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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1466/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in IO (VV) alla Via A. Gramsci n. 76, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Sesto Stefania (PEC: , che la rappresenta Email_1
e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2
rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/07/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso (il 13.7.23) alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (depositato il 16.7.21), i benefici derivanti dal riconoscimento della percentuale di invalidità totale.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare la ricorrente invalida nella misura del 100% ad ogni occupazione lavorativa o nella misura che verrà accertata in corso di causa, fin dalla data di presentazione della domanda e che, pertanto, la stessa ha diritto alla corresponsione della pensione o assegno di invalidità e ad ogni altro beneficio economico e non secondo le misure, modalità e decorrenze espressamente previste dalle vigenti disposizioni normative, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentate pro-tempore, alla CP_1
corresponsione in favore della ricorrente della pensione o assegno di invalidità e ad ogni altro beneficio economico e non a far data dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti;
- condannare l' al pagamento di spese e CP_1
compensi dei giudizi da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario. - Emettere ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia.”.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse CP_1
pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso non è fondato.
2.Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3.Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4.Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione.
La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
5.Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il CTU alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del requisito sanitario dell'invalidità al 100%.
6.Per tale ragione, a seguito di apposita nomina, il professionista medico-legale, in modo accurato e scrupoloso, ha espletato una consulenza da cui è emerso che la ricorrente sia: << … affetta da esiti di interventi multipli per correzione labiopalatoschisi[cod.8003] caratterizzati da rinolalia[cod.3105],cicatrice del viso[cod.8004]stenosi nasale[cod.6010] pertanto può considerarsi invalida con totale e permanente inabilità lavorativa pari al 55% la cui decorrenza deve individuarsi alla data del 01/17/2020 ovvero dal primo giorno del mese successivo dalla data della domanda amministrativa.>>.
7.Per tale ragione, non ha diritto a ottenere i benefici auspicati, perché non è stato riconosciuto Pt_1
a suo favore il grado di invalidità pari al 100% o 74%.
8.Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
9. Le spese della C.T.U. già liquidate con separato decreto vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta la ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Vibo Valentia, 05/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in IO (VV) alla Via A. Gramsci n. 76, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Sesto Stefania (PEC: , che la rappresenta Email_1
e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2
rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/07/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso (il 13.7.23) alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (depositato il 16.7.21), i benefici derivanti dal riconoscimento della percentuale di invalidità totale.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare la ricorrente invalida nella misura del 100% ad ogni occupazione lavorativa o nella misura che verrà accertata in corso di causa, fin dalla data di presentazione della domanda e che, pertanto, la stessa ha diritto alla corresponsione della pensione o assegno di invalidità e ad ogni altro beneficio economico e non secondo le misure, modalità e decorrenze espressamente previste dalle vigenti disposizioni normative, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentate pro-tempore, alla CP_1
corresponsione in favore della ricorrente della pensione o assegno di invalidità e ad ogni altro beneficio economico e non a far data dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti;
- condannare l' al pagamento di spese e CP_1
compensi dei giudizi da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario. - Emettere ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia.”.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse CP_1
pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso non è fondato.
2.Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3.Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4.Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione.
La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
5.Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il CTU alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del requisito sanitario dell'invalidità al 100%.
6.Per tale ragione, a seguito di apposita nomina, il professionista medico-legale, in modo accurato e scrupoloso, ha espletato una consulenza da cui è emerso che la ricorrente sia: << … affetta da esiti di interventi multipli per correzione labiopalatoschisi[cod.8003] caratterizzati da rinolalia[cod.3105],cicatrice del viso[cod.8004]stenosi nasale[cod.6010] pertanto può considerarsi invalida con totale e permanente inabilità lavorativa pari al 55% la cui decorrenza deve individuarsi alla data del 01/17/2020 ovvero dal primo giorno del mese successivo dalla data della domanda amministrativa.>>.
7.Per tale ragione, non ha diritto a ottenere i benefici auspicati, perché non è stato riconosciuto Pt_1
a suo favore il grado di invalidità pari al 100% o 74%.
8.Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
9. Le spese della C.T.U. già liquidate con separato decreto vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta la ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Vibo Valentia, 05/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani