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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/04/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3563/2025 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.3.2025 da
1) Parte_1
Nato a Milano l'11 maggio 1990 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Federico Magnante presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata a Milano il 7 settembre 1990 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Pio Pomponio presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 9 maggio 2015
(anno 2015 atto n. 567 reg. parte 1)
In comunione legale dei beni.
con i seguenti figli: nata a [...] l'[...] di cittadinanza italiana Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
I. le parti vivranno con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obiettivo solidale di garantire alla figlia minorenne la più serena crescita psicoaffettiva;
II. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine perentorio di sette giorni, l'eventuale cambiamento della propria residenza o domicilio e dei propri recapiti, le eventuali assenze prolungate dalla propria residenza, segnalandosi in quest'ultimo caso i rispettivi recapiti, anche telefonici;
III. la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
IV. Le parti si impegnano a tenersi reciprocamente informati su tutto ciò che concerne la crescita della figlia e delle sue condizioni di salute, assumeranno di comune accordo tutte le scelte relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli ovvero, a titolo esemplificativo, concorderanno i loro futuri corsi di studio, gli spostamenti ed i viaggi, le vacanze, le attività sportive, eventuali corsi extra scolastici e le cure mediche non urgenti;
V. Il padre avrà diritto di visita alla minore tre week end al mese a partire dal venerdì all'uscita da scuola e sino alla domenica alle ore 20.00;
VI. A partire dall'anno 2026, per garantire un graduale distacco dalla madre, il padre terrà con sé la figlia, provvedendo ad ogni sua esigenza, per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
A partire dall'anno 2026, per garantire un graduale distacco dalla madre, il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia, ad anni alterni, durante la settimana di Natale (dal 24.12 al 30.12) o durante quella di Capodanno (dal 31.12 al 6.01), in base alle disponibilità lavorative e salvo diverso accordo tra i genitori.
A partire dall'anno 2026, per garantire un graduale distacco dalla madre, la minore trascorrerà l'intero periodo delle vacanze pasquali, secondo calendario e per tutta la durata delle vacanze scolastiche, ad anni alterni con l'uno o con l'altro dei genitori.
Le altre vacanze scolastiche verranno di volta in volta concordate tra i genitori, tenuto conto delle esigenze e dei desideri della figlia.
Ognuno dei genitori si farà integralmente carico delle spese relative ai periodi trascorsi con la figlia, pagina 2 di 5 provvedendo a proprie spese ad ogni sua esigenza. In qualsiasi momento i genitori potranno concordemente fissare variazioni delle descritte modalità di visita, tenuto conto delle rispettive necessità e del preminente interesse del minore;
VII. Le parti si impegnano vicendevolmente ad avere cura della minore in tutti quei casi in cui lo stesso al di fuori del normale e programmato calendario delle vacanze, non si recherà a scuola (a titolo esemplificativo si ipotizzano scioperi sindacali, malattie, visite mediche) adottando il criterio dell'alternanza e tenuto conto delle esigenze lavorative.
VIII. Il ricorrente corrisponderà, a titolo di concorso nel mantenimento, la somma mensile di €
250,00 =, mediante bonifico bancario entro il giorno 27 di ogni mese;
IX. La madre percepirà l'assegno unico nella sua integralità;
X. Le parti concorreranno ciascuno per la quota del 50% mantenimento ed alle spese straordinarie relative ai bisogni della figlia, quali a titolo esemplificativo le spese mediche e sanitarie impreviste, le spese sostenute per l'attività sportiva, le spese scolastiche, comprese eventuali tasse di iscrizione a scuole private (nonché le relative rette e gli eventuali costi di mensa), spese per i libri, per le eventuali lezioni private, per i corsi formativi, per le vacanze studio, per i viaggi scolastici ed ogni altra occorrenda;
tali decisioni dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori.
Per le suddette spese le parti si impegnano ciascuno a sottoporre all'altro preventivo e, su richiesta, idonea documentazione probatoria delle stesse;
XI. Le parti qui comparenti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, per qualsiasi ragione, titolo o causa.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 3 di 5 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a Milano in data 9 maggio 2015 Pt_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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