Sentenza 17 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 30 agosto 2023
Rigetto
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00650/2026REG.PROV.COLL.
N. 06040/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6040 del 2023, proposto da
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il consigliere UC MA CC e udito per il Ministero appellante l’avvocato dello Stato Emma Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto il provvedimento di esclusione dell’appellato dal concorso per l’ingresso nella Guardia di Finanza.
2. I fatti rilevanti per la decisione possono essere sintetizzati come segue:
- con determinazione n. 116631 del 17 aprile 2019, pubblicata nella G.U. n. 33 del 26 aprile 2019, il Comando generale della Guardia di Finanza ha bandito il concorso per l’arruolamento di 965 allievi finanzieri – anno 2019;
- l’appellato ha partecipato al concorso, risultando idoneo al servizio sotto il profilo psicofisico e attitudinale;
- in sede di verifica dei requisiti morali, tuttavia, il Centro di Reclutamento ha proposto la sua esclusione (foglio n. 144310 del 31 ottobre 2019), in ragione della rilevata esistenza di pregresse vicende di rilievo penale;
- con provvedimento prot. n. 0340343 del 28 novembre 2019, il Comando Generale ha disposto l’esclusione dell’appellato al concorso, per difetto dei requisiti morali e di condotta richiesti dall’art. 2. comma 1, lettera g) del bando;
- l’esclusione è fondata, in particolare, su due episodi:
a) guida di motociclo 150 cc senza titolo idoneo, integrante il reato di cui all’art. 116 c. 13 del Codice della Strada (vicenda risalente al 2007 e definita con non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, cfr. sent. GIP minori Napoli n. -OMISSIS-)
b) pendenza, al momento dell’esclusione, di procedimento penale per il reato di cui all’art. 642 c.p. (“fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona”), nell’ambito del quale è stato emesso avviso di conclusione delle indagini, ex articolo 415- bis c.p.p.
3. Il provvedimento di esclusione è stato impugnato dall’interessato davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, contestando la rilevanza degli episodi ai fini del giudizio sui requisiti morali.
3.1. Nel corso del giudizio di primo grado è sopravvenuta la sentenza del Tribunale di Milano – divenuta irrevocabile il 22 marzo 2022 – che, con riferimento al reato di cui all’art. 642 c.p., ha assolto il ricorrente « perché il fatto non sussiste ».
4. Con la sentenza appellata, il T.a.r. ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di esclusione e compensando tra le parti le spese di lite.
4.1. Secondo la motivazione della pronuncia, infatti:
- quanto al procedimento penale per il reato di cui all’art. 642 c.p., la sua rilevanza ai fini dell’esclusione deve ritenersi venuta meno ex post, in ragione della sentenza penale irrevocabile di assoluzione;
- quanto all’episodio di guida senza patente, definito in sede penale con sentenza di non luogo a procedere per « irrilevanza del fatto », l’Amministrazione ha omesso di considerare la risalenza temporale della condotta, la minore età del soggetto al momento del fatto e la modesta gravità della violazione (consistente nella conduzione di un motociclo di cilindrata lievemente superiore a quella per la quale l’interessato era abilitato).
5. Avverso tale decisione il Ministero ha proposto appello, deducendo che il T.a.r., avrebbe male applicato le previsioni del bando di concorso e si sarebbe indebitamente ingerito in valutazioni riservate alla discrezionalità amministrativa.
6. Si è costituito in giudizio il privato appellato, il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi e ne ha sostenuto l’infondatezza nel merito.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 20 gennaio 2026.
8. Il ricorso è infondato.
8.1. L’art. 2, comma 1, lett. g), del bando di concorso individua, tra i requisiti di partecipazione, il « possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria », corrispondenti – ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b- bis ), del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 – alla « condotta incensurabile ».
8.2. Tale requisito è preordinato a selezionare i candidati che, per qualità morali, personali e di comportamento, appaiano idonei, in termini prognostici e probabilistici, ad assicurare la credibilità, l’affidabilità e il prestigio delle funzioni da svolgere ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 28 novembre 2023, n. 10175; id., 19 aprile 2022, n. 2898). Per il suo contenuto elastico e per la sua intrinseca connessione a valutazioni di ordine morale, il requisito attribuisce all’Amministrazione un ampio margine di discrezionalità, tanto nella selezione dei fatti ritenuti rilevanti quanto nella valutazione della loro gravità e significatività complessiva, con la conseguenza che il giudizio così espresso non è sindacabile nel merito dal giudice, salvo i casi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 21 giugno 2022, n. 5118; sez. IV, 18 maggio 2017, n. 2353).
9. Ciò premesso, con riferimento al reato di cui all’art. 642 c.p., la sopravvenuta sentenza di assoluzione dell’appellato « perché il fatto non sussiste » evidenzia il travisamento in cui è incorsa l’Amministrazione nel considerare l’episodio indicativo dell’inaffidabilità morale dell’interessato.
9.1. Il giudizio penale – nel corso del quale l’odierno appellato ha rinunciato alla prescrizione, « avendo interesse alla prosecuzione del processo e alla definizione dello stesso nel merito » – ha infatti accertato che il sinistro denunciato all’assicurazione, ritenuto fittizio nell’ipotesi accusatoria, si era effettivamente verificato e che i danni riportati dalla vettura, attestati dai periti della stessa compagnia assicuratrice (e parte offesa), erano reali e coerenti con la dinamica rappresentata.
9.2. A fronte di una ricostruzione dei fatti del tutto priva di profili di disvalore – trattandosi della legittima richiesta di risarcimento per un sinistro stradale realmente occorso – la considerazione dell’episodio quale indice di condotta non incensurabile si rivela carente di qualsiasi base giustificativa, né la discrezionalità amministrativa può essere invocata per sottrarre al controllo giurisdizionale valutazioni fondate su un presupposto fattuale insussistente.
9.3. In analoga vicenda si è osservato, inoltre, che « la funzione del requisito escludente de quo, in una lettura costituzionalmente orientata e coerente con gli articoli 3, 27, e 97 della Costituzione, risiede nella protezione del “reclutamento” da seri ed effettivi rischi connessi alla personalità dell’arruolando » , sicché « esso esaurisce il proprio scopo quando il rischio non possa più avverarsi in concreto » (Cons. Stato, sez. II, 25 luglio 2025, n. 6645). Così è nel caso di specie, atteso che la sentenza di assoluzione non lascia adito ad alcun dubbio circa la non significatività del fatto ai fini del giudizio sull’idoneità morale dell’interessato.
10. Esclusa la rilevanza dell’episodio di cui sopra, l’esclusione dell’appellato dalla procedura concorsuale non può trovare autonoma giustificazione nell’ulteriore vicenda valorizzata dall’Amministrazione – concernente la guida senza patente di un motociclo di cilindrata 150 cc. – che, isolatamente considerata, non appare idonea a fondare un giudizio di carenza delle qualità morali richieste dal bando.
10.1. A tale riguardo, il Collegio condivide le valutazioni espresse dal primo giudice circa la sussistenza di elementi idonei a circoscrivere la gravità dell’episodio, quali la minore età del soggetto all’epoca dei fatti e l’intervenuta definizione del procedimento penale con sentenza di non luogo a procedere «per irrilevanza del fatto ». La stessa sentenza del giudice minorile (prodotta in primo grado sub all. 7) ha qualificato la condotta come «episodica e frutto di una fisiologica immaturità adolescenziale, più che di una vera e propria spinta criminale », confermandone il modesto disvalore.
10.2. Tali rilevanti profili non sono stati oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione, che si è limitata a richiamare l’episodio in termini meramente astratti, senza dar conto della sua effettiva portata in rapporto alle finalità del requisito in discussione (in termini, cfr. Cons. Stato, sez. II, 21 settembre 2022, n. 8134).
11. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
11.1. Le particolarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB MI, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
UC MA CC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC MA CC | AB MI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.