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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/10/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. AN LL Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 918 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 cui è riunita la 932/2023 e promossa
DA
, con sede in , Piazza del Comune n. 1, in persona del Sindaco p.t. Dott. Parte_1 Pt_1 [...]
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Galvani (C.F. , Parte_2 P.IVA_1 C.F._1 il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica . e al fax n. 071/204586 ed elettivamente Ema_1 Email_2 domiciliato presso il Suo Studio in CO Piazza della Repubblica n. 1/A e presso il domicilio digitale in virtù della delibera della Giunta Comunale n. 225 del Email_4
30/10/2023 di determinazione dirigenziale n. 1478 del 2/11/2023 e di procura speciale
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ) già in proprio e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 quale impresa mandante dell' in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_3 rappresentante (C.F. ), corrente in San Paolo di Jesi (AN) via Controparte_4 C.F._2
Scappia 38, CAP 60038, e (P. IV , già Controparte_5 P.IVA_3
in proprio e quale mandataria e capogruppo della Controparte_6 [...]
con sede in Perugia (PG), Via Cacciatori delle Alpi 16, Controparte_7
Cap. 06121, in persona del Curatore fallimentare Dott. (C.F. , con Controparte_8 C.F._3 studio in Perugia, Via Campo di Marte n. 9, PEC a ciò autorizzato dal sig. Email_5
Giudice Delegato del Tribunale di Perugia, Ufficio Fallimentare, con atto 6 novembre 2023, che si deposita (doc. 0); rappresentate e difese dall' avv. Andrea Calzolaio del Foro di Macerata (ad ogni effetto di legge, si dichiarano i seguenti dati: c. f. ; c.f. dello telefax C.F._4 Controparte_9 P.IVA_4
0733/231795; PEC , il quale chiede di ricevere le notifiche delle comunicazioni Email_6 di cancelleria e di ogni altro atto consentito presso i seguenti recapiti: PEC e Email_6 fax 0733/231795, e con lui elettivamente domiciliate nel domicilio digitale presso la sopra indicata PEC dell'Avvocato e nel domicilio fisico presso l'Avv. Alessandra Moneta (PEC Email_7 [...]
CF: ), con studio in (60122) CO, alla Piazza Stamira n. 13, Email_8 C.F._5 il tutto giusta procure alle liti;
[...]
con sede in Roma, Via Alessandria n. 220, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con il CP_10
n. di codice fiscale, in persona del Procuratore Speciale (cod. fisc. P.IVA_5 Controparte_11
, giusta procura a rogito del Notaio Dott. di Roma, in data 15.12.2021, C.F._6 Persona_1 rep. n. 85644, rog. n. 24698), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale, dagli Avvocati Benedetto
IO AR (C.F. ;PEC: ), C.F._7 Email_9
GI TR (C.F. ; PEC: ) ed NR AI (C.F. C.F._8 Email_10
; PEC: e elettivamente domiciliata presso i rispetti indirizzi C.F._9 Email_11 pec dei suddetti difensori in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ) con CP_10 P.IVA_5 sede in Roma, Via Alessandria n. 220.
***
già ed (giusto atto di Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 conferimento e di cambio di denominazione sociale per atto Notaio di Milano rep. n. Persona_2
18.568/5.996 del 28.6.2013, autorizzato con provvedimento IVASS prot. 32-13-000882 di cui alla delibera n.
105 del 18.6.2013), con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14), C.F. e P.IVA
, in persona del suo procuratore Avv. (C.F. , giusta procura P.IVA_6 CP_15 C.F._10
Notaio di Trieste del 9 giugno 2020 (repertorio n. 98357, raccolta n. 17006), registrato Persona_3 all'Agenzia Entrate di Trieste il 16 giugno 2020 al n. 4130, serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo
Mungari, (C.F. [il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente C.F._11 numero di fax: 06/8845292 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rodolfo Email_12
Berti in CO, Corso Garibaldi, 119, giusta procura speciale;
[...]
(cod. fisc. , P.IVA: ), in persona del Presidente pro-tempore Parte_3 P.IVA_7 P.IVA_8 della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, giusta procura speciale, in virtù della delibera della Giunta
Regionale n. 50 del 22.01.2024 (Doc.1), dall' Avv. Api Sara (cod. fisc. pec: C.F._12 fax: 071.8065020), dell'Avvocatura della Regione Marche, con la stessa Email_13 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ovvero presso la sede dell'Avvocatura regionale in CO, Piazza Cavour n. 23, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento ai sopra indicati numero di fax e indirizzo pec;
[...]
[...] (P. IVA: ) in persona del Presidente legale Parte_4 P.IVA_9 Parte_5 rappresentante pro tempore e dell'Arch. , Dirigente del IV Settore della medesima Provincia Parte_6 di CO, con sede in CO, Strada di Passo Varano n. 19/A, rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Claudia Domizio (C.F.: , e-mail PEC: rovincia.ancona.it, Fax C.F._13 Email_14
n. 071/5894288) tutti elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale pec del suddetto Avvocato e presso il domicilio fisico : Avvocatura della Provincia di CO, sita in CO, Strada di Passo Varano n.
19/A, visti il Decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 06/02/24 e la Determinazione Dirigenziale n.
147 del 06/02/24, giusta procura speciale.
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
nonché contro
in persona del legale rappresentante, , Controparte_16 CP_17 Controparte_18
, , , in
[...] Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21 persona del legale rappresentante, in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_22 in persona del legale rappresentante p.t. già Controparte_23 CP_24
Oggetto: Atto di citazione in riassunzione a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 19492/23 in materia di appalto pubblico
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il stipulava in data 4.6.1990 con il una Convenzione tramite la quale Parte_1 Controparte_16
l'ente pubblico affidava l'espletamento dei servizi occorrenti alla realizzazione della sede dell' CP_25
.
[...]
Il , in nome e per conto del concludeva con l' un contratto di CP_16 Pt_1 Controparte_3 appalto in data 16.09.1998.
I lavori erano poi sospesi in data 25.02.1999 dalla Direzione Lavori in ragione del movimento franoso della zona.
In quel torno di tempo, un proprietario di immobili vicini all'area interessata dai lavori otteneva dapprima dal (sentenza del 25.03.1999) e quindi dal Consiglio di Stato (sentenza del 21/12//2001) CP_26
l'annullamento delibere di approvazione del progetto e contestuale Variante al PRG per illegittimità della verifica di compatibilità ambientale, con particolare riferimento alle carenze delle indagini geologiche e geognostiche.
Il Comune di , a fronte della sentenza del delle citata, riteneva il contratto risolto ipso Pt_1 CP_26 Pt_3 iure (cfr missiva del Sindaco del Comune di in data 11.10.1999) e richiedeva la restituzione del Pt_1 cantiere.
L' con il giudizio R.G. n. 1836/02 chiedeva al Tribunale CO l'accertamento della fondatezza Parte_7 delle riserve esplicitate nonché del comportamento colposo del e conseguentemente Parte_1
l'accertamento del diritto al corrispettivo ex art. 33 Capitolato Speciale con condanna del Parte_1 e del in solido per un importo totale di Euro 4.520.968,28; era altresì prospettata la Controparte_16 concorrente responsabilità extra-contrattuale del , della , della Parte_1 Parte_4
e della con la relativa condanna al risarcimento dei danni ex Parte_3 Controparte_27 art. 2043 c.c. per Euro 1.889.336,67. Si aggiungeva la declaratoria di inefficacia o nullità delle polizze fideiussorie stipulate con a favore del e con CP_13 Controparte_16 CP_28
Il concludeva per il rigetto della domanda e in via riconvenzionale chiedeva la condanna Pt_1 Pt_1 Con dell' al risarcimento dei danni, con chiamata in causa del direttore dei lavori Arch Parte_8 per esserne manlevato;
in via subordinata l'ente territoriale chiedeva che il fosse CP_19 CP_16 ritenuto l'unico soggetto responsabile e fosse condannato a corrispondere quanto eventualmente riconosciuto all'AT. Il concludeva per il rigetto della domanda e in via riconvenzionale Controparte_16 per l'accertamento dell'inadempimento di parte attrice con conseguente richiesta risarcitoria. CP_13 aderiva alla domanda di inefficacia della polizza rilasciata a favore del ed in via Controparte_16 riconvenzionale chiedeva di essere tenuta indenne da ogni pagamento chiedendo la chiamata in causa dell'AT. La concludeva per la reiezione delle domande formulate nei propri confronti e, in CP_27 subordine, la declaratoria di responsabilità dell' e del . La Controparte_3 Controparte_16
e la Provincia di CO instavano per la reiezione delle domande attrici. Parte_3
Il Comune di chiamava in causa l'Arch. che chiedeva il rigetto della domanda e citava la Pt_1 CP_19
propria datrice di lavoro. Quest'ultima si costituiva chiamando in causa l' CP_24 Controparte_29
[...
.
Il introduceva il giudizio R.G. n. 2049/03, poi riunito al n. 1836/02, con il quale era Parte_1 domandata la risoluzione del contratto di appalto e la condanna al pagamento dell'AT a favore del Pt_1 della somma di Euro 805.517,17 oltre al risarcimento del danno.
Il Tribunale di CO (sentenza del 15/5/2010), dopo aver respinto le eccezioni pregiudiziali poste dalle parti, risolveva il contratto di appalto addebitandone la responsabilità congiunta al , Parte_1 all' al e al Direttore dei Lavori Arch. e Controparte_30 Controparte_16 Controparte_31 respingeva la domanda di corresponsione degli indennizzi per le riserve interposte e per quanto previsto dall'art. 33 del Capitolato Speciale di appalto proposta dall'AT nei confronti del e del Parte_1
nonché tutte le domande risarcitorie avanzate. Controparte_16
Il Tribunale dorico riteneva che la responsabilità della risoluzione del contratto di appalto a seguito della impossibilità di proseguire nella realizzazione dell'opera, conseguente alla pronuncia del Consiglio di Stato fosse riferibile sia al per avere adottato e appaltato un progetto senza procedere ad una valida Pt_1 Con verifica di compatibilità ambientale, sia all' che aveva omesso di verificare le condizioni di sicurezza essendo l'evento dannoso verificatosi nel cantiere a seguito del crollo di parte della palificazione che aveva costituito l'oggetto principale degli accertamenti eseguiti dal gruppo di Lavoro nominato dalla Pt_3
conseguente a una variante adottata in corso d'opera dall'AT, senza autorizzazione o
[...] approvazione da parte del , sia al e al Direttore dei lavori per avere Parte_1 Controparte_16 condiviso la variante.
Il primo Giudice ravvisava una ulteriore responsabilità del per avere predisposto il Controparte_16 progetto appaltato senza l'adozione di rigorose ed accurate verifiche di compatibilità ambientale, l'assenza delle quali aveva comportato l'annullamento della deliberazione del Consiglio Provinciale di CO del 25 novembre 1978, n. 179, e quindi, il venir meno del contratto di appalto. Precisava il Tribunale che pur non essendo possibile determinare in quale misura i singoli protagonisti avessero, con le loro colpevoli attività od omissioni, causato lo scioglimento del contratto, tuttavia la maggiore responsabilità dell'evento dannoso andava addebitata all'AT per il suo comportamento non adeguato alla situazione dei luoghi e al per la predisposizione di un progetto non Controparte_16 rispondente ai requisiti tecnici che la precarietà delle zone interessate alla costruzione richiedeva.
C
, in proprio e quale mandataria e capogruppo dell' con la Controparte_33 CP_3 CP_1
e la già in proprio e quale impresa mandante
[...] Controparte_2 Controparte_1 proponevano appello;
vi resistevano il , l'Arch. (cui succedeva in Pt_1 Pt_1 Controparte_31 corso di causa l'erede e successivamente gli altri eredi), il , CP_17 Controparte_16
l' (appellanti incidentali), la , l' Controparte_34 Parte_3 CP_13
– già -, la la (chiamata
[...] Controparte_14 Controparte_29 CP_24 in causa in primo grado dal , la . CP_19 Parte_4
La Corte di Appello in data 21/06/2017 in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
“dichiara che lo scioglimento del contratto di appellato è addebitabile al e determina in Parte_1
Euro 597.124,63 il credito della e concordato preventivo, già ,, quale Controparte_5 Controparte_6 capogruppo della con la nei confronti Controparte_7 Controparte_2 del ed in Euro 402.758,00 il credito del nei confronti della Parte_1 Parte_1 [...]
e della e concordato preventivo, in proprio e quale capogruppo Controparte_2 Controparte_5 della di;
previa compensazione dei rispettivi crediti condanna il Controparte_7 CP_7 [...]
al pagamento in favore della e concordato preventivo ( già Pt_1 Controparte_5 CP_6
), quale mandataria della , della somma di Euro 194,366,63, oltre
[...] CP_7 Parte_9 che della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT del costo della vita ed interessi nella misura legale, calcolati sulle frazioni di capitale via via annualmente rivalutate, sulla stessa somma dalla data della domanda alla data di pubblicazione della presente sentenza e degli interessi al tasso legale sull'importo risultante, da tale ultima data al saldo;
conferma l'impugnata sentenza nella parte in cui ha respinto le altre domande proposte dalle parti;
compensa tra le appellanti principali ed il le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
Parte_1
condanna la e la ed in concordato preventivo, già Controparte_2 Controparte_5
, in proprio e quale mandataria e capogruppo dell' Controparte_33 Controparte_7 di con la , in solido tra loro, a rifondere alla CP_7 Controparte_2 Controparte_34
, alla CO e alla le spese di lite del presente grado,
[...] Parte_4 Parte_3 liquidate per ciascuna di esse in Euro 7.000,00 per fase di studio della controversia, Euro 4500,00 per fase introduttiva del giudizio ed euro 11.700,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP nella misura di legge.”
Per quel che qui ancora interessa, la Corte territoriale, in riforma della sentenza impugnata, riteneva che
l'incidenza causale preponderante in ordine allo scioglimento del rapporto contrattuale era da addebitare al essendo l'impossibilità di dare esecuzione al contratto di appalto conseguita non alla Parte_1 adozione della variante ma alla accertata mancanza di una adeguata verifica di compatibilità ambientale da parte dell'Ente locale, che aveva comportato l'annullamento della deliberazione del Consiglio Provinciale di
CO e degli atti conseguenti, in tal modo impedendo la prosecuzione del rapporto contrattuale. In particolare la Corte riteneva che “eventuali inadempimenti maturati nel corso della esecuzione del contratto o, comunque, dopo la stipulazione dello stesso, non avessero avuto incidenza eziologica in ordine al venir meno del contratto di appalto in presenza di una ragione giustificatrice del suo scioglimento, rapportabile ad un iter amministrativo viziato dalla mancanza di una adeguata valutazione di compatibilità ambientale, ascrivibile a colpa dell'Ente locale.”
Quanto alle richieste dell'AT si affermava: a) le diverse quantità di lavorazioni eseguite rientravano nel corrispettivo contrattuale a forfait;
b) non spettavano le somme richieste per i costi connessi alle sospensione dei lavori disposte nel dicembre 1998 e con ordine di servizio del 25 febbraio 1999, giustificata la prima da uno smottamento di terreno imputabile pure alla variante apportata senza l'autorizzazione del
Comune committente e condivisa dall' e la seconda anche da tale smottamento, mentre, con riguardo CP_3 ad altre componenti delle riserve, non era stata fornita adeguata dimostrazione, avendo, del resto, il consulente tecnico di ufficio evidenziato che alcune delle riserve rientravano tra gli oneri contrattuali e non potendo supplirsi alle carenza probatorie con una ulteriore consulenza tecnica di ufficio, che avrebbe assunto carattere esplorativo;
c) sebbene il recesso del fosse ingiustificato, con riferimento al Pt_1
Capitolato Speciale di Appalto, e in particolare nell'art. 33 (che prevedeva, in caso di risoluzione unilaterale del contratto di appalto da parte della Stazione appaltante, il pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite ai sensi dell'art. 345 della legge
20 marzo 1865 alle. F, escluso ogni altro compenso) si evidenziava che c.1) non erano stati forniti concreti elementi per quantificazione delle le somme relative ai lavori eseguiti e ai materiali esistenti in cantiere;
c.2) doveva però essere riconosciuta la somma dovuta per il decimo delle opere non eseguite, calcolata dal
C.T.U nell'importo di € euro 597.124,63.
Al Comune spettava il risarcimento del danno per il ritardato rilascio del cantiere (era prevista una penale“… pari al ventesimo dell'importo netto dei lavori appaltati;
qualora il ritardo si prolunghi per oltre 15 giorni la penale sarà raddoppiata. La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il solo fatto del rifiuto o della riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'appaltatore sulla risoluzione di ufficio e fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra”).
A tale riguardo la Corte ricordava che le previsioni contrattuali in parola “vanno inquadrate nell'ambito dell'intera disposizione contenuta nel cit. art. 33, dalla quale si evince che la penale trova applicazione nelle ipotesi in cui la Stazione appaltante eserciti la facoltà di risoluzione del contratto ovvero qualora tale facoltà venga esercitata in presenza di una grave negligenza dell'appaltatore o qualora nel corso dell'appalto
l'appaltatore stesso si renda responsabile per negligenza o per inadempimento agli obblighi e alle condizioni stipulate ovvero sospenda o ritardi l'esecuzione dei lavori mentre, nella specie, come sopra evidenziato il di ha fatto valere una impossibilità di procedere all'esecuzione dell'appalto in presenza di Pt_1 Pt_1 una impossibilità sopravvenuta, pur se, in realtà, insussistente”.
La Corte attribuiva al un risarcimento dei danni quantificato in € 402.758,00 e pari alla Parte_1 metà della penale prevista (“deve peraltro ritenersi che la richiamata previsione del Capitolato Speciale di
Appalto possa fungere da criterio utilizzabile nella quantificazione dei danni subiti dal per Parte_1 effetto della ritardata consegna del cantiere”).
Co La Corte disattendeva le domande proposte dall'AT nei confronti della , della e dell' Parte_4 Pt_3 nel difetto di ogni loro responsabilità per la mancata esecuzione del contratto di appalto.
Quanto alla richiesta di manleva da parte del nei riguardi del , quale Parte_1 Controparte_16 esclusivo responsabile, nonché dell'Arch. per l'adozione della variante abusiva e l'omessa CP_19 verifica in ordine alla corretta esecuzione delle opere, la Corte ricordava che nessuna domanda di garanzia o regresso era stata avanzata dal nei confronti del Concessionario (e che comunque ogni questione Pt_1 tra ente pubblico e concessionario era già stata definita da un arbitrato) e che il Direttore doveva essere ritenuto assolto da ogni responsabilità a fronte della responsabilità esclusiva dell'ente territoriale.
Al contempo le domande di risarcimento proposte da e nei confronti del CP_33 CP_2 CP_16 non potevano essere accolte sia a fronte della responsabilità esclusiva del in relazione Parte_1 allo scioglimento del contratto sia perché non poteva essere ravvisata una responsabilità contrattuale del che aveva sì sottoscritto il contratto di appalto ma esclusivamente “in nome e per conto” dell'ente CP_16 pubblico.
Con Per quel che riguarda la domanda di risarcimento dei danni proposta dal nei confronti dell' e CP_16 delle imprese componenti, la Corte la disattendeva in quanto lo scioglimento del contratto di appalto era dipeso da l'omessa verifica di compatibilità ambientale da parte del ed era riferibile anche a Pt_1 carenze progettuali imputabili allo stesso;
aggiungeva che la variante in corso d'opera era stato CP_16 presentata proprio dal che, dunque, non poteva fondare su tale variante una richiesta di CP_16 risarcimento dei danni.
Avverso la sentenza proponevano ricorso principale la (già Parte_10 CP_6
in concordato preventivo, il avanzava ricorso incidentale in cinque motivi,
[...] Parte_1 CP_17
(erede dell'Arch. proponeva ricorso incidentale condizionato;
si costituivano altresì il
[...] CP_19
, le e lo A) La Corte di Cassazione accoglieva il Controparte_16 CP_12 CP_23 quarto motivo del ricorso principale della (già Parte_10 Controparte_6 affermando che, sebbene la Corte di Appello avesse riconosciuto la presenza di carenze progettuali riconducibili al , ne aveva erroneamente escluso l'incidenza causale della relativa Controparte_16 condotta sull'impossibilità di proseguire l'opera sulla scorta di un inidoneo criterio di preponderanza in quanto sarebbe possibile escludere il nesso di causalità, nei casi di astratta imputabilità di un fatto a più soggetti, “solo quando a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente, tale da escludere ogni effettivo nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni”, nel mentre “le mancanze della verifica di compatibilità erano state, secondo quanto dalla sentenza si apprende, per l'appunto collegate anche alle carenze, e visto che al rimedio di dette carenze era stata funzionale (sulla carta) pure la variante”.
A.1) Era ritenuto fondato il terzo motivo del ricorso incidentale del dove ci si doleva che: Parte_1
“che le gravi carenze riscontrate nel lavoro svolto da entrambi questi soggetti, come evidenziate dalla decisione del Consiglio di Stato e dai documenti processuali richiamati nel ricorso, erano tali da non poter giustificare l'esenzione di addebiti in capo a questi ultimi (AT e ), essendo l'amministrazione CP_16 comunale semmai danneggiata dalla vicenda”.
Le ragioni dell'accoglimento erano le seguenti: “Non si comprende dalla motivazione in nome di quale sillogismo logico-giuridico sia stata ritenuta la preponderanza causale dell'addebito ascrivibile al a Pt_1 fronte delle carenze affermate come riscontrabili - cosa del resto riferita anche dal tribunale – nell'operato del e della stessa AT … Non senza dire che la preponderanza è un concetto non decisivo ai fini che CP_16 interessano”.
A.2) La S.C. ravvisava la fondatezza del quarto motivo del ricorso dell'ente territoriale in ordine alla riduzione della penale poiché in tali casi si prescinde dalla prova del danno e dal suo ammontare e la riduzione può avvenire soltanto se l'obbligazione principale sia stata eseguita in parte o se l'ammontare sia eccessivo riguardo all'interesse del creditore all'adempimento.
B) Il comune di riassumeva il giudizio e si costituivano l'amministrazione , la Pt_1 Controparte_35
, la e il nonché la Parte_3 Parte_10 Controparte_5
al contempo la e il in liquidazione CP_10 Parte_10 Controparte_5 riassumevano autonomamente e si costituivano il , la le Parte_1 Pt_1 CP_10 Controparte_12
(già ed ) la Provincia di CO e la .
[...] Controparte_13 CP_13 Parte_3
Non si costituivano il in persona del legale rappresentante, Controparte_16 CP_17
, , , ,
[...] Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21
in persona del legale rappresentante, in persona del legale
[...] Controparte_22 rappresentante p.t. e in persona del legale rappresentante p.t. già soggetti di Controparte_23 CP_24 cui non va dichiarata la contumacia in quanto la notifica delle riassunzioni è da considerarsi come litis denuntiatio.
C) Per la migliore comprensione della vicenda processuale occorre ricordare che: Ca) il , Controparte_16 cancellato dal Registro delle Imprese in data 17/01/2023, era inizialmente costituito dalla e CP_10 dalla , successivamente la a seguito della fusione per incorporazione della Parte_11 CP_10 [...]
era divenuta l'unica componente del;
Parte_12 CP_16
Cb) l'AT era composta dalla (mandataria e capogruppo, poi divenuta Controparte_6 Controparte_5
e poi dichiarata fallita) e dalla (mandante); Parte_10
Cc) nessuna domanda è stata proposta in questa fase del giudizio nei confronti delle Controparte_12 della Provincia di CO e della;
anche in questo caso – al pari di quello che concerne le Parte_3 parti non costituite si versa nell'ipotesi di una litis denuntiatio.
Cd) , mandataria dell'AT nell'atto di citazione introduttivo della vicenda processuale (e poi Parte_13 nell'atto di appello) aveva agito a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti del e del Pt_1
, ora , e per responsabilità extracontrattuale nei confronti del predetto CP_16 CP_10 Pt_1 della , della e della ma non del . Le conclusioni sopra riportate erano Parte_4 Pt_3 CP_27 CP_16 ribadite anche nell'atto di appello.
Orbene quanto alla (cor)responsabilità contrattuale è sufficiente avvedersi che il contratto di appalto è stato sì sottoscritto dal ma in nome e per conto dell'ente territoriale (cfr art. 7 a della CP_16 convenzione tra il e il ), sicchè il , ora , era parte formale ma non Pt_1 CP_16 CP_16 CP_10 sostanziale del rapporto negoziale e dunque non può rispondere a tale titolo.
Al contempo il , ora , non potrebbe render conto a titolo di responsabilità CP_16 CP_10 extracontrattuale in quanto nessuna azione è stata espressamente proposta con siffatta causa petendi nei suoi confronti.
Fatto è che il nel suo atto introduttivo iniziale (comparsa di costituzione e risposta del Parte_1
4.11.2002) ha allegato la responsabilità del per inadempimento dell'obbligazione assunta nell'art. CP_16
7 b della convenzione e consistente la progettazione degli interventi da realizzare, ivi compresi i rilievi e le indagini geognostiche (vedi pagina 10 e 11) per poi concludere, in subordine e in caso di riconoscimento di qualsiasi somma in favore dell'attrice (allora AT), per l'accertamento della esclusiva responsabilità del
Codelsa e per la sua condanna “escludendo il da qualsiasi pretesa” (vedi pag. 23). Parte_1 Nell'atto di costituzione in appello del 24.04.12 sempre il concludeva perché “nella Parte_1 denegata ipotesi di riconoscimento di qualsiasi somma in favore delle odierne appellanti ritenere unicamente responsabile a corrispondere la stessa il ”. In sede di riassunzione, l'ente Controparte_16 chiedeva fosse accertata la responsabilità esclusiva o concorrente del e/o della Soc. Controparte_36 Con Fintecna spa e/o della tra e già , e/o della Parte_10 CP_5 CP_6 [...] Con in proprio e quale impresa mandante dell' con e/o della Parte_10 CP_6 [...] Con
, oggi in , in proprio e quale impresa mandataria dell' on CP_5 CP_5 Parte_10
[... anche in via solidale tra loro “in ordine allo scioglimento del rapporto contrattuale in oggetto escludendo ogni responsabilità e coinvolgimento del ovvero in via del tutto subordinata semmai Parte_1 riducendo tale addebito proporzionalmente all'incidenza causale delle condotte [dei predetti], quindi alle rispettive quote di corresponsabilità con conseguente ripartizione dei relativi oneri, nella somma totale così come già quantificata dalla Corte di Appello di CO a seguito dello scioglimento del rapporto contrattuale di appalto.”.
A propria volta la e la curatela fallimentare nella comparsa di costituzione (nel giudizio RG Controparte_1
918/2023) richiamando la propria autonoma riassunzione (giudizio 932/2025) concludevano per il risarcimento dei danni subiti dall'AT originaria attrice, nella misura di giustizia, da ragguagliare al mancato utile di impresa ossia al 10% dell'intero ammontare del corrispettivo dell'appalto, e per la condanna del e della società quale socio del medesimo Controparte_37 Controparte_16 CP_10 CP_16 sottoposto a liquidazione in corso di causa, con interessi e rivalutazione, in solido tra loro nonché per la riduzione della penale e la compensazione delle eventuali partite.
Ce) A ben vedere e con riferimento alla comparsa di costituzione del primo grado, la domanda del
[...]
di accertamento della esclusiva responsabilità del nonché la sua condanna a rifondere Pt_1 CP_16 quanto dovuto all'AT devono essere inquadrate nell'ipotesi di una laudatio auctoris e la domanda dell'AT
(quella relativa alla responsabilità extracontrattuale) deve ritenersi automaticamente estesa al chiamato senza che sia necessaria alcuna iniziativa dell'attore, ivi compresa anche la "riproposizione" a norma dell'art. 346 cod. proc. civ. (Cassazione civile sez. III - 24/05/2025, n. 13860).
Cf) Improcedibile deve essere qualificata la domanda proposta dal nei confronti della Curatela Pt_1 [...] in quanto anche l'accertamento subisce l'attrazione della procedura concorsuale. Parte_14
Cg) Inammissibile è invece l'accertamento richiesto dall'ente territoriale nei confronti della a CP_10 fronte del lodo arbitrale del
1.2.2006 che aveva disatteso la domanda di condanna del “al CP_16 rimborso delle somme che saranno eventualmente dovute a seguito dell'accoglimento delle pretese risarcitorie avanzate dall' nei confronti del ”. Controparte_30 CP_38
Ch) Alla luce delle argomentazioni che precedono la Corte dovrà esaminare la ricaduta della decisione della
Corte di Cassazione sulle domande che attengono unicamente ai rapporti contrattuali ed extracontrattuali tra il la e la nonché a quella estesa Parte_1 CP_2 Controparte_39 automaticamente e avente a oggetto la responsabilità extracontrattuale della nei riguardi della CP_10
della Curatela fallimentare. CP_2
D) L'accoglimento del quarto motivo del ricorso principale della e Parte_10 quello del terzo motivo del ricorso incidentale del devono essere valutati Parte_1 congiuntamente in quanto attengono al concorso causale degli addebiti rivolte a queste due parti contrattuali nonché al . CP_16 Da quanto emerge dalla documentazione, esaminata dal Consiglio di Stato, si ricava agevolmente che l'annullamento degli atti amministrativi è dovuto al difetto di un'adeguata verifica dell'impatto ambientale del progetto da parte dell'ente territoriale ma anche al per la carenza progettuale;
a questi CP_16 addebiti si deve aggiungere quello da attribuire all'AT, quale appaltatrice, per aver iniziato i lavori e di averli proseguiti per potendo avvedersi delle problematiche evidenziate.
In breve la decisione della giustizia amministrativa è stata provocata dal comportamento congiunto di tutti i soggetti coinvolti nella progettazione e nella esecuzione dei lavori.
La e la curatela citano la sentenza del Consiglio di Stato n° 912 del 2021 che però riguarda il CP_2 risarcimento a favore di un partecipante non aggiudicatario a seguito dell'accertata illegittimità dell'assegnazione della procedura selettiva e non di quello in questa sede selezionato.
Quanto alle domande della e della Curatela a fronte della accertata concorrenza causale dei CP_2 loro addebiti si osserva quanto segue.
Nulla è dovuto alla e alla Curatela a titolo dell'art. 33 del Capitolato Speciale di Appalto a titolo CP_2 di asserito recesso unilaterale dal contratto a fronte della sua corresponsabilità nell'aver provocato l'annullamento pronunciato dal Consiglio di Stato (vedi l'ordinanza della Cassazione dove si legge: “Non si comprende dalla motivazione in nome di quale sillogismo logico-giuridico sia stata ritenuta la preponderanza causale dell'addebito ascrivibile al a fronte di carenze affermate come riscontrabili Pt_1 Con
- cosa del resto riferita anche dal tribunale – nell'operato del e della stessa E quindi in nome CP_16 di quale ragionamento sia stata riconosciuta all'AT la sorte reclamata per l'ipotesi (prevista dal capitolato) di recesso puro e semplice della stazione appaltante.”).
Parimenti e per le stesse ragioni (l'aver dato luogo all'intervento della giustizia amministrativa) nulla è dovuto a titolo mancato utile di impresa per tutti i lavori e non solo per quelli ineseguiti;
sorregge tale decisione anche il difetto di prova in ordine alla consistenza dei lavori eseguiti (non superabile per il tramite di una CTU meramente esplorativa) e la mancata indicazione dei parametri per evitare l'arbitrarietà di una liquidazione equitativa.
A tale riguardo è opportuno precisare che la Corte di Cassazione ha accolto non soltanto il quarto motivo del ricorso principale della ma anche il terzo motivo del ricorso Parte_10 incidentale del , circostanza che travolge la decisione della sentenza della corte Parte_1 territoriale cassata in ordine alle somme riconosciute sulla scorta di motivazioni incompatibili con le argomentazioni dell'ordinanza in parola.
Il difetto di un qualsiasi danno per la e la assolve la Fintecna Parte_10 Parte_15 da ogni obbligazione risarcitoria.
E) Passando al vaglio dell'accoglimento del quarto motivo del ricorso dell'ente territoriale in ordine alla riduzione della penale, si osserva quanto segue.
Giova premettere che l'ordinanza della Cassazione ha riconosciuto la spettanza della penale per il ritardo nel rilascio del cantiere invitando il giudice del rinvio a rimodularne la quantificazione.
A tale riguardo occorre premettere che il contratto prevedeva, in caso di ritardo prolungato oltre i 15 giorni, il raddoppio della penale da calcolarsi in un importo pari al ventesimo dell'importo netto dei lavori appaltati, sicché il dovuto ammonterebbe a € 805.517,83. Orbene, si ricorda che i lavori sono iniziati con il verbale di consegna del cantiere in data 18.06.1998, che nel dicembre dello stesso anno si è verificato un evento franoso che ha reso necessario un accertamento tecnico preventivo sullo stato dei luoghi poi seguito dalla sospensione della D.L. in data 25.02. 1999 e dal provvedimento cautelare di rilascio in data 07.05.2003.
Sul punto si consideri che: a) a detta dell'AT - negli atti del giudizio di primo grado - l'entità dei lavori compiuti al 31.12.1998 ammontavano al valore di circa Lit. 850 milioni (corrisposti); b) il corrispettivo complessivo dell'appalto era di circa Lit. 15,6 miliardi;
c) l'evento franoso e l'accertamento tecnico preventivo avranno presuntivamente comportato l'interruzione degli interventi. Ne consegue che il valore di quanto eseguito rappresenta poco oltre il ventesimo dell'opera prevista.
Al contempo, la necessità di procedere al più presto alla complessiva rinnovazione del procedimento amministrativo mediante l'individuazione di scelte tecniche diverse (vedi la relazione conclusiva depositata dalla nell'ambito del giudizio amministrativo) rappresentano l'urgente necessità del e il Pt_3 Pt_1 suo interesse a rientrare nella disponibilità del cantiere.
Tutti questi elementi escludono che la penale come sopra quantificata possa essere ridotta.
Per completezza si osserva che di questo esborso non può ritenersi responsabile la totalmente CP_10 estranea alle vicende che riguardano il tempestivo rilascio del cantiere.
Per quanto esposto, la eve essere condannata al pagamento della penale di € 805.517,83 oltre CP_2 rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT del costo della vita ed interessi nella misura legale, calcolati sulle frazioni di capitale via via annualmente rivalutate, sulla stessa somma dalla data della domanda alla data di pubblicazione della presente sentenza e degli interessi al tasso legale sull'importo risultante, da tale ultima data al saldo.
La predetta deve essere condannata alla restituzione dell'importo di favore del della Parte_1 somma di € 311,080,38 (credito di valuta) dall'Ente corrisposta in esecuzione della sentenza della Corte di
Appello oltre interessi nella misura legale dal pagamento al saldo.
Quanto alle spese di lite si deve osservare che, con riferimento alle parti ancora contendenti, a fronte della corresponsabilità sopra accertata si ravvisano i motivi per una compensazione globale.
Nulla è dovuto per le spese nella presente fase relative costituzioni delle della Controparte_12
Provincia di CO e della nei confronti delle quali non risulta proposta alcuna domanda. Parte_3
P. Q. M.
La Corte d'Appello di CO, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
-Condanna la a corrispondere al € 805.517,83 oltre Controparte_1 Parte_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT del costo della vita e interessi nella misura legale, calcolati sulle frazioni di capitale via via annualmente rivalutate, sulla stessa somma dalla data della domanda alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi al tasso legale sull'importo risultante, da tale ultima data al saldo. La predetta deve essere condannata alla restituzione dell'importo di favore del della somma di € 311,080,38 (credito di valuta) dall'Ente corrisposta in esecuzione della Parte_1 sentenza della Corte di Appello oltre interessi nella misura legale dal pagamento al saldo;
-Dichiara improcedibile la domanda di accertamento proposta dal avverso la curatela del Parte_16 fallimento;
-Dichiara inammissibile la domanda del nei confronti della;
Parte_1 CP_10
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi e fasi del presente giudizio;
- Nulla è dovuto per le spese nella presente fase relative costituzioni delle della Controparte_12
CO e della . Parte_4 Parte_3
CO li 07.10.2025
IL PRESIDENTE Est.
AN LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. AN LL Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 918 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 cui è riunita la 932/2023 e promossa
DA
, con sede in , Piazza del Comune n. 1, in persona del Sindaco p.t. Dott. Parte_1 Pt_1 [...]
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Galvani (C.F. , Parte_2 P.IVA_1 C.F._1 il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica . e al fax n. 071/204586 ed elettivamente Ema_1 Email_2 domiciliato presso il Suo Studio in CO Piazza della Repubblica n. 1/A e presso il domicilio digitale in virtù della delibera della Giunta Comunale n. 225 del Email_4
30/10/2023 di determinazione dirigenziale n. 1478 del 2/11/2023 e di procura speciale
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ) già in proprio e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 quale impresa mandante dell' in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_3 rappresentante (C.F. ), corrente in San Paolo di Jesi (AN) via Controparte_4 C.F._2
Scappia 38, CAP 60038, e (P. IV , già Controparte_5 P.IVA_3
in proprio e quale mandataria e capogruppo della Controparte_6 [...]
con sede in Perugia (PG), Via Cacciatori delle Alpi 16, Controparte_7
Cap. 06121, in persona del Curatore fallimentare Dott. (C.F. , con Controparte_8 C.F._3 studio in Perugia, Via Campo di Marte n. 9, PEC a ciò autorizzato dal sig. Email_5
Giudice Delegato del Tribunale di Perugia, Ufficio Fallimentare, con atto 6 novembre 2023, che si deposita (doc. 0); rappresentate e difese dall' avv. Andrea Calzolaio del Foro di Macerata (ad ogni effetto di legge, si dichiarano i seguenti dati: c. f. ; c.f. dello telefax C.F._4 Controparte_9 P.IVA_4
0733/231795; PEC , il quale chiede di ricevere le notifiche delle comunicazioni Email_6 di cancelleria e di ogni altro atto consentito presso i seguenti recapiti: PEC e Email_6 fax 0733/231795, e con lui elettivamente domiciliate nel domicilio digitale presso la sopra indicata PEC dell'Avvocato e nel domicilio fisico presso l'Avv. Alessandra Moneta (PEC Email_7 [...]
CF: ), con studio in (60122) CO, alla Piazza Stamira n. 13, Email_8 C.F._5 il tutto giusta procure alle liti;
[...]
con sede in Roma, Via Alessandria n. 220, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con il CP_10
n. di codice fiscale, in persona del Procuratore Speciale (cod. fisc. P.IVA_5 Controparte_11
, giusta procura a rogito del Notaio Dott. di Roma, in data 15.12.2021, C.F._6 Persona_1 rep. n. 85644, rog. n. 24698), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale, dagli Avvocati Benedetto
IO AR (C.F. ;PEC: ), C.F._7 Email_9
GI TR (C.F. ; PEC: ) ed NR AI (C.F. C.F._8 Email_10
; PEC: e elettivamente domiciliata presso i rispetti indirizzi C.F._9 Email_11 pec dei suddetti difensori in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ) con CP_10 P.IVA_5 sede in Roma, Via Alessandria n. 220.
***
già ed (giusto atto di Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 conferimento e di cambio di denominazione sociale per atto Notaio di Milano rep. n. Persona_2
18.568/5.996 del 28.6.2013, autorizzato con provvedimento IVASS prot. 32-13-000882 di cui alla delibera n.
105 del 18.6.2013), con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14), C.F. e P.IVA
, in persona del suo procuratore Avv. (C.F. , giusta procura P.IVA_6 CP_15 C.F._10
Notaio di Trieste del 9 giugno 2020 (repertorio n. 98357, raccolta n. 17006), registrato Persona_3 all'Agenzia Entrate di Trieste il 16 giugno 2020 al n. 4130, serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo
Mungari, (C.F. [il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente C.F._11 numero di fax: 06/8845292 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rodolfo Email_12
Berti in CO, Corso Garibaldi, 119, giusta procura speciale;
[...]
(cod. fisc. , P.IVA: ), in persona del Presidente pro-tempore Parte_3 P.IVA_7 P.IVA_8 della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, giusta procura speciale, in virtù della delibera della Giunta
Regionale n. 50 del 22.01.2024 (Doc.1), dall' Avv. Api Sara (cod. fisc. pec: C.F._12 fax: 071.8065020), dell'Avvocatura della Regione Marche, con la stessa Email_13 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ovvero presso la sede dell'Avvocatura regionale in CO, Piazza Cavour n. 23, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento ai sopra indicati numero di fax e indirizzo pec;
[...]
[...] (P. IVA: ) in persona del Presidente legale Parte_4 P.IVA_9 Parte_5 rappresentante pro tempore e dell'Arch. , Dirigente del IV Settore della medesima Provincia Parte_6 di CO, con sede in CO, Strada di Passo Varano n. 19/A, rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Claudia Domizio (C.F.: , e-mail PEC: rovincia.ancona.it, Fax C.F._13 Email_14
n. 071/5894288) tutti elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale pec del suddetto Avvocato e presso il domicilio fisico : Avvocatura della Provincia di CO, sita in CO, Strada di Passo Varano n.
19/A, visti il Decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 06/02/24 e la Determinazione Dirigenziale n.
147 del 06/02/24, giusta procura speciale.
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
nonché contro
in persona del legale rappresentante, , Controparte_16 CP_17 Controparte_18
, , , in
[...] Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21 persona del legale rappresentante, in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_22 in persona del legale rappresentante p.t. già Controparte_23 CP_24
Oggetto: Atto di citazione in riassunzione a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 19492/23 in materia di appalto pubblico
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il stipulava in data 4.6.1990 con il una Convenzione tramite la quale Parte_1 Controparte_16
l'ente pubblico affidava l'espletamento dei servizi occorrenti alla realizzazione della sede dell' CP_25
.
[...]
Il , in nome e per conto del concludeva con l' un contratto di CP_16 Pt_1 Controparte_3 appalto in data 16.09.1998.
I lavori erano poi sospesi in data 25.02.1999 dalla Direzione Lavori in ragione del movimento franoso della zona.
In quel torno di tempo, un proprietario di immobili vicini all'area interessata dai lavori otteneva dapprima dal (sentenza del 25.03.1999) e quindi dal Consiglio di Stato (sentenza del 21/12//2001) CP_26
l'annullamento delibere di approvazione del progetto e contestuale Variante al PRG per illegittimità della verifica di compatibilità ambientale, con particolare riferimento alle carenze delle indagini geologiche e geognostiche.
Il Comune di , a fronte della sentenza del delle citata, riteneva il contratto risolto ipso Pt_1 CP_26 Pt_3 iure (cfr missiva del Sindaco del Comune di in data 11.10.1999) e richiedeva la restituzione del Pt_1 cantiere.
L' con il giudizio R.G. n. 1836/02 chiedeva al Tribunale CO l'accertamento della fondatezza Parte_7 delle riserve esplicitate nonché del comportamento colposo del e conseguentemente Parte_1
l'accertamento del diritto al corrispettivo ex art. 33 Capitolato Speciale con condanna del Parte_1 e del in solido per un importo totale di Euro 4.520.968,28; era altresì prospettata la Controparte_16 concorrente responsabilità extra-contrattuale del , della , della Parte_1 Parte_4
e della con la relativa condanna al risarcimento dei danni ex Parte_3 Controparte_27 art. 2043 c.c. per Euro 1.889.336,67. Si aggiungeva la declaratoria di inefficacia o nullità delle polizze fideiussorie stipulate con a favore del e con CP_13 Controparte_16 CP_28
Il concludeva per il rigetto della domanda e in via riconvenzionale chiedeva la condanna Pt_1 Pt_1 Con dell' al risarcimento dei danni, con chiamata in causa del direttore dei lavori Arch Parte_8 per esserne manlevato;
in via subordinata l'ente territoriale chiedeva che il fosse CP_19 CP_16 ritenuto l'unico soggetto responsabile e fosse condannato a corrispondere quanto eventualmente riconosciuto all'AT. Il concludeva per il rigetto della domanda e in via riconvenzionale Controparte_16 per l'accertamento dell'inadempimento di parte attrice con conseguente richiesta risarcitoria. CP_13 aderiva alla domanda di inefficacia della polizza rilasciata a favore del ed in via Controparte_16 riconvenzionale chiedeva di essere tenuta indenne da ogni pagamento chiedendo la chiamata in causa dell'AT. La concludeva per la reiezione delle domande formulate nei propri confronti e, in CP_27 subordine, la declaratoria di responsabilità dell' e del . La Controparte_3 Controparte_16
e la Provincia di CO instavano per la reiezione delle domande attrici. Parte_3
Il Comune di chiamava in causa l'Arch. che chiedeva il rigetto della domanda e citava la Pt_1 CP_19
propria datrice di lavoro. Quest'ultima si costituiva chiamando in causa l' CP_24 Controparte_29
[...
.
Il introduceva il giudizio R.G. n. 2049/03, poi riunito al n. 1836/02, con il quale era Parte_1 domandata la risoluzione del contratto di appalto e la condanna al pagamento dell'AT a favore del Pt_1 della somma di Euro 805.517,17 oltre al risarcimento del danno.
Il Tribunale di CO (sentenza del 15/5/2010), dopo aver respinto le eccezioni pregiudiziali poste dalle parti, risolveva il contratto di appalto addebitandone la responsabilità congiunta al , Parte_1 all' al e al Direttore dei Lavori Arch. e Controparte_30 Controparte_16 Controparte_31 respingeva la domanda di corresponsione degli indennizzi per le riserve interposte e per quanto previsto dall'art. 33 del Capitolato Speciale di appalto proposta dall'AT nei confronti del e del Parte_1
nonché tutte le domande risarcitorie avanzate. Controparte_16
Il Tribunale dorico riteneva che la responsabilità della risoluzione del contratto di appalto a seguito della impossibilità di proseguire nella realizzazione dell'opera, conseguente alla pronuncia del Consiglio di Stato fosse riferibile sia al per avere adottato e appaltato un progetto senza procedere ad una valida Pt_1 Con verifica di compatibilità ambientale, sia all' che aveva omesso di verificare le condizioni di sicurezza essendo l'evento dannoso verificatosi nel cantiere a seguito del crollo di parte della palificazione che aveva costituito l'oggetto principale degli accertamenti eseguiti dal gruppo di Lavoro nominato dalla Pt_3
conseguente a una variante adottata in corso d'opera dall'AT, senza autorizzazione o
[...] approvazione da parte del , sia al e al Direttore dei lavori per avere Parte_1 Controparte_16 condiviso la variante.
Il primo Giudice ravvisava una ulteriore responsabilità del per avere predisposto il Controparte_16 progetto appaltato senza l'adozione di rigorose ed accurate verifiche di compatibilità ambientale, l'assenza delle quali aveva comportato l'annullamento della deliberazione del Consiglio Provinciale di CO del 25 novembre 1978, n. 179, e quindi, il venir meno del contratto di appalto. Precisava il Tribunale che pur non essendo possibile determinare in quale misura i singoli protagonisti avessero, con le loro colpevoli attività od omissioni, causato lo scioglimento del contratto, tuttavia la maggiore responsabilità dell'evento dannoso andava addebitata all'AT per il suo comportamento non adeguato alla situazione dei luoghi e al per la predisposizione di un progetto non Controparte_16 rispondente ai requisiti tecnici che la precarietà delle zone interessate alla costruzione richiedeva.
C
, in proprio e quale mandataria e capogruppo dell' con la Controparte_33 CP_3 CP_1
e la già in proprio e quale impresa mandante
[...] Controparte_2 Controparte_1 proponevano appello;
vi resistevano il , l'Arch. (cui succedeva in Pt_1 Pt_1 Controparte_31 corso di causa l'erede e successivamente gli altri eredi), il , CP_17 Controparte_16
l' (appellanti incidentali), la , l' Controparte_34 Parte_3 CP_13
– già -, la la (chiamata
[...] Controparte_14 Controparte_29 CP_24 in causa in primo grado dal , la . CP_19 Parte_4
La Corte di Appello in data 21/06/2017 in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
“dichiara che lo scioglimento del contratto di appellato è addebitabile al e determina in Parte_1
Euro 597.124,63 il credito della e concordato preventivo, già ,, quale Controparte_5 Controparte_6 capogruppo della con la nei confronti Controparte_7 Controparte_2 del ed in Euro 402.758,00 il credito del nei confronti della Parte_1 Parte_1 [...]
e della e concordato preventivo, in proprio e quale capogruppo Controparte_2 Controparte_5 della di;
previa compensazione dei rispettivi crediti condanna il Controparte_7 CP_7 [...]
al pagamento in favore della e concordato preventivo ( già Pt_1 Controparte_5 CP_6
), quale mandataria della , della somma di Euro 194,366,63, oltre
[...] CP_7 Parte_9 che della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT del costo della vita ed interessi nella misura legale, calcolati sulle frazioni di capitale via via annualmente rivalutate, sulla stessa somma dalla data della domanda alla data di pubblicazione della presente sentenza e degli interessi al tasso legale sull'importo risultante, da tale ultima data al saldo;
conferma l'impugnata sentenza nella parte in cui ha respinto le altre domande proposte dalle parti;
compensa tra le appellanti principali ed il le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
Parte_1
condanna la e la ed in concordato preventivo, già Controparte_2 Controparte_5
, in proprio e quale mandataria e capogruppo dell' Controparte_33 Controparte_7 di con la , in solido tra loro, a rifondere alla CP_7 Controparte_2 Controparte_34
, alla CO e alla le spese di lite del presente grado,
[...] Parte_4 Parte_3 liquidate per ciascuna di esse in Euro 7.000,00 per fase di studio della controversia, Euro 4500,00 per fase introduttiva del giudizio ed euro 11.700,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP nella misura di legge.”
Per quel che qui ancora interessa, la Corte territoriale, in riforma della sentenza impugnata, riteneva che
l'incidenza causale preponderante in ordine allo scioglimento del rapporto contrattuale era da addebitare al essendo l'impossibilità di dare esecuzione al contratto di appalto conseguita non alla Parte_1 adozione della variante ma alla accertata mancanza di una adeguata verifica di compatibilità ambientale da parte dell'Ente locale, che aveva comportato l'annullamento della deliberazione del Consiglio Provinciale di
CO e degli atti conseguenti, in tal modo impedendo la prosecuzione del rapporto contrattuale. In particolare la Corte riteneva che “eventuali inadempimenti maturati nel corso della esecuzione del contratto o, comunque, dopo la stipulazione dello stesso, non avessero avuto incidenza eziologica in ordine al venir meno del contratto di appalto in presenza di una ragione giustificatrice del suo scioglimento, rapportabile ad un iter amministrativo viziato dalla mancanza di una adeguata valutazione di compatibilità ambientale, ascrivibile a colpa dell'Ente locale.”
Quanto alle richieste dell'AT si affermava: a) le diverse quantità di lavorazioni eseguite rientravano nel corrispettivo contrattuale a forfait;
b) non spettavano le somme richieste per i costi connessi alle sospensione dei lavori disposte nel dicembre 1998 e con ordine di servizio del 25 febbraio 1999, giustificata la prima da uno smottamento di terreno imputabile pure alla variante apportata senza l'autorizzazione del
Comune committente e condivisa dall' e la seconda anche da tale smottamento, mentre, con riguardo CP_3 ad altre componenti delle riserve, non era stata fornita adeguata dimostrazione, avendo, del resto, il consulente tecnico di ufficio evidenziato che alcune delle riserve rientravano tra gli oneri contrattuali e non potendo supplirsi alle carenza probatorie con una ulteriore consulenza tecnica di ufficio, che avrebbe assunto carattere esplorativo;
c) sebbene il recesso del fosse ingiustificato, con riferimento al Pt_1
Capitolato Speciale di Appalto, e in particolare nell'art. 33 (che prevedeva, in caso di risoluzione unilaterale del contratto di appalto da parte della Stazione appaltante, il pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite ai sensi dell'art. 345 della legge
20 marzo 1865 alle. F, escluso ogni altro compenso) si evidenziava che c.1) non erano stati forniti concreti elementi per quantificazione delle le somme relative ai lavori eseguiti e ai materiali esistenti in cantiere;
c.2) doveva però essere riconosciuta la somma dovuta per il decimo delle opere non eseguite, calcolata dal
C.T.U nell'importo di € euro 597.124,63.
Al Comune spettava il risarcimento del danno per il ritardato rilascio del cantiere (era prevista una penale“… pari al ventesimo dell'importo netto dei lavori appaltati;
qualora il ritardo si prolunghi per oltre 15 giorni la penale sarà raddoppiata. La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il solo fatto del rifiuto o della riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'appaltatore sulla risoluzione di ufficio e fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra”).
A tale riguardo la Corte ricordava che le previsioni contrattuali in parola “vanno inquadrate nell'ambito dell'intera disposizione contenuta nel cit. art. 33, dalla quale si evince che la penale trova applicazione nelle ipotesi in cui la Stazione appaltante eserciti la facoltà di risoluzione del contratto ovvero qualora tale facoltà venga esercitata in presenza di una grave negligenza dell'appaltatore o qualora nel corso dell'appalto
l'appaltatore stesso si renda responsabile per negligenza o per inadempimento agli obblighi e alle condizioni stipulate ovvero sospenda o ritardi l'esecuzione dei lavori mentre, nella specie, come sopra evidenziato il di ha fatto valere una impossibilità di procedere all'esecuzione dell'appalto in presenza di Pt_1 Pt_1 una impossibilità sopravvenuta, pur se, in realtà, insussistente”.
La Corte attribuiva al un risarcimento dei danni quantificato in € 402.758,00 e pari alla Parte_1 metà della penale prevista (“deve peraltro ritenersi che la richiamata previsione del Capitolato Speciale di
Appalto possa fungere da criterio utilizzabile nella quantificazione dei danni subiti dal per Parte_1 effetto della ritardata consegna del cantiere”).
Co La Corte disattendeva le domande proposte dall'AT nei confronti della , della e dell' Parte_4 Pt_3 nel difetto di ogni loro responsabilità per la mancata esecuzione del contratto di appalto.
Quanto alla richiesta di manleva da parte del nei riguardi del , quale Parte_1 Controparte_16 esclusivo responsabile, nonché dell'Arch. per l'adozione della variante abusiva e l'omessa CP_19 verifica in ordine alla corretta esecuzione delle opere, la Corte ricordava che nessuna domanda di garanzia o regresso era stata avanzata dal nei confronti del Concessionario (e che comunque ogni questione Pt_1 tra ente pubblico e concessionario era già stata definita da un arbitrato) e che il Direttore doveva essere ritenuto assolto da ogni responsabilità a fronte della responsabilità esclusiva dell'ente territoriale.
Al contempo le domande di risarcimento proposte da e nei confronti del CP_33 CP_2 CP_16 non potevano essere accolte sia a fronte della responsabilità esclusiva del in relazione Parte_1 allo scioglimento del contratto sia perché non poteva essere ravvisata una responsabilità contrattuale del che aveva sì sottoscritto il contratto di appalto ma esclusivamente “in nome e per conto” dell'ente CP_16 pubblico.
Con Per quel che riguarda la domanda di risarcimento dei danni proposta dal nei confronti dell' e CP_16 delle imprese componenti, la Corte la disattendeva in quanto lo scioglimento del contratto di appalto era dipeso da l'omessa verifica di compatibilità ambientale da parte del ed era riferibile anche a Pt_1 carenze progettuali imputabili allo stesso;
aggiungeva che la variante in corso d'opera era stato CP_16 presentata proprio dal che, dunque, non poteva fondare su tale variante una richiesta di CP_16 risarcimento dei danni.
Avverso la sentenza proponevano ricorso principale la (già Parte_10 CP_6
in concordato preventivo, il avanzava ricorso incidentale in cinque motivi,
[...] Parte_1 CP_17
(erede dell'Arch. proponeva ricorso incidentale condizionato;
si costituivano altresì il
[...] CP_19
, le e lo A) La Corte di Cassazione accoglieva il Controparte_16 CP_12 CP_23 quarto motivo del ricorso principale della (già Parte_10 Controparte_6 affermando che, sebbene la Corte di Appello avesse riconosciuto la presenza di carenze progettuali riconducibili al , ne aveva erroneamente escluso l'incidenza causale della relativa Controparte_16 condotta sull'impossibilità di proseguire l'opera sulla scorta di un inidoneo criterio di preponderanza in quanto sarebbe possibile escludere il nesso di causalità, nei casi di astratta imputabilità di un fatto a più soggetti, “solo quando a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente, tale da escludere ogni effettivo nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni”, nel mentre “le mancanze della verifica di compatibilità erano state, secondo quanto dalla sentenza si apprende, per l'appunto collegate anche alle carenze, e visto che al rimedio di dette carenze era stata funzionale (sulla carta) pure la variante”.
A.1) Era ritenuto fondato il terzo motivo del ricorso incidentale del dove ci si doleva che: Parte_1
“che le gravi carenze riscontrate nel lavoro svolto da entrambi questi soggetti, come evidenziate dalla decisione del Consiglio di Stato e dai documenti processuali richiamati nel ricorso, erano tali da non poter giustificare l'esenzione di addebiti in capo a questi ultimi (AT e ), essendo l'amministrazione CP_16 comunale semmai danneggiata dalla vicenda”.
Le ragioni dell'accoglimento erano le seguenti: “Non si comprende dalla motivazione in nome di quale sillogismo logico-giuridico sia stata ritenuta la preponderanza causale dell'addebito ascrivibile al a Pt_1 fronte delle carenze affermate come riscontrabili - cosa del resto riferita anche dal tribunale – nell'operato del e della stessa AT … Non senza dire che la preponderanza è un concetto non decisivo ai fini che CP_16 interessano”.
A.2) La S.C. ravvisava la fondatezza del quarto motivo del ricorso dell'ente territoriale in ordine alla riduzione della penale poiché in tali casi si prescinde dalla prova del danno e dal suo ammontare e la riduzione può avvenire soltanto se l'obbligazione principale sia stata eseguita in parte o se l'ammontare sia eccessivo riguardo all'interesse del creditore all'adempimento.
B) Il comune di riassumeva il giudizio e si costituivano l'amministrazione , la Pt_1 Controparte_35
, la e il nonché la Parte_3 Parte_10 Controparte_5
al contempo la e il in liquidazione CP_10 Parte_10 Controparte_5 riassumevano autonomamente e si costituivano il , la le Parte_1 Pt_1 CP_10 Controparte_12
(già ed ) la Provincia di CO e la .
[...] Controparte_13 CP_13 Parte_3
Non si costituivano il in persona del legale rappresentante, Controparte_16 CP_17
, , , ,
[...] Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21
in persona del legale rappresentante, in persona del legale
[...] Controparte_22 rappresentante p.t. e in persona del legale rappresentante p.t. già soggetti di Controparte_23 CP_24 cui non va dichiarata la contumacia in quanto la notifica delle riassunzioni è da considerarsi come litis denuntiatio.
C) Per la migliore comprensione della vicenda processuale occorre ricordare che: Ca) il , Controparte_16 cancellato dal Registro delle Imprese in data 17/01/2023, era inizialmente costituito dalla e CP_10 dalla , successivamente la a seguito della fusione per incorporazione della Parte_11 CP_10 [...]
era divenuta l'unica componente del;
Parte_12 CP_16
Cb) l'AT era composta dalla (mandataria e capogruppo, poi divenuta Controparte_6 Controparte_5
e poi dichiarata fallita) e dalla (mandante); Parte_10
Cc) nessuna domanda è stata proposta in questa fase del giudizio nei confronti delle Controparte_12 della Provincia di CO e della;
anche in questo caso – al pari di quello che concerne le Parte_3 parti non costituite si versa nell'ipotesi di una litis denuntiatio.
Cd) , mandataria dell'AT nell'atto di citazione introduttivo della vicenda processuale (e poi Parte_13 nell'atto di appello) aveva agito a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti del e del Pt_1
, ora , e per responsabilità extracontrattuale nei confronti del predetto CP_16 CP_10 Pt_1 della , della e della ma non del . Le conclusioni sopra riportate erano Parte_4 Pt_3 CP_27 CP_16 ribadite anche nell'atto di appello.
Orbene quanto alla (cor)responsabilità contrattuale è sufficiente avvedersi che il contratto di appalto è stato sì sottoscritto dal ma in nome e per conto dell'ente territoriale (cfr art. 7 a della CP_16 convenzione tra il e il ), sicchè il , ora , era parte formale ma non Pt_1 CP_16 CP_16 CP_10 sostanziale del rapporto negoziale e dunque non può rispondere a tale titolo.
Al contempo il , ora , non potrebbe render conto a titolo di responsabilità CP_16 CP_10 extracontrattuale in quanto nessuna azione è stata espressamente proposta con siffatta causa petendi nei suoi confronti.
Fatto è che il nel suo atto introduttivo iniziale (comparsa di costituzione e risposta del Parte_1
4.11.2002) ha allegato la responsabilità del per inadempimento dell'obbligazione assunta nell'art. CP_16
7 b della convenzione e consistente la progettazione degli interventi da realizzare, ivi compresi i rilievi e le indagini geognostiche (vedi pagina 10 e 11) per poi concludere, in subordine e in caso di riconoscimento di qualsiasi somma in favore dell'attrice (allora AT), per l'accertamento della esclusiva responsabilità del
Codelsa e per la sua condanna “escludendo il da qualsiasi pretesa” (vedi pag. 23). Parte_1 Nell'atto di costituzione in appello del 24.04.12 sempre il concludeva perché “nella Parte_1 denegata ipotesi di riconoscimento di qualsiasi somma in favore delle odierne appellanti ritenere unicamente responsabile a corrispondere la stessa il ”. In sede di riassunzione, l'ente Controparte_16 chiedeva fosse accertata la responsabilità esclusiva o concorrente del e/o della Soc. Controparte_36 Con Fintecna spa e/o della tra e già , e/o della Parte_10 CP_5 CP_6 [...] Con in proprio e quale impresa mandante dell' con e/o della Parte_10 CP_6 [...] Con
, oggi in , in proprio e quale impresa mandataria dell' on CP_5 CP_5 Parte_10
[... anche in via solidale tra loro “in ordine allo scioglimento del rapporto contrattuale in oggetto escludendo ogni responsabilità e coinvolgimento del ovvero in via del tutto subordinata semmai Parte_1 riducendo tale addebito proporzionalmente all'incidenza causale delle condotte [dei predetti], quindi alle rispettive quote di corresponsabilità con conseguente ripartizione dei relativi oneri, nella somma totale così come già quantificata dalla Corte di Appello di CO a seguito dello scioglimento del rapporto contrattuale di appalto.”.
A propria volta la e la curatela fallimentare nella comparsa di costituzione (nel giudizio RG Controparte_1
918/2023) richiamando la propria autonoma riassunzione (giudizio 932/2025) concludevano per il risarcimento dei danni subiti dall'AT originaria attrice, nella misura di giustizia, da ragguagliare al mancato utile di impresa ossia al 10% dell'intero ammontare del corrispettivo dell'appalto, e per la condanna del e della società quale socio del medesimo Controparte_37 Controparte_16 CP_10 CP_16 sottoposto a liquidazione in corso di causa, con interessi e rivalutazione, in solido tra loro nonché per la riduzione della penale e la compensazione delle eventuali partite.
Ce) A ben vedere e con riferimento alla comparsa di costituzione del primo grado, la domanda del
[...]
di accertamento della esclusiva responsabilità del nonché la sua condanna a rifondere Pt_1 CP_16 quanto dovuto all'AT devono essere inquadrate nell'ipotesi di una laudatio auctoris e la domanda dell'AT
(quella relativa alla responsabilità extracontrattuale) deve ritenersi automaticamente estesa al chiamato senza che sia necessaria alcuna iniziativa dell'attore, ivi compresa anche la "riproposizione" a norma dell'art. 346 cod. proc. civ. (Cassazione civile sez. III - 24/05/2025, n. 13860).
Cf) Improcedibile deve essere qualificata la domanda proposta dal nei confronti della Curatela Pt_1 [...] in quanto anche l'accertamento subisce l'attrazione della procedura concorsuale. Parte_14
Cg) Inammissibile è invece l'accertamento richiesto dall'ente territoriale nei confronti della a CP_10 fronte del lodo arbitrale del
1.2.2006 che aveva disatteso la domanda di condanna del “al CP_16 rimborso delle somme che saranno eventualmente dovute a seguito dell'accoglimento delle pretese risarcitorie avanzate dall' nei confronti del ”. Controparte_30 CP_38
Ch) Alla luce delle argomentazioni che precedono la Corte dovrà esaminare la ricaduta della decisione della
Corte di Cassazione sulle domande che attengono unicamente ai rapporti contrattuali ed extracontrattuali tra il la e la nonché a quella estesa Parte_1 CP_2 Controparte_39 automaticamente e avente a oggetto la responsabilità extracontrattuale della nei riguardi della CP_10
della Curatela fallimentare. CP_2
D) L'accoglimento del quarto motivo del ricorso principale della e Parte_10 quello del terzo motivo del ricorso incidentale del devono essere valutati Parte_1 congiuntamente in quanto attengono al concorso causale degli addebiti rivolte a queste due parti contrattuali nonché al . CP_16 Da quanto emerge dalla documentazione, esaminata dal Consiglio di Stato, si ricava agevolmente che l'annullamento degli atti amministrativi è dovuto al difetto di un'adeguata verifica dell'impatto ambientale del progetto da parte dell'ente territoriale ma anche al per la carenza progettuale;
a questi CP_16 addebiti si deve aggiungere quello da attribuire all'AT, quale appaltatrice, per aver iniziato i lavori e di averli proseguiti per potendo avvedersi delle problematiche evidenziate.
In breve la decisione della giustizia amministrativa è stata provocata dal comportamento congiunto di tutti i soggetti coinvolti nella progettazione e nella esecuzione dei lavori.
La e la curatela citano la sentenza del Consiglio di Stato n° 912 del 2021 che però riguarda il CP_2 risarcimento a favore di un partecipante non aggiudicatario a seguito dell'accertata illegittimità dell'assegnazione della procedura selettiva e non di quello in questa sede selezionato.
Quanto alle domande della e della Curatela a fronte della accertata concorrenza causale dei CP_2 loro addebiti si osserva quanto segue.
Nulla è dovuto alla e alla Curatela a titolo dell'art. 33 del Capitolato Speciale di Appalto a titolo CP_2 di asserito recesso unilaterale dal contratto a fronte della sua corresponsabilità nell'aver provocato l'annullamento pronunciato dal Consiglio di Stato (vedi l'ordinanza della Cassazione dove si legge: “Non si comprende dalla motivazione in nome di quale sillogismo logico-giuridico sia stata ritenuta la preponderanza causale dell'addebito ascrivibile al a fronte di carenze affermate come riscontrabili Pt_1 Con
- cosa del resto riferita anche dal tribunale – nell'operato del e della stessa E quindi in nome CP_16 di quale ragionamento sia stata riconosciuta all'AT la sorte reclamata per l'ipotesi (prevista dal capitolato) di recesso puro e semplice della stazione appaltante.”).
Parimenti e per le stesse ragioni (l'aver dato luogo all'intervento della giustizia amministrativa) nulla è dovuto a titolo mancato utile di impresa per tutti i lavori e non solo per quelli ineseguiti;
sorregge tale decisione anche il difetto di prova in ordine alla consistenza dei lavori eseguiti (non superabile per il tramite di una CTU meramente esplorativa) e la mancata indicazione dei parametri per evitare l'arbitrarietà di una liquidazione equitativa.
A tale riguardo è opportuno precisare che la Corte di Cassazione ha accolto non soltanto il quarto motivo del ricorso principale della ma anche il terzo motivo del ricorso Parte_10 incidentale del , circostanza che travolge la decisione della sentenza della corte Parte_1 territoriale cassata in ordine alle somme riconosciute sulla scorta di motivazioni incompatibili con le argomentazioni dell'ordinanza in parola.
Il difetto di un qualsiasi danno per la e la assolve la Fintecna Parte_10 Parte_15 da ogni obbligazione risarcitoria.
E) Passando al vaglio dell'accoglimento del quarto motivo del ricorso dell'ente territoriale in ordine alla riduzione della penale, si osserva quanto segue.
Giova premettere che l'ordinanza della Cassazione ha riconosciuto la spettanza della penale per il ritardo nel rilascio del cantiere invitando il giudice del rinvio a rimodularne la quantificazione.
A tale riguardo occorre premettere che il contratto prevedeva, in caso di ritardo prolungato oltre i 15 giorni, il raddoppio della penale da calcolarsi in un importo pari al ventesimo dell'importo netto dei lavori appaltati, sicché il dovuto ammonterebbe a € 805.517,83. Orbene, si ricorda che i lavori sono iniziati con il verbale di consegna del cantiere in data 18.06.1998, che nel dicembre dello stesso anno si è verificato un evento franoso che ha reso necessario un accertamento tecnico preventivo sullo stato dei luoghi poi seguito dalla sospensione della D.L. in data 25.02. 1999 e dal provvedimento cautelare di rilascio in data 07.05.2003.
Sul punto si consideri che: a) a detta dell'AT - negli atti del giudizio di primo grado - l'entità dei lavori compiuti al 31.12.1998 ammontavano al valore di circa Lit. 850 milioni (corrisposti); b) il corrispettivo complessivo dell'appalto era di circa Lit. 15,6 miliardi;
c) l'evento franoso e l'accertamento tecnico preventivo avranno presuntivamente comportato l'interruzione degli interventi. Ne consegue che il valore di quanto eseguito rappresenta poco oltre il ventesimo dell'opera prevista.
Al contempo, la necessità di procedere al più presto alla complessiva rinnovazione del procedimento amministrativo mediante l'individuazione di scelte tecniche diverse (vedi la relazione conclusiva depositata dalla nell'ambito del giudizio amministrativo) rappresentano l'urgente necessità del e il Pt_3 Pt_1 suo interesse a rientrare nella disponibilità del cantiere.
Tutti questi elementi escludono che la penale come sopra quantificata possa essere ridotta.
Per completezza si osserva che di questo esborso non può ritenersi responsabile la totalmente CP_10 estranea alle vicende che riguardano il tempestivo rilascio del cantiere.
Per quanto esposto, la eve essere condannata al pagamento della penale di € 805.517,83 oltre CP_2 rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT del costo della vita ed interessi nella misura legale, calcolati sulle frazioni di capitale via via annualmente rivalutate, sulla stessa somma dalla data della domanda alla data di pubblicazione della presente sentenza e degli interessi al tasso legale sull'importo risultante, da tale ultima data al saldo.
La predetta deve essere condannata alla restituzione dell'importo di favore del della Parte_1 somma di € 311,080,38 (credito di valuta) dall'Ente corrisposta in esecuzione della sentenza della Corte di
Appello oltre interessi nella misura legale dal pagamento al saldo.
Quanto alle spese di lite si deve osservare che, con riferimento alle parti ancora contendenti, a fronte della corresponsabilità sopra accertata si ravvisano i motivi per una compensazione globale.
Nulla è dovuto per le spese nella presente fase relative costituzioni delle della Controparte_12
Provincia di CO e della nei confronti delle quali non risulta proposta alcuna domanda. Parte_3
P. Q. M.
La Corte d'Appello di CO, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
-Condanna la a corrispondere al € 805.517,83 oltre Controparte_1 Parte_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT del costo della vita e interessi nella misura legale, calcolati sulle frazioni di capitale via via annualmente rivalutate, sulla stessa somma dalla data della domanda alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi al tasso legale sull'importo risultante, da tale ultima data al saldo. La predetta deve essere condannata alla restituzione dell'importo di favore del della somma di € 311,080,38 (credito di valuta) dall'Ente corrisposta in esecuzione della Parte_1 sentenza della Corte di Appello oltre interessi nella misura legale dal pagamento al saldo;
-Dichiara improcedibile la domanda di accertamento proposta dal avverso la curatela del Parte_16 fallimento;
-Dichiara inammissibile la domanda del nei confronti della;
Parte_1 CP_10
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi e fasi del presente giudizio;
- Nulla è dovuto per le spese nella presente fase relative costituzioni delle della Controparte_12
CO e della . Parte_4 Parte_3
CO li 07.10.2025
IL PRESIDENTE Est.
AN LL