Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 13/04/2026, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01085/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00774/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 774 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Vaccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione -OMISSIS- e la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso cui domiciliano;
nei confronti
del Comune di Taormina, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del parere della Soprintendenza intimata del 2 febbraio 2024, n. -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l’istanza di condono edilizio, nonché ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni;
- ove occorra, in quanto richiamata nel predetto provvedimento, quale atto presupposto e, ove ritenuto, avente natura provvedimentale, della circolare n. 2, a firma del Dirigente Generale dell’Assessorato intimato, del 30 dicembre 2022, n. 62212;
nonché per l’accertamento della formazione del silenzio-assenso in merito alla medesima istanza di condono edilizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione -OMISSIS- e della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di -OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. EG AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Con ricorso notificato il 12 aprile 2024 e depositato il 24 aprile 2024, parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe.
Affida il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione ed errata applicazione dell’art. 46, cc. 1 e 2, L.R. 28 dicembre 2004 n. 17 – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e motivazione. In merito all’istanza presentata da parte ricorrente si sarebbe già da tempo formato il silenzio-assenso.
2. Violazione ed errata applicazione dell’art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241, in Sicilia art. 13 L.R. 21 maggio 2019 n. 7, in relazione agli artt. 146, n. 8, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e 32 D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (e relativo allegato 1), convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003 n. 326 – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione e per disparità di trattamento. Non sarebbe stato notificato il preavviso di rigetto della pratica di condono edilizio in esame.
3. Violazione ed errata applicazione degli artt. 2 e 3 L. 7 agosto 1990 n. 241, in Sicilia artt. 2 e 3 L.R. 21 maggio 2019 n. 7, in relazione agli artt. 32 D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (e relativo allegato 1), convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003 n. 326, 9 L. 24 marzo 1989 n. 122, 3 L. 6 giugno 2001 n. 380, recepita in Sicilia con L.R. 10 agosto 2016 n. 16, e 3 della Costituzione – Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per difetto d’istruttoria e motivazione e per disparità di trattamento. Consistendo l’abuso edilizio di cui si tratta in un modesto ampliamento, in difformità alla licenza edilizia, di parte della preesistente ed autorizzata sopraelevazione del piano terzo (quarta elevazione f.t.), a distanza di 19 anni dal ricevimento, l’Ente di tutela avrebbe rigettato la pratica di condono in oggetto “in ottemperanza” alla richiamata circolare del Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana del 30 dicembre 2022 n. 62212, senza fornire adeguata motivazione sul perché avrebbe ritenuto di condividere l’interpretazione restrittiva della citata circolare.
4. Violazione ed errata applicazione degli artt. 32 D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (e relativo allegato 1), convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003 n. 326, e 9 L. 24 marzo 1989 n. 122, in relazione agli artt. 32 e 35 L. 28 febbraio 1985 n. 47 e 167, c. 3, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – Eccesso di potere. La Soprintendenza non avrebbe il potere di ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, come dalla stessa intimato con il provvedimento impugnato, essendo riconosciuto solo al Comune il potere di ricevere la domanda di condono, istruire i procedimenti e sanzionare gli abusi edilizi non sanabili.
L’Amministrazione si è costituita, spiegando difese così sintetizzabili: premesso che nelle aree sottoposte a vincolo sarebbero sanabili soltanto gli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici), non ricorrenti nel caso in esame, nella stessa documentazione progettuale inoltrata da parte ricorrente a corredo dell’istanza sarebbe dichiarato trattarsi di “realizzazione di un appartamento in sopraelevazione”.
All’udienza pubblica del 26 febbraio 2026 la causa è stata trattata e trattenuta in decisione.
TO
Il ricorso è in parte fondato, secondo quanto si vedrà a breve, segnatamente nella parte in cui lamenta che solo il Comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio di cui si tratta avrebbe potuto emettere l’ordine di rimessione in pristino e di demolizione.
Ai fini del decidere, giova muovere dagli approdi della giurisprudenza della Sezione in tema di sanabilità delle opere eseguite in assenza di idoneo titolo edilizio in ambiti sottoposti a vincolo.
Al riguardo, si richiama, anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) , cpa, quanto affermato con sentenza 27 giugno 2025, n. 2040, secondo cui «…Osserva il Collegio che il c.d. terzo condono, in Sicilia, è regolato dall’art. 24 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, il cui comma 1 stabilisce che dalla “data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni”.
L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in l. 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che, fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, sono insanabili, ai sensi della suddetta disposizione, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano “congiuntamente” le seguenti condizioni:
a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (che non necessariamente comporti l’inedificabilità assoluta);
b) che le opere, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
d) che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781).
Va evidenziato, inoltre, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 252 del 19 dicembre 2022, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. sic. 29 luglio 2021, n. 19 (secondo cui “L’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente”), nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima l. reg. sic. 29 luglio 2021, n. 19, ha chiarito quanto segue:
- l’art. 24 della l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15 richiama espressamente l’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, nella sua integralità; di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce “carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta”;
- in tal senso, si è espressa ripetutamente, tra l’altro, la Corte di cassazione penale, chiarendo che la l. reg. sic. 10 agosto 1985, n. 37, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta che disciplina, in ogni suo aspetto, il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla citata l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15, mentre non pare condivisibile il diverso avviso del C.G.A.R.S., Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010, secondo cui, nell’ambito della Regione -OMISSIS-, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla l. 28 febbraio 1985, n. 47, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta;
- deve dunque escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “tra le possibili varianti di senso del testo originario” dell’art. 24 della l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15;
- assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).
A seguito di ciò, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ha emanato la circolare n. 2/2022, a cui fa riferimento il provvedimento impugnato, in applicazione del divieto di condonabilità in aree vincolate ex l. n. 326/2003 nei termini citati…» .
Alla stregua della superiore ricostruzione, non è accoglibile la tesi di parte ricorrente circa la condonabilità delle opere di cui all’istanza di condono, in quanto in contrasto con i superiori principi dettati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, atteso che – secondo quanto affermato dalla stessa parte ricorrente in seno al ricorso (pag. 2) – si tratta di opere che hanno comportato un aumento di volumetria, ciò ponendo l’intervento realizzato al di fuori dell’ambito delle opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).
L’intervento è quindi privo quanto meno di uno dei requisiti richiesti per poter essere assentito, come sopra individuati, ciò rendendo ultronea e non necessaria la valutazione in ordine alla data della sua realizzazione.
Né a diversa decisione può indurre la censura sulla dedotta formazione del silenzio – assenso, richiamata la condivisibile giurisprudenza secondo cui «...Pertanto, la formazione del silenzio assenso è esclusa allorché l’istanza di condono non possegga i requisiti sostanziali per il suo accoglimento (Cons. di Stato, sez. IV, 20 agosto 2020, n. 5156; Id.; 24 gennaio 2020, n. 569; Id.; 7 gennaio 2019, n. 113; Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 10 ottobre 2022, n.1018). Consolidato orientamento interpretativo evidenzia l’impossibilità di conseguire alcun titolo tacito in assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per la condonabilità dell’opera...» (TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 21 dicembre 2023, n. 3888).
L’atto impugnato, in ordine alla sanabilità delle opere, resiste quindi ai vizi ascrittigli, non essendo necessario esaminare le ulteriori censure al riguardo, perché – per quanto esposto – il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso, ed essendo la giurisprudenza concorde nel ritenere che non si configuri alcun legittimo affidamento sulla condonabilità di opere abusive anche a fronte di un lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza di condono (su tale ultimo punto, anche per richiami di giurisprudenza, TAR Sicilia, Sez. IV, 11 giugno 2025, n. 1872).
Diversamente, in ordine alla legittimità dell’ordine di ripristino, il ricorso è fondato nella parte in cui il ricorrente lamenta che solo il Comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio di cui si tratta avrebbe potuto emettere l’ordine di rimessione in pristino e di demolizione, nel solco della giurisprudenza della Sezione secondo cui «…Invero, come già evidenziato in recenti decisioni di questo Tribunale, l’ordine di demolizione contenuto nel provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo in quanto “nei procedimenti di rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi dei capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (così come riproposti dall’art. 39 dalla l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dall’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326), l’ente di tutela del vincolo paesaggistico è privo dei poteri ripristinatori e repressivi ex art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004” (TAR Sicilia - Catania, sez. I, 22 maggio 2024 n. 1901; sez. II, 14 giugno 2024, n. 2222)…» (sentenza 24 febbraio 2025, n. 723).
Entro i limiti da ultimo indicati il ricorso può, dunque, trovare accoglimento, con conseguente annullamento parziale dell’impugnato atto della Soprintendenza nella parte in cui ha illegittimamente imposto la rimessione in pristino delle opere per cui è stato chiesto il condono; per la rimanente parte è, invece, infondato e deve essere rigettato.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo accoglie in parte, nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato nella parte in cui dispone il ripristino dello stato dei luoghi; rigetta nel resto; b) compensa fra le parti le spese di lite; c) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IU LE, Presidente
EG AT, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| EG AT | IU LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.