali per il suo accoglimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 13/04/2026, n. 1085
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1085
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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