Sentenza 20 agosto 1999
Massime • 1
Atti di saltuaria utilizzazione di un bene non valgono di per sè ad integrare gli estremi del possesso, poiché un soggetto può essere considerato possessore o compossessore di una cosa solo quando abbia in concreto la possibilità di disporre materialmente di essa senza che altri soggetti abbiano di fatto o di diritto il potere di escluderlo e, d'altra parte la disposizione materiale della cosa non rileva ai fini in esame se non corrisponde all'attività del proprietario o del titolare di un diritto reale. (Fattispecie relativa ad azione possessoria esperita a seguito della recinzione di un'area utilizzata saltuariamente dal proprietario di un'abitazione confinante).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/08/1999, n. 8799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8799 |
| Data del deposito : | 20 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SP NA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato PIETRO RUSSO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GA IN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2362/96 del Tribunale di LECCE, depositata il 10/9/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/1/99 dal Consigliere Dott. Mario SPADONE;
udito l'Avvocato RUSSO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 23.8.1988 diretto al Pretore di Gallipoli, SP PA proprietaria in Alezio via Sotto la Lizza di una casa di abitazione con retrostante giardino, confinante con una spiazzo di circa mq. 200 utilizzato da lei e dai suoi parenti per il parcheggio delle auto, lamentava che ME IO aveva nel mese di giugno precedente recintato detto spiazzo, impedendole di usarlo;
chiedeva pertanto di essere reintegrata nel possesso dell'area. Il ME resisteva al ricorso;
il pretore, eseguita un'ispezione dei luoghi, ordinava al resistente di rimuovere la recinzione. Veniva quindi espletata una prova testimoniale e con sentenza 23.4.1992 il pretore reintegrava la ricorrente nel compossesso dell'area. L'impugnazione del soccombente, alla quale resisteva la SP, veniva accolta dal tribunale di Lecce con sentenza 10.9.1996. Il tribunale riteneva non dimostrato, in base alle testimonianze acquisite il compossesso dello spiazzo da parte della ricorrente, posto che l'utilizzazione che essa o i suoi parenti (che comunque non erano il coniuge o i figli conviventi) ne avevano fatto per parcheggiare le autovetture, era stata episodica.
Avverso la sentenza, notificata il 4.12.1996, ha proposto ricorso con atto del 21.1.1997 e con due motivi di censura SP PA;
ME IO non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denunciando falsa applicazione degli artt. 1140 e 1168 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata dopo avere precisato <<che per aversi possesso sono necessari tre requisiti e cioè una relazione di possesso con la cosa, la volontà di tenerla a propria esclusiva disposizione e il vantaggio che il soggetto ricava in relazione alla natura e alla destinazione economica sulla cosa>> ha negato la tutela richiesta - perché non risultava dimostrato ne' l'esercizio di un potere di fatto sulla cosa (e cioè la volontà di tenerla a propria esclusiva disposizione) ne' la configurabilità di una detenzione qualificativa - non considerando che la fattispecie era inquadrabile nella figura del compossesso. Ciò stante, il Tribunale leccese non aveva considerato che per il mantenimento del compossesso non occorreva la materiale continuità dell'uso della cosa, ne' l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento, potendo il compossesso essere mantenuto anche solo animo, purché il soggetto abbia la volontà di ripristinare il corpus quando lo voglia.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata contiene sicuramente imprecisioni terminologiche nelle parti in cui, presupposta una eventuale situazione di compossesso tra la SP e il ME, nell'individuare in concreto i poteri esercitati dalla ricorrente sull'area in contestazione, si è riferita ad un possesso esclusivo. Queste inesattezze non hanno peraltro fuorviato la decisione, che risulta basata, come si preciserà meglio nell'esame del secondo motivo, sulla mancanza di un potere di fatto della SP riconducibile alla relazione richiesta dall'art. 1140 c.c. per la configurabilità del possesso.
Mancando tale relazione, è ultroneo il rilievo secondo cui il possesso, una volta acquistato animo, et corpore può mantenersi anche solo animo perché è proprio il cennato acquisto che la sentenza ha escluso.
Con il secondo motivo, denunciando omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, dopo avere indicato fra i requisiti del possesso tutelabile con l'azione di reintegrazione <<il vantaggio che il soggetto ricava in relazione alla natura e alla destinazione economico-sociale della stessa>>, non aveva di fatto valutato se tale requisito sussisteva nella fattispecie. A tal fine avrebbe dovuto considerarsi che dall'ispezione dei luoghi e dalle prove testimoniali era emerso: che l'area recintata dal ME fronteggiava l'abitazione della ricorrente;
che questa la utilizzava per depositarvi la legna e per farvi posteggiare le auto dei parenti in visita;
che vi aveva depositato conci di tufo in occasione di lavori edili (dichiarazioni del geometra Rocco Pastore) e vi faceva infine sostare l'autospurgo.
Anche questo motivo è infondato.
Un soggetto può essere considerato possessore (o compossessore) di una cosa quando abbia in concreto la possibilità di disporre materialmente senza che altri soggetti abbiano, di fatto o di diritto, il potere di escluderlo (v. Cass. 13.3.1975 n. 960). Non è sufficiente - a tal fine - la sola disposizione materiale della cosa, se l'agire in un modo determinato non corrisponde all'attività del proprietario o del titolare di un diritto reale. La sentenza impugnata ha escluso che la ricorrente avesse esercitato con il ME il compossesso sul cortile, perché non era ravvisabile neanche una detenzione qualificata negli atti che la SP era stata in grado di provare: dalle testimonianze De ZA, RO e NO SA non era risultato nemmeno che essa avesse provveduto (come affermato) alla pulizia dell'area, mentre da quella del RO (genero della ricorrente) era emerso soltanto che il medesimo aveva talvolta parcheggiato - in loco - la sua autovettura, in mancanza di altro spiazzo. Nè era significativo il fatto che i nipoti della ricorrente si soffermavano per giocare nell'area in questione, così come era scarsamente producente il fatto che in una occasione (testimonianza Pastore) erano stati ivi depositati materiali occorrenti alla ristrutturazione della casa. Tutti i cennati episodi dimostrano, al più, che si era trattato di un'utilizzazione saltuaria, priva dei requisiti richiesti dall'art.1140 c.c., sicché la decisione del Tribunale di Lecce resiste alle critiche che le sono state rivolte con il ricorso in esame. Non è dovuto rimborso di spese processuali in mancanza di un'attività difensiva del ME.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.