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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 16/01/2026, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 605/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
CH IO, AT
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9923/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027856037 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027856037 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027856037 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027856037 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027856037 IRAP 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13042/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'Intimazione di Pagamento n. 09720249027856037 e sotteso avviso di accertamento n. TK501R902347/2015, relativo all'Iva per l'anno
2010; all'Irap per l'anno 2010; all'Irpef addizionale comunale e regionale per l'anno 2010.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei tributi;
l'omessa notifica dell'avviso di accertamento ed insisteva per l'annullamento degli atti impugnati.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma controdeducendo la regolare e tempestiva notifica dell'avviso di accertamento non impugnato da parte ricorrente nei termini di legge con conseguente definitività delle imposte accertate ed insisteva per il rigetto e la condanna alle spese.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che l'Ufficio ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica dell'avviso di accertamento n. TK501R902347/2015 perfezionatasi per compiuta giacenza al mittente in data
27/06/2015 e pertanto entro il termine di prescrizione dei tributi.
Conseguentemente, la Corte osserva la regolarità dell'operato dell'Ufficio e la conseguente debenza delle imposte da parte ricorrente.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a € 2000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese liquidate in complessivi €2000,00 in favore della parte resistente costituita in giudizio.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
CH IO, AT
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9923/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027856037 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027856037 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027856037 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027856037 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249027856037 IRAP 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13042/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'Intimazione di Pagamento n. 09720249027856037 e sotteso avviso di accertamento n. TK501R902347/2015, relativo all'Iva per l'anno
2010; all'Irap per l'anno 2010; all'Irpef addizionale comunale e regionale per l'anno 2010.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei tributi;
l'omessa notifica dell'avviso di accertamento ed insisteva per l'annullamento degli atti impugnati.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma controdeducendo la regolare e tempestiva notifica dell'avviso di accertamento non impugnato da parte ricorrente nei termini di legge con conseguente definitività delle imposte accertate ed insisteva per il rigetto e la condanna alle spese.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che l'Ufficio ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica dell'avviso di accertamento n. TK501R902347/2015 perfezionatasi per compiuta giacenza al mittente in data
27/06/2015 e pertanto entro il termine di prescrizione dei tributi.
Conseguentemente, la Corte osserva la regolarità dell'operato dell'Ufficio e la conseguente debenza delle imposte da parte ricorrente.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a € 2000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese liquidate in complessivi €2000,00 in favore della parte resistente costituita in giudizio.