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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 22/05/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2175/2022
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 22 maggio 2025 alle ore 11.30, innanzi al giudice Dott. Emanuele Venzo sono comparsi:
Per l'avv. MARCO IURILLI Parte_1
Per procuratrice e AN di l'avv. PIERLUIGI FEDERICI oggi Controparte_1 P_ sostituito dall'avv. AIUTI ALESSANDRA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da note conclusive autorizzate del 30.4.2025.
Parte convenuta conclude come da note conclusive autorizzate del 30.4.2025
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo pagina 1 di 11 N. R.G. 2175/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2175/2022 promossa da:
(c.f. con l'avv. IURILLI Marco (c.f. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE ATTRICE contro
(già - c.f. ), procuratrice e AN di Controparte_1 CP P.IVA_1 P_
(c.f. ), con l'avv. FEDERICI Pierluigi (c.f. P.IVA_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
(già , deducendo che: con atto di diffida notificato il 18.7.2022 la predetta società, in qualità
[...] CP di procuratrice e AN di le ha intimato il pagamento della somma di euro 131.302,15, P_ quale esposizione debitoria derivante dalle seguenti linee di credito: 1) euro 100.460,71 derivante dalla chiusura in data 24.8.2017 del contratto di conto corrente n. 7318 acceso presso la filiale di Casalguidi della
2) euro 30.841,44 derivante dalla chiusura in data 24.8.2017 del Controparte_4 rapporto anticipi n. 22585372 presso la filiale di Casalguidi, relativo ad anticipazione di fatture cedute;
che con l'atto notificato è stata, altresì, comunicata l'intervenuta cessione di rapporti giuridici pro soluto tra la banca e PS PI CE Banca per le Imprese spa (cedenti) e la Controparte_4 P_
(cessionaria) avvenuta il 23.12.2019, con cui le parti cedenti hanno ceduto in favore della un P_ portafoglio clienti, comprensivo, altresì, dei rapporti intrattenuti dalla ditta individuale Pratesi Collezioni di
Pratesi Daniela con che la ditta individuale ha iniziato la propria attività il Controparte_4
20.11.1989, è cessata il 30.9.2010 e cancellata dal Registro delle imprese il 13.10.2010; che in data 21.6.2017
ha invitato la Pratesi Collezioni di Pratesi Daniela e al pagamento Controparte_4 Parte_1 pagina 2 di 11 di euro 89.189,83 quale saldo debitore in linea capitale figurante sul conto corrente 7318/82 intestato a Pratesi
Collezioni, oltre a competenze maturate e maturande dall'1.10.2016 alla data di effettivo saldo ed euro
22.350,00 quale saldo debitore in linea capitale figurante sul rapporto anticipi numero 22585372/86 oltre a competenze maturate e maturande alla data di effettivo saldo;
che quanto ai crediti vantati sarebbe intervenuta la prescrizione decennale delle somme in linea capitale ex art. 2946 c.c. e quinquennale delle somme a titolo di interessi ex art. 2948 n. 4 c.c., non avendo i predetti istituti indicato nelle comunicazioni supra citate la data di insorgenza del rapporto di affidamento;
che le somme richieste devono essere escusse nei confronti di e di nella loro qualità di fideiussori omnibus di tutti i rapporti della Parte_2 Persona_1
Pratesi Collezioni di Pratesi Daniela;
che, ad ogni modo, le somme richieste non sono dovute stante la presenza di interessi anatocistici e superanti la soglia usuraria. L'attrice ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle conclusioni così come precisate in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - In via preliminare e/o pregiudiziale di merito: accertare e dichiarare che l'esponente non è debitrice di , né di limitata con Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 socio unico con sede legale in Milano Via San Prospero 4, CF: 10444350960 REA MI 253196 iscritta al n. 354951 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la , in persona della sua procuratrice e CP_6 AN (già , con sede legale in Milano Via Soperga n. 9 CF: e numero Controparte_1 CP P.IVA_3 di iscrizione al reg. Registro Delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi REA MI 2507951 in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. e tantomeno di e tantomeno Controparte_7 Controparte_8 della somma che dalle stesse viene richiesta e pretesa come da documenti 1 e 3 allegati al presente atto, somma che comunque viene in questa sede palesemente contestata anche contabilmente. Ciò anche in virtù dell'intervenuta prescrizione del capitale ex art. 2946 cc e degli interessi ex art. 2948 n. 4 cc in relazione a detta somma;
- Nel merito: Dichiarare l'operatività delle fideiussioni prodotte sub 5 e 6 in uno con il presente atto, quindi l'obbligo in capo a parte convenuta di escutere i CP soggetti fideiussori così e come indicati in dette produzioni;
- Ancora nel merito: dichiarare l'invalidità e la nullità eventualmente parziale dei seguenti rapporti bancari intestati a parte attrice: Conto corrente 7318 acceso presso la filiale in Casalguidi della
già , chiuso il 24/8/2017; o Rapporto anticipi n. 22585372 presso Controparte_4 Controparte_8 la filiale di Casalguidi della , chiuso il 24/8/2017 Ciò in ragione di: a) superamento, Controparte_4 da parte di quindi del cessionario di credito con socio Controparte_4 Controparte_9 unico con sede legale in Milano Via San Prospero 4, CF: 10444350960 REA MI 253196 iscritta al n. 354951 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la , in persona della sua procuratrice e AN pro CP_6 tempore (già , con sede legale in Milano Via Soperga n. 9 CF: e numero di Controparte_1 CP P.IVA_3 iscrizione al reg. Registro Delle Imprese di Milano Monza in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante
Dott. dei tassi di soglia di usura trimestralmente stabiliti dai decreti ministeriali secondo la legge n. 108/1996 Controparte_7
e pubblicati dalla . Ciò sulla base di quanto disposto dalla legge o, in subordine, sulla base delle circolari della CP_6
, o in subordine estremo secondo i criteri di omnicomprensività fissati dalla più recente giurisprudenza (Cass. CP_6 pagina 3 di 11 8806/17; Tr Udine sentenza n. 23/17; Tr Chieti sent. Del 24/8/2017); b) disapplicazione dei tassi reali da parte di
quindi del cessionario di credito con socio unico con Controparte_4 Controparte_9 sede legale in Milano Via San Prospero 4, CF: 10444350960 REA MI 253196 iscritta al n. 354951 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la , in persona della sua procuratrice e AN protempore CP_6
(già , con sede legale in Milano Via Soperga n. 9 CF: e numero di iscrizione Controparte_1 CP P.IVA_3 al reg. Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi REA MI 2507951 in persona dell'Amministratore Delegato
e legale rappresentante Dott. in comparazione con i TE (Tasso effettivo globale medio) delle altre Banche, Controparte_7 non consentendo ciò quindi una valutazione precisa e comparatistica tra i vari istituti bancari circa la maggiore o minore validità dell'offerta dei servizi bancari;
c) applicazione degli interessi anatocistici da parte di quindi del Controparte_4 cessionario di credito con socio unico con sede legale in Milano Via San Prospero Controparte_9
4, CF: 10444350960 REA MI 253196 iscritta al n. 354951 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la , in persona della sua procuratrice e AN pro tempore (già CP_6 Controparte_1 CP procuratrice e AN di con sede legale in Milano Via Soperga n. 9 CF: e numero di P_ P.IVA_3 iscrizione al reg. Registro Delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi REA MI 2507951 in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. considerando i periodi di protrazione del preteso Controparte_7 credito, così e come richiesto da parte di (già procuratrice e AN di anche Controparte_1 CP P_ su cadenza di indagine trimestrale. Ciò con particolare riferimento alla clausole di pattuizione degli interessi anatocistici trimestrali, al tasso ultra legale applicato senza previa pattuizione scritta e sul calcolo delle competenze a debito anch'esso computato trimestralmente. PER L'EFFETTO DI QUANTO SOPRA: 1) Determinare l'esatto dare-avere tra le parti in giudizio e (già procuratrice e AN di con sede legale Parte_1 Controparte_1 CP P_ in Milano Via Soperga n. 9 CF: e numero di iscrizione al reg. Registro Delle Imprese di Milano Monza P.IVA_3
Brianza e Lodi REA MI 2507951 in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Controparte_7 quale procuratrice e AN di responsabilità limitata con socio unico con sede legale in Milano Via Controparte_9
San Prospero 4, CF: REA MI 253196 iscritta al n. 354951 dell'elenco delle società veicolo di P.IVA_2 cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia. Ciò in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU tecnico-bancaria che infra viene richiesta e sulla base della documentazione in atti. IL TUTTO CON COMPENSAZIOE
EVENTUALE EX ART. 1243 CC anche rispetto alle debenze eventuali dell'attrice dandosi Parte_1 giudizialmente atto della legittimità ex art. 1460 cc del mancato pagamento da parte di 2) Condannare Parte_1 [...]
(già procuratrice e AN di con sede legale in Milano Via Soperga n. 9 CF: CP_1 CP P_
e numero di iscrizione al reg. Registro Delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi REA MI 2507951 P.IVA_3 in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. quale procuratrice e AN di Controparte_7 società a responsabilità limitata con socio unico con sede legale in Milano Via San Prospero 4, CF: 10444350960 P_
REA MI 253196 iscritta al n. 354951 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la , CP_6 alla restituzione, anche ai sensi dell'art. 2033 cc in favore dell'attrice di tutte le somme illegittimamente Parte_1 pagina 4 di 11 addebitate e/o riscosse alla stessa, oltre ad interessi in favore della medesima nella somma che risulterà provata in corso di giudizio. IL TUTTO CON COMPENSAZIONE EVENTUALE EX ART. 1243 CC anche rispetto alle debenze eventuali dell'attrice dandosi giudizialmente atto della legittimità ex art. 1460 cc del mancato pagamento da Parte_1 parte di 3) Condannare (già procuratrice e AN di con Parte_1 Controparte_1 CP P_ sede legale in Milano Via Soperga n. 9 CF: e numero di iscrizione al reg. Registro Delle Imprese di Milano P.IVA_3
Monza Brianza e Lodi REA MI 2507951 in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott.
[...] quale procuratrice e AN di società a responsabilità limitata con socio unico con sede legale in Milano CP_7 P_
Via San Prospero 4, CF: 10444350960 REA MI 253196 iscritta al n. 354951 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la al risarcimento dei danni tutti, oltre rivalutazione ed interessi in favore CP_6 dell'attrice in relazione ai comportamenti bancari denunciati con il presente atto di citazione e/o di quelli Parte_1 ulteriori che la convenuta dovesse porre in essere in conseguenza del presente atto di citazione medesimo (cfr Sent. Tr Padova 9 marzo 2016 in causa RG 9127/14 Tr Padova). Ciò nella misura che risulterà provata in corso di giudizio. IL TUTTO
CON COMPENSAZIONE EVENTUALE EX ART. 1243 CC anche rispetto alle debenze eventuali dell'attrice
dandosi giudizialmente atto della legittimità ex art. 1460 cc del mancato pagamento da parte di Parte_1 Pt_1
4) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attrice oltre a CPA ed
[...] Parte_1
IVA come per legge”.
Si è costituita in giudizio (già nella sua qualità di procuratrice e AN Controparte_1 CP di eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto della sig. Pratesi alla restituzione di somme P_ asseritamente illegittimamente addebitate e/o riscosse nonché del preteso diritto al risarcimento dei danni e deducendo: che l'atto di citazione avversario sarebbe nullo per la sua indeterminatezza e genericità; che i crediti di cui la società convenuta chiede il pagamento non sarebbero prescritti, avendo inviato l'istituto bancario atto di costituzione in mora già il 21.6.2017; che anche le domande in punto di preventiva escussione nei confronti dei fideiussori ed in punto di interessi anatocistici e superamento del tasso soglia si appaleserebbero generiche e comunque infondate. La convenuta ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - accertare e dichiarare, l'avvenuta prescrizione e/o decadenza relativamente al diritto azionato dall' attrice;
Nel merito: - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la sua assoluta indeterminatezza, genericità e ambiguità; - con qualsiasi statuizione, - accertare e dichiarare comunque la decadenza di parte attrice ex artt. 1832 c.c. e 119 TUB per la mancata impugnativa degli estratti conto inviati dalla banca trimestralmente e/o la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme percepite dalla banca in data anteriore ex art. 2496 c.c per i motivi di cui in narrativa;
- rigettare con qualsiasi statuizione tutte le domande formulate dalla sig.ra perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto, e sfornite di prova;
Parte_1
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
Assolta la condizione di procedibilità della domanda proposta dall'attrice mediante esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in corso di causa, svolta istruttoria documentale, precisate le pagina 5 di 11 conclusioni, la causa è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sul merito
1. La prima domanda dedotta in giudizio dalla attrice ha ad oggetto l'accertamento negativo Parte_1 della sussistenza del credito vantato dalla cessionaria convenuta in persona della procuratrice e P_ AN (a seguito di cessione di credito avvenuta il 23.12.2019 da parte di banca CP [...]
e PS PI CE Banca per le Imprese spa), pari alla somma complessiva di euro Controparte_4
131.302,15, di cui: a) euro 100.460,71 quale saldo negativo del conto corrente n. 7318, acceso presso la filiale di Casalguidi della chiuso in data 24.8.2017; b) euro 30.841,44 quale Controparte_4 saldo negativo del conto anticipi n. 22585372 relativo ad anticipazione di fatture cedute, acceso presso la filiale di Casalguidi e chiuso in data 24.8.2017.
A sostegno di tale domanda, l'attrice eccepisce la prescrizione decennale di tali somme in linea capitale ex art. 2946 c.c. e la prescrizione quinquennale delle somme a titolo di interessi ex art. 2948 n. 4 c.c.
La domanda di accertamento negativo proposta è infondata.
Invero, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attrice deve ritenersi, innanzitutto, inammissibile, siccome genericamente formulata, non avendo l'eccipiente specificamente individuato il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale dei crediti ex adverso vantati.
L'eccezione risulta, in ogni caso, infondata.
L'art. 2935 c.c. stabilisce che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Si tratta di una norma di carattere generale, dalla quale si evince che presupposto della prescrizione è il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare. La formula elastica usata dal legislatore si spiega con l'esigenza di adattarla alle concrete modalità dei molteplici rapporti dai quali i diritti soggetti a prescrizione nascono.
Con particolare riferimento al contratto di conto corrente bancario, si osserva che le operazioni poste in essere in tale ambito, a differenza di quanto accade nel conto corrente ordinario, non determinano l'insorgenza di autonomi rapporti di debito o credito reciproci tra il cliente e la banca, ma rappresentano l'esecuzione di un rapporto unico;
ciò comporta che il termine di prescrizione comincia a decorrere solo dal momento di chiusura del conto corrente e non dal momento in cui si realizzano le singole partite debitorie e creditorie.
Ne deriva che, in mancanza di una specifica allegazione e prova del precedente momento in cui il credito restitutorio vantata dalla banca sarebbe divenuto concretamente esigibile (ad esempio, per scadenza del termine pattuito dalle parti per la restituzione del credito concesso), è alla data dell'intervenuta revoca degli affidamenti e di chiusura del conto che occorre guardare per determinare il dies a quo della prescrizione pagina 6 di 11 decennale.
Nella specie è documentale che in data 21.6.2017 la banca (cedente il credito Controparte_4 dedotto in giudizio) ha inviato alla sig.ra comunicazione di revoca degli affidamenti a suo tempo Pt_1 concessi, con contestuale costituzione in mora. Tale missiva è stata ricevuta dall'obbligata in data 28.6.2017
(cfr. doc. 6 fasc. conv.).
È pacifico che i rapporti di conto corrente n. 7318 e di conto anticipi n. 22585372, dedotti in giudizio dall'attrice, sono stati chiusi in data 24.8.2017, riportando rispettivamente un saldo negativo di 100.460,71 e di euro 30.841,44
É infine documentale che in data 18.7.2022 la convenuta cessionaria ha recapitato alla attrice a mezzo ufficiale giudiziario atto di diffida e costituzione in mora in relazione ai suddetti crediti (Cfr. doc. 4 fasc. conv.).
con effetto interruttivo della prescrizione.
Le superiori considerazioni in punto di dies a quo, nonché la documentata esistenza di atti interruttivi, conducono ad escludere l'intervenuta la prescrizione del credito vantato dalla convenuta, sia decennale per le somme in linea capitale ex art. 2946 c.c. che quinquennale per le somme a titolo di interessi ex art. 2948 n.
4 c.c.
Sotto quest'ultimo profilo, mette in ogni caso evidenziare come non può essere accolta l'impostazione di parte attrice in punto di operatività, nel caso di specie, del termine di prescrizione quinquennale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2948 co. 1 n. 4 c.c., in relazione al credito per interessi.
Invero, il rapporto di conto corrente - anche se con collegata apertura di credito - è un rapporto unitario e come tale va considerato anche ai fini prescrizionali (cfr. Cass. 802/1999; Cass. 17197/2012, che hanno escluso la prescrizione quinquennale rispetto al contratto di conto corrente attribuendo valore all'unitarietà del sinallagma e alla sua natura di contratto di durata).
2. Con una seconda domanda parte attrice chiede che sia dichiarata “l'operatività delle fideiussioni prodotte sub 5 e 6 in uno con il presente atto, quindi l'obbligo in capo a parte convenuta di escutere i CP soggetti fideiussori”.
A sostegno di tale domanda, parte attrice eccepisce la circostanza “secondo cui le somme richieste nell'intimazione prodotta sub 1 vanno escusse a titolo di fideiussione ad e/o al Sig. Parte_2 infatti, come da produzioni 5 e 6, i rapporti bancari di in qualità di titolare Persona_1 Parte_1 della Pratesi Collezioni erano e sono garantiti da , ma anche dallo stesso Sig. Parte_2 Persona_1
(prod. 6) il quale addirittura ha sottoscritto una fideiussione c.d. omnibus che letteralmente garantisce tutti i rapporti della Pratesi Collezioni, circostanza questa evincibile dalla semplice lettura del testo di detto documento di garanzia” (cfr. atto di citazione p. 3).
La domanda è inammissibile, risultando carente sotto il profilo dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Come noto, l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. per la proponibilità della domanda giudiziaria di pagina 7 di 11 accertamento richiede, per il soggetto che la promuove, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice.
Nella specie, premesso che il creditore può legittimamente scegliere di chiedere il pagamento tanto al debitore principale quanto al garante, nonché considerato che non è stata neppure allegata qualsivoglia contestazione stragiudiziale da parte della convenuta sotto il profilo della validità e/o della operatività delle fideiussioni in parola, risulta mancante l'interesse ad agire dell'attrice in relazione alla domanda in esame, dovendosi escludere che l'attrice possa conseguire un qualche risultato utile, giuridicamente apprezzabile, non altrimenti ottenibile, dalla pronuncia dichiarativa richiesta.
3. L'attrice ha altresì chiesto di dichiarare “l'invalidità e la nullità eventualmente parziale dei seguenti rapporti bancari intestati a parte attrice: - Conto corrente 7318 acceso presso la filiale in Casalguidi della
[...]
già chiuso il 24/8/2017; - Rapporto anticipi n. 22585372 presso Controparte_4 Controparte_8 la filiale di Casalguidi della chiuso il 24/8/2017” e, per l'effetto, di Controparte_4
“determinare l'esatto dare-avere tra le parti in giudizio” e condannare la convenuta “alla restituzione, anche ai sensi dell'art. 2033 cc in favore dell'attrice di tutte le somme illegittimamente addebitate Parte_1
e/o riscosse alla stessa, oltre ad interessi in favore della medesima nella somma che risulterà provata in corso di giudizio. IL TUTTO CON COMPENSAZIONE EVENTUALE EX ART. 1243 CC anche rispetto alle debenze eventuali dell'attrice dandosi giudizialmente atto della legittimità ex art. 1460 cc del Parte_1 mancato pagamento da parte di . Parte_1
A sostegno di tale domanda, parte attrice ha dedotto: a) il “superamento, da parte di Controparte_4
quindi del cessionario di credito (..) dei tassi di soglia di usura trimestralmente stabiliti
[...] P_ dai decreti ministeriali secondo la legge n. 108/1996 e pubblicati dalla . Ciò sulla base di quanto CP_6 disposto dalla legge o, in subordine, sulla base delle circolari della , o in subordine estremo CP_6 secondo i criteri di omnicomprensività fissati dalla più recente giurisprudenza(Cass. 8806/17; Tr Udine sentenza n. 23/17; Tr Chieti sent. del 24/8/2017)”; b) disapplicazione dei tassi reali da parte di
[...]
quindi del cessionario di credito ) in comparazione con i TE (Tasso Controparte_4 CP_10 effettivo globale medio) delle altre Banche, non consentendo ciò quindi una valutazione precisa e comparatistica tra i vari istituti bancari circa la maggiore o minore validità dell'offerta dei servizi bancari;
c) applicazione degli interessi anatocistici da parte di quindi del cessionario di Controparte_4 credito (…), considerando i periodi di protrazione del preteso credito, così e come richiesto da P_ parte di anche su cadenza di indagine trimestrale. Ciò con particolare riferimento alle clausole di CP pattuizione degli interessi anatocistici trimestrali, al tasso ultra legale applicato senza previa pattuizione scritta e sul calcolo delle competenze a debito anch'esso computato trimestralmente”.
La domanda è infondata. pagina 8 di 11 Come noto, nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario, l'istituto di credito ed il correntista sono onerati della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle loro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principio sancito dall'art. 2697 cod. civ.
In particolare, deve ritenersi gravante sull'attore, che agisca per l'accertamento del corretto saldo di un conto corrente e per la restituzione di quanto versato in forza di clausole comunque invalide, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto (cfr. Cass.
12993/2023).
Nella specie, al di là della assoluta genericità dei profili di doglianza articolati dall'attrice, si osserva come detta parte abbia omesso di produrre in giudizio i contratti di apertura di credito in conto corrente e di conto anticipi, senza peraltro dedurre la loro inesistenza per carenza di forma scritta ad substantiam, con ciò precludendo qualsivoglia verifica, al loro interno, dell'esistenza e del concreto contenuto delle clausole riguardanti interessi debitori e anatocistici, la cui nullità è stata invocata dalla stessa parte.
Invero, l'attrice ha inteso assolvere all'onere probatorio sulla stessa ricadente mediante istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., avanzata in atto di citazione e poi reiterata in memoria istruttoria.
Tale richiesta è stata rigettata dal giudice precedente assegnatario del fascicolo, con ordinanza del 22.6.2023, in quanto non preceduta da istanza ex art. 119 T.U.B., avanzata solo successivamente alla introduzione del giudizio, e per non aver l'attrice precisato “quale diversa documentazione debba essere acquisita con il provvedimento ex art. 210 c.p.c.”.
Nelle conclusioni precisate all'udienza odierna (che richiamano le note conclusive del 30.4.2025), l'attrice, in via istruttoria, ha reiterato istanza ex art 210 c.p.c. per “l'acquisizione dei contratti intercorsi tra le parti e segnatamente o Conto corrente 7318 acceso presso la filiale in Casalguidi della Controparte_4
già chiuso il 24/8/2017; o Rapporto anticipi n. 22585372 presso la filiale di
[...] Controparte_8
Casalguidi della chiuso il 24/8/2017 e di tutti gli estratti conto relativi Controparte_4
a detti rapporti bancari, nonché di quant'altro inerente a detti rapporti bancari medesimi in oggi impugnati, nonché di un completo rendiconto che indichi, tra l'altro, le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percepiti dalla banca e suoi cessionari del credito con riferimento all'intero periodo Controparte_4 del rapporto, con specificazione dell'interesse anatocistico del tasso applicato, dei giorni di valuta calcolati e delle commissioni di massimo scoperto praticate”.
A sostegno di tale reiterata istanza, parte attrice afferma il diritto del correntista di ottenere dalla banca il rendiconto delle operazioni anche in sede giudiziaria ed in corso di causa.
L'istanza non può trovare accoglimento, dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il diritto spettante al cliente ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso pagina 9 di 11 l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (cfr. Cass. 24641/2021; Cass. 23861/2022 ).
Nel caso di specie, è pacifico che la correntista non abbia richiesto la documentazione contabile alla banca prima della instaurazione della controversia giudiziaria, tanto è vero che rivendica il diritto di formulare tale richiesta, a mezzo dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., anche in corso di causa (in questi termini si v.
Cass. 22016/2023).
Tale evidenza conduce anche al rigetto della istanza di rimessione in termini avanzata dall'attrice con riferimento alla produzione della documentazione contabile, operata con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3
c.p.c. e, dunque, motivata dal fatto che la banca avrebbe ottemperato alla richiesta ex art. Controparte_4
119 TUB – consegnando tali documenti - oltre il termine di preclusione probatoria.
È noto che “la rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, 2° comma, c.p.c., come novellato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà” (Cass. 23561/2011).
Nella specie è del tutto evidente che la decadenza in parola è stata determinata da una causa imputabile alla stessa istante, per avere detta parte provveduto ad avanzare - per la prima volta - la richiesta della documentazione in parola solo in corso di causa e, segnatamente, con PEC del 8.2.2023 (cfr. doc. 10 fasc. att.), risultando la stessa, peraltro, tempestivamente evasa dalla banca in data 18.4.2023 (cfr. doc. 20 fasc. att.), ovverosia entro il termine di novanta giorni prescritto dall'art. 119 co. 4 T.U.B.
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte deve altresì essere confermata l'ordinanza di non ammissione della CTU contabile richiesta dall'attrice, risultando la stessa esplorativa e non potendo in ogni caso essere disposta al fine di eludere le decadenze in cui è incorsa la parte attrice in conseguenza delle preclusioni maturate sotto il profilo assertivo e probatorio.
In definitiva, parte attrice non ha assolto l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda di accertamento delle nullità invocate, talché quest'ultima va rigettata unitamente alle domande, ad essa conseguenti, di rettifica del saldo conto dei due rapporti bancari dedotti in giudizio e di ripetizione di indebito.
Ogni ulteriore questione è assorbita.
4. Con una ultima domanda parte attrice chiede il risarcimento “dei danni tutti, oltre rivalutazione ed interessi in favore dell'attrice in relazione ai comportamenti bancari denunciati con il presente atto di Parte_1 citazione e/o di quelli ulteriori che la convenuta dovesse porre in essere in conseguenza del presente atto di citazione medesimo”.
La domanda è infondata, e come tale non può trovare accoglimento, risultando la stessa del tutto carente sotto il profilo della allegazione specifica dei suoi fatti costitutivi, non avendo l'attrice sufficientemente pagina 10 di 11 indicato quali sono i “comportamenti bancari” da cui sono derivati i danni asseritamente subiti, oltre che della allegazione e della prova di questi ultimi.
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano, come in dispositivo, a mente del
DM 55/2014 in base al valore della lite (da euro 52.000 ad euro 260.000), alla natura del procedimento e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi del giudizio, atteso che non sono state trattate questioni in fatto e in diritto di elevata complessità, dell'istruttoria solo documentale e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta tutte le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 22.5.2025
Il giudice
Emanuele Venzo pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 22 maggio 2025 alle ore 11.30, innanzi al giudice Dott. Emanuele Venzo sono comparsi:
Per l'avv. MARCO IURILLI Parte_1
Per procuratrice e AN di l'avv. PIERLUIGI FEDERICI oggi Controparte_1 P_ sostituito dall'avv. AIUTI ALESSANDRA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da note conclusive autorizzate del 30.4.2025.
Parte convenuta conclude come da note conclusive autorizzate del 30.4.2025
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo pagina 1 di 11 N. R.G. 2175/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2175/2022 promossa da:
(c.f. con l'avv. IURILLI Marco (c.f. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE ATTRICE contro
(già - c.f. ), procuratrice e AN di Controparte_1 CP P.IVA_1 P_
(c.f. ), con l'avv. FEDERICI Pierluigi (c.f. P.IVA_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
(già , deducendo che: con atto di diffida notificato il 18.7.2022 la predetta società, in qualità
[...] CP di procuratrice e AN di le ha intimato il pagamento della somma di euro 131.302,15, P_ quale esposizione debitoria derivante dalle seguenti linee di credito: 1) euro 100.460,71 derivante dalla chiusura in data 24.8.2017 del contratto di conto corrente n. 7318 acceso presso la filiale di Casalguidi della
2) euro 30.841,44 derivante dalla chiusura in data 24.8.2017 del Controparte_4 rapporto anticipi n. 22585372 presso la filiale di Casalguidi, relativo ad anticipazione di fatture cedute;
che con l'atto notificato è stata, altresì, comunicata l'intervenuta cessione di rapporti giuridici pro soluto tra la banca e PS PI CE Banca per le Imprese spa (cedenti) e la Controparte_4 P_
(cessionaria) avvenuta il 23.12.2019, con cui le parti cedenti hanno ceduto in favore della un P_ portafoglio clienti, comprensivo, altresì, dei rapporti intrattenuti dalla ditta individuale Pratesi Collezioni di
Pratesi Daniela con che la ditta individuale ha iniziato la propria attività il Controparte_4
20.11.1989, è cessata il 30.9.2010 e cancellata dal Registro delle imprese il 13.10.2010; che in data 21.6.2017
ha invitato la Pratesi Collezioni di Pratesi Daniela e al pagamento Controparte_4 Parte_1 pagina 2 di 11 di euro 89.189,83 quale saldo debitore in linea capitale figurante sul conto corrente 7318/82 intestato a Pratesi
Collezioni, oltre a competenze maturate e maturande dall'1.10.2016 alla data di effettivo saldo ed euro
22.350,00 quale saldo debitore in linea capitale figurante sul rapporto anticipi numero 22585372/86 oltre a competenze maturate e maturande alla data di effettivo saldo;
che quanto ai crediti vantati sarebbe intervenuta la prescrizione decennale delle somme in linea capitale ex art. 2946 c.c. e quinquennale delle somme a titolo di interessi ex art. 2948 n. 4 c.c., non avendo i predetti istituti indicato nelle comunicazioni supra citate la data di insorgenza del rapporto di affidamento;
che le somme richieste devono essere escusse nei confronti di e di nella loro qualità di fideiussori omnibus di tutti i rapporti della Parte_2 Persona_1
Pratesi Collezioni di Pratesi Daniela;
che, ad ogni modo, le somme richieste non sono dovute stante la presenza di interessi anatocistici e superanti la soglia usuraria. L'attrice ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle conclusioni così come precisate in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - In via preliminare e/o pregiudiziale di merito: accertare e dichiarare che l'esponente non è debitrice di , né di limitata con Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 socio unico con sede legale in Milano Via San Prospero 4, CF: 10444350960 REA MI 253196 iscritta al n. 354951 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la , in persona della sua procuratrice e CP_6 AN (già , con sede legale in Milano Via Soperga n. 9 CF: e numero Controparte_1 CP P.IVA_3 di iscrizione al reg. Registro Delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi REA MI 2507951 in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. e tantomeno di e tantomeno Controparte_7 Controparte_8 della somma che dalle stesse viene richiesta e pretesa come da documenti 1 e 3 allegati al presente atto, somma che comunque viene in questa sede palesemente contestata anche contabilmente. Ciò anche in virtù dell'intervenuta prescrizione del capitale ex art. 2946 cc e degli interessi ex art. 2948 n. 4 cc in relazione a detta somma;
- Nel merito: Dichiarare l'operatività delle fideiussioni prodotte sub 5 e 6 in uno con il presente atto, quindi l'obbligo in capo a parte convenuta di escutere i CP soggetti fideiussori così e come indicati in dette produzioni;
- Ancora nel merito: dichiarare l'invalidità e la nullità eventualmente parziale dei seguenti rapporti bancari intestati a parte attrice: Conto corrente 7318 acceso presso la filiale in Casalguidi della
già , chiuso il 24/8/2017; o Rapporto anticipi n. 22585372 presso Controparte_4 Controparte_8 la filiale di Casalguidi della , chiuso il 24/8/2017 Ciò in ragione di: a) superamento, Controparte_4 da parte di quindi del cessionario di credito con socio Controparte_4 Controparte_9 unico con sede legale in Milano Via San Prospero 4, CF: 10444350960 REA MI 253196 iscritta al n. 354951 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la , in persona della sua procuratrice e AN pro CP_6 tempore (già , con sede legale in Milano Via Soperga n. 9 CF: e numero di Controparte_1 CP P.IVA_3 iscrizione al reg. Registro Delle Imprese di Milano Monza in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante
Dott. dei tassi di soglia di usura trimestralmente stabiliti dai decreti ministeriali secondo la legge n. 108/1996 Controparte_7
e pubblicati dalla . Ciò sulla base di quanto disposto dalla legge o, in subordine, sulla base delle circolari della CP_6
, o in subordine estremo secondo i criteri di omnicomprensività fissati dalla più recente giurisprudenza (Cass. CP_6 pagina 3 di 11 8806/17; Tr Udine sentenza n. 23/17; Tr Chieti sent. Del 24/8/2017); b) disapplicazione dei tassi reali da parte di
quindi del cessionario di credito con socio unico con Controparte_4 Controparte_9 sede legale in Milano Via San Prospero 4, CF: 10444350960 REA MI 253196 iscritta al n. 354951 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la , in persona della sua procuratrice e AN protempore CP_6
(già , con sede legale in Milano Via Soperga n. 9 CF: e numero di iscrizione Controparte_1 CP P.IVA_3 al reg. Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi REA MI 2507951 in persona dell'Amministratore Delegato
e legale rappresentante Dott. in comparazione con i TE (Tasso effettivo globale medio) delle altre Banche, Controparte_7 non consentendo ciò quindi una valutazione precisa e comparatistica tra i vari istituti bancari circa la maggiore o minore validità dell'offerta dei servizi bancari;
c) applicazione degli interessi anatocistici da parte di quindi del Controparte_4 cessionario di credito con socio unico con sede legale in Milano Via San Prospero Controparte_9
4, CF: 10444350960 REA MI 253196 iscritta al n. 354951 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la , in persona della sua procuratrice e AN pro tempore (già CP_6 Controparte_1 CP procuratrice e AN di con sede legale in Milano Via Soperga n. 9 CF: e numero di P_ P.IVA_3 iscrizione al reg. Registro Delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi REA MI 2507951 in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. considerando i periodi di protrazione del preteso Controparte_7 credito, così e come richiesto da parte di (già procuratrice e AN di anche Controparte_1 CP P_ su cadenza di indagine trimestrale. Ciò con particolare riferimento alla clausole di pattuizione degli interessi anatocistici trimestrali, al tasso ultra legale applicato senza previa pattuizione scritta e sul calcolo delle competenze a debito anch'esso computato trimestralmente. PER L'EFFETTO DI QUANTO SOPRA: 1) Determinare l'esatto dare-avere tra le parti in giudizio e (già procuratrice e AN di con sede legale Parte_1 Controparte_1 CP P_ in Milano Via Soperga n. 9 CF: e numero di iscrizione al reg. Registro Delle Imprese di Milano Monza P.IVA_3
Brianza e Lodi REA MI 2507951 in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Controparte_7 quale procuratrice e AN di responsabilità limitata con socio unico con sede legale in Milano Via Controparte_9
San Prospero 4, CF: REA MI 253196 iscritta al n. 354951 dell'elenco delle società veicolo di P.IVA_2 cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia. Ciò in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU tecnico-bancaria che infra viene richiesta e sulla base della documentazione in atti. IL TUTTO CON COMPENSAZIOE
EVENTUALE EX ART. 1243 CC anche rispetto alle debenze eventuali dell'attrice dandosi Parte_1 giudizialmente atto della legittimità ex art. 1460 cc del mancato pagamento da parte di 2) Condannare Parte_1 [...]
(già procuratrice e AN di con sede legale in Milano Via Soperga n. 9 CF: CP_1 CP P_
e numero di iscrizione al reg. Registro Delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi REA MI 2507951 P.IVA_3 in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. quale procuratrice e AN di Controparte_7 società a responsabilità limitata con socio unico con sede legale in Milano Via San Prospero 4, CF: 10444350960 P_
REA MI 253196 iscritta al n. 354951 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la , CP_6 alla restituzione, anche ai sensi dell'art. 2033 cc in favore dell'attrice di tutte le somme illegittimamente Parte_1 pagina 4 di 11 addebitate e/o riscosse alla stessa, oltre ad interessi in favore della medesima nella somma che risulterà provata in corso di giudizio. IL TUTTO CON COMPENSAZIONE EVENTUALE EX ART. 1243 CC anche rispetto alle debenze eventuali dell'attrice dandosi giudizialmente atto della legittimità ex art. 1460 cc del mancato pagamento da Parte_1 parte di 3) Condannare (già procuratrice e AN di con Parte_1 Controparte_1 CP P_ sede legale in Milano Via Soperga n. 9 CF: e numero di iscrizione al reg. Registro Delle Imprese di Milano P.IVA_3
Monza Brianza e Lodi REA MI 2507951 in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott.
[...] quale procuratrice e AN di società a responsabilità limitata con socio unico con sede legale in Milano CP_7 P_
Via San Prospero 4, CF: 10444350960 REA MI 253196 iscritta al n. 354951 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la al risarcimento dei danni tutti, oltre rivalutazione ed interessi in favore CP_6 dell'attrice in relazione ai comportamenti bancari denunciati con il presente atto di citazione e/o di quelli Parte_1 ulteriori che la convenuta dovesse porre in essere in conseguenza del presente atto di citazione medesimo (cfr Sent. Tr Padova 9 marzo 2016 in causa RG 9127/14 Tr Padova). Ciò nella misura che risulterà provata in corso di giudizio. IL TUTTO
CON COMPENSAZIONE EVENTUALE EX ART. 1243 CC anche rispetto alle debenze eventuali dell'attrice
dandosi giudizialmente atto della legittimità ex art. 1460 cc del mancato pagamento da parte di Parte_1 Pt_1
4) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attrice oltre a CPA ed
[...] Parte_1
IVA come per legge”.
Si è costituita in giudizio (già nella sua qualità di procuratrice e AN Controparte_1 CP di eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto della sig. Pratesi alla restituzione di somme P_ asseritamente illegittimamente addebitate e/o riscosse nonché del preteso diritto al risarcimento dei danni e deducendo: che l'atto di citazione avversario sarebbe nullo per la sua indeterminatezza e genericità; che i crediti di cui la società convenuta chiede il pagamento non sarebbero prescritti, avendo inviato l'istituto bancario atto di costituzione in mora già il 21.6.2017; che anche le domande in punto di preventiva escussione nei confronti dei fideiussori ed in punto di interessi anatocistici e superamento del tasso soglia si appaleserebbero generiche e comunque infondate. La convenuta ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - accertare e dichiarare, l'avvenuta prescrizione e/o decadenza relativamente al diritto azionato dall' attrice;
Nel merito: - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la sua assoluta indeterminatezza, genericità e ambiguità; - con qualsiasi statuizione, - accertare e dichiarare comunque la decadenza di parte attrice ex artt. 1832 c.c. e 119 TUB per la mancata impugnativa degli estratti conto inviati dalla banca trimestralmente e/o la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme percepite dalla banca in data anteriore ex art. 2496 c.c per i motivi di cui in narrativa;
- rigettare con qualsiasi statuizione tutte le domande formulate dalla sig.ra perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto, e sfornite di prova;
Parte_1
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
Assolta la condizione di procedibilità della domanda proposta dall'attrice mediante esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in corso di causa, svolta istruttoria documentale, precisate le pagina 5 di 11 conclusioni, la causa è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sul merito
1. La prima domanda dedotta in giudizio dalla attrice ha ad oggetto l'accertamento negativo Parte_1 della sussistenza del credito vantato dalla cessionaria convenuta in persona della procuratrice e P_ AN (a seguito di cessione di credito avvenuta il 23.12.2019 da parte di banca CP [...]
e PS PI CE Banca per le Imprese spa), pari alla somma complessiva di euro Controparte_4
131.302,15, di cui: a) euro 100.460,71 quale saldo negativo del conto corrente n. 7318, acceso presso la filiale di Casalguidi della chiuso in data 24.8.2017; b) euro 30.841,44 quale Controparte_4 saldo negativo del conto anticipi n. 22585372 relativo ad anticipazione di fatture cedute, acceso presso la filiale di Casalguidi e chiuso in data 24.8.2017.
A sostegno di tale domanda, l'attrice eccepisce la prescrizione decennale di tali somme in linea capitale ex art. 2946 c.c. e la prescrizione quinquennale delle somme a titolo di interessi ex art. 2948 n. 4 c.c.
La domanda di accertamento negativo proposta è infondata.
Invero, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attrice deve ritenersi, innanzitutto, inammissibile, siccome genericamente formulata, non avendo l'eccipiente specificamente individuato il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale dei crediti ex adverso vantati.
L'eccezione risulta, in ogni caso, infondata.
L'art. 2935 c.c. stabilisce che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Si tratta di una norma di carattere generale, dalla quale si evince che presupposto della prescrizione è il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare. La formula elastica usata dal legislatore si spiega con l'esigenza di adattarla alle concrete modalità dei molteplici rapporti dai quali i diritti soggetti a prescrizione nascono.
Con particolare riferimento al contratto di conto corrente bancario, si osserva che le operazioni poste in essere in tale ambito, a differenza di quanto accade nel conto corrente ordinario, non determinano l'insorgenza di autonomi rapporti di debito o credito reciproci tra il cliente e la banca, ma rappresentano l'esecuzione di un rapporto unico;
ciò comporta che il termine di prescrizione comincia a decorrere solo dal momento di chiusura del conto corrente e non dal momento in cui si realizzano le singole partite debitorie e creditorie.
Ne deriva che, in mancanza di una specifica allegazione e prova del precedente momento in cui il credito restitutorio vantata dalla banca sarebbe divenuto concretamente esigibile (ad esempio, per scadenza del termine pattuito dalle parti per la restituzione del credito concesso), è alla data dell'intervenuta revoca degli affidamenti e di chiusura del conto che occorre guardare per determinare il dies a quo della prescrizione pagina 6 di 11 decennale.
Nella specie è documentale che in data 21.6.2017 la banca (cedente il credito Controparte_4 dedotto in giudizio) ha inviato alla sig.ra comunicazione di revoca degli affidamenti a suo tempo Pt_1 concessi, con contestuale costituzione in mora. Tale missiva è stata ricevuta dall'obbligata in data 28.6.2017
(cfr. doc. 6 fasc. conv.).
È pacifico che i rapporti di conto corrente n. 7318 e di conto anticipi n. 22585372, dedotti in giudizio dall'attrice, sono stati chiusi in data 24.8.2017, riportando rispettivamente un saldo negativo di 100.460,71 e di euro 30.841,44
É infine documentale che in data 18.7.2022 la convenuta cessionaria ha recapitato alla attrice a mezzo ufficiale giudiziario atto di diffida e costituzione in mora in relazione ai suddetti crediti (Cfr. doc. 4 fasc. conv.).
con effetto interruttivo della prescrizione.
Le superiori considerazioni in punto di dies a quo, nonché la documentata esistenza di atti interruttivi, conducono ad escludere l'intervenuta la prescrizione del credito vantato dalla convenuta, sia decennale per le somme in linea capitale ex art. 2946 c.c. che quinquennale per le somme a titolo di interessi ex art. 2948 n.
4 c.c.
Sotto quest'ultimo profilo, mette in ogni caso evidenziare come non può essere accolta l'impostazione di parte attrice in punto di operatività, nel caso di specie, del termine di prescrizione quinquennale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2948 co. 1 n. 4 c.c., in relazione al credito per interessi.
Invero, il rapporto di conto corrente - anche se con collegata apertura di credito - è un rapporto unitario e come tale va considerato anche ai fini prescrizionali (cfr. Cass. 802/1999; Cass. 17197/2012, che hanno escluso la prescrizione quinquennale rispetto al contratto di conto corrente attribuendo valore all'unitarietà del sinallagma e alla sua natura di contratto di durata).
2. Con una seconda domanda parte attrice chiede che sia dichiarata “l'operatività delle fideiussioni prodotte sub 5 e 6 in uno con il presente atto, quindi l'obbligo in capo a parte convenuta di escutere i CP soggetti fideiussori”.
A sostegno di tale domanda, parte attrice eccepisce la circostanza “secondo cui le somme richieste nell'intimazione prodotta sub 1 vanno escusse a titolo di fideiussione ad e/o al Sig. Parte_2 infatti, come da produzioni 5 e 6, i rapporti bancari di in qualità di titolare Persona_1 Parte_1 della Pratesi Collezioni erano e sono garantiti da , ma anche dallo stesso Sig. Parte_2 Persona_1
(prod. 6) il quale addirittura ha sottoscritto una fideiussione c.d. omnibus che letteralmente garantisce tutti i rapporti della Pratesi Collezioni, circostanza questa evincibile dalla semplice lettura del testo di detto documento di garanzia” (cfr. atto di citazione p. 3).
La domanda è inammissibile, risultando carente sotto il profilo dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Come noto, l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. per la proponibilità della domanda giudiziaria di pagina 7 di 11 accertamento richiede, per il soggetto che la promuove, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice.
Nella specie, premesso che il creditore può legittimamente scegliere di chiedere il pagamento tanto al debitore principale quanto al garante, nonché considerato che non è stata neppure allegata qualsivoglia contestazione stragiudiziale da parte della convenuta sotto il profilo della validità e/o della operatività delle fideiussioni in parola, risulta mancante l'interesse ad agire dell'attrice in relazione alla domanda in esame, dovendosi escludere che l'attrice possa conseguire un qualche risultato utile, giuridicamente apprezzabile, non altrimenti ottenibile, dalla pronuncia dichiarativa richiesta.
3. L'attrice ha altresì chiesto di dichiarare “l'invalidità e la nullità eventualmente parziale dei seguenti rapporti bancari intestati a parte attrice: - Conto corrente 7318 acceso presso la filiale in Casalguidi della
[...]
già chiuso il 24/8/2017; - Rapporto anticipi n. 22585372 presso Controparte_4 Controparte_8 la filiale di Casalguidi della chiuso il 24/8/2017” e, per l'effetto, di Controparte_4
“determinare l'esatto dare-avere tra le parti in giudizio” e condannare la convenuta “alla restituzione, anche ai sensi dell'art. 2033 cc in favore dell'attrice di tutte le somme illegittimamente addebitate Parte_1
e/o riscosse alla stessa, oltre ad interessi in favore della medesima nella somma che risulterà provata in corso di giudizio. IL TUTTO CON COMPENSAZIONE EVENTUALE EX ART. 1243 CC anche rispetto alle debenze eventuali dell'attrice dandosi giudizialmente atto della legittimità ex art. 1460 cc del Parte_1 mancato pagamento da parte di . Parte_1
A sostegno di tale domanda, parte attrice ha dedotto: a) il “superamento, da parte di Controparte_4
quindi del cessionario di credito (..) dei tassi di soglia di usura trimestralmente stabiliti
[...] P_ dai decreti ministeriali secondo la legge n. 108/1996 e pubblicati dalla . Ciò sulla base di quanto CP_6 disposto dalla legge o, in subordine, sulla base delle circolari della , o in subordine estremo CP_6 secondo i criteri di omnicomprensività fissati dalla più recente giurisprudenza(Cass. 8806/17; Tr Udine sentenza n. 23/17; Tr Chieti sent. del 24/8/2017)”; b) disapplicazione dei tassi reali da parte di
[...]
quindi del cessionario di credito ) in comparazione con i TE (Tasso Controparte_4 CP_10 effettivo globale medio) delle altre Banche, non consentendo ciò quindi una valutazione precisa e comparatistica tra i vari istituti bancari circa la maggiore o minore validità dell'offerta dei servizi bancari;
c) applicazione degli interessi anatocistici da parte di quindi del cessionario di Controparte_4 credito (…), considerando i periodi di protrazione del preteso credito, così e come richiesto da P_ parte di anche su cadenza di indagine trimestrale. Ciò con particolare riferimento alle clausole di CP pattuizione degli interessi anatocistici trimestrali, al tasso ultra legale applicato senza previa pattuizione scritta e sul calcolo delle competenze a debito anch'esso computato trimestralmente”.
La domanda è infondata. pagina 8 di 11 Come noto, nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario, l'istituto di credito ed il correntista sono onerati della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle loro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principio sancito dall'art. 2697 cod. civ.
In particolare, deve ritenersi gravante sull'attore, che agisca per l'accertamento del corretto saldo di un conto corrente e per la restituzione di quanto versato in forza di clausole comunque invalide, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto (cfr. Cass.
12993/2023).
Nella specie, al di là della assoluta genericità dei profili di doglianza articolati dall'attrice, si osserva come detta parte abbia omesso di produrre in giudizio i contratti di apertura di credito in conto corrente e di conto anticipi, senza peraltro dedurre la loro inesistenza per carenza di forma scritta ad substantiam, con ciò precludendo qualsivoglia verifica, al loro interno, dell'esistenza e del concreto contenuto delle clausole riguardanti interessi debitori e anatocistici, la cui nullità è stata invocata dalla stessa parte.
Invero, l'attrice ha inteso assolvere all'onere probatorio sulla stessa ricadente mediante istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., avanzata in atto di citazione e poi reiterata in memoria istruttoria.
Tale richiesta è stata rigettata dal giudice precedente assegnatario del fascicolo, con ordinanza del 22.6.2023, in quanto non preceduta da istanza ex art. 119 T.U.B., avanzata solo successivamente alla introduzione del giudizio, e per non aver l'attrice precisato “quale diversa documentazione debba essere acquisita con il provvedimento ex art. 210 c.p.c.”.
Nelle conclusioni precisate all'udienza odierna (che richiamano le note conclusive del 30.4.2025), l'attrice, in via istruttoria, ha reiterato istanza ex art 210 c.p.c. per “l'acquisizione dei contratti intercorsi tra le parti e segnatamente o Conto corrente 7318 acceso presso la filiale in Casalguidi della Controparte_4
già chiuso il 24/8/2017; o Rapporto anticipi n. 22585372 presso la filiale di
[...] Controparte_8
Casalguidi della chiuso il 24/8/2017 e di tutti gli estratti conto relativi Controparte_4
a detti rapporti bancari, nonché di quant'altro inerente a detti rapporti bancari medesimi in oggi impugnati, nonché di un completo rendiconto che indichi, tra l'altro, le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percepiti dalla banca e suoi cessionari del credito con riferimento all'intero periodo Controparte_4 del rapporto, con specificazione dell'interesse anatocistico del tasso applicato, dei giorni di valuta calcolati e delle commissioni di massimo scoperto praticate”.
A sostegno di tale reiterata istanza, parte attrice afferma il diritto del correntista di ottenere dalla banca il rendiconto delle operazioni anche in sede giudiziaria ed in corso di causa.
L'istanza non può trovare accoglimento, dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il diritto spettante al cliente ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso pagina 9 di 11 l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (cfr. Cass. 24641/2021; Cass. 23861/2022 ).
Nel caso di specie, è pacifico che la correntista non abbia richiesto la documentazione contabile alla banca prima della instaurazione della controversia giudiziaria, tanto è vero che rivendica il diritto di formulare tale richiesta, a mezzo dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., anche in corso di causa (in questi termini si v.
Cass. 22016/2023).
Tale evidenza conduce anche al rigetto della istanza di rimessione in termini avanzata dall'attrice con riferimento alla produzione della documentazione contabile, operata con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3
c.p.c. e, dunque, motivata dal fatto che la banca avrebbe ottemperato alla richiesta ex art. Controparte_4
119 TUB – consegnando tali documenti - oltre il termine di preclusione probatoria.
È noto che “la rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, 2° comma, c.p.c., come novellato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà” (Cass. 23561/2011).
Nella specie è del tutto evidente che la decadenza in parola è stata determinata da una causa imputabile alla stessa istante, per avere detta parte provveduto ad avanzare - per la prima volta - la richiesta della documentazione in parola solo in corso di causa e, segnatamente, con PEC del 8.2.2023 (cfr. doc. 10 fasc. att.), risultando la stessa, peraltro, tempestivamente evasa dalla banca in data 18.4.2023 (cfr. doc. 20 fasc. att.), ovverosia entro il termine di novanta giorni prescritto dall'art. 119 co. 4 T.U.B.
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte deve altresì essere confermata l'ordinanza di non ammissione della CTU contabile richiesta dall'attrice, risultando la stessa esplorativa e non potendo in ogni caso essere disposta al fine di eludere le decadenze in cui è incorsa la parte attrice in conseguenza delle preclusioni maturate sotto il profilo assertivo e probatorio.
In definitiva, parte attrice non ha assolto l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda di accertamento delle nullità invocate, talché quest'ultima va rigettata unitamente alle domande, ad essa conseguenti, di rettifica del saldo conto dei due rapporti bancari dedotti in giudizio e di ripetizione di indebito.
Ogni ulteriore questione è assorbita.
4. Con una ultima domanda parte attrice chiede il risarcimento “dei danni tutti, oltre rivalutazione ed interessi in favore dell'attrice in relazione ai comportamenti bancari denunciati con il presente atto di Parte_1 citazione e/o di quelli ulteriori che la convenuta dovesse porre in essere in conseguenza del presente atto di citazione medesimo”.
La domanda è infondata, e come tale non può trovare accoglimento, risultando la stessa del tutto carente sotto il profilo della allegazione specifica dei suoi fatti costitutivi, non avendo l'attrice sufficientemente pagina 10 di 11 indicato quali sono i “comportamenti bancari” da cui sono derivati i danni asseritamente subiti, oltre che della allegazione e della prova di questi ultimi.
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano, come in dispositivo, a mente del
DM 55/2014 in base al valore della lite (da euro 52.000 ad euro 260.000), alla natura del procedimento e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi del giudizio, atteso che non sono state trattate questioni in fatto e in diritto di elevata complessità, dell'istruttoria solo documentale e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta tutte le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 22.5.2025
Il giudice
Emanuele Venzo pagina 11 di 11