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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 447. Sottrazione o danneggiamento di cose requisite 1. Chiunque, fuori dei casi previsti dagli altri articoli della presente sezione, sottrae, distrae, sopprime, occulta, dissimula, sostituisce, disperde, distrugge o altrimenti rende inservibili, in tutto o in parte, o deteriora le cose requisite e affidate alla sua custodia, o di cui e' proprietario, e' punito secondo le disposizioni dell' articolo 334 del codice penale . 2. Se il fatto e' avvenuto o e' stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310,00.
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- 1. Redazione, Autore presso ilDirittoRedazione · https://ildiritto.it/ · 3 marzo 2025 · 1
Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante Si, è legittimo il provvedimento anche alla luce della necessaria valutazione di tipo globale e sintetico e posto che l'interesse culturale dell'opera venga espresso in considerazione della norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di fatto storico bensì di fatto mediato dalla valutazione affidata all'Amministrazione, per cui il privato ha l'onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso da quest'ultima sia scientificamente inaccettabile (Cons. Stato, sez. VI, 19 novembre 2024, n. 9285). Il Collegio ricorda che, ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a), 13 e 14, del D.Lgs. 42/2004, il giudizio per l'imposizione …
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