Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/04/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2017/2023 R.G. avente per oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima, divisione ereditaria promossa da
(CF: ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(CF: ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
(C.F.: ) nato a [...] l'[...] Parte_2 C.F._3 con l'rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Arturi, con studio in Catanzaro via
Gioacchino da Fiore 114, PEC: Email_1
ATTORI
Contro
(CF: nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._4 ed ivi residente a[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella
Trapasso del Foro di Catanzaro (CF: ) e domiciliato presso lo CodiceFiscale_5 studio di quest'ultima in Catanzaro alla Via Indipendenza n. 13 – PEC:
Email_2
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.05.2023, i IG.ri Parte_1 CP_1
e , convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro il
[...] Parte_2
IG. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_2
I'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) Accertare e dichiarare che la IG.ra
legittimi della de cuius e per l'effetto dichiarare aperta la successione Persona_1
legittima della de cuius con ogni effetto e conseguenza;
2) Dichiarare che la IG.ra la IG.ra ed il IG. sono stati lesi Parte_1 Controparte_1 Parte_2
della quota legittima per effetto della donazione indicata in premessa e conseguentemente disporre la reintegrazione della quota legittima spettante ai legittimari IGg.ri e;
3) Dichiarare Parte_1 Controparte_1 Parte_2
che la quota ereditaria spettante al IG. è pari a 2/3 dell'intero asse Controparte_2
ereditario costituito dall'appartamento donate e dagli altri beni indicati in premessa (ad eccezione del n.8153439 dal valore nominale Controparte_3
d! L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) emesso il 26/02/1996 -duplicate il 30/09/2009-, del quale la IG.ra ne risulta cointestataria con diritto di rimborso sulla Parte_1
metà dell'intero, in quanto il titolo di credito cade in successione legittima unicamente per il 50% intestato direttamente alia de cuius ); 4) Conseguentemente Persona_1
ridotta la donazione, dichiarare che la quota dei legittimari Parte_1 CP_1
e deve essere integrata mediante l'assegnazione in comproprietà
[...] Parte_2
pari a 1/4 sull'intero per la IG.ra e, garantita la quota pari a 2/3 al IG. Parte_1
, assegnare alla IG.ra ed al IG. Controparte_2 Controparte_1 Parte_2
la restante quota da ripartire in parti uguali, dell'immobile sito in Catanzaro alia Via dei
Gelsomini n.78/A e riportato nel catasto fabbricati del Comune di Catanzaro al foglio
36 particella 996 sub. 9 Via Troncante PSl-T z.c. 4, cat. A vani 4 superficie catastale totale mq.86 rendita E. 181,7; per I'effetto, condannare il convenuto alla restituzione dell'immobile e dei frutti percepiti e/o al pagamento del valore della quota;
5) Ordinare la divisione e ripartizione della quota-parte pari a 1/9 del terreno site in agro di
Catanzaro-Siano riportato nel catasto terreni al foglio 36 particella 510 Uliveto classe 3 sup. are 02,40 Reddito dominicale E.0,87 Reddito agrario E. 0,81 con attribuzione ai singoli partecipanti della quota a ciascuno spettante secondo le disposizioni vigenti per la successione legittima;
6) Ordinare la divisione della quota pari a 1/2 del BFP Buono
Fruttifero Postale –ordinario n.8153439 dal valore nominale di L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) emesso il 26/02/1996 -duplicato il 30/09/2009- (del quale la IG.ra ne risulta cointestataria, unitamente alla de cuius , Parte_1 Persona_1
Pag. 2 di 8 con diritto di rimborso diretto e personale sulla meta dell'intero) con attribuzione ai singoli partecipanti della quota a ciascuno spettante secondo le disposizioni vigenti per la successione legittima;
7) Ordinare la divisione degli ulteriori cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota a ciascuno spettante secondo le disposizioni vigenti per la successione legittima;
8) In via subordinata, dichiarare aperta la successione legittima della de cuius con ogni effetto e conseguenza;
disporre la Persona_1
reintegrazione della propria quota di legittima mediante la riduzione delle quote attribuite agli altri coeredi e, per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione degli immobili e/o al pagamento del valore di quota;
ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione dei singoli partecipanti della quota a ciascuno spettante. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito.
A sostegno della domanda esponevano:
- di essere rispettivamente madre ( e fratelli (i della defunta Parte_1 CP_1
; Persona_1
- che quest'ultima, con atto del 20/01/22 per Notar Rep Persona_2
n.11933 Racc. n.8844, aveva donato con riserva di usufrutto "a titolo di anticipata successione da gravare sulle quote di legittima e per l'eventuale supero sulla quota disponibile dell'asse ereditario dei donante” al coniuge odierno Controparte_2
convenuto, che ha accettato, in regime di separazione dei beni, la nuda proprietà della seguente porzione immobiliare facente parte del fabbricato silo nel Comune di
Catanzaro alle Vis dei Gelsomini n7&/A (catastalmente via Troncante), e precisamente :
-appartamento ad uso abitativo ubicato a piano terra composto da cucina, due vani e accessori con annessi terrazza e corte di pertinenza esclusiva circostante per due lati e vano cantina ubicato a piano seminterrato (4 vani catastali) nell'insieme confinante con vano scale, con via dei Gelsomini e con area di distacco da altri fabbricati, salvo altri, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Catanzaro al foglio 36 particella 996 s0b.
9 Via Troncante PS1-T 20. 4, cat A vani 4 superficie catastale totale mq.86 rendita E.
181.79;
- che la sig.ra , coniugata col IG. , non aveva Persona_1 Controparte_2
lasciato figli e nemmeno testamento sebbene in presenza di un patrimonio ereditario
Pag. 3 di 8 composto, oltre che a) dall'unità immobiliare descritta al punto 2, b) da una quota-parte pari a 1/9 di un terreno sito in agro Catanzaro-Siano riportato nel catasto terreni al foglio 36 particella 510 Uliveto classe 3 sup are 02,40 Reddito dominicale E.
0.87 Reddito agrario
0.81, c) da titoli di credito e polizze assicurative tra cui 1/2 del valore di un -BFP-
Buono Fruttifero Postale -ordinario- n 8153439 dal valore nominale di L, 5.000.000
(lire cinque milioni) emesso i1 26/02/1996 duplicato i 30/09/2009-, cointestato con la madre (di già con diritto al restante 1/2 del valore) ed in possesso del Parte_1
IG , nonché d) da rapporti di c/c postali in qualità di titolare e/o Persona_3
contitolare, e) da un'autovettura BMW tg. FN680SA e ogni altro bene mobile detenuto dal coniuge , salvo altro;
Controparte_2
- che, in data 04/04/2022, il coniuge della de cuius IG. , aveva Controparte_2
presentato all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione di successione ove ha omesso di inserire in devoluzione, nell'asse ereditario, l'unita immobiliare adibita ad uso abitativo, sita in Catanzaro alla Via dei Gelsomini n.78/A (catastalmente Via Troncante), già oggetto della summenzionata donazione di cui all'atto del 20/01/22 per Notar
[...]
Rep. n.11933 Racc.p.8844 e precisamente: -appartamento ad uso Persona_2
abitativo ubicato a piano terra composto da cucina, due vani e accessori, con annessi terrazza e corte di pertinenza esclusiva circostante per due lati e vano cantina ubicato a piano seminterrato (4 vani catastali) nell'insieme confinante con vano scale, con via dei Gelsomini e con arca di distacco da altri fabbricati, salvo altri, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Catanzaro al foglio 36 particella 996 sub.
9 Via Troncante PS1 Tz.c. 4, cat. A vani 4 superficie catastale totale mq.86 rendita E.
181.79;
- che, inoltre, nella suindicata dichiarazione di successione non erano stati inseriti in devoluzione ovvero non sono inventariati ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario in regime di successione legittima: l'autovettura marca BMW tg. FN680SA di proprietà della defunta moglie, i rapporti di c/c e libretti in essere presso nonché Controparte_4
i beni mobili presenti nell'unita abitativa suindicata (denaro, gioielli, preziosi, mobili e arredi, etc), salvo altro;
Pag. 4 di 8 - che in assenza di un testamento che vada ad individuare gli eredi, l'asse ereditario doveva devoluto secondo le regole della successione legittima ex art. 582 c.c. e, nel caso di specie, i legittimari devono ritenersi, il coniuge della de cuins IG CP_2
a cui spettano i 2/3 dell'eredità, la madre della cuius IG ra
[...] Parte_1
che partecipa per 1/4 , la sorella ed il fratello ai quali Controparte_1 Parte_2
spetta la restante quota da ripartire in parti uguali;
- che l'atto di donazione effettuato dalla de cuius al coniuge Persona_4 [...]
, integrava ex art. 553 e ss, gli estremi della lesione di legittima, e i Controparte_2
legittimari e intendevano esercitare Parte_1 Controparte_1 Parte_2
ogni azione a loro diritto successorio;
- che vanamente in data 19/04/22 e 28/04/22 erano state rispettivamente inoltrate al IG.
, nota per pervenire ad un bonario componimento e diffida a tutela Controparte_2
d'ogni diritto successorio e per la consegna alle IG ra in qualità di Parte_1
cointestataria, del titolo di credito -BFP- al fine di poterlo negoziare c/o l'Ufficio
Postale;
9-nfine, l'incontro preliminare, svoltosi in data 20/07/22 c/o l'Organismo di Mediazione
Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, di cui al Proc.to prot.
n.92/2022 del 24/05/2022, ha dato esito negativo.
Tutto ciò premesso, concludevano come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio , contestando la domanda ed eccependo in Controparte_2 via preliminare l'inammissibilità della domanda proposta, e, nel merito, la sua infondatezza.
Rilevava al riguardo che la domanda era generica in quanto come stabilito dall'art. 556
c.c., al fine di determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre occorreva formare una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti;
riunire fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli
747 a 750 del codice civile, e sull'asse così formato quindi calcolare la quota di cui il defunto poteva disporre.
Nel caso di specie la parte attrice si era limitata ad esporre succintamente l'esistenza di beni senza fornire un esaustivo valore della massa ereditaria, comprensiva del relictum e
Pag. 5 di 8 del donatum, e senza fornire alcun progetto di divisione che, invece, appariva essenziale nel caso di specie.
Nel merito, in ogni caso deduceva che gli attori non avevano tenuto conto di tutte le passività e le spese sostenute dal convenuto per il mantenimento dei beni.
All'udienza del 4.12.2023 gli attori chiedevano disporsi CTU.
Il Gi, all'esito della riserva, riteneva opportuna la decisione sulle eccezioni preliminari e invitava le parti a precisare le conclusioni.
Concessi termini ex art. 189 c.p.c., la causa era trattenuta in decisione in data
26.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno affrontate le eccezioni preliminari e assorbenti proposte dalla parte convenuta, prima tra tutte l'eccezione inammissibilità della domanda per indeterminatezza.
La parte convenuta in particolare, sostiene che gli attori non abbiano soddisfatto gli oneri di allegazione e probatori imposti, alla luce della prevalente giurisprudenza, a colui che intenda agire in riduzione.
L'eccezione è infondata.
La Suprema Corte ha da tempo precisato che “Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.” (cfr. Cass. 18199/2020).
Nello stesso senso, Cass. n. 1357/2017, a mente della quale, ancorché il legittimario che agisca in riduzione abbia l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, aggiungendo
Pag. 6 di 8 altresì che una volta ravvisata la ricorrenza delle presunzioni come sopra connotate, risulta legittimo anche l'esperimento della C.T.U. d'ufficio, atteso che, una volta che l'attore in riduzione ha assolto il suo onere probatorio, il giudice ha il dovere di disporre la C.T.U. per stimare il valore dei beni costituenti il relictum e il donatum.
L'onere di allegazione della parte effettivamente impone di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, e ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius.
Una volta soddisfatto tale onere (anche, come detto, per effetto, dell'attività di allegazione della altre parti del giudizio) deve reputarsi che l'attore soddisfi l'onere di specificità della domanda impostogli dalla legge una volta che, richiamata la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione.
In tal senso non può però imporsi anche che la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione, sia ai fini della precisazione del relictum che del donatum, e che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini matematici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle vicende successorie, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto invece la legge gli riserva. Opinare diversamente significherebbe imporre al legittimario che agisce in riduzione di dover necessariamente esperire una preventiva perizia di parte ovvero di proporre discrezionali (se non addirittura arbitrari) valori per i vari beni implicati dalla vicenda, indicazioni tutte che comunque non rivestirebbero poi carattere vincolante nella successiva fase dinanzi al giudice, chiamato invece autonomamente (e di norma attraverso l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio) a riscontrare l'effettività della lesione dedotta e la sua precisa entità.
Pag. 7 di 8 Se questi sono i principi dettati dal giudice di legittimità, nel caso di specie l'onere di allegazione risulta adeguatamente soddisfatto, avendo gli attori specificato quali siano i beni del de cuius, deceduto senza lasciare testamento, quale sia la loro quota, quale sia l'atto dispositivo che si assume lesivo, risultando evidente anche in base a presunzioni semplici che i restanti beni su cui si è aperta la successine legittima non possano avere il medesimo valore di quello donato: nello specifico è stato donato un appartamento - porzione immobiliare facente parte del fabbricato silo nel Comune di Catanzaro alle Vis dei Gelsomini n7&/A (catastalmente via Troncante), e precisamente appartamento ad uso abitativo ubicato a piano terra composto da cucina, due vani e accessori con annessi terrazza e corte di pertinenza esclusiva circostante per due lati e vano cantina ubicato a piano seminterrato (4 vani catastali) nell'insieme confinante con vano scale, con via dei
Gelsomini e con area di distacco da altri fabbricati, salvo altri, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Catanzaro al foglio 36 particella 996 s0b. 9 Via Troncante
PS1-T 20. 4, cat A vani 4 superficie catastale totale mq.86 rendita E. 181.79; e residuerebbero – tanto non è contestato dal convenuto – un'auto, un libretto postale e beni mobili.
La domanda è pertanto ammissibile e ne va disposta la prosecuzione con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
1. dichiara ammissibile la domanda;
2. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione;
3. Spese al definitivo.
Catanzaro,10.4.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Garofalo
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