Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 26/04/2023, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2023
N. 00553/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00587/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 587 del 2016, proposto da
Gei Gestione Energetica Impianti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Vittorio Mazzarelli, Maurizio Zoppolato e Riccardo Torlaschi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Emanuela Rizzi in Venezia, Dorsoduro, 2420;
contro
Comune di Castelnuovo del Garda, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Masi e Paolo Mantovan, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Paolo Mantovan in Venezia, San Polo, 1543;
Comune di Verona, non costituito in giudizio;
nei confronti
RO TE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione di Giunta del Comune di Castelnuovo del Garda del 5 aprile 2016 n. 53, avente ad oggetto “ Servizio di Distribuzione del gas approvazione del risultato della stima industriale degli impianti e del valore industriale residuo da riconoscere al concessionario” , pubblicata sull'Albo Pretorio il successivo 8 aprile;
- dell'allegato B approvato dalla predetta delibera, recante “ Servizio di distribuzione del gas naturale - Attività di stima degli impianti gas” ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelnuovo del Garda;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che oggetto di impugnazione sono gli atti con cui il Comune di Castelnuovo del Garda ha approvato il risultato della stima industriale degli impianti del gas e del valore industriale residuo da riconoscere al concessionario;
- che con atto depositato in data 22 febbraio 2023 parte ricorrente ha dato atto del venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, in ragione del tempo trascorso e dell’evoluzione dei rapporti con il Comune, dichiarando di rinunciare al ricorso a spese compensate;
- che tale atto è stato notificato alle controparti, ma la notifica non risulta essersi perfezionata nei confronti del signor RO TE nel termine di cui all’art. 84, comma 3, cod. proc. amm.;
- che le controparti costituite non si sono opposte alla rinuncia e all’odierna udienza pubblica nessuno è comparso;
- che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (v., per tutte, Ad. plen. n. 25 del 2012) la rinuncia irrituale al ricorso può essere riqualificata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., sub specie di sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto pertanto, in applicazione del principio dispositivo cui è ispirato il processo amministrativo, che s’impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che per la peculiarità della fattispecie sussistono i presupposti di legge per dichiarare le spese interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Mielli, Presidente FF
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Stefano Mielli |
IL SEGRETARIO