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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI PE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 578/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 29420240001311362000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Nominativo_1 preliminarmente esibisce giurisprudenza e insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: la difensore_2 per ADE, preliminarmente rileva l'inammissibilità del ricorso e insiste nelle controdeduzioni per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe, Nominativo_2 nata a [...] il data_1, nella qualità di legale rappresentante della Società_1., rappresentata e difesa come in atti, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29420240001311362 , Ruolo
n. 2024/250054 e relativa al modello IRAP 2020 anno d'imposta 2019.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per i motivi dedotti ma non specificatamente calendati in ricorso.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate controdeducendo a tutti i motivi dedotti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posta a giudizio di questa Corte ha per oggetto l'annullamento della cartella di pagamento n. 29420240001311362 , Ruolo n. 2024/250054 e relativa al modello IRAP 2020 anno d'imposta
2019.
L'agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto in violazione dell'art. 21 del D.lgs. 546/1992.
L'Ente resistente ha , preliminarmente, eccepito la tardiva impugnazione della cartella di pagamento.
L'eccezione è fondata e, pertanto, va accolta.
Ed invero, la dinamica processuale tributaria si fonda sulla creazione, da parte del ricorrente, del rapporto con l'Ufficio resistente, pertanto è basilare la notifica del ricorso.
Con pari indispensabilità, occorre che tale adempimento del contribuente avvenga entro un termine preciso,
a pena di inammissibilità. L'art. 21 del D. Lgs. 546/1992 sancisce che: “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.”
Nel caso a mani, la ricorrente non ha rispettato il termine di cui al citato articolo.
Infatti, emerge in modo incontrovertibile dagli atti processuali che la cartella di pagamento è stata notificata alla ricorrente in data 22/03/2024 mentre il ricorso è stato notificato all'Agenzia delle Entrate in data
26/06/2025 ben oltre, quindi, i 60 giorni previsti ex lege.
Ne discende, pertanto, l'insanabile inammissibilità del ricorso per intempestiva impugnazione dalla cartella di pagamento ex art. 21 del D. Lgs. 546/1992.
Le spese, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, visto l'art. 21 D.Lgs
546/92, dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in complessive euro 200,00, oltre oneri ed accessori di legge se ed in quanto dovuti Così deciso in Enna, nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026 IL
GIUDICE Giuseppe Capizzi
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI PE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 578/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 29420240001311362000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Nominativo_1 preliminarmente esibisce giurisprudenza e insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: la difensore_2 per ADE, preliminarmente rileva l'inammissibilità del ricorso e insiste nelle controdeduzioni per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe, Nominativo_2 nata a [...] il data_1, nella qualità di legale rappresentante della Società_1., rappresentata e difesa come in atti, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29420240001311362 , Ruolo
n. 2024/250054 e relativa al modello IRAP 2020 anno d'imposta 2019.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per i motivi dedotti ma non specificatamente calendati in ricorso.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate controdeducendo a tutti i motivi dedotti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posta a giudizio di questa Corte ha per oggetto l'annullamento della cartella di pagamento n. 29420240001311362 , Ruolo n. 2024/250054 e relativa al modello IRAP 2020 anno d'imposta
2019.
L'agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto in violazione dell'art. 21 del D.lgs. 546/1992.
L'Ente resistente ha , preliminarmente, eccepito la tardiva impugnazione della cartella di pagamento.
L'eccezione è fondata e, pertanto, va accolta.
Ed invero, la dinamica processuale tributaria si fonda sulla creazione, da parte del ricorrente, del rapporto con l'Ufficio resistente, pertanto è basilare la notifica del ricorso.
Con pari indispensabilità, occorre che tale adempimento del contribuente avvenga entro un termine preciso,
a pena di inammissibilità. L'art. 21 del D. Lgs. 546/1992 sancisce che: “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.”
Nel caso a mani, la ricorrente non ha rispettato il termine di cui al citato articolo.
Infatti, emerge in modo incontrovertibile dagli atti processuali che la cartella di pagamento è stata notificata alla ricorrente in data 22/03/2024 mentre il ricorso è stato notificato all'Agenzia delle Entrate in data
26/06/2025 ben oltre, quindi, i 60 giorni previsti ex lege.
Ne discende, pertanto, l'insanabile inammissibilità del ricorso per intempestiva impugnazione dalla cartella di pagamento ex art. 21 del D. Lgs. 546/1992.
Le spese, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, visto l'art. 21 D.Lgs
546/92, dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in complessive euro 200,00, oltre oneri ed accessori di legge se ed in quanto dovuti Così deciso in Enna, nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026 IL
GIUDICE Giuseppe Capizzi