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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 3695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3695 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°3761 /2021
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
CP_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 23 settembre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive depositate dalle parti;
RILEVATO che la causa era stata rinviata all'udienza del 23.9.2025 (sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito delle note scritte) per la discussione orale e decisione ex art. 281-sexies c.p.c.;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 30/09/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Paolo
Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3761 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente tra
P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv.to
Valerio Schembri, parte attrice contro
nata in [...] il [...], C.F. Controparte_2 [...]
, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv.to Daniele C.F._1
Seidita, parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate entro il termine perentorio del 23.09.2025 concesso ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato telematicamente in data 15.03.2021,
[...] conveniva in giudizio la Sig.ra al fine di ottenere, previa Parte_1 Controparte_2 sospensione cautelare dell'efficacia del titolo esecutivo, la revoca e/o la declaratoria d'inefficacia del precetto opposto, intimato dall'opposta, con notifica del 06.03.2021, per il recupero dell'importo di € 16.600,00, preteso in virtù delle statuizioni di pagamento ex art. 614 bis c.p.c. contenute nel provvedimento di ingiunzione sotteso al precetto stesso, titolo divenuto definitivamente esecutivo. Con decreto ingiuntivo n.
83/2020, difatti, il Tribunale di Marsala ingiungeva all'opponente: (i) di consegnare in favore di nel termine di 40 giorni decorrenti dalla notifica Controparte_2 dell'ingiunzione, copia di taluni documenti relativi al contratto di mutuo ipotecario del 24/04/2012, e segnatamente:
1. degli allegati di cui alle lettere “A”, “B” e “C”;
2. del piano di ammortamento originario;
3. del piano di ammortamento aggiornato, con evidenza delle rate pagate sino alla data di deposito dell'odierno ricorso;
4. dei contratti di assicurazione connessi al finanziamento di cui si tratta;
5. di tutte le quietanze di pagamento;
(ii) di pagare in favore della ricorrente una somma ex art. 614 bis c.p.c. pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei documenti suddetti dal quarantesimo giorno dalla notifica del presente decreto sino a quello della consegna effettiva.
2. Con ordinanza del 14/04/2021, il Tribunale sospendeva "l'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto, notificato il 06.03.2021", riservando la decisione sulle spese al merito.
3. Costituitasi in giudizio, la Sig.ra col patrocinio dell'Avv. Controparte_2
Giuseppe Ambrosini, insisteva per il rigetto delle domande avversarie, nonché per la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
4. Con provvedimento del 19/12/2023, il Tribunale "rilevato che l'Avv.to Giuseppe
Ambrosini, difensore di parte convenuta, risulta deceduto;
letto e applicato l'art. 301 c.p.c.", dichiarava interrotto il giudizio.
5. Con istanza depositata in data 22/12/2023, l'opponente depositava ricorso per riassunzione del giudizio ex art. 303 c.p.c. Nel giudizio riassunto, l'opposta si costituiva a mezzo dell'Avv.to Daniele Seidita, il quale faceva proprie le difese, deduzioni, eccezioni preliminari e di merito svolte dal precedente legale, confermando le domande e le conclusioni da questi già formulate.
6. La causa, istruita per via documentale, veniva rinviata per la discussione orale e decisione all'udienza del 23.09.2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., prodotte le quali è stata decisa come appresso.
7. Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, si espongono di seguito le ragioni per le quali si ritiene che la domanda dell'opponente sia fondata.
È sin troppo noto come, a tenore degli artt. 1175 e 1375 c.c., l'ordinamento ponga a carico dei contraenti il dovere di relazionarsi tra loro con correttezza e buona fede.
Le locuzioni in oggetto, per lungo tempo considerate mere endiadi, in realtà godono di propria autonomia giuridica, assurgendo a clausole generali, ossia a valvole di sicurezza cui l'ordinamento affida il compito di garantire la propria sopravvivenza adattandosi alle mutevoli forme dell'esperienza. Superata la tesi tradizionale che voleva che i due concetti fossero equivalenti, si preferisce oggi l'idea opposta;
in tale prospettiva, la correttezza porrebbe a carico dei consociati un obbligo positivo di fare, vale a dire che ciascuno dei contraenti debba attivarsi, nei limiti di un apprezzabile sacrificio, nei confronti dell'altro al fine di evitare la lesione dei diritti altrui, laddove la buona fede in senso oggettivo manterrebbe una connotazione di segno negativo, nel senso di imporre l'astensione da contegni lesivi della sfera altrui, col risultato complessivo che l'ordinamento richiede ai contraenti non solo di preservare la sfera dell'altro, ma anche di tenere un contegno attivo a tutela proprio della controparte, esercitando il proprio diritto in modo tale da non travalicare i limiti dello stesso, ciò che si verifica, tra gli altri, allorché il titolare persegue scopi diversi da quelli per i quali il diritto è stato conferito, ovvero usa sproporzionatamente i poteri che esso attribuisce.
Il canone della ragionevolezza impone, tuttavia, come anticipato, di contenere il dovere di lealtà e correttezza entro il limite dell'apprezzabile sacrificio, nel senso che il dovere di tutelare l'altro è ammesso fintantoché ciò non comporti al titolare del diritto un sacrificio eccessivo, tanto da risultare irragionevole.
8. Ciò premesso, il Tribunale ritiene di non intravedere nel contegno dell'opponente i caratteri del tardivo adempimento all'obbligo di consegnare copia dei documenti oggetto dell'ingiunzione oggi irretrattabile (e in particolare di consegnare copia del piano di ammortamento aggiornato e quietanzato).
A dimostrazione dell'assunto è utile ricostruire in modo cronologicamente ordinato lo sviluppo della vicenda:
- il decreto ingiuntivo n. 83/2020, del 12.02.2020, è stato notificato alla banca il
13.02.2020, sì che da tale data decorreva il termine di 40 giorni entro cui parte opponente avrebbe dovuto consegnare i documenti oggetto di ingiunzione ovvero proporre opposizione;
- con messaggio a mezzo posta elettronica certificata del 02.03.2020 (v. doc. 5 dell'atto di citazione in opposizione), quindi allorché il termine per proporre opposizione era ancora in corso, l'istituto di credito trasmetteva al difensore di parte opposta, all'epoca Avv.to Ambrosini, copia dei documenti ingiunti, ad eccezione del piano di ammortamento aggiornato e delle quietanze di pagamento;
nello stesso tempo, specificava però che i pagamenti erano sino a quel momento regolari e che il piano di ammortamento originariamente concordato non aveva subito modifiche, poiché il mutuo erogato all'opposta era stato stipulato a tasso fisso;
- pochi giorni dopo, in data 09.03.2020, la trasmetteva all'Avv.to Ambrosini i CP_3 documenti di sintesi periodici relativi a ciascuna annualità del rapporto ancorché non oggetto di ingiunzione, ad eccezione del DDS relativo al 2019, e invitava il Difensore a comunicare la fattura per l'accredito delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo, distratte in favore del Legale;
- il 10.03.2020, l'Avv.to Ambrosini rispondeva e trasmetteva la fattura, senza nulla eccepire né in merito alla documentazione precedentemente ricevuta (il 2.03.2020 e il
9.3.2020), né in ordine ad eventuali carenze documentali (v. doc. 7 dell'atto di citazione in opposizione);
- solo in data 12.12.2020, ovvero a distanza di circa nove mesi dal precedente riscontro del 10.03.2020, chiedeva a mezzo pec all'istituto di credito di integrare la documentazione da consegnare, rappresentando alla che venissero “[…] CP_3 trasmessi, con cortese sollecitudine, gli ulteriori documenti, di seguito indicati, che alla data odierna non risultano inoltrati, malgrado siano stati oggetto di specifica ingiunzione di consegna (V. Decreto Ingiuntivo n. 83/2020 del 12.2.2020 - R.G. n. 57/2020 Tribunale di
Marsala): 1) Copia del piano di ammortamento aggiornato, con evidenza delle rate pagate sino alla data dell'11.1.2020; 2) Copia integrale dei contratti di assicurazione connessi al finanziamento di cui si tratta (sono stati trasmessi solamente i relativi moduli di adesione); 3) Copia di tutte le quietanze di pagamento relativi ai pagamenti effettuati dalla Signora sino alla data Controparte_2 dell'11.1.2020” (v. doc. 9 dell'atto di citazione in opposizione); in tale iato temporale
(quello di circa nove mesi dalla pec di risposta del 10.03.2020), l'Avv.to Ambrosini otteneva comunque (il 03.09.2020) la definitiva esecutività del D.I. e poco dopo (il
15.9.2020) l'apposizione della formula esecutiva (v. doc. 1 dell'atto di citazione in opposizione).
Tale la cronologia dei fatti di rilievo, si ritiene che il silenzio di parte opposta nel lungo arco di tempo trascorso tra la pec della del 02.03.2020 e quella dell'Avv.to CP_3
Ambrosini del 12.12.2020, in uno alla circostanza che quest'ultimo ometteva nel suo messaggio del 10.03.2020 (con cui trasmetteva alla la parcella) di sollevare CP_3 rimostranze o contestazioni in ordine alla completezza della documentazione frattanto ricevuta, ha ingenerato nel debitore un affidamento ragionevole nell'intercorsa conclusione definitiva della questione, tanto più che, fermo e indubbio il diritto della parte creditrice di ottenere la esecuzione integrale del titolo monitorio, non sembra che configurasse per lei un apprezzabile sacrificio segnalare alla l'incompletezza CP_3 della documentazione in occasione del messaggio di risposta del 10.03.2020. Nell'ottica solidaristica di preservare la sfera altrui, invero, non costava nulla in quel momento all'ingiungente rendere edotto eventualmente il debitore di non avere adempiuto interamente ai propri obblighi, vieppiù, si ripete, che in difetto di spiegazioni circa l'apprezzabile sacrificio connesso a una comunicazione del genere e visto ancora che, al tempo in cui la Banca rispondeva inviando la documentazione, l'Istituto era ancora in tempo per spiegare opposizione al titolo monitorio, il che allontana il contegno dell'opposta dai solchi di un legittimo esercizio del diritto.
9. Non sussistono, invece, i presupposti per accogliere le domande di responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. proposte reciprocamente dalle parti, atteso che la condanna per lite temeraria presuppone che l'azione della parte, oltre che patentemente infondata, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza e, ad un tempo, un'ignoranza gravemente colpevole di tale sua infondatezza (arg. ex Cass. n°15629.2010; Cass. n°19976.2005); dal momento che nessuna di esse ha dato prova della malafede o della colpa grave dell'altra, né questi emergono ex actis, le domande in oggetto vanno rigettate.
10. La soccombenza regola le spese del grado. Gli onorari vanno liquidati alla luce delle tabelle accluse al D.M. 55/2014 (parametri minimi per tutte le fasi;
scaglione di valore sino ad 26.000,00).
Per Questi Motivi
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da e Parte_1 per l'effetto annulla il precetto notificato all'opponente da in data Controparte_2
06.03.2021;
- condanna parte opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per esborsi e in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Così deciso, il 30 settembre 2025.
Il Giudice
Francesco Paolo Torrasi
La minuta della presente sentenza è stata elaborata con la collaborazione del magistrato in tirocinio dott. Simone Costantino.
R.G. n°3761 /2021
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
CP_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 23 settembre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive depositate dalle parti;
RILEVATO che la causa era stata rinviata all'udienza del 23.9.2025 (sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito delle note scritte) per la discussione orale e decisione ex art. 281-sexies c.p.c.;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 30/09/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Paolo
Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3761 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente tra
P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv.to
Valerio Schembri, parte attrice contro
nata in [...] il [...], C.F. Controparte_2 [...]
, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv.to Daniele C.F._1
Seidita, parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate entro il termine perentorio del 23.09.2025 concesso ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato telematicamente in data 15.03.2021,
[...] conveniva in giudizio la Sig.ra al fine di ottenere, previa Parte_1 Controparte_2 sospensione cautelare dell'efficacia del titolo esecutivo, la revoca e/o la declaratoria d'inefficacia del precetto opposto, intimato dall'opposta, con notifica del 06.03.2021, per il recupero dell'importo di € 16.600,00, preteso in virtù delle statuizioni di pagamento ex art. 614 bis c.p.c. contenute nel provvedimento di ingiunzione sotteso al precetto stesso, titolo divenuto definitivamente esecutivo. Con decreto ingiuntivo n.
83/2020, difatti, il Tribunale di Marsala ingiungeva all'opponente: (i) di consegnare in favore di nel termine di 40 giorni decorrenti dalla notifica Controparte_2 dell'ingiunzione, copia di taluni documenti relativi al contratto di mutuo ipotecario del 24/04/2012, e segnatamente:
1. degli allegati di cui alle lettere “A”, “B” e “C”;
2. del piano di ammortamento originario;
3. del piano di ammortamento aggiornato, con evidenza delle rate pagate sino alla data di deposito dell'odierno ricorso;
4. dei contratti di assicurazione connessi al finanziamento di cui si tratta;
5. di tutte le quietanze di pagamento;
(ii) di pagare in favore della ricorrente una somma ex art. 614 bis c.p.c. pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei documenti suddetti dal quarantesimo giorno dalla notifica del presente decreto sino a quello della consegna effettiva.
2. Con ordinanza del 14/04/2021, il Tribunale sospendeva "l'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto, notificato il 06.03.2021", riservando la decisione sulle spese al merito.
3. Costituitasi in giudizio, la Sig.ra col patrocinio dell'Avv. Controparte_2
Giuseppe Ambrosini, insisteva per il rigetto delle domande avversarie, nonché per la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
4. Con provvedimento del 19/12/2023, il Tribunale "rilevato che l'Avv.to Giuseppe
Ambrosini, difensore di parte convenuta, risulta deceduto;
letto e applicato l'art. 301 c.p.c.", dichiarava interrotto il giudizio.
5. Con istanza depositata in data 22/12/2023, l'opponente depositava ricorso per riassunzione del giudizio ex art. 303 c.p.c. Nel giudizio riassunto, l'opposta si costituiva a mezzo dell'Avv.to Daniele Seidita, il quale faceva proprie le difese, deduzioni, eccezioni preliminari e di merito svolte dal precedente legale, confermando le domande e le conclusioni da questi già formulate.
6. La causa, istruita per via documentale, veniva rinviata per la discussione orale e decisione all'udienza del 23.09.2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., prodotte le quali è stata decisa come appresso.
7. Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, si espongono di seguito le ragioni per le quali si ritiene che la domanda dell'opponente sia fondata.
È sin troppo noto come, a tenore degli artt. 1175 e 1375 c.c., l'ordinamento ponga a carico dei contraenti il dovere di relazionarsi tra loro con correttezza e buona fede.
Le locuzioni in oggetto, per lungo tempo considerate mere endiadi, in realtà godono di propria autonomia giuridica, assurgendo a clausole generali, ossia a valvole di sicurezza cui l'ordinamento affida il compito di garantire la propria sopravvivenza adattandosi alle mutevoli forme dell'esperienza. Superata la tesi tradizionale che voleva che i due concetti fossero equivalenti, si preferisce oggi l'idea opposta;
in tale prospettiva, la correttezza porrebbe a carico dei consociati un obbligo positivo di fare, vale a dire che ciascuno dei contraenti debba attivarsi, nei limiti di un apprezzabile sacrificio, nei confronti dell'altro al fine di evitare la lesione dei diritti altrui, laddove la buona fede in senso oggettivo manterrebbe una connotazione di segno negativo, nel senso di imporre l'astensione da contegni lesivi della sfera altrui, col risultato complessivo che l'ordinamento richiede ai contraenti non solo di preservare la sfera dell'altro, ma anche di tenere un contegno attivo a tutela proprio della controparte, esercitando il proprio diritto in modo tale da non travalicare i limiti dello stesso, ciò che si verifica, tra gli altri, allorché il titolare persegue scopi diversi da quelli per i quali il diritto è stato conferito, ovvero usa sproporzionatamente i poteri che esso attribuisce.
Il canone della ragionevolezza impone, tuttavia, come anticipato, di contenere il dovere di lealtà e correttezza entro il limite dell'apprezzabile sacrificio, nel senso che il dovere di tutelare l'altro è ammesso fintantoché ciò non comporti al titolare del diritto un sacrificio eccessivo, tanto da risultare irragionevole.
8. Ciò premesso, il Tribunale ritiene di non intravedere nel contegno dell'opponente i caratteri del tardivo adempimento all'obbligo di consegnare copia dei documenti oggetto dell'ingiunzione oggi irretrattabile (e in particolare di consegnare copia del piano di ammortamento aggiornato e quietanzato).
A dimostrazione dell'assunto è utile ricostruire in modo cronologicamente ordinato lo sviluppo della vicenda:
- il decreto ingiuntivo n. 83/2020, del 12.02.2020, è stato notificato alla banca il
13.02.2020, sì che da tale data decorreva il termine di 40 giorni entro cui parte opponente avrebbe dovuto consegnare i documenti oggetto di ingiunzione ovvero proporre opposizione;
- con messaggio a mezzo posta elettronica certificata del 02.03.2020 (v. doc. 5 dell'atto di citazione in opposizione), quindi allorché il termine per proporre opposizione era ancora in corso, l'istituto di credito trasmetteva al difensore di parte opposta, all'epoca Avv.to Ambrosini, copia dei documenti ingiunti, ad eccezione del piano di ammortamento aggiornato e delle quietanze di pagamento;
nello stesso tempo, specificava però che i pagamenti erano sino a quel momento regolari e che il piano di ammortamento originariamente concordato non aveva subito modifiche, poiché il mutuo erogato all'opposta era stato stipulato a tasso fisso;
- pochi giorni dopo, in data 09.03.2020, la trasmetteva all'Avv.to Ambrosini i CP_3 documenti di sintesi periodici relativi a ciascuna annualità del rapporto ancorché non oggetto di ingiunzione, ad eccezione del DDS relativo al 2019, e invitava il Difensore a comunicare la fattura per l'accredito delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo, distratte in favore del Legale;
- il 10.03.2020, l'Avv.to Ambrosini rispondeva e trasmetteva la fattura, senza nulla eccepire né in merito alla documentazione precedentemente ricevuta (il 2.03.2020 e il
9.3.2020), né in ordine ad eventuali carenze documentali (v. doc. 7 dell'atto di citazione in opposizione);
- solo in data 12.12.2020, ovvero a distanza di circa nove mesi dal precedente riscontro del 10.03.2020, chiedeva a mezzo pec all'istituto di credito di integrare la documentazione da consegnare, rappresentando alla che venissero “[…] CP_3 trasmessi, con cortese sollecitudine, gli ulteriori documenti, di seguito indicati, che alla data odierna non risultano inoltrati, malgrado siano stati oggetto di specifica ingiunzione di consegna (V. Decreto Ingiuntivo n. 83/2020 del 12.2.2020 - R.G. n. 57/2020 Tribunale di
Marsala): 1) Copia del piano di ammortamento aggiornato, con evidenza delle rate pagate sino alla data dell'11.1.2020; 2) Copia integrale dei contratti di assicurazione connessi al finanziamento di cui si tratta (sono stati trasmessi solamente i relativi moduli di adesione); 3) Copia di tutte le quietanze di pagamento relativi ai pagamenti effettuati dalla Signora sino alla data Controparte_2 dell'11.1.2020” (v. doc. 9 dell'atto di citazione in opposizione); in tale iato temporale
(quello di circa nove mesi dalla pec di risposta del 10.03.2020), l'Avv.to Ambrosini otteneva comunque (il 03.09.2020) la definitiva esecutività del D.I. e poco dopo (il
15.9.2020) l'apposizione della formula esecutiva (v. doc. 1 dell'atto di citazione in opposizione).
Tale la cronologia dei fatti di rilievo, si ritiene che il silenzio di parte opposta nel lungo arco di tempo trascorso tra la pec della del 02.03.2020 e quella dell'Avv.to CP_3
Ambrosini del 12.12.2020, in uno alla circostanza che quest'ultimo ometteva nel suo messaggio del 10.03.2020 (con cui trasmetteva alla la parcella) di sollevare CP_3 rimostranze o contestazioni in ordine alla completezza della documentazione frattanto ricevuta, ha ingenerato nel debitore un affidamento ragionevole nell'intercorsa conclusione definitiva della questione, tanto più che, fermo e indubbio il diritto della parte creditrice di ottenere la esecuzione integrale del titolo monitorio, non sembra che configurasse per lei un apprezzabile sacrificio segnalare alla l'incompletezza CP_3 della documentazione in occasione del messaggio di risposta del 10.03.2020. Nell'ottica solidaristica di preservare la sfera altrui, invero, non costava nulla in quel momento all'ingiungente rendere edotto eventualmente il debitore di non avere adempiuto interamente ai propri obblighi, vieppiù, si ripete, che in difetto di spiegazioni circa l'apprezzabile sacrificio connesso a una comunicazione del genere e visto ancora che, al tempo in cui la Banca rispondeva inviando la documentazione, l'Istituto era ancora in tempo per spiegare opposizione al titolo monitorio, il che allontana il contegno dell'opposta dai solchi di un legittimo esercizio del diritto.
9. Non sussistono, invece, i presupposti per accogliere le domande di responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. proposte reciprocamente dalle parti, atteso che la condanna per lite temeraria presuppone che l'azione della parte, oltre che patentemente infondata, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza e, ad un tempo, un'ignoranza gravemente colpevole di tale sua infondatezza (arg. ex Cass. n°15629.2010; Cass. n°19976.2005); dal momento che nessuna di esse ha dato prova della malafede o della colpa grave dell'altra, né questi emergono ex actis, le domande in oggetto vanno rigettate.
10. La soccombenza regola le spese del grado. Gli onorari vanno liquidati alla luce delle tabelle accluse al D.M. 55/2014 (parametri minimi per tutte le fasi;
scaglione di valore sino ad 26.000,00).
Per Questi Motivi
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da e Parte_1 per l'effetto annulla il precetto notificato all'opponente da in data Controparte_2
06.03.2021;
- condanna parte opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per esborsi e in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Così deciso, il 30 settembre 2025.
Il Giudice
Francesco Paolo Torrasi
La minuta della presente sentenza è stata elaborata con la collaborazione del magistrato in tirocinio dott. Simone Costantino.