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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2024, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 9488/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
nella causa iscritta al n.r.g. 9488/2024 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato SCIUTO Parte_1 C.F._1
MARIA GIOVANNA
e da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato CRISTINA Parte_2 C.F._2
BIANCHET
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede riunito nella camera di consiglio del 26.11.2024 visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 02.08.2024 e davano Parte_1 Parte_2
Pers atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale sono nati i figli (26.08.2007) e Per_1
(22.12.2011).
I ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, portandoli alla decisione di porre fine alla stessa.
pagina 1 di 5 Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dei minori, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che con atto in data 02.09.2024 interveniva senza formulare rilievi.
Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) DISPONE l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, i Per_1 Persona_3
quali conseguentemente assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli concernenti istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti da assumere nel momento in cui avranno presso di sé il figlio e in maniera congiunta in tutti gli altri casi.
2) DISPONE la collocazione prevalente dei minori presso la madre in Bologna Via Verne n.4.
3) DISPONE che il padre possa tenere con sé, stante anche l'età degli stessi, i figli minori in modo libero, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici, ludico/sportivi e sociali degli stessi, specificando che entrambi i genitori s'impegnano a comunicarsi reciprocamente date e modalità di partecipazione agli eventi di rilievo nella vita dei minori, quali compleanni, saggi, competizioni pagina 2 di 5 sportive e similari;
entrambi i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in merito allo stato di salute dei figli ed eventuali visite mediche, come anche dei colloqui scolastici, cene scolastiche o altre attività dei figli, i genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi dovranno comunicare all'altro gli spostamenti fuori regione del figlio/i quando l'avranno con sé.
4) DISPONE che, a partire dal mese di settembre 2024 o dal mese in cui la sig.ra si trasferirà Pt_2 stabilmente, sia fisicamente che anagraficamente, con i figli in via Verne n.4, liberando l'immobile di proprietà del sig. anche dal mobilio di sua proprietà e dei propri effetti personali, il padre Pt_1 contribuisca al mantenimento ordinario dei figli, fino alla loro indipendenza economica, con l'importo mensile di euro 800,00€ (400 € cadauno), oltre rivalutazione annuale ISTAT che verrà calcolata al trascorre di un anno dall'emissione della presente sentenza, che verrà versato direttamente sul conto corrente intestato alla madre entro il giorno 15 di ogni mese;
prevede, inoltre, che il suddetto importo stabilito a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, fino alla loro indipendenza economica, a favore della Sig.ra venga automaticamente diminuito ad € 650,00 (€ Parte_2
325,00 cadauno) dal mese in cui la Sig.ra reperirà, essendosi impegnata a ricercarlo, un contratto Pt_2
a tempo indeterminato che comporti uno stipendio mensile di almeno €. 1.500,00 o intraprenda un'attività autonoma che le produca il medesimo reddito mensile.
5) DISPONE che i genitori contribuiscano, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli minori, così come previste e disciplinate nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale e, specificamente con approvazione delle evidenziate concordate modifiche /aggiunte : rientrano tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, quali: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorativa di uno dei genitori e se l'altro genitore, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ect..) non offre tempestive alternative;
c)spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di pagina 3 di 5 iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; - tutte le altre spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (tramite WhatsApp,o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con WhatAppo e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le avrà anticipate avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa;
la richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso, e comunque in ogni caso con un resoconto al massimo trimestrale, ed il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
la documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario, con impegno delle parti a comunicarsi le coordinate bancarie su cui effettuare i rimborsi.
6) PRENDE ATTO che le parti concordano sin da ora che ciascun figlio ogni anno possa fare almeno una vacanza e un camp formativo (sportivo e/o di interesse del figlio per es. camp WWF) e che, salvo diversi accordi, ciascun genitore concorra al 50% delle spese per una vacanza e per un camp all'anno di ciascun figlio, sia che i ragazzi la vacanza la facciano in autonomia o con uno dei genitori, fino ad un massimale di spesa di € 1.000,00 per figlio per la vacanza e di € 500,00 per figlio per il camp.
7) PRENDE ATTO che le parti concordano che l'assegno unico universale venga percepito integralmente per ambo i figli dalla madre, sig.ra . Parte_2
8) PRENDE ATTO che le parti vivranno nel mutuo rispetto e si impegnano a non frequentare eventuali nuovi compagni in presenza dei figli.
9) PRENDE ATTO che le parti acconsentono reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori.
10) Le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 13.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Arianna D'Addabbo
pagina 4 di 5 IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 9488/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
nella causa iscritta al n.r.g. 9488/2024 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato SCIUTO Parte_1 C.F._1
MARIA GIOVANNA
e da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato CRISTINA Parte_2 C.F._2
BIANCHET
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede riunito nella camera di consiglio del 26.11.2024 visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 02.08.2024 e davano Parte_1 Parte_2
Pers atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale sono nati i figli (26.08.2007) e Per_1
(22.12.2011).
I ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, portandoli alla decisione di porre fine alla stessa.
pagina 1 di 5 Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dei minori, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che con atto in data 02.09.2024 interveniva senza formulare rilievi.
Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) DISPONE l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, i Per_1 Persona_3
quali conseguentemente assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli concernenti istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti da assumere nel momento in cui avranno presso di sé il figlio e in maniera congiunta in tutti gli altri casi.
2) DISPONE la collocazione prevalente dei minori presso la madre in Bologna Via Verne n.4.
3) DISPONE che il padre possa tenere con sé, stante anche l'età degli stessi, i figli minori in modo libero, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici, ludico/sportivi e sociali degli stessi, specificando che entrambi i genitori s'impegnano a comunicarsi reciprocamente date e modalità di partecipazione agli eventi di rilievo nella vita dei minori, quali compleanni, saggi, competizioni pagina 2 di 5 sportive e similari;
entrambi i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in merito allo stato di salute dei figli ed eventuali visite mediche, come anche dei colloqui scolastici, cene scolastiche o altre attività dei figli, i genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi dovranno comunicare all'altro gli spostamenti fuori regione del figlio/i quando l'avranno con sé.
4) DISPONE che, a partire dal mese di settembre 2024 o dal mese in cui la sig.ra si trasferirà Pt_2 stabilmente, sia fisicamente che anagraficamente, con i figli in via Verne n.4, liberando l'immobile di proprietà del sig. anche dal mobilio di sua proprietà e dei propri effetti personali, il padre Pt_1 contribuisca al mantenimento ordinario dei figli, fino alla loro indipendenza economica, con l'importo mensile di euro 800,00€ (400 € cadauno), oltre rivalutazione annuale ISTAT che verrà calcolata al trascorre di un anno dall'emissione della presente sentenza, che verrà versato direttamente sul conto corrente intestato alla madre entro il giorno 15 di ogni mese;
prevede, inoltre, che il suddetto importo stabilito a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, fino alla loro indipendenza economica, a favore della Sig.ra venga automaticamente diminuito ad € 650,00 (€ Parte_2
325,00 cadauno) dal mese in cui la Sig.ra reperirà, essendosi impegnata a ricercarlo, un contratto Pt_2
a tempo indeterminato che comporti uno stipendio mensile di almeno €. 1.500,00 o intraprenda un'attività autonoma che le produca il medesimo reddito mensile.
5) DISPONE che i genitori contribuiscano, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli minori, così come previste e disciplinate nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale e, specificamente con approvazione delle evidenziate concordate modifiche /aggiunte : rientrano tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, quali: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorativa di uno dei genitori e se l'altro genitore, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ect..) non offre tempestive alternative;
c)spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di pagina 3 di 5 iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; - tutte le altre spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (tramite WhatsApp,o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con WhatAppo e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le avrà anticipate avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa;
la richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso, e comunque in ogni caso con un resoconto al massimo trimestrale, ed il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
la documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario, con impegno delle parti a comunicarsi le coordinate bancarie su cui effettuare i rimborsi.
6) PRENDE ATTO che le parti concordano sin da ora che ciascun figlio ogni anno possa fare almeno una vacanza e un camp formativo (sportivo e/o di interesse del figlio per es. camp WWF) e che, salvo diversi accordi, ciascun genitore concorra al 50% delle spese per una vacanza e per un camp all'anno di ciascun figlio, sia che i ragazzi la vacanza la facciano in autonomia o con uno dei genitori, fino ad un massimale di spesa di € 1.000,00 per figlio per la vacanza e di € 500,00 per figlio per il camp.
7) PRENDE ATTO che le parti concordano che l'assegno unico universale venga percepito integralmente per ambo i figli dalla madre, sig.ra . Parte_2
8) PRENDE ATTO che le parti vivranno nel mutuo rispetto e si impegnano a non frequentare eventuali nuovi compagni in presenza dei figli.
9) PRENDE ATTO che le parti acconsentono reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori.
10) Le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 13.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Arianna D'Addabbo
pagina 4 di 5 IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Perla
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