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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/04/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3918/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3918/2024 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
promossa congiuntamente da:
, C.F. col patrocinio dell'avv. Viviana Parte_1 C.F._1
Girmenia
e
AN UR, C.F. , col patrocinio dell'avv. C.F._2
Viviana Girmenia
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 19/03/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 10/10/2024, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
1 - di aver contratto matrimonio a Pachino il 14/12/2005 (Atto n. 30, parte I, anno
2005);
- che dall'unione nascevano i figli (il 04/12/2007) e (il Per_1 Per_2
16/02/2012);
- con decreto n. 156/2022 del 05/04/2022, reso nel giudizio n. 5187/2021 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili derivanti dal [n.d.r. scioglimento] matrimonio celebrato tra i ricorrenti in Pachino in data 14/12/2005 (ed in data
01/06/2006 matrimonio concordatario), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pachino, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, con compensazione delle spese del presente procedimento.
2) Rispetto al decreto di omologazione della separazione n. 156 del 08/04/2022 emesso dal Tribunale di Siracusa- R.G. n. 5187/2021, i ricorrenti concordano che: entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sui minori e si impegnano:
a mantenere un canale di comunicazione funzionale e di collaborazione per i figli;
a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti i figli (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.);
ad essere flessibili e sostenere la relazione dei figli con l'altro genitore;
a non squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e i figli;
a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano
i figli;
a seguire rigorosamente il Piano genitoriale che si produce (cfr. doc. n°11).
In ordine al collocamento e mantenimento dei figli minori e ai rapporti patrimoniali fra gli stessi, i coniugi concordano di mantenere le condizioni concordate in sede di separazione.
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.”
Con provvedimento del 24/03/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
2 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età dei medesimi.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3918/2024 V.G.: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1
AN UR in Pachino (SR) il giorno 14/12/2005 (Atto n. 30, parte I, anno 2005); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pachino di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. nulla sulle spese.
3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 08.4.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3918/2024 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
promossa congiuntamente da:
, C.F. col patrocinio dell'avv. Viviana Parte_1 C.F._1
Girmenia
e
AN UR, C.F. , col patrocinio dell'avv. C.F._2
Viviana Girmenia
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 19/03/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 10/10/2024, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
1 - di aver contratto matrimonio a Pachino il 14/12/2005 (Atto n. 30, parte I, anno
2005);
- che dall'unione nascevano i figli (il 04/12/2007) e (il Per_1 Per_2
16/02/2012);
- con decreto n. 156/2022 del 05/04/2022, reso nel giudizio n. 5187/2021 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili derivanti dal [n.d.r. scioglimento] matrimonio celebrato tra i ricorrenti in Pachino in data 14/12/2005 (ed in data
01/06/2006 matrimonio concordatario), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pachino, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, con compensazione delle spese del presente procedimento.
2) Rispetto al decreto di omologazione della separazione n. 156 del 08/04/2022 emesso dal Tribunale di Siracusa- R.G. n. 5187/2021, i ricorrenti concordano che: entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sui minori e si impegnano:
a mantenere un canale di comunicazione funzionale e di collaborazione per i figli;
a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti i figli (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.);
ad essere flessibili e sostenere la relazione dei figli con l'altro genitore;
a non squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e i figli;
a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano
i figli;
a seguire rigorosamente il Piano genitoriale che si produce (cfr. doc. n°11).
In ordine al collocamento e mantenimento dei figli minori e ai rapporti patrimoniali fra gli stessi, i coniugi concordano di mantenere le condizioni concordate in sede di separazione.
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.”
Con provvedimento del 24/03/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
2 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età dei medesimi.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3918/2024 V.G.: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1
AN UR in Pachino (SR) il giorno 14/12/2005 (Atto n. 30, parte I, anno 2005); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pachino di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. nulla sulle spese.
3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 08.4.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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