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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9349/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 27/02/1978), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. BIZ ALESSANDRO;
(RL (CI), 21/03/1984), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. MEREU STEFANIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 15/07/2017 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del Parte_1
mutuo reciproco rispetto con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello
Stato Civile ai fini dell'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Stabilire l'affido condiviso di ad entrambi i genitori che lo Per_1
eserciteranno nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze del minore.
Stabilire la collocazione di presso la madre, nell'abitazione sita a Per_1
Carloforte Loc. Le Colonne snc, ove verrà fissata anche la residenza anagrafica del minore e sarà collocato prevalentemente e compatibilmente con le sue esigenze attuali e future.
3) Il diritto di visita del figlio minore a favore del padre sarà Per_1
regolamentato come segue: trascorrerà con il papà fine-settimana Per_1
alterni dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera, compatibilmente con gli orari dei voli. Qualora gli impegni scolastici del minore lo consentano, i fine-settimana che trascorrerà con il padre potranno avere inizio dal Per_1
giovedì sera e/o terminare il lunedì sera. Nel caso che la frequentazione padre / figlio nel fine-settimana fosse impedita da motivi di salute o comunque di forza maggiore, gli incontri potranno essere recuperati nei fine-settimana successivi, ovvero nei primi “ponti scolastici” o festività successive. I “ponti scolastici” (es. 25 aprile, 1° maggio, Ognissanti, ecc.), saranno trascorsi con il padre, fatta salva comunque la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente anche tenuto conto delle richieste del minore. Il periodo natalizio sarà suddiviso con le seguenti proporzioni 1/3 del tempo con la mamma e 2/3 del tempo con il papà, alternando il Natale e
Capodanno/Epifania di anno in anno. Questi periodi potranno essere trascorsi, a discrezione del papà, presso il proprio domicilio di Roma, Via
Fontanarosa n. 16, oppure presso il domicilio ad Anticoli Corrado, via Roma
97, ovvero a Carloforte presso l'immobile messo a disposizione dalla mamma a titolo gratuito. Quando trascorrerà i predetti periodi presso il Per_1
domicilio del papà, la mamma si impegna ad accompagnarlo a Roma, ovvero in aeroporto a Cagliari affidandolo al personale di volo, e a riprenderlo al ritorno. La mamma si farà carico del 50% delle spese di viaggio di per Per_1
raggiungere il domicilio del papà per un massimo di 2 viaggi A/R mensili
Quando sarà il papà a raggiungere il domicilio del figlio a Carloforte, si farà
interamente carico delle spese. Il periodo estivo (terminata la scuola) sarà
così suddiviso: Giugno: le ultime due settimane con il papà Luglio: 2
settimane con la mamma, 2 settimane con il papà Agosto: 1 settimana con la mamma, 3 settimane con il papà, di cui almeno 1 settimana da trascorrere a
Carloforte. I suddetti periodi potranno anche essere trascorsi presso l'immobile messo a disposizione dalla mamma.
4) Qualora abbiano la possibilità di raggiungere il domicilio di Per_1
a Carloforte per esercitare il loro diritto di frequentazione del minore, anche i nonni paterni potranno usufruire, per tutto il tempo che riterranno congruo,
dell'immobile messo a disposizione a titolo gratuito dalla ricorrente
, rimanendo però a loro carico le spese di vitto e i consumi. Controparte_1
Per i periodi che trascorreranno a Carloforte, i nonni paterni potranno comunque trascorrere con il minore almeno due pomeriggi la settimana. 5) I genitori concordano l'obbligo di comunicarsi il proprio recapito ed i numeri telefonici;
quando avranno con sé il figlio dovranno comunicarsi eventuali loro spostamenti in altre località diverse da quelle già note all'altro coniuge. La madre e il padre si impegnano a garantire i contatti telefonici giornalieri, anche a mezzo call, tra il minore e l'altro genitore quando avranno con sé il bambino.
6) In ogni caso i genitori, di comune accordo, anche in ragione del crescere del figlio , potranno modificare in qualsiasi momento le Per_1
modalità, i tempi ed i giorni da trascorrere con il padre nel precipuo interesse del minore.
7) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore , Per_1
versando su conto corrente bancario intestato alla madre, con cadenza mensile entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, della somma di € 200,00,
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT - oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente del Tribunale Ordinario di
Roma; L'assegno unico verrà interamente percepito dalla ricorrente nella misura prevista dalla normativa. Controparte_1
8) I coniugi si autorizzano reciprocamente all'espatrio. Il minore avrà
un proprio passaporto che sarà custodito presso la madre convivente, la quale si impegna a consegnarlo al padre in caso di viaggio del bambino.
9) Le spese legali saranno compensate con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo della solidarietà professionale.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9349/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 27/02/1978) e (RL Controparte_1
(CI), 21/03/1984) relativamente al matrimonio contratto in Carloforte
(Provincia del Sud Sardegna) in data 15/07/2017, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Carloforte al n. 5, Parte II, Serie A, Anno
2017, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 02/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9349/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 27/02/1978), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. BIZ ALESSANDRO;
(RL (CI), 21/03/1984), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. MEREU STEFANIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 15/07/2017 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del Parte_1
mutuo reciproco rispetto con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello
Stato Civile ai fini dell'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Stabilire l'affido condiviso di ad entrambi i genitori che lo Per_1
eserciteranno nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze del minore.
Stabilire la collocazione di presso la madre, nell'abitazione sita a Per_1
Carloforte Loc. Le Colonne snc, ove verrà fissata anche la residenza anagrafica del minore e sarà collocato prevalentemente e compatibilmente con le sue esigenze attuali e future.
3) Il diritto di visita del figlio minore a favore del padre sarà Per_1
regolamentato come segue: trascorrerà con il papà fine-settimana Per_1
alterni dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera, compatibilmente con gli orari dei voli. Qualora gli impegni scolastici del minore lo consentano, i fine-settimana che trascorrerà con il padre potranno avere inizio dal Per_1
giovedì sera e/o terminare il lunedì sera. Nel caso che la frequentazione padre / figlio nel fine-settimana fosse impedita da motivi di salute o comunque di forza maggiore, gli incontri potranno essere recuperati nei fine-settimana successivi, ovvero nei primi “ponti scolastici” o festività successive. I “ponti scolastici” (es. 25 aprile, 1° maggio, Ognissanti, ecc.), saranno trascorsi con il padre, fatta salva comunque la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente anche tenuto conto delle richieste del minore. Il periodo natalizio sarà suddiviso con le seguenti proporzioni 1/3 del tempo con la mamma e 2/3 del tempo con il papà, alternando il Natale e
Capodanno/Epifania di anno in anno. Questi periodi potranno essere trascorsi, a discrezione del papà, presso il proprio domicilio di Roma, Via
Fontanarosa n. 16, oppure presso il domicilio ad Anticoli Corrado, via Roma
97, ovvero a Carloforte presso l'immobile messo a disposizione dalla mamma a titolo gratuito. Quando trascorrerà i predetti periodi presso il Per_1
domicilio del papà, la mamma si impegna ad accompagnarlo a Roma, ovvero in aeroporto a Cagliari affidandolo al personale di volo, e a riprenderlo al ritorno. La mamma si farà carico del 50% delle spese di viaggio di per Per_1
raggiungere il domicilio del papà per un massimo di 2 viaggi A/R mensili
Quando sarà il papà a raggiungere il domicilio del figlio a Carloforte, si farà
interamente carico delle spese. Il periodo estivo (terminata la scuola) sarà
così suddiviso: Giugno: le ultime due settimane con il papà Luglio: 2
settimane con la mamma, 2 settimane con il papà Agosto: 1 settimana con la mamma, 3 settimane con il papà, di cui almeno 1 settimana da trascorrere a
Carloforte. I suddetti periodi potranno anche essere trascorsi presso l'immobile messo a disposizione dalla mamma.
4) Qualora abbiano la possibilità di raggiungere il domicilio di Per_1
a Carloforte per esercitare il loro diritto di frequentazione del minore, anche i nonni paterni potranno usufruire, per tutto il tempo che riterranno congruo,
dell'immobile messo a disposizione a titolo gratuito dalla ricorrente
, rimanendo però a loro carico le spese di vitto e i consumi. Controparte_1
Per i periodi che trascorreranno a Carloforte, i nonni paterni potranno comunque trascorrere con il minore almeno due pomeriggi la settimana. 5) I genitori concordano l'obbligo di comunicarsi il proprio recapito ed i numeri telefonici;
quando avranno con sé il figlio dovranno comunicarsi eventuali loro spostamenti in altre località diverse da quelle già note all'altro coniuge. La madre e il padre si impegnano a garantire i contatti telefonici giornalieri, anche a mezzo call, tra il minore e l'altro genitore quando avranno con sé il bambino.
6) In ogni caso i genitori, di comune accordo, anche in ragione del crescere del figlio , potranno modificare in qualsiasi momento le Per_1
modalità, i tempi ed i giorni da trascorrere con il padre nel precipuo interesse del minore.
7) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore , Per_1
versando su conto corrente bancario intestato alla madre, con cadenza mensile entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, della somma di € 200,00,
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT - oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente del Tribunale Ordinario di
Roma; L'assegno unico verrà interamente percepito dalla ricorrente nella misura prevista dalla normativa. Controparte_1
8) I coniugi si autorizzano reciprocamente all'espatrio. Il minore avrà
un proprio passaporto che sarà custodito presso la madre convivente, la quale si impegna a consegnarlo al padre in caso di viaggio del bambino.
9) Le spese legali saranno compensate con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo della solidarietà professionale.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9349/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 27/02/1978) e (RL Controparte_1
(CI), 21/03/1984) relativamente al matrimonio contratto in Carloforte
(Provincia del Sud Sardegna) in data 15/07/2017, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Carloforte al n. 5, Parte II, Serie A, Anno
2017, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 02/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi