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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4829 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11572 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024
vertente
TRA
(BELVEDERE MARITTIMO Parte_1
(CS), 10/10/1979), con il patrocinio dell'avv.
BALDASSARRI MARIO giusta procura speciale in atti;
2
ricorrente
E
(ROMA (RM), 13/09/1981), con il CP_1
patrocinio dell'avv. RANIERI FABRIZIO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 03 marzo 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
, premesso che in data 31/07/2016 Parte_1
contraeva in Maratea matrimonio civile con CP_1
e che dall'unione non nascevano figli, esponeva
[...]
che con sentenza 8917/2023 del 05/06/2023 il Tribunale 3
di Roma dichiarava la separazione dei coniugi alle condizioni ivi indicate in forza delle quali ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per: a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, b) disporre che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
A sostegno delle domande il Lotario rappresentava che, successivamente alla separazione, le parti non si erano riconciliate per cui ricorrevano i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Si costituiva in giudizio la quale CP_1
deduceva che aveva appreso della pendenza del presente giudizio casualmente e non era nemmeno a conoscenza della intervenuta sentenza di separazione in quanto il relativo ricorso era stato presumibilmente notificato presso la ex casa familiare, in Via Airasca 25 - Roma,
dalla quale si era allontanata da tempo e di cui il 4
ricorrente aveva cambiato la serratura, impedendole di accedere per riprendere anche i propri effetti personali e la corrispondenza;
che dal mese di novembre 21 la medesima si era trasferita a vivere dal proprio padre nella casa di Via Annibale Maria di Francia n. 84 e le parti si erano pure incontrate nelle vicinanza della nuova abitazione per discutere della separazione;
che, con successiva memoria depositata in data 21.02.2025, la resistente precisava ulteriormente che il suo allontanamento dalla casa familiare, avvenuto nell'autunno 2021, era noto alla controparte anche per via delle corrispondenza intercorsa tra i rispettivi legali tra il mese di agosto e quello di settembre 2022; che aveva patito due forme tumorali, la prima un carcinoma al seno con mastectomia bilaterale radicale, seguita da chemioterapia e la seconda un tumore alla tiroide nel
2023 (TIR 4 infiltrante); che, in ragione di ciò, le era stata riconosciuta una pensione di invalidità al 100% di importo pari ad Euro 336,00 al mese e non poteva svolgere regolarità attività lavorativa;
che saltuariamente 5
svolgeva attività di hostess turistica a chiamata ed era iscritta nelle liste di collocamento anche mirato;
che abitava in una casa con il padre di cui la medesima era nuda proprietaria mentre il proprio padre era usufruttuario;
che era gravata da spese per l'autoveicolo,
condominiali oltre che da quelle per vitto e personali;
che di contro il resistente aveva un reddito di Euro 2.000
mensili, non sosteneva oneri alloggiativi vivendo in una casa messa a disposizione dalla propria madre;
che infine la medesima si era fatta carico di alcune spese della ex casa familiare quali l'arredo (il divano e la cucina per
Euro 10.000) ed il giardino esterno, tutti rimasti nella disponibilità del ricorrente ed aveva sottoscritto una fideiussione, in favore della suocera, per l'acquisto di un immobile e n.2 box nella via Airisca n. 25; che infine la resistente aveva effettuato mensilmente un bonifico di
Euro 382 in favore dei suoceri pensionati per il pagamento del mutuo sborsando un complessivo importo di € 14.648,00 sino all'epoca del deposito della memoria ex Cartabia e per il cui rimborso era in corso una causa;
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che il marito si era disinteressato della sua situazione di salute della resistente tant'è che ad es. in occasione di una delle visite di controllo dopo l'operazione per il tumore al seno, il predetto aveva preferito rimanere con i propri amici in vacanza a Sharm el-Sheikh anziché
accompagnarla a fare la TAC.
La resistente concludeva chiedendo: in via preliminare,
di accertare la nullità della notifica effettuata nei suoi confronti e di essere rimessa in termini;
di dichiarare la improcedibilità del ricorso stante la nullità della sentenza di separazione;
di porre, anche in via temporanea e urgente, un assegno di mantenimento a carico del ricorrente dell'importo di Euro 1.000 mensili a decorrere dalla domanda.
Alla prima udienza comparivano personalmente le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice rimetteva la causa al Collegio.
Relativamente alla richiesta di dichiarare l'improcedibilità della domanda di divorzio, va respinta in quanto nel frattempo la sentenza di separazione 7
suindicata è passata in giudicato e pertanto fa stato tra le parti (ex art. 2909 c.c.).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 31/07/2016,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alla situazione economica delle parti,
dalla evidenze documentali emerge che: il è Pt_1
assunto presso Stellantis Financial Service da cui risulterebbe essere stato licenziato con lettera del
28/02/2025; ha dichiarato redditi netti per Euro 32.150
anno 2021 e per Euro 32.560 anno 2022 (giuste dich.
redditi 730 del 2022 e 2023); vive in un appartamento di proprietà della propria madre, circostanza non contestata,
ha un conto corrente presso la banca con saldi al CP_2 8
31/12/22 di € 2.572,58, al 31/12/23 di € 1.631,05,
come da estratti conti depositati ed ha una carta di credito Finekobank.
La deduce di non lavorare e di svolgere CP_1
lavori occasionali che nell'anno 2024 le hanno fruttato un reddito di Euro 3.460,00 come da ricevute in atti;
di ricevere una pensione di invalidità di Euro 336,00; ha dichiarato redditi netti per Euro 11.243 (dich. redd.
2022), per Euro 16.325 (dich. redd.2023), per Euro
13.670 (dich. redd. 2024), ha un conto corrente presso la banca BCC con saldi al 31.12.22 di Euro 22.612,14 e al
31.12.2023 di Euro 43.553,86 ed al 30/09/2024 di Euro
53.502,30 (come da estratti conto in atti); abita in un appartamento in Roma, di mq.94 sito in via Annibale
Maria di Francia n.84, di cui è nuda proprietaria mentre il proprio padre è usufruttuario.
Quanto alla sua situazione personale la medesima risulta portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n.104, soggetto a visita periodica, come da verbale INPS. 9
Ciò premesso, relativamente alla domanda di assegno divorzile mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni
dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio
di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi,
e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla
durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge
di somministrare periodicamente a favore dell'altro un
assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o
comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n.18287/2018 le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che “la
funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone
di un contenuto perequativo-compensativo che discende
direttamente dalla declinazione costituzionale del 10
principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento
di un contributo che, partendo dalla comparazione delle
condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve
tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado
di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in
concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo
fornito nella realizzazione della vita familiare, in
particolare tenendo conto delle aspettative professionali
ed economiche eventualmente sacrificate, in
considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento
probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori
sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed,
infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve
ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di
vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del
ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge
economicamente più debole alla realizzazione della 11
situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere riconosciuto il diritto
all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta
non autosufficienza economica del richiedente, anche ove
non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché
equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo
primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali
familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario
verificare se sia casualmente riconducibile in via
esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione
della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei
componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle
aspettative lavorative e professionali di uno dei
coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e 12
quantificazione dell'assegno divorzile “pur dovendo
muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad
accertare in particolare il contributo fornito dal
richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla
formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla
durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto,
dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il
conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base
di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in
concreto di un livello reddituale adeguato al predetto
contributo, tenuto anche conto delle aspettative
professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass.
n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n.
1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale
“Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il
riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione
compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per 13
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o
reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di
vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex
coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o
aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima
inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in
costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano
convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al
soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con
onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della
famiglia e di quello personale degli ex coniugi
determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale,
e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente
rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli
endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Orbene alla luce della documentazione in atti la domanda formulata dalla resistente non può trovare 14
accoglimento.
Sotto il profilo compensativo, la predetta non ha fornito elementi di prova circa il contributo fornito all'accrescimento del patrimonio familiare e/o di aver sacrificato opportunità lavorative/professionali.
Inoltre la medesima, che risulterebbe avere una laurea triennale, ha lavorato almeno fino all'anno 2023
come risulta dagli stipendi accreditati sul conto corrente e dichiarazioni fiscali in atti.
Venendo al profilo assistenziale, la medesima ha dovuto affrontare seri problemi di salute, ma occorre considerare che dispone di un alloggio di 94 mq, in cui vive con il padre, e di cui è nuda proprietaria, pertanto non sostiene spese salvo quelle ordinarie che peraltro condivide con il padre;
sul proprio conto corrente risultano saldi crescenti negli anni come da estratti conto depositati di cui quello del 31/12/2024 era pari ad Euro
Euro 53.118,49 e attualmente gode di una pensione di invalidità di Euro 336 come dichiarato in atti, 15
(confronta estratti del c/c) e soggetta a revisione come da verbale INPS dal quale però non è dato desumere il grado di invalidità.
E' vero che dalle carte la medesima non risulterebbe disporre di redditi da lavoro nell'anno 2024 - per inciso la documentazione contabile è incompleta non avendo depositato nemmeno la dichiarazione sostitutiva- ma sulla base degli estratti conto depositati, seppur parziali,
emerge un miglioramento sensibile del patrimonio in quanto se alla data del 31.12.22 il saldo del conto corrente ammontava ad Euro 22.612,14 alla data del
31.12.24 era pari ad Euro 53.118,49 per cui la circostanza lascia desumere che la resistente possa contare su ulteriori entrate.
A ciò aggiungasi il contegno extraprocessuale e precisamente la domanda di assegno divorzile è stata formulata solo a seguito del ricorso presentato dal ricorrente non avendo la resistente avanzato alcuna domanda in via stragiudiziale e/o giudiziale in 16
precedenza, né a seguito dell'allontanamento dalla ex casa familiare risalente all'autunno 2021 (vedi memoria di parte resistente), né a seguito del riconoscimento della invalidità (vedi verbale INPS 05.12.23) né avendo la stessa intrapreso alcuna azione giudiziale.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio e la parziale soccombenza della resistente giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 65% rimanendo il restante 35% a carico della resistente come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11572/2024
R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
rigetta la domanda di improcedibilità del presente giudizio;
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in
MARATEA in data 31/07/2016 tra Parte_1 17
(BELVEDERE MARITTIMO (CS), 10/10/1979), e
(ROMA (RM), 13/09/1981), CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di MARATEA al n. 19, Parte II, Serie C, Anno
2016, alle seguenti condizioni:
rigetta la domanda di assegno divorzile spiegata da
CP_1
Compensa le spese di lite tra le parti nella misura del
65% ponendo il restante 35% a carico della resistente che in liquida in Euro 508,55 per CP_1
compensi, oltre IVA, CAP e spese accessorie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 17/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani