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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/11/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 847/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 27/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 847/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 27/11/2025 nella causa n. 847/2022 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1531/2021, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 22/12/2021, vertente tra
(C.F./P.IVA: ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F./P.IVA: ), rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'avv. COSTANZA FRANCESCO
- attori/opponenti - e C.F./P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria,
[...]
C.F./P.IVA: ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI MARCO
- convenuta/opposta - Conclusioni All'udienza del 27/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...] odierna opposta, chiedeva ed otteneva l'emissione di un Parte_3 decreto ingiuntivo nei confronti di e Parte_1 Pt_2
odierni opponenti, per conseguire il pagamento della somma di €
[...]
19.857,81, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore in relazione ad un contratto di finanziamento originariamente stipulato con ST Banca S.p.A. e poi ceduto a (v. decreto ingiuntivo n. 1531/2021, emesso dal CP_2
Tribunale Ordinario di Avellino in data 22/12/2021/, nonché allegato ricorso).
2 Tribunale di Avellino n. 847/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponevano opposizione gli ingiunti, rispettivamente debitore principale e coobbligata, eccependo: 1) in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, qualificatasi cessionaria del credito;
2) l'inefficacia e l'inesigibilità del credito, stante la mancata notifica della cessione al debitore ceduto e l'omessa comunicazione della decadenza del beneficio del termine;
3) la violazione delle condizioni contrattuali in relazione all'art. 5 del D.lgs. n. 28/10, per non aver esperito preliminarmente il procedimento di mediazione;
4) sul quantum, l'inidoneità probatoria della documentazione allegata al monitorio. Rassegnavano quindi le seguenti conclusioni: […] In via preliminare, accogliere l'opposizione e per l'effetto: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte opposta per tutte le argomentazioni dedotte con l'atto di opposizione;
- accertare e dichiarare la improcedibilità del ricorso proposto in via monitoria per assenza della condizione di procedibilità costituita dall'esperimento preliminare del tentativo di mediazione obbligatoria, e per l'effetto, adottare ogni opportuno e necessario provvedimento di rito;
-in ogni caso, accogliere l'opposizione spiegata e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in accoglimento dell'opposizione spiegata: - accertare e dichiarare che
è stato illegittimamente richiesto il pagamento di cui in premessa, perché non dovuto, non provato, ovvero quanto meno limitare l'importo a quanto verrà accertato in corso di causa, e per l'effetto revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto per la infondatezza della pretesa creditoria di controparte;
- in ogni caso, condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite e competenze del giudizio in favore del procuratore antistatario. […]. Si costituiva in giudizio la la quale Controparte_3 insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo emesso, stante la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dell'opposizione proposta. Instauratosi il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, dato un termine per l'espletamento della mediazione, rimasto senza esito, concessi i termini di rito, la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna per la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. previa assegnazione di un termine per note conclusionali alle parti. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Infondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione, così come proposta. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della
3 Tribunale di Avellino n. 847/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). Oggetto della causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria, con tutto ciò che ne consegue in punto di sostanziale irrilevanza, salvo quanto riferito in punto di regolamentazione delle spese, delle eccezioni formulate sul punto. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Da quanto precede, deriva che, ove la pretesa azionata in sede monitoria si fondi su di un contratto di mutuo e/o finanziamento, e non già su di un contratto di conto corrente, è sufficiente che il creditore esibisca a conforto della richiesta di ingiunzione il contratto di finanziamento e/o mutuo con relativa indicazione, ove prevista e/o rilevante, del contenuto e della cadenza delle rate previste, ovvero del correlato piano di ammortamento, e tale documentazione avrà valore di piena prova, sia nella fase monitoria secondo il disposto di cui agli
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artt. 633 e ss. c.p.c., che nella fase di opposizione, essendo in tale successivo giudizio onere del debitore dimostrare il pagamento, o la sussistenza di altre cause estintive del credito ex adverso azionato. Non è difatti consentito al giudice, nell'ambito dei giudizi fondati su contratti bancari diversi da quello di conto corrente di cui agli artt. 1823 e ss. c.c.
o comunque regolati in conto corrente, pretendere a fini probatori, nemmeno in sede monitoria, la produzione in giudizio degli “estratti conto” ex art. 50 T.U.B. (Sez. 1, Sentenza n. 3949 del 19 febbraio 2018). Quanto poi alla prova dell'erogazione del credito, il relativo onere è assolto dall'istituto finanziatore, mediante documentazione (ivi compresi gli estratti conto, ove prodotti) attestante l'annotazione dell'avvenuto accredito delle somme, ferma la possibilità di valutare in ogni caso ex art. 115 c.p.c. la condotta processuale tenuta dalla controparte, ove affermi di aver comunque usufruito delle suddette somme, ovvero di aver provveduto al rimborso, anche se solo in parte, del finanziamento, o di aver in qualche modo dato esecuzione al rapporto in essere. Passando dunque al merito della controversia, giova innanzitutto precisare come il credito dedotto in ingiunzione trovi il proprio fondamento nel contratto di prestito personale n. 20006744971629, sottoscritto da Pt_1
, in qualità di debitore principale, e da , in
[...] Parte_2 qualità di coobligata, con FINDOMESTIC BANCA S.P.A. in data 23/10/2015 per la concessione in finanziamento dell'importo di € 25.475,00 da restituire in n. 107 rate mensili di € 388,00, a fronte di un tasso di interessi TAN pari al 10,45% e di un tasso di interessi TAEG pari all'10,69% (v. contratto in atti, debitamente sottoscritto dalle parti). Orbene, a riprova delle proprie pretese la creditrice opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria: copia del contratto debitamente sottoscritto, copia atto di cessione tra ST Banca S.p.A. e copia della notifica Parte_3 della cessione con relativa ricezione, anche nei confronti del coobligato, e copia, tra l'altro, dell'estratto conto e della lista dei relativi movimenti, riportante anche taluni riconducibili all'effettiva operatività sul predetto conto in sede di rimborso delle rate previste (v. produzione di parte in sede monitoria), provvedendo, in corso di causa, altresì al deposito dell'elenco dei crediti ceduti (v. allegati alla comparsa di costituzione). Non può dunque dubitarsi, in applicazione dei principi sin qui citati e di quanto nel prosieguo comunque si dirà, che si tratti di documentazione sufficiente ai fini dell'assolvimento dei propri oneri probatori da parte della creditrice agente (v. su tutte citate Sezioni Unite n. 13533/2001). Venendo dunque ai motivi di opposizione e alle eccezioni con la stessa formulate, al netto della non reiterata eccezione di improcedibilità per mancata
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mediazione, per converso esperita – senza esito – in corso di causa (v. verbale in atti), prive di pregio risultano le doglianze articolate dagli opponenti. Infondate difatti risultano le eccezioni in punto di difetto di legittimazione attiva dell'opposta, avendo quest'ultima, come già chiarito (v. supra), versato in atti: non solo, l'atto di cessione del credito per cui è causa da ST Banca S.p.A. a (v. atto di cessione del 17/12/2020 di cui alla produzione Parte_3 monitoria); ma anche l'elenco dei suddetti crediti, debitamente omissato, ed univocamente riferibile, come ci si accinge a chiarire, al finanziamento n. 20006744971629 per prestito personale, sottoscritto da , Parte_1 oggetto del presente giudizio (v. estratto elenco crediti di cui alla produzione del presente giudizio), in uno alla visura camerale storica aggiornata dalla quale emerge sia il conferimento, che il cambio di denominazione, in
[...]
(v. ancora visura camerale in atti). Controparte_4
Più nel dettaglio, il citato contratto di cessione, premesso tra l'altro che Il cedente è titolare inter alios di alcuni crediti di cui all'Elenco Crediti (i “Crediti”), derivanti da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicolo (i “Finanziamenti”), erogati da ST ai sensi di contratti di credito ai consumatori (i “Contratti di Finanziamento”) (v. punto II Premesse di cui al contratto in atti), specifica altresì che I “crediti” includono qualsiasi credito derivante da Contratti di Finanziamento, ivi incluso: (a) qualsiasi credito per capitale residuo derivante dai relativi Finanziamenti;
(b) qualsiasi credito per interessi maturati sui relativi Finanziamenti sino alla Data di
Valutazione (come in seguito definita – indica il 19 ottobre 2020) e non incassati a tale data e qualsiasi credito per interessi maturati e maturandi e incassati sui relativi Finanziamenti successivamente alla Data di Valutazione;
qualsiasi credito relativo a costi sostenuti da ST in relazione ai Contratti di Finanziamento
(ivi inclusi i costi relativi al rimborso di spese legali e giudiziarie sostenuti in sede di quanto dovuto alla Cedente) (v. punto III citate Premesse), intendendosi per
“Debitore Ceduto” ciascuna persona fisica che ha concluso un Contratto di Finanziamento quale debitore principale o garante ovvero che sia responsabile per il rimborso degli importi dovuti ai sensi del relativo Finanziamento ovvero che abbia assunto l'obbligazione di pagamento sottostante il Contratto di
Finanziamento ai sensi di un accollo o altro istituto (v. art.
1.1. del capo Definizioni). Orbene, se si considera che l'elenco crediti allegato in atti, reca il codice pratica n. 20006744971629, il codice cliente NDG n. 20006744971600, il nome
, il cognome , il Comune , la Pt_1 Pt_1 Parte_4 data di nascita 15/10/1964, il codice fiscale , il tipo di C.F._1 prodotto Prestito Personale, nonché il valore del credito - e non soltanto il capitale, come eccepito dagli opponenti (v. scritti difensivi) - di € 19.131,02 (v.
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elenco di cui alla produzione di parte opposta, trovante pieno riscontro altresì nelle risultanze di cui all'estratto conto integrale del rapporto, parimenti prodotto), non si vede come negare l'inclusione, anche ai sensi del non derogato art. 1263 c.c., del relativo credito nella cessione per cui è causa, stante: da un lato, l'obiettiva riconducibilità del contratto sottoscritto dal predetto Pt_1
con la cedente ST e sotteso al decreto opposto proprio
[...] alla categoria dei Prestiti Personali (v. contratto in atti); dall'altro, la comprovata indicazione del suddetto codice cliente (20006744971600) e del suddetto codice pratica (20006744971629) nella lettera di avvenuta cessione, datata 17/12/2020, promanante, non solo dalla cessionaria odierna opposta, ma anche dalla stessa cedente, ST, premuratasi in quella sede di specificare che , Pt_3 quale cessionario di tali crediti e diritti accessori, viene quindi ad essere l'unica ed esclusiva titolare dei medesimi;
ogni e qualsiasi pagamento a questi relativo, per avere efficacia liberatoria, dovrà essere effettuato esclusivamente a , a Parte_3 sua volta debitamente inviata, sia al debitore, che alla coobbligata, e ricevuta in entrambi i casi dal primo il 18/02/2021 (v. notifiche cessione e relativi esiti di cui in atti). Ugualmente prive di pregio, per l'effetto, risultano le doglianze in punto di mancata notificazione dell'avvenuta cessione del credito, per converso comprovatamente avutasi a mezzo delle citate comunicazioni, provenienti anche dalla cedente, ST (v. comunicazioni di cui in atti), ferma in ogni caso l'ulteriore precisazione secondo cui La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014), atteso che la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ. non si identifica con quella a mezzo di ufficiale giudiziario, potendo risolversi in qualunque mezzo idoneo a rendere noto al debitore il fatto dell'avvenuta cessione, compresa, ad esempio, la sua menzione nell'atto di citazione in giudizio direttamente proposto dal cessionario (v. tra le tante, Cass. 18 ottobre 2005, n. 20143 o Cass. 21 dicembre 2005, n. 28300; e in termini testualmente Cass. n. 13691 del 2012). Da quanto precede, per vero, deriva l'infondatezza delle contestazioni anche in punto di inefficacia della cessione per mancata prova dell'avverarsi della condizione sospensiva del pagamento del prezzo, in quanto, al netto di ogni altra questione, la cessione - giova ancora una volta ribadirlo - è stata notificata al ceduto, non soltanto dalla cessionaria, odierna opposta, ma anche dall'originaria cedente, ST, la quale nella medesima sede ha, con efficacia assorbente sul punto, univocamente reso noto che , quale cessionario di tali Parte_3 crediti e diritti accessori, viene quindi ad essere l'unica ed esclusiva titolare dei
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medesimi; ogni e qualsiasi pagamento a questi relativo, per avere efficacia liberatoria, dovrà essere effettuato esclusivamente a (v. Parte_3 comunicazione cessione datata 17/12/2020 e relativi esiti di cui in atti). Parimenti non condivisibili risultano le doglianze circa la mancata decadenza dal beneficio del termine per omessa preventiva comunicazione, atteso che, anche al netto del consolidato principio secondo cui Agli effetti dell'art. 1186 cod. civ., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma (Sez. 2, Sentenza n. 24330 del 18/11/2011), se è vero che la citata decadenza si verifica a seguito di una richiesta di pagamento che, quale atto unilaterale recettizio, determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore, non si vede come non riconnettere tale efficacia alla più volte richiamata comunicazione di avvenuta cessione di cui in atti, recante altresì la richiesta di provvedere al pagamento della somma entro 20 giorni dalla data del ricevimento della presente, mediante le modalità riportate. In difetto ci vedremo costretti ad intraprendere tutte le iniziative volte al recupero di quanto da Lei dovuto (v. ancora comunicazioni cessione, datate 17/12/2020, e relativi esiti di cui in atti) Quanto infine alle censure in punto di erroneità della somma ingiunta, non ci si può esimere dal rilevare come a fronte della produzione ad opera di parte opposta dell'estratto conto relativo al finanziamento per cui è causa, contenente l'integrale e analitica annotazione dei movimenti effettuati e delle rispettive causali (v. estratto in atti), parte opponente non ha avanzato contestazioni altrettanto analitiche, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci ivi riportate. Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi al rigetto dell'opposizione proposta e alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa (v. ordinanza del 15/12/2022), con il contestuale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Il rigetto dell'opposizione comporta altresì la condanna degli opponenti alla rifusione in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (fino ad € 26.000,00), della natura e della complessità (media)
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della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 1531/2021, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 22/12/2021, nei confronti di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria,
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 respinta o comunque assorbita ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione così come proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1531/2021, emesso dal Tribunale di Avellino in data 22/12/2021; condanna parte opponente e alla Parte_1 Parte_2 rifusione in favore di parte opposta delle spese del presente giudizio, liquidate in
€ 5.077,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi. Così deciso in data 27/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 27/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 847/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 27/11/2025 nella causa n. 847/2022 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1531/2021, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 22/12/2021, vertente tra
(C.F./P.IVA: ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F./P.IVA: ), rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'avv. COSTANZA FRANCESCO
- attori/opponenti - e C.F./P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria,
[...]
C.F./P.IVA: ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI MARCO
- convenuta/opposta - Conclusioni All'udienza del 27/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...] odierna opposta, chiedeva ed otteneva l'emissione di un Parte_3 decreto ingiuntivo nei confronti di e Parte_1 Pt_2
odierni opponenti, per conseguire il pagamento della somma di €
[...]
19.857,81, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore in relazione ad un contratto di finanziamento originariamente stipulato con ST Banca S.p.A. e poi ceduto a (v. decreto ingiuntivo n. 1531/2021, emesso dal CP_2
Tribunale Ordinario di Avellino in data 22/12/2021/, nonché allegato ricorso).
2 Tribunale di Avellino n. 847/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponevano opposizione gli ingiunti, rispettivamente debitore principale e coobbligata, eccependo: 1) in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, qualificatasi cessionaria del credito;
2) l'inefficacia e l'inesigibilità del credito, stante la mancata notifica della cessione al debitore ceduto e l'omessa comunicazione della decadenza del beneficio del termine;
3) la violazione delle condizioni contrattuali in relazione all'art. 5 del D.lgs. n. 28/10, per non aver esperito preliminarmente il procedimento di mediazione;
4) sul quantum, l'inidoneità probatoria della documentazione allegata al monitorio. Rassegnavano quindi le seguenti conclusioni: […] In via preliminare, accogliere l'opposizione e per l'effetto: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte opposta per tutte le argomentazioni dedotte con l'atto di opposizione;
- accertare e dichiarare la improcedibilità del ricorso proposto in via monitoria per assenza della condizione di procedibilità costituita dall'esperimento preliminare del tentativo di mediazione obbligatoria, e per l'effetto, adottare ogni opportuno e necessario provvedimento di rito;
-in ogni caso, accogliere l'opposizione spiegata e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in accoglimento dell'opposizione spiegata: - accertare e dichiarare che
è stato illegittimamente richiesto il pagamento di cui in premessa, perché non dovuto, non provato, ovvero quanto meno limitare l'importo a quanto verrà accertato in corso di causa, e per l'effetto revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto per la infondatezza della pretesa creditoria di controparte;
- in ogni caso, condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite e competenze del giudizio in favore del procuratore antistatario. […]. Si costituiva in giudizio la la quale Controparte_3 insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo emesso, stante la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dell'opposizione proposta. Instauratosi il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, dato un termine per l'espletamento della mediazione, rimasto senza esito, concessi i termini di rito, la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna per la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. previa assegnazione di un termine per note conclusionali alle parti. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Infondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione, così come proposta. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della
3 Tribunale di Avellino n. 847/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). Oggetto della causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria, con tutto ciò che ne consegue in punto di sostanziale irrilevanza, salvo quanto riferito in punto di regolamentazione delle spese, delle eccezioni formulate sul punto. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Da quanto precede, deriva che, ove la pretesa azionata in sede monitoria si fondi su di un contratto di mutuo e/o finanziamento, e non già su di un contratto di conto corrente, è sufficiente che il creditore esibisca a conforto della richiesta di ingiunzione il contratto di finanziamento e/o mutuo con relativa indicazione, ove prevista e/o rilevante, del contenuto e della cadenza delle rate previste, ovvero del correlato piano di ammortamento, e tale documentazione avrà valore di piena prova, sia nella fase monitoria secondo il disposto di cui agli
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artt. 633 e ss. c.p.c., che nella fase di opposizione, essendo in tale successivo giudizio onere del debitore dimostrare il pagamento, o la sussistenza di altre cause estintive del credito ex adverso azionato. Non è difatti consentito al giudice, nell'ambito dei giudizi fondati su contratti bancari diversi da quello di conto corrente di cui agli artt. 1823 e ss. c.c.
o comunque regolati in conto corrente, pretendere a fini probatori, nemmeno in sede monitoria, la produzione in giudizio degli “estratti conto” ex art. 50 T.U.B. (Sez. 1, Sentenza n. 3949 del 19 febbraio 2018). Quanto poi alla prova dell'erogazione del credito, il relativo onere è assolto dall'istituto finanziatore, mediante documentazione (ivi compresi gli estratti conto, ove prodotti) attestante l'annotazione dell'avvenuto accredito delle somme, ferma la possibilità di valutare in ogni caso ex art. 115 c.p.c. la condotta processuale tenuta dalla controparte, ove affermi di aver comunque usufruito delle suddette somme, ovvero di aver provveduto al rimborso, anche se solo in parte, del finanziamento, o di aver in qualche modo dato esecuzione al rapporto in essere. Passando dunque al merito della controversia, giova innanzitutto precisare come il credito dedotto in ingiunzione trovi il proprio fondamento nel contratto di prestito personale n. 20006744971629, sottoscritto da Pt_1
, in qualità di debitore principale, e da , in
[...] Parte_2 qualità di coobligata, con FINDOMESTIC BANCA S.P.A. in data 23/10/2015 per la concessione in finanziamento dell'importo di € 25.475,00 da restituire in n. 107 rate mensili di € 388,00, a fronte di un tasso di interessi TAN pari al 10,45% e di un tasso di interessi TAEG pari all'10,69% (v. contratto in atti, debitamente sottoscritto dalle parti). Orbene, a riprova delle proprie pretese la creditrice opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria: copia del contratto debitamente sottoscritto, copia atto di cessione tra ST Banca S.p.A. e copia della notifica Parte_3 della cessione con relativa ricezione, anche nei confronti del coobligato, e copia, tra l'altro, dell'estratto conto e della lista dei relativi movimenti, riportante anche taluni riconducibili all'effettiva operatività sul predetto conto in sede di rimborso delle rate previste (v. produzione di parte in sede monitoria), provvedendo, in corso di causa, altresì al deposito dell'elenco dei crediti ceduti (v. allegati alla comparsa di costituzione). Non può dunque dubitarsi, in applicazione dei principi sin qui citati e di quanto nel prosieguo comunque si dirà, che si tratti di documentazione sufficiente ai fini dell'assolvimento dei propri oneri probatori da parte della creditrice agente (v. su tutte citate Sezioni Unite n. 13533/2001). Venendo dunque ai motivi di opposizione e alle eccezioni con la stessa formulate, al netto della non reiterata eccezione di improcedibilità per mancata
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mediazione, per converso esperita – senza esito – in corso di causa (v. verbale in atti), prive di pregio risultano le doglianze articolate dagli opponenti. Infondate difatti risultano le eccezioni in punto di difetto di legittimazione attiva dell'opposta, avendo quest'ultima, come già chiarito (v. supra), versato in atti: non solo, l'atto di cessione del credito per cui è causa da ST Banca S.p.A. a (v. atto di cessione del 17/12/2020 di cui alla produzione Parte_3 monitoria); ma anche l'elenco dei suddetti crediti, debitamente omissato, ed univocamente riferibile, come ci si accinge a chiarire, al finanziamento n. 20006744971629 per prestito personale, sottoscritto da , Parte_1 oggetto del presente giudizio (v. estratto elenco crediti di cui alla produzione del presente giudizio), in uno alla visura camerale storica aggiornata dalla quale emerge sia il conferimento, che il cambio di denominazione, in
[...]
(v. ancora visura camerale in atti). Controparte_4
Più nel dettaglio, il citato contratto di cessione, premesso tra l'altro che Il cedente è titolare inter alios di alcuni crediti di cui all'Elenco Crediti (i “Crediti”), derivanti da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicolo (i “Finanziamenti”), erogati da ST ai sensi di contratti di credito ai consumatori (i “Contratti di Finanziamento”) (v. punto II Premesse di cui al contratto in atti), specifica altresì che I “crediti” includono qualsiasi credito derivante da Contratti di Finanziamento, ivi incluso: (a) qualsiasi credito per capitale residuo derivante dai relativi Finanziamenti;
(b) qualsiasi credito per interessi maturati sui relativi Finanziamenti sino alla Data di
Valutazione (come in seguito definita – indica il 19 ottobre 2020) e non incassati a tale data e qualsiasi credito per interessi maturati e maturandi e incassati sui relativi Finanziamenti successivamente alla Data di Valutazione;
qualsiasi credito relativo a costi sostenuti da ST in relazione ai Contratti di Finanziamento
(ivi inclusi i costi relativi al rimborso di spese legali e giudiziarie sostenuti in sede di quanto dovuto alla Cedente) (v. punto III citate Premesse), intendendosi per
“Debitore Ceduto” ciascuna persona fisica che ha concluso un Contratto di Finanziamento quale debitore principale o garante ovvero che sia responsabile per il rimborso degli importi dovuti ai sensi del relativo Finanziamento ovvero che abbia assunto l'obbligazione di pagamento sottostante il Contratto di
Finanziamento ai sensi di un accollo o altro istituto (v. art.
1.1. del capo Definizioni). Orbene, se si considera che l'elenco crediti allegato in atti, reca il codice pratica n. 20006744971629, il codice cliente NDG n. 20006744971600, il nome
, il cognome , il Comune , la Pt_1 Pt_1 Parte_4 data di nascita 15/10/1964, il codice fiscale , il tipo di C.F._1 prodotto Prestito Personale, nonché il valore del credito - e non soltanto il capitale, come eccepito dagli opponenti (v. scritti difensivi) - di € 19.131,02 (v.
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elenco di cui alla produzione di parte opposta, trovante pieno riscontro altresì nelle risultanze di cui all'estratto conto integrale del rapporto, parimenti prodotto), non si vede come negare l'inclusione, anche ai sensi del non derogato art. 1263 c.c., del relativo credito nella cessione per cui è causa, stante: da un lato, l'obiettiva riconducibilità del contratto sottoscritto dal predetto Pt_1
con la cedente ST e sotteso al decreto opposto proprio
[...] alla categoria dei Prestiti Personali (v. contratto in atti); dall'altro, la comprovata indicazione del suddetto codice cliente (20006744971600) e del suddetto codice pratica (20006744971629) nella lettera di avvenuta cessione, datata 17/12/2020, promanante, non solo dalla cessionaria odierna opposta, ma anche dalla stessa cedente, ST, premuratasi in quella sede di specificare che , Pt_3 quale cessionario di tali crediti e diritti accessori, viene quindi ad essere l'unica ed esclusiva titolare dei medesimi;
ogni e qualsiasi pagamento a questi relativo, per avere efficacia liberatoria, dovrà essere effettuato esclusivamente a , a Parte_3 sua volta debitamente inviata, sia al debitore, che alla coobbligata, e ricevuta in entrambi i casi dal primo il 18/02/2021 (v. notifiche cessione e relativi esiti di cui in atti). Ugualmente prive di pregio, per l'effetto, risultano le doglianze in punto di mancata notificazione dell'avvenuta cessione del credito, per converso comprovatamente avutasi a mezzo delle citate comunicazioni, provenienti anche dalla cedente, ST (v. comunicazioni di cui in atti), ferma in ogni caso l'ulteriore precisazione secondo cui La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014), atteso che la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ. non si identifica con quella a mezzo di ufficiale giudiziario, potendo risolversi in qualunque mezzo idoneo a rendere noto al debitore il fatto dell'avvenuta cessione, compresa, ad esempio, la sua menzione nell'atto di citazione in giudizio direttamente proposto dal cessionario (v. tra le tante, Cass. 18 ottobre 2005, n. 20143 o Cass. 21 dicembre 2005, n. 28300; e in termini testualmente Cass. n. 13691 del 2012). Da quanto precede, per vero, deriva l'infondatezza delle contestazioni anche in punto di inefficacia della cessione per mancata prova dell'avverarsi della condizione sospensiva del pagamento del prezzo, in quanto, al netto di ogni altra questione, la cessione - giova ancora una volta ribadirlo - è stata notificata al ceduto, non soltanto dalla cessionaria, odierna opposta, ma anche dall'originaria cedente, ST, la quale nella medesima sede ha, con efficacia assorbente sul punto, univocamente reso noto che , quale cessionario di tali Parte_3 crediti e diritti accessori, viene quindi ad essere l'unica ed esclusiva titolare dei
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medesimi; ogni e qualsiasi pagamento a questi relativo, per avere efficacia liberatoria, dovrà essere effettuato esclusivamente a (v. Parte_3 comunicazione cessione datata 17/12/2020 e relativi esiti di cui in atti). Parimenti non condivisibili risultano le doglianze circa la mancata decadenza dal beneficio del termine per omessa preventiva comunicazione, atteso che, anche al netto del consolidato principio secondo cui Agli effetti dell'art. 1186 cod. civ., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma (Sez. 2, Sentenza n. 24330 del 18/11/2011), se è vero che la citata decadenza si verifica a seguito di una richiesta di pagamento che, quale atto unilaterale recettizio, determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore, non si vede come non riconnettere tale efficacia alla più volte richiamata comunicazione di avvenuta cessione di cui in atti, recante altresì la richiesta di provvedere al pagamento della somma entro 20 giorni dalla data del ricevimento della presente, mediante le modalità riportate. In difetto ci vedremo costretti ad intraprendere tutte le iniziative volte al recupero di quanto da Lei dovuto (v. ancora comunicazioni cessione, datate 17/12/2020, e relativi esiti di cui in atti) Quanto infine alle censure in punto di erroneità della somma ingiunta, non ci si può esimere dal rilevare come a fronte della produzione ad opera di parte opposta dell'estratto conto relativo al finanziamento per cui è causa, contenente l'integrale e analitica annotazione dei movimenti effettuati e delle rispettive causali (v. estratto in atti), parte opponente non ha avanzato contestazioni altrettanto analitiche, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci ivi riportate. Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi al rigetto dell'opposizione proposta e alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa (v. ordinanza del 15/12/2022), con il contestuale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Il rigetto dell'opposizione comporta altresì la condanna degli opponenti alla rifusione in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (fino ad € 26.000,00), della natura e della complessità (media)
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della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 1531/2021, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 22/12/2021, nei confronti di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria,
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 respinta o comunque assorbita ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione così come proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1531/2021, emesso dal Tribunale di Avellino in data 22/12/2021; condanna parte opponente e alla Parte_1 Parte_2 rifusione in favore di parte opposta delle spese del presente giudizio, liquidate in
€ 5.077,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi. Così deciso in data 27/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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