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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/10/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1426/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. R.G. 1426/2022 promosso da con il Prof. Avv. Marco Cassiani Parte_1
appellante nei confronti di
e, per essa, con l'Avv. Roberto Controparte_1 Controparte_2
DR e l'Avv. Francesco Maria Crociani
Intervenuta a titolo particolare per con l'Avv. Roberto DR e Controparte_3
con l'Avv. Valentina Damiani
appellata assunto in decisione all'udienza del 10.06.2025
Oggetto: appello avverso sentenza n° 559/2022 Trib. Rimini
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI:
Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, previa
declaratoria del difetto di titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio, in capo alla asserita
cessionaria del credito (per quanto esposto in narrativa), previa, Controparte_1
ancora, declaratoria dell'insussistenza, in capo alla sentenza impugnata, di efficacia esecutiva, e
previa assunzione di tutti i mezzi di prova dedotti nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., 6^ co,
depositata dall'odierno appellante nel giudizio celebratosi in prime cure e non ammessi, da ritenersi in
questa sede integralmente riproposti, ritenuti fondati i motivi esposti con l'appello, integralmente
riformare la sentenza n. 559/2022, pronunciata dal Tribunale di Rimini, il 07.06.2022, in pari data
pubblicata mediante allegazione a verbale dell'udienza del 07.06.2022, resa ex art. 281 sexies c.p.c.,
resa nella causa R.G. n. 345/2021, notificata in data 06.07.2022, accogliendo, per l'effetto, tutte le
conclusioni avanzate in prime cure dall'appellante Sig. , che qui di seguito si Parte_1
ripropongono e, conseguentemente disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla parte
appellata dinanzi il Tribunale di Rimini per tutte le ragioni illustrate con il proposto gravame.
In ogni caso con vittoria di spese di lite, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto
Procuratore, in quanto antistatario”.
Intervenuta: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa: - in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c.; - sempre in via pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.;
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'istanza di sospensione ex artt. 351 e 283
cpc e, per l'effetto, rigettarla integralmente - nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza
dell'appello e, per l'effetto, rigettarlo integralmente, ivi incluse le richieste di istruttoria ivi contenute,
con conferma della sentenza resa a verbale ex art. 281 sexies c.p.c dal Tribunale di Rimini n.
pagina 2 di 10 559/2022, emessa e pubblicata il 07.06.2022 all'esito del giudizio di opposizione a precetto iscritto a
R.G. 345/2021, siccome immune dai vizi denunciati;
- accertare e dichiarare la temerarietà
dell'appello ex art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannare l'appellante, anche in via officiosa ex art. 96,
co. 3, cpc, al pagamento in favore dell'appellato della somma che verrà ritenuta di giustizia, da
liquidarsi in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i
gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo Grado
Con atto di citazione ex artt. 615 e 617 c.p.c., conveniva in giudizio Parte_1 [...]
avanti il Tribunale di Rimini per proporre Controparte_3
opposizione avverso l'atto di precetto per la somma di euro 107.304,64 oltre accessori di legge,
notificato in data 07.01.2021, e fondato sul decreto ingiuntivo telematico n. 673/2015 emesso dal medesimo tribunale, poi divenuto provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. nell'ambito del relativo procedimento di opposizione.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente adduceva tre motivi:
1) Nullità dell'atto di precetto per abuso del processo in quanto reiterazione di un precetto anteriore,
notificato in data 27.02.2020, per la stessa somma e sulla base di uguale t.e., con efficacia sospesa a seguito di opposizione ex art. 615 c.p.c.;
2) Inesistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata per difetto del titolo esecutivo perché il creditore ha fondato l'esecuzione sul d.i. e non già sulla sentenza di rigetto nel merito della rispettiva opposizione (sent. 89/2019 Trib. Rimini);
3) Erronea quantificazione del quantum debeatur non essendo dovuta l'imposta sul valore aggiunto perché fiscalmente detraibile.
Per tali motivi, l'opponente chiedeva al Tribunale di accogliere l'opposizione e di dichiarare la nullità
pagina 3 di 10 e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza dell'atto di precetto in rinnovazione e/o del titolo esecutivo che ne costituisce il presupposto e, in via subordinata, di dichiarare non dovute le somme precettate e,
comunque, di ridurne l'entità, con condanna del convenuto al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma 1 e comma 3 c.p.c.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio Controparte_3
la quale, esponendo le proprie difese, chiedeva il rigetto per infondatezza delle
[...]
domande proposte dalla sua avversaria.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Rimini - qualificata la domanda come opposizione ex art. 615
c.p.c. - emetteva la sentenza in questa sede impugnata che così prevedeva: “Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la
domanda avanzata da parte opponente;
condanna parte opponente al pagamento in favore della
opposta delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 13.430,00 per compensi, oltre IVA, CPA e
spese generali nella misura di legge.”.
Secondo Grado
Con atto di appello, datato 29.07.2022, impugnava la sentenza di primo grado Parte_1
esponendo i seguenti motivi:
-Nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 24 Cost. nonché dell'art. 134
c.p.c. in punto di disponibilità della prova, di diritto di difesa nonché di obbligo di motivazione dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la richiesta dall'opponente di espletarsi CTU
contabile “semplicemente adducendo la genericità e la natura esplorativa della stessa”;
Chiedeva, dunque, la rimessione in istruttoria e ammissione della consulenza chiesta in primo grado in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
- Illegittimità dell'ordinanza e, per l'effetto, nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. perché il Giudice di prime cure non ha accolto l'istanza pagina 4 di 10 dell'opponente di differire l'udienza di discussione, come quella disposizione consente, avendo ritenuto ugualmente tutelati i diritti di difesa attraverso la concessione di un termine per il deposito di note difensive in vista dell'udienza di discussione;
- Errore di giudizio perché il Giudice di primo grado non aveva riconosciuto la nullità dell'atto di precetto in rinnovazione per abuso del processo, dal momento che da esso è derivato lo svolgimento di ulteriore attività difensiva con danno sia indirettamente per l'erario che direttamente per il litigante.
Il Tribunale aveva invece ritenuto valido quell'atto di precetto escludendone profili di abusività.
- Errata valutazione della fondatezza dell'opposizione per avere il creditore agito in difetto di un valido titolo esecutivo posto che la sentenza di rigetto dell'opposizione al d. i. ha sostituito nella funzione di titolo esecutivo il precedente decreto ingiuntivo: di contro, invece, il Tribunale aveva osservato che,
qualora si confermi il d.i. (già esecutivo) in sede di opposizione, sia quest'ultimo provvedimento a conservare il valore di titolo esecutivo.
- Erronea determinazione del quantum debeatur perché il primo Giudice aveva considerato che l'opposta non fosse un soggetto passivo IVA in quanto soggetto di diritto sammarinese e, come tale,
non fosse ammessa alla detrazione in sede di liquidazione periodica del tributo prevista dalla disciplina fiscale: deduceva, al contrario, l'appellante come la società creditrice sia in realtà un soggetto che ugualmente può recuperare l'imposta portandola in detrazione in quanto soggetto ad un'imposta prevista nel sistema sammarinese equivalente all'IVA.
Regolarmente costituitasi, la società appellata chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato con conseguente conferma integrale della sentenza del Tribunale di Rimini. Proponeva, inoltre, domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.06.2025, interveniva nel corso del giudizio la società
rappresentando di essere subentrata a titolo particolare nel credito Controparte_1
dell'appellata a seguito di una cessione in blocco di attivi bancari del 29.11.2023. L'intervenuta faceva pagina 5 di 10 proprie le difese già svolte dalla sua dante causa.
Dunque, nella memoria conclusionale, l'odierna appellante rilevava il difetto di legittimazione ad intervenire dell'avente causa per non avere dimostrato l'effettiva titolarità del diritto, avendo essa prodotto soltanto l'avviso di cessione in blocco pubblicato sull'Albo della Banca Centrale della
Repubblica di San Marino in data 11.12.2023.
All'udienza del 10.06.2025, tenutasi in modalità cartolare, la Corte ha trattenuto la causa in decisione,
con concessione dei termini per le memorie difensive finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione di rito sollevata dalla parte appellata.
Quest'ultima, infatti, ha prospettato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sua avversaria per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, segnatamente, per difetto di specificità dei motivi di gravame, per avere l'appellante -limitatosi a ribadire le deduzioni a fondamento dell'opposizione- omesso di indicare le specifiche parti della sentenza oggetto di impugnazione e per non avere svolto alcuna argomentazione in contrapposizione all'iter logico- giuridico seguito dal primo giudice.
Ebbene, sul punto, va considerato che la giurisprudenza di legittimità è orientata a favore dell'ammissibilità dell'atto di appello nel caso in cui il Giudice di secondo grado sia comunque messo nella condizione di comprendere il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo Giudice e indicando perché esse sono censurabili. Sul punto, si veda per tutte SS.UU.
n. 36481/2022.
Sempre in via preliminare, l'appellante ha contestato la carenza di legittimazione ad intervenire nella presente causa della società Veicolo, quale successore a titolo particolare della BCA.
Osserva, infatti, quest'ultima che risulta carente la prova dell'effettiva titolarità del diritto dedotto in giudizio in capo all'avente causa la quale, come da principio ormai consolidato in giurisprudenza, è
onerata dell'allegazione e della prova della propria qualità di successore pena l'inammissibilità
pagina 6 di 10 dell'intervento (cfr. Cass. ord. 20715/2025).
Sul punto, questa Corte ritiene che l'eccezione sia infondata in quanto la società intervenuta ha fornito documentalmente la prova del trasferimento del diritto de quo mediante la produzione dell'atto di cessione e di quello ricognitivo dell'avveramento della condizione sospensiva allo stesso apposta (v.
doc. 1 e doc. 2 ). CP_1
Ciò premesso, passando al merito, la difesa ha innanzitutto dedotto il vizio di nullità della Pt_1
sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché, per carenza di motivazione, dell'art. 134
c.p.c. e del 24 Cost., a seguito del rigetto della richiesta di c.t.u. contabile in sede di ordinanza istruttoria del 01.03.2022 e, poi, della sentenza finale.
Viceversa, nell'ordinanza istruttoria e nella sentenza è ben possibile ripercorrere l'iter logico- giuridico seguito dal Giudice di primo grado, il quale ha correttamente escluso l'ammissibilità della richiesta c.t.u. poiché, in applicazione dell'art. 2967 c.c., è fatto divieto di utilizzare la consulenza tecnica d'ufficio come strumento di supplenza delle lacune probatorie in cui siano incorse le parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati (tra le tante, v. Cass. n.
31886/2019).
Quanto alla reiterazione della richiesta di ammissione e rimessione in istruttoria della presente causa
“così come ritualmente formulata nella II memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata dall'odierno
appellante nel giudizio celebratosi in prime cure” (v. atto introduttivo Fruggeri, p. 11), si deve dare atto che la parte istante sia decaduta da questo potere giacché le parti hanno l'onere di insistere specificamente per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse in sede di precisazione delle conclusioni del primo grado (v. Cass. n. 10767/2022).
Anche il secondo motivo di impugnazione deve essere rigettato.
ha lamentato un vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c. - Parte_1
e, dunque, del suo diritto di difesa- a causa del diniego di differimento dell'udienza di discussione pagina 7 di 10 orale.
In realtà, il primo Giudice ha concesso alle parti di depositare note difensive in luogo della discussione orale, con la conseguenza che la ratio sottesa alla richiesta di differimento di cui all'art. 281 sexies c.p.c. -e, cioè, assicurare alle parti il tempo necessario per preparare la discussione orale e la propria difesa- è risultata pienamente salvaguardata (v. Cass. ord. 22521/2018).
L'appellante ha, inoltre, censurato la decisione per non avere il Giudice di primo grado dichiarato la nullità dell'atto di precetto in rinnovazione per abuso del processo, nonostante fosse stato preceduto da un primo precetto che, in quanto opposto, aveva conservato nelle more la propria efficacia ai sensi dell'art. 481 c.p.c., lasciando così esposto il debitore al rischio di subire la procedura esecutiva dallo stesso avviata.
Sotto tale profilo, in punto di diritto, si anticipa che la giurisprudenza di Cassazione riconosce come legittima la riproposizione dell'atto di precetto (o di più atti di precetto) ordinato al recupero della stessa somma in quanto “è giurisprudenza costante di questo giudice di legittimità, cui va assicurata
continuità, che la pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rende inutile la reiterazione
dell'atto processuale che vi dà inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa
esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti”, altresì, precisando che “In sostanza, libero è il creditore, fino al pagamento integrale del credito, di intimare tanti precetti
quanti reputi necessari (e solo, per quanto visto, per l'importo complessivo del credito, non potendo
egli frazionarne l'esecuzione), purché non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli
accessori) per i precetti precedenti;
ove invece, col precetto successivo o reiterato, intimasse anche il
pagamento delle spese dei precetti precedenti, l'ultimo sarebbe si illegittimo, ma solo ed
esclusivamente quanto a queste ultime, sicché non potrebbe essere dichiarato invalido nella sua
interezza.” (cfr. Cass 19876/2013).
In conseguenza di ciò, la Corte condivide la ricostruzione del primo Giudice: e, infatti, al fine di cogliere qualche profilo di abusività della condotta del creditore non basta che siano stati notificati più
pagina 8 di 10 atti di precetto -essendo, a ben vedere, questa possibilità desumibile implicitamente dall'art. 481 c.p.c.-
qualora questi abbia agito per la somma dovuta senza che vi sia stato anche l'addebito delle spese sostenute per il precetto anteriore.
Merita rigetto anche il motivo d'appello relativo alla carenza di un titolo esecutivo valido a fondamento dell'esecuzione.
E' bene, ancora una volta, richiamare in questa sede gli approdi della giurisprudenza di legittimità che,
escludendo la natura impugnatoria dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ha concluso che, in caso di rigetto dell'opposizione, il decreto ingiuntivo mantiene la funzione di titolo esecutivo (cfr. ex multis
Cass. 13616/2025): la Corte ritiene dunque non suscettibile di censure la soluzione adottata dal Giudice
riminese.
Anche l'ultimo motivo di impugnazione deve essere rigettato.
Nello specifico, il Giudice del primo grado ha escluso che l'opposta, in quanto soggetto di diritto straniero, non fosse soggetto passivo IVA.
In giurisprudenza, è stato di recente affermato che è onere del soccombente a carico del quale sono state poste le spese di lite allegare e provare le circostanze per le quali non vi è debenza dell'imposta
(cfr. Cass. n. 2818/2024): prova che, nello specifico, non è stata adeguatamente fornita con le dovute conseguenze derivanti dall'applicazione delle regole in materia di riparto probatorio.
Conseguentemente, anche l'ulteriore domanda di condanna ex art. 96 comma 2 e comma 3 c.p.c. va rigettata.
L'appello, dunque, deve essere integralmente rigettato.
D'altra parte, la Corte nemmeno ritiene condannarsi l'odierno appellante al pagamento della sanzione di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. perchè non ne sono ravvisabili i presupposti di legge.
Secondo il principio di soccombenza, le spese di lite del secondo grado di giudizio sono poste a carico della parte appellante ed in favore di e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
che si liquidano, in applicazione del D.M. 147/22 (complessità tra bassa e media,
[...]
pagina 9 di 10 per le tre fasi di studio, introduttiva, e decisionale), in euro 7.200,00, oltre spese generali, IVA e C.P.A.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per essa, intervenuto a titolo particolare nel CP_1 Controparte_2
credito di avverso la sentenza n° Controparte_3
559/20222 Trib. Rimini, così decide:
- Rigetta l'appello e, conseguentemente, conferma la sentenza di primo grado;
- Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore di e, per essa, intervenuto a titolo Controparte_1 Controparte_2
particolare nel credito di , che si Controparte_3
liquidano in euro 7.200,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA,
- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile il 28 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT dott.ssa Giulia Lasalvia.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. R.G. 1426/2022 promosso da con il Prof. Avv. Marco Cassiani Parte_1
appellante nei confronti di
e, per essa, con l'Avv. Roberto Controparte_1 Controparte_2
DR e l'Avv. Francesco Maria Crociani
Intervenuta a titolo particolare per con l'Avv. Roberto DR e Controparte_3
con l'Avv. Valentina Damiani
appellata assunto in decisione all'udienza del 10.06.2025
Oggetto: appello avverso sentenza n° 559/2022 Trib. Rimini
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI:
Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, previa
declaratoria del difetto di titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio, in capo alla asserita
cessionaria del credito (per quanto esposto in narrativa), previa, Controparte_1
ancora, declaratoria dell'insussistenza, in capo alla sentenza impugnata, di efficacia esecutiva, e
previa assunzione di tutti i mezzi di prova dedotti nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., 6^ co,
depositata dall'odierno appellante nel giudizio celebratosi in prime cure e non ammessi, da ritenersi in
questa sede integralmente riproposti, ritenuti fondati i motivi esposti con l'appello, integralmente
riformare la sentenza n. 559/2022, pronunciata dal Tribunale di Rimini, il 07.06.2022, in pari data
pubblicata mediante allegazione a verbale dell'udienza del 07.06.2022, resa ex art. 281 sexies c.p.c.,
resa nella causa R.G. n. 345/2021, notificata in data 06.07.2022, accogliendo, per l'effetto, tutte le
conclusioni avanzate in prime cure dall'appellante Sig. , che qui di seguito si Parte_1
ripropongono e, conseguentemente disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla parte
appellata dinanzi il Tribunale di Rimini per tutte le ragioni illustrate con il proposto gravame.
In ogni caso con vittoria di spese di lite, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto
Procuratore, in quanto antistatario”.
Intervenuta: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa: - in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c.; - sempre in via pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.;
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'istanza di sospensione ex artt. 351 e 283
cpc e, per l'effetto, rigettarla integralmente - nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza
dell'appello e, per l'effetto, rigettarlo integralmente, ivi incluse le richieste di istruttoria ivi contenute,
con conferma della sentenza resa a verbale ex art. 281 sexies c.p.c dal Tribunale di Rimini n.
pagina 2 di 10 559/2022, emessa e pubblicata il 07.06.2022 all'esito del giudizio di opposizione a precetto iscritto a
R.G. 345/2021, siccome immune dai vizi denunciati;
- accertare e dichiarare la temerarietà
dell'appello ex art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannare l'appellante, anche in via officiosa ex art. 96,
co. 3, cpc, al pagamento in favore dell'appellato della somma che verrà ritenuta di giustizia, da
liquidarsi in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i
gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo Grado
Con atto di citazione ex artt. 615 e 617 c.p.c., conveniva in giudizio Parte_1 [...]
avanti il Tribunale di Rimini per proporre Controparte_3
opposizione avverso l'atto di precetto per la somma di euro 107.304,64 oltre accessori di legge,
notificato in data 07.01.2021, e fondato sul decreto ingiuntivo telematico n. 673/2015 emesso dal medesimo tribunale, poi divenuto provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. nell'ambito del relativo procedimento di opposizione.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente adduceva tre motivi:
1) Nullità dell'atto di precetto per abuso del processo in quanto reiterazione di un precetto anteriore,
notificato in data 27.02.2020, per la stessa somma e sulla base di uguale t.e., con efficacia sospesa a seguito di opposizione ex art. 615 c.p.c.;
2) Inesistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata per difetto del titolo esecutivo perché il creditore ha fondato l'esecuzione sul d.i. e non già sulla sentenza di rigetto nel merito della rispettiva opposizione (sent. 89/2019 Trib. Rimini);
3) Erronea quantificazione del quantum debeatur non essendo dovuta l'imposta sul valore aggiunto perché fiscalmente detraibile.
Per tali motivi, l'opponente chiedeva al Tribunale di accogliere l'opposizione e di dichiarare la nullità
pagina 3 di 10 e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza dell'atto di precetto in rinnovazione e/o del titolo esecutivo che ne costituisce il presupposto e, in via subordinata, di dichiarare non dovute le somme precettate e,
comunque, di ridurne l'entità, con condanna del convenuto al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma 1 e comma 3 c.p.c.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio Controparte_3
la quale, esponendo le proprie difese, chiedeva il rigetto per infondatezza delle
[...]
domande proposte dalla sua avversaria.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Rimini - qualificata la domanda come opposizione ex art. 615
c.p.c. - emetteva la sentenza in questa sede impugnata che così prevedeva: “Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la
domanda avanzata da parte opponente;
condanna parte opponente al pagamento in favore della
opposta delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 13.430,00 per compensi, oltre IVA, CPA e
spese generali nella misura di legge.”.
Secondo Grado
Con atto di appello, datato 29.07.2022, impugnava la sentenza di primo grado Parte_1
esponendo i seguenti motivi:
-Nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 24 Cost. nonché dell'art. 134
c.p.c. in punto di disponibilità della prova, di diritto di difesa nonché di obbligo di motivazione dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la richiesta dall'opponente di espletarsi CTU
contabile “semplicemente adducendo la genericità e la natura esplorativa della stessa”;
Chiedeva, dunque, la rimessione in istruttoria e ammissione della consulenza chiesta in primo grado in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
- Illegittimità dell'ordinanza e, per l'effetto, nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. perché il Giudice di prime cure non ha accolto l'istanza pagina 4 di 10 dell'opponente di differire l'udienza di discussione, come quella disposizione consente, avendo ritenuto ugualmente tutelati i diritti di difesa attraverso la concessione di un termine per il deposito di note difensive in vista dell'udienza di discussione;
- Errore di giudizio perché il Giudice di primo grado non aveva riconosciuto la nullità dell'atto di precetto in rinnovazione per abuso del processo, dal momento che da esso è derivato lo svolgimento di ulteriore attività difensiva con danno sia indirettamente per l'erario che direttamente per il litigante.
Il Tribunale aveva invece ritenuto valido quell'atto di precetto escludendone profili di abusività.
- Errata valutazione della fondatezza dell'opposizione per avere il creditore agito in difetto di un valido titolo esecutivo posto che la sentenza di rigetto dell'opposizione al d. i. ha sostituito nella funzione di titolo esecutivo il precedente decreto ingiuntivo: di contro, invece, il Tribunale aveva osservato che,
qualora si confermi il d.i. (già esecutivo) in sede di opposizione, sia quest'ultimo provvedimento a conservare il valore di titolo esecutivo.
- Erronea determinazione del quantum debeatur perché il primo Giudice aveva considerato che l'opposta non fosse un soggetto passivo IVA in quanto soggetto di diritto sammarinese e, come tale,
non fosse ammessa alla detrazione in sede di liquidazione periodica del tributo prevista dalla disciplina fiscale: deduceva, al contrario, l'appellante come la società creditrice sia in realtà un soggetto che ugualmente può recuperare l'imposta portandola in detrazione in quanto soggetto ad un'imposta prevista nel sistema sammarinese equivalente all'IVA.
Regolarmente costituitasi, la società appellata chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato con conseguente conferma integrale della sentenza del Tribunale di Rimini. Proponeva, inoltre, domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.06.2025, interveniva nel corso del giudizio la società
rappresentando di essere subentrata a titolo particolare nel credito Controparte_1
dell'appellata a seguito di una cessione in blocco di attivi bancari del 29.11.2023. L'intervenuta faceva pagina 5 di 10 proprie le difese già svolte dalla sua dante causa.
Dunque, nella memoria conclusionale, l'odierna appellante rilevava il difetto di legittimazione ad intervenire dell'avente causa per non avere dimostrato l'effettiva titolarità del diritto, avendo essa prodotto soltanto l'avviso di cessione in blocco pubblicato sull'Albo della Banca Centrale della
Repubblica di San Marino in data 11.12.2023.
All'udienza del 10.06.2025, tenutasi in modalità cartolare, la Corte ha trattenuto la causa in decisione,
con concessione dei termini per le memorie difensive finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione di rito sollevata dalla parte appellata.
Quest'ultima, infatti, ha prospettato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sua avversaria per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, segnatamente, per difetto di specificità dei motivi di gravame, per avere l'appellante -limitatosi a ribadire le deduzioni a fondamento dell'opposizione- omesso di indicare le specifiche parti della sentenza oggetto di impugnazione e per non avere svolto alcuna argomentazione in contrapposizione all'iter logico- giuridico seguito dal primo giudice.
Ebbene, sul punto, va considerato che la giurisprudenza di legittimità è orientata a favore dell'ammissibilità dell'atto di appello nel caso in cui il Giudice di secondo grado sia comunque messo nella condizione di comprendere il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo Giudice e indicando perché esse sono censurabili. Sul punto, si veda per tutte SS.UU.
n. 36481/2022.
Sempre in via preliminare, l'appellante ha contestato la carenza di legittimazione ad intervenire nella presente causa della società Veicolo, quale successore a titolo particolare della BCA.
Osserva, infatti, quest'ultima che risulta carente la prova dell'effettiva titolarità del diritto dedotto in giudizio in capo all'avente causa la quale, come da principio ormai consolidato in giurisprudenza, è
onerata dell'allegazione e della prova della propria qualità di successore pena l'inammissibilità
pagina 6 di 10 dell'intervento (cfr. Cass. ord. 20715/2025).
Sul punto, questa Corte ritiene che l'eccezione sia infondata in quanto la società intervenuta ha fornito documentalmente la prova del trasferimento del diritto de quo mediante la produzione dell'atto di cessione e di quello ricognitivo dell'avveramento della condizione sospensiva allo stesso apposta (v.
doc. 1 e doc. 2 ). CP_1
Ciò premesso, passando al merito, la difesa ha innanzitutto dedotto il vizio di nullità della Pt_1
sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché, per carenza di motivazione, dell'art. 134
c.p.c. e del 24 Cost., a seguito del rigetto della richiesta di c.t.u. contabile in sede di ordinanza istruttoria del 01.03.2022 e, poi, della sentenza finale.
Viceversa, nell'ordinanza istruttoria e nella sentenza è ben possibile ripercorrere l'iter logico- giuridico seguito dal Giudice di primo grado, il quale ha correttamente escluso l'ammissibilità della richiesta c.t.u. poiché, in applicazione dell'art. 2967 c.c., è fatto divieto di utilizzare la consulenza tecnica d'ufficio come strumento di supplenza delle lacune probatorie in cui siano incorse le parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati (tra le tante, v. Cass. n.
31886/2019).
Quanto alla reiterazione della richiesta di ammissione e rimessione in istruttoria della presente causa
“così come ritualmente formulata nella II memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata dall'odierno
appellante nel giudizio celebratosi in prime cure” (v. atto introduttivo Fruggeri, p. 11), si deve dare atto che la parte istante sia decaduta da questo potere giacché le parti hanno l'onere di insistere specificamente per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse in sede di precisazione delle conclusioni del primo grado (v. Cass. n. 10767/2022).
Anche il secondo motivo di impugnazione deve essere rigettato.
ha lamentato un vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c. - Parte_1
e, dunque, del suo diritto di difesa- a causa del diniego di differimento dell'udienza di discussione pagina 7 di 10 orale.
In realtà, il primo Giudice ha concesso alle parti di depositare note difensive in luogo della discussione orale, con la conseguenza che la ratio sottesa alla richiesta di differimento di cui all'art. 281 sexies c.p.c. -e, cioè, assicurare alle parti il tempo necessario per preparare la discussione orale e la propria difesa- è risultata pienamente salvaguardata (v. Cass. ord. 22521/2018).
L'appellante ha, inoltre, censurato la decisione per non avere il Giudice di primo grado dichiarato la nullità dell'atto di precetto in rinnovazione per abuso del processo, nonostante fosse stato preceduto da un primo precetto che, in quanto opposto, aveva conservato nelle more la propria efficacia ai sensi dell'art. 481 c.p.c., lasciando così esposto il debitore al rischio di subire la procedura esecutiva dallo stesso avviata.
Sotto tale profilo, in punto di diritto, si anticipa che la giurisprudenza di Cassazione riconosce come legittima la riproposizione dell'atto di precetto (o di più atti di precetto) ordinato al recupero della stessa somma in quanto “è giurisprudenza costante di questo giudice di legittimità, cui va assicurata
continuità, che la pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rende inutile la reiterazione
dell'atto processuale che vi dà inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa
esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti”, altresì, precisando che “In sostanza, libero è il creditore, fino al pagamento integrale del credito, di intimare tanti precetti
quanti reputi necessari (e solo, per quanto visto, per l'importo complessivo del credito, non potendo
egli frazionarne l'esecuzione), purché non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli
accessori) per i precetti precedenti;
ove invece, col precetto successivo o reiterato, intimasse anche il
pagamento delle spese dei precetti precedenti, l'ultimo sarebbe si illegittimo, ma solo ed
esclusivamente quanto a queste ultime, sicché non potrebbe essere dichiarato invalido nella sua
interezza.” (cfr. Cass 19876/2013).
In conseguenza di ciò, la Corte condivide la ricostruzione del primo Giudice: e, infatti, al fine di cogliere qualche profilo di abusività della condotta del creditore non basta che siano stati notificati più
pagina 8 di 10 atti di precetto -essendo, a ben vedere, questa possibilità desumibile implicitamente dall'art. 481 c.p.c.-
qualora questi abbia agito per la somma dovuta senza che vi sia stato anche l'addebito delle spese sostenute per il precetto anteriore.
Merita rigetto anche il motivo d'appello relativo alla carenza di un titolo esecutivo valido a fondamento dell'esecuzione.
E' bene, ancora una volta, richiamare in questa sede gli approdi della giurisprudenza di legittimità che,
escludendo la natura impugnatoria dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ha concluso che, in caso di rigetto dell'opposizione, il decreto ingiuntivo mantiene la funzione di titolo esecutivo (cfr. ex multis
Cass. 13616/2025): la Corte ritiene dunque non suscettibile di censure la soluzione adottata dal Giudice
riminese.
Anche l'ultimo motivo di impugnazione deve essere rigettato.
Nello specifico, il Giudice del primo grado ha escluso che l'opposta, in quanto soggetto di diritto straniero, non fosse soggetto passivo IVA.
In giurisprudenza, è stato di recente affermato che è onere del soccombente a carico del quale sono state poste le spese di lite allegare e provare le circostanze per le quali non vi è debenza dell'imposta
(cfr. Cass. n. 2818/2024): prova che, nello specifico, non è stata adeguatamente fornita con le dovute conseguenze derivanti dall'applicazione delle regole in materia di riparto probatorio.
Conseguentemente, anche l'ulteriore domanda di condanna ex art. 96 comma 2 e comma 3 c.p.c. va rigettata.
L'appello, dunque, deve essere integralmente rigettato.
D'altra parte, la Corte nemmeno ritiene condannarsi l'odierno appellante al pagamento della sanzione di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. perchè non ne sono ravvisabili i presupposti di legge.
Secondo il principio di soccombenza, le spese di lite del secondo grado di giudizio sono poste a carico della parte appellante ed in favore di e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
che si liquidano, in applicazione del D.M. 147/22 (complessità tra bassa e media,
[...]
pagina 9 di 10 per le tre fasi di studio, introduttiva, e decisionale), in euro 7.200,00, oltre spese generali, IVA e C.P.A.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per essa, intervenuto a titolo particolare nel CP_1 Controparte_2
credito di avverso la sentenza n° Controparte_3
559/20222 Trib. Rimini, così decide:
- Rigetta l'appello e, conseguentemente, conferma la sentenza di primo grado;
- Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore di e, per essa, intervenuto a titolo Controparte_1 Controparte_2
particolare nel credito di , che si Controparte_3
liquidano in euro 7.200,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA,
- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile il 28 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT dott.ssa Giulia Lasalvia.
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