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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 5963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5963 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 20615 nell'anno 2024 vertente TRA rapp.to e difeso dall'Avv. Felice Giugliano presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. 121 giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente E
Controparte_1
, sede territoriale di Napoli, alla via Nuova
[...]
Poggioreale angolo via S. Lazzaro snc, in persona del Direttore Regionale pro- tempore della rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Maria Liguori, CP_2 giusta procura generale alle liti del 18.6.14, conferita per atto Notaio Per_1
recante Rep. n. 17705, Racc. n. 8545
[...]
- resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro- aggravamento- costituzione rendita - giudicato
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 30 settembre 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' dinanzi al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, per CP_1 sentire: a) accertare che per l'infortunio descritto residua ad esso istante una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 21% e/o di quella maggiore o minore ritenuta ed, in conseguenza, dichiarare il suo diritto alla costituzione della relativa rendita o in subordine all'indennizzo in capitale del danno biologico subito ex art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 nella misura ritenuta di giustizia;
per sentire: b) condannare l' al riconoscimento della inabilità ed CP_1 inattitudine al lavoro ed al pagamento in capitale del danno biologico subito, quantificato nella misura del 21% (ventuno) e/o quella maggiore o minore considerata di Giustizia, o comunque compresa tra il 6% ed il 15% ed in applicazione alle tabelle vigenti o, in subordine, all'indennizzo in capitale del danno biologico subito ex art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 e D.M.27/04/2004 nella misura ritenuta di giustizia oltre i costi sopportati, spese vinte da distrarsi. Ha esposto a tal fine:
- di essere stato dipendente della che espleta il servizio di raccolta CP_3 rifiuti e spazzamento nel Comune di San Giorgio a Cremano, con qualifica di operaio;
1 - in data 24.11.2014 mentre espletava attività lavorativa di spazzamento presso il Cantiere di San Giorgio a Cremano era stato investito violentemente da un automezzo senza freno di stazionamento subendo un infortunio sul lavoro;
-di essere stato trasportato al p.s. dell'Ospedale Santa Maria di Loreto Nuovo riportando “frattura pluriframmentaria scomposta del piatto tibiale trattata chirurgicamente con tutori metallici” rimanendo ricoverato in ospedale sino al 09.12.2014 per la necessità di essere sottoposto ad intervento chirurgico con
“osteosintesi a mezzo placche e viti”; C
, dopo tempestiva denuncia a seguito di numerosi giudizi gli aveva CP_1 riconosciuto con delibera datata 03.10.2015 un grado di menomazione pari al 12%;
- per effetto e per le conseguenze patite a seguito dell'infortunio non riesce ad espletare in modo efficiente gli atti quotidiani e la propria vita di relazione persistendo e presentando marcata limitazione funzionale, notevole instabilità dell'arto superiore sinistro con ipotonia dell'arto, grave deficit funzionale e facile stancabilità per “esiti di frattura pluriframmentaria scomposta del piatto tibiale e di frattura composta della testa del perone” presentando atteggiamento di varismo, accovacciamento irregolare, dolori costanti, zoppia, difficoltà in appoggio, limitazione flessione ed estensione ed esiti cicatriziali ben visibili ed evidente danno estetico” che determinano un grado di menomazione omnicomprensivo di danno biologico valutabile in percentuale/misura sicuramente maggiore a quella riconosciuta del 12% (dodici);
- di essere stato posto in quiescenza non riuscendo più ad espletare in modo efficiente le proprie mansioni a causa dei postumi del predetto infortunio;
- l'infortunio è sicuramente classificabile tra quelli protetti dalle norme sulla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro contenute nel D.P.R. 1124/65 e D. Lgs. 38/2000 e successive integrazioni;
- di aver presentato in data 07.12.2021 per il riconoscimento dell'aggravamento delle patologie sofferte riguardante il complessivo stato di salute e dell'inabilità ed, altresì, del danno estetico per i marcati e ben visibili esiti cicatriziali, come previsto dalla normativa vigente alla sede competente, richiedendo il grado di menomazione per inabilità omnicomprensiva di danno biologico pari al 21% (ventuno) omnicomprensivo di danno biologico;
- di non essere stato finora convocato alla visita medica collegiale;
Argomentato del diritto a ricevere le prestazioni contemplate dal D.L.vo 38/2000 quali indennizzo per danno biologico per le menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%, e a costituire una rendita per quelle dal 16% , ha rassegnato le soprascritte conclusioni.
Radicatosi il contraddittorio, l' ha eccepito l'inammissibilità della CP_1 domanda per divieto del ne bis in idem essendo intervenuto giudicato sul medesimo infortunio non essendosi fatto valere in quel giudizio, conclusosi in data 13.12.2021, il presunto aggravamento ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
2 , assumendo comunque la carenza di allegazioni circa il riconoscimento di postumi pari al 21% d'invalidità con riferimento ai criteri di indennizzo ex D.lgs n. 38/2000 , in subordine, la carenza di prova del nesso di causalità e comunque la sproporzione tra la richiesta attorea rispetto alla valutazione
. Ha concluso in via principale, per l'inammissibilità della domanda, CP_1
l'infondatezza e la carenza di legittimazione passiva dell' in riferimento CP_1 alla domanda di rimborso delle spese sanitarie pari ad € 256,61, escluse dalle prestazioni , , spese vinte. CP_1
All'udienza di discussione, acquisita la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata decisa mediante separata sentenza, previo deposito di note scritte. Il ricorso non merita accoglimento. E' assorbente l'eccezione di giudicato. In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali l'istituto della revisione per aggravamento disciplinato dall'art. 83 del D.P.R. n. 1224 del 1965, per gli infortuni sul lavoro si fonda sulla variazione in peggio, delle condizioni sanitarie dell'assicurato, e garantisce che la rendita sia aderente, entro certi limiti temporali, alla sua condizione di bisogno, variabile nel tempo. Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente abbia presentato domanda di aggravamento in data 7.12.2021. A quella data era pendente il giudizio intrapreso dallo stesso contro Pt_1
l' per il medesimo infortunio, verificatosi il 24.11.2014, in cui si chiedeva CP_1 accertarsi postumi invalidanti nella misura del 19% in luogo del 12% riconosciuto dall' . In primo grado il Tribunale aveva respinto la CP_1 domanda ritenendo prescritta l'azione In sede di appello, la Corte ha riformato la sentenza di primo grado accertando il mancato decorso della prescrizione ex art.112 TU dell'azione, ma ha respinto nel merito la domanda, giudicando carente sul piano allegatorio la richiesta di superiore quantificazione del danno biologico operata dall' mancando sia CP_1 le ragioni medico -legali della ridotta valutazione sia la produzione di consulenza di parte così disattendendo la richiesta di nomina di CTU perché meramente esplorativa. Ebbene, tale sentenza n. 5739/2021 è stata pubblicata il 13/12/2021 ed è passata in giudicato per mancata impugnazione . Secondo l'art.149 disp att. c.p.c. Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario.
E' stato affermato dalla S.C. con ordinanza 11/6/2018, n. 15176 che tale disposizione esprime un principio di economia processuale applicabile anche alle domande aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall' . CP_1
3 Sotto altro profilo, va rimarcato che nel giudizio conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello che ha respinto la domanda del , si discuteva Pt_1 proprio dei postumi invalidanti correlati al medesimo infortunio, sicchè torna utile il richiamo di altra pronuncia del S.C. ( Sez. Lav., 15 dicembre 2017, n. 30227) che ha confermato la sentenza di merito in cui i giudici avevano considerato preclusa dal giudicato, che copre il dedotto e il deducibile, la domanda per danno esistenziale e morale derivanti dal medesimo infortunio sul lavoro in data 14.11.1984 per il quale aveva ottenuto in via giudiziaria il risarcimento del danno biologico. Così si esprime la S.C: “La giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Coste (Cass. S.U. 11.11.2008 nr. 26972) ha definitivamente chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., che si identifica come danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie;
il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (tra essi il danno morale, il danno biologico, il danno esistenziale) risponde ad esigenze puramente descrittive e non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Corollario del principio di diritto qui ribadito è che i pregiudizi di tipo esistenziale (id est: concernenti aspetti relazionali della vita) o di natura morale possono costituire solo aspetti dell'unico danno alla persona, al pari del danno biologico e non voci di danno distinte ed ulteriori. Correttamente, dunque, il giudice del merito ha ritenuto che la richiesta del danno morale e del danno esistenziale derivanti dalla stessa lesione della integrità psico- fisica per la quale il danno alla persona era stato risarcito, con pronunzia definitiva, sub specie di danno biologico incorresse nella preclusione derivante dal giudicato. Non viene in rilievo, infatti, la questione della proponibilità in via frazionata di più voci di danno ma si tratta, piuttosto, di riproposizione della domanda di risarcimento del medesimo danno alla persona già oggetto del giudicato. Le ragioni finora esposte danno conto della irrilevanza nella specie della pronuncia della Cassazione civile sez. lav., 13/02/2012, n.2028 richiamata nelle note difensive da parte ricorrente che ha statuito Nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado, che riconosce all'assicurato una rendita per infortunio sul lavoro commisurata ad un certo grado di inabilità, sia impugnata dal solo istituto assicuratore, la regola dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone al giudice di valutare nelle controversie in materia di invalidità pensionabile gli aggravamenti della malattia e le infermità verificatesi nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario, non consente al giudice di appello di valutare, in favore dell'assicurato non appellante, eventuali aggravamenti incidenti sulla misura della rendita costituita in primo grado, essendo tale valutazione estranea all'oggetto del giudizio di impugnazione e preclusa dal divieto di reformatio in pejus della decisione appellata.
4 In questo caso la regola dell'art. 149 disp.att.c.p.c. è stata ritenuta inapplicabile soltanto perché l'assicurato non aveva impugnato mentre l'impugnazione era stata proposta solo dall'Istituto assicuratore;
il contrario di quanto accaduto nella specie.
Nemmeno sembra confliggere con quanto finora statuito, la massima tratta da Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1447 del 5 marzo 1986 ed invocata da parte ricorrente a sostegno del suo assunto . Recita la massima :In tema di invalidita' pensionabile la pendenza del giudizio volta ad accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidita' non preclude all'assicurato di presentare all'inps altra domanda amministrativa. Pertanto, passata in giudicato la sentenza che abbia negato la sussistenza di quel diritto e proposta dall'assicurato, all'esito del procedimento amministrativo, altra domanda giudiziaria, qualora l'istituto eccepisca il pregresso giudicato, il giudice deve accertare se i fatti oggetto della nuova domanda siano o meno coperti del giudicato ponendo a raffronto la situazione oggetto del precedente giudizio e quella oggetto della nuova domanda, rigettando l'eccezione se accerti che la nuova domanda si fondi su infermita' successivamente insorta o su aggravamenti successivi a quelle infermita' precedentemente dedotte. Nel caso in esame i fatti addotti sono i medesimi di quelli oggetto della domanda di aggravamento che è stata presentata in data 7.12.2021, prima del passaggio in giudicato della sentenza, che ha respinto la domanda dell'assicurato. Ciò non impedisce al ricorrente di presentare, nei termini di legge, ulteriore e diversa domanda di aggravamento che riguardi aggravamenti successivi al 13.12.2021. Conclusivamente la domanda va dichiarata improponibile per reclusione del giudicato. Le spese si compensano per la particolarità della questione .
Pqm
Dichiara improponibile la domanda per intervenuto giudicato;
spese compensate;
Si comunichi. Napoli lì 21 luglio 2025 Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
5
Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 20615 nell'anno 2024 vertente TRA rapp.to e difeso dall'Avv. Felice Giugliano presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. 121 giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente E
Controparte_1
, sede territoriale di Napoli, alla via Nuova
[...]
Poggioreale angolo via S. Lazzaro snc, in persona del Direttore Regionale pro- tempore della rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Maria Liguori, CP_2 giusta procura generale alle liti del 18.6.14, conferita per atto Notaio Per_1
recante Rep. n. 17705, Racc. n. 8545
[...]
- resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro- aggravamento- costituzione rendita - giudicato
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 30 settembre 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' dinanzi al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, per CP_1 sentire: a) accertare che per l'infortunio descritto residua ad esso istante una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 21% e/o di quella maggiore o minore ritenuta ed, in conseguenza, dichiarare il suo diritto alla costituzione della relativa rendita o in subordine all'indennizzo in capitale del danno biologico subito ex art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 nella misura ritenuta di giustizia;
per sentire: b) condannare l' al riconoscimento della inabilità ed CP_1 inattitudine al lavoro ed al pagamento in capitale del danno biologico subito, quantificato nella misura del 21% (ventuno) e/o quella maggiore o minore considerata di Giustizia, o comunque compresa tra il 6% ed il 15% ed in applicazione alle tabelle vigenti o, in subordine, all'indennizzo in capitale del danno biologico subito ex art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 e D.M.27/04/2004 nella misura ritenuta di giustizia oltre i costi sopportati, spese vinte da distrarsi. Ha esposto a tal fine:
- di essere stato dipendente della che espleta il servizio di raccolta CP_3 rifiuti e spazzamento nel Comune di San Giorgio a Cremano, con qualifica di operaio;
1 - in data 24.11.2014 mentre espletava attività lavorativa di spazzamento presso il Cantiere di San Giorgio a Cremano era stato investito violentemente da un automezzo senza freno di stazionamento subendo un infortunio sul lavoro;
-di essere stato trasportato al p.s. dell'Ospedale Santa Maria di Loreto Nuovo riportando “frattura pluriframmentaria scomposta del piatto tibiale trattata chirurgicamente con tutori metallici” rimanendo ricoverato in ospedale sino al 09.12.2014 per la necessità di essere sottoposto ad intervento chirurgico con
“osteosintesi a mezzo placche e viti”; C
, dopo tempestiva denuncia a seguito di numerosi giudizi gli aveva CP_1 riconosciuto con delibera datata 03.10.2015 un grado di menomazione pari al 12%;
- per effetto e per le conseguenze patite a seguito dell'infortunio non riesce ad espletare in modo efficiente gli atti quotidiani e la propria vita di relazione persistendo e presentando marcata limitazione funzionale, notevole instabilità dell'arto superiore sinistro con ipotonia dell'arto, grave deficit funzionale e facile stancabilità per “esiti di frattura pluriframmentaria scomposta del piatto tibiale e di frattura composta della testa del perone” presentando atteggiamento di varismo, accovacciamento irregolare, dolori costanti, zoppia, difficoltà in appoggio, limitazione flessione ed estensione ed esiti cicatriziali ben visibili ed evidente danno estetico” che determinano un grado di menomazione omnicomprensivo di danno biologico valutabile in percentuale/misura sicuramente maggiore a quella riconosciuta del 12% (dodici);
- di essere stato posto in quiescenza non riuscendo più ad espletare in modo efficiente le proprie mansioni a causa dei postumi del predetto infortunio;
- l'infortunio è sicuramente classificabile tra quelli protetti dalle norme sulla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro contenute nel D.P.R. 1124/65 e D. Lgs. 38/2000 e successive integrazioni;
- di aver presentato in data 07.12.2021 per il riconoscimento dell'aggravamento delle patologie sofferte riguardante il complessivo stato di salute e dell'inabilità ed, altresì, del danno estetico per i marcati e ben visibili esiti cicatriziali, come previsto dalla normativa vigente alla sede competente, richiedendo il grado di menomazione per inabilità omnicomprensiva di danno biologico pari al 21% (ventuno) omnicomprensivo di danno biologico;
- di non essere stato finora convocato alla visita medica collegiale;
Argomentato del diritto a ricevere le prestazioni contemplate dal D.L.vo 38/2000 quali indennizzo per danno biologico per le menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%, e a costituire una rendita per quelle dal 16% , ha rassegnato le soprascritte conclusioni.
Radicatosi il contraddittorio, l' ha eccepito l'inammissibilità della CP_1 domanda per divieto del ne bis in idem essendo intervenuto giudicato sul medesimo infortunio non essendosi fatto valere in quel giudizio, conclusosi in data 13.12.2021, il presunto aggravamento ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
2 , assumendo comunque la carenza di allegazioni circa il riconoscimento di postumi pari al 21% d'invalidità con riferimento ai criteri di indennizzo ex D.lgs n. 38/2000 , in subordine, la carenza di prova del nesso di causalità e comunque la sproporzione tra la richiesta attorea rispetto alla valutazione
. Ha concluso in via principale, per l'inammissibilità della domanda, CP_1
l'infondatezza e la carenza di legittimazione passiva dell' in riferimento CP_1 alla domanda di rimborso delle spese sanitarie pari ad € 256,61, escluse dalle prestazioni , , spese vinte. CP_1
All'udienza di discussione, acquisita la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata decisa mediante separata sentenza, previo deposito di note scritte. Il ricorso non merita accoglimento. E' assorbente l'eccezione di giudicato. In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali l'istituto della revisione per aggravamento disciplinato dall'art. 83 del D.P.R. n. 1224 del 1965, per gli infortuni sul lavoro si fonda sulla variazione in peggio, delle condizioni sanitarie dell'assicurato, e garantisce che la rendita sia aderente, entro certi limiti temporali, alla sua condizione di bisogno, variabile nel tempo. Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente abbia presentato domanda di aggravamento in data 7.12.2021. A quella data era pendente il giudizio intrapreso dallo stesso contro Pt_1
l' per il medesimo infortunio, verificatosi il 24.11.2014, in cui si chiedeva CP_1 accertarsi postumi invalidanti nella misura del 19% in luogo del 12% riconosciuto dall' . In primo grado il Tribunale aveva respinto la CP_1 domanda ritenendo prescritta l'azione In sede di appello, la Corte ha riformato la sentenza di primo grado accertando il mancato decorso della prescrizione ex art.112 TU dell'azione, ma ha respinto nel merito la domanda, giudicando carente sul piano allegatorio la richiesta di superiore quantificazione del danno biologico operata dall' mancando sia CP_1 le ragioni medico -legali della ridotta valutazione sia la produzione di consulenza di parte così disattendendo la richiesta di nomina di CTU perché meramente esplorativa. Ebbene, tale sentenza n. 5739/2021 è stata pubblicata il 13/12/2021 ed è passata in giudicato per mancata impugnazione . Secondo l'art.149 disp att. c.p.c. Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario.
E' stato affermato dalla S.C. con ordinanza 11/6/2018, n. 15176 che tale disposizione esprime un principio di economia processuale applicabile anche alle domande aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall' . CP_1
3 Sotto altro profilo, va rimarcato che nel giudizio conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello che ha respinto la domanda del , si discuteva Pt_1 proprio dei postumi invalidanti correlati al medesimo infortunio, sicchè torna utile il richiamo di altra pronuncia del S.C. ( Sez. Lav., 15 dicembre 2017, n. 30227) che ha confermato la sentenza di merito in cui i giudici avevano considerato preclusa dal giudicato, che copre il dedotto e il deducibile, la domanda per danno esistenziale e morale derivanti dal medesimo infortunio sul lavoro in data 14.11.1984 per il quale aveva ottenuto in via giudiziaria il risarcimento del danno biologico. Così si esprime la S.C: “La giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Coste (Cass. S.U. 11.11.2008 nr. 26972) ha definitivamente chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., che si identifica come danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie;
il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (tra essi il danno morale, il danno biologico, il danno esistenziale) risponde ad esigenze puramente descrittive e non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Corollario del principio di diritto qui ribadito è che i pregiudizi di tipo esistenziale (id est: concernenti aspetti relazionali della vita) o di natura morale possono costituire solo aspetti dell'unico danno alla persona, al pari del danno biologico e non voci di danno distinte ed ulteriori. Correttamente, dunque, il giudice del merito ha ritenuto che la richiesta del danno morale e del danno esistenziale derivanti dalla stessa lesione della integrità psico- fisica per la quale il danno alla persona era stato risarcito, con pronunzia definitiva, sub specie di danno biologico incorresse nella preclusione derivante dal giudicato. Non viene in rilievo, infatti, la questione della proponibilità in via frazionata di più voci di danno ma si tratta, piuttosto, di riproposizione della domanda di risarcimento del medesimo danno alla persona già oggetto del giudicato. Le ragioni finora esposte danno conto della irrilevanza nella specie della pronuncia della Cassazione civile sez. lav., 13/02/2012, n.2028 richiamata nelle note difensive da parte ricorrente che ha statuito Nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado, che riconosce all'assicurato una rendita per infortunio sul lavoro commisurata ad un certo grado di inabilità, sia impugnata dal solo istituto assicuratore, la regola dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone al giudice di valutare nelle controversie in materia di invalidità pensionabile gli aggravamenti della malattia e le infermità verificatesi nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario, non consente al giudice di appello di valutare, in favore dell'assicurato non appellante, eventuali aggravamenti incidenti sulla misura della rendita costituita in primo grado, essendo tale valutazione estranea all'oggetto del giudizio di impugnazione e preclusa dal divieto di reformatio in pejus della decisione appellata.
4 In questo caso la regola dell'art. 149 disp.att.c.p.c. è stata ritenuta inapplicabile soltanto perché l'assicurato non aveva impugnato mentre l'impugnazione era stata proposta solo dall'Istituto assicuratore;
il contrario di quanto accaduto nella specie.
Nemmeno sembra confliggere con quanto finora statuito, la massima tratta da Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1447 del 5 marzo 1986 ed invocata da parte ricorrente a sostegno del suo assunto . Recita la massima :In tema di invalidita' pensionabile la pendenza del giudizio volta ad accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidita' non preclude all'assicurato di presentare all'inps altra domanda amministrativa. Pertanto, passata in giudicato la sentenza che abbia negato la sussistenza di quel diritto e proposta dall'assicurato, all'esito del procedimento amministrativo, altra domanda giudiziaria, qualora l'istituto eccepisca il pregresso giudicato, il giudice deve accertare se i fatti oggetto della nuova domanda siano o meno coperti del giudicato ponendo a raffronto la situazione oggetto del precedente giudizio e quella oggetto della nuova domanda, rigettando l'eccezione se accerti che la nuova domanda si fondi su infermita' successivamente insorta o su aggravamenti successivi a quelle infermita' precedentemente dedotte. Nel caso in esame i fatti addotti sono i medesimi di quelli oggetto della domanda di aggravamento che è stata presentata in data 7.12.2021, prima del passaggio in giudicato della sentenza, che ha respinto la domanda dell'assicurato. Ciò non impedisce al ricorrente di presentare, nei termini di legge, ulteriore e diversa domanda di aggravamento che riguardi aggravamenti successivi al 13.12.2021. Conclusivamente la domanda va dichiarata improponibile per reclusione del giudicato. Le spese si compensano per la particolarità della questione .
Pqm
Dichiara improponibile la domanda per intervenuto giudicato;
spese compensate;
Si comunichi. Napoli lì 21 luglio 2025 Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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