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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 24/02/2026, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1701/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
DEL BENE ADRIANO, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5412/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18742/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I400839/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I400839/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I400839/2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I400839/2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I400839/2024 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12 giugno 2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli, Ricorrente_1 proponeva appello avverso l'avviso di accertamento in atti con il quale, relativamente all'anno d'imposta 2017, era stato rideterminato il reddito d'impresa in euro 151.229,00.
Eccepiva la decadenza dell'ufficio dal potere di accertamento e l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Con sentenza 18742/2024, resa all'esito dell'udienza del 27 novembre 2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione 15, rigettava il ricorso del Ricorrente_1.
Avverso tale decisione interponeva appello il contribuente mentre l'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del gravame.
La Corte, all'esito dell'udienza del 23 febbraio 2026, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.
In via preliminare va superata l'eccezione, come già correttamente osservato dai giudici di primo grado, relativa alla decadenza del potere sanzionatorio: la Cassazione ha infatti osservato che i termini di sospensione (legati all'emergenza covid) si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” (Corte di Cassazione, ord. n.
960/2025).
Nel merito i giudici di primo grado hanno affermato che non poteva trovare applicazione il regime speciale previsto per i produttori agricoli, ma, come già osservato in altra decisione di questa Corte, la decisione che il numero di foglie di IS vendute superasse di oltre il doppio il numero di quelle acquistate, porta a logicamente ritenere che l'attività prevalente del contribuente fosse quella di coltivazione delle predette foglie.
Così come non è rimasto contestato che la coltivazione di IS è molto semplice e, quindi, non richiede particolari lavorazioni, per cui non può escludersi che essa sia possibile anche con un numero ridotto di addetti (cfr. sentenza 3156/2025 Corte Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania).
Tale motivo va pertanto accolto.
In relazione invece all'indebita detrazione dell'Iva per le operazioni intercorse con la ditta Società_1, il Ricorrente_1 non ha specificamente contestato la natura di “missing trader”, ma si è limitato ad affermare la propria buona fede.
Inoltre i giudici di primo grado hanno osservato che anche nell'accertamento relativo all'annualità 2015, definito con adesione del contribuente, era stata contestato alla ditta del Ricorrente_1 l'utilizzo di fatture provenienti da un missing trader.
La circostanza del pagamento a mezzo bonifico costituisce pertanto un dato neutro non potendo affatto escludere la retrocessione in tutto o in parte della somma oggetto del bonifico.
Non può che rigettarsi l'appello in parte qua.
L'accoglimento solo in parte del gravame giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie appello come in motivazione e dichiara interamente compensate le spese del doppio grado
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
DEL BENE ADRIANO, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5412/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18742/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I400839/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I400839/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I400839/2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I400839/2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I400839/2024 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12 giugno 2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli, Ricorrente_1 proponeva appello avverso l'avviso di accertamento in atti con il quale, relativamente all'anno d'imposta 2017, era stato rideterminato il reddito d'impresa in euro 151.229,00.
Eccepiva la decadenza dell'ufficio dal potere di accertamento e l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Con sentenza 18742/2024, resa all'esito dell'udienza del 27 novembre 2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione 15, rigettava il ricorso del Ricorrente_1.
Avverso tale decisione interponeva appello il contribuente mentre l'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del gravame.
La Corte, all'esito dell'udienza del 23 febbraio 2026, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.
In via preliminare va superata l'eccezione, come già correttamente osservato dai giudici di primo grado, relativa alla decadenza del potere sanzionatorio: la Cassazione ha infatti osservato che i termini di sospensione (legati all'emergenza covid) si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” (Corte di Cassazione, ord. n.
960/2025).
Nel merito i giudici di primo grado hanno affermato che non poteva trovare applicazione il regime speciale previsto per i produttori agricoli, ma, come già osservato in altra decisione di questa Corte, la decisione che il numero di foglie di IS vendute superasse di oltre il doppio il numero di quelle acquistate, porta a logicamente ritenere che l'attività prevalente del contribuente fosse quella di coltivazione delle predette foglie.
Così come non è rimasto contestato che la coltivazione di IS è molto semplice e, quindi, non richiede particolari lavorazioni, per cui non può escludersi che essa sia possibile anche con un numero ridotto di addetti (cfr. sentenza 3156/2025 Corte Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania).
Tale motivo va pertanto accolto.
In relazione invece all'indebita detrazione dell'Iva per le operazioni intercorse con la ditta Società_1, il Ricorrente_1 non ha specificamente contestato la natura di “missing trader”, ma si è limitato ad affermare la propria buona fede.
Inoltre i giudici di primo grado hanno osservato che anche nell'accertamento relativo all'annualità 2015, definito con adesione del contribuente, era stata contestato alla ditta del Ricorrente_1 l'utilizzo di fatture provenienti da un missing trader.
La circostanza del pagamento a mezzo bonifico costituisce pertanto un dato neutro non potendo affatto escludere la retrocessione in tutto o in parte della somma oggetto del bonifico.
Non può che rigettarsi l'appello in parte qua.
L'accoglimento solo in parte del gravame giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie appello come in motivazione e dichiara interamente compensate le spese del doppio grado