TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 4011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4011 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11670/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.10.2025 da 1) Parte_1
Nata a Pasaje(Ecuador) il 21/03/92 cittadina: Ecuadoregna Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]con l'Avv. Monica Cossandi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Guaiaquille (Ecuador) il 05/11/88 cittadino: Ecuadoregno e Italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]con l'Avv. Monica Cossandi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio presso il consolato dell' Ecuador a Milano il 15/10/2010 In comunione legale pagina 1 di 5 con i seguenti figli:
nato a [...] il [...] C.F. Parte_3 C.F._3 nato a [...] il [...] C.F. Parte_4 C.F._4
nata il [...] a [...] C.F. Parte_5 C.F._5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/10/25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi;
• I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
• I figli , minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi
• Gli stessi saranno collocati prevalentemente a casa della mamma presso la quale è fissata anche la loro residenza.
• Il padre ha già lasciato l'abitazione coniugale
• Il padre terrà con sé i minori a fine settimana alternati partendo dal venerdi dopo la scuola fino alla domenica alle 20 quando la riaccompagnerà a casa della madre, salvo la volontà dei minori di volersi fermare a dormire anche la domenica sera. La mamma sin d'ora in caso non si oppone
• Il papà potrà vedere i minori anche tutti i giorni in accordo con la madre e li potrà ritirare da scuola o portare alle varie attività sportive dandone preavviso di almeno due giorni.
• Le ferie natalizie e pasquali saranno suddivise al 50% mentre i ponti saranno alternati di anno in anno, iniziando con la mamma
Il padre verserà quale mantenimento per i figli la somma mensile di euro 500 mensili, di cui 150 per mezzo di bonifico bancario che verrà versato entro il 5 di ogni mese in via anticipata, 350 euro lasciando alla moglie il suo 50% dell'assegno unico per i minori ( il signor si Parte_2 impegna sin d'ora a recarsi all'Inps per fare la richiesta di versamento integrale dell'assegno
Unico alla moglie) come per legge il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a pagina 2 di 5 contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Spese di lite compensate
Il signor , verserà inoltre alla moglie, quale contributo al suo mantenimento, la somma di euro 150 Pt_6 mensili, da quando si trasferirà nella nuova abitazione.
• Il mutuo della casa verrà versato integralmente dal marito ad ulteriore titolo di mantenimento dei figli, per il 50% spettante alla moglie.
• I genitori concedono l'espatrio dei minore con ciascuno di loro.
• dichiarare compensate le spese legali;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. pagina 3 di 5 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il Parte_2
15/10/2010 presso il consolato dell'Ecuador a Milano
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5