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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg. 8908 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8908 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] C.F. PA
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._1
MELILLO GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. BIANCO PAOLO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/05/2024 e – PA Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio in Pozzuoli il 13/10/1994 e che dalla loro unione sono nati i figli (20.03.1995) maggiorenne ed autosufficiente;
(25.09.1998) maggiorenne ed Per_1 Per_2
autosufficiente; (10.10.2002) maggiorenne ma non autosufficiente;
Persona_3 Per_4
Per_ (22.08.2011) e (16.12.2016) - rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 16.01.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Depositavano, altresì, dichiarazione sottoscritta dal figlio Per_3
[...
di accettazione del versamento diretto del mantenimento in proprio favore. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1) disporre che la casa coniugale sia assegnata alla SI.ra , ordinando al Sig. PA
, entro e non oltre dieci giorni a far data dall'udienza figurata di comparizione dei Controparte_1 coniugi, di liberare la stessa dai propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà; Per_ 2) disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e con collocazione delle stesse Per_4 presso la ricorrente nella casa coniugale sita in Pozzuoli, alla Via Corrado Alvaro n. 1, sc. B1, int.
4, che rimarrà in uso alla ricorrente ed ai figli maggiorenni e , con relativo Per_2 Persona_3 arredo e suppellettili;
3) porre a carico del Sig. la corresponsione di un assegno di mantenimento per le Controparte_1
Per_ figlie minorenni e , da versarsi mensilmente in favore della madre, pari ad €. 500,00 Per_4
(€ 250,00 ciascuna) a mezzo di bonifico/accredito su conto Postale della SI.ra ; Pt_1
4) porre a carico del Sig. la corresponsione di un assegno di mantenimento per il Controparte_1 figlio maggiorenne non autosufficiente , da versarsi in favore dello stesso mensilmente, Persona_3 pari ad €. 250,00;
5) porre in favore della SI.ra la percezione degli assegni familiari ed ulteriori PA sussidi statali, mediante accredito sul conto già cointestato presso , con rinuncia della CP_2 stessa istante ad altre forme di mantenimento da parte del SI. ; Controparte_1
6) il tutto oltre le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ludiche e ricreative documentate o necessitate per i tre figli, nella ragione di 50% a carico di entrambi i coniugi;
per quanto non espressamente pattuito si farà riferimento al vigente Protocollo d'intesa del Tribunale di
Napoli e COA Napoli sulle spese per i figli in materia di separazione;
7) porre a carico del Sig. il pagamento del canone di fitto della casa popolare Controparte_1 coniugale;
8) entro la fine dell'anno 2024, il SI. si impegna ad intestare a sé stesso o ad altra persona CP_1 da lui individuata l'auto Citroen C3 tg. DB433EA, restando le altre auto in uso alla moglie ed i figli maggiorenni;
9) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, per loro e per i figli;
10) che venga pronunziato ogni ulteriore provvedimento di giustizia, anche in ordine al diritto di visita dei predetti minori, giusta alternanza nel tenere con sé i figli durante le festività, ricorrenze e vacanze, in linea di principio secondo il seguente calendario:
▪ Un pomeriggio a settimana (mercoledì) dalle ore 17.00 con pernottamento e sino alle ore 6:00 del giorno successivo (giovedì);
▪ Due fine settimana al mese (da concordarsi liberamente secondo gli impegni personali delle parti) dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica;
▪ Durante le festività natalizie, i figli trascorreranno ad anni alterni la giornata della vigilia di Natale col padre ed il 25 dicembre con la madre;
allo stesso modo, ad anni alterni, il 31 dicembre con l'uno ed il primo gennaio con l'altra; il 6 gennaio ad anni alterni con l'uno o con l'altra.
▪ la giornata di Pasqua e quella del lunedì in albis ad anni alterni con l'uno o con l'altra; stesso criterio di alternanza verrà seguito per le festività civili.
▪ Durante l'estate, salvo diverse intese tra i genitori e con i figli, il padre potrà tenere con sé i minori per sette giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o agosto, ed altrettanto potrà fare la madre, concordando i rispettivi periodi entro il 15 luglio;
▪ i minori trascorreranno le festività dei compleanni ed onomastici preferibilmente insieme ad entrambi i genitori e, in mancanza, ad anni alterni con l'uno e con l'altra;
▪ i minori trascorreranno, poi, col padre la festa di compleanno di questo e la festa del papà, ed altrettanto faranno con la madre per la festa di compleanno di questa e per la festa della mamma”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e PA
(atto n.384, parte II, S. A , reg. Atti Matrimonio anno 1994);; Controparte_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 17/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino