Articolo 447 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 446Articolo 448
Versione
9 ottobre 2010
Art. 447. Sottrazione o danneggiamento di cose requisite 1. Chiunque, fuori dei casi previsti dagli altri articoli della presente sezione, sottrae, distrae, sopprime, occulta, dissimula, sostituisce, disperde, distrugge o altrimenti rende inservibili, in tutto o in parte, o deteriora le cose requisite e affidate alla sua custodia, o di cui e' proprietario, e' punito secondo le disposizioni dell' articolo 334 del codice penale . 2. Se il fatto e' avvenuto o e' stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310,00.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010