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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 20/02/2026, n. 2985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2985 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2985/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2840/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120149049040820 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1019/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Come riportato in atti.
Resistente: Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, Ricorrente_1 impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249049040820000, notificata al ricorrente in data 25 gennaio 2025. L'atto riguarda la riscossione di
€ 301,95, relativi alla cartella di pagamento n. 07120170060033048000 per omesso versamento dell'Imposta di Registro per l'anno 2007 (provvedimento collegato a una sentenza civile del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia).
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto, la prescrizione del credito, la violazione dell'art. 1, co. 544, L. 228/2012 (Debiti < € 1.000) per il mancato invio della comunicazione ordinaria contenente il dettaglio del ruolo, obbligatoria prima di azioni esecutive per importi ridotti, la decadenza ex art. 76 DPR 131/1986.
La DP I Napoli ha controdedotto la regolare notifica della cartella (quale atto presupposto) notificata correttamente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 07/10/2018 (data perfezionamento per il destinatario), depositando le relative relate e l'inammissibilità delle eccezioni di merito perchè, essendo la cartella regolarmente notificata e non impugnata, la pretesa è divenuta definitiva e non possono essere fatti valere ora vizi propri dell'atto presupposto o la decadenza dell'azione accertatrice. Eccepisce, ancora, l'infondatezza della prescrizione perchè per l'imposta di registro è decennale (art. 78 DPR 131/86) e che tale termine non
è decorso tra la notifica della cartella (2018) e l'intimazione (2025), considerando anche la sospensione dei termini Covid-19. Infine, eccepisce l'infondatezza dell'eccezione di violazione dell'art. 1 co. 544 L. 228/2012 perchè l'intimazione di pagamento costituisce essa stessa l'atto preliminare necessario prima dell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, quanto alla regolarità della notifica dell'atto presupposto (Cartella di pagamento), il ricorrente eccepisce in via preliminare l'omessa notifica della cartella di pagamento prodromica, sostenendo di aver avuto conoscenza della pretesa unicamente con la ricezione dell'intimazione impugnata. L'eccezione è destituita di fondamento. Dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione emerge, al contrario, la piena regolarità del procedimento notificatorio dell'atto presupposto, eseguito ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Nello specifico, stante la temporanea assenza del destinatario, il messo notificatore ha proceduto:
1) in data 25 settembre 2018, al deposito dell'atto presso la Casa Comunale di Ischia e alla contestuale affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione;
2) in data 27 settembre 2018, all'invio della raccomandata informativa (n. 57300871682-7);
3) tale raccomandata è stata regolarmente consegnata e sottoscritta in data 9 ottobre 2018.
Tale iter risulta documentato da atti facenti fede fino a querela di falso e perfeziona validamente la notifica dell'atto presupposto, portandolo nella legale conoscibilità del contribuente.
Risultano inammissibili le eccezioni inerenti il merito della pretesa e la decadenza. Accertata la rituale notificazione della cartella di pagamento n. 07120170060033048000 in data 9 ottobre 2018, e non essendo la stessa stata opposta nei prescritti termini di legge, la pretesa impositiva ivi contenuta è divenuta definitiva e intangibile. Ne consegue, in ossequio all'art. 19, comma 3, del D. Lgs. 546/1992 e alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che l'intimazione di pagamento può essere impugnata esclusivamente per "vizi propri" e non per questioni attinenti all'atto impositivo precedente. Pertanto, l'eccezione formulata dal ricorrente in ordine all'intervenuta decadenza quinquennale ex art. 76 del D.P.R. 131/1986 del potere di accertamento dell'Ufficio risulta preclusa e inammissibile in questa sede.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione, assumendo il ricorrente che il decennio decorra dal 2017.
Trattandosi di pretesa derivante da Imposta di Registro, il termine prescrizionale applicabile al credito erariale definitivamente accertato è quello decennale, espressamente previsto dall'art. 78 del D.P.R. n. 131/1986.
Tale termine non decorre, come erroneamente calcolato dal ricorrente, dall'anno d'imposta (2007), bensì dalla data di notifica dell'atto interruttivo prodromico. Poiché la cartella di pagamento è stata validamente notificata nell'ottobre 2018 e l'odierna intimazione di pagamento è stata notificata nel gennaio 2025, è di palese evidenza che il termine decennale non sia affatto spirato. A ciò si aggiunga, ad abundantiam, che il decorso della prescrizione ha subito le sospensioni di legge disposte dalla normativa emergenziale Covid-19
(art. 68 D.L. n. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015), come correttamente evidenziato dall'Ufficio.
Da ultimo, il ricorrente lamenta l'improcedibilità dell'azione esecutiva per mancato invio di una comunicazione preventiva tramite posta ordinaria, trattandosi di debito inferiore a € 1.000. L'eccezione è infondata. Come controdedotto dall'Agente della Riscossione, l'avviso di intimazione ex art. 50 del D.P.R. 602/73 costituisce, per sua stessa natura e funzione, l'atto preliminare rispetto alle procedure esecutive, concedendo al debitore il termine di 5 giorni per effettuare il versamento prima di procedere al pignoramento. Esso assorbe e soddisfa la finalità di avviso preventivo posta a tutela del contribuente.
All'integrale rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi euro 200,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2840/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120149049040820 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1019/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Come riportato in atti.
Resistente: Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, Ricorrente_1 impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249049040820000, notificata al ricorrente in data 25 gennaio 2025. L'atto riguarda la riscossione di
€ 301,95, relativi alla cartella di pagamento n. 07120170060033048000 per omesso versamento dell'Imposta di Registro per l'anno 2007 (provvedimento collegato a una sentenza civile del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia).
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto, la prescrizione del credito, la violazione dell'art. 1, co. 544, L. 228/2012 (Debiti < € 1.000) per il mancato invio della comunicazione ordinaria contenente il dettaglio del ruolo, obbligatoria prima di azioni esecutive per importi ridotti, la decadenza ex art. 76 DPR 131/1986.
La DP I Napoli ha controdedotto la regolare notifica della cartella (quale atto presupposto) notificata correttamente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 07/10/2018 (data perfezionamento per il destinatario), depositando le relative relate e l'inammissibilità delle eccezioni di merito perchè, essendo la cartella regolarmente notificata e non impugnata, la pretesa è divenuta definitiva e non possono essere fatti valere ora vizi propri dell'atto presupposto o la decadenza dell'azione accertatrice. Eccepisce, ancora, l'infondatezza della prescrizione perchè per l'imposta di registro è decennale (art. 78 DPR 131/86) e che tale termine non
è decorso tra la notifica della cartella (2018) e l'intimazione (2025), considerando anche la sospensione dei termini Covid-19. Infine, eccepisce l'infondatezza dell'eccezione di violazione dell'art. 1 co. 544 L. 228/2012 perchè l'intimazione di pagamento costituisce essa stessa l'atto preliminare necessario prima dell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, quanto alla regolarità della notifica dell'atto presupposto (Cartella di pagamento), il ricorrente eccepisce in via preliminare l'omessa notifica della cartella di pagamento prodromica, sostenendo di aver avuto conoscenza della pretesa unicamente con la ricezione dell'intimazione impugnata. L'eccezione è destituita di fondamento. Dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione emerge, al contrario, la piena regolarità del procedimento notificatorio dell'atto presupposto, eseguito ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Nello specifico, stante la temporanea assenza del destinatario, il messo notificatore ha proceduto:
1) in data 25 settembre 2018, al deposito dell'atto presso la Casa Comunale di Ischia e alla contestuale affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione;
2) in data 27 settembre 2018, all'invio della raccomandata informativa (n. 57300871682-7);
3) tale raccomandata è stata regolarmente consegnata e sottoscritta in data 9 ottobre 2018.
Tale iter risulta documentato da atti facenti fede fino a querela di falso e perfeziona validamente la notifica dell'atto presupposto, portandolo nella legale conoscibilità del contribuente.
Risultano inammissibili le eccezioni inerenti il merito della pretesa e la decadenza. Accertata la rituale notificazione della cartella di pagamento n. 07120170060033048000 in data 9 ottobre 2018, e non essendo la stessa stata opposta nei prescritti termini di legge, la pretesa impositiva ivi contenuta è divenuta definitiva e intangibile. Ne consegue, in ossequio all'art. 19, comma 3, del D. Lgs. 546/1992 e alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che l'intimazione di pagamento può essere impugnata esclusivamente per "vizi propri" e non per questioni attinenti all'atto impositivo precedente. Pertanto, l'eccezione formulata dal ricorrente in ordine all'intervenuta decadenza quinquennale ex art. 76 del D.P.R. 131/1986 del potere di accertamento dell'Ufficio risulta preclusa e inammissibile in questa sede.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione, assumendo il ricorrente che il decennio decorra dal 2017.
Trattandosi di pretesa derivante da Imposta di Registro, il termine prescrizionale applicabile al credito erariale definitivamente accertato è quello decennale, espressamente previsto dall'art. 78 del D.P.R. n. 131/1986.
Tale termine non decorre, come erroneamente calcolato dal ricorrente, dall'anno d'imposta (2007), bensì dalla data di notifica dell'atto interruttivo prodromico. Poiché la cartella di pagamento è stata validamente notificata nell'ottobre 2018 e l'odierna intimazione di pagamento è stata notificata nel gennaio 2025, è di palese evidenza che il termine decennale non sia affatto spirato. A ciò si aggiunga, ad abundantiam, che il decorso della prescrizione ha subito le sospensioni di legge disposte dalla normativa emergenziale Covid-19
(art. 68 D.L. n. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015), come correttamente evidenziato dall'Ufficio.
Da ultimo, il ricorrente lamenta l'improcedibilità dell'azione esecutiva per mancato invio di una comunicazione preventiva tramite posta ordinaria, trattandosi di debito inferiore a € 1.000. L'eccezione è infondata. Come controdedotto dall'Agente della Riscossione, l'avviso di intimazione ex art. 50 del D.P.R. 602/73 costituisce, per sua stessa natura e funzione, l'atto preliminare rispetto alle procedure esecutive, concedendo al debitore il termine di 5 giorni per effettuare il versamento prima di procedere al pignoramento. Esso assorbe e soddisfa la finalità di avviso preventivo posta a tutela del contribuente.
All'integrale rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi euro 200,00 oltre accessori di legge se dovuti.