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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentario • 1
- 1. La “neutralizzazione” dei contributi previdenzialiAvv. Giorgio Seminara · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/08/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.232/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
10 gennaio 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SCIAUDONE FRANCESCO
ATTORE IN RIASSUNZIONE
e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. BELLOMO IMMACOLATA
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
In punto: riassunzione a seguito di ordinanza n. 32221/2021, depositata il
05/11/2021, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 574/2013, depositata il 13 marzo.
CONCLUSIONI
Per Attrice in riassunzione:
Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, contrariis reiectis, in conformità al dettato dell'Ordinanza n. 32221/2021 della Corte di Cassazione: - riformare la sentenza n. 1209/2009 del Tribunale di Catania, dichiarando l'illegittimità delle richieste di pagamento del avanzate dalla CP_2 Controparte_1 relativamente all'anno 2005 e annullando, per l'effetto, i relativi provvedimenti impositivi emessi nei confronti della Società; - condannare la
[...]
al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio Controparte_1
Per Convenuta in riassunzione: chiede alla Corte d'Appello di Catania, che, nel prendere atto dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza di rinvio, Voglia valutare che le consolidate Decisioni del Tribunale di Catania sulla materia, confermate dalla Corte d'Appello di Catania, scaturiscono anche dal precedente diverso orientamento della Suprema Corte di Cassazione, tenendo altresì in considerazione, che e- distribuzione, già non ha Controparte_3
corrisposto le spese processuali cui è stata condannata nel secondo Grado di
Giudizio. In ragione di ciò, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Voglia disporre la compensazione delle spese processuali del presente giudizio e dei diversi Gradi di giudizio precedenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 574, depositata il 13 marzo 2013, la Corte di Appello di Catania rigettava l'appello proposto da così integralmente Controparte_3
confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di liquidazione-accertamento emesso, e notificato, per il pagamento dell'importo Euro 17.234,42 dovuto alla Parte_2
a titolo di canone concessorio ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 27;
[...]
Il giudice del gravame riteneva che correttamente doveva escludersi la liquidazione del canone in contestazione sulla base dei criteri di liquidazione della Tosap (D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e s.s.), - cui rinviava il vigente regolamento comunale (art. 15), - in quanto la pertinente disciplina, oggetto, di rinvio, doveva ritenersi superata per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. n.
446 del 1997, art. 63, dalla L. n. 488 del 1999, art. 18; disposizione, questa, che aveva rimodulato, per l'appunto, i parametri di liquidazione della Tosap, sul criterio cd. dell'utenza, superando la previgente disciplina (citato D.Lgs. n. 507
pag. 2/12 del 1993, artt. 46 e 47), incentrata sul criterio dell'effettività dell'occupazione; legittimamente, pertanto, l'ente aveva liquidato il canone applicando detto criterio dell'utenza, attesa anche la piena compatibilità, e cumulabilità, del canone concessorio con la Tosap;
del pari destituita di fondamento doveva ritenersi l'interpretazione della disposizione di cui al citato D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, comma 3, nel senso che l'importo della Tosap avrebbe dovuto rappresentare "una sorta di tetto massimo invalicabile in sede di determinazione della entità del canone concessorio", in quanto, da un lato, il testo della disposizione normativa non autorizzava una siffatta lettura, - esclusivamente prevedendo, all'inverso, che dal canone o dalla Tosap si dovesse detrarre quanto dovuto per altri canoni previsti dalla legge, - e, dall'altro, il meccanismo compensatorio adottato dall'Ente locale era volto (proprio) ad evitare l'integrale coesistenza del canone concessorio e della Tosap.
(ora proponeva ricorso per la Controparte_3 Parte_1
cassazione della sentenza sulla base di due motivi:
- con il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al regolamento approvato con Delib. 27 aprile 1995, n. 39, art. 15, al
D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38, 39 e 42, al D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 25 e 27 nonché alla L. n. 488 del 1999, art. 18, posto che, avendo operato l'art. 15 del regolamento approvato dalla Provincia regionale di un rinvio recettizio CP_1 alla disciplina che, in tema di Tosap, risultava posta dal D.Lgs. n. 507 del 1993, inconcludente rimaneva il rilievo del giudice del gravame in ordine alle modifiche apportate al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, dalla L. n. 488 del 1999, art. 18, mentre, in ragione della natura materiale del rinvio, il canone non ricognitorio previsto dal citato D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 27, andava, ad ogni modo, applicato (anche) secondo i criteri di misurazione delle aree occupate posti dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 47 e, così, - alla stregua della giurisprudenza della Corte di legittimità, - secondo il principio dell'arrotondamento al km lineare pag. 3/12 da operare sull'Ultima frazione della rete complessivamente intesa e non anche, così come in concreto avvenuto, in relazione a ciascun provvedimento concessorio avente ad oggetto, in quanto tale, singoli tratti della rete;
ad ogni modo, l'unitarietà della rete avrebbe imposto di computare il canone non ricognitorio, - che, secondo l'allegato n. 2 al citato regolamento, doveva liquidarsi in Euro 51,65 al chilometro, - in ragione della complessiva consistenza della stessa rete, non dunque in relazione ai singoli segmenti di rete oggetto di distinti provvedimenti concessori;
conclusione, questa, del resto suffragata: - dai principi di effettività, e di proporzionalità, implicati dalla disciplina della Tosap oggetto di rinvio, principi alla cui stregua doveva tenersi conto dell'area effettivamente occupata, con liquidazione del canone in proporzione a detta effettiva occupazione e, così, avuto riguardo a quelle disposizioni del D.Lgs. n. 507 del
1993 (artt. 38 e s.s.) che non avevano subito modifiche normative;
- dalla stessa disciplina primaria del canone in questione (art. 27, cit.), alla cui stregua doveva tenersi conto dell'effettiva consistenza della rete in relazione alle soggezioni che ne conseguivano per la strada oggetto di occupazione;
- col secondo motivo, denunciava la violazione e falsa applicazione della L. n.
488 del 1999, art. 18, deducendo, in sintesi, che, - in ragione della riformulazione del comma 3, ultima proposizione, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, ad opera della citata L. n. 488 del 1999, art. 18, - il prelievo a titolo di Cosap (citato
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, comma 1), - o, così come nella fattispecie, di
Tosap (D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e s.s.), - segna il limite massimo dell'onere economico che può essere prefigurato in relazione all'occupazione di aree e spazi pubblici (anche) a titolo di canone non ricognitorio (ex D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 27), laddove il giudice del gravame aveva impropriamente identificato quest'ultimo canone, nella fattispecie in contestazione, col Cosap e, così, ritenuto che da quello, e non dalla Tosap in concreto applicata, - dovesse operarsi la detrazione di altri canoni previsti da disposizioni di legge.
pag. 4/12 Il resisteva con controricorso. Controparte_4
Con ordinanza n. 32221/2021, depositata il 05/11/2021, la Corte di Cassazione accoglieva i motivi di ricorso e cassava con rinvio la sentenza della Corte
d'Appello di Catania n. 574/2013, depositata il 13 marzo.
Indi con atto di citazione in riassunzione ha formulato le Parte_1
sopra trascritte conclusioni.
Si è costituita la , concludendo come riportato in Controparte_1
epigrafe all'udienza del 10/01/2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti a CP_5
verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che la Corte di Cassazione nell'ordinanza che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 574/2013, ha chiaramente indicato i principi cui deve attenersi questa Corte, ex art. 384 c.p.c.
Ed invero nella predetta ordinanza entrambi i motivi di ricorso, che si prestano ad una congiunta trattazione, - sono stati ritenuti fondati e accolti sulla base delle seguenti considerazioni:
- “proprio perché, - erroneamente identificato lo stesso oggetto del giudizio in relazione alla prestazione patrimoniale tra le parti controversa, - il giudice del gravame ha omesso di considerare che il rinvio alla regolamentazione della tosap (D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e s.s.), qual operato dall'art. 15 del regolamento approvato dalla ai fini della Parte_2 disciplina (anche) del canone non ricognitorio di cui al citato D.Lgs. n. 285 del 1992, - e con riferimento "alle modalità di riscossione, ai criteri di misurazione delle aree" previsti dalla disciplina della Tosap, - non poteva ritenersi ex se sterilizzato in ragione dell'introduzione del (nuovo) criterio tariffario (cd. dell'utenza) di liquidazione della Tosap;
criterio, questo, per l'appunto riferibile alla disciplina della tassa, - e, ancor prima, a quella del canone (Cosap), - ma non anche al canone non ricognitorio che, nel giudizio, viene per l'appunto in considerazione;
- così che, come la Corte ha ripetutamente rilevato (v., tra le innumerevoli, Cass., 28 febbraio 2017, n. 5039), il rinvio di una norma ad un'altra, - che può pag. 5/12 essere di tipo formale (rinvio mobile, o non recettizio) o materiale (rinvio fisso o recettizio), - nel caso di rinvio recettizio, - ove la norma rinviante incorpora il contenuto regolatorio della disposizione normativa richiamata, - rimane insensibile ai successivi mutamenti del contenuto regolatorio della disposizione richiamata;
contenuto questo che, per vero, nella fattispecie nemmeno può ritenersi integralmente oggetto di abrogazione, le disposizioni di cui all'art. 47, cit., continuando ad operare, tra l'altro, con riferimento alle occupazioni (ad es. temporanee) non riconducibili a quelle disciplinate dal citato D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, comma 2, lett. f);
- e va rimarcato che la natura (recettizia) del rinvio in discorso deve essere interpretata in relazione (anche) agli stessi criteri di liquidazione del canone non ricognitorio in contestazione, secondo la prospettazione di parte ricorrente, che la controricorrente non contesta, detti criteri risultando incentrati sull'unità di misura dell'occupazione costituita dal chilometro lineare (alla stregua dell'art. 2 del regolamento, cit.) e, dunque, sulla medesima unità di misura (già) prevista, per la Tosap, dal D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 46 e 47, quanto alle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi;
- la Corte, poi, in tema di criteri di applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 46 e 47, ha rimarcato che dette disposizioni dettano un criterio differenziato, ed agevolato, di determinazione della tassa (per ragioni di pubblica utilità), di tipo forfetario, fondato sui parametri costituiti dalla lunghezza della strada e dalla parte di essa effettivamente occupata, e calcolato sulla base dell'unità di misura del chilometro lineare;
ove, dunque, l'agevolazione consiste in ciò che, abbandonato il criterio della tassazione per metro lineare o quadrato, e prevista, invece, l'unità di misura costituita dal km. lineare, quale che sia la sezione delle condutture, o l'ingombro dei cavi, o l'area occupata, - la base imponibile del tributo va determinata tenendo conto dei due limiti costituiti, rispettivamente, dalla lunghezza del cavo, - con conseguenza indifferenza dei tratti che non siano effettivamente occupati, - e dalla lunghezza della strada (qualora quella del cavo risulti superiore, come nel caso di posa di più cavi o condutture parallele, o di realizzazione di "bretelle" di allacciamento laterali;
così Cass., 22 febbraio 2002, n. 2555);
- ne consegue, altresì, che il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi, cui il legislatore ha inteso attribuire un ruolo assorbente nella determinazione del particolare regime impositivo in esame, va inteso in senso unitario, con esclusione, pertanto, della possibilità di considerare (e di tassare) autonomamente i singoli segmenti di rete, - così come nella fattispecie la pag. 6/12 ricorrente assume essere avvenuto con riferimento ai distinti provvedimenti concessori, e che gli arrotondamenti al chilometro, previsti dal citato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 47, comma 2, debbono essere riferiti all'ultima frazione di rete che non raggiunga l'unità di misura minima (v. Cass., 22 febbraio 2002, n. 2555, cit., cui adde, ex plurimis, Cass., 20 ottobre 2008, n. 25479);
- laddove l'applicazione del criterio (cd. dell'utenza) che, nell'ipotesi di occupazione permanente, ha segnato il superamento, come detto, del regime incentrato sull'unità di misura del chilometro lineare, ha inteso rispondere "al fine di consentire una più agevole attività di quantificazione e di accertamento del tributo da parte dell'ente impositore" (così Cass., 20 maggio 2015, n. 10345);
- il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, comma 3, ult. prop., - come sostituito dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 18, comma 2 (a decorrere dal 1 gennaio 2000), - dispone nei seguenti termini: "Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.";
- come anticipato, anche con riferimento a detta disposizione il giudice del gravame è incorso in un travisamento dell'oggetto del giudizio rimarcando che, secondo l'interpretazione letterale di detta disposizione, gli altri canoni previsti dalla legge andavano detratti, così come avvenuto, "dal canone concessorio ovvero dalla Tosap", senza, con ciò, avvedersi che il canone in contestazione costituiva, - non il canone concessorio (Cosap) di cui allo stesso citato D.Lgs. n. 446 del 997, art. 63, comma 1, ma, - (proprio) uno degli "altri canoni previsti da disposizioni di legge" che, per l'appunto, andava detratto dall'importo della Tosap;
- secondo il delineato meccanismo, quindi, le prestazioni, di natura patrimoniale (Cosap), o tributaria (Tosap), - ad ogni modo incentrate, quanto ai presupposti del relativo titolo costitutivo, su di un'occupazione di spazi ed aree pubblici, - assumono forza, e natura, assorbente rispetto ad "altri canoni" che, - anch'essi avendo ad oggetto "la medesima occupazione", - risultino, così, riconducibili a presupposti costitutivi omogeneamente delineati dalle diverse disposizioni di legge e, dunque, non correlati alla prestazione di specifici servizi;
- nella giurisprudenza della Corte si e', quindi, rilevato che il canone per l'occupazione di spazi e aree pubblici dev'essere considerato come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo pag. 7/12 dovuto per la medesima occupazione (Tosap), in quanto il canone è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico (v., ex plurimis, Cass. Sez. U., 7 gennaio 2016, n. 61; Id., 28 ottobre 2015, n. 21950; Id., 30 marzo 2011, n. 7190; Id., 26 novembre 2008, n. 28161; v., altresì, Cass., 20 maggio 2020, n. 9240; Cass., 2 ottobre 2019, n. 24541);
- in tema di Tosap, la Corte ha statuito che il presupposto impositivo va individuato, ai sensi del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39, nell'occupazione (di spazi ed aree pubblici) cui consegua un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico (v., ex plurimis, Cass. Sez. U., 7 maggio 2020, n. 8628; Cass., 1 giugno 2016, n. 11450; Cass., 3 giugno 2015, n. 11442; Cass., 7 marzo 2002, n. 3363); e, peraltro, si è rimarcato che il prelievo a carico dell'occupante, al di là della formale qualificazione come tassa, ha natura d'imposta, dato che prescinde da servizi resi dal concedente, non mira al recupero in tutto od in parte di costi, né comunque è ad essi commisurato, ma trova giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo di spazi ed aree altrimenti comprese nel sistema della viabilità pubblica (v. Cass., 8 luglio 1998, n. 6666 cui adde, ex plurimis, Cass. Sez. U., 7 maggio 2020, n. 8628, cit.; Cass., 5 febbraio 2020, n. 2659; Cass. Sez. U., 7 gennaio 2016, n. 61, cit.; Cass., 22 marzo 2002, n. 4124; Cass., 19 maggio 1998, n. 4976; Cass., 14 gennaio 1998, n. 253);
- il canone non ricognitorio, disciplinato dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 27, e', a sua volta, fondato sull'uso o sull'occupazione delle strade, oggetto di concessione, e deve essere determinato avendo riguardo "alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava"; e, al riguardo, la giurisprudenza del Giudice amministrativo ha rilevato che l'imposizione del canone non ricognitorio si giustifica se, a fronte dell'uso singolare della risorsa stradale, di questa consegua una limitazione o modulazione nella possibilità dell'utilizzo pubblico e se, pertanto, l'utilizzo singolare sia destinato ad incidere in modo significativo sull'uso pubblico della risorsa viaria (v. Cons. di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2020, n. 1248; Cons. Stato, sez. V, 15 maggio 2019, n. 3146; Cons. Stato, Sez. II, 10 gennaio 2018, n. 133; Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2017, n. 5071; Cons. Stato, Sez. V, 12 maggio 2016, n. 1926);
pag. 8/12 - in un siffatto contesto, - che, come reso esplicito dai dati di regolazione, connota in termini sostanzialmente omogenei i presupposti del titolo costitutivo delle prestazioni in discorso, di natura patrimoniale o tributaria, e massimamente con riferimento alla fattispecie delle occupazioni permanenti (realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto) finalizzate all'erogazione di pubblici servizi o di attività strumentali ai servizi medesimi, già oggetto, come detto, di una disciplina di sostanziale favore, - la disciplina posta dal citato art. 63, comma 3, deve, in effetti, leggersi alla stregua di un assorbimento nelle prestazioni principali dovute (Cosap o Tosap) di ogni altro canone che, in quanto previsto per legge in relazione alla "medesima occupazione", - e, quindi, ad omogeni presupposti costitutivi (non incentrati sulla specifica prestazione di servizi), - non può essere richiesto in aumento di quelle prestazioni che, - così come condivisibilmente emerso nella giurisprudenza del giudice amministrativo (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2020, n. 1248, cit.; Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2017, n. 5071, cit.; Cons. Stato, II, 19 gennaio 2017, n. 120; v. altresì, ex plurimis, Tar Lombardia, 28 settembre 2020, n. 670; Tar Lombardia sez. II, 1 ottobre 2018, n. 927; Tar Lazio, Sez. I, 10 luglio 2017, n. 387), - operano, dunque, alla stregua di una soglia massima di prelievo con efficacia assorbente;
- conclusione, questa, che l'evoluzione della disciplina delle prestazioni in discorso ha, del resto, reso inequivoca, la L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 816, avendo previsto che il canone, di nuova istituzione, deve considerarsi sostitutivo, - non solo della Tosap e del Cosap, ma anche, - del "canone di cui all'art. 27 C.d.S., commi 7 e 8, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province", così che detto canone di nuova istituzione "è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.".
Orbene, rileva il Collegio, che da tali principi consegue che il primo capo della sentenza del Tribunale di Catania n. 1209/2009, depositata il 2 marzo 2009 deve essere riformato e, in applicazione dell'art. 15 del Regolamento Provinciale e della disciplina normativa sulla TOSAP dallo stesso richiamata (il D.lgs. n.
507/1993), il relativo alle occupazioni delle strade provinciali realizzate CP_2
da con le infrastrutture che costituiscono la rete di distribuzione Parte_1 dell'energia elettrica deve essere determinato sulla base del criterio dell'effettività dell'occupazione anche per le annualità successive al 1999 (id est pag. 9/12 per l'annualità 2005), a nulla rilevando l'intervenuta emanazione dell'art. 18 citato e deve essere applicato considerando la rete nella sua complessiva consistenza e arrotondando al chilometro solo l'ultimo tratto di rete occupata qualora lo stesso non raggiunga l'unità di misura minima.
Parimenti deve essere riformato anche il secondo capo della sentenza del
Tribunale sopra citata, avendo la Corte di Cassazione sancito la illegittimità degli importi richiesti quale differenza tra e TOSAP e chiarendo il rapporto tra CP_2
la TOSAP (o COSAP) e il : l'importo dovuto a titolo di TOSAP (o CP_2
COSAP) costituisce la soglia massima di prelievo richiedibile per l'occupazione del suolo e assorbe ogni altro canone previsto per la medesima occupazione, compreso il CPNR.
La Corte Suprema di Cassazione ha, quinti confermato l'orientamento del giudice amministrativo sul valore dell'importo della TOSAP (o COSAP) quale limite massimo dell'imposizione richiedibile per l'occupazione del suolo, rendendo evidente l'errore in cui è incorsa la nel Controparte_1 detrarre l'importo del CPNR dall'importo della TOSAP e non il contrario.
Ed invero, avendo la chiesto il pagamento di euro 17.234,42 a titolo Parte_2 di CPNR per l'anno 2005 come risultante dalla differenza tra l'importo complessivo delle somme dovute per il CPNR (euro 107.715,82) e l'importo complessivo delle somme dovute per la Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree
Pubbliche (“TOSAP”) (euro 90.564,38), emerge chiaramente che nessun importo deve essere corrisposto da posto che l'importo dovuto a Parte_1 titolo di TOSAP (o COSAP) costituisce la soglia massima di prelievo richiedibile per l'occupazione del suolo e assorbe ogni altro canone previsto per la medesima occupazione, compreso il CPNR e tenuto conto che, per l'anno 2005, non sussiste alcun margine di eccedenza della TOSAP rispetto al canone non ricognitivo, atteso che la prima è di importo inferiore del secondo.
pag. 10/12 Quanto alle spese di tutti i gradi del giudizio la Corte non ritiene sussistano ragioni per la compensazione chiesta dalla , non potendosi Controparte_1
rinvenire mutamenti nella giurisprudenza di legittimità ed in quella amministrativa, come emerge dalla stessa ordinanza di rinvio.
Le spese vanno quindi poste a carico della parte convenuta in riassunzione e liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma richiesta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Catania n. 1209/2009, depositata il 2 marzo 2009, in totale riforma della sentenza stessa, così provvede: dichiara non dovuto il canone richiesto dalla con Controparte_1
avviso di liquidazione/accertamento ricevuto il 18 luglio 2005, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di euro 17.234,42 a titolo di CPNR per l'anno 2005 che, per l'effetto, annulla;
condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite che liquida, per il primo grado di giudizio, in € 3.397,00, per il primo giudizio di gravame in € 3.966,00, per il giudizio di cassazione in € 3.082,00 e quanto al presente grado in €
3.966,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in data 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 11/12 pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.232/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
10 gennaio 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SCIAUDONE FRANCESCO
ATTORE IN RIASSUNZIONE
e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. BELLOMO IMMACOLATA
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
In punto: riassunzione a seguito di ordinanza n. 32221/2021, depositata il
05/11/2021, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 574/2013, depositata il 13 marzo.
CONCLUSIONI
Per Attrice in riassunzione:
Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, contrariis reiectis, in conformità al dettato dell'Ordinanza n. 32221/2021 della Corte di Cassazione: - riformare la sentenza n. 1209/2009 del Tribunale di Catania, dichiarando l'illegittimità delle richieste di pagamento del avanzate dalla CP_2 Controparte_1 relativamente all'anno 2005 e annullando, per l'effetto, i relativi provvedimenti impositivi emessi nei confronti della Società; - condannare la
[...]
al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio Controparte_1
Per Convenuta in riassunzione: chiede alla Corte d'Appello di Catania, che, nel prendere atto dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza di rinvio, Voglia valutare che le consolidate Decisioni del Tribunale di Catania sulla materia, confermate dalla Corte d'Appello di Catania, scaturiscono anche dal precedente diverso orientamento della Suprema Corte di Cassazione, tenendo altresì in considerazione, che e- distribuzione, già non ha Controparte_3
corrisposto le spese processuali cui è stata condannata nel secondo Grado di
Giudizio. In ragione di ciò, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Voglia disporre la compensazione delle spese processuali del presente giudizio e dei diversi Gradi di giudizio precedenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 574, depositata il 13 marzo 2013, la Corte di Appello di Catania rigettava l'appello proposto da così integralmente Controparte_3
confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di liquidazione-accertamento emesso, e notificato, per il pagamento dell'importo Euro 17.234,42 dovuto alla Parte_2
a titolo di canone concessorio ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 27;
[...]
Il giudice del gravame riteneva che correttamente doveva escludersi la liquidazione del canone in contestazione sulla base dei criteri di liquidazione della Tosap (D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e s.s.), - cui rinviava il vigente regolamento comunale (art. 15), - in quanto la pertinente disciplina, oggetto, di rinvio, doveva ritenersi superata per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. n.
446 del 1997, art. 63, dalla L. n. 488 del 1999, art. 18; disposizione, questa, che aveva rimodulato, per l'appunto, i parametri di liquidazione della Tosap, sul criterio cd. dell'utenza, superando la previgente disciplina (citato D.Lgs. n. 507
pag. 2/12 del 1993, artt. 46 e 47), incentrata sul criterio dell'effettività dell'occupazione; legittimamente, pertanto, l'ente aveva liquidato il canone applicando detto criterio dell'utenza, attesa anche la piena compatibilità, e cumulabilità, del canone concessorio con la Tosap;
del pari destituita di fondamento doveva ritenersi l'interpretazione della disposizione di cui al citato D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, comma 3, nel senso che l'importo della Tosap avrebbe dovuto rappresentare "una sorta di tetto massimo invalicabile in sede di determinazione della entità del canone concessorio", in quanto, da un lato, il testo della disposizione normativa non autorizzava una siffatta lettura, - esclusivamente prevedendo, all'inverso, che dal canone o dalla Tosap si dovesse detrarre quanto dovuto per altri canoni previsti dalla legge, - e, dall'altro, il meccanismo compensatorio adottato dall'Ente locale era volto (proprio) ad evitare l'integrale coesistenza del canone concessorio e della Tosap.
(ora proponeva ricorso per la Controparte_3 Parte_1
cassazione della sentenza sulla base di due motivi:
- con il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al regolamento approvato con Delib. 27 aprile 1995, n. 39, art. 15, al
D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38, 39 e 42, al D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 25 e 27 nonché alla L. n. 488 del 1999, art. 18, posto che, avendo operato l'art. 15 del regolamento approvato dalla Provincia regionale di un rinvio recettizio CP_1 alla disciplina che, in tema di Tosap, risultava posta dal D.Lgs. n. 507 del 1993, inconcludente rimaneva il rilievo del giudice del gravame in ordine alle modifiche apportate al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, dalla L. n. 488 del 1999, art. 18, mentre, in ragione della natura materiale del rinvio, il canone non ricognitorio previsto dal citato D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 27, andava, ad ogni modo, applicato (anche) secondo i criteri di misurazione delle aree occupate posti dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 47 e, così, - alla stregua della giurisprudenza della Corte di legittimità, - secondo il principio dell'arrotondamento al km lineare pag. 3/12 da operare sull'Ultima frazione della rete complessivamente intesa e non anche, così come in concreto avvenuto, in relazione a ciascun provvedimento concessorio avente ad oggetto, in quanto tale, singoli tratti della rete;
ad ogni modo, l'unitarietà della rete avrebbe imposto di computare il canone non ricognitorio, - che, secondo l'allegato n. 2 al citato regolamento, doveva liquidarsi in Euro 51,65 al chilometro, - in ragione della complessiva consistenza della stessa rete, non dunque in relazione ai singoli segmenti di rete oggetto di distinti provvedimenti concessori;
conclusione, questa, del resto suffragata: - dai principi di effettività, e di proporzionalità, implicati dalla disciplina della Tosap oggetto di rinvio, principi alla cui stregua doveva tenersi conto dell'area effettivamente occupata, con liquidazione del canone in proporzione a detta effettiva occupazione e, così, avuto riguardo a quelle disposizioni del D.Lgs. n. 507 del
1993 (artt. 38 e s.s.) che non avevano subito modifiche normative;
- dalla stessa disciplina primaria del canone in questione (art. 27, cit.), alla cui stregua doveva tenersi conto dell'effettiva consistenza della rete in relazione alle soggezioni che ne conseguivano per la strada oggetto di occupazione;
- col secondo motivo, denunciava la violazione e falsa applicazione della L. n.
488 del 1999, art. 18, deducendo, in sintesi, che, - in ragione della riformulazione del comma 3, ultima proposizione, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, ad opera della citata L. n. 488 del 1999, art. 18, - il prelievo a titolo di Cosap (citato
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, comma 1), - o, così come nella fattispecie, di
Tosap (D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e s.s.), - segna il limite massimo dell'onere economico che può essere prefigurato in relazione all'occupazione di aree e spazi pubblici (anche) a titolo di canone non ricognitorio (ex D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 27), laddove il giudice del gravame aveva impropriamente identificato quest'ultimo canone, nella fattispecie in contestazione, col Cosap e, così, ritenuto che da quello, e non dalla Tosap in concreto applicata, - dovesse operarsi la detrazione di altri canoni previsti da disposizioni di legge.
pag. 4/12 Il resisteva con controricorso. Controparte_4
Con ordinanza n. 32221/2021, depositata il 05/11/2021, la Corte di Cassazione accoglieva i motivi di ricorso e cassava con rinvio la sentenza della Corte
d'Appello di Catania n. 574/2013, depositata il 13 marzo.
Indi con atto di citazione in riassunzione ha formulato le Parte_1
sopra trascritte conclusioni.
Si è costituita la , concludendo come riportato in Controparte_1
epigrafe all'udienza del 10/01/2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti a CP_5
verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che la Corte di Cassazione nell'ordinanza che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 574/2013, ha chiaramente indicato i principi cui deve attenersi questa Corte, ex art. 384 c.p.c.
Ed invero nella predetta ordinanza entrambi i motivi di ricorso, che si prestano ad una congiunta trattazione, - sono stati ritenuti fondati e accolti sulla base delle seguenti considerazioni:
- “proprio perché, - erroneamente identificato lo stesso oggetto del giudizio in relazione alla prestazione patrimoniale tra le parti controversa, - il giudice del gravame ha omesso di considerare che il rinvio alla regolamentazione della tosap (D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e s.s.), qual operato dall'art. 15 del regolamento approvato dalla ai fini della Parte_2 disciplina (anche) del canone non ricognitorio di cui al citato D.Lgs. n. 285 del 1992, - e con riferimento "alle modalità di riscossione, ai criteri di misurazione delle aree" previsti dalla disciplina della Tosap, - non poteva ritenersi ex se sterilizzato in ragione dell'introduzione del (nuovo) criterio tariffario (cd. dell'utenza) di liquidazione della Tosap;
criterio, questo, per l'appunto riferibile alla disciplina della tassa, - e, ancor prima, a quella del canone (Cosap), - ma non anche al canone non ricognitorio che, nel giudizio, viene per l'appunto in considerazione;
- così che, come la Corte ha ripetutamente rilevato (v., tra le innumerevoli, Cass., 28 febbraio 2017, n. 5039), il rinvio di una norma ad un'altra, - che può pag. 5/12 essere di tipo formale (rinvio mobile, o non recettizio) o materiale (rinvio fisso o recettizio), - nel caso di rinvio recettizio, - ove la norma rinviante incorpora il contenuto regolatorio della disposizione normativa richiamata, - rimane insensibile ai successivi mutamenti del contenuto regolatorio della disposizione richiamata;
contenuto questo che, per vero, nella fattispecie nemmeno può ritenersi integralmente oggetto di abrogazione, le disposizioni di cui all'art. 47, cit., continuando ad operare, tra l'altro, con riferimento alle occupazioni (ad es. temporanee) non riconducibili a quelle disciplinate dal citato D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, comma 2, lett. f);
- e va rimarcato che la natura (recettizia) del rinvio in discorso deve essere interpretata in relazione (anche) agli stessi criteri di liquidazione del canone non ricognitorio in contestazione, secondo la prospettazione di parte ricorrente, che la controricorrente non contesta, detti criteri risultando incentrati sull'unità di misura dell'occupazione costituita dal chilometro lineare (alla stregua dell'art. 2 del regolamento, cit.) e, dunque, sulla medesima unità di misura (già) prevista, per la Tosap, dal D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 46 e 47, quanto alle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi;
- la Corte, poi, in tema di criteri di applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 46 e 47, ha rimarcato che dette disposizioni dettano un criterio differenziato, ed agevolato, di determinazione della tassa (per ragioni di pubblica utilità), di tipo forfetario, fondato sui parametri costituiti dalla lunghezza della strada e dalla parte di essa effettivamente occupata, e calcolato sulla base dell'unità di misura del chilometro lineare;
ove, dunque, l'agevolazione consiste in ciò che, abbandonato il criterio della tassazione per metro lineare o quadrato, e prevista, invece, l'unità di misura costituita dal km. lineare, quale che sia la sezione delle condutture, o l'ingombro dei cavi, o l'area occupata, - la base imponibile del tributo va determinata tenendo conto dei due limiti costituiti, rispettivamente, dalla lunghezza del cavo, - con conseguenza indifferenza dei tratti che non siano effettivamente occupati, - e dalla lunghezza della strada (qualora quella del cavo risulti superiore, come nel caso di posa di più cavi o condutture parallele, o di realizzazione di "bretelle" di allacciamento laterali;
così Cass., 22 febbraio 2002, n. 2555);
- ne consegue, altresì, che il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi, cui il legislatore ha inteso attribuire un ruolo assorbente nella determinazione del particolare regime impositivo in esame, va inteso in senso unitario, con esclusione, pertanto, della possibilità di considerare (e di tassare) autonomamente i singoli segmenti di rete, - così come nella fattispecie la pag. 6/12 ricorrente assume essere avvenuto con riferimento ai distinti provvedimenti concessori, e che gli arrotondamenti al chilometro, previsti dal citato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 47, comma 2, debbono essere riferiti all'ultima frazione di rete che non raggiunga l'unità di misura minima (v. Cass., 22 febbraio 2002, n. 2555, cit., cui adde, ex plurimis, Cass., 20 ottobre 2008, n. 25479);
- laddove l'applicazione del criterio (cd. dell'utenza) che, nell'ipotesi di occupazione permanente, ha segnato il superamento, come detto, del regime incentrato sull'unità di misura del chilometro lineare, ha inteso rispondere "al fine di consentire una più agevole attività di quantificazione e di accertamento del tributo da parte dell'ente impositore" (così Cass., 20 maggio 2015, n. 10345);
- il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, comma 3, ult. prop., - come sostituito dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 18, comma 2 (a decorrere dal 1 gennaio 2000), - dispone nei seguenti termini: "Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.";
- come anticipato, anche con riferimento a detta disposizione il giudice del gravame è incorso in un travisamento dell'oggetto del giudizio rimarcando che, secondo l'interpretazione letterale di detta disposizione, gli altri canoni previsti dalla legge andavano detratti, così come avvenuto, "dal canone concessorio ovvero dalla Tosap", senza, con ciò, avvedersi che il canone in contestazione costituiva, - non il canone concessorio (Cosap) di cui allo stesso citato D.Lgs. n. 446 del 997, art. 63, comma 1, ma, - (proprio) uno degli "altri canoni previsti da disposizioni di legge" che, per l'appunto, andava detratto dall'importo della Tosap;
- secondo il delineato meccanismo, quindi, le prestazioni, di natura patrimoniale (Cosap), o tributaria (Tosap), - ad ogni modo incentrate, quanto ai presupposti del relativo titolo costitutivo, su di un'occupazione di spazi ed aree pubblici, - assumono forza, e natura, assorbente rispetto ad "altri canoni" che, - anch'essi avendo ad oggetto "la medesima occupazione", - risultino, così, riconducibili a presupposti costitutivi omogeneamente delineati dalle diverse disposizioni di legge e, dunque, non correlati alla prestazione di specifici servizi;
- nella giurisprudenza della Corte si e', quindi, rilevato che il canone per l'occupazione di spazi e aree pubblici dev'essere considerato come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo pag. 7/12 dovuto per la medesima occupazione (Tosap), in quanto il canone è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico (v., ex plurimis, Cass. Sez. U., 7 gennaio 2016, n. 61; Id., 28 ottobre 2015, n. 21950; Id., 30 marzo 2011, n. 7190; Id., 26 novembre 2008, n. 28161; v., altresì, Cass., 20 maggio 2020, n. 9240; Cass., 2 ottobre 2019, n. 24541);
- in tema di Tosap, la Corte ha statuito che il presupposto impositivo va individuato, ai sensi del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39, nell'occupazione (di spazi ed aree pubblici) cui consegua un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico (v., ex plurimis, Cass. Sez. U., 7 maggio 2020, n. 8628; Cass., 1 giugno 2016, n. 11450; Cass., 3 giugno 2015, n. 11442; Cass., 7 marzo 2002, n. 3363); e, peraltro, si è rimarcato che il prelievo a carico dell'occupante, al di là della formale qualificazione come tassa, ha natura d'imposta, dato che prescinde da servizi resi dal concedente, non mira al recupero in tutto od in parte di costi, né comunque è ad essi commisurato, ma trova giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo di spazi ed aree altrimenti comprese nel sistema della viabilità pubblica (v. Cass., 8 luglio 1998, n. 6666 cui adde, ex plurimis, Cass. Sez. U., 7 maggio 2020, n. 8628, cit.; Cass., 5 febbraio 2020, n. 2659; Cass. Sez. U., 7 gennaio 2016, n. 61, cit.; Cass., 22 marzo 2002, n. 4124; Cass., 19 maggio 1998, n. 4976; Cass., 14 gennaio 1998, n. 253);
- il canone non ricognitorio, disciplinato dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 27, e', a sua volta, fondato sull'uso o sull'occupazione delle strade, oggetto di concessione, e deve essere determinato avendo riguardo "alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava"; e, al riguardo, la giurisprudenza del Giudice amministrativo ha rilevato che l'imposizione del canone non ricognitorio si giustifica se, a fronte dell'uso singolare della risorsa stradale, di questa consegua una limitazione o modulazione nella possibilità dell'utilizzo pubblico e se, pertanto, l'utilizzo singolare sia destinato ad incidere in modo significativo sull'uso pubblico della risorsa viaria (v. Cons. di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2020, n. 1248; Cons. Stato, sez. V, 15 maggio 2019, n. 3146; Cons. Stato, Sez. II, 10 gennaio 2018, n. 133; Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2017, n. 5071; Cons. Stato, Sez. V, 12 maggio 2016, n. 1926);
pag. 8/12 - in un siffatto contesto, - che, come reso esplicito dai dati di regolazione, connota in termini sostanzialmente omogenei i presupposti del titolo costitutivo delle prestazioni in discorso, di natura patrimoniale o tributaria, e massimamente con riferimento alla fattispecie delle occupazioni permanenti (realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto) finalizzate all'erogazione di pubblici servizi o di attività strumentali ai servizi medesimi, già oggetto, come detto, di una disciplina di sostanziale favore, - la disciplina posta dal citato art. 63, comma 3, deve, in effetti, leggersi alla stregua di un assorbimento nelle prestazioni principali dovute (Cosap o Tosap) di ogni altro canone che, in quanto previsto per legge in relazione alla "medesima occupazione", - e, quindi, ad omogeni presupposti costitutivi (non incentrati sulla specifica prestazione di servizi), - non può essere richiesto in aumento di quelle prestazioni che, - così come condivisibilmente emerso nella giurisprudenza del giudice amministrativo (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2020, n. 1248, cit.; Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2017, n. 5071, cit.; Cons. Stato, II, 19 gennaio 2017, n. 120; v. altresì, ex plurimis, Tar Lombardia, 28 settembre 2020, n. 670; Tar Lombardia sez. II, 1 ottobre 2018, n. 927; Tar Lazio, Sez. I, 10 luglio 2017, n. 387), - operano, dunque, alla stregua di una soglia massima di prelievo con efficacia assorbente;
- conclusione, questa, che l'evoluzione della disciplina delle prestazioni in discorso ha, del resto, reso inequivoca, la L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 816, avendo previsto che il canone, di nuova istituzione, deve considerarsi sostitutivo, - non solo della Tosap e del Cosap, ma anche, - del "canone di cui all'art. 27 C.d.S., commi 7 e 8, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province", così che detto canone di nuova istituzione "è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.".
Orbene, rileva il Collegio, che da tali principi consegue che il primo capo della sentenza del Tribunale di Catania n. 1209/2009, depositata il 2 marzo 2009 deve essere riformato e, in applicazione dell'art. 15 del Regolamento Provinciale e della disciplina normativa sulla TOSAP dallo stesso richiamata (il D.lgs. n.
507/1993), il relativo alle occupazioni delle strade provinciali realizzate CP_2
da con le infrastrutture che costituiscono la rete di distribuzione Parte_1 dell'energia elettrica deve essere determinato sulla base del criterio dell'effettività dell'occupazione anche per le annualità successive al 1999 (id est pag. 9/12 per l'annualità 2005), a nulla rilevando l'intervenuta emanazione dell'art. 18 citato e deve essere applicato considerando la rete nella sua complessiva consistenza e arrotondando al chilometro solo l'ultimo tratto di rete occupata qualora lo stesso non raggiunga l'unità di misura minima.
Parimenti deve essere riformato anche il secondo capo della sentenza del
Tribunale sopra citata, avendo la Corte di Cassazione sancito la illegittimità degli importi richiesti quale differenza tra e TOSAP e chiarendo il rapporto tra CP_2
la TOSAP (o COSAP) e il : l'importo dovuto a titolo di TOSAP (o CP_2
COSAP) costituisce la soglia massima di prelievo richiedibile per l'occupazione del suolo e assorbe ogni altro canone previsto per la medesima occupazione, compreso il CPNR.
La Corte Suprema di Cassazione ha, quinti confermato l'orientamento del giudice amministrativo sul valore dell'importo della TOSAP (o COSAP) quale limite massimo dell'imposizione richiedibile per l'occupazione del suolo, rendendo evidente l'errore in cui è incorsa la nel Controparte_1 detrarre l'importo del CPNR dall'importo della TOSAP e non il contrario.
Ed invero, avendo la chiesto il pagamento di euro 17.234,42 a titolo Parte_2 di CPNR per l'anno 2005 come risultante dalla differenza tra l'importo complessivo delle somme dovute per il CPNR (euro 107.715,82) e l'importo complessivo delle somme dovute per la Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree
Pubbliche (“TOSAP”) (euro 90.564,38), emerge chiaramente che nessun importo deve essere corrisposto da posto che l'importo dovuto a Parte_1 titolo di TOSAP (o COSAP) costituisce la soglia massima di prelievo richiedibile per l'occupazione del suolo e assorbe ogni altro canone previsto per la medesima occupazione, compreso il CPNR e tenuto conto che, per l'anno 2005, non sussiste alcun margine di eccedenza della TOSAP rispetto al canone non ricognitivo, atteso che la prima è di importo inferiore del secondo.
pag. 10/12 Quanto alle spese di tutti i gradi del giudizio la Corte non ritiene sussistano ragioni per la compensazione chiesta dalla , non potendosi Controparte_1
rinvenire mutamenti nella giurisprudenza di legittimità ed in quella amministrativa, come emerge dalla stessa ordinanza di rinvio.
Le spese vanno quindi poste a carico della parte convenuta in riassunzione e liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma richiesta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Catania n. 1209/2009, depositata il 2 marzo 2009, in totale riforma della sentenza stessa, così provvede: dichiara non dovuto il canone richiesto dalla con Controparte_1
avviso di liquidazione/accertamento ricevuto il 18 luglio 2005, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di euro 17.234,42 a titolo di CPNR per l'anno 2005 che, per l'effetto, annulla;
condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite che liquida, per il primo grado di giudizio, in € 3.397,00, per il primo giudizio di gravame in € 3.966,00, per il giudizio di cassazione in € 3.082,00 e quanto al presente grado in €
3.966,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in data 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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