Articolo 33 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161
Articolo 32Articolo 34
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25 novembre 2014
Art. 33. Clausola di invarianza finanziaria 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 34, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 25 novembre 2014