CA
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/11/2025, n. 3118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3118 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. GU LA Presidente dott.ssa EL RO Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1423 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ); Parte_2 C.F._1
(C.F. , Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Virginia Ripa di Meana e Alessandra Piana ed elettivamente domiciliati a Roma, piazza Santi Apostoli 81, presso lo studio dei difensori;
parte riassumente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Elvio Strappafelci ed elettivamente domiciliato a
Padova, via Niccolò Tommaseo n. 69, presso lo studio del difensore;
parte convenuta in riassunzione pagina 1 di 19 Oggetto: rinvio da Cassazione, ordinanza n. 13126/2024, pubblicata il 13 maggio 2024
Conclusioni
Per parte riassumente
1. L'udienza del 10.09.2025 è stata fissata per la rimessione della causa in decisione.
2. In ossequio al primo termine ex art. 352 c.p.c. la difesa degli attori in riassunzione richiama i propri scritti difensivi ed integralmente l'atto di riassunzione e insiste per il rigetto di ogni domanda ed eccezione avversarie, precisando le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di citazione in riassunzione, che qui di seguito si trascrivono: Voglia l'Ill.ma Corte di
Appello adita,
- respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e fatto buon governo dell'eccepito giudicato di cui al paragrafo 5.2. dell'atto di citazione in riassunzione:
- nel merito, ed in ogni caso, rigettare le domande tutte proposte e formulate dal dott. nel giudizio di primo grado e nel giudizio di appello in quanto CP_1 infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e per l'effetto, accertare e dichiarare la liceità degli scritti per cui è causa, anche in accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in appello e nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado;
- in ogni caso: condannare il dott. al pagamento delle spese di lite di CP_1 tutte le fasi del giudizio, salvo ogni altro diritto.
- in via istruttoria: rigettare integralmente le istanze istruttorie reiterate dal
(e già correttamente rigettate in primo grado) per tutti i motivi esposti CP_1 nella “seconda memoria ex art. 183 6° comma c.p.c.” depositata nel giudizio di primo grado dai convenuti;
3. Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domandi nuove o tardivamente modificate ex adverso. pagina 2 di 19 Per parte convenuta in riassunzione
Nel merito in via principale
1) accertata la natura diffamatoria e, comunque, lesiva dell'onore, del decoro e della reputazione del dott. , dell'articolo a firma dal CP_1 Parte_3 titolo “Indistruttibile EL il signore del muro di Huy”, pubblicato in data
23.04.2009 sul quotidiano La Repubblica, nonché sul sito internet repubblicat.it, e visto altresì il mancato corretto esercizio del diritto di cronaca, accertare e dichiarare la responsabilità civile e solidale del signor , della Parte_3 società in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, nonché del signor , in qualità di direttore responsabile e per Parte_2
l'effetto condannar gli stessi, anche in solido tra loro, ciascuno per i rispettivi titoli di responsabilità:
− al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti e subendi dal dott.
ai sensi degli artt. 2043, 2059 e 2055 c.c. e 11 L. 47/1948 che allo stato CP_1 si quantificano in complessivi € 30.000,00 ovvero nella diversa misura, maggiore
o minore, che verrà accertata in corso di causa o che verrà determinata in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
− al pagamento della somma di € 5.000,00, ovvero quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o che verrà determinata in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di riparazione ex art. 12 L.
47/1948 avuto riguardo alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato;
2) accertata la natura diffamatoria e, comunque, lesiva dell'onore, del decoro e della reputazione del dott. , dell'articolo a firma dal CP_1 Parte_3 titolo “ timido e vincente nel gruppo è “il chierichetto” - Sospetti già nel Per_1
Giro 2001. E un medico radiato per amico” pubblicato in data 29.04.2009 sul quotidiano La Repubblica, nonché sul sito internet repubblica.it, e visto altresì il mancato corretto esercizio del diritto di cronaca, accertare e dichiarare la responsabilità civile e solidale del signor , della società Parte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
pagina 3 di 19 nonché del signor , in qualità di direttore responsabile, e per l'effetto Parte_2 condannare gli stessi, anche in solido tra loro, ciascuno per i rispettivi titoli di responsabilità:
al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti e subendi dal dott.
ai sensi degli artt. 2043, 2059 e 2055 c.c. e 11 L. 47/1948 che allo stato CP_1 si quantificano in complessivi € 30.000,00 ovvero nella diversa misura, maggiore
o minore, che verrà accertata in corso di causa o che verrà determinata in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
al pagamento della somma di € 5.000,00, ovvero quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o che verrà determinata in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di riparazione ex art. 12 L.
47/1948 avuto riguardo alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato;
3) accertata la natura diffamatoria e, comunque, lesiva dell'onore, del decoro e della reputazione del dott. , dell'articolo a firma dal CP_1 Parte_3 titolo “EL perde tutto e adesso spunta un video del doping” pubblicato in data 30.04.2009 sul quotidiano La Repubblica, nonché sul sito internet repubblicat.it, e visto altresì il mancato corretto esercizio del diritto di cronaca, accertare e dichiarare la responsabilità civile e solidale del signor
[...]
della società in persona del legale Parte_3 Parte_1 rappresentante pro tempore, nonché del signor , in qualità di direttore Parte_2 responsabile, e per l'effetto condannare gli stessi, anche in solido tra loro, ciascuno per i rispettivi titoli di responsabilità:
al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti e subendi dal dott.
ai sensi degli artt. 2043, 2059 e 2055 c.c. e 11 L. 47/1948 che allo stato CP_1 si quantificano in complessivi € 30.000,00 ovvero nella diversa misura, maggiore
o minore, che verrà accertata in corso di causa o che verrà determinata in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
al pagamento della somma di € 5.000,00, ovvero quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o che verrà determinata in via equitativa, pagina 4 di 19 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di riparazione ex art. 12 L.
47/1948 avuto riguardo alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato;
4) Disporre la restituzione della somma di € 42.646,10, maggiorata di interessi di legge, versata in esecuzione della sentenza cassata;
in via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove richieste, nel corso del giudizio di primo grado, nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., datata 11 aprile
2011 e depositata in pari data;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di ogni grado di giudizio di merito e dei giudizi di
Cassazione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, datato 14 dicembre 2009, , medico CP_1 chirurgo, specializzato in Medicina dello Sport, conveniva in giudizio davanti al
Tribunale di Padova il giornalista il Parte_3 Controparte_2 ed , quali editore e direttore responsabile della
[...] Parte_2 testata , nonché nella qualità di proprietaria del CP_3 Controparte_4 sito www.kataweb.it, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della pubblicazione di vari articoli, tra l'agosto del 2008 e l'aprile del 2009, relativi a fatti di doping riguardanti il mondo sportivo del ciclismo, in cui gli si attribuivano falsamente fatti quali, in particolare, l'essere stato radiato dal Coni e l'essere stato destinatario di una condanna penale definitiva.
1.1. I convenuti si costituivano in giudizio contestando la fondatezza degli assunti attorei.
1.2. Istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 1984/2014, il Tribunale rigettava le domande formulate da condannandolo al pagamento CP_1 delle spese di lite in favore dei convenuti.
2. , affidandosi a dieci motivi di appello, impugnava detta sentenza CP_1 lamentando, sostanzialmente, che negli articoli di giornale del 9 agosto 2008 e pagina 5 di 19 del 23, 29 e 30 aprile 2009, pubblicati sia su carta stampata, sia sul sito internet
“La Repubblica.it”, erano stati riportati fatti non veri, con superamento, quindi, del limite per il lecito esercizio del diritto di cronaca, e che era stata integrata la fattispecie della diffamazione, o comunque ne era derivata lesione alla sua immagine e alla sua reputazione, ex art. 2043 c.c. In particolare, nell'articolo del
9.8.2008 veniva riportata la falsa notizia che il ciclista professionista , dopo CP_5 aver confessato l'uso di sostanze dopanti, aveva fatto il nome del dott. ;
CP_1 nell'articolo del 23.4.2009, al di là della prospettata connotazione profondamente negativa della persona del dott. , si affermava falsamente che l'appellante
CP_1 era stato radiato dal Coni, essendosi invece lo stesso semplicemente dimesso;
nell'articolo del 29.4.2009 si faceva intendere falsamente che il non
CP_1 poteva esercitare la professione in seguito alla radiazione dal Coni;
nell'articolo del 30.4.2009 veniva fornita una ricostruzione non veritiera sia con riferimento a quanto contenuto nelle video-intercettazioni, sia in relazione alla condanna definitiva del per fatti di doping, mentre tale sentenza era stata
CP_1 impugnata in cassazione.
2.1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1387/2017, riformava parzialmente la decisione di primo grado in quanto alcune inesattezze, contenute negli articoli, non consentivano di ritenere operante l'esimente del diritto di cronaca: il dott. non era stato “radiato” dal Coni (il deferimento agli CP_1 organi di giustizia sportiva si era concluso con l'archiviazione), e alla data del
30.4.2009, il non era stato ancora definitivamente condannato per le CP_1 condotte di doping poste in essere in occasione del giro d'Italia del 2001. Tali inesattezze costituivano, anche per il modo della narrazione, un'aggressione alla reputazione del con superamento del limite della cronaca diretta, civile e CP_1 legittima. Congruo e proporzionato, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, con condanna solidale di tutti gli appellati, era l'importo di euro,
5.000,00 liquidato in via equitativa e in moneta attuale. , Parte_3 stante la ritenuta astratta configurabilità del reato di diffamazione, veniva anche pagina 6 di 19 condannato, a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 legge n.47/148, al pagamento dell'ulteriore somma di euro 1.000,00.
2.1.1. La Corte territoriale riteneva, invece che nessun profilo di illiceità fosse ravvisabile nell'articolo del 9.8.2008, che nulla potesse essere riconosciuto al a titolo di danno patrimoniale, che non fosse dovuta dal direttore CP_1 responsabile e dalla società editrice alcuna somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 legge n. 47/1948 e che, in relazione alla illegittimità e illiceità delle video riprese, fosse inapplicabile la previsione di cui all'art. 4 legge n. 281/2006 e fosse insussistente la lamentata violazione del diritto alla riservatezza e all'inviolabilità del domicilio.
3. Avverso detta sentenza ricorrevano per cassazione Parte_3 ed mentre chiedeva Controparte_2 Parte_2 CP_1 dichiararsi, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto dello stesso.
3.1. Con ordinanza n. 7757/2020 la Suprema Corte cassava la sentenza della
Corte di appello di Venezia osservando come fossero da considerarsi marginali le inesattezze che non mutano in peggio l'offensività della narrazione, e, per contro, come potessero essere rilevanti le imprecisioni volte a stravolgere il fatto vero in maniera tale da renderne offensiva la sua attribuzione a taluno, sicché, discutendosi della rilevanza giuridica delle accertate inesattezze, ossia della loro idoneità a diffamare, dalla motivazione della sentenza impugnata traspariva che la Corte territoriale aveva omesso di effettuare una concreta verifica, limitandosi a considerare come inesatte di per sé le due affermazioni (la radiazione e la definitività della sentenza di condanna per doping) e a ritenere insita nella inesattezza stessa la offensività del narrato. La regola di giudizio era errata in quanto assumeva che l'inesattezza di per sé comporta diffamazione, mentre l'inesattezza ha quell'effetto solo se trasforma il fatto da “vero” a “falso” ma in modo che quest'ultimo sia diffamatorio.
pagina 7 di 19 4. Il giudizio veniva riassunto da , unitamente a e Parte_3 Parte_2 al affinché venisse valutata la marginalità Controparte_2 delle accertate inesattezze e ne venisse valutata la portata lesiva nei confronti di
. CP_1
4.1. La Corte di appello di Venezia, quale giudice di rinvio (sentenza n.
130/2022), ricordati i precedenti penali e disciplinari per fatti di doping del dott.
, rigettava le domande proposte dal predetto, concludendo nel senso della CP_1 assoluta irrilevanza, ai fini della lesione della sua reputazione, delle inesattezze ravvisate negli articoli, inesattezze e/o imprecisioni marginali rispetto al nucleo essenziale della notizia e, soprattutto, inidonee ad alterare la struttura del fatto narrato, il quale sarebbe stato, comunque, astrattamente produttivo di danno anche se diffuso con rigorosa esattezza.
5. ricorreva in cassazione, affidandosi a quattro motivi di ricorso, e CP_1 la Corte di cassazione, accolto il primo, il terzo e il quarto motivo, assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della Corte di appello di Venezia affermando:
“...come visto, è stato accertato dai giudici di merito che le pubblicazioni in questione contenevano due notizie inesatte, con attribuzione di circostanze false:
a. non era stato «radiato» dal CONI in quanto il deferimento agli organi CP_1 di giustizia sportiva si era concluso con l'archiviazione, senza esame del merito, e ciò perché, dopo l'inizio della procedura di deferimento, lo stesso aveva revocato la propria adesione di tesserato al CONI stesso e, pertanto, non poteva più essere radiato;
b. , alla data del 30.4.2009, non era stato ancora CP_1
«definitivamente» condannato per le condotte afferenti a “doping”, poste in essere in occasione del giro d'Italia del 2001, atteso che proprio il 30 aprile 2009 la sentenza d'appello era stata impugnata con ricorso per Cassazione, disatteso solo successivamente, nel febbraio 2011; questa Corte, come parimenti visto, con ordinanza cassatoria dell'8 aprile 2020, n. 7757, ha dettato (a pag. 6) al giudice del rinvio «la regola di giudizio…nel senso che sono da considerarsi marginali quelle inesattezze che non mutano in peggio l'offensività della narrazione, e che, pagina 8 di 19 per contro, sono rilevanti le imprecisioni che stravolgono il fatto "vero" in maniera tale da renderne offensiva la sua attribuzione a taluno. Ove, cioè, si ritenga che il fatto "vero" non è offensivo ed è dunque tale da rientrare, per la sua "verità", nel diritto di cronaca, le inesattezze che lo riguardano, per avere rilevanza giuridica, devono essere tali da trasformare quel fatto da inoffensivo a diffamatorio. La valutazione di tale rilevanza non costituisce accertamento in fatto, ma giudizio di valore, e dunque giudizio circa la rilevanza giuridica della inesattezza. Inoltre...ai fini di un tale giudizio la rilevanza delle inesattezze va colta non valutandole di per sé, ma per il peso che esse hanno sull'intero fatto narrato, al fine di stabilire se siano idonee a rendere il fatto "falso", e, oltre che tale, diffamatorio»; la Corte territoriale, sul punto, ha valutato irrilevanti le due inesatte circostanze attribuite all'odierno ricorrente per le ragioni sopra riportate, e in specie, al di là delle affermazioni generali o assiomatiche, ha (pagg. 22-24 della sentenza in questa sede impugnata): i) valorizzato due condanne penali da parte di giudici di merito
e un rigetto di correlato ricorso per cassazione, però successivo alle pubblicazioni perché pronunciato nel 2011; ii) valorizzato una indagine penale pacificamente successiva alle pubblicazioni, come allegato e documentato in ricorso (pagg. 23-
24, doc. 15), con annessa misura cautelare emessa sempre dopo le pubblicazioni
(pag. 24 del ricorso, doc. 17), il tutto oggetto di allegazioni assertive e risultanze documentali svolte e acquisite nelle fasi di merito;
così facendo ha poggiato la decisione su fatti diversi dalla pubblicazione, e potenzialmente rilevanti per apprezzare il danno conseguenza, perché rapportando la falsità delle circostanze evidenziate alla reputazione dell'odierno ricorrente e non al narrato proprio degli articoli, come avrebbe dovuto fare per vagliare, secondo il mandato cassatorio, la sussistenza o meno dell'incremento di offensività, nel contesto degli stessi, delle due circostanze inveritiere, ovvero la radiazione rispetto alle dimissioni, e la condanna definitiva rispetto a quella che tale non è...; inoltre, ha operato una valutazione viziata perché poggiata su fatti, come detto, temporalmente successivi agli articoli della testata giornalistica (cfr., sul punto, Cass., pagina 9 di 19 16/05/2017, n. 12013, citata dalla difesa ricorrente), pure in tal caso eludendo una portata implicita del vincolo proprio del giudice del rinvio;
infine, nulla è stato detto dalla decisione di rinvio, al fine di apprezzare l'eventuale mutamento peggiorativo comportato dalle circostanze non vere innestate su vicende accadute, dato dalla continenza, o meno, delle espressioni usate (si pensi, in particolare, al necessario vaglio dell'occhiello così formulato “Un medico radiato per amico”, tanto più perché evocativo di una delle due false circostanze)”.
6. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. , Parte_3 ed hanno riassunto il giudizio avanti a Parte_1 Parte_2 questa Corte formulando le conclusioni indicate in epigrafe.
6.1. si è costituito in giudizio riepilogando lo svolgimento dei CP_1 processi, e chiedendo che sia accertata la natura diffamatoria degli articoli del
23.4.2009, del 29.4.2009 e del 30.4.2009 e che venga disposta la condanna solidale di , della società e di Parte_3 Parte_1
al risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali. Parte_2
6.1.1. Con ordinanza del 5 febbraio 2025 il Consigliere istruttore ha formulato una proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c., che è stata accettata dal solo
. CP_1
6.1.2. All'udienza del 10 settembre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
7. Tanto premesso in ordine allo svolgimento dei processi, nel merito la causa deve essere decisa facendo applicazione dei principi di diritto affermati dalla
Cassazione con le ordinanze di rinvio, ai quali questa Corte, quale giudice di rinvio, è obbligata ad attenersi.
Occorre partire dal mandato della prima pronuncia della Corte di legittimità, ritenuto non adempiuto nella seconda ordinanza di rinvio, in particolare se le due inesattezze, la cui sussistenza è pacifica in causa (...qui non si contesta
l'accertamento in fatto, ossia quali, in fatto, siano le inesattezze in cui è incorso il giornalista e se effettivamente siano quelle accertate dalla corte;
si discute pagina 10 di 19 piuttosto della rilevanza giuridica di tali inesattezze ossia della loro idoneità a diffamare il - pag. 6 prima ordinanza) abbiano scalfito la verità dei fatti e CP_1 ne abbiano alterato, o meno, nel contesto degli articoli, la portata informativa degli stessi rispetto al soggetto al quale sono riferibili. Ciò in quanto, secondo la regola di giudizio indicata dalla Suprema Corte, sono da considerarsi marginali quelle inesattezze che non mutano in peggio l'offensività della narrazione, e che, per contro, sono rilevanti le imprecisioni che stravolgono il fatto "vero" in maniera tale da renderne offensiva la sua attribuzione a taluno.
L'errore rilevato dalla Corte di cassazione in cui è incorsa la Corte territoriale, nella sentenza n. 1317/2017, è costituito dal fatto che nella sentenza cassata si è assunto che l'inesattezza di per sé aveva comportato diffamazione, mentre l'inesattezza ha quell'effetto solo se trasforma il fatto da vero a falso ma in modo che questo sia diffamatorio.
7.1. Occorre premettere, al fine di giungere a un giudizio corretto, che il diritto di cronaca si concretizza nella narrazione oggettiva (neutra e fedele della realtà) di fatti realmente accaduti, diffusa attraverso i mezzi di informazione, per rispondere a un interesse pubblico alla loro conoscenza, al fine di fornire ai cittadini un'informazione chiara e trasparente su eventi di rilievo sociale, politico o economico.
L'esercizio di tale diritto trova, però, un limite nei diritti, di pari rilevanza costituzionale, quali quelli alla reputazione, all'onore e all'immagine, posti a presidio della dignità umana del singolo destinatario della narrazione.
Di conseguenza, la tutela della libertà di espressione è, per il giornalista, condizionata a un esercizio in buona fede, nonché all'accuratezza e all'affidabilità delle informazioni fornite al pubblico nel rispetto della verità, anche putativa, della pertinenza e della continenza.
Quanto alle inesattezze dei fatti oggetto della notizia, queste devono avere carattere secondario, ossia tali da non alterare, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili. pagina 11 di 19 Come detto, sono da considerare marginali le imprecisioni che non mutano in peggio l'offensività della narrazione e, per contro, sono rilevanti quelle che stravolgono il fatto vero in maniera da renderne offensiva l'attribuzione a taluno.
Pertanto, le inesattezze secondarie, che non alterano o manipolano il contenuto diffamatorio della notizia, non si frappongono all'operatività della scriminante, proprio in ragione del fatto che una soglia di tolleranza delle infedeltà narrative deve trovare spazio inevitabilmente anche nell'ambito della cronaca giornalistica.
Quando, nonostante l'inesattezza, la notizia risulti autenticamente vera sotto il profilo strutturale e fattuale, non vi è ragione per addebitare la responsabilità civile per diffamazione all'autore della pubblicazione che abbia errato nella rappresentazione di alcuni elementi. Tanto vale anche nell'ipotesi in cui i suddetti elementi avrebbero certamente consentito una più completa esposizione della vicenda narrata, ma senza incidere sul contenuto essenziale del dato informativo, essendo a tal fine neutri.
In sostanza, la presenza di imprecisioni, che non influenzino la percezione complessiva del fatto narrato, non ostacola l'esercizio del diritto di cronaca.
7.2. Orbene, nella fattispecie, le imprecisioni che devono essere esaminate sono due: una riguarda l'affermazione contenuta negli articoli del 23.4.2009 (...Ed è stato sfiorato anche lui da torbide vicende per la frequentazione del dottor
, dopatore recentemente radiato dal Coni-doc. 7), del 29.4.2009 CP_1
(.. va da un medico, , che sarà condannato per doping e radiato Per_1 CP_1 dal Coni- doc. 8) e del 30.4.2009 (Per la cronaca il nome di figura CP_1 ancora sul sito federale nell'elenco dei medici riconosciuti dalla FCI. Al numero
102-doc. 9), dove si assume che il dott. era stato radiato dalla CP_1
Federazione sportiva quando, invece, il procedimento disciplinare, si era concluso con la sola archiviazione, avendo il rassegnato le sue dimissioni nelle CP_1 more del procedimento.
7.2.1. L'altra riguarda l'affermazione contenuta negli articoli del 23.4.2009 e del
30.4.2009 ( invece nel febbraio scorso è stato condannato definitivamente CP_1
pagina 12 di 19 in appello dal Tribunale di Venezia: 14 mesi con la condizionale-doc.9) dove si afferma che il dott. era stato condannato definitivamente, quando, CP_1 invece, la condanna non era definitiva essendo stato proposto, avverso la sentenza di condanna, ricorso per cassazione dallo stesso , ricorso poi CP_1 rigettato dalla Corte di legittimità.
7.3. Andando ad esaminare le prime imprecisioni relative all'asserita radiazione del dott. , ribadito che il dott. non era stato “radiato” dal Coni in CP_1 CP_1 quanto il deferimento agli organi di giustizia sportiva si era concluso con l'archiviazione, senza esame del merito, e ciò in quanto il dott. , dopo CP_1
l'inizio della procedura di deferimento, aveva revocato la propria adesione di tesserato al Coni e, non essendo più tesserato, non poteva più essere “radiato”, ritiene il Collegio che vi sia una sostanziale differenza tra l'archiviazione del procedimento disciplinare e la radiazione dal Coni.
Tale discrasia si riverbera inevitabilmente sulla percezione che l'opinione pubblica matura circa l'esito del procedimento disciplinare e le motivazioni della sua conclusione, fondando il convincimento di un effettivo esito negativo, conseguente a un compiuto giudizio operato dall'organo deputato, circa la responsabilità del dott. in relazione a fatti di doping. CP_1
Infatti, un conto è riferire che il procedimento disciplinare si è concluso con l'archiviazione, altro è riferire che il procedimento si è concluso con la radiazione del medico, e soprattutto che l'organo deputato abbia esaminato gli elementi in base ai quali era stato aperto il procedimento disciplinare e ritenuto che gli stessi giustificassero la radiazione del professionista.
La divergenza tra quanto propalato e l'effettivo esito del procedimento non costituisce una mera inesattezza su un elemento secondario del fatto storico, ma intacca la verità della notizia, secondo cui il procedimento è approdato a un esito fortemente pregiudizievole per il dott. , asseritamente radiato dal Coni. CP_1
In tal modo si è verificato uno scostamento tra la realtà storica e quella narrata e l'inesattezza della notizia è trasmodata in una falsità della stessa di natura pagina 13 di 19 diffamatoria, atteso che l'evocazione della radiazione, piuttosto che della archiviazione, da cui traspare la carica diffamatoria della notizia, risulta distorta nel suo contenuto informativo essenziale e si riverbera sulla percezione sociale dell'esito del procedimento e dello status del dott. . CP_1
Non si può, quindi, come vorrebbe la parte riassumente, relegare tale infedeltà narrativa all'ambito della mera marginalità, attribuendole impropriamente neutralità ai fini del riconoscimento del carattere diffamatorio della notizia propalata, asserendo che, comunque, l'esito del procedimento disciplinare, nel caso in cui il non si fosse dimesso, si sarebbe concluso con la radiazione. CP_1
Tali differenti esiti non sono confondibili e non possono essere impropriamente sovrapposti e l'inesattezza della notizia rende la narrazione non aderente al vero, inficiando l'autenticità del dato informativo e distorcendo l'opinione pubblica circa l'esito del procedimento disciplinare.
Questa rappresentazione errata è intrinsecamente idonea a ledere la reputazione in modo più grave di quanto avrebbe fatto la narrazione veritiera.
Infatti, in tal modo è stato ripetutamente gettato sul dott. un immotivato CP_1 discredito, compromettendone la reputazione e l'immagine sociale. La propalazione della notizia trascende e tradisce la funzione informativa della stessa.
Anche nell'occhiello “Un medico radiato per amico”, (articolo 29.4.2009) viene evocata la falsa circostanza in esame, come peraltro rilevato dalla Suprema Corte nella seconda ordinanza di rinvio, e viene fatto intendere falsamente che il dott.
non potesse esercitare la sua professione. CP_1
7.4. Medesime valutazioni non possono valore relativamente all'espressione
“Condannato definitivamente dal Tribunale di Venezia” (articolo 30.4.2009): sono circostanze pacifiche e documentali che il dott. era rimasto coinvolto nelle CP_1 indagini relative a condotte di doping poste in essere durante il giro d'Italia 2001 ed era stato condannato dalla Corte di appello di Venezia, con sentenza n.282/2009, depositata il 19 marzo 2009, a 14 mesi di pena detentiva per aver pagina 14 di 19 somministrato o ceduto sostanze dopanti;
detta sentenza era stata impugnata in
Cassazione con ricorso proposto il 30.4.2009 e la Suprema Corte aveva confermato la sentenza d'appello nel febbraio 2011.
La natura diffamatoria di detta inesattezza (sentenza definitiva quando, invece, il dott. aveva proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione lo CP_1 stesso 30.4.2009), certamente predicabile in astratto, sfuma, però, nella fattispecie concreta atteso che, dal contesto complessivo della narrazione, emerge la verità sostanziale della notizia e senza che la discrasia tra la realtà oggettiva e il fatto esposto negli articoli abbia avuto effettivamente la capacità di offendere la reputazione del dott. , non potendosi ritenere che CP_1
l'inesattezza in questione, sicuramente marginale, abbia determinato la valenza diffamatoria della notizia.
D'altra parte, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna era stato proposto dal dott. lo stesso giorno in cui erano stati pubblicati gli articoli CP_1 contenenti l'inesatta indicazione e di tale ricorso il giornalista non poteva avere contezza.
Inoltre, detta sentenza è stata confermata in Cassazione, sicché al momento della pubblicazione dell'articolo la definitività della sentenza di appello era circostanza verosimile, così da integrare il requisito della verità, putativa, della notizia.
Comunque, tale inesattezza appare marginale e irrilevante rispetto al nucleo essenziale della notizia in considerazione del fatto che, anche nel caso in cui il giornalista si fosse limitato a riferire che il dott. era stato condannato in CP_1 primo e in secondo grado per fatti di doping, la lesione della reputazione del predetto sarebbe stata identica.
7.4.1. Per quanto concerne, poi, la continenza espositiva, ovverosia, il rispetto di una forma di comunicazione adeguata al caso concreto, non eccedente rispetto allo scopo informativo che si prefigge, essa risulta rispettata nel caso di specie: nelle pubblicazioni in esame, relative alla definitività della sentenza di condanna, il giornalista ha soltanto fornito una notizia esponendola in modo civile e pagina 15 di 19 misurato, senza utilizzare toni, espressioni o insinuazioni gratuitamente offensive o volte unicamente a gettare discredito sul dott. . CP_1
7.4.2. Parimenti integrato risulta il requisito della pertinenza sussistendo un interesse pubblico alla conoscenza della notizia relativa alla tematica del doping nel mondo del ciclismo e al coinvolgimento del medico sportivo che era già noto per le vicende del Giro d'Italia del 2001.
8. Venendo ora alle domande formulate dal dott. occorre precisare che CP_1 sono passate in giudicato alcune statuizioni della Corte di appello di Venezia
(sentenza n. 1387/2017) -in quanto, in ordine a tali statuizioni, il dott. CP_1 non aveva proposto ricorso incidentale davanti alla Suprema Corte- relative;
- alla ritenuta liceità dell'articolo del 9.8.2008;
- al rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale lamentato dal dott. ; CP_1
- al rigetto della domanda di riparazione ex art. 4 d.l. 259/2006, convertito nella legge n. 281/2006;
- al rigetto della domanda risarcitoria relativa all'asserita illiceità delle pubblicazioni video;
- al rigetto della domanda di condanna del direttore responsabile e della società editrice a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 legge n.47/1948.
8.1. Quanto al danno non patrimoniale lamentato dal dott. , osserva il CP_1
Collegio che tale danno, per costante giurisprudenza, può essere provato anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. n. 24474/2014). Sul punto non vi è dubbio che quanto riportato sul dott. abbia determinato un discredito CP_1 alla sua immagine e professionalità che va ristorato, avendo reso una immagine dello stesso peggiore rispetto a quella reale e rendendone un ritratto non corrispondente al vero.
Come condivisibilmente affermato dal dott. , vi è notevole differenza, in CP_1 termini di disvalore sociale e professionale, tra essere radiato da un ordine pagina 16 di 19 professionale e l'aver presentato le proprie dimissioni: la prima è una condanna, la seconda una scelta.
8.1.1. Accertata, quindi, in via presuntiva la sussistenza del danno, la sua quantificazione, trattandosi di danno non patrimoniale, non può che essere equitativa.
Si ritiene di fare riferimento ai valori indicati nelle tabelle di Milano che, pur prive in questo specifico ambito di valenza paranormativa, possono comunque costituire punto di riferimento orientativo, allo scopo di garantire parità di trattamento per fattispecie simili.
A tal fine vanno considerati la media notorietà dal diffamante;
la pubblicazione degli articoli su un quotidiano nazionale;
il numero di pubblicazioni contestate
(3); la rilevanza del discredito attribuito al dott. ; la risonanza mediatica CP_1 della notizia diffamatoria e il medio pregiudizio arrecato al diffamato sotto il profilo personale e professionale, tenuto conto che la figura del dott. era CP_1 già nota per le vicende del Giro d'Italia del 2001, cui era stato dato amplissimo rilievo da tutta la stampa e anche dalle televisioni nazionali, da valorizzarsi anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo;
il limitato spazio occupato dalla notizia diffamatoria atteso che nei tre articoli il riferimento al medico è elemento di contorno.
Complessivamente valutati gli elementi sopra richiamati, il danno si colloca tra le condotte di media gravità.
Si ritiene quindi di riconoscere la somma, già espressa in valori attuali e omnicomprensiva, di euro 25.000,00.
8.1.2. Sussiste la responsabilità dell'autore degli articoli, , in Parte_3 capo al quale si ravvisa sussistente la responsabilità da fatto illecito integrante il reato di diffamazione. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo dell'autore degli articoli, le inesatte notizie nei termini di cui si è detto, consente di ritenere sufficientemente dimostrato il dolo eventuale, avendo il riportato Parte_3
pagina 17 di 19 fatti imprecisi, senza seria verifica degli stessi, accettando così consapevolmente il rischio di pubblicare affermazioni non interamente corrispondenti a verità.
Stante la ritenuta astratta configurabilità in capo al del reato di Parte_3 diffamazione, va altresì liquidata, a titolo di riparazione pecuniaria ex art.12
l.n.47/148, l'ulteriore somma di euro 1.000,00 così determinata tenendo ugualmente conto di tutti gli elementi sopra esposti nella valutazione della gravità dell'offesa.
8.1.3. Il direttore responsabile e la società editrice sono tenuti a rispondere in solido (a titolo di colpa) con il giornalista autore degli scritti diffamatori del danno non patrimoniale subito dal dott. , come sopra quantificato in via CP_1 equitativa, stante l'omesso controllo colposo delle pubblicazioni, controllo che deve esplicarsi sia in via preventiva, nella scelta oculata di un giornalista idoneo alla redazione degli articoli, sia con vigilanza “ex post” sui contenuti e sulle modalità di esposizione, mediante la verifica della verità dei fatti o dell'attendibilità delle fonti.
9. Non deve essere ordinata la pubblicazione della presente sentenza in considerazione della circostanza che la pubblicazione di condanna è già stata disposta dalla Corte di appello con la sentenza n. 1387/2017 e che, pertanto, anche alla luce del tempo trascorso, una ulteriore pubblicità della decisione non potrebbe contribuire a riparare il danno.
9.1. Vanno, infine, rigettate le istanze istruttorie formulate da , in CP_1 quanto irrilevanti ai fini della definizione del presente giudizio, mentre va accolta la domanda di restituzione di quanto dallo stesso corrisposto alle controparti in esecuzione della sentenza della Corte di appello n. 130/2022.
10. In considerazione dell'esito della controversia, le spese di lite seguono la soccombenza di parte riassumente e vengono liquidate, per tutti i gradi di giudizio in favore di come in dispositivo, secondo il decisum (scaglione da CP_1 euro 5.201,00 a euro 26.000,00, secondo parametri medi e senza fase istruttoria per i giudizi di appello, di rinvio e di cassazione). pagina 18 di 19
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio:
- in parziale accoglimento delle domande proposte da;
CP_1
- condanna ed , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in via tra loro solidale, al pagamento in favore di della somma CP_1 omnicomprensiva di euro 25.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo;
- condanna a corrispondere a , ex art. 12 Parte_3 CP_1 legge n. 47/1948, la somma di euro 1.000,00;
- condanna ed , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in via tra loro solidale, a restituire quanto agli stessi corrisposto da CP_1
in esecuzione della sentenza n. 130/2022;
[...]
- condanna ed , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in via tra loro solidale, al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
, liquidate, quanto al primo grado in euro 5.077,00, quanto al secondo
[...] grado in euro 3.966,00, quanto al primo giudizio di cassazione in euro
3.082,00, quanto al primo giudizio di rinvio in euro 3.966,00, quanto al secondo giudizio di cassazione in euro 3.082,00, quanto al presente giudizio di rinvio in euro 3.966,00, il tutto oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge.
Venezia, camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Presidente
GU LA
Il Consigliere estensore
EL RO
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. GU LA Presidente dott.ssa EL RO Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1423 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ); Parte_2 C.F._1
(C.F. , Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Virginia Ripa di Meana e Alessandra Piana ed elettivamente domiciliati a Roma, piazza Santi Apostoli 81, presso lo studio dei difensori;
parte riassumente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Elvio Strappafelci ed elettivamente domiciliato a
Padova, via Niccolò Tommaseo n. 69, presso lo studio del difensore;
parte convenuta in riassunzione pagina 1 di 19 Oggetto: rinvio da Cassazione, ordinanza n. 13126/2024, pubblicata il 13 maggio 2024
Conclusioni
Per parte riassumente
1. L'udienza del 10.09.2025 è stata fissata per la rimessione della causa in decisione.
2. In ossequio al primo termine ex art. 352 c.p.c. la difesa degli attori in riassunzione richiama i propri scritti difensivi ed integralmente l'atto di riassunzione e insiste per il rigetto di ogni domanda ed eccezione avversarie, precisando le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di citazione in riassunzione, che qui di seguito si trascrivono: Voglia l'Ill.ma Corte di
Appello adita,
- respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e fatto buon governo dell'eccepito giudicato di cui al paragrafo 5.2. dell'atto di citazione in riassunzione:
- nel merito, ed in ogni caso, rigettare le domande tutte proposte e formulate dal dott. nel giudizio di primo grado e nel giudizio di appello in quanto CP_1 infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e per l'effetto, accertare e dichiarare la liceità degli scritti per cui è causa, anche in accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in appello e nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado;
- in ogni caso: condannare il dott. al pagamento delle spese di lite di CP_1 tutte le fasi del giudizio, salvo ogni altro diritto.
- in via istruttoria: rigettare integralmente le istanze istruttorie reiterate dal
(e già correttamente rigettate in primo grado) per tutti i motivi esposti CP_1 nella “seconda memoria ex art. 183 6° comma c.p.c.” depositata nel giudizio di primo grado dai convenuti;
3. Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domandi nuove o tardivamente modificate ex adverso. pagina 2 di 19 Per parte convenuta in riassunzione
Nel merito in via principale
1) accertata la natura diffamatoria e, comunque, lesiva dell'onore, del decoro e della reputazione del dott. , dell'articolo a firma dal CP_1 Parte_3 titolo “Indistruttibile EL il signore del muro di Huy”, pubblicato in data
23.04.2009 sul quotidiano La Repubblica, nonché sul sito internet repubblicat.it, e visto altresì il mancato corretto esercizio del diritto di cronaca, accertare e dichiarare la responsabilità civile e solidale del signor , della Parte_3 società in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, nonché del signor , in qualità di direttore responsabile e per Parte_2
l'effetto condannar gli stessi, anche in solido tra loro, ciascuno per i rispettivi titoli di responsabilità:
− al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti e subendi dal dott.
ai sensi degli artt. 2043, 2059 e 2055 c.c. e 11 L. 47/1948 che allo stato CP_1 si quantificano in complessivi € 30.000,00 ovvero nella diversa misura, maggiore
o minore, che verrà accertata in corso di causa o che verrà determinata in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
− al pagamento della somma di € 5.000,00, ovvero quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o che verrà determinata in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di riparazione ex art. 12 L.
47/1948 avuto riguardo alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato;
2) accertata la natura diffamatoria e, comunque, lesiva dell'onore, del decoro e della reputazione del dott. , dell'articolo a firma dal CP_1 Parte_3 titolo “ timido e vincente nel gruppo è “il chierichetto” - Sospetti già nel Per_1
Giro 2001. E un medico radiato per amico” pubblicato in data 29.04.2009 sul quotidiano La Repubblica, nonché sul sito internet repubblica.it, e visto altresì il mancato corretto esercizio del diritto di cronaca, accertare e dichiarare la responsabilità civile e solidale del signor , della società Parte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
pagina 3 di 19 nonché del signor , in qualità di direttore responsabile, e per l'effetto Parte_2 condannare gli stessi, anche in solido tra loro, ciascuno per i rispettivi titoli di responsabilità:
al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti e subendi dal dott.
ai sensi degli artt. 2043, 2059 e 2055 c.c. e 11 L. 47/1948 che allo stato CP_1 si quantificano in complessivi € 30.000,00 ovvero nella diversa misura, maggiore
o minore, che verrà accertata in corso di causa o che verrà determinata in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
al pagamento della somma di € 5.000,00, ovvero quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o che verrà determinata in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di riparazione ex art. 12 L.
47/1948 avuto riguardo alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato;
3) accertata la natura diffamatoria e, comunque, lesiva dell'onore, del decoro e della reputazione del dott. , dell'articolo a firma dal CP_1 Parte_3 titolo “EL perde tutto e adesso spunta un video del doping” pubblicato in data 30.04.2009 sul quotidiano La Repubblica, nonché sul sito internet repubblicat.it, e visto altresì il mancato corretto esercizio del diritto di cronaca, accertare e dichiarare la responsabilità civile e solidale del signor
[...]
della società in persona del legale Parte_3 Parte_1 rappresentante pro tempore, nonché del signor , in qualità di direttore Parte_2 responsabile, e per l'effetto condannare gli stessi, anche in solido tra loro, ciascuno per i rispettivi titoli di responsabilità:
al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti e subendi dal dott.
ai sensi degli artt. 2043, 2059 e 2055 c.c. e 11 L. 47/1948 che allo stato CP_1 si quantificano in complessivi € 30.000,00 ovvero nella diversa misura, maggiore
o minore, che verrà accertata in corso di causa o che verrà determinata in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
al pagamento della somma di € 5.000,00, ovvero quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o che verrà determinata in via equitativa, pagina 4 di 19 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di riparazione ex art. 12 L.
47/1948 avuto riguardo alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato;
4) Disporre la restituzione della somma di € 42.646,10, maggiorata di interessi di legge, versata in esecuzione della sentenza cassata;
in via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove richieste, nel corso del giudizio di primo grado, nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., datata 11 aprile
2011 e depositata in pari data;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di ogni grado di giudizio di merito e dei giudizi di
Cassazione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, datato 14 dicembre 2009, , medico CP_1 chirurgo, specializzato in Medicina dello Sport, conveniva in giudizio davanti al
Tribunale di Padova il giornalista il Parte_3 Controparte_2 ed , quali editore e direttore responsabile della
[...] Parte_2 testata , nonché nella qualità di proprietaria del CP_3 Controparte_4 sito www.kataweb.it, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della pubblicazione di vari articoli, tra l'agosto del 2008 e l'aprile del 2009, relativi a fatti di doping riguardanti il mondo sportivo del ciclismo, in cui gli si attribuivano falsamente fatti quali, in particolare, l'essere stato radiato dal Coni e l'essere stato destinatario di una condanna penale definitiva.
1.1. I convenuti si costituivano in giudizio contestando la fondatezza degli assunti attorei.
1.2. Istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 1984/2014, il Tribunale rigettava le domande formulate da condannandolo al pagamento CP_1 delle spese di lite in favore dei convenuti.
2. , affidandosi a dieci motivi di appello, impugnava detta sentenza CP_1 lamentando, sostanzialmente, che negli articoli di giornale del 9 agosto 2008 e pagina 5 di 19 del 23, 29 e 30 aprile 2009, pubblicati sia su carta stampata, sia sul sito internet
“La Repubblica.it”, erano stati riportati fatti non veri, con superamento, quindi, del limite per il lecito esercizio del diritto di cronaca, e che era stata integrata la fattispecie della diffamazione, o comunque ne era derivata lesione alla sua immagine e alla sua reputazione, ex art. 2043 c.c. In particolare, nell'articolo del
9.8.2008 veniva riportata la falsa notizia che il ciclista professionista , dopo CP_5 aver confessato l'uso di sostanze dopanti, aveva fatto il nome del dott. ;
CP_1 nell'articolo del 23.4.2009, al di là della prospettata connotazione profondamente negativa della persona del dott. , si affermava falsamente che l'appellante
CP_1 era stato radiato dal Coni, essendosi invece lo stesso semplicemente dimesso;
nell'articolo del 29.4.2009 si faceva intendere falsamente che il non
CP_1 poteva esercitare la professione in seguito alla radiazione dal Coni;
nell'articolo del 30.4.2009 veniva fornita una ricostruzione non veritiera sia con riferimento a quanto contenuto nelle video-intercettazioni, sia in relazione alla condanna definitiva del per fatti di doping, mentre tale sentenza era stata
CP_1 impugnata in cassazione.
2.1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1387/2017, riformava parzialmente la decisione di primo grado in quanto alcune inesattezze, contenute negli articoli, non consentivano di ritenere operante l'esimente del diritto di cronaca: il dott. non era stato “radiato” dal Coni (il deferimento agli CP_1 organi di giustizia sportiva si era concluso con l'archiviazione), e alla data del
30.4.2009, il non era stato ancora definitivamente condannato per le CP_1 condotte di doping poste in essere in occasione del giro d'Italia del 2001. Tali inesattezze costituivano, anche per il modo della narrazione, un'aggressione alla reputazione del con superamento del limite della cronaca diretta, civile e CP_1 legittima. Congruo e proporzionato, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, con condanna solidale di tutti gli appellati, era l'importo di euro,
5.000,00 liquidato in via equitativa e in moneta attuale. , Parte_3 stante la ritenuta astratta configurabilità del reato di diffamazione, veniva anche pagina 6 di 19 condannato, a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 legge n.47/148, al pagamento dell'ulteriore somma di euro 1.000,00.
2.1.1. La Corte territoriale riteneva, invece che nessun profilo di illiceità fosse ravvisabile nell'articolo del 9.8.2008, che nulla potesse essere riconosciuto al a titolo di danno patrimoniale, che non fosse dovuta dal direttore CP_1 responsabile e dalla società editrice alcuna somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 legge n. 47/1948 e che, in relazione alla illegittimità e illiceità delle video riprese, fosse inapplicabile la previsione di cui all'art. 4 legge n. 281/2006 e fosse insussistente la lamentata violazione del diritto alla riservatezza e all'inviolabilità del domicilio.
3. Avverso detta sentenza ricorrevano per cassazione Parte_3 ed mentre chiedeva Controparte_2 Parte_2 CP_1 dichiararsi, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto dello stesso.
3.1. Con ordinanza n. 7757/2020 la Suprema Corte cassava la sentenza della
Corte di appello di Venezia osservando come fossero da considerarsi marginali le inesattezze che non mutano in peggio l'offensività della narrazione, e, per contro, come potessero essere rilevanti le imprecisioni volte a stravolgere il fatto vero in maniera tale da renderne offensiva la sua attribuzione a taluno, sicché, discutendosi della rilevanza giuridica delle accertate inesattezze, ossia della loro idoneità a diffamare, dalla motivazione della sentenza impugnata traspariva che la Corte territoriale aveva omesso di effettuare una concreta verifica, limitandosi a considerare come inesatte di per sé le due affermazioni (la radiazione e la definitività della sentenza di condanna per doping) e a ritenere insita nella inesattezza stessa la offensività del narrato. La regola di giudizio era errata in quanto assumeva che l'inesattezza di per sé comporta diffamazione, mentre l'inesattezza ha quell'effetto solo se trasforma il fatto da “vero” a “falso” ma in modo che quest'ultimo sia diffamatorio.
pagina 7 di 19 4. Il giudizio veniva riassunto da , unitamente a e Parte_3 Parte_2 al affinché venisse valutata la marginalità Controparte_2 delle accertate inesattezze e ne venisse valutata la portata lesiva nei confronti di
. CP_1
4.1. La Corte di appello di Venezia, quale giudice di rinvio (sentenza n.
130/2022), ricordati i precedenti penali e disciplinari per fatti di doping del dott.
, rigettava le domande proposte dal predetto, concludendo nel senso della CP_1 assoluta irrilevanza, ai fini della lesione della sua reputazione, delle inesattezze ravvisate negli articoli, inesattezze e/o imprecisioni marginali rispetto al nucleo essenziale della notizia e, soprattutto, inidonee ad alterare la struttura del fatto narrato, il quale sarebbe stato, comunque, astrattamente produttivo di danno anche se diffuso con rigorosa esattezza.
5. ricorreva in cassazione, affidandosi a quattro motivi di ricorso, e CP_1 la Corte di cassazione, accolto il primo, il terzo e il quarto motivo, assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della Corte di appello di Venezia affermando:
“...come visto, è stato accertato dai giudici di merito che le pubblicazioni in questione contenevano due notizie inesatte, con attribuzione di circostanze false:
a. non era stato «radiato» dal CONI in quanto il deferimento agli organi CP_1 di giustizia sportiva si era concluso con l'archiviazione, senza esame del merito, e ciò perché, dopo l'inizio della procedura di deferimento, lo stesso aveva revocato la propria adesione di tesserato al CONI stesso e, pertanto, non poteva più essere radiato;
b. , alla data del 30.4.2009, non era stato ancora CP_1
«definitivamente» condannato per le condotte afferenti a “doping”, poste in essere in occasione del giro d'Italia del 2001, atteso che proprio il 30 aprile 2009 la sentenza d'appello era stata impugnata con ricorso per Cassazione, disatteso solo successivamente, nel febbraio 2011; questa Corte, come parimenti visto, con ordinanza cassatoria dell'8 aprile 2020, n. 7757, ha dettato (a pag. 6) al giudice del rinvio «la regola di giudizio…nel senso che sono da considerarsi marginali quelle inesattezze che non mutano in peggio l'offensività della narrazione, e che, pagina 8 di 19 per contro, sono rilevanti le imprecisioni che stravolgono il fatto "vero" in maniera tale da renderne offensiva la sua attribuzione a taluno. Ove, cioè, si ritenga che il fatto "vero" non è offensivo ed è dunque tale da rientrare, per la sua "verità", nel diritto di cronaca, le inesattezze che lo riguardano, per avere rilevanza giuridica, devono essere tali da trasformare quel fatto da inoffensivo a diffamatorio. La valutazione di tale rilevanza non costituisce accertamento in fatto, ma giudizio di valore, e dunque giudizio circa la rilevanza giuridica della inesattezza. Inoltre...ai fini di un tale giudizio la rilevanza delle inesattezze va colta non valutandole di per sé, ma per il peso che esse hanno sull'intero fatto narrato, al fine di stabilire se siano idonee a rendere il fatto "falso", e, oltre che tale, diffamatorio»; la Corte territoriale, sul punto, ha valutato irrilevanti le due inesatte circostanze attribuite all'odierno ricorrente per le ragioni sopra riportate, e in specie, al di là delle affermazioni generali o assiomatiche, ha (pagg. 22-24 della sentenza in questa sede impugnata): i) valorizzato due condanne penali da parte di giudici di merito
e un rigetto di correlato ricorso per cassazione, però successivo alle pubblicazioni perché pronunciato nel 2011; ii) valorizzato una indagine penale pacificamente successiva alle pubblicazioni, come allegato e documentato in ricorso (pagg. 23-
24, doc. 15), con annessa misura cautelare emessa sempre dopo le pubblicazioni
(pag. 24 del ricorso, doc. 17), il tutto oggetto di allegazioni assertive e risultanze documentali svolte e acquisite nelle fasi di merito;
così facendo ha poggiato la decisione su fatti diversi dalla pubblicazione, e potenzialmente rilevanti per apprezzare il danno conseguenza, perché rapportando la falsità delle circostanze evidenziate alla reputazione dell'odierno ricorrente e non al narrato proprio degli articoli, come avrebbe dovuto fare per vagliare, secondo il mandato cassatorio, la sussistenza o meno dell'incremento di offensività, nel contesto degli stessi, delle due circostanze inveritiere, ovvero la radiazione rispetto alle dimissioni, e la condanna definitiva rispetto a quella che tale non è...; inoltre, ha operato una valutazione viziata perché poggiata su fatti, come detto, temporalmente successivi agli articoli della testata giornalistica (cfr., sul punto, Cass., pagina 9 di 19 16/05/2017, n. 12013, citata dalla difesa ricorrente), pure in tal caso eludendo una portata implicita del vincolo proprio del giudice del rinvio;
infine, nulla è stato detto dalla decisione di rinvio, al fine di apprezzare l'eventuale mutamento peggiorativo comportato dalle circostanze non vere innestate su vicende accadute, dato dalla continenza, o meno, delle espressioni usate (si pensi, in particolare, al necessario vaglio dell'occhiello così formulato “Un medico radiato per amico”, tanto più perché evocativo di una delle due false circostanze)”.
6. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. , Parte_3 ed hanno riassunto il giudizio avanti a Parte_1 Parte_2 questa Corte formulando le conclusioni indicate in epigrafe.
6.1. si è costituito in giudizio riepilogando lo svolgimento dei CP_1 processi, e chiedendo che sia accertata la natura diffamatoria degli articoli del
23.4.2009, del 29.4.2009 e del 30.4.2009 e che venga disposta la condanna solidale di , della società e di Parte_3 Parte_1
al risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali. Parte_2
6.1.1. Con ordinanza del 5 febbraio 2025 il Consigliere istruttore ha formulato una proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c., che è stata accettata dal solo
. CP_1
6.1.2. All'udienza del 10 settembre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
7. Tanto premesso in ordine allo svolgimento dei processi, nel merito la causa deve essere decisa facendo applicazione dei principi di diritto affermati dalla
Cassazione con le ordinanze di rinvio, ai quali questa Corte, quale giudice di rinvio, è obbligata ad attenersi.
Occorre partire dal mandato della prima pronuncia della Corte di legittimità, ritenuto non adempiuto nella seconda ordinanza di rinvio, in particolare se le due inesattezze, la cui sussistenza è pacifica in causa (...qui non si contesta
l'accertamento in fatto, ossia quali, in fatto, siano le inesattezze in cui è incorso il giornalista e se effettivamente siano quelle accertate dalla corte;
si discute pagina 10 di 19 piuttosto della rilevanza giuridica di tali inesattezze ossia della loro idoneità a diffamare il - pag. 6 prima ordinanza) abbiano scalfito la verità dei fatti e CP_1 ne abbiano alterato, o meno, nel contesto degli articoli, la portata informativa degli stessi rispetto al soggetto al quale sono riferibili. Ciò in quanto, secondo la regola di giudizio indicata dalla Suprema Corte, sono da considerarsi marginali quelle inesattezze che non mutano in peggio l'offensività della narrazione, e che, per contro, sono rilevanti le imprecisioni che stravolgono il fatto "vero" in maniera tale da renderne offensiva la sua attribuzione a taluno.
L'errore rilevato dalla Corte di cassazione in cui è incorsa la Corte territoriale, nella sentenza n. 1317/2017, è costituito dal fatto che nella sentenza cassata si è assunto che l'inesattezza di per sé aveva comportato diffamazione, mentre l'inesattezza ha quell'effetto solo se trasforma il fatto da vero a falso ma in modo che questo sia diffamatorio.
7.1. Occorre premettere, al fine di giungere a un giudizio corretto, che il diritto di cronaca si concretizza nella narrazione oggettiva (neutra e fedele della realtà) di fatti realmente accaduti, diffusa attraverso i mezzi di informazione, per rispondere a un interesse pubblico alla loro conoscenza, al fine di fornire ai cittadini un'informazione chiara e trasparente su eventi di rilievo sociale, politico o economico.
L'esercizio di tale diritto trova, però, un limite nei diritti, di pari rilevanza costituzionale, quali quelli alla reputazione, all'onore e all'immagine, posti a presidio della dignità umana del singolo destinatario della narrazione.
Di conseguenza, la tutela della libertà di espressione è, per il giornalista, condizionata a un esercizio in buona fede, nonché all'accuratezza e all'affidabilità delle informazioni fornite al pubblico nel rispetto della verità, anche putativa, della pertinenza e della continenza.
Quanto alle inesattezze dei fatti oggetto della notizia, queste devono avere carattere secondario, ossia tali da non alterare, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili. pagina 11 di 19 Come detto, sono da considerare marginali le imprecisioni che non mutano in peggio l'offensività della narrazione e, per contro, sono rilevanti quelle che stravolgono il fatto vero in maniera da renderne offensiva l'attribuzione a taluno.
Pertanto, le inesattezze secondarie, che non alterano o manipolano il contenuto diffamatorio della notizia, non si frappongono all'operatività della scriminante, proprio in ragione del fatto che una soglia di tolleranza delle infedeltà narrative deve trovare spazio inevitabilmente anche nell'ambito della cronaca giornalistica.
Quando, nonostante l'inesattezza, la notizia risulti autenticamente vera sotto il profilo strutturale e fattuale, non vi è ragione per addebitare la responsabilità civile per diffamazione all'autore della pubblicazione che abbia errato nella rappresentazione di alcuni elementi. Tanto vale anche nell'ipotesi in cui i suddetti elementi avrebbero certamente consentito una più completa esposizione della vicenda narrata, ma senza incidere sul contenuto essenziale del dato informativo, essendo a tal fine neutri.
In sostanza, la presenza di imprecisioni, che non influenzino la percezione complessiva del fatto narrato, non ostacola l'esercizio del diritto di cronaca.
7.2. Orbene, nella fattispecie, le imprecisioni che devono essere esaminate sono due: una riguarda l'affermazione contenuta negli articoli del 23.4.2009 (...Ed è stato sfiorato anche lui da torbide vicende per la frequentazione del dottor
, dopatore recentemente radiato dal Coni-doc. 7), del 29.4.2009 CP_1
(.. va da un medico, , che sarà condannato per doping e radiato Per_1 CP_1 dal Coni- doc. 8) e del 30.4.2009 (Per la cronaca il nome di figura CP_1 ancora sul sito federale nell'elenco dei medici riconosciuti dalla FCI. Al numero
102-doc. 9), dove si assume che il dott. era stato radiato dalla CP_1
Federazione sportiva quando, invece, il procedimento disciplinare, si era concluso con la sola archiviazione, avendo il rassegnato le sue dimissioni nelle CP_1 more del procedimento.
7.2.1. L'altra riguarda l'affermazione contenuta negli articoli del 23.4.2009 e del
30.4.2009 ( invece nel febbraio scorso è stato condannato definitivamente CP_1
pagina 12 di 19 in appello dal Tribunale di Venezia: 14 mesi con la condizionale-doc.9) dove si afferma che il dott. era stato condannato definitivamente, quando, CP_1 invece, la condanna non era definitiva essendo stato proposto, avverso la sentenza di condanna, ricorso per cassazione dallo stesso , ricorso poi CP_1 rigettato dalla Corte di legittimità.
7.3. Andando ad esaminare le prime imprecisioni relative all'asserita radiazione del dott. , ribadito che il dott. non era stato “radiato” dal Coni in CP_1 CP_1 quanto il deferimento agli organi di giustizia sportiva si era concluso con l'archiviazione, senza esame del merito, e ciò in quanto il dott. , dopo CP_1
l'inizio della procedura di deferimento, aveva revocato la propria adesione di tesserato al Coni e, non essendo più tesserato, non poteva più essere “radiato”, ritiene il Collegio che vi sia una sostanziale differenza tra l'archiviazione del procedimento disciplinare e la radiazione dal Coni.
Tale discrasia si riverbera inevitabilmente sulla percezione che l'opinione pubblica matura circa l'esito del procedimento disciplinare e le motivazioni della sua conclusione, fondando il convincimento di un effettivo esito negativo, conseguente a un compiuto giudizio operato dall'organo deputato, circa la responsabilità del dott. in relazione a fatti di doping. CP_1
Infatti, un conto è riferire che il procedimento disciplinare si è concluso con l'archiviazione, altro è riferire che il procedimento si è concluso con la radiazione del medico, e soprattutto che l'organo deputato abbia esaminato gli elementi in base ai quali era stato aperto il procedimento disciplinare e ritenuto che gli stessi giustificassero la radiazione del professionista.
La divergenza tra quanto propalato e l'effettivo esito del procedimento non costituisce una mera inesattezza su un elemento secondario del fatto storico, ma intacca la verità della notizia, secondo cui il procedimento è approdato a un esito fortemente pregiudizievole per il dott. , asseritamente radiato dal Coni. CP_1
In tal modo si è verificato uno scostamento tra la realtà storica e quella narrata e l'inesattezza della notizia è trasmodata in una falsità della stessa di natura pagina 13 di 19 diffamatoria, atteso che l'evocazione della radiazione, piuttosto che della archiviazione, da cui traspare la carica diffamatoria della notizia, risulta distorta nel suo contenuto informativo essenziale e si riverbera sulla percezione sociale dell'esito del procedimento e dello status del dott. . CP_1
Non si può, quindi, come vorrebbe la parte riassumente, relegare tale infedeltà narrativa all'ambito della mera marginalità, attribuendole impropriamente neutralità ai fini del riconoscimento del carattere diffamatorio della notizia propalata, asserendo che, comunque, l'esito del procedimento disciplinare, nel caso in cui il non si fosse dimesso, si sarebbe concluso con la radiazione. CP_1
Tali differenti esiti non sono confondibili e non possono essere impropriamente sovrapposti e l'inesattezza della notizia rende la narrazione non aderente al vero, inficiando l'autenticità del dato informativo e distorcendo l'opinione pubblica circa l'esito del procedimento disciplinare.
Questa rappresentazione errata è intrinsecamente idonea a ledere la reputazione in modo più grave di quanto avrebbe fatto la narrazione veritiera.
Infatti, in tal modo è stato ripetutamente gettato sul dott. un immotivato CP_1 discredito, compromettendone la reputazione e l'immagine sociale. La propalazione della notizia trascende e tradisce la funzione informativa della stessa.
Anche nell'occhiello “Un medico radiato per amico”, (articolo 29.4.2009) viene evocata la falsa circostanza in esame, come peraltro rilevato dalla Suprema Corte nella seconda ordinanza di rinvio, e viene fatto intendere falsamente che il dott.
non potesse esercitare la sua professione. CP_1
7.4. Medesime valutazioni non possono valore relativamente all'espressione
“Condannato definitivamente dal Tribunale di Venezia” (articolo 30.4.2009): sono circostanze pacifiche e documentali che il dott. era rimasto coinvolto nelle CP_1 indagini relative a condotte di doping poste in essere durante il giro d'Italia 2001 ed era stato condannato dalla Corte di appello di Venezia, con sentenza n.282/2009, depositata il 19 marzo 2009, a 14 mesi di pena detentiva per aver pagina 14 di 19 somministrato o ceduto sostanze dopanti;
detta sentenza era stata impugnata in
Cassazione con ricorso proposto il 30.4.2009 e la Suprema Corte aveva confermato la sentenza d'appello nel febbraio 2011.
La natura diffamatoria di detta inesattezza (sentenza definitiva quando, invece, il dott. aveva proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione lo CP_1 stesso 30.4.2009), certamente predicabile in astratto, sfuma, però, nella fattispecie concreta atteso che, dal contesto complessivo della narrazione, emerge la verità sostanziale della notizia e senza che la discrasia tra la realtà oggettiva e il fatto esposto negli articoli abbia avuto effettivamente la capacità di offendere la reputazione del dott. , non potendosi ritenere che CP_1
l'inesattezza in questione, sicuramente marginale, abbia determinato la valenza diffamatoria della notizia.
D'altra parte, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna era stato proposto dal dott. lo stesso giorno in cui erano stati pubblicati gli articoli CP_1 contenenti l'inesatta indicazione e di tale ricorso il giornalista non poteva avere contezza.
Inoltre, detta sentenza è stata confermata in Cassazione, sicché al momento della pubblicazione dell'articolo la definitività della sentenza di appello era circostanza verosimile, così da integrare il requisito della verità, putativa, della notizia.
Comunque, tale inesattezza appare marginale e irrilevante rispetto al nucleo essenziale della notizia in considerazione del fatto che, anche nel caso in cui il giornalista si fosse limitato a riferire che il dott. era stato condannato in CP_1 primo e in secondo grado per fatti di doping, la lesione della reputazione del predetto sarebbe stata identica.
7.4.1. Per quanto concerne, poi, la continenza espositiva, ovverosia, il rispetto di una forma di comunicazione adeguata al caso concreto, non eccedente rispetto allo scopo informativo che si prefigge, essa risulta rispettata nel caso di specie: nelle pubblicazioni in esame, relative alla definitività della sentenza di condanna, il giornalista ha soltanto fornito una notizia esponendola in modo civile e pagina 15 di 19 misurato, senza utilizzare toni, espressioni o insinuazioni gratuitamente offensive o volte unicamente a gettare discredito sul dott. . CP_1
7.4.2. Parimenti integrato risulta il requisito della pertinenza sussistendo un interesse pubblico alla conoscenza della notizia relativa alla tematica del doping nel mondo del ciclismo e al coinvolgimento del medico sportivo che era già noto per le vicende del Giro d'Italia del 2001.
8. Venendo ora alle domande formulate dal dott. occorre precisare che CP_1 sono passate in giudicato alcune statuizioni della Corte di appello di Venezia
(sentenza n. 1387/2017) -in quanto, in ordine a tali statuizioni, il dott. CP_1 non aveva proposto ricorso incidentale davanti alla Suprema Corte- relative;
- alla ritenuta liceità dell'articolo del 9.8.2008;
- al rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale lamentato dal dott. ; CP_1
- al rigetto della domanda di riparazione ex art. 4 d.l. 259/2006, convertito nella legge n. 281/2006;
- al rigetto della domanda risarcitoria relativa all'asserita illiceità delle pubblicazioni video;
- al rigetto della domanda di condanna del direttore responsabile e della società editrice a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 legge n.47/1948.
8.1. Quanto al danno non patrimoniale lamentato dal dott. , osserva il CP_1
Collegio che tale danno, per costante giurisprudenza, può essere provato anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. n. 24474/2014). Sul punto non vi è dubbio che quanto riportato sul dott. abbia determinato un discredito CP_1 alla sua immagine e professionalità che va ristorato, avendo reso una immagine dello stesso peggiore rispetto a quella reale e rendendone un ritratto non corrispondente al vero.
Come condivisibilmente affermato dal dott. , vi è notevole differenza, in CP_1 termini di disvalore sociale e professionale, tra essere radiato da un ordine pagina 16 di 19 professionale e l'aver presentato le proprie dimissioni: la prima è una condanna, la seconda una scelta.
8.1.1. Accertata, quindi, in via presuntiva la sussistenza del danno, la sua quantificazione, trattandosi di danno non patrimoniale, non può che essere equitativa.
Si ritiene di fare riferimento ai valori indicati nelle tabelle di Milano che, pur prive in questo specifico ambito di valenza paranormativa, possono comunque costituire punto di riferimento orientativo, allo scopo di garantire parità di trattamento per fattispecie simili.
A tal fine vanno considerati la media notorietà dal diffamante;
la pubblicazione degli articoli su un quotidiano nazionale;
il numero di pubblicazioni contestate
(3); la rilevanza del discredito attribuito al dott. ; la risonanza mediatica CP_1 della notizia diffamatoria e il medio pregiudizio arrecato al diffamato sotto il profilo personale e professionale, tenuto conto che la figura del dott. era CP_1 già nota per le vicende del Giro d'Italia del 2001, cui era stato dato amplissimo rilievo da tutta la stampa e anche dalle televisioni nazionali, da valorizzarsi anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo;
il limitato spazio occupato dalla notizia diffamatoria atteso che nei tre articoli il riferimento al medico è elemento di contorno.
Complessivamente valutati gli elementi sopra richiamati, il danno si colloca tra le condotte di media gravità.
Si ritiene quindi di riconoscere la somma, già espressa in valori attuali e omnicomprensiva, di euro 25.000,00.
8.1.2. Sussiste la responsabilità dell'autore degli articoli, , in Parte_3 capo al quale si ravvisa sussistente la responsabilità da fatto illecito integrante il reato di diffamazione. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo dell'autore degli articoli, le inesatte notizie nei termini di cui si è detto, consente di ritenere sufficientemente dimostrato il dolo eventuale, avendo il riportato Parte_3
pagina 17 di 19 fatti imprecisi, senza seria verifica degli stessi, accettando così consapevolmente il rischio di pubblicare affermazioni non interamente corrispondenti a verità.
Stante la ritenuta astratta configurabilità in capo al del reato di Parte_3 diffamazione, va altresì liquidata, a titolo di riparazione pecuniaria ex art.12
l.n.47/148, l'ulteriore somma di euro 1.000,00 così determinata tenendo ugualmente conto di tutti gli elementi sopra esposti nella valutazione della gravità dell'offesa.
8.1.3. Il direttore responsabile e la società editrice sono tenuti a rispondere in solido (a titolo di colpa) con il giornalista autore degli scritti diffamatori del danno non patrimoniale subito dal dott. , come sopra quantificato in via CP_1 equitativa, stante l'omesso controllo colposo delle pubblicazioni, controllo che deve esplicarsi sia in via preventiva, nella scelta oculata di un giornalista idoneo alla redazione degli articoli, sia con vigilanza “ex post” sui contenuti e sulle modalità di esposizione, mediante la verifica della verità dei fatti o dell'attendibilità delle fonti.
9. Non deve essere ordinata la pubblicazione della presente sentenza in considerazione della circostanza che la pubblicazione di condanna è già stata disposta dalla Corte di appello con la sentenza n. 1387/2017 e che, pertanto, anche alla luce del tempo trascorso, una ulteriore pubblicità della decisione non potrebbe contribuire a riparare il danno.
9.1. Vanno, infine, rigettate le istanze istruttorie formulate da , in CP_1 quanto irrilevanti ai fini della definizione del presente giudizio, mentre va accolta la domanda di restituzione di quanto dallo stesso corrisposto alle controparti in esecuzione della sentenza della Corte di appello n. 130/2022.
10. In considerazione dell'esito della controversia, le spese di lite seguono la soccombenza di parte riassumente e vengono liquidate, per tutti i gradi di giudizio in favore di come in dispositivo, secondo il decisum (scaglione da CP_1 euro 5.201,00 a euro 26.000,00, secondo parametri medi e senza fase istruttoria per i giudizi di appello, di rinvio e di cassazione). pagina 18 di 19
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio:
- in parziale accoglimento delle domande proposte da;
CP_1
- condanna ed , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in via tra loro solidale, al pagamento in favore di della somma CP_1 omnicomprensiva di euro 25.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo;
- condanna a corrispondere a , ex art. 12 Parte_3 CP_1 legge n. 47/1948, la somma di euro 1.000,00;
- condanna ed , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in via tra loro solidale, a restituire quanto agli stessi corrisposto da CP_1
in esecuzione della sentenza n. 130/2022;
[...]
- condanna ed , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in via tra loro solidale, al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
, liquidate, quanto al primo grado in euro 5.077,00, quanto al secondo
[...] grado in euro 3.966,00, quanto al primo giudizio di cassazione in euro
3.082,00, quanto al primo giudizio di rinvio in euro 3.966,00, quanto al secondo giudizio di cassazione in euro 3.082,00, quanto al presente giudizio di rinvio in euro 3.966,00, il tutto oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge.
Venezia, camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Presidente
GU LA
Il Consigliere estensore
EL RO
pagina 19 di 19