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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/10/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 1755 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa
DA con sede in Pomezia (RM), in persona del legale rappresentante Parte_1 Pt_2
elettivamente domiciliata in Milano galleria San Babila n. 4/a, presso lo studio del
[...] procuratore Avv. Simone Forte, che la rappresenta e difende
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma, in persona del procuratore Controparte_1 speciale Dott. , elettivamente domiciliata in Cosenza viale della Repubblica n. 335, CP_2 presso lo studio del procuratore Avv. Nicola Abele, che la rappresenta e difende
NONCHE'
, con sede in Roma, in persona del per il Lazio, elettivamente CP_3 Controparte_4 domiciliato in Roma piazza delle Cinque Giornate n. 5, presso il procuratore Avv. Sandra Maria
Colombino, dal quale è rappresentato e difeso
NONCHE'
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_5 domiciliato in Velletri via Lando Conti n. 19, presso la propria Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Simona Miglio
OPPOSTI FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 31 marzo 2022, ha rappresentato di aver Parte_3 ricevuto il 2 marzo 2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. n. 09720229004222246000, per un importo complessivo di € 1.018.830,34, relativa a numerose cartelle esattoriali e numerosi avvisi di addebito, di cui alcuni relativi a crediti nella titolarità dell' per premi assicurativi, e CP_3
CP_ dell' per contributi previdenziali.
La società ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento, affermando la prescrizione dei crediti, la mancata notifica dei titoli impositivi, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25
d.lgs. 46/1999, la nullità delle notifiche telematiche e di quelle eseguite a mezzo posta;
ha quindi CP_ convenuto in giudizio e , chiedendo che il giudice CP_3 Controparte_1 annulli l'intimazione di pagamento n. 09720229004222246000, limitatamente alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito emessi per crediti assicurativi e previdenziali, in essa richiamati.
1.1. Si è costituita in giudizio che ha eccepito il difetto Controparte_1 della propria legittimazione passiva, contestato quanto dedotto da parte ricorrente e chiesto, nel merito, il suo rigetto. CP_
1.2. Si è costituito in giudizio che ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.
1.3. Si è altresì costituito tardivamente in giudizio che eccepito il difetto della propria CP_3 legittimazione passiva e chiesto il rigetto del ricorso.
2. Con ordinanza del 13 agosto 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 10 settembre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni. CP_
2.1. Parte ricorrente, e hanno depositato CP_3 Controparte_1 tempestivamente note di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle rispettive domande.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati entro la data del 28 febbraio 2023. CP_
3. , e hanno eccepito il difetto della rispettiva Controparte_1 CP_3 legittimazione passiva.
3.1. La giurisprudenza ha chiarito che, nell'analoga fattispecie della riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. (Cass.. SS.UU. 8 febbraio 2022, n. 7514); e infatti sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore poiché l'azione ha ad oggetto il merito della pretesa contributiva (vale a dire, la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo) rispetto al quale- in conformità all'art. 24 d.lgs. 49 del 1999- l'agente della riscossione resta estraneo.
Parimenti non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario (Cass. ord. 21 novembre 2022, n. 34256).
3.2. Ritiene l'Ufficio, sulla base dell'insegnamento della Corte di cassazione, cui ritiene di uniformarsi, che in relazione alla domanda di accertamento della maturata prescrizione dei crediti proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ad avviso di addebito e a cartelle esattoriali, che attiene al merito della pretesa, deve essere affermata la legittimazione passiva dei rispettivi titolari CP_ del credito, in specie e CP_3
Deve invece essere affermata la legittimazione passiva dell'opposta in relazione CP_1 alla mancata notifica della cartella esattoriale opposta, demandata all'ente di riscossione.
4. La società opponente ha affermato l'omessa notifica dei titoli richiamati dalla intimazione di pagamento opposta e la maturata prescrizione dei crediti.
4.1. In relazione alla prospettata prescrizione dei crediti assicurativi, l'art. 3 comma 9 lett. b) legge 335/1995 prevede. “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: […]
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
4.1.1. Quanto ai crediti contributivi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno inoltre affermato l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale del credito fatto valere con cartella di pagamento, in quanto “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_5 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del CP_6
2010)” (Cass. SS.UU. 17 novembre 2016, n. 23397).
4.2. ha depositato prova della notifica della cartella Controparte_1 esattoriale n. 09720110252264270000, eseguita il 26 novembre 2012 (documentazione allegata alla memoria di costituzione).
Dalla documentazione depositata da risulta inoltre che, Controparte_1 in relazione alla detta cartella esattoriale, l'11 gennaio 2019 è stata presentata domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. 119/2018 (con revoca successiva dei benefici in data 18 maggio 2020 per mancato pagamento integrale del dovuto). CP_
4.2.1. ha depositato prova della notifica degli avvisi di addebito:
n. 39720112001345181000, eseguita il 10 giugno 2011 (docc. 2 e 3);
n. 39720112002754135000, eseguita il 22 settembre 2011 (docc. 4 e 5);
n. 39720112005585678000, eseguita l'11 gennaio 2012 (docc. 6 e 7);
n. 39720120002657403000, eseguita il 26 marzo 2012 (docc. 8 e 9);
n. 39720120002730179000, eseguita il 22 marzo 2012 (docc. 10 e 11);
n. 39720120011848934000, eseguita il 6 settembre 2012 (docc. 12 e 13);
n. 39720120018403818000, eseguita il 23 novembre 2012 (docc. 14 e 15);
n. 39720130007962325000, eseguita il 4 giugno 2013 (docc. 16 e 17);
n. 39720130008530837000, eseguita il 18 settembre 2013 (docc. 18 e 19);
n. 39720130026506424000, eseguita il 3 febbraio 2014 (docc. 20 e 21);
n. 39720140000303350000, eseguita il 4 aprile 2014 (docc. 22 e 23);
n. 39720170013635956000, eseguita il 3 ottobre 2017 (docc. 24 e 25);
n. 39720170019225559000, eseguita l'8 novembre 2017, via pec (docc. 26, 27 e 28);
n. 39720170019604334000, eseguita il 24 novembre 2017, via pec (docc. 29, 30 e 31);
n. 39720170023220115000, eseguita il 14 dicembre 2017, via pec (docc. 32, 33 e 34);
n. 39720180002076948000, eseguita il 29 maggio 2018, via pec (docc. 35, 36 e 37);
n. 39720190000696180000, eseguita il 30 gennaio 2019, via pec (docc. 38, 39 e 40);
n. 39720190021452467000, eseguita il 31 ottobre 2019, via pec (docc. 40, 31 e 42).
L' ha inoltre depositato stampe del sistema interno AVA, da cui risulta che la società CP_6 ha eseguito pagamenti per gli avvisi di addebito impugnati:
n. 39720112001345181000, sino al 25 luglio 2019 (doc. 44);
n. 39720112002754135000, sino al 25 luglio 2019 (doc. 45); n. 39720112005585678000, sino al 25 luglio 2019 (doc. 46);
n. 39720120002657403000, sino al 25 luglio 2019 (doc. 47);
n. 39720120002730179000, sino al 30 luglio 2019 (doc. 48);
n. 39720120011848934000, sino al 30 luglio 2019 (doc. 49);
n. 39720120018403818000, sino al 30 luglio 2019 (doc. 50);
n. 39720130007962325000, sino al 30 luglio 2019 (doc. 51);
n. 39720130008530837000, sino al 30 luglio 2019 (doc. 52);
n. 39720130026506424000, sino al 4 luglio 2019 (doc. 53);
n. 39720140000303350000, sino al 25 luglio 2019 (doc. 54);
n. 39720170013635956000, sino al 29 luglio 2019 (doc. 55);
n. 39720170019225559000, sino al 29 luglio 2019 (doc. 56);
n. 39720170019604334000, sino al 29 luglio 2019 (doc. 57);
n. 39720170023220115000, sino al 12 febbraio 2021 (doc. 58);
n. 39720180002076948000, sino al 12 febbraio 2021 (doc. 59);
n. 39720190021452467000, il 4 agosto 2022 (doc. 60).
4.2.2. Alla prima udienza, celebrata il 6 dicembre 2022, parte ricorrente ha eccepito il mancato deposito degli originali delle cartelle e degli avvisi di addebito, e della matrice degli avvisi;
ha disconosciuto ex artt. 214 e 215 c.p.c. la sottoscrizione prodotta in copia, ha osservato che le copie delle raccomandate e degli avvisi di ricevimento potrebbero riferirsi a qualsiasi atto, in mancanza di riferimenti e che il ricevente è indecifrabile;
eccepito la nullità della notifica della cartella e dell'avviso di addebito n. 39720130008530837000, per violazione dell'art. 140 c.c.; da ultimo, ha osservato che l'eventuale richiesta di rateizzazione o di rottamazione di un debito non comporta acquiescenza in relazione all'abbandono di eventuali eccezioni.
4.2.3. Occorre svolgere le seguenti considerazioni.
Parte ricorrente non ha contestato la dedotta e documentata richiesta di rottamazione della cartella esattoriale opposta né i pagamenti eseguiti ratealmente, più volte.
Sul punto, occorre da un lato ricordare che la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass. 6 febbraio 2024, n. 3414).
Dall'altro, in relazione agli avvisi di addebito, l' ritiene di uniformarsi CP_7 all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il pagamento parziale del debito può costituire atto interruttivo della prescrizione, ex art. 2944 c.c., configurandosi il riconoscimento considerato da tale norma non come atto negoziale, ma come atto giuridico in senso stretto e dovendo attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione a qualsiasi atto implicante l'esistenza del debito ed incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo. Il pagamento di una somma inferiore a quella richiesta dal creditore, effettuato a titolo di saldo e non di acconto, è, pertanto, privo di efficacia di riconoscimento di un ulteriore debito e non rileva ai fini della interruzione della prescrizione (Corte d'App. Roma 11 febbraio 2013, n. 794): nel caso di specie, infatti, la società ricorrente ha provveduto non a uno ma a numerosi pagamenti, per ciascuno degli avvisi di addebito sopraindicati, dimostrando, con atti ripetuti, rispettosi di termini di scadenza e riferendo in maniera inequivoca gli adempimenti parziali a particolari titoli (gli avvisi di addebito, appunto, in cui sono CP_ racchiusi particolari crediti dell' con tacita imputazione di pagamento a debiti conosciuti).
Pertanto, deve essere attribuita a tale complessa condotta valore di comportamento concludente, nel senso della dimostrazione della conoscenza del debito che di volta in volta ha estinto, sia pure parzialmente, con riconoscimento dell'esistenza del diritto.
4.2.4. Tali conclusioni, in assenza di ulteriori deduzioni di parte ricorrente, impongono di ritenere valide ed efficaci le notifiche dei titoli (presupposto dei pagamenti), ai sensi dell'art. 156 3° comma c.p.c., e interrotta la prescrizione.
4.3. Quanto all'avviso di addebito n. 39720190000696180000, in relazione al quale non è stato dimostrato in giudizio alcun pagamento, esso risulta validamente notificato il 30 giugno 2019
(con rigetto dell'eccezione di nullità della notifica,) in quanto, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. 3 luglio 2023, n. 18684).
4.4. Dalla validità delle notifiche della cartella e degli avvisi di addebito opposti deriva che deve essere dichiarato inammissibile il motivo di ricorso attinente alla decadenza dall'imposizione. CP_
4.5. In relazione alla eccezione di prescrizione, giova poi ricordare che l' si è costituito in giudizio il 22 novembre 2022, il 30 aprile 2022 e il 5 Controparte_1 CP_3 dicembre 2022, ciascuna parte contestando l'opposizione e interrompendo così ulteriormente il termine di prescrizione.
4.5.1. Stante la notifica dell'intimazione di pagamento opposta in data 2 marzo 2022, richiamato quanto sopra, e anche alla luce della sospensione disposta dall'art. 83 comma 2 d.l.
18/2020 e dall'art. 36 comma 1 d.l. 23/2020, rilevato che riguardo ai crediti oggetto di causa è non trascorso senza atti interruttivi un periodo di tempo superiore a cinque anni dalla notifica di ogni singolo atto a quella dell'intimazione di pagamento, l'eccezione di prescrizione non può essere accolta.
5. Tanto premesso, il ricorso non può essere accolto.
6. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, parte ricorrente deve essere CP_ condannata al pagamento in favore dell' dell' e di CP_3 Controparte_1 CP_1 delle spese di lite in favore di parte ricorrente, secondo la liquidazione operata in dispositivo sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55 in relazione al valore del credito oggetto di causa.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento dei compensi di Parte_1 lite in favore di liquidati in € 900,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
CP_3
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento dei compensi Parte_1
CP_ di lite in favore di liquidati in € 6.900,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento dei compensi Parte_1 di lite in favore di , liquidati in € 6.900,00, oltre spese generali, Controparte_1
Iva e Cpa come per legge.
Si comunichi.
Velletri, 3 ottobre 2025
Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi