Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 27/03/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00558/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01451/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1451 del 2024, proposto da
OPS Vision Tech s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Maione e Salvatore Matarazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Romagnano Sesia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe La Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Loro Piana s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della « comunicazione di diniego al rilascio dell’autorizzazione relativa alla richiesta autorizzazione posa cartello su SS 299 km. 24+690 lato sx, a seguito nota prot. 2421 del 19 marzo 2024 e accesso atti » nonché di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso, conseguente o comunque collegato a quello impugnato, ivi compresa l’autorizzazione adottato dal Comune di Romagnano Sesia, reg. aut. N. 4/2024/I-C del 9 febbraio 2024, rilasciato a favore della società Loro Piana S.p.A.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Romagnano Sesia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 19 marzo 2025 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il 30 giugno 2023 la ricorrente, società che si occupa di vendita di spazi pubblicitari in proprio e per conto terzi, ha presentato al Comune di Romagnano Sesia un’istanza di autorizzazione, ex artt. 23 del d.lgs. 285/92 e 6 del regolamento comunale sugli spazi pubblicitari, per poter installare un cartellone pubblicitario lungo la SS 299 alla progressiva chilometrica 24+690 e, il successivo 12 luglio 2023, ha richiesto il nulla osta all’installazione all’ANAS.
2. Il 13 luglio 2023 il Comune ha richiesto un’integrazione documentale, precisando, al contempo, che i termini di conclusione del procedimento avrebbero iniziato a decorrere dal ricevimento del nulla osta; l’integrazione è stata trasmessa il giorno successivo mentre il nulla osta è stato rilasciato dall’ANAS il 7 febbraio 2025 e trasmesso al comune il successivo 9 febbraio.
3. Il 21 dicembre 2023 la Loro Piana s.p.a. ha presentato un’istanza per collocare 2 pannelli pubblicitari lungo la medesima strada (progressive chilometriche 24+670 e 24+695) e l’autorizzazione è stata rilasciata il 9 febbraio 2024.
4. Il 14 febbraio 2024 l’amministrazione procedente ha comunicato alla ricorrente il preavviso di rigetto dell’istanza: il pannello richiesto non rispettava, infatti, la distanza di 25 metri da quello posto al km 24+670, così come prescritto dall’art. 24 comma 2, lett. b, del regolamento comunale relativo alla pubblicità lungo le strade.
5. Il 22 febbraio 2024 la ricorrente ha presentato le sue controdeduzioni, il successivo 19 marzo 2024 l’amministrazione procedente ha sospeso il procedimento su richiesta della società in modo da poter verificare il rispetto delle distanze dopo il posizionamento del cartello pubblicitario al km 24+670.
6. Il 21 giugno 2024 la ricorrente ha presentato un’istanza di accesso agli atti, che è stata accolta il successivo 8 luglio; il 12 luglio 2024 ha, tra l’altro, evidenziato che l’istanza della controinteressata era successiva alla propria ma, il successivo 19 luglio 2024, l’istanza della ricorrente è stata ufficialmente respinta.
7. Con ricorso, notificato il 7 ottobre 2024 e depositato il successivo 23 ottobre, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimi.
8. All’esito dell’udienza camerale del 20 novembre 2024 la ricorrente ha rinunciato alla propria istanza cautelare.
9. In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti memorie conclusionali e di replica, nei termini di rito.
10. All’udienza pubblica del 19 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
11. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura violazione dell’art. 10- bis della legge 241/1990 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente in quanto, a suo dire, essa non avrebbe esaminato le proprie controdeduzioni prima di respingere la propria istanza.
Il motivo è infondato.
Come noto, « la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ai sensi dell'art. 10- bis , l. 7 agosto 1990, n. 241, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà » ( ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 2 ottobre 2024, n. 7933).
Tanto premesso, la ricorrente ha evidenziato una serie di elementi che sono stati confutati dall’amministrazioni procedente nel provvedimento impugnato e, pertanto, non si riscontra alcuna violazione del contraddittorio procedimentale.
In particolare, con specifico riferimento al fatto che l’istanza della controinteressata fosse stata presentata successivamente a quella della ricorrente, l’amministrazione procedente ha chiaramente evidenziato che « sono intercorse varie telefonate con il Sig. Ruocco, nonché un incontro presso l’Ufficio della scrivente, alla presenza del Geom. Poletti e dell’Agente Scelto Bertaia, nel quale si era concordata l’attesa del posizionamento del cartello della suddetta Loro Piana, come confermato nella Vs. nota prot. 1652 del 26.02.2024 ».
Per tale ragione il motivo è infondato e deve essere respinto.
12. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione del regolamento comunale sulla pubblicità lungo le strade nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente in quanto, a suo dire, il Comune non avrebbe rispettato il criterio cronologico previsto dall’articolo 6, comma 10, del menzionato regolamento né avrebbe valutato l’opportunità di concedere l’autorizzazione in deroga, ai sensi del successivo art. 27, comma 2.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, è pacifico che, nonostante « quando si controverta del rilascio di licenze che rimuovono limiti al diritto di impresa, come nella specie, il criterio cronologico, che accorda priorità alla domanda presentata per prima, costituisce principio di portata generale a tutela degli interessi pretesivi dell'imprenditore » (cfr. Coniglio di Stato, sez. IV, 14 maggio 2001, n. 2670), è altrettanto vero che esso « determina solo la sequenza in base alla quale esse devono essere esaminate, fermo restando che, qualora la prima presentata non sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l'amministrazione deve obbligatoriamente procedere all'esame di quella successiva » (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 31 agosto 2007, n. 4519).
Ebbene, è evidente che il disposto dell’art. 6, comma 10, del regolamento comunale sulla pubblicità lungo le strade (a mente del quale le « autorizzazioni vengono rilasciate secondo l'ordine di presentazione delle domande ») debba essere letto in omaggio alle predette coordinate ermeneutiche nonché in combinato disposto con i precedenti commi 5 e 6, che indicano il contenuto dell’istanza, e con il successivo art 8 il quale prevede che « Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'installazione richiesta, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione prevista, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione » (comma 2) e che « La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio » (comma 4).
É pacifico, quindi, che l’obbligo imposto dall’art. 6, comma 10, si applichi solo qualora l’istanza sia completa: in caso contrario si generebbe una situazione paradossale in cui un privato potrebbe “prenotare” la propria posizione depositando un’istanza incompleta, impendendo così alle parti diligenti, che hanno, invece, presentato un’istanza completa, di ottenere l’autorizzazione richiesta.
Ebbene, una situazione di tal genere si genererebbe proprio nel caso di specie qualora venisse accolta la tesi della ricorrente: il 30 giugno 2023 essa ha, infatti, presentato un’istanza incompleta e il prescritto nulla osta è stato trasmesso al Comune, dall’ANAS, il solo il 7 febbraio 2024 e dalla stessa ricorrente il successivo 9 febbraio.
Al contrario, la controinteressata ha presentato un’istanza completa il 21 dicembre 2023 e, per tale ragione, l’istanza è stata tempestivamente esaminata e il provvedimento autorizzatorio è stato rilasciato entro il termine di 60 giorni, così come previsto dall’art. 7, comma 1, del relativo regolamento comunale.
Per tali ragioni il Collegio ritiene che l’operato dell’amministrazione procedente sia del tutto conforme alle disposizioni vigenti e pertanto immune da censure.
Né è possibile ritenere che l’amministrazione avrebbe dovuto autorizzare in deroga la ricorrente, ex sensi del successivo art. 27, comma 2, in quanto tale potere è ampiamente discrezionale dell’amministrazione procedente (« Possono essere previste, in casi particolari, a inappellabile giudizio dell'Amministrazione, deroghe alle distanze di cui all'art. 24 del presente Regolamento, sempre che non rechino intralcio alla circolazione stradale ») che, come tale, può essere sindacato solo qualora esercitato in modo arbitrario o irragionevole.
Ipotesi, questa, che non ricorre nel caso di specie in quanto è logico ritenere che l’eccessivo concentramento di manufatti pubblicitari può mettere in pericolo la sicurezza della circolazione stradale.
Per tali ragioni il ricorso è infondato e deve essere respinto.
13. Per quanto sopra esposto il ricorso è infondato e deve essere respinto.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Luca Pavia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Pavia | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO