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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/10/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
CF rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
D'IP UI
OPPONENTE
E nuova denominazione sociale di Controparte_1 [...]
P. Iva rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
DR RÌ
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 3 OTTOBRE 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 4 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 652/2021, emesso in data 24/10/2021 dal Tribunale di Castrovillari convenendo in giudizio Controparte_1
già per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_2
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, giudice unico, disattesa ogni diversa istanza, deduzione e richiesta, così provvedere: 1) Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 652/2021 del 24/10/2021, di cui al procedimento monitorio iscritto al n. 1915/2021 RG di codesto Tribunale;
2)
Dichiarare l'inesistenza del credito e la mancanza di sottesa prova;
3) in subordine, previa revoca del decreto opposto, dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito per il periodo 01/7/2015 – 09/9/2017, che secondo la stessa parte opposta ammonta a € 4.681,60 e in ogni caso previa determinazione dell'ammontare della debitoria corrispondente all'asserita prestazione che
l'opposta avrebbe reso;
4) Condannare altresì l'opposta alla rifusione delle spese
e competenze di lite, essendo evidente l'infondatezza della pretesa fatta valere, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”.
Si costituiva l'opposta che contestava le avverse rappresentazioni sia nella esposizione dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Concludeva per il rigetto dell'opposizione, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
Precisate le conclusioni, viene per la decisione.
^^^
Sulla richiesta di interruzione del giudizio avanzata dall'avv. Aria, procuratore di parte opposta, la presente motivazione è destinata a ricalcare il tenore letterale dell'ordinanza a propria firma - alla quale ci si riporta integralmente ed il cui contenuto deve intendersi ivi trascritto - del 3 ottobre 2025 qui confermata in mancanza di elementi sopravvenuti che giustifichino un mutamento delle valutazioni in essa contenute.
^^^
Sulla comparsa conclusionale depositata da parte opponente.
La causa era assunta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. con ordinanza del 11.07.2025 e rimessa sul ruolo , su sollecitazione del procuratore di parte opposta, con ordinanza del 24 settembre 2025.
Pagina 2 di 4 All'udienza del 3 luglio 2025, sulle conclusioni delle parti stilate a verbale, la causa era assunta in decisione senza la concessione dei termini.
Vero che i termini concessi con ordinanza del 11.07.2025 erano pendenti, tuttavia, stante la rimessione sul ruolo e l'assegnazione a sentenza senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., detta ordinanza è da intendersi implicitamente revocata .
Segue che la comparsa conclusionale depositata dal procuratore di parte opponente in data 13.10.2025 non verrà presa in considerazione ai fini del decidere.
^^^
Nel merito.
L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Invero, il credito di parte opposta non risulta adeguatamente provato.
Si deve evidenziare che, con riferimento alla materia dei contratti di somministrazione di energia e gas naturale, a fronte della specifica contestazione, da parte dell'utente della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 cc e in applicazione del principio della vicinanza della prova, seguendone che la bolletta è sì idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione, ma ciò solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente, poiché in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità (Cass. n. 18195/2021; Cass. n. 19154/2018).
Per contro, nella diversa ipotesi di contestazione degli importi fatturati, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore.
Nel caso in questione parte opponente ha palesato l'abnorme fatturazione e addebitato in bolletta per oltre € 8.000,00, soprattutto in considerazione del consumo riferito ad abitazione con una potenza impegnata di 3 Kwh.
Ed invero la fattura contestata, tenuto conto che si riferisce a un periodo di fornitura di oltre quattro anni, racchiuderebbe un credito a conguaglio rispetto a quello stimato e pagato negli anni.
Parte opponente ha documentato il pagamento regolare delle bollette nel periodo di riferimento ed ha contestato la fattura ricevuta con argomentazioni tutt'altro che generiche e strumentali per sottrarsi al pagamento.
Sarebbe spettato pertanto ad fornire la prova della Controparte_2 corrispondenza tra i dati rilevati dalla lettura del contatore e quelli riportati in
Pagina 3 di 4 fattura, anche perché il documento fiscale non è prova idonea, in caso di contestazione, a dare contezza dell'entità del credito (per tali principi in materia di onere probatorio incombente sul somministrante, si veda Cass. n. 23699/2016, soprattutto in parte motiva).
In definitiva, si deve concludere per l'insussistenza del credito nella misura richiesta da parte ricorrente, in quanto non provato.
Tanto comporta l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Ogni altra questione, ivi compresa l'esame della subordinata, deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 riguardo al valore della causa rientrante tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (euro 700,00 studio – euro 700,00 fase introduttiva – euro 1.000,00 trattazione – euro 1.500,00 decisionale).
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3015/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 145,50 per esborsi ed euro 3.900,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in Castrovillari il 15 ottobre 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
CF rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
D'IP UI
OPPONENTE
E nuova denominazione sociale di Controparte_1 [...]
P. Iva rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
DR RÌ
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 3 OTTOBRE 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 4 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 652/2021, emesso in data 24/10/2021 dal Tribunale di Castrovillari convenendo in giudizio Controparte_1
già per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_2
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, giudice unico, disattesa ogni diversa istanza, deduzione e richiesta, così provvedere: 1) Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 652/2021 del 24/10/2021, di cui al procedimento monitorio iscritto al n. 1915/2021 RG di codesto Tribunale;
2)
Dichiarare l'inesistenza del credito e la mancanza di sottesa prova;
3) in subordine, previa revoca del decreto opposto, dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito per il periodo 01/7/2015 – 09/9/2017, che secondo la stessa parte opposta ammonta a € 4.681,60 e in ogni caso previa determinazione dell'ammontare della debitoria corrispondente all'asserita prestazione che
l'opposta avrebbe reso;
4) Condannare altresì l'opposta alla rifusione delle spese
e competenze di lite, essendo evidente l'infondatezza della pretesa fatta valere, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”.
Si costituiva l'opposta che contestava le avverse rappresentazioni sia nella esposizione dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Concludeva per il rigetto dell'opposizione, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
Precisate le conclusioni, viene per la decisione.
^^^
Sulla richiesta di interruzione del giudizio avanzata dall'avv. Aria, procuratore di parte opposta, la presente motivazione è destinata a ricalcare il tenore letterale dell'ordinanza a propria firma - alla quale ci si riporta integralmente ed il cui contenuto deve intendersi ivi trascritto - del 3 ottobre 2025 qui confermata in mancanza di elementi sopravvenuti che giustifichino un mutamento delle valutazioni in essa contenute.
^^^
Sulla comparsa conclusionale depositata da parte opponente.
La causa era assunta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. con ordinanza del 11.07.2025 e rimessa sul ruolo , su sollecitazione del procuratore di parte opposta, con ordinanza del 24 settembre 2025.
Pagina 2 di 4 All'udienza del 3 luglio 2025, sulle conclusioni delle parti stilate a verbale, la causa era assunta in decisione senza la concessione dei termini.
Vero che i termini concessi con ordinanza del 11.07.2025 erano pendenti, tuttavia, stante la rimessione sul ruolo e l'assegnazione a sentenza senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., detta ordinanza è da intendersi implicitamente revocata .
Segue che la comparsa conclusionale depositata dal procuratore di parte opponente in data 13.10.2025 non verrà presa in considerazione ai fini del decidere.
^^^
Nel merito.
L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Invero, il credito di parte opposta non risulta adeguatamente provato.
Si deve evidenziare che, con riferimento alla materia dei contratti di somministrazione di energia e gas naturale, a fronte della specifica contestazione, da parte dell'utente della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 cc e in applicazione del principio della vicinanza della prova, seguendone che la bolletta è sì idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione, ma ciò solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente, poiché in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità (Cass. n. 18195/2021; Cass. n. 19154/2018).
Per contro, nella diversa ipotesi di contestazione degli importi fatturati, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore.
Nel caso in questione parte opponente ha palesato l'abnorme fatturazione e addebitato in bolletta per oltre € 8.000,00, soprattutto in considerazione del consumo riferito ad abitazione con una potenza impegnata di 3 Kwh.
Ed invero la fattura contestata, tenuto conto che si riferisce a un periodo di fornitura di oltre quattro anni, racchiuderebbe un credito a conguaglio rispetto a quello stimato e pagato negli anni.
Parte opponente ha documentato il pagamento regolare delle bollette nel periodo di riferimento ed ha contestato la fattura ricevuta con argomentazioni tutt'altro che generiche e strumentali per sottrarsi al pagamento.
Sarebbe spettato pertanto ad fornire la prova della Controparte_2 corrispondenza tra i dati rilevati dalla lettura del contatore e quelli riportati in
Pagina 3 di 4 fattura, anche perché il documento fiscale non è prova idonea, in caso di contestazione, a dare contezza dell'entità del credito (per tali principi in materia di onere probatorio incombente sul somministrante, si veda Cass. n. 23699/2016, soprattutto in parte motiva).
In definitiva, si deve concludere per l'insussistenza del credito nella misura richiesta da parte ricorrente, in quanto non provato.
Tanto comporta l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Ogni altra questione, ivi compresa l'esame della subordinata, deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 riguardo al valore della causa rientrante tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (euro 700,00 studio – euro 700,00 fase introduttiva – euro 1.000,00 trattazione – euro 1.500,00 decisionale).
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3015/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 145,50 per esborsi ed euro 3.900,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in Castrovillari il 15 ottobre 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
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