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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3710/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea - Ufficio Tributi 87032 Amantea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 817 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Amantea, ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, avente ad oggetto l'IMU per l'anno 2018, eccependo:
1) il difetto di notifica;
2) il difetto di motivazione;
3) la violazione dell'art. 65 della Legge della Regione Calabria n. 19/2002 e della Legge della Regione
Calabria n. 28/2016;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Comune di Amantea non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Con l'ultimo motivo di ricorso, il Ricorrente_1 eccepisce la violazione dell'art. 65 della Legge della Regione Calabria n. 19/2002, come modificato dalla Legge della Regione Calabria n. 28/2016, in quanto la predetta Legge
n.19/2002, ha imposto ai Comuni dotati di PRG (tra cui Amantea) di approvare il Piano Strutturale Associato
(PSA).
Detto PSA, seppur adottato con Delibera del Consiglio Comunale n.40 del 24.10.2014, è stato approvato solo in data 27.12.2023, come si evince dalla documentazione allegata in giudizio dal ricorrente.
Nelle more dell'approvazione del PSA è applicabile l'art. 65 della Legge della Regione Calabria n. 19/2002, come modificato dalla Legge della Regione Calabria n. 28/2016, ove è previsto che: “Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni transitorie: a) i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A)
e B) e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. […]. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola […]”.
Orbene, nel caso di specie nell'atto impugnato non è indicata la zona urbanistica in cui sorgono gli immobili oggetto di imposizione fiscale. Dal certificato di destinazione urbanistica allegato in giudizio dal ricorrente, si evince che le particelle in oggetto rientrino in “zona territoriale omogenea declassata del PRG ai sensi degli artt. 50 e 65 della L.U.R. 19/2002.
Per tale motivo, i terreni oggetto di accertamento devono essere considerati alla stregua di terreni agricoli, ai sensi dell'art. 65 della Legge della Regione Calabria n. 19/2002, sicché l'imposta deve essere rideterminata in tal senso.
Tanto importa l'accoglimento del ricorso, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna il Comune di Amantea al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 09.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3710/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea - Ufficio Tributi 87032 Amantea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 817 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Amantea, ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, avente ad oggetto l'IMU per l'anno 2018, eccependo:
1) il difetto di notifica;
2) il difetto di motivazione;
3) la violazione dell'art. 65 della Legge della Regione Calabria n. 19/2002 e della Legge della Regione
Calabria n. 28/2016;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Comune di Amantea non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Con l'ultimo motivo di ricorso, il Ricorrente_1 eccepisce la violazione dell'art. 65 della Legge della Regione Calabria n. 19/2002, come modificato dalla Legge della Regione Calabria n. 28/2016, in quanto la predetta Legge
n.19/2002, ha imposto ai Comuni dotati di PRG (tra cui Amantea) di approvare il Piano Strutturale Associato
(PSA).
Detto PSA, seppur adottato con Delibera del Consiglio Comunale n.40 del 24.10.2014, è stato approvato solo in data 27.12.2023, come si evince dalla documentazione allegata in giudizio dal ricorrente.
Nelle more dell'approvazione del PSA è applicabile l'art. 65 della Legge della Regione Calabria n. 19/2002, come modificato dalla Legge della Regione Calabria n. 28/2016, ove è previsto che: “Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni transitorie: a) i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A)
e B) e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. […]. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola […]”.
Orbene, nel caso di specie nell'atto impugnato non è indicata la zona urbanistica in cui sorgono gli immobili oggetto di imposizione fiscale. Dal certificato di destinazione urbanistica allegato in giudizio dal ricorrente, si evince che le particelle in oggetto rientrino in “zona territoriale omogenea declassata del PRG ai sensi degli artt. 50 e 65 della L.U.R. 19/2002.
Per tale motivo, i terreni oggetto di accertamento devono essere considerati alla stregua di terreni agricoli, ai sensi dell'art. 65 della Legge della Regione Calabria n. 19/2002, sicché l'imposta deve essere rideterminata in tal senso.
Tanto importa l'accoglimento del ricorso, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna il Comune di Amantea al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 09.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco