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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/09/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2711/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2711/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL ROSSO Parte_1 C.F._1 MARIA GABRIELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. DEL ROSSO MARIA GABRIELLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1 SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1 agosto 2024 citava a giudizio Parte_1 CP_1 allegando che:
- era stato riconosciuto dalla competente Commissione medica inabile civile al 100% con decorrenza dal 27/9/2001 e a partire data tale data aveva percepito la pensione di inabilità;
- in sede di revisione, nell'anno 2002 l'invalidità è stata ridotta al 77%;
- egli aveva continuato a percepire la pensione;
- nel marzo del 2009 l' aveva deliberato di “non concedere l'assegno mensile di assistenza CP_1 dall'1/6/2002 in quanto titolare di redditi superiori al limite previsto dalla legge”;
- in data 6/8/2009 l' aveva richiesto la restituzione della somma di euro 18.165,37 pari CP_2 alle somme indebitamente percepite dal 1 gennaio 2004 al 30 luglio 2009;
- in data 7/12/2009 il aveva presentato ricorso al Comitato provinciale di Prato, Pt_1 CP_1 chiedendo l'annullamento dell'indebito e il ricorso era stato respinto in data 26/2/2010;
- con raccomandata ricevuta l'11/4/2014 l' aveva richiesto la restituzione della minor CP_1 somma di euro 17.946,02, precisando, con successiva comunicazione del 22/4/2024 che la rateazione era possibile solo per € 8.948,88 euro e che pertanto la restante somma di euro
1 8.239,96 doveva essere restituita in un'unica soluzione;
- dal giugno 2024 l' aveva cominciato ad effettuare le trattenuta, riducendo la pensione di CP_1 vecchiaia netta da euro 902,98 ad euro 778,68 netti mensili.
Sulla base dei fatti riportati la difesa del eccepiva in primo luogo l'intervenuta Pt_1
CP_ prescrizione del credito essendo decorsi oltre 10 anni tra seconda richiesta di restituzione ( comunicata con lettera dell'11/4/2014) e l'ultima ( effettuata il 22 aprile 2024). Nel merito sosteneva l'insussistenza dei presupposti per la ripetibilità dell'indebito ( incontestato nei suoi CP_ presupposti), in ragione della buona fede del ricorrente e del grave ritardo con il quale l' aveva richiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite e presentava le seguenti conclusioni: dichiarare che l' non ha diritto di pretendere alcuna somma da parte del ricorrente, per CP_1 intervenuta prescrizione ovvero per la irripetibilità della somma richiesta in restituzione e conseguentemente condanni l' a restituire al ricorrente quanto trattenuto sulla pensione di CP_1 vecchiaia, oltre interessi, nella misura che sarà precisata all'udienza di discussione della presente controversia. Con vittoria di compenso e spese da distrarsi a favore dell'avvocata antistataria.. . CP_
ritualmente costituitosi, resisteva alla domanda di cui chiedeva l'integrale rigetto. In particolare , contestava l'intervenuta prescrizione del credito e nel merito richiamava i principi enunciati più volte dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui il diritto alla prestazione assistenziale viene meno dalla data di accertamento dell'insussistenza del presupposto sanitario con conseguente ripetibilità da parte di delle somme indebitamente erogate CP_1 successivamente alla comunicazione degli esiti della visita medica.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
La domanda è fondata nella misura che si va a specificare.
In primo luogo si rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce delle produzioni da cui risulta che il termine prescrizionale decennale, - decorrente dalla richiesta di CP_1 pagamento effettuata con raccomandata pacificamente ricevuta l'11/4/2014- risulta essere stato interrotto con diffida di pagamento ricevuta in data 8 marzo 2024 ( cfr doc 10 ). CP_1
Quanto al merito il giudice intende uniformarsi alle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza n. 216/2024 della Corte di Appello di Firenze e nella sentenza n. 481/23 dell'intestato
Tribunale, le cui motivazioni si intendono qui richiamate ai sensi dell'art 118 disp att cpc.
2 In particolare, premesso il principio generale dell'affidamento del percipiens che permea l'intera disciplina (cfr Corte cost n 8 del 2023 in motivazione punto 10.1), si condivide il principio
(desunto dal contenuto delle sentenze della Suprema Corte n. 29419/2018 e n.4668/2021) secondo cui nelle ipotesi di indebito per mancanza del requisito sanitario, sussiste l'irripetibilità pur in presenza di regolare comunicazione degli esiti della visita ove le circostanze concrete del caso dimostrino l'esistenza di una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole.
Tale situazione sussiste nel caso di specie ove l' ha continuato a versare la pensione di CP_1 inabilità non dovuta per quasi sei anni in assenza di ogni violazione dei doveri di correttezza gravanti sull'assistito stesso.
Di fatto si è venuta a configurare una situazione di affidamento dell'assistito (anche in relazione alla sussistenza dei presupposti per il diverso assegno mensile di assistenza, escluso dall' CP_1 solo con provvedimento del marzo 2009, nonostante il fatto che il ricorrente avesse regolarmente comunicato di percepire un reddito sopra la soglia sin dall'anno 2002), situazione “che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell e che si è concretizzata in assenza di ogni violazione dei doveri di correttezza CP_1 gravanti sull'assistito stesso ma solo a causa di un colpevole ritardo dell' , “in violazione del CP_1 principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012) ( così Cass n. 4668/2021 cit, in motivazione).
Le considerazioni fin qui svolte valgono a motivare l'accertamento dell'irripetibilità, da parte dell' , della somma rivendicata e del diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione le CP_1 somme trattenute sulla pensione di vecchiaia dal 18/3/2024 oltre interessi dalla data delle singole trattenute al saldo.
Le spese di lite , liquidate per l'intero come da dispositivo tenuto conto del D.M. 147/2022
(valori minimi dello scaglione di riferimento, senza liquidazione per la fase istruttoria) sono poste a carico di , con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi CP_1 antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, dichiara la non ripetibilità, da parte di , della somma di € 17.946,02 e, CP_1 per l'effetto condanna l' a restituire al ricorrente le somme trattenute sulla pensione di CP_2 vecchiaia dal 18/3/2024 oltre interessi dalla data delle singole trattenute al saldo nonché al pagamento delle spese di lite, liquidante in complessivi € 2750 oltre iva cpa e contributo spese
3 generali con distrazione a favore del difensore avv. Maria Gabriella Del Rosso, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 26 settembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2711/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL ROSSO Parte_1 C.F._1 MARIA GABRIELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. DEL ROSSO MARIA GABRIELLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1 SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1 agosto 2024 citava a giudizio Parte_1 CP_1 allegando che:
- era stato riconosciuto dalla competente Commissione medica inabile civile al 100% con decorrenza dal 27/9/2001 e a partire data tale data aveva percepito la pensione di inabilità;
- in sede di revisione, nell'anno 2002 l'invalidità è stata ridotta al 77%;
- egli aveva continuato a percepire la pensione;
- nel marzo del 2009 l' aveva deliberato di “non concedere l'assegno mensile di assistenza CP_1 dall'1/6/2002 in quanto titolare di redditi superiori al limite previsto dalla legge”;
- in data 6/8/2009 l' aveva richiesto la restituzione della somma di euro 18.165,37 pari CP_2 alle somme indebitamente percepite dal 1 gennaio 2004 al 30 luglio 2009;
- in data 7/12/2009 il aveva presentato ricorso al Comitato provinciale di Prato, Pt_1 CP_1 chiedendo l'annullamento dell'indebito e il ricorso era stato respinto in data 26/2/2010;
- con raccomandata ricevuta l'11/4/2014 l' aveva richiesto la restituzione della minor CP_1 somma di euro 17.946,02, precisando, con successiva comunicazione del 22/4/2024 che la rateazione era possibile solo per € 8.948,88 euro e che pertanto la restante somma di euro
1 8.239,96 doveva essere restituita in un'unica soluzione;
- dal giugno 2024 l' aveva cominciato ad effettuare le trattenuta, riducendo la pensione di CP_1 vecchiaia netta da euro 902,98 ad euro 778,68 netti mensili.
Sulla base dei fatti riportati la difesa del eccepiva in primo luogo l'intervenuta Pt_1
CP_ prescrizione del credito essendo decorsi oltre 10 anni tra seconda richiesta di restituzione ( comunicata con lettera dell'11/4/2014) e l'ultima ( effettuata il 22 aprile 2024). Nel merito sosteneva l'insussistenza dei presupposti per la ripetibilità dell'indebito ( incontestato nei suoi CP_ presupposti), in ragione della buona fede del ricorrente e del grave ritardo con il quale l' aveva richiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite e presentava le seguenti conclusioni: dichiarare che l' non ha diritto di pretendere alcuna somma da parte del ricorrente, per CP_1 intervenuta prescrizione ovvero per la irripetibilità della somma richiesta in restituzione e conseguentemente condanni l' a restituire al ricorrente quanto trattenuto sulla pensione di CP_1 vecchiaia, oltre interessi, nella misura che sarà precisata all'udienza di discussione della presente controversia. Con vittoria di compenso e spese da distrarsi a favore dell'avvocata antistataria.. . CP_
ritualmente costituitosi, resisteva alla domanda di cui chiedeva l'integrale rigetto. In particolare , contestava l'intervenuta prescrizione del credito e nel merito richiamava i principi enunciati più volte dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui il diritto alla prestazione assistenziale viene meno dalla data di accertamento dell'insussistenza del presupposto sanitario con conseguente ripetibilità da parte di delle somme indebitamente erogate CP_1 successivamente alla comunicazione degli esiti della visita medica.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
La domanda è fondata nella misura che si va a specificare.
In primo luogo si rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce delle produzioni da cui risulta che il termine prescrizionale decennale, - decorrente dalla richiesta di CP_1 pagamento effettuata con raccomandata pacificamente ricevuta l'11/4/2014- risulta essere stato interrotto con diffida di pagamento ricevuta in data 8 marzo 2024 ( cfr doc 10 ). CP_1
Quanto al merito il giudice intende uniformarsi alle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza n. 216/2024 della Corte di Appello di Firenze e nella sentenza n. 481/23 dell'intestato
Tribunale, le cui motivazioni si intendono qui richiamate ai sensi dell'art 118 disp att cpc.
2 In particolare, premesso il principio generale dell'affidamento del percipiens che permea l'intera disciplina (cfr Corte cost n 8 del 2023 in motivazione punto 10.1), si condivide il principio
(desunto dal contenuto delle sentenze della Suprema Corte n. 29419/2018 e n.4668/2021) secondo cui nelle ipotesi di indebito per mancanza del requisito sanitario, sussiste l'irripetibilità pur in presenza di regolare comunicazione degli esiti della visita ove le circostanze concrete del caso dimostrino l'esistenza di una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole.
Tale situazione sussiste nel caso di specie ove l' ha continuato a versare la pensione di CP_1 inabilità non dovuta per quasi sei anni in assenza di ogni violazione dei doveri di correttezza gravanti sull'assistito stesso.
Di fatto si è venuta a configurare una situazione di affidamento dell'assistito (anche in relazione alla sussistenza dei presupposti per il diverso assegno mensile di assistenza, escluso dall' CP_1 solo con provvedimento del marzo 2009, nonostante il fatto che il ricorrente avesse regolarmente comunicato di percepire un reddito sopra la soglia sin dall'anno 2002), situazione “che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell e che si è concretizzata in assenza di ogni violazione dei doveri di correttezza CP_1 gravanti sull'assistito stesso ma solo a causa di un colpevole ritardo dell' , “in violazione del CP_1 principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012) ( così Cass n. 4668/2021 cit, in motivazione).
Le considerazioni fin qui svolte valgono a motivare l'accertamento dell'irripetibilità, da parte dell' , della somma rivendicata e del diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione le CP_1 somme trattenute sulla pensione di vecchiaia dal 18/3/2024 oltre interessi dalla data delle singole trattenute al saldo.
Le spese di lite , liquidate per l'intero come da dispositivo tenuto conto del D.M. 147/2022
(valori minimi dello scaglione di riferimento, senza liquidazione per la fase istruttoria) sono poste a carico di , con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi CP_1 antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, dichiara la non ripetibilità, da parte di , della somma di € 17.946,02 e, CP_1 per l'effetto condanna l' a restituire al ricorrente le somme trattenute sulla pensione di CP_2 vecchiaia dal 18/3/2024 oltre interessi dalla data delle singole trattenute al saldo nonché al pagamento delle spese di lite, liquidante in complessivi € 2750 oltre iva cpa e contributo spese
3 generali con distrazione a favore del difensore avv. Maria Gabriella Del Rosso, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 26 settembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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