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Ordinanza 7 marzo 2025
Ordinanza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, ordinanza 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 9027-1/2024 promosso da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ANTONELLI FILIPPO;
Parte_1 C.F._1 RICORRENTE contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
NTE P.IVA_2
Il Giudice, dott.ssa Rada V. Scifo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/03/2025, ha pronunciato la seguente ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C. visto il provvedimento impugnato con cui la Questura di ha dichiarato l'irricevibilità della CP_1 domanda di rilascio del permesso per motivi familiari pre al ricorrente;
considerato che
l'istante ha formulato, in subordine, domanda di protezione speciale;
vista la nota depositata dalla Questura ed esaminate le dichiarazioni rese dall'istante all'udienza del 14.1.2025; rilevato che dal compendio probatorio acquisito risulta che egli è giunto sul territorio la prima volta nel 2011 e vi è rimasto fino al 2019, che poi è rientrato in Albania ed è tornato in Italia nel 2022; che vive con la compagna, di nazionalità russa, e la figlia di lei;
che era stato assunto a tempo indeterminato nell'aprile del 2024, ma che però, rimasto senza permesso (neppure provvisorio), e' stato licenziato;
considerato inoltre, quanto ai reati di cui al casellario giudiziale in atti, ed in particolare quelli di cui alla sentenza emessa dalla corte d'appello di Venezia il 5.5.2016, che essi attengono a fatti assai risalenti nel tempo (2013) e che non risultano allo stato sufficienti elementi per ritenere sussistente una pericolosità attuale del ricorrente;
ritenuto pertanto che delle informazioni assunte in fase cautelare, appaia sussistente il fumus, secondo il giudizio proprio della presente fase, stante la necessità di approfondimento istruttorio in ordine alle circostanze dedotte;
ritenuto, altresì, che appare ravvisabile anche il periculum, salvo il necessario approfondimento nel merito, in ragione del pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'allontanamento del ricorrente, alla luce degli elementi sopra evidenziati;
ritenuto che
sulle spese si deciderà unitamente al merito, trattandosi di istanza cautelare proposta in corso di causa;
P.Q.M.
Sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando alla Questura di CP_1 di rilasciare al ricorrente un permesso provvisorio, valido fino alla definizione del presente procedimento. Spese al merito. Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti costituite. Bologna, 7 marzo 2025 Il Giudice
dott. Rada V. Scifo
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(C.F. con il patrocinio dell'avv. ANTONELLI FILIPPO;
Parte_1 C.F._1 RICORRENTE contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
NTE P.IVA_2
Il Giudice, dott.ssa Rada V. Scifo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/03/2025, ha pronunciato la seguente ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C. visto il provvedimento impugnato con cui la Questura di ha dichiarato l'irricevibilità della CP_1 domanda di rilascio del permesso per motivi familiari pre al ricorrente;
considerato che
l'istante ha formulato, in subordine, domanda di protezione speciale;
vista la nota depositata dalla Questura ed esaminate le dichiarazioni rese dall'istante all'udienza del 14.1.2025; rilevato che dal compendio probatorio acquisito risulta che egli è giunto sul territorio la prima volta nel 2011 e vi è rimasto fino al 2019, che poi è rientrato in Albania ed è tornato in Italia nel 2022; che vive con la compagna, di nazionalità russa, e la figlia di lei;
che era stato assunto a tempo indeterminato nell'aprile del 2024, ma che però, rimasto senza permesso (neppure provvisorio), e' stato licenziato;
considerato inoltre, quanto ai reati di cui al casellario giudiziale in atti, ed in particolare quelli di cui alla sentenza emessa dalla corte d'appello di Venezia il 5.5.2016, che essi attengono a fatti assai risalenti nel tempo (2013) e che non risultano allo stato sufficienti elementi per ritenere sussistente una pericolosità attuale del ricorrente;
ritenuto pertanto che delle informazioni assunte in fase cautelare, appaia sussistente il fumus, secondo il giudizio proprio della presente fase, stante la necessità di approfondimento istruttorio in ordine alle circostanze dedotte;
ritenuto, altresì, che appare ravvisabile anche il periculum, salvo il necessario approfondimento nel merito, in ragione del pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'allontanamento del ricorrente, alla luce degli elementi sopra evidenziati;
ritenuto che
sulle spese si deciderà unitamente al merito, trattandosi di istanza cautelare proposta in corso di causa;
P.Q.M.
Sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando alla Questura di CP_1 di rilasciare al ricorrente un permesso provvisorio, valido fino alla definizione del presente procedimento. Spese al merito. Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti costituite. Bologna, 7 marzo 2025 Il Giudice
dott. Rada V. Scifo
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