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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/10/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5135/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. RA GI........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri …..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 22.07.2025 dai coniugi
(C.F. )) nato a Sesto San Giovanni in [...]_1 C.F._1
03.09.1977 co
E
(C.F. ) nata a Milano in [...]_2 C.F._2
15.12.1978 entrambi rappresentati dall'Avv. Carmelo Stefano Azzarello ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 18.09.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. I coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale e vivranno separati con mutuo rispetto.
Questioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici
2. sarà affidato ad entrambi i genitori con permanenza paritetica presso gli stessi, Per_1 pertanto nei giorni di lunedì e martedì starà presso l'abitazione del padre, mercoledì e giovedì presso l'abitazione della madre. trascorrerà week end alternati con ciascun genitore dall'orario di Per_1 uscita di scuola del venerdì, sino all'inizio dell'orario scolastico del lunedì mattina. Tale collocazione, potrà, saltuariamente e temporaneamente essere modificata, previo accordo dei ricorrenti, in circostanze di impedimento per impegni lavorativi degli stessi. In caso di bisogno, previo accordo dei ricorrenti, il sig. potrà prendere Parte_1 la mattina nei giorni di permanenza della madre per portarlo a scuola. Per_1
In caso di bisogno, previo accordo dei ricorrenti, La sig.ra potrà Parte_2 prendere il pomeriggio dopo scuola nei giorni di permanenza del padre in attesa del suo Per_1 arrivo dal lavoro. Per quanto si dirà al punto 19 in merito all'acquisto da parte del sig. Parte_1 della quota di proprietà della casa coniugale intestata alla sig.ra , va da sé che la residenza Pt_2 di al momento, rimarrà quella attuale, salvo trasferirla presso quella della madre una volta Per_1 che tale ultima avrà reperito una propria abitazione e ciò in quanto gli orari di lavoro della sig.ra consentono a tale ultima una maggiore e costante presenza giornaliera con il figlio. Pt_2
3. Entrambi i genitori condivideranno l'esercizio della responsabilità genitoriale su e Per_1 assumeranno insieme le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre potranno prendere disgiuntamente le decisioni di carattere ordinario riguardanti tale ultimo nel tempo in cui ciascuno di loro lo avrà con sé.
4. I genitori si impegnano reciprocamente, in generale, ad agevolare, in ogni modo possibile, le relazioni tra e l'altro genitore, a vivere i loro reciproci rapporti personali con uno spirito di Per_1 armonia che permetta l'interrelazione e l'integrazione delle due figure genitoriali, a non denigrare, sminuire o rappresentare in negativo agli occhi della prole l'immagine dell'altro genitore, a non coinvolgere il minore in eventuali tensioni fra loro genitori e a scambiarsi ogni notizia da ritenersi utile per una sana ed equilibrata crescita del figlio.
5. I genitori riconoscono e faciliteranno i rapporti di con i propri parenti. Per_1
6. durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni il minore trascorrerà il 24/12 con un genitore e il 25/12 con l'altro genitore, il restante periodo, dal 23/12 al 06/01, verrà diviso a metà ad anni alterni.
7. Durante le vacanze scolastiche pasquali, nel regime dell'alternanza, trascorrerà il Per_1 sabato e la Domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
8. In occasione del compleanno di previo accordo, i coniugi si impegnano a festeggiare Per_1 insieme allo stesso la giornata. In caso contrario si procederà a festeggiare ad anni alterni.
9. In occasione della Festa del Papà o Festa della Mamma, ciascun genitore potrà trascorrere la festività insieme al minore anche qualora non fossero giorni di propria spettanza.
10. Durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà due settimane consecutive con Per_1 ciascun genitore nel mese di agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, dividendo paritariamente il periodo qualora le ferie dei coniugi coincidessero in tutto o in parte;
le parti danno atto che resta ferma la regolamentazione ordinaria dei tempi di frequentazione del figlio per il restante periodo delle vacanze scolastiche estive.
11. ulteriori tempi di permanenza di ciascun genitore con il figlio dovranno essere previamente concordati tra i coniugi.
12. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente la località di villeggiatura in cui si dovessero trovare con il figlio nei periodi di vacanza, con indicazione di indirizzo e recapiti telefonici di reperibilità, consentendo all'altro genitore regolari contatti telefonici con il minore.
13. I ricorrenti concordano che nonostante la minuziosa regolamentazione di cui sopra, la stessa potrà, previo accordo, essere saltuariamente modificata, per esigenze di impedimenti degli stessi.
14. I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per e si autorizzano Per_1 reciprocamente a farne richiesta per tale ultimo, impegnandosi a non portarlo all'estero senza l'assenso dell'altro genitore e comunque escludendo che il minore possa espatriare per scopi diversi da quelli turistici o scolastici.
15. Entrambi i ricorrenti si obbligano a non introdurre nuovi partner nella vita di per Per_1 almeno un anno dopo il distacco dalla casa coniugale.
16. Entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Monza, secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc / tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno/metropolitana) dal luogo di residenza all'istituto scolastico e viceversa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) del mezzo di trasporto in uso indipendente ai figli. Per quanto riguarda le spese straordinarie da concordare, ciascun genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore che anticipa le spese dovrà inviare all'altro genitore, entro 30 giorni, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp). Qualora sia stata la sig.ra ad Pt_2 anticiparle, il sig. provvederà a rifonderle la quota di propria competenza unitamente al Parte_1 contributo al mantenimento del mese successivo in cui avrà ricevuto il giustificativo di spesa.
Qualora ad anticipare le spese sia stato il sig. questi compenserà la quota di competenza Parte_1 della sig.ra defalcandola dal contributo al mantenimento relativo al mese successivo a Pt_2 quello in cui la medesima avrà ricevuto il giustificativo di spesa.
17. Con decorrenza dal mese successivo a quello in cui la sig.ra avrà rilasciato la casa Pt_2 coniugale, fermo quanto previsto al punto precedente in ordine al pagamento delle spese extra assegno:
- il sig. verserà alla sig.ra , ogni mese, la somma di € 400,00 (euro Parte_1 Pt_2 quattrocento/00) a titolo di assegno perequativo quale contributo al mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione nel mese dell'anno successivo corrispondente a quello di decorrenza dell'anno precedente e base di calcolo il mese e l'anno di decorrenza, e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa sig.ra Parte_2
, presso Banca ING Direct, filiale di Viale Fulvio Testi, 50 Milano, IBAN:
[...]
IT57Y0347501605CC0012893423 (con impegno della moglie di comunicare al marito eventuali variazioni sulle modalità dell'accreditamento):
- L'Assegno Unico verrà versato per intero alla sig.ra Pt_2
18. le parti si riconoscono economicamente autosufficienti e, pertanto, ciascuno provvederà per sé al proprio mantenimento.
Sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
Nell'ambito della volontà dei coniugi di regolamentare, in occasione della crisi coniugale intercorsa, oltre ai rapporti inerenti alla prole, i loro rapporti personali, economici e patrimoniali in modo compiuto, ivi compresi quelli connessi allo scioglimento della loro comunione legale e quindi al fine di concludere ogni conseguente divisione, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 convengono quanto segue e, al contempo, dichiarano che ogni disposizione patrimoniale di seguito prevista è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi stessa:
19. la casa coniugale, sita in Cinisello Balsamo (MI), alla via Francesco Cilea, n.59 Piano 3- S1,
(dati catastali: Foglio 10, Particella 205, sub 7, Cat. A/3, Classe 03, consistenza 5,5 vani. Rendita
Euro 355,06) (doc. 6), è stata acquistata in data 18/09/2018 dal sig. e dalla sig.ra Parte_1
, in regime di comunione legale accendendo un mutuo cointestato per una somma di € Pt_2
160.000,00.
20. la sig.ra si impegna a trasferire al sig. Parte_2 Parte_1
, che a propria volta si impegna ad accettare, la propria quota del 50% pro indiviso della
[...] casa coniugale sita in Cinisello Balsamo (MI), alla via Francesco Cilea, n.59 Piano 3- S1, (dati catastali : Foglio 10, Particella 205, sub 7, Cat. A/3, Classe 03, consistenza 5,5 vani. Rendita Euro
355,06); Il trasferimento in oggetto. in quanto strettamente funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, viene effettuato ai sensi dell'art. 19 L. 74/87, della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e n. 2/E del 21 febbraio 2014, per cui sono esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra imposta o tassa come stabilito dalla Corte
Costituzionale con sentenza n° 154/1999. Il sig. , essendo già Parte_1 proprietario della quota del restante 50% pro indiviso, si dichiara edotto dello stato di fatto e di diritto dei beni immobili oggetto della promessa di trasferimento, che versano in buono stato di manutenzione ordinaria e straordinaria;
il trasferimento immobiliare della quota avverrà con esclusione sin d'ora di ogni tipo di garanzia ipotizzabile a carico della sig.ra Parte_2
. La SI.ra rilascerà la casa coniugale entro 6 (sei) mesi dall'omologa della
[...] Pt_2 separazione, il sig. in detto periodo di permanenza, rinuncia a qualsiasi contributo alle Parte_1 spese di gestione della casa e spese ordinarie per il mantenimento di da parte della sig.ra Per_1
e ciò al fine di agevolarla economicamente in previsione degli oneri economici che tale Pt_2 ultima dovrà affrontare per l'acquisto di una nuova abitazione dove andrà a trasferirsi.
21. il trasferimento immobiliare della predetta quota dovrà avvenire entro 60 giorni dall'omologa, a mezzo del notaio designando da parte del sig. , il quale darà Parte_1 comunicazione del notaio prescelto e della data del rogito alla sig.ra almeno venti Parte_2 giorni prima della data fissata per l'atto notarile di trasferimento. A fronte del trasferimento della quota della casa coniugale e degli arredi e corredi, il sig. corrisponderà alla Parte_1 sig.ra la somma complessiva di € 40.000,00 (quarantamila/00) con Parte_2 le seguenti modalità:
- € 10.000,00 (diecimila/00) alla ricezione dell'omologa del presente ricorso, tramite bonifico bancario, intestato a , che viene dalla stessa ricevuto salvo buon Parte_2 fine del relativo pagamento;
- € 30.000,00 (trentamila/00) contestualmente alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento della proprietà, che dovrà avvenire entro 60 gg (vedi sopra) dalla ricezione dell'omologa, mediante bonifico bancario intestato alla sig.ra . Il Parte_2 prezzo della cessione verrà quindi quantificato dall'ammontare del mutuo residuo alla data del rogito più € 40.000 da versarsi alla SI.ra per quanto sopra specificato. Pt_2
22. alla ricezione dell'omologa del presente atto, tutte le rimanenti rate del mutuo contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto del suddetto immobile saranno onorate esclusivamente dal SI.
che si impegna a chiudere il contratto di mutuo condiviso per aprire un nuovo Parte_1 contratto di mutuo intestato esclusivamente a suo nome.
23. tutte le spese, le tasse e le imposte per il trasferimento della quota immobiliare come sopra descritte, comprese quelle, a titolo esemplificativo e non limitativo, attinenti alle competenze notarili, alle trascrizioni, alle registrazioni ed alle volture, saranno sostenute integralmente dal sig.
; Parte_1
24. con la sottoscrizione del presente ricorso le parti espressamente riconoscono che l'impegno di trasferimento e di acquisto, in questa sede assunto, deve considerarsi quale promessa vincolante ed irrevocabile, per la sig.ra a trasferire la quota e per il sig. Parte_2
ad acquistarla nel termine, al prezzo ed alle condizioni sopra indicati;
Parte_1
25. per quanto attiene agli arredi e corredi della casa coniugale, sono da considerarsi inclusi nella cifra pattuita d'acquisto, sopra indicata. 26. Il sig. cede gratuitamente l'intera proprietà dell'autovettura Honda Parte_1
Civic Tg: ED088PX alla sig.ra , che dichiara di accettare Parte_2 detta donazione.
Il relativo passaggio di proprietà verrà formalizzato tramite pratica automobilista ACI entro il 30 dicembre 2025. Le spese del passaggio di proprietà saranno a cura della SI.ra . Pt_2
27. le parti si danno atto che le somme giacenti sui rispettivi conti correnti bancari, postali, conti deposito, assicurazioni restano di proprietà esclusiva dell'intestatario del rapporto ed esonerano codesto Tribunale dall'acquisizione della relativa documentazione come da dichiarazione allegata al presente atto;
28. per quanto attiene ai finanziamenti, ai rapporti debitori, ai rapporti contrattuali, agli investimenti e ad altri rapporti creditizi, compresi gli eventuali frutti, accesi e/o intestati all'uno e/o altro coniuge, singolarmente e/o con terzi soggetti - e salvo in ogni caso quanto previsto in questa sede - essi restano definitivamente ad esclusivo carico e/o vantaggio della parte che ha contratto il prestito e/o che risulta intestataria della relativa posizione, senza che nessuna delle due abbia nulla a pretendere nei confronti dell'altra;
29. riguardo ai rispettivi TFR, ognuno dei coniugi dichiara di rinunciare, così come rinuncia, ad ogni pretesa sulla quota di trattamento di fine rapporto dell'altro maturata in costanza di comunione legale, e, al contempo, di non avere nulla a pretendere nei confronti dell'altro in relazione a quanto anticipatamente riscosso e per come disposto in costanza di matrimonio.
Sulle altre questioni tra i coniugi
30. Le parti danno atto che le pattuizioni convenute in questa sede avranno effetto dalla data dell'omologa e pubblicazione sentenza presso il Tribunale di Monza laddove non diversamente previsto, e che con l'esecuzione delle condizioni di separazione e con le attribuzioni patrimoniali come previste in questa sede, esse hanno provveduto a dare un equilibrato e definitivo assetto al complessivo patrimonio comune, risolvendo ogni loro rapporto patrimoniale e dichiarando per l'effetto di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra a tale titolo;
31. le parti dichiarano e riconoscono di non avere alcunché a pretendere reciprocamente per come sono stati gestiti sino ad oggi i loro reciproci rapporti economico-patrimoniali, il pagamento del mutuo della casa coniugale, il mantenimento dei figli ed in genere l'intercorso regime di comunione legale;
32. i ricorrenti rinunciano a proporre impugnazione avverso l'emananda sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra esposte;
33. i compensi e le spese del presente procedimento sono interamente compensati fra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Cinisello
Balsamo in data 02.06.2007;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cinisello Balsamo per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 31. Parte II, Serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 25.09.2025
Il
Presidente est.
RA GI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. RA GI........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri …..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 22.07.2025 dai coniugi
(C.F. )) nato a Sesto San Giovanni in [...]_1 C.F._1
03.09.1977 co
E
(C.F. ) nata a Milano in [...]_2 C.F._2
15.12.1978 entrambi rappresentati dall'Avv. Carmelo Stefano Azzarello ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 18.09.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. I coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale e vivranno separati con mutuo rispetto.
Questioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici
2. sarà affidato ad entrambi i genitori con permanenza paritetica presso gli stessi, Per_1 pertanto nei giorni di lunedì e martedì starà presso l'abitazione del padre, mercoledì e giovedì presso l'abitazione della madre. trascorrerà week end alternati con ciascun genitore dall'orario di Per_1 uscita di scuola del venerdì, sino all'inizio dell'orario scolastico del lunedì mattina. Tale collocazione, potrà, saltuariamente e temporaneamente essere modificata, previo accordo dei ricorrenti, in circostanze di impedimento per impegni lavorativi degli stessi. In caso di bisogno, previo accordo dei ricorrenti, il sig. potrà prendere Parte_1 la mattina nei giorni di permanenza della madre per portarlo a scuola. Per_1
In caso di bisogno, previo accordo dei ricorrenti, La sig.ra potrà Parte_2 prendere il pomeriggio dopo scuola nei giorni di permanenza del padre in attesa del suo Per_1 arrivo dal lavoro. Per quanto si dirà al punto 19 in merito all'acquisto da parte del sig. Parte_1 della quota di proprietà della casa coniugale intestata alla sig.ra , va da sé che la residenza Pt_2 di al momento, rimarrà quella attuale, salvo trasferirla presso quella della madre una volta Per_1 che tale ultima avrà reperito una propria abitazione e ciò in quanto gli orari di lavoro della sig.ra consentono a tale ultima una maggiore e costante presenza giornaliera con il figlio. Pt_2
3. Entrambi i genitori condivideranno l'esercizio della responsabilità genitoriale su e Per_1 assumeranno insieme le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre potranno prendere disgiuntamente le decisioni di carattere ordinario riguardanti tale ultimo nel tempo in cui ciascuno di loro lo avrà con sé.
4. I genitori si impegnano reciprocamente, in generale, ad agevolare, in ogni modo possibile, le relazioni tra e l'altro genitore, a vivere i loro reciproci rapporti personali con uno spirito di Per_1 armonia che permetta l'interrelazione e l'integrazione delle due figure genitoriali, a non denigrare, sminuire o rappresentare in negativo agli occhi della prole l'immagine dell'altro genitore, a non coinvolgere il minore in eventuali tensioni fra loro genitori e a scambiarsi ogni notizia da ritenersi utile per una sana ed equilibrata crescita del figlio.
5. I genitori riconoscono e faciliteranno i rapporti di con i propri parenti. Per_1
6. durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni il minore trascorrerà il 24/12 con un genitore e il 25/12 con l'altro genitore, il restante periodo, dal 23/12 al 06/01, verrà diviso a metà ad anni alterni.
7. Durante le vacanze scolastiche pasquali, nel regime dell'alternanza, trascorrerà il Per_1 sabato e la Domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
8. In occasione del compleanno di previo accordo, i coniugi si impegnano a festeggiare Per_1 insieme allo stesso la giornata. In caso contrario si procederà a festeggiare ad anni alterni.
9. In occasione della Festa del Papà o Festa della Mamma, ciascun genitore potrà trascorrere la festività insieme al minore anche qualora non fossero giorni di propria spettanza.
10. Durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà due settimane consecutive con Per_1 ciascun genitore nel mese di agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, dividendo paritariamente il periodo qualora le ferie dei coniugi coincidessero in tutto o in parte;
le parti danno atto che resta ferma la regolamentazione ordinaria dei tempi di frequentazione del figlio per il restante periodo delle vacanze scolastiche estive.
11. ulteriori tempi di permanenza di ciascun genitore con il figlio dovranno essere previamente concordati tra i coniugi.
12. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente la località di villeggiatura in cui si dovessero trovare con il figlio nei periodi di vacanza, con indicazione di indirizzo e recapiti telefonici di reperibilità, consentendo all'altro genitore regolari contatti telefonici con il minore.
13. I ricorrenti concordano che nonostante la minuziosa regolamentazione di cui sopra, la stessa potrà, previo accordo, essere saltuariamente modificata, per esigenze di impedimenti degli stessi.
14. I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per e si autorizzano Per_1 reciprocamente a farne richiesta per tale ultimo, impegnandosi a non portarlo all'estero senza l'assenso dell'altro genitore e comunque escludendo che il minore possa espatriare per scopi diversi da quelli turistici o scolastici.
15. Entrambi i ricorrenti si obbligano a non introdurre nuovi partner nella vita di per Per_1 almeno un anno dopo il distacco dalla casa coniugale.
16. Entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Monza, secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc / tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno/metropolitana) dal luogo di residenza all'istituto scolastico e viceversa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) del mezzo di trasporto in uso indipendente ai figli. Per quanto riguarda le spese straordinarie da concordare, ciascun genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore che anticipa le spese dovrà inviare all'altro genitore, entro 30 giorni, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp). Qualora sia stata la sig.ra ad Pt_2 anticiparle, il sig. provvederà a rifonderle la quota di propria competenza unitamente al Parte_1 contributo al mantenimento del mese successivo in cui avrà ricevuto il giustificativo di spesa.
Qualora ad anticipare le spese sia stato il sig. questi compenserà la quota di competenza Parte_1 della sig.ra defalcandola dal contributo al mantenimento relativo al mese successivo a Pt_2 quello in cui la medesima avrà ricevuto il giustificativo di spesa.
17. Con decorrenza dal mese successivo a quello in cui la sig.ra avrà rilasciato la casa Pt_2 coniugale, fermo quanto previsto al punto precedente in ordine al pagamento delle spese extra assegno:
- il sig. verserà alla sig.ra , ogni mese, la somma di € 400,00 (euro Parte_1 Pt_2 quattrocento/00) a titolo di assegno perequativo quale contributo al mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione nel mese dell'anno successivo corrispondente a quello di decorrenza dell'anno precedente e base di calcolo il mese e l'anno di decorrenza, e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa sig.ra Parte_2
, presso Banca ING Direct, filiale di Viale Fulvio Testi, 50 Milano, IBAN:
[...]
IT57Y0347501605CC0012893423 (con impegno della moglie di comunicare al marito eventuali variazioni sulle modalità dell'accreditamento):
- L'Assegno Unico verrà versato per intero alla sig.ra Pt_2
18. le parti si riconoscono economicamente autosufficienti e, pertanto, ciascuno provvederà per sé al proprio mantenimento.
Sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
Nell'ambito della volontà dei coniugi di regolamentare, in occasione della crisi coniugale intercorsa, oltre ai rapporti inerenti alla prole, i loro rapporti personali, economici e patrimoniali in modo compiuto, ivi compresi quelli connessi allo scioglimento della loro comunione legale e quindi al fine di concludere ogni conseguente divisione, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 convengono quanto segue e, al contempo, dichiarano che ogni disposizione patrimoniale di seguito prevista è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi stessa:
19. la casa coniugale, sita in Cinisello Balsamo (MI), alla via Francesco Cilea, n.59 Piano 3- S1,
(dati catastali: Foglio 10, Particella 205, sub 7, Cat. A/3, Classe 03, consistenza 5,5 vani. Rendita
Euro 355,06) (doc. 6), è stata acquistata in data 18/09/2018 dal sig. e dalla sig.ra Parte_1
, in regime di comunione legale accendendo un mutuo cointestato per una somma di € Pt_2
160.000,00.
20. la sig.ra si impegna a trasferire al sig. Parte_2 Parte_1
, che a propria volta si impegna ad accettare, la propria quota del 50% pro indiviso della
[...] casa coniugale sita in Cinisello Balsamo (MI), alla via Francesco Cilea, n.59 Piano 3- S1, (dati catastali : Foglio 10, Particella 205, sub 7, Cat. A/3, Classe 03, consistenza 5,5 vani. Rendita Euro
355,06); Il trasferimento in oggetto. in quanto strettamente funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, viene effettuato ai sensi dell'art. 19 L. 74/87, della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e n. 2/E del 21 febbraio 2014, per cui sono esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra imposta o tassa come stabilito dalla Corte
Costituzionale con sentenza n° 154/1999. Il sig. , essendo già Parte_1 proprietario della quota del restante 50% pro indiviso, si dichiara edotto dello stato di fatto e di diritto dei beni immobili oggetto della promessa di trasferimento, che versano in buono stato di manutenzione ordinaria e straordinaria;
il trasferimento immobiliare della quota avverrà con esclusione sin d'ora di ogni tipo di garanzia ipotizzabile a carico della sig.ra Parte_2
. La SI.ra rilascerà la casa coniugale entro 6 (sei) mesi dall'omologa della
[...] Pt_2 separazione, il sig. in detto periodo di permanenza, rinuncia a qualsiasi contributo alle Parte_1 spese di gestione della casa e spese ordinarie per il mantenimento di da parte della sig.ra Per_1
e ciò al fine di agevolarla economicamente in previsione degli oneri economici che tale Pt_2 ultima dovrà affrontare per l'acquisto di una nuova abitazione dove andrà a trasferirsi.
21. il trasferimento immobiliare della predetta quota dovrà avvenire entro 60 giorni dall'omologa, a mezzo del notaio designando da parte del sig. , il quale darà Parte_1 comunicazione del notaio prescelto e della data del rogito alla sig.ra almeno venti Parte_2 giorni prima della data fissata per l'atto notarile di trasferimento. A fronte del trasferimento della quota della casa coniugale e degli arredi e corredi, il sig. corrisponderà alla Parte_1 sig.ra la somma complessiva di € 40.000,00 (quarantamila/00) con Parte_2 le seguenti modalità:
- € 10.000,00 (diecimila/00) alla ricezione dell'omologa del presente ricorso, tramite bonifico bancario, intestato a , che viene dalla stessa ricevuto salvo buon Parte_2 fine del relativo pagamento;
- € 30.000,00 (trentamila/00) contestualmente alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento della proprietà, che dovrà avvenire entro 60 gg (vedi sopra) dalla ricezione dell'omologa, mediante bonifico bancario intestato alla sig.ra . Il Parte_2 prezzo della cessione verrà quindi quantificato dall'ammontare del mutuo residuo alla data del rogito più € 40.000 da versarsi alla SI.ra per quanto sopra specificato. Pt_2
22. alla ricezione dell'omologa del presente atto, tutte le rimanenti rate del mutuo contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto del suddetto immobile saranno onorate esclusivamente dal SI.
che si impegna a chiudere il contratto di mutuo condiviso per aprire un nuovo Parte_1 contratto di mutuo intestato esclusivamente a suo nome.
23. tutte le spese, le tasse e le imposte per il trasferimento della quota immobiliare come sopra descritte, comprese quelle, a titolo esemplificativo e non limitativo, attinenti alle competenze notarili, alle trascrizioni, alle registrazioni ed alle volture, saranno sostenute integralmente dal sig.
; Parte_1
24. con la sottoscrizione del presente ricorso le parti espressamente riconoscono che l'impegno di trasferimento e di acquisto, in questa sede assunto, deve considerarsi quale promessa vincolante ed irrevocabile, per la sig.ra a trasferire la quota e per il sig. Parte_2
ad acquistarla nel termine, al prezzo ed alle condizioni sopra indicati;
Parte_1
25. per quanto attiene agli arredi e corredi della casa coniugale, sono da considerarsi inclusi nella cifra pattuita d'acquisto, sopra indicata. 26. Il sig. cede gratuitamente l'intera proprietà dell'autovettura Honda Parte_1
Civic Tg: ED088PX alla sig.ra , che dichiara di accettare Parte_2 detta donazione.
Il relativo passaggio di proprietà verrà formalizzato tramite pratica automobilista ACI entro il 30 dicembre 2025. Le spese del passaggio di proprietà saranno a cura della SI.ra . Pt_2
27. le parti si danno atto che le somme giacenti sui rispettivi conti correnti bancari, postali, conti deposito, assicurazioni restano di proprietà esclusiva dell'intestatario del rapporto ed esonerano codesto Tribunale dall'acquisizione della relativa documentazione come da dichiarazione allegata al presente atto;
28. per quanto attiene ai finanziamenti, ai rapporti debitori, ai rapporti contrattuali, agli investimenti e ad altri rapporti creditizi, compresi gli eventuali frutti, accesi e/o intestati all'uno e/o altro coniuge, singolarmente e/o con terzi soggetti - e salvo in ogni caso quanto previsto in questa sede - essi restano definitivamente ad esclusivo carico e/o vantaggio della parte che ha contratto il prestito e/o che risulta intestataria della relativa posizione, senza che nessuna delle due abbia nulla a pretendere nei confronti dell'altra;
29. riguardo ai rispettivi TFR, ognuno dei coniugi dichiara di rinunciare, così come rinuncia, ad ogni pretesa sulla quota di trattamento di fine rapporto dell'altro maturata in costanza di comunione legale, e, al contempo, di non avere nulla a pretendere nei confronti dell'altro in relazione a quanto anticipatamente riscosso e per come disposto in costanza di matrimonio.
Sulle altre questioni tra i coniugi
30. Le parti danno atto che le pattuizioni convenute in questa sede avranno effetto dalla data dell'omologa e pubblicazione sentenza presso il Tribunale di Monza laddove non diversamente previsto, e che con l'esecuzione delle condizioni di separazione e con le attribuzioni patrimoniali come previste in questa sede, esse hanno provveduto a dare un equilibrato e definitivo assetto al complessivo patrimonio comune, risolvendo ogni loro rapporto patrimoniale e dichiarando per l'effetto di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra a tale titolo;
31. le parti dichiarano e riconoscono di non avere alcunché a pretendere reciprocamente per come sono stati gestiti sino ad oggi i loro reciproci rapporti economico-patrimoniali, il pagamento del mutuo della casa coniugale, il mantenimento dei figli ed in genere l'intercorso regime di comunione legale;
32. i ricorrenti rinunciano a proporre impugnazione avverso l'emananda sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra esposte;
33. i compensi e le spese del presente procedimento sono interamente compensati fra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Cinisello
Balsamo in data 02.06.2007;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cinisello Balsamo per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 31. Parte II, Serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 25.09.2025
Il
Presidente est.
RA GI