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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/11/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme - Sezione Unica Civile - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 546 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 4.6.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127- ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA (C.F. , elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via Tevere n. 21, presso lo studio dell'avv. Aldo Palmieri, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Pasqualino Scaramuzzino, giusta procura in atti;
RICORRENTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, via Savonarola CP_1 C.F._2
n. 39, presso lo studio dell'avv. Carmine Pellegrino, che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Francesco Zoccali, giusta procura in atti;
RESISTENTE OGGETTO: azione di reintegrazione nel possesso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c.. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex artt. 1168 e/o 1170 c.c. e 703 c.p.c., depositato in via telematica il 7.5.2020, Pt_1 adiva l'intestato Tribunale e all'uopo esponeva: di essere legittimo proprietario e possessore
[...] ultraventennale di un suolo edificatorio sito nel Comune di Filadelfia (VV) e identificato al foglio di mappa n. 26 del predetto Comune con particelle catastali nn. 1385 e 1388; che detto terreno viene identificato e riportato nel centro abitato del Comune di Filadelfia – rione Carmine - tra le vie IV Novembre, via C. Battisti, via Garibaldi, e viale M. Buonarroti, salvo altri;
che esso ricorrente aveva sempre esercitato il possesso su detto bene, in maniera ininterrotta, pubblica e pacifica, fin dal suo acquisto e così trasmesso, pagando finanche ogni relativo tributo in merito a detto possedimento;
che, nel terreno distinto alla particella 1388, sorge un fabbricato con annesso spazio esterno, mentre la particella 1385 risulta libera con la precisazione che la stessa risulta meglio identificata nella lettera “F” e quantificata in mq. 580, e nella lettera “E” quantificata in mq. 125, come da elaborato tecnico ad opera del geom. del CP_2
12.7.2019 allegato al ricorso;
che, in particolare, esso ricorrente e prima di lui i vecchi possessori avevano sempre utilizzato dette particelle mediante realizzazione di costruzione, depositi ed altro, provvedendo comunque a custodirle con pulizia da erbacce ed altro e con impiego di personale;
che, nel corso degli anni, egli aveva ricevuto diffide/ordinanze da parte del per la realizzazione delle opere di Parte_2 pulizia dei terreni in questione;
che, nei primi giorni del mese di giugno del 2019, esso istante aveva riscontrato la chiusura, a modo di recinzione, del suolo edificatorio, come sopra identificato;
che, più nello specifico, aveva riscontrato la posa di paletti in ferro e rete metallica, a delimitazione e chiusura della 1 particella 1385 e parte dello spazio inerente alla particella 1388; che tale recinzione era stata attaccata al muro del fabbricato di proprietà del medesimo ricorrente posto nella indicata particella 1388; che, in data 27.6.2019, con prot. 4320, egli aveva presentato richiesta di accesso agli atti per la verifica di regolarità dei lavori, con istanza per autotutela indirizzata all'Ufficio Tecnico del nonché al Parte_2
Comando della Polizia Municipale del predetto Comune, per gli accertamenti di propria competenza;
che, a seguito dell'autorizzazione all'accesso, aveva appreso che, in data 28.5.2019, con prot. 3566, era stata presentata comunicazione inizio lavori da parte della resistente “per recinzione di un lotto CP_1 di terreno sito nel centro abitato del Comune di Filadelfia posto ad angolo tra viale 4 Novembre, via Cesare Battisti e Via Michelangelo Buonarroti, distinto in Catasto al foglio di mappa n. 26 con la p.lla n. 1385”; che tale era stata depositata dalla resistente in quanto “possessore ultraventennale” dei fondi de quibus Per_1 rispetto ai quali la aveva dichiarato di “avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento”; che CP_1 la resistente aveva comunicato, con la predetta richiesta, l'inizio lavori in data 29.5.2019; che esso ricorrente era venuto a conoscenza, quindi, che i lavori di recinzione erano stati eseguiti dalla resistente per il tramite della ditta Bretti Pietro;
che la , con la predetta recinzione, aveva impedito ogni libero accesso e CP_1 godimento delle particelle suindicate ad esso ricorrente;
che vani erano risultati i tentativi di risoluzione stragiudiziale della vertenza essendosi reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei suoi diritti. Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorrente, ritenendo che la condotta posta in essere dalla CP_1 configurasse, ai sensi degli artt. 1168 e/o 1170 c.c., uno spoglio violento e/o clandestino e/o una molestia del suo possesso dei predetti terreni, chiedeva al Tribunale, sulla base della semplice notorietà del fatto e valutata l'urgenza, di: “1) ordinare a con decreto e inaudita altera parte, l'immediata CP_1 reintegra e o manutenzione del ricorrente nel pieno ed esclusivo possesso del bene sopra specificato, nonché l'immediata riduzione in pristino e demolizione delle opere che comportano lesione nel possesso dell'immobile, oltre all'esecuzione, a cura e a spese della resistente , di ogni lavoro necessario al fine CP_1 di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi, con eliminazione e rimozione della recinzione eseguita e sopra descritta;
2) in mancanza autorizzare esso ricorrente, ad agire per l'esecuzione e attuazione, per il ripristino dello stato preesistente dei luoghi, con rimozione e demolizione della recinzione e di ogni altro ostacolo, a spese della resistente;
3) ordinare, altresì, a la cessazione di ogni turbativa e o molestia e CP_1 con espresso divieto dal continuare nella sua arbitraria, illecita ed illegittima condotta, così da preservare il pieno utilizzo e godimento del possesso sul terreno per cui è causa da parte del ricorrente;
4) in ogni caso, si chiede al Tribunale di disporre le modalità di attuazione, con ogni opportuno provvedimento, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c.; 5) fissare l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto al resistente;
6) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare la resistente al risarcimento dei danni, presunti per legge, con pronuncia generica e con riserva di autonoma CP_3 azione da esperirsi nella competente sede di giustizia;
7) condannare al pagamento delle CP_1 spese, competenze e onorari del giudizio;
8) in caso di accoglimento del presente ricorso si chiede, fin da adesso, che il Tribunale disponga la prosecuzione per l'inizio del giudizio di merito ai sensi dell'art. 669 octies c.p.c., con ogni altro provvedimento di legge conseguente. Salvo ogni altro diritto, azione e ragione”. 1.1. Denegata dal Tribunale la tutela possessoria inaudita altera parte e instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio la quale eccepiva, preliminarmente, la nullità della notifica del ricorso CP_1 introduttivo nei suoi confronti giacchè perfezionatasi soltanto dopo la scadenza del termine indicato nel decreto di fissazione dell'udienza con lesione, dunque, del “termine a difesa” di essa resistente e dei suoi diritti difensivi. Sempre in via preliminare la resistente eccepiva la decadenza e/o tardività dell'azione possessoria formulata dal ricorrente per decorrenza del termine annuale di proponibilità della medesima.
2 Nel merito, contestava tutto quanto ex adverso dedotto e rappresentato, assumendo, in particolare, l'insussistenza di un possesso giuridicamente tutelabile in capo al ricorrente per come anche accertato all'esito di un separato giudizio svoltosi tra le parti (e i loro danti causa) concluso con pronuncia definitiva della Suprema Corte. Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità della notifica e di concedere un termine per consentirle una adeguata difesa, ovvero di dichiarare inammissibile l'azione e/o di rigettarla nel merito perché infondata in fatto e diritto;
il tutto con il successo delle spese di lite da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. 1.3. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, senza l'audizione di informatori perché ritenuta superflua dal Tribunale, con provvedimento emesso in data 10.12.2020 (e depositato il 17.12.2020), a chiusura della fase sommaria, veniva respinta la domanda possessoria della parte ricorrente con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Avverso l'ordinanza anzidetta veniva proposto, da parte di reclamo ai sensi dell'art. 669- Parte_1 terdecies c.p.c.; il conseguente giudizio si concludeva, a seguito di ordinanza collegiale del 20.1.2022, con il rigetto integrale dell'impugnativa e la conferma del provvedimento adottato nella fase sommaria e condanna del reclamante al rimborso delle spese processuali. 1.4. Nel termine di cui all'art. 703, ultimo comma, c.p.c. con specifica istanza, Parte_1 introduceva il giudizio di merito.
1.5. Nel corso della fase del merito possessorio non veniva svolta alcuna ulteriore attività istruttoria;
quindi la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.6.2025 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c.), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente occorre evidenziare che l'avvio da parte del del procedimento di Parte_2 espropriazione relativo ad una delle due particelle oggetto di causa (vale a dire quella n. 1385 del foglio di mappa n. 26 del Comune di Filadelfia) non comporta la cessazione della materia del contendere (neanche parziale) dal momento che non vi è alcuna prova agli atti di causa che tale procedura si sia effettivamente conclusa con la completa acquisizione del terreno in questione alla P.A..
3. Nel merito il Tribunale ritiene che anche all'esito dello svolgimento della fase del merito possessorio la domanda del ricorrente debba ritenersi infondata e pertanto non possa trovare accoglimento. 3.1. Con il ricorso introduttivo del giudizio ha prospettato di essere possessore Parte_1 dell'appezzamento di terreno contrassegnato dalle particelle 1388 e 1385 (con riferimento a quest'ultima ha meglio specificato in sede di reclamo di averne avuto il godimento per una porzione limitata), e di avere esercitato il relativo potere di fatto su di esso e di avere subito lo spoglio da parte della resistente per effetto dell'apposizione di una recinzione di paletti in ferro e rete metallica a delimitazione e chiusura della particella 1385 e parte dello spazio inerente alla particella 1388 (recinzione attaccata al muro del fabbricato di proprietà del ricorrente posto nella particella 1388). 3.2. Orbene, alla luce della narrazione svolta dal ricorrente, è possibile ritenere che l'azione proposta sia certamente di reintegrazione, in quanto la condotta lesiva del possesso – così come rappresentata – si configura quale integrale privazione del preteso potere di fatto dell' sui terreni di cui al ricorso Pt_1 effettuata contro la volontà del ricorrente (cfr. Cass. civ., 13 febbraio 1999, n. 1204: “Ricorre spoglio violento anche nella privazione dell'altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trova il possessore eseguita contro la volontà anche soltanto presunta del possessore;
presunzione sussistente sempre che manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso e che non è superata dal semplice
3 silenzio, fatto di per sé equivoco che non può essere interpretato senz'altro come manifestazione di consenso o di acquiescenza”). Delineato nei termini appena detti il thema decidendum ed il correlato thema probandum, è bene ricordare che in tema di reintegrazione del possesso il giudice deve accertare l'esistenza di un possesso tutelabile e di un'azione integrante gli estremi di uno spoglio, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo è estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo “ad colorandam possessionem”, così come sono irrilevanti la frequenza e le modalità di esercizio del potere sulla cosa (Cass. 15.05.98, n. 4908). Pertanto, nell'ambito di una azione di spoglio del possesso, il giudice non deve mai accertare la validità e l'efficacia dell'eventuale titolo nella disponibilità delle parti atteso che in materia possessoria non rileva mai la valutazione degli effetti negoziali di un atto (v. Cass. civ. n. 3627/2014). Inoltre, come premessa giuridica, giova rammentare che l'azione di reintegrazione, detta anche di spoglio, è l'azione possessoria diretta a reintegrare nel possesso di un bene colui che sia stato vittima di uno spoglio violento o clandestino. L'art. 1168, comma 1 c.c., infatti, dispone che "chi sia stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo." Presupposti dell'azione sono il "possesso" o compossesso (o la "detenzione qualificata") e lo "spoglio". Per quanto concerne il primo di tali presupposti, va ricordato che il "possesso" consiste nel "potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale" (cfr. art. 1140, comma 1, c.c.). Con riguardo al presupposto dello "spoglio", si deve osservare che esso consiste nella privazione totale o parziale della cosa o, più in generale, nel fatto che impedisce durevolmente al possessore l'esercizio del possesso (cfr. in tal senso: Cass. civile 28 settembre 1994 n. 7887). Lo spoglio non deve consistere necessariamente in un evento permanente ed irreversibile, essendo sufficiente che abbia carattere duraturo (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 settembre 2004, n. 18227; Cass. civile, sez. II, 28 settembre 1994, n. 7887). I caratteri dello spoglio sono la "violenza" o la "clandestinità". Lo spoglio violento è quello attuato attraverso atti di forza o minacce. Secondo la Cassazione, peraltro, ad integrare la violenza è sufficiente qualsiasi azione che produca la privazione totale o parziale del possesso contro la volontà espressa o presunta del possessore (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 01 luglio 2005, n. 14067; Cass. civile, sez. II, 30 agosto 2000, n. 11453; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2000, n. 6807; Cass. civile, sez. II, 13 febbraio 1999, n. 1204; Cass. civile, sez. III, 6 settembre 1995, n. 9381; Cass. civile, sez. II, 27 ottobre 1994, n. 8874; Cass. civile, sez. II, 13 febbraio 1987, n. 1577; Cass. civile, sez. II, 29 giugno 1985, n. 3896). Più in particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civile, sez. II, 30 agosto 2000, n. 11453) "la violenza, quale presupposto dell'azione di spoglio ex art. 1168 c.c., implica che lo spoglio venga commesso con atti arbitrari, i quali contro la volontà espressa o tacita del possessore tolgano a questo il possesso o gliene impediscano l'esercizio, con la consapevolezza, da parte di chi commette lo spoglio, di agire proprio per privare il possessore della cosa posseduta (cosiddetto animus spoliandi)". Lo spoglio "clandestino" invece, è quello attuato senza atti di forza o minacce, bensì in maniera occulta che non consenta alla vittima di percepirlo all'istante. In sintesi, il positivo esito dell'azione di reintegrazione, avente funzione eminentemente recuperatoria, presuppone in modo indefettibile la concorrenza di due requisiti. Da un lato, va verificata l'esistenza, in capo al soggetto agente, di una situazione di possesso (ancorché, come già veduto, illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e non esercitato per
4 mera tolleranza altrui;
sul punto, cfr. Cass. 15 maggio 1998 n. 4908; Cass. 7 febbraio 1998 n. 1299) o di detenzione qualificata. Dall'altro lato, è necessaria la privazione totale o parziale, purché manifestata con carattere duraturo (v. Cass. 25 luglio 1981 n. 4820), del possesso (intesa come qualsiasi atto che impedisca o restringa le facoltà inerenti il potere esercitato sulla res: ex plurimis, Cass. 2 dicembre 1994 n. 10363) caratterizzato dall'animus spoliandi, consistente nella consapevolezza di sostituirsi nella detenzione o nel godimento di un bene, contro la volontà, manifestata o presunta, dello spogliato (v. Cass. 18 luglio 1985 n. 4226; Cass. 22 ottobre 1997 n. 10366). Specificamente, per quanto attiene al profilo dell'elemento soggettivo, vale il principio secondo cui (Cass. n. 13270/2009), in tema di possesso, è passibile di azione di reintegrazione, ai sensi dell'articolo 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, “l'animus spoliandi in re ipsa”, e non potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera soltanto “in continenti”, vale a dire nell'immediatezza di un subito ed illegittimo attacco al proprio possesso. Infatti, è stato precisato (Cass. n. 2667/2001) che caratteristica necessaria e sufficiente per la configurabilita' dell'”animus spoliandi” deve ritenersi la consapevolezza di sovvertire una situazione possessoria contro la volontà espressa o presunta del possessore, sì che esso non può dirsi escluso dal convincimento dello
“spolians” di esercitare un proprio diritto, e ciò in quanto (Cass. n. 2525/2001) è legittimamente sostenibile la sussistenza dell'”animus spoliandi” nell'agente in conseguenza del solo fatto di aver privato del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà (espressa o tacita), indipendentemente dalla convinzione dell'agente stesso di operare secondo diritto, ovvero con il proposito di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto. La presenza del detto elemento soggettivo dello spoglio può legittimamente venir esclusa, pertanto, qualora risulti provato, da parte del convenuto nel giudizio possessorio, il proprio ragionevole convincimento circa il consenso del possessore alla modifica o privazione del suo possesso (conf. Cass. n. 2316/2011; Cass. n. 8059/2005). In estrema sintesi, dunque, può dirsi che l'azione di spoglio o di reintegrazione (art. 1168 c.c.) riguarda il caso in cui il possessore sia stato privato (spogliato) in modo violento o clandestino di qualunque tipo di bene, mobile o immobile;
ciò significa che al possessore deve essere stato sottratto, contro la propria volontà (in ciò consiste la violenza, che non deve necessariamente concretarsi in atti materialmente violenti, basta la contraria volontà del possessore) o clandestinamente (senza che il possessore ne fosse a conoscenza), il bene posseduto. Giova osservare, poi, che la prova del possesso deve essere particolarmente rigorosa, costituendo il presupposto essenziale di concessione della tutela possessoria richiesta. Invero, ai fini dell'azione di reintegra, è sempre necessaria la dimostrazione del concreto esercizio del potere di fatto di cui lo spogliato lamenta l'avvenuta privazione (v. Cass. n. 4271/1995). Chi agisce in reintegra, difatti, deve dimostrare, assolvendo l'onere probatorio su di esso gravante (cfr., Cassazione civile, sez. II, 31 agosto 2005, n. 17567), di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto. Sul punto, è bene precisare, sotto un primo profilo, che il possesso che legittima una parte all'esercizio dell'azione di reintegrazione deve possedere il requisito dell'attualità al momento del sofferto spoglio (cfr., Cassazione civile , sez. II, 11 novembre 1997, n. 11119; Cassazione civile, sez. I, 3 settembre 1993, n. 9312, Cassazione civile , sez. II, 31 agosto 2005, n. 17567; Pretura Taranto, 11 ottobre 1982), e, sotto altro aspetto, che – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità –gli atti di saltuaria utilizzazione di un bene non valgono di per sé ad integrare gli estremi del possesso, poiché un soggetto può essere considerato possessore
5 o compossessore di una cosa solo quando abbia in concreto la possibilità di disporre materialmente di essa senza che altri soggetti abbiano di fatto o di diritto il potere di escluderlo e, d'altra parte la disposizione materiale della cosa non rileva ai fini in esame se non corrisponde all'attività del proprietario o del titolare di un diritto reale (cfr., Cassazione civile, sez. II, 20 agosto 1999, n. 8799). 3.3. Tanto detto in punto di diritto, circa l'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c., occorre precisare, sotto il profilo della formazione del convincimento del giudice nell'ambito del merito possessorio, che “nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può basarsi esclusivamente sugli elementi raccolti nella fase di cognizione sommaria, allorché consentano di decidere la causa, in quanto idonei a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice” (v. Trib. Bari, 25 ottobre 2010). Pertanto, l'esito dell'istruttoria espletata nella seconda fase a cognizione piena non impedisce certamente la congiunta utilizzazione delle risultanze emergenti dalla fase sommaria attraverso l'audizione delle parti nonché l'esame dei documenti prodotti ed allegati ai rispettivi fascicoli. In particolare, le informazioni assunte nella fase sommaria del giudizio possessorio hanno valore indiziario (cfr. Cass. n. 8522/2003) e possono costituire fonte di esclusiva o concorrente ponderazione e convincimento nella fase di merito. Inoltre, sotto altro aspetto, deve sottolinearsi, in relazione ai principi regolatori della valutazione giudiziale della rilevanza e concludenza o meno ai fini decisori delle diverse risultanze processuali acquisite, che: 1) spetta in via esclusiva al Giudice del merito - in forza del principio generale di cui all'art. 116 c.p.c. - il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006); 2) l'esame dei documenti esibiti e delle deposizione dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale espletata, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 2004 anche in motivazione;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 11933 del 07/08/2003; Cass. n. 9662 del 2001; Cass. n. 13910 del 2001; Sez. L, Sentenza n. 10739 del 02/12/1996). 4. Fatte tutte le superiori premesse metodologiche, in primo luogo, si richiamano le osservazioni già svolte nell'ordinanza del 10.12.2020 con riguardo all'eccezione di decadenza sollevata dalla parte resistente che, di conseguenza, va disattesa. Infatti, secondo la previsione normativa dell'art. 1168 c.c. l'esperibilità dell'azione di reintegrazione è soggetta al termine di un anno, il cui dies a quo è necessariamente decorrente dal sofferto spoglio o, se questo è clandestino, dalla scoperta dello stesso. Si tratta, quindi, di un termine perentorio il quale deve essere osservato a pena di decadenza. La tempestività costituisce pertanto un presupposto necessario dell'esercizio dell'azione che, se posto in discussione dal convenuto con l'eccezione di decadenza, deve essere provato dall'attore (ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, n. 6055/1996). Nel caso di specie la condotta spoliativa lamentata dal ricorrente è consistita nella posa di paletti in ferro e rete metallica, ad opera della , a delimitazione e chiusura della particella 1385 e di parte dello spazio CP_1 inerente alla particella 1388 di cui si discute.
6 Dalla documentazione depositata dalla stessa resistente risulta che la per la recinzione del terreno in Per_1 questione era stata depositata presso il Comune di Filadelfia, da parte della , in data 28.5.2019 (prot. CP_1
n. 3566), con indicazione della data di inizio dei lavori per la posatura della recinzione al 29.5.2019 (vedi Cila lavori recinzione fascicolo di parte resistente). Pertanto, pur volendo considerare che l'avvio effettivo dei lavori per la recinzione in oggetto sia datato 29.5.2019 non può che evidenziarsi la tempestività della spiegata azione possessoria da parte del ricorrente atteso che il ricorso introduttivo è stato depositato in Cancelleria il 7.5.2020, vale a dire entro l'anno dal compimento dell'atto di spoglio. Ne discende il rigetto dell'eccezione di decadenza dell'azione possessoria sollevata dall'odierna resistente. 4.1. Nessuna declaratoria di inammissibilità della domanda possessoria dell' poi, può essere Pt_1 determinata dalla specificazione, avvenuta in sede di reclamo, ad opera dell' in ordine all'oggetto Pt_1 materiale della richiesta di reintegra, non più individuato nell'intero terreno corrispondente alla particella n. 1385, ma in una porzione di quest'ultima. Infatti, nel giudizio di reintegrazione da spoglio, sussiste domanda nuova, inammissibile, soltanto nel caso in cui venga indicato, come oggetto di spoglio, un bene diverso da quello menzionato nell'atto introduttivo: alla privazione di un bene diverso corrisponde, in effetti, una controversia che esorbita dai limiti dell'originaria pretesa;
per contro, un mero mutamento della prospettazione di elementi relativi al possesso del bene (modalità, limiti, titolo giustificativo) - o allo spoglio (modi d'esecuzione, clandestinità, violenza) - non integra un mutamento, ma una semplice modificazione della domanda (in tal senso, Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11369 del 29 aprile 2019). Ebbene, nel caso in disamina, il bene rispetto al quale viene domandata tutela possessoria è il medesimo dell'originario ricorso: la diversa estensione individuata in sede di reclamo dal ricorrente circa la porzione di terreno che sarebbe stata dallo stesso posseduta non altera tale identità, ma la specifica. 4.2. Superata nei termini appena illustrati l'eccezione di decadenza della resistente e meglio chiarito l'oggetto materiale della richiesta possessoria, ritiene il Tribunale, all'esito dell'intero procedimento, che la parte ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. con riferimento all'esercizio di un possesso giuridicamente tutelabile. Come veduto, infatti, ai fini dell'azione di reintegra, è sempre necessaria la dimostrazione dell'effettivo esercizio del potere di fatto di cui lo spogliato lamenta l'avvenuta spoliazione. Nel caso di specie, esiste un giudicato al quale la presente sentenza non può che fare indispensabile riferimento, così come già riconosciuto da questo Giudice nella tutela interdittale e anche dal Collegio in sede di reclamo. Infatti, dalla documentazione versata in atti dalla difesa della resistente è emerso, inequivocabilmente, che tra le odierne parti (e, prima di esse, i rispettivi danti causa) si è svolto un giudizio petitorio avente ad oggetto anche il terreno in considerazione, conclusosi dinanzi alla Corte di Cassazione. Tale giudizio è stato introdotto da madre dell'odierno ricorrente, la quale voleva che fosse CP_4 affermato il suo esclusivo diritto dominicale sulla res nei confronti di (dante causa Controparte_5 di ) e di e ha avuto alterni esiti giudiziari. CP_1 Persona_2
Nello specifico dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme la domanda era stata accolta previa sua qualificazione come azione di accertamento della proprietà e ciò sul presupposto che il possesso dei fondi de quibus fosse, evidentemente, in capo alla parte attrice (quindi alla dante causa dell' e Pt_1 all' stesso che vi era subentrato) (vedi sentenza n. 24/2009 del Tribunale di Lamezia Terme Pt_1 depositata il 26.3.2009 fascicolo di parte resistente).
7 In secondo grado la Corte di Appello di Catanzaro ha però ribaltato tale pronunciamento qualificando, diversamente, la domanda attorea alla stregua di una domanda di rivendica ex art. 948 c.c. (cfr. sentenza n. 783/2013 della Corte di Appello di Catanzaro depositata il 5.6.2013 vedi fascicolo di parte resistente). In particolare, la Corte territoriale ha censurato la decisione di prime cure nella parte in cui aveva escluso che il possesso dei terreni in oggetto fosse in capo ai convenuti ritenendo erroneamente che l'azione proposta fosse di mero accertamento e non di rivendicazione. Inoltre, i Giudici catanzaresi hanno escluso che la parte attrice di quel giudizio avesse provato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della rivendica (cosiddetta “probatio diabolica”) dimostrando il proprio diritto risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario ovvero provando di aver posseduto il bene
- anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione. In altri termini, i giudici di appello hanno escluso che fosse stata comprovata l'esistenza di un possesso ultraventennale sia in capo alla madre del ricorrente che ai suoi precedenti danti causa. Tale pronuncia è stata oggetto di ricorso per cassazione da parte dell'odierno ricorrente (in qualità di unico erede di il quale ha lamentato, a prescindere dalle questioni di rito sollevate, l'erroneità CP_4 della pronuncia della Corte di Appello di Catanzaro sotto il profilo della erronea qualificazione della domanda attorea sostenendo altresì che la domanda di accertamento della proprietà sarebbe assoggetta ad un onere probatorio meno intenso rispetto a quella di rivendica che nella specie era stato adempiuto dalla parte ricorrente. I Supremi Giudici hanno respinto l'impugnativa evidenziando l'errore in cui era incorso la difesa dell' la quale aveva sostenuto la tesi dell'assoggettamento ad un regime probatorio diverso delle Pt_1 azioni di accertamento e di rivendica della proprietà laddove gli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità (pure richiamati nella pronuncia della Cassazione) sottopongono anche l'azione di mero accertamento della proprietà (o della comproprietà) alla cosiddetta “probatio diabolica” della titolarità del proprio diritto che nel caso di specie non era stata adempiuta. La Cassazione, inoltre, dato atto dell'errore di impostazione del ricorso dell' sotto il profilo Pt_1 suesposto, non è entrata nel merito della qualificazione della domanda proposta ritenendo, in ogni caso, la questione assorbita e superata dalla valutazione negativa in ordine alla prova offerta per la dimostrazione della proprietà (vedi ordinanza n. 11767/2019 della Corte di Cassazione depositata il 6.5.2019 fascicolo di parte resistente). In tal modo, conseguentemente e ovviamente, è rimasta ferma la qualificazione della domanda dell' (e dei suoi danti causa) quale azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c., non essendo Pt_1 intervenuta, sul punto specifico, una diversa statuizione della Suprema Corte. 4.3. Delineato secondo quanto appena illustrato l'excursus giudiziario della separata controversia di natura ordinaria svoltasi tra i danti causa delle parti (e poi tra le odierne parti subentrate nella posizione dei propri genitori), non può che rilevarsene l'essenzialità e la centralità ai fini della decisione del presente procedimento trattandosi di pronunce che hanno riguardato la situazione petitoria dei terreni oggetto del ricorso possessorio affrontando tuttavia anche la diversa questione del possesso dei medesimi. Al riguardo occorre ricordare che per consolidata giurisprudenza, ai sensi dell'art. 948 c.c., l'azione di rivendica, va proposta contro coloro che si trovano, al momento della sua proposizione, nel possesso del bene rivendicato. La legittimazione passiva nell'azione reale di rivendicazione, compete cioè al soggetto che, secondo la prospettazione attorea, sia di fatto ed illegittimamente nel possesso o nella detenzione del bene preteso (v. Cass. n. 8363/2012). Appare quindi pacifico che nell'azione di rivendica è passivamente legittimato colui che, trovandosi nella materiale detenzione della cosa, per ciò stesso, può essere condannato alla restituzione del bene (o colui che,
8 per fatto proprio, ha cessato di possedere o detenere il bene dopo la domanda) e che, quindi, abbia in relazione a tale bene la cosiddetta “facultas restituendi” (in tal senso, si veda, per tutte, Cassazione civile, sez. II, 9 settembre 1997, n. 8748). Più nello specifico, può osservarsi che, in tema di rivendicazione, il venir meno della legittimazione passiva del convenuto, con il suo diritto alla estromissione dalla causa, si verifica solo allorquando egli alleghi una mera detenzione in nome di un terzo, indichi quest'ultimo (c.d. laudatio auctoris) e non si opponga alla pretesa del rivendicante, non anche, pertanto, quando il convenuto medesimo contrasti la domanda, deducendo di essere lui stesso titolare della proprietà del bene o di altro diritto reale di godimento, ovvero sostenga l'appartenenza del bene ad un terzo, e quindi il difetto di legittimazione attiva dell'istante (cfr. Cassazione civile, sez. I, 3 dicembre 1988, n. 6547). L'azione in commento è volta dunque a ricongiungere la proprietà al possesso: si tratta di un mezzo a tutela del proprietario non possessore del suo bene, teso a consentirgli di ottenerne la restituzione, previa dimostrazione di un titolo di proprietà sul bene posseduto da altri. La tipica finalità recuperatoria della domanda di rivendica presuppone necessariamente, come detto, che, al momento della sua proposizione, il bene rivendicato sia nel possesso del convenuto (Cass. 7777/2005). Una volta assolto l'onere probatorio, la restituzione del bene è assicurata;
spetterà al convenuto, che abbia eventualmente titolo a ritenere il bene, opporre e provare eventuali fatti impeditivi. Differente dalla azione di rivendicazione è quella di mero accertamento della proprietà, in cui si ha interesse ad una decisione giudiziale che confermi l'esistenza del diritto in capo all'attore, ma non si chiede la restituzione del bene, che normalmente è nel possesso dell'attore (Cass. n. 6258/2009). Sul piano probatorio l'azione di mero accertamento non richiede la probatio diabolica, ma di allegare e provare il titolo di acquisto (Cass. n. 7777/2005). Ciò non esclude che l'onere di provare il titolo permanga anche in caso di rigetto degli assunti prospettati dal convenuto (Cass. n. 696/2000). Tuttavia, quando si propone una domanda di accertamento della proprietà senza avere il possesso della cosa, si deve offrire la stessa rigorosa prova prevista per la rivendicazione perchè si potrebbe utilizzare l'emananda sentenza favorevole per ottenere la consegna della cosa (Cass. n. 12091/2003). Secondo giurisprudenza granitica, l'attore che agisce in rivendicazione deve provare il proprio diritto risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario;
ovvero provare di aver posseduto il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione (cfr. Cass. 11521/1999). 4.4. Tali premesse giuridiche, come anticipato, assumono rilievo essenziale nell'ambito del presente giudizio: infatti la Corte di Appello di Catanzaro, nel qualificare la domanda avanzata dalla dante causa del ricorrente quale azione di rivendica - sul punto specifico, lo si ripete, non è intervenuta l'ordinanza della Cassazione che ha ritenuto assorbita la questione “qualificatoria” della domanda mantenendo di conseguenza ferma la valutazione della Corte di Appello - ha riformato la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme che aveva qualificato in modo diverso la domanda proposta come di accertamento della proprietà basandosi sulla non corretta premessa che il bene in disputa “non fosse in possesso di parte convenuta”. E' evidente, quindi, che i giudici catanzaresi hanno riconosciuto che il possesso dei terreni in questione non fosse in capo alla parte attrice (dante causa dell'odierno ricorrente) bensì in testa alla parte convenuta (tra cui il dante causa dell'odierna resistente), o che, comunque, la parte attrice non fosse nel “pieno dominio dell'immobile conteso” come diversamente ritenuto dal Tribunale di Lamezia Terme. Inoltre, e questo costituisce certamente l'elemento più importante ai fini della decisione del presente giudizio, la Corte di Appello di Catanzaro ha escluso che la dante causa del ricorrente avesse offerto la prova richiesta dall'azione di rivendica, ossia di aver acquistato il bene a titolo originario (“ovvero da chi lo
9 avesse acquistato a titolo originario”) o che avesse dimostrato di aver posseduto il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione. Sotto tale specifico aspetto la pronuncia della corte territoriale è stata confermata dalla Cassazione la quale ha escluso che la parte ricorrente avesse assolto all'onus probandi su di essa incombente parificando, come veduto, sotto il profilo del contenuto di tale onere, l'azione di rivendica e quella di accertamento della proprietà. Ebbene, siccome il ricorrente nel ricorso possessorio all'odierna attenzione ha sostenuto di essere possessore ultraventennale dei terreni in questione e di avere esercitato “il possesso su detto bene in maniera ininterrotta, pubblica e pacifica, fin dal suo acquisto e così trasmesso”, ricavando da ciò la sua legittimazione attiva alla proposizione dell'azione possessoria, non può che concludersi per il rigetto della sua domanda considerato che tale possesso (in tesi ultraventennale e scaturito da quello precedente dei suoi danti causa) è stato escluso da altri Giudicanti con pronuncia ormai definitiva resa nell'ambito di un giudizio a cognizione ordinaria. Le sentenze sopra richiamate hanno escluso, infatti, qualsiasi possesso ultraventennale dei terreni oggetto di causa in capo al ricorrente (sia nella loro interezza sia in una loro porzione) e prima di lui in capo alla madre risultando smentiti, di conseguenza, tutti gli assunti posti dall' a fondamento della CP_4 Pt_1 sua domanda di reintegra. Oltretutto il ricorrente ha versato in atti una richiesta del 1993 depositata presso il Comune di Filadelfia da parte della relativa alla particella 1385 che conferma a fortiori quanto statuito dalla Corte di Appello CP_1 di Catanzaro (vedi “Progetto recinzione ” fascicolo di parte ricorrente). CP_1
Ne deriva che sono assolutamente irrilevanti i documenti prodotti dall' relativi al pagamento da Pt_1 parte del ricorrente dei tributi comunali o concernenti le diffide rivolte allo stesso dal Parte_2 per la pulizia dei terreni de quibus visto che sia i pagamenti sia le diffide sono riferibili e indirizzate al soggetto che risulta intestatario catastale o formale dei relativi beni immobili (intestazioni tuttavia che non assumono alcun rilievo nell'ambito dell'odierno giudizio possessorio e della cui esattezza o legittimità di certo non si controverte nel presente giudizio). Nè vale a supportare la pretesa del ricorrente, la ordinanza n. 3 emanata dal Sindaco di Filadelfia “visto il rapporto del Comando di Polizia Municipale” in data 5/6/1998 (documento n. 6 del fascicolo in Pt_1 sede di reclamo), che individua il ricorrente come proprietario del fondo: è vero che la predetta intimazione risale a un tempo anteriore rispetto all'intestazione catastale, ma, a ben vedere, interessa un terreno “sito in via G. Fortunato – via C. Battisti” e quindi estraneo al presente giudizio. In ogni caso, come giustamente osservato dal Collegio nell'ordinanza del 20.1.2022, lungi dal provare il possesso, la documentazione allegata dall'odierno ricorrente, nel complesso, fornisce evidenza unicamente di uno stato degrado del fondo (recintato solo a seguito dell'intervento della , come risulta anche CP_1 dalle foto in atti) e di carenza di manutenzione (v. “l'ortello di sua proprietà […] è infestato di erbacce ed altro materiale” come da ultimo comunicazione del 26/06/2015), di cui l' si occupa in Pt_1 adempimento delle diffide della p.a. responsabile dell'igiene pubblica e di cui quest'ultimo nemmeno ha allegato (se non genericamente) una cura spontanea. 4.5. Il ricorrente, dunque, non ha adeguatamente e sufficientemente provato di avere il possesso degli immobili di cui ha lamentato la spoliazione e privazione: le allegazioni svolte e la documentazione versata in atti dall non permettono di ritenere raggiunta la prova dello ius possessionis presupposto della Pt_1 domanda possessoria richiesta.
10 In particolare, è rimasto assolutamente indimostrato che il ricorrente avesse il possesso sul terreno oggetto di causa “in maniera ininterrotta, pubblica e pacifica, fin dal suo acquisto e così trasmesso”, né tantomeno l' ha allegato o provato di avere acquisito il possesso del terreno in questione medio termine. Pt_1
4.6. L'evidenza di tutti gli illustrati ha reso l'escussione dei sommari informatori richiesti dalle parti nella fase sommaria e di testimoni nella presente fase di merito. Trattasi di informatori/testimoni che non avrebbero aggiunto nulla di rilevante rispetto alle inequivoche risultanze documentali, trattandosi di soggetti che hanno materialmente formato parte della documentazione versata in atti dal ricorrente, il cui contenuto avrebbero dovuto semplicemente confermare. Peraltro, va rilevato che i capi di prova formulati dalla difesa del ricorrente, oltre a riguardare circostanze non essenziali ai fini del decidere, sono stati dedotti in modo generico e valutativo in quanto non risultano precisati il tempo e il luogo dei fatti che si intendeva provare e sono stati articolati in modo da richiedere ai dichiaranti, chiaramente in modo inammissibile, degli apprezzamenti giuridici. E' noto infatti che durante la testimonianza, non è consentito formulare domande che richiedano al teste di esprimere apprezzamenti giuridici o interpretazioni soggettive dei fatti. La prova testimoniale deve essere limitata alla testimonianza di fatti specifici e obiettivi, non di giudizi o valutazioni di carattere tecnico- giuridico.
5. Orbene, l'accertamento del mancato possesso da parte del ricorrente implica l'impossibilità di applicare all'ipotesi in oggetto la tutela assicurata dall'azione di reintegrazione ai sensi dell'art. 1168 c.p.c., considerato che manca un elemento costitutivo, ovvero la signoria di fatto sulla res, al fine di ottenere la tutela prevista dalla norma contro eventuali condotte spoliative del possesso.
6. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti Cass. 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti Cass. 16 maggio 2012, n. 7663). Infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come "omesse" - per effetto di error in procedendo - ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
7. Alla luce di tutte le superiori considerazioni, dunque, la domanda di reintegrazione nel possesso avanzata da deve essere respinta. Parte_1
8. In ogni caso non può essere accolta la domanda di risarcimento danni da lite temeraria formulata dalla parte resistente, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza dominante, “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c., comma 1, (nel testo vigente ratione temporis) richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. n. 25906/2014), e, nel caso di specie, la parte non ha nemmeno allegato il danno subito, né lo stesso è desumibile dagli atti di causa. Più nello specifico, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in
11 conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982). Ne consegue che “… il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario” (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393,). Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, la totale soccombenza di chi l'ha azionata e l'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove, come detto, nel caso di specie nessuno dei suddetti presupposti ricorre concretamente. 9. Le spese di lite della fase di merito seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022) (giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa pari a euro 20.000,00; compensi nei valori minimi liquidati per le sole fasi di trattazione/istruttoria e decisionale essendo state quelle di studio ed introduttive già liquidate con l'ordinanza adottata nell'ambito della fase sommaria) (sull'assenza di un obbligo di specifica motivazione nel caso di liquidazione delle spese entro i limiti tabellari v. Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”; cfr. per il merito Corte Appello Lecce, sez. II, 08/09/2023, n. 699: “Sulla quantificazione delle spese di lite, lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione delle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle”). Infatti, secondo il più recente indirizzo della Cassazione, in caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, tale pronuncia non può essere equiparata al mancato accoglimento della domanda proposta dalla controparte, tale da determinare una ipotesi di soccombenza reciproca che giustifichi la compensazione delle spese di lite (v. Cass. civ. n. 9532/2017; Cass. civ. n. 11792/2018; Cass. civ. n. 5466/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinte, così provvede:
12 - respinge la domanda possessoria formulata da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
- condanna il ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.691,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore degli avvocati Francesco Zoccali e Carmine Pellegrino dichiaratisi procuratori anticipatari;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52. Lamezia Terme, 27 ottobre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
La sentenza è redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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