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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/10/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 1375/2021 + 1380/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Presidente
2) dott.ssa Roberta Collidà Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite iscritte a R.G. ai n. 1375/2021 e 1380/2021, promosse da:
, C.F. in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro-tempore,
C.F. con sede legale in , via Tiepolo n. 8, in Controparte_1 P.IVA_2 Pt_1 persona dell'amministratore unico,
C.F. , nato a [...] [...], Controparte_2 C.F._1 Pt_1
C.F. , nata a [...] [...], CP_3 C.F._2 Pt_1
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_3
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._4
C.F. , nato a [...] Parte_4 C.F._5
(BA) il 3 agosto 1936,
C.F. , nata a [...] il 23 Parte_5 C.F._6 giugno 1943,
C.F. nata a [...] il [...], Parte_6 C.F._7
1 C.F. , nata a [...] il [...], Parte_7 C.F._8
C.F. , nata a [...] 28 Parte_8 C.F._9 Pt_1 marzo 1947,
C.F. , nata a [...] il 24 maggio Parte_9 C.F._10
1933,
C.F. , nato a [...] [...], Parte_10 C.F._11 Pt_1
C.F. , nato a [...] il [...], CP_4 C.F._12 tutti rappresentati e difesi, per procure in atti, dagli avv.ti Guido Bianchetti, PEC
Giovanni Celona, PEC Email_1
e Alessandro Fulcheri, PEC Email_2
del foro di presso il cui studio Email_3 Pt_1 sono elettivamente domiciliati, in , corso Trapani n. 12 Pt_1
- APPELLANTI RG. 1375/21 E APPELLATI RG. 1380/21 -
CONTRO
C.F. , rappresentata e difesa, per Controparte_5 C.F._13 procura in atti, dall'avv. Vittorio Barosio, PEC
e dall'avv. Giulia Cocimano, PEC Email_4
del foro di , presso il cui studio è Email_5 Pt_1 elettivamente domiciliata, in , corso Galileo Ferraris n. 120 Pt_1
- APPELLANTE RG. 1380/21 E APPELLATA RG. 1375/21 -
NONCHÉ CONTRO
C.F. , nato a [...], il 17 giugno CP_6 C.F._14
1956
C.F. , nato a [...] 3 gennaio Controparte_7 C.F._15 Pt_1
1990
- APPELLATI CONTUMACI RG. 1380/21 -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 4 novembre 2021, il Parte_1
n. 8 e i condòmini
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e hanno proposto Parte_9 Parte_10 CP_4
2 impugnazione avverso la sentenza n. 1658/2021, emessa in data 2 aprile 2021 dal
Tribunale di Torino, in composizione monocratica, pubblicata il 7 aprile 2021 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“rigetta le domande di parte attrice aventi ad oggetto il piano sottotetto;
dichiara l'assenza in capo al proprietario del piano nono e del piano sottotetto del diritto di proprietà o altro diritto reale sul tetto piano dello stabile condominiale per estinzione del diritto di uso sul tetto piano;
condanna per l'effetto la convenuta a cessare le molestie al pacifico utilizzo Controparte_5 del tetto dell'edificio da parte del Condominio;
respinge la domanda di risarcimento del danno;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite”.
La causa è stata iscritta a ruolo a R.G. n. 1375/21.
si è costituita in giudizio, nelle forme e nei termini di cui Controparte_5
all'art. 347 c.p.c., presentando appello incidentale e indicando altresì di avere a sua volta proposto appello avverso la stessa sentenza, con atto di citazione notificato in data 8 novembre 2021 e iscritto a ruolo a R.G. n. 1380/21.
La Corte d'Appello, fissata udienza in pari data per entrambi i procedimenti, ne ha infine disposto la riunione, ex art. 335 c.p.c..
Nella causa iscritta a ruolo a R.G. n. 1380/21 è stata dichiarata la contumacia degli appellati CP_6 Controparte_7
II. Dopo alcuni rinvii, motivati da ragioni di economia processuale, a fronte della possibilità, rappresentata dalle parti, di un accordo conciliativo fra loro, anche in relazione ad altra causa, iscritta a R.G. al n. 600/2022 e pendente fra le stesse parti dinanzi a questa stessa Sezione della Corte d'Appello, preso atto del mancato raggiungimento di tale accordo, all'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per il e per i CONDOMINI: Parte_1
A) Giudizio iscritto a R.G. 1375/2021
“Reiectis contrariis, In parziale riforma della sentenza n. 1658/21 resa dal Tribunale di Torino tra le parti in epigrafe
In via istruttoria
Previe le declaratorie d'istruttoria del caso e segnatamente previa ammissione di C.T.U.
3 illustrativa dello stato dei luoghi oggetto di causa
In via principale
Accertarsi l'assenza, in capo alla convenuta – quale proprietaria dell'unità immobiliare sita ai piani 9 e 10 dell'immobile sito in , Corso G. Galilei n. 8 – della titolarità del diritto di Pt_1 proprietà e/o di qualsivoglia altro diritto di natura reale:
A) sul tetto piano dello stabile condominiale;
B) sul locale, posto al piano decimo (undicesimo f.t.) dello stabile condominiale medesimo, nel quale sono collocati la centralina dell'antenna televisiva, il vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento e le relative tubazioni;
C) del locale, posto al piano decimo (undicesimo f.t.) dello stabile condominiale e contiguo al locale di cui alla precedente lettera B), destinato a consentire l'accesso al tetto condominiale attraverso i lucernari in esso realizzati.
Conseguentemente inibirsi alla convenuta la realizzazione e/o ordinarsi la cessazione di ogni condotta integrante molestia o turbativa, in danno dell'attore, sul pacifico utilizzo delle porzioni immobiliari, facenti parte dello stabile condominiale, indicate ai precedenti punti A), B) e C).
Dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta al risarcimento del danno patito dall'attore in conseguenza delle molestie e turbative da essa fino ad oggi realizzate
In via subordinata
Accertarsi la sussistenza del diritto di servitù condominiale al mantenimento nel locale indicato supra, alla lettera B), degli impianti condominiali attualmente ivi collocati (centralina dell'antenna televisiva, vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento e relative tubazioni);
Accertarsi la sussistenza, in capo al , del diritto di servitù al libero accesso e al Parte_1 transito nei locali indicati supra, alle lettere B) e C), sia a fini di manutenzione, degli impianti condominiali ivi collocati (centralina dell'antenna televisiva, vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento e relative tubazioni), sia per l'accesso al tetto condominiale
B) Giudizio recante R.G. 1380/2021
In via istruttoria
Previe le declaratorie d'istruttoria del caso e segnatamente previa ammissione dei capitoli di prova nn. 1, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, dedotti da parte attrice di primo grado in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., nonché previa ammissione di C.T.U. illustrativa dello stato dei luoghi oggetto di causa, con riferimento all'eventuale e denegato utilizzo di essi in via esclusiva da parte della sig.ra
suoi danti causa CP_8
Nel merito
Respingersi l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 1658/21, emessa in CP_5 data 2-7.4.2021 dal Giudice Unico del Tribunale di Torino Dr. Comune, con conferma delle relative statuizioni e dei capi, nella presente sede impugnati
C) In ogni caso
Condannare parte appellante alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, alla C.P.A. 4% ed all'I.V.A. 22% ai sensi di legge”
Per Controparte_5
“Voglia la Corte d'Appello di Torino,
-A) respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione (anche in sede di eventuale impugnazione incidentale), respinto l'appello R.G. 1375/2021 proposto dal Parte_11
e dai condòmini costituiti, e in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di
[...]
4 Torino il 7.4.2021, n. 1658;
-B) - accogliere tutte le domande già svolte nell'atto di citazione in appello dell'8.11.2021, nonché nella comparsa di risposta con contestuale appello incidentale del 24.1.2022, e così:
-B.I) quanto all'atto di citazione in appello dell'8.11.2021 nel giudizio d'appello R.G. 1380/2021:
“Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione
In riforma della decisione impugnata sulle eccezioni preliminari e comunque in parziale riforma della sentenza impugnata:
Nei confronti del : Controparte_9 dichiarata la decadenza in cui è incorso il condominio attore nella produzione di delibera assembleare di autorizzazione, a maggioranza, dell'amministratore al presente giudizio anche in via di ratifica e comunque irrilevante stante l'oggetto del contendere, sia per i motivi di cui all'istanza in data 9/3/2020 di revoca ordinanza 21/2/2020 alla quale non è stata data risposta, sia per gli altri motivi già espressi in prime ai quali non è stata data ancora risposta alcuna, per avere depositato detto verbale solo in data 29/7/2020, disporre come per legge con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alla condanna alle spese dei due gradi del giudizio;
in via preliminare: dichiarata comunque la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore CP_ del condominio di G. Galilei n. 8 nella fattispecie in esame respingere le domande di Pt_1 merito proposte in riferimento all'accertamento di assenza in capo alla convenuta, condomina del
attore, della titolarità del diritto di proprietà e/o di ogni altro diritto reale punto A) sul Parte_1 tetto piano dello stabile condominiale di , nonché della richiesta di Controparte_9 Pt_1 inibizione e cessazione di ogni condotta integrante molestia o turbativa in danno dell'attore sul pacifico utilizzo delle porzioni immobiliari indicate al predetto punto A) con ogni consequenziale provvedimento;
nel merito: respingere in ogni caso la domanda attorea sul precedente punto riformando il capo della sentenza in relazione all'assenza in capo al proprietario del nono piano del diritto di proprietà o altro diritto reale punto A) sul tetto piano dello stabile condominiale, pur essendo l'appellante condomina, per estinzione del diritto di uso sul tetto piano assolvendo la stessa da ogni avversaria pretesa in punto, respingendo altresì le domande relative della richiesta di inibizione e cessazione di ogni condotta integrante molestia o turbativa in danno dell'attore sul pacifico utilizzo delle porzioni immobiliari indicate al predetto punto A) tra l'altro sfornite di qualsiasi prova con ogni consequenziale provvedimento;
Con il favore delle spese e dei compensi di difesa, rimborso forfetario, spese successive IVA e CPA di entrambi i gradi del giudizio.
Laddove la Corte ne ravvisi gli estremi condannare l'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Nei confronti dei terzi intervenuti: dichiarata la decadenza in cui è incorso il attore nella produzione di delibera Parte_1 assembleare di autorizzazione, a maggioranza, dell'amministratore al presente giudizio anche in via di ratifica e comunque irrilevante stante l'oggetto del contendere, sia per i motivi di cui all'istanza in data 9/3/2020 di revoca ordinanza 21/2/2020 alla quale non è stata data risposta, sia per gli altri motivi già espressi in prime ai quali non è stata data ancora risposta alcuna, per avere depositato detto verbale solo in data 29/7/2020, disporre come per legge nei confronti dei terzi intervenuti con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alla condanna alle spese dei due gradi del giudizio;
in via preliminare: dichiarata comunque la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore del condominio di C.so G. Galilei n. 8 nella fattispecie in esame respingere le domande di Pt_1
5 merito proposte in riferimento all'accertamento di assenza in capo alla convenuta, condomina del condominio attore, della titolarità del diritto di proprietà e/o di ogni altro diritto reale punto A) sul tetto piano dello stabile condominiale di , nonché della richiesta di Controparte_9 Pt_1 inibizione e cessazione di ogni condotta integrante molestia o turbativa in danno dell'attore sul pacifico utilizzo delle porzioni immobiliari indicate al predetto punto A) con ogni consequenziale provvedimento respingere le domande degli intervenuti solo ad adiuvandum i quali in proprio non hanno formulato domande, con ogni consequenziale provvedimento;
nel merito: respingere comunque le domande degli intervenuti in relazione al capo della sentenza riguardante l'assenza in capo al proprietario del nono piano del diritto di proprietà o altro diritto reale punto A) sul tetto piano dello stabile condominiale, pur essendo l'appellante condomina, per estinzione del diritto di uso sul tetto piano assolvendo la stessa da ogni avversaria pretesa in punto e respingendo altresì le domande relative della richiesta di inibizione e cessazione di ogni condotta integrante molestia o turbativa in danno dell'attore sul pacifico utilizzo delle porzioni immobiliari indicate al predetto punto A) tra l'altro del tutto sfornite di qualsiasi prova con ogni consequenziale provvedimento, assolvendo la sig.ra da ogni avversa pretesa. Controparte_5
Nei confronti di entrambi gli appellati: ove richiesto, dichiarare inammissibili i capitoli di prova dedotti e la richiesta di c.t.u., all'ammissione dei quali ci si oppone fermamente anche per la intervenuta decadenza.
Con il favore delle spese e dei compensi di difesa rimborso forfettario, spese successive IVA e CPA
Laddove la Corte ne ravvisi gli estremi condannare il condominio e gli intervenuti al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c.”
-B.II) quanto alla comparsa di risposta con contestuale appello incidentale del 24.1.2022 nel giudizio d'appello R.G. 1375/2021:
“Respingere l'appello proposto dagli appellanti con ogni consequenziale provvedimento, in via di appello incidentale: dichiarata comunque la decadenza in cui è incorso il condominio attore nella produzione di delibera assembleare di autorizzazione, a maggioranza, dell'amministratore al presente giudizio anche in via di ratifica e comunque irrilevante stante l'oggetto del contendere, sia per i motivi di cui all'istanza in data 9/3/2020 di revoca ordinanza 21/2/2020 alla quale non è stata data risposta, sia per gli altri motivi già espressi in prime ai quali non è stata data ancora risposta alcuna, per avere depositato detto verbale solo in data 29/7/2020, disporre come per legge a seguito della carenza di legittimazione attiva da parte dell'amministratore, con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alla condanna alle spese dei due gradi del giudizio;
P dichiarata comunque la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore del condominio
nella fattispecie in esame respingere le domande di merito proposte in Parte_12 riferimento all'accertamento dell'assenza, in capo alla convenuta – quale proprietaria dell'unità immobiliare sita al piano 9 e 10 dell'immobile sito in , Corso G. Galilei n. 8 – della titolarità Pt_1 del diritto di proprietà e/o di qualsivoglia altro diritto di natura reale: sul locale, posto al piano decimo (undicesimo f.t.) dello stabile condominiale medesimo, nel quale sono collocati la centralina dell'antenna televisiva, il vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento e le relative tubazioni e del contiguo locale destinato a consentire l'accesso al tetto condominiale attraverso i lucernari in esso realizzati.
Respingere altresì la domanda di inibirsi alla convenuta la realizzazione e/o ordinarsi la cessazione di ogni condotta integrante molestia o turbativa, in danno dell'attore, sul pacifico utilizzo delle porzioni immobiliari, facenti parte dello stabile condominiale, indicate. Respingere la domanda di dichiararsi tenuta e condannarsi la appellata al risarcimento del danno patito dall'attore in
6 conseguenza delle molestie e turbative da essa fino ad oggi realizzate, nella misura che verrà accertata in corso di causa e qualsiasi altra domanda, anche perché in merito non è stata proposto alcun motivo di appello.
In via subordinata: respingersi la domanda di accertarsi la sussistenza del diritto di servitù al mantenimento nel locale sottotetto de quo, degli impianti condominiali attualmente CP_10 ivi collocati (centralina dell'antenna televisiva, vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento e relative tubazioni); nonché la domanda di accertarsi la sussistenza, in capo al attore, del Parte_1 diritto di servitù al libero accesso e al transito nei locali indicati sopra, sia a fini di manutenzione, degli impianti condominiali ivi collocati (centralina dell'antenna televisiva, vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento e relative tubazioni), sia per l'accesso al tetto CP_10
Nel merito: respingere in ogni caso il proposto appello ed in ogni caso la domanda attorea sul precedente punto alla luce anche della carenza di legittimazione attiva dell'amministratore del condominio e dei condomini intervenuti.
Con il favore delle spese e dei compensi di difesa, rimborso forfetario, spese successive IVA e CPA di entrambi i gradi del giudizio.
Laddove la Corte ne ravvisi gli estremi condannare l'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Nei confronti dei terzi intervenuti, dichiarata la decadenza in cui è incorso il condominio attore nella produzione di delibera assembleare di autorizzazione, a maggioranza, dell'amministratore al presente giudizio anche in via di ratifica e comunque irrilevante stante l'oggetto del contendere, sia per i motivi di cui all'istanza in data 9/3/2020 di revoca ordinanza 21/2/2020 alla quale non è stata data risposta, sia per gli altri motivi già espressi in prime ai quali non è stata data ancora risposta alcuna, per avere depositato detto verbale solo in data 29/7/2020, disporre come per legge nei confronti dei terzi intervenuti con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alla condanna alle spese dei due gradi del giudizio;
in via preliminare: dichiarata comunque la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore CP_ del condominio di G. Galilei n. 8 nella fattispecie in esame respingere tutte le domande di Pt_1 merito proposte ad adiuvandum tenuto conto che in proprio non hanno formulato domande, con ogni consequenziale provvedimento;
nel merito: respingere comunque l'appello proposto e le domande degli intervenuti in relazione al capo della sentenza riguardante l'assenza in capo al proprietario del nono piano del diritto di proprietà o altro diritto reale sul sottotetto dello stabile condominiale assolvendo la stessa appellata da ogni avversaria pretesa in punto e respingendo altresì le domande relative della richiesta di inibizione e cessazione di ogni condotta integrante molestia o turbativa in danno dell'attore sul pacifico utilizzo delle porzioni immobiliari indicate) tra l'altro del tutto sfornite di qualsiasi prova con ogni consequenziale provvedimento, assolvendo la sig.ra da ogni avversa Controparte_5 pretesa.
Con il favore delle spese e dei compensi di difesa, rimborso forfettario IVA e CPA.
Nei confronti di entrambi gli appellati, ove richiesto, dichiarare inammissibili i capitoli di prova dedotti e la richiesta di c.t.u., all'ammissione dei quali ci si oppone fermamente anche per la intervenuta decadenza;
in ogni caso respingersi il proposto appello con ogni consequenziale provvedimento
Laddove la Corte ne ravvisi gli estremi condannare il e gli intervenuti al risarcimento Parte_1 del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Con il favore delle spese e dei compensi di difesa, rimborso forfetario IVA e CPA”.
Comunque ed in ogni caso:
7 -C) in via preliminare,
-c.1) accertare e dichiarare che il sito in , , in persona Parte_11 Pt_1 Parte_11 dell'Amministratore condominiale in carica, ed i condòmini intervenuti ad adiuvandum in primo grado e costituiti nei presenti giudizi riuniti indicati in epigrafe hanno proposto il giudizio d'appello R.G. 1375/2021 ed hanno resistito all'appello R.G. 1380/2021 promosso dalla signora CP_5 senza aver conferito la relativa procura alle liti ai propri difensori, con ogni conseguente
[...] statuizione;
-c.2) accertare e dichiarare la decadenza del sito in , , Parte_11 Pt_1 Parte_11 in persona dell'amministratore condominiale in carica, nella produzione della delibera assembleare del 30.6.2020 di autorizzazione dell'Amministratore condominiale a resistere nel giudizio R.G. 23480/2017 per i motivi di cui all'istanza di revoca dell'ordinanza del Tribunale di Torino 21.2.2020 del 9.3.2020 e, in particolare, per aver depositato la suddetta delibera assembleare di autorizzazione del 30.6.2020 solo in data 29.7.2020, con ogni conseguente statuizione;
-c.3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'Amministratore del
per aver radicato il giudizio di primo grado R.G. 23480/2017 Parte_11 in assenza di valida autorizzazione dell'assemblea condominiale;
-c.4) comunque ed in ogni caso, accertare e dichiarare inammissibile l'appello R.G. 1375/2021 proposto dal , in persona dell'Amministratore condominiale in Parte_13 carica, e dai condòmini intervenuti ad adiuvandum in primo grado e costituiti nei presenti giudizi riuniti d'appello indicati in epigrafe per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento ex art.
348-bis c.p.c. e per mancata specificazione dei motivi di gravame;
-D) in via istruttoria,
-d.1) dichiarare inammissibili i capitoli di prova dedotti e la C.T.U. richiesta dal
[...]
, in persona dell'Amministratore condominiale in carica, e dai condòmini Parte_11 intervenuti ad adiuvandum in primo grado e costituiti nei presenti giudizi riuniti d'appello;
-E) nel merito:
-e.1) accertare e dichiarare la proprietà piena, libera ed esclusiva sui piani nono e decimo (decimo
e undicesimo fuori terra) del Condomìnio sito in , , in generale, in capo Pt_1 Parte_11 al proprietario del nono e decimo piano dello stesso stabile di , e, in Pt_1 Parte_11 particolare, in capo alla signora conseguentemente Controparte_5
-e.2) accertare e dichiarare che il sito in , , in persona Parte_11 Pt_1 Parte_11 dell'Amministratore in carica, ed i singoli condòmini costituiti nei presenti giudizi riuniti d'appello ed intervenuti ad adiuvandum nel giudizio di prime cure sono privi del diritto di proprietà e /o di altro diritto reale e/o, comunque, di servitù sui piani nono e decimo (decimo e undicesimo fuori terra) - o su porzioni degli stessi - del sito in , ; Parte_11 Pt_1 Parte_11
-e.3) accertare e dichiarare il diritto d'uso sul “tetto piano” dello stabile di , Pt_1 Parte_11
, in generale, in capo al proprietario del nono e decimo piano dello stesso stabile di ,
[...] Pt_1
e, in particolare, in capo alla signora Parte_11 Controparte_5
-e.4) accertare e dichiarare che la signora non ha mai posto in essere Controparte_5 molestie al pacifico utilizzo del “tetto piano” dell'edificio in danno del Condominio o in danno dei singoli condòmini;
-e.5) laddove la Corte ne ravvisi gli estremi condannare l'attore al risarcimento dei danni ex art.
96 comma 3 c.p.c.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al
8 deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Il ha agito in Controparte_9 Parte_14
giudizio avverso allegando quanto segue: Controparte_5
- che l'immobile sito in , , era stato edificato e Pt_1 Parte_14
costituito in condominio nel 1960, con relativo regolamento predisposto dall'originario proprietario/costruttore e trascritto presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari;
- che, con atto notarile del 9 febbraio 2006, aveva Controparte_5
acquistato l'unità immobiliare sita al piano 9° e 10° (10° e 11° f.t.) dello stabile;
- che, sin dalla data di completamento della costruzione dell'immobile, il 10° piano era composto, oltre che da parte dell'alloggio di e Controparte_5
dal vano scale, anche dal pianerottolo condominiale, dal vano contenente le macchine di funzionamento dell'ascensore e da n. 2 locali, separati dall'alloggio della Convenuta da un muro e separati dal pianerottolo da una porta, le cui chiavi erano da sempre state affidate alla custode del condominio;
- che, nel locale più prossimo alla porta, erano stati collocati degli impianti condominiali, quali il vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento e le tubazioni necessarie al loro funzionamento, nonché la centralina dell'impianto televisivo centralizzato;
- che sulla parete di detti locali, coincidente con la falda spiovente del tetto, erano stati realizzati, in corso di costruzione del fabbricato, dei lucernari, utilizzati dagli organi condominiali e dagli addetti alla manutenzione per accedere al tetto obliquo e al tetto piano;
9 - che l'art. 1 del regolamento di condominio attribuisce al proprietario del 9° piano il diritto di usare come terrazzo la parte di tetto piano costituente la copertura a tetto piano dello stabile e che, in tal caso, la spesa per la manutenzione della copertura è attribuita per 1/3 a carico del proprietario del 9°
piano e per i restanti 2/3 a carico del;
Parte_1
- che il medesimo articolo del regolamento condominiale prevede altresì che, qualora il proprietario del 9° piano rinunci all'uso del tetto piano, la totalità delle spese per la manutenzione di esso saranno a carico del condominio;
- che così come i suoi danti causa, non avevano mai Controparte_5
fatto uso del tetto piano, né mai corrisposto la quota pari ad 1/3 delle spese di manutenzione;
- che, a partire dal luglio 2016, senza alcun preavviso, Controparte_5
né autorizzazione condominiale, aveva iniziato la realizzazione di una serie di rilevanti opere sulle parti condominiali, descritte nella relazione di C.T.U. redatta nell'ambito del procedimento possessorio in essere tra le medesime parti, lavori diretti sia a fruire in via esclusiva del tetto piano dello stabile, sia ad acquisire a proprio favore la disponibilità in via esclusiva dei locali condominiali situati nel sottotetto, procurandone l'accesso solo dalla propria unità immobiliare;
- che, a seguito della delibera condominiale del 23 giugno 2016 avente ad oggetto l'installazione di una linea-vita sul cordolo perimetrale del tetto piano, aveva chiuso il lucernario con un lucchetto e impedito Controparte_5
ai tecnici incaricati di accedere al tetto tramite il proprio appartamento;
domandando, su queste basi, di accertare l'assenza, in capo alla Convenuta, della titolarità del diritto di proprietà e/o di altro diritto reale sul tetto piano dello stabile condominiale, sul locale nel quale sono collocati la centralina dell'antenna condominiale, il vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento e le relative tubazioni, nonché sul locale contiguo al precedente destinato a consentire l'accesso al tetto attraverso i lucernari in esso realizzati;
di inibire alla Convenuta la CP_10
10 realizzazione ovvero di ordinarsi alla medesima la cessazione di ogni condotta integrante molestia o turbativa in danno del sul pacifico utilizzo delle Parte_1
porzioni immobiliari condominiali;
e, infine, di dichiarare tenuta e condannare la
Convenuta al risarcimento dei danni patiti dal in conseguenza delle Parte_1
molestie e turbative realizzate, nella misura accertata in corso di causa.
costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la Controparte_5
ritenuta carenza di legittimazione attiva in capo all'amministratore di condominio, non potendo quest'ultimo proporre “azioni reali volte ad accertare la titolarità o il contenuto di diritti su cose e parti dell'edificio”; nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti, allegando e sostenendo:
- di essere proprietaria di tutto il piano sottotetto, in quanto l'art. 1 del regolamento condominiale afferma che “il sottotetto costituente solaio dello stabile con relativo terrazzino è annesso al 9° piano (decimo f.t.) e fa parte integrante di detto piano” e che “il proprietario del 9° piano ha pure il diritto di usare come terrazzo della parte di tetto piano costituente la copertura del tetto a tetto piano dello stabile accedendo ad esso con scaletta dal terrazzo del solaio” e che “la recinzione tubolare costituente ringhiera a detto terrazzo sarà invece a carico dei proprietari del nono piano”; e l'art. 4 del medesimo regolamento ribadisce che “il sottotetto appartiene al proprietario del 9 piano (10 f.t.) come già precisato”;
- che, pertanto, sulla base del regolamento di condominio, aveva diritto di usare il tetto piano, di erigere, a sue spese, una ringhiera tubolare e anche di realizzare una scala tra il terrazzino del sottotetto e il tetto piano;
- di aver subito, a partire dal 2012, da parte dell'amministratore di condominio, una A.T.P., due giudizi possessori e di danno temuto e un cambio improvviso della serratura del sottotetto;
- di non aver mai rinunciato all'uso del tetto piano e di non aver mai corrisposto la quota di 1/3 delle spese di manutenzione di esso semplicemente perché il tetto piano “non è mai stato oggetto di alcuna manutenzione”;
11 - che, nel corso dell'assemblea tenutasi in data 8 novembre 1994, il aveva affermato di essere concorde a “dare piena disponibilità Parte_1
del locale di proprietà della sig.ra eliminando da detto locale il Parte_15
vaso di espansione e l'impianto TV centralizzato da disporsi in altro luogo”; chiedendo, su queste basi, il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti, nonché
la condanna delle controparti ex art. 96 c.p.c..
Con comparsa di costituzione di intervento volontario del 30 aprile 2020, si sono costituiti in giudizio Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
e nonché e Parte_10 CP_4 CP_6 CP_7
quali condòmini del CONDOMINIO di TORINO, CORSO GALILEO
[...]
GALILEI n. 8, rappresentanti 720,00 millesimi dello stesso, al fine di aderire alle domande già svolte dal e di ratificare l'operato dell'amministratore. Parte_1
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha rigettato le domande di parte CE, cui hanno aderito gli Intervenuti, aventi a oggetto il piano sottotetto, ha dichiarato invece, in accoglimento della loro domanda, l'assenza in capo alla Convenuta del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul tetto piano dello stabile condominiale, per estinzione del diritto di uso sullo stesso, ha condannato alla cessazione di ogni molestia sul tetto piano, ha rigettato le Controparte_5
domande di risarcimento danni, ha integralmente compensato fra le parti,
reciprocamente soccombenti, le spese di lite.
La sentenza di prime cure è stata oggetto di impugnazione da parte di entrambe le contrapposte parti.
Il CONDOMINIO e i condòmini Controparte_1 Controparte_2
CP_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e ritengono la sentenza di Parte_9 Parte_10 CP_4
prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata in relazione ai capi in cui
12 ha ritenuto che dal regolamento di condominio discendesse la sussistenza di un diritto di proprietà in capo a relativamente all'intero piano sottotetto, Controparte_5
in cui ha rigettato la loro domanda subordinata di accertamento dell'esistenza di un diritto di servitù condominiale al mantenimento degli impianti condominiali collocati nel sottotetto (centralina televisiva, vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento e relative tubazioni), nonché di un diritto al libero accesso e al transito in detti locali per la manutenzione degli impianti e per accedere al tetto piano, presentando motivi d'impugnazione unitariamente esposti, con cui si rappresenta: una ritenuta incompleta valutazione della situazione immobiliare e un'errata interpretazione del regolamento di condominio in merito alla proprietà del sottotetto;
un ritenuto erroneo rigetto della domanda subordinata di accertamento del diritto di servitù condominiale al mantenimento degli impianti collocati nel sottotetto.
sia nell'impugnazione avanzata in via principale, sia nel Controparte_5
proposto appello incidentale, atti di contenuto identico nella sostanza, le cui motivazioni saranno esaminate congiuntamente, si duole invece del rigetto delle eccezioni preliminari da lei avanzate in primo grado, nonché dell'accoglimento delle domande proposte da controparte in merito al tetto piano, presentando a sua volta motivi d'impugnazione unitariamente esposti, con cui si eccepisce la carenza, in primo grado, di legittimazione attiva in capo all'Amministratore di condominio,
l'inammissibilità dell'intervento in causa dei singoli condòmini, l'asserita invalidità delle procure prodotte in appello dalle controparti e, quanto al merito, l'erroneità in fatto e in diritto della sentenza di prime cure nella parte in cui ha accolto le domande di controparte con riferimento al tetto piano.
2. LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO E
AMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO IN CAUSA DI SINGOLI CONDÒMINI
Con quella che è identificabile come una prima ragione di doglianza (l'unica espressamente rubricata, come “sulla carenza di legittimazione attiva dell'amministratore”), si duole che il Tribunale non abbia Controparte_5
13 accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo all'amministratore di condominio, eccepito da parte Convenuta in primo grado, e abbia ritenuto ammissibile l'intervento adesivo in causa proposto dai condòmini Controparte_1
Controparte_2 CP_3 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
e avanzando al riguardo CP_4 CP_6 Controparte_7
diversi rilievi critici:
- trattandosi di causa non rientrante fra quelle in ordine alle quali l'amministratore di condominio è autonomamente legittimato ad agire ex art. 1131, comma 1 c.c.,
e trattandosi di eccezione sollevata da parte convenuta, e non di rilievo d'ufficio, il Tribunale non avrebbe dovuto né potuto assegnare termine ex art. 182 c.p.c. al fine di regolarizzare il difetto di rappresentanza, non avendo l'assemblea dei condomini provveduto autonomamente a sanare il difetto di rappresentanza;
- la delibera assembleare poi approvata al riguardo in ogni caso non avrebbe dovuto essere ritenuta sufficiente a sanare il difetto di legittimazione attiva in capo all'amministratore del , posto che, “in caso di azioni contro Parte_1
singoli condòmini o terzi dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condòmini ... l'amministratore è legittimato ad agire solo se autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'art. 1131, comma 1 c.c., con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2 c.c.”, mentre, “ove si tratti invece di azioni a tutela dei diritti esclusivi dei singoli condòmini, tale legittimazione può trovare fondamento soltanto nel mandato conferito all'amministratore da ciascuno dei partecipanti alla comunione”;
- erroneamente il Tribunale non avrebbe accolto istanza, avanzata da parte
Convenuta in primo grado, di revoca dell'ordinanza del 15 maggio 2020, con cui il giudice di prime cure, dopo aver concesso a parte CE un termine di 60
giorni per la produzione in causa della delibera con cui si autorizzava l'Amministratore di condominio ad agire in giudizio, termine che risultava avere
14 scadenza il 29 giugno 2020, prima di tale scadenza aveva concesso nuovo termine, di giorni 80, accogliendo sul punto domanda di parte CE del 30
aprile 2020 con la quale, rappresentando le difficoltà legate alla pandemia allora in corso, si indicava l'impossibilità di indire assemblea condominiale in quei giorni;
- erroneamente sarebbe stato ritenuto ammissibile l'intervento di singoli condomini in causa, adesivo rispetto alle domande avanzate dal
, con una motivazione ritenuta solo “apparente”, senza tenere Parte_1
conto, invece, che gli stessi non avrebbero avuto, secondo l'Appellante, “un interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile” in relazione alle predette domande.
Nessuno di tali rilievi risulta fondato, con conseguente infondatezza del motivo d'impugnazione.
L'amministratore condominiale ha agito, in nome e per conto del , Parte_1
per far accertare la ritenuta inesistenza, in capo a di diritti di Controparte_5
proprietà o altri diritti reali su parti dell'immobile che il ha allegato e Parte_1
sostento essere oggetto di diritti reali spettanti al , ovvero in comune a Parte_1
tutti i condomini, domandando altresì, di conseguenza, di ordinare alla Convenuta di cessare ogni condotta integrante molestia o turbativa in danno del , Parte_1
relativamente al pacifico utilizzo di tali beni condominiali, in specie consentendo l'accesso agli stessi, nonché la condanna di controparte al risarcimento dei danni asseritamente patiti dal . Parte_1
Fra le attribuzioni dell'amministratore condominiale previste dall'art. 1130 c.c. sono comprese il “disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini”, e il “compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio”, e il disposto dell'art. 1131 c.c. consente all'amministratore del condominio di agire in giudizio sia contro i condomini, sia contro i terzi, “nei limiti
15 delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130”, oltre che a seguito dei maggiori poteri eventualmente conferitigli dall'assemblea condominiale.
Il Tribunale, presumibilmente dopo aver inizialmente ritenuto che le domande avanzate fossero limitate ad atti qualificabili come conservativi, in ordine alle quali sussisteva autonoma legittimazione ad agire dell'amministratore condominiale, e comunque senza aver assunto alcuna espressa decisione sulla legittimazione ad agire di parte CE, ha ritenuto di meglio qualificare le domande avanzate dal
, sia come “negatorie” di diritti della Convenuta, sia come Parte_1
“confessorie servitutis”, e comunque come non comprese nel novero degli atti meramente “conservativi” rispetto a parti comuni dell'edificio o oggetto di diritti comuni a tutti i condomini, motivo per cui ha concesso termini ex art. 182 c.p.c., per documentare la rappresentanza dell'amministratore ad agire in nome del avverso rilevando poi il tempestivo deposito Parte_1 Controparte_5
di delibera assembleare che dotava l'amministratore “delle necessarie autorizzazioni, anche in via di ratifica del precedente operato”, ritenendo inoltre giustificata e correttamente proposta la domanda di nuovo termine per ottemperare a tale adempimento, derivante dalle difficoltà correlate alla pandemia Covid-19 allora in corso.
Ora, è innanzitutto del tutto infondata l'asserzione della Difesa di CP_5
secondo la quale non avrebbe potuto essere concessa una proroga del
[...]
termine stabilito ex art. 182 c.p.c., domandata antecedentemente al suo decorso,
essendo invece vero il contrario: non avrebbe potuto essere domandata dopo il suo decorso, essendo già nota la causa posta a giustificazione di tale richiesta. Per
consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, infatti, costituisce principio generale che l'istanza di rimessione in termini (tale era da ritenersi l'istanza presentata da parte CE nell'aprile 2020, quando, fra l'altro, ancora non era stato emanato il d.l. 16 maggio 2020, n. 33, che aveva introdotto determinate modalità eccezionali per lo svolgimento di assemblee condominiali) deve essere presentata tempestivamente, tempestività da intendersi come “immediatezza della reazione” diretta a superare “un
16 fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da questa” (cfr. in questo senso, ex multis, ad es., C. Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 22342 del 5 agosto
2021, Rv. 661991 – 01), come erano, nel presente caso, le difficoltà collegate alla pandemia Covid 19 allora in atto.
Per quanto, poi, si sia dibattuto sulla concedibilità o meno di dei termini di cui all'art. 182 c.p.c. quando, prima del suo rilievo d'ufficio, vi sia stata eccezione di controparte, si ritiene, in conformità d'altronde all'indirizzo a oggi maggioritario
(anche a seguito della riforma c.d. “Cartabia”, sia pur nel presente giudizio non applicabile), che la concessione del termine sia consentita anche in tale evenienza,
essendo la ratio legis volta a privilegiare la decisione di merito rispetto a una pronuncia di rito che meramente porterebbe a una duplicazione dei processi, favorendo la sanatoria di vizi formali della procura o della rappresentanza, purché non si sia già
verificata una decadenza processuale o una decisione sul punto, il che non è, nel presente caso;
inoltre, va menzionato che già nella stessa udienza, in primo grado, in cui era stato eccepito il ritenuto difetto di legittimazione attiva, la Difesa del
, oltre a sostenere di aver intrapreso azione finalizzata esclusivamente Parte_1
alla conservazione dei beni condominiali, aveva, per un verso, indicato che l'azione era stata oggetto di previa autorizzazione con delibera condominiale del 9 febbraio
2016, e aveva comunque prontamente richiesto termine ex 182 c.p.c. per integrare, ove ritenuto necessario, autorizzazione ad agire in giudizio, anche in ratifica dell'azione già intrapresa.
Le domande avanzate, infine, sono rivolte esclusivamente al riconoscimento e alla tutela di beni ritenuti condominiali, di tutti i condomini, e non di diritti esclusivi di singoli condomini.
Sussiste, quindi, legittimazione attiva del . Parte_1
Altrettanto correttamente il Tribunale ha ritenuto l'ammissibilità dell'intervento volontario in giudizio di alcuni condomini (rappresentanti proprietà pari ai 720,00
millesimi del ), intervento adesivo rispetto alla posizione e alle Parte_1
domande avanzate dal , indicando la sussistenza di un loro interesse, Parte_1
17 di rilievo ex art. 105 c.p.c., inerente al riconoscimento e alla tutela di determinati diritti asseritamente propri di tutti i condomini, ovvero relativi a parti comuni dell'immobile.
A quest'ultimo riguardo, fra l'altro, va anche ricordato, per inciso, il principio di diritto espresso da C. Cass., Sez. 2, sentenza n. 7300 del 26 marzo 2010, Rv. 612352 -
01, secondo il quale “in tema di condominio negli edifici, posto che il condominio stesso si configura come ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti comuni inerenti all'edificio condominiale, con la conseguenza che l'intervento dei condomini in una causa iniziata dall'amministratore realizza un'ipotesi di intervento della parte, che è ammissibile anche quando l'azione sia stata (in ipotesi)
irregolarmente proposta per difetto di legittimazione dell'amministratore, trattandosi in tal caso di sostituzione del legittimato al non legittimato”.
3. VALIDITÀ DELLE PROCURE CONFERITE PER IL GRADO DI APPELLO
Nel presente giudizio d'appello, con la comparsa di costituzione di nuovi difensori di valevole anche quale riassunzione del giudizio a seguito Controparte_5
dell'intervenuto decesso del precedente Difensore, tale parte ha eccepito l'invalidità, per il grado di appello, delle procure conferite dalle controparti ai loro Difensori, chiedendo quindi pronunciarsi, a fronte dell'intervenuto decorso dei termini per impugnare la sentenza di primo grado, ogni statuizione conseguente, anche in punto spese.
Tale eccezione non risulta fondata.
Per un verso, nelle procure alla lite rilasciate dall'amministratore del e dai condomini che sono intervenuti nel processo, si fa riferimento al Parte_1
giudizio in termini ampli, che è possibile interpretare come compresivi anche del secondo grado di merito, in assenza di indicazioni limitative;
inoltre, è stata poi prodotta ulteriore procura, rilasciata con atto notaio del 30 maggio 2023, che Per_1
specificamente inserisce il grado di appello, anche ratificando ogni antecedente
18 operato.
4. DIRITTO DI USO DEL TETTO PIANO IN CAPO ALLA PROPRIETÀ CP_5
– QUALIFICAZIONE COME LASTRICO SOLARE
[...]
Con quello che è identificabile come un secondo motivo d'impugnazione (rubricato come “nel merito”) si duole dell'accoglimento delle domande Controparte_5
di controparte relative al “tetto piano” dell'edificio: erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto estinto il diritto di uso sul tetto piano e dichiarato l'assenza in capo al proprietario del piano nono e del piano sottotetto del diritto di proprietà o altro diritto reale su tale parte dello stabile condominiale.
Tale motivo d'impugnazione è fondato e merita accoglimento.
Nel Regolamento del Condominio dello stabile oggetto di causa si legge che il
“proprietario del nono piano” ha “il diritto di usare come terrazzo della parte del tetto piano costituente la copertura a tetto piano dello stabile accedendo ad esso con scaletta dal terrazzo del solaio”, e che “la spesa per la manutenzione della copertura risultante in sito di tetto piano sarà per 1/3 a carico del proprietario del nono piano e per 2/3 a carico del . La recinzione tubolare costituente ringhiera a detto terrazzo Parte_1
sarà invece a carico del proprietario del nono piano”, ma che “qualora però il proprietario rinunciasse all'uso del suddetto tetto piano, lo stesso non avrà più a suo carico 1/3 delle spese di manutenzione cha saranno invece per la totalità a carico del
”. Parte_1
Dal complesso degli atti in causa emerge provato che, dal completamento della costruzione dell'edificio (quindi dall'inizio degli anni '60 del secolo scorso) sino al
2016 (a seguito dei lavori fatti realizzare da , la proprietà del Controparte_5
nono piano (ovvero i danti causa di i loro danti causa e la Controparte_5
stessa dal 2006 al 2016) non avevano fatto realizzare la Controparte_5
prevista “recinzione tubolare costituente ringhiera a detto terrazzo”, né una via di accesso dalla proprietà esclusiva al tetto piano “con scaletta dal terrazzo del solaio”, né
avevano contribuito a spese di manutenzione con ripartizione a loro carico di 1/3 delle
19 stesse.
Su queste basi il Tribunale ha ritenuto quanto segue: “dal Regolamento di
Condominio pare chiaro che il tetto sia, come di regola, di proprietà del condominio, in quanto il regolamento si limita a concedere al condomino dell'ultimo piano unicamente un diritto di uso sul tetto piano – che è solo una porzione del tetto - a cui è collegato un maggiore onere rispetto alle spese. Negli atti di acquisto dell'alloggio al piano nono non è menzionato alcun diritto sul tetto piano, né sul tetto in generale.
Parte attrice allega la rinuncia della convenuta al diritto di uso, desumibile, tra l'altro,
dalla partecipazione alle spese secondo le quote millesimali, anziché nella misura di
1/3 previsto per il titolare del diritto di uso. ... Il diritto di uso, trattandosi di diritto avente contenuto reale, può estinguersi soltanto nei casi e nelle forme previste per i diritti reali, per cui è necessaria una rinuncia in forma scritta ex art.1350 c.c. che non risulta essere mai stata espressa. Quanto alla questione della prescrizione per non uso, deve riconoscersi che dal complesso dell'istruttoria risulta provato che la proprietaria del nono piano, così come la sua dante causa, non abbia mia utilizzato fino al 2016 il tetto piano, né che abbia mai pagato le spese nella proporzione indicata dal
Regolamento. Circostanza, quest'ultima, che non può valere come rinuncia, ma certamente conferisce un significato inequivoco al mancato utilizzo del cespite. I testimoni hanno peraltro riferito che l'unico accesso al tetto fino ai lavori del 2016 avveniva attraverso la scala ed i lucernari presenti nei locali del sottotetto in uso al e che tale accesso, quindi, poteva avvenire soltanto con le chiavi nella Parte_1
disponibilità del custode. Sotto altro profilo nella delibera del 1994 in cui il
Condominio ha stabilito di spostare gli impianti condominiali dalla porzione del sottotetto ove erano situati, consegnandolo alla proprietaria, non viene svolto alcun riferimento al tetto dell'edificio. Si ritiene pertanto sia stata raggiunta la prova dell'estinzione ex artt. 1014 e 1026 c.c. del diritto reale di uso sul tetto piano in origine riconosciuto alla proprietaria del piano nono, in quanto il diritto non risulta esercitato dalla costruzione dell'edificio fino all'anno 2016 e quindi ben oltre il ventennio. Deve quindi ordinarsi la cessazione di ogni molestia e turbativa da parte della convenuta
[... in relazione all'utilizzo del tetto piano da parte del Condominio, posto che la CP_11
convenuta non ha alcun diritto di usare il tetto. Non si ritiene [invece] di accogliere la domanda di risarcimento del danno in quanto il non ha fornito prova di un Parte_1
danno specifico”.
La qualificazione del diritto sul “tetto piano”, in capo alla proprietà del nono piano, quale diritto reale di uso ex art. 1021 c.c. non risulta tuttavia condivisibile da parte di questa Corte.
Va premesso, anche in riferimento a quanto si dirà in seguito, che il Regolamento di condominio, sottoscritto da soggetti che erano, nel presente caso, i proprietari del terreno su cui l'edificio è stato costruito, poi assegnatari di immobili siti nell'edificio, predisposto fra l'altro quando l'immobile ancora neppure era stato completato, non potrebbe costituire di per sé solo titolo attributivo di diritti reali su parte degli immobili costituiti in condominio, e dal fatto che nulla sia stato specificato al riguardo nell'atto di compravendita deriva solo che dallo stesso non sono Parte_16
evincibili elementi probatori, tantomeno dirimenti al riguardo.
Peraltro, tale Regolamento di condominio è stato richiamato nell'atto di acquisto da parte di che si è impegnata a osservare gli obblighi dallo Controparte_5
stesso scaturenti e ad esso e al suo dettato fa riferimento, e lo Controparte_5
stesso , parte CE in primo grado, e i condomini che sono Parte_1
intervenuti in giudizio, costituenti la più parte degli attuali proprietari di immobili siti nel Condominio stesso, in quanto rappresentanti quasi i due terzi dei “millesimi” condominiali, ad esso si riferiscono, pertanto non è controversa la sua applicabilità al riguardo, viepiù considerando che, come si dirà, dalla sua interpretazione non si ritiene sia evincibile la costituzione di un diritto reale d'uso ex art. 1021 c.c., ma la previsione di un diritto d'uso esclusivo di parte del tetto piano costituente lastrico solare.
Il termine “diritto di usare” ivi impiegato è infatti da leggersi unitamente alla successiva specificazione “come terrazzo della parte del tetto piano costituente la copertura a tetto piano dello stabile”, e alla previsione dell'attribuzione delle spese della manutenzione di tale parte nella proporzione di “1/3 a carico del proprietario del
21 nono piano e per 2/3 a carico del condominio”.
Si tratta di un lastrico solare, di parte del quale è stata prevista l'attribuzione in uso esclusivo al proprietario dell'appartamento sito al nono piano dello stabile, con la possibilità di trasformarlo, nella parte transitabile e calpestabile, in terrazzo protetto da ringhiera.
Il lastrico solare è bene comune condominiale, ovvero di proprietà comune di tutti i condomini, ex art. 1117 c.c., rimanendo prevalente la sua funzione di parte necessaria all'uso comune, quale copertura dei piani sottostanti;
peraltro, ai sensi del disposto dell'art. 1226 c.c., è possibile prevederne la concessione, in tutto o in parte, all'uso esclusivo di determinati condomini: coloro ai quali tale uso è concesso sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico, gli altri due terzi rimanendo a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Tale ripartizione delle spese corrisponde, d'altronde, a un principio generale, in base al quale, nel caso in cui determinati condomini possono fruire in misura maggiore di un determinato bene comune, traendo dallo stesso un maggior vantaggio, tali condomini sono anche tenuti a corrispondere in misura maggiore gli importi relativi alle spese necessarie al suo mantenimento, avendone anche determinato un logorio maggiore, rispetto agli altri condomini.
Tale “uso esclusivo” non è riconducibile, se non per assonanza terminologica, al diritto reale d'uso di cui all'art. 1021 c.c., di cui quindi “non mutua i limiti né di durata, né sulla trasferibilità, e neppure le modalità di estinzione” (così, ad es., C.
Cass., sentenza n. 24301/2017).
L'esercizio dell'uso esclusivo del lastrico solare va quindi ritenuto costituire una facoltà di godimento attribuita in modo non paritario a determinati condomini, e il suo mancato esercizio non costituisce causa di prescrizione, non applicandosi il disposto di cui agli artt. 1014 e 1026 c.c..
Trattandosi, poi, di esplicita previsione legislativa, non si pongono qui questioni,
22 correlate al c.d. “numero chiuso dei diritti reali”, derivanti dalla sua atipicità.
Il fatto che e i suoi danti causa non abbiano mai utilizzato Controparte_5
il lastrico solare, dagli anni '60 al 2016, non comporta quindi prescrizione della previsione della possibilità di un uso esclusivo. Il non aver imposto a loro il pagamento di 1/3 delle spese di manutenzione straordinaria e ordinaria di tale bene comune, è stata una scelta del;
che non può ritenersi collegata, né Parte_1
conseguente a una rinuncia all'uso esclusivo da parte di e dei Controparte_5
suoi danti causa. Come d'altronde già indicato anche dal Tribunale, un'eventuale rinuncia doveva essere espressa, e non tacita, e agli atti, in ogni caso, non è stata fornita prova sufficiente della stessa.
Da questo consegue che la domanda avanzata dal , di “accertarsi Parte_1
l'assenza in capo alla convenuta della titolarità del diritto di proprietà e/o di qualsivoglia altro diritto di natura reale sul tetto piano dello stabile condominiale”, per come espressa, in tali termini generali e onnicomprensivi, è infondata e va respinta.
come tutti i proprietari di immobili costituenti il Controparte_5
, è titolare della proprietà comune del tetto piano dell'edificio; inoltre, Parte_1
come attuale proprietaria dell'appartamento situato al nono piano, ha il diritto di uso esclusivo della parte di tetto piano che può essere adibita a terrazza, il che implica la possibilità per lei di realizzare una recinzione tubolare quale ringhiera e un'apertura dal solaio di sua proprietà esclusiva, con scala di accesso.
Va peraltro precisato che da questo non deriva un'identificazione dell'integrità totale del tetto piano come parte del bene comune destinata a uso esclusivo di
Sin dal completamento della costruzione dell'edificio e per Controparte_5
decenni, antecedentemente al 2016, sul tetto risultano essere stati installati e permanere un'antenna televisiva, bene comune a tutti i condomini, nonché comignoli e canne di ventilazione: la parte del tetto su cui tali manufatti insistono deve ritenersi non compresa in quella destinabile a uso esclusivo come terrazza. Per altro verso, in tali ridotti limiti, si tratterebbe comunque di facoltà in questo caso sì, in questi stretti limiti, rinunciata dalla proprietà del nono piano. Nemmeno da questo deriva
23 l'inesistenza di un diritto del e degli altri condomini a poter accedere Parte_1
al tetto piano, a fini di manutenzione dello stesso e dei predetti manufatti, così come alla collocazione di una linea vita, ove necessaria per le manutenzioni e con la minor limitazione possibile dell'uso esclusivo altrimenti spettante alla proprietà
Solo in questo senso può ritenersi pertanto parzialmente fondata la CP_5
domanda di parte CE, accolta dal Tribunale e che, in questi limiti, non è da ritenersi dover essere oggetto di riforma, volta a far cessare atti di turbativa all'esercizio dei diritti per il resto spettanti al e a tutti i condomini. Parte_1
5. DIRITTI REALI SU PARTE DEL SOTTOTETTO
Parte CE ha presentato in primo grado domanda volta ad “accertarsi l'assenza in capo alla convenuta della titolarità del diritto di proprietà e/o di qualsivoglia altro diritto di natura reale sul locale, posto al piano decimo (undicesimo f.t.) dello stabile condominiale ... nel quale sono collocati la centralina dell'antenna televisiva, il vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento e le relative tubazioni”, nonché sul “locale, posto al piano decimo (undicesimo f.t.) dello stabile condominiale e contiguo al locale
... precedente, destinato a consentire l'accesso al tetto attraverso i CP_10
lucernari in esso realizzati”, nonché delle domande subordinate volte ad “accertarsi la sussistenza del diritto di servitù condominiale al mantenimento nel locale indicato ... degli impianti condominiali attualmente ivi collocati (centralina dell'antenna televisiva, vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento e relative tubazioni)” e ad accertarsi la sussistenza, in capo al Condominio attore, del diritto di servitù al libero accesso e al transito nei locali indicati ..., sia a fini di manutenzione, degli impianti condominiali ivi collocati (centralina dell'antenna televisiva, vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento e relative tubazioni), sia per l'accesso al tetto condominiale”.
Il Tribunale, dopo aver rilevato che il Regolamento di Condominio dell'anno 1961, all'art. 1, dopo aver elencato le parti comuni, precisa “invece il sottotetto costituente solaio dello stabile con relativo terrazzino è annesso al nono piano (decimo f.t.) e fa
24 parte integrante di detto piano”, e a fronte dei richiami operati nell'atto di acquisto da parte di che includono l'acquisto del “sottotetto”, senza Controparte_5
indicare tra le coerenze del sottotetto un locale condominiale, ma “il vano scala, il pianerottolo, ancora vano scala e cortile a due lati e per tratti interni locale ascensore”, ha ritenuto che “dalla ricostruzione degli atti di proprietà non emerge l'esistenza di porzioni di proprietà del nel sottotetto ad esclusione del locale ascensore, Parte_1
del vano scale e del pianerottolo”. Ha poi osservato che “Parte attrice ha peraltro precisato che il Regolamento del è stato assunto prima della fine dei Parte_1
lavori”, ritenendo che questo possa “spiegare perché non sia coerente con lo stato dei luoghi”, e ha ritenuto provato che “infatti dalla ricostruzione della situazione dei luoghi è emersa la prova dell'esistenza dalla costruzione dell'immobile di impianti condominiali situati nel piano sottotetto, contenuti in un doppio locale a ciò destinato confinante con la proprietà della convenuta, ed è parimenti provato che lo stato dei luoghi è stato modificato soltanto negli anni 2016 e 2017 ad opera della convenuta”, così come ha ritenuto provato che “le chiavi del locale posto al piano CP_10
decimo erano detenute esclusivamente dalla custode che le forniva ai tecnici che dovevano svolgere lavori nel locale o accedere al tetto”, tuttavia, a suo CP_10
avviso, da questo non derivava la prova della sussistenza “del diritto di proprietà del sui locali anzidetti”, risultando solo “pienamente provato che il Parte_1
usasse in modo esclusivo i locali indicati come spazio destinato ad Parte_1
impianti condominiali e godesse del passaggio per accedere al tetto”. Anche il fatto che, “con delibera dell'8 novembre 1994 il Condominio su richiesta dell'allora proprietaria del piano sottotetto, sig.ra , avesse deliberato “di dare piena Pt_15
disponibilità del locale di proprietà della sig.ra eliminando da detto Parte_15
locale il vaso di espansione e l'impianto TV centralizzato da disporsi in altro luogo”, per quanto tale delibera non avesse avuto seguito, era comprova dell'insussistenza di diritti reali in capo al CONDOMINIO. Di conseguenza, ha rigettato le domanda di parte CE al riguardo, in quanto “la circostanza che lo stato dei luoghi fin dalla costruzione dell'edificio fosse strumentale a permettere il passaggio al tetto” era
25 ritenuta rilevante “ai soli fini del possesso”, “in mancanza di previsioni negli atti di proprietà e di domanda di usucapione”, “ferme ovviamente le regole generali che consentono l'accesso quale la norma di cui all'art.843 c.c.”.
Con il presentato atto d'impugnazione, gli Appellanti nella causa iscritta a RG.
1375/21 si dolgono della reiezione delle sopra indicate domande, con un'argomentazione che non risulta suddivisa in partizioni espresse, dalla quale peraltro si evince la presentazione di quattro distinte ragioni di gravame, inerenti,
rispettivamente: una ritenuta erronea e incompleta interpretazione del Regolamento del un'errata valutazione delle conseguenze del fatto, provato agli atti, della Parte_1
realizzazione di locali distinti e separati da quelli da qualificarsi, a loro avviso, come costituenti il sottotetto di proprietà esclusiva di locali Controparte_5
utilizzati esclusivamente dal dagli anni '60 sino al 2016, e in cui sono Parte_1
stati collocati e si trovano beni condominiali;
l'omessa valutazione della domanda relativa alla sussistenza di un diritto di servitù a favore del;
l'omessa Parte_1
valutazione dell'acquisizione di tale diritto quantomeno per intervenuta usucapione.
Le prime due ragioni di doglianza, da esaminarsi congiuntamente, meritano accoglimento, nei limiti seguenti.
Il Tribunale ha qualificato la domanda avanzata in via di principalità da parte
CE come azione “negatoria servitutis”: tale qualificazione deve invero essere intesa riferirsi non a diritti di servitù prediali, ma quale domanda di accertamento negativo della sussistenza di diritti reali in capo alla Convenuta, essendo stato richiesto
“accertarsi l'assenza in capo alla Convenuta”, quale proprietaria dell'unità immobiliare sita al piano 9 e 10 dell'immobile sito in , corso G. Galilei n. 8, “della titolarità Pt_1
del diritto di proprietà e/o di qualsivoglia altro diritto di natura reale” sui due locali de quo.
Parte Convenuta, d'altronde, ha costantemente allegato e sostenuto di essere titolare di diritti di proprietà, in relazione agli stessi.
Il giudice di prime cure ha poi rilevato che, per quanto risulti provato agli atti che, per oltre mezzo secolo (dai primi anni '60 al 2016), i due locali, di minuscole
26 dimensioni, ricavati in uno spazio laterale al pianerottolo, accessibile da una porta le cui chiavi erano nella disponibilità della custode del , separati con Parte_1
muratura dalla ben più ampia parte di sottotetto di incontroversa attuale esclusiva proprietà di a cui si accede da altra diversa porta (fatti il cui Controparte_5
accertamento probatorio dagli atti in causa è pienamente condiviso da questa Corte, a fronte delle risultanze della CTU, nonché del complesso delle prove orali assunte, in specie a fronte delle dichiarazioni rese, fra gli altri, da Tes_1 Tes_2
), non essendo stata presentata da parte Testimone_3 Testimone_4
CE domanda di usucapione e non risultando un titolo di proprietà comune in capo a tutti i condomini, sulla base del Regolamento Condominiale e degli atti di compravendita, vista anche la predetta delibera condominiale del 1994, la domanda di parte CE non poteva trovare accoglimento.
Se è senz'altro vero che non è stata presentata da parte CE in primo grado alcuna domanda di accertamento di acquisto per usucapione, né più in generale di accertamento positivo di titolarità di diritti reali, tuttavia, proprio in quanto oggetto del giudizio è esclusivamente una domanda di accertamento negativo di titolarità della proprietà in capo alla Convenuta, avanzata da soggetto che era in possesso dei beni immobili controversi (sino ai lavori effettuati da parte Convenuta nel 2016, peraltro giudicati dallo stesso Tribunale, in sede possessoria, costituire spoglio e turbativa del possesso), è la sussistenza o meno di tale titolarità che deve essere valutata, e il ritenere, invece, che “dai documenti di proprietà non si evince la proprietà in ordine al
, non può dirsi di per sé ragione sufficiente a escludere la fondatezza Parte_1
della domanda. La prova della non titolarità del diritto controverso in capo alla parte
Convenuta è onere diverso dalla prova della titolarità in capo alla parte CE;
inoltre, nei casi di azione di accertamento negativo, pur non sussistendo un'inversione dell'onere della prova, trova più ampia applicazione il principio della vicinanza alla prova e chi afferma un diritto, anche se convenuto, non è esentato dal provarlo.
Nel caso in esame, dagli atti non emerge la sussistenza di un diritto di proprietà in capo a di quella limitata parte del sottotetto costituita da due Controparte_5
27 piccoli locali, decritti nella presentata domanda, non meglio identificabili con dati catastali, il secondo dei quali peraltro da intendersi, nella sua limitazione spaziale,
come includente solo il primo dei due lucernai siti nel sottotetto, quello più prossimo all'altro locale, e non entrambi (non trattandosi di accertamento positivo, ma esclusivamente negativo, della sussistenza di diritti reali, non si ritiene sussistere la necessità di procedere a una più specifica individuazione a fini catastali).
Il Regolamento del Condominio, come già detto, non può dirsi, in termini generali,
avere valenza di titolo costitutivo di diritti reali, ma soprattutto dallo stesso non può
ritenersi che emerga la sussistenza della proprietà in capo a Controparte_5
della proprietà di quella parte controversa dell'immobile.
Trattasi di un Regolamento di Condominio redatto, come detto, antecedentemente alla conclusione dei lavori, dagli originari proprietari del terreno sul quale l'edificio è stato costruito, a cui poi sono stati “assegnati” i vari immobili.
È senz'altro vero che vi si legge che “è annesso al 9° piano (decimo f.t.) e fa parte integrante di detto piano” “il sottotetto”, ma con la specificazione essere il sottotetto
“costituente solaio dello stabile con relativo terrazzino” e, al completamento dei lavori di costruzione (avvenuto, lo si ricorda ancora, in data successiva all'approvazione del
Regolamento condominiale), è stato pienamente provato che risultavano del tutto separate, con muratura e diverso accesso, rispettivamente: una minuscola parte del sottotetto, immediatamente e separatamente accessibile dal pianerottolo, in cui fin da subito erano stati collocati beni facenti parte di impianti condominiali, e attualmente ancora sono situati il vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento, le relative tubazioni e la centralina dell'impianto accedente all'antenna televisiva, da cui, tramite un lucernario, si aveva sino al 2016 l'unico accesso al tetto dell'edificio; la ben più ampia parte di sottotetto qualificabile come solaio, con un terrazzino situato sul lato opposto rispetto a quello in cui si trova la porzione d'immobile controversa, di indiscussa appartenenza esclusiva ai proprietari del nono piano.
Dalla planimetria allegata al Regolamento condominiale, che risulta peraltro non corrispondere all'effettivo stato dei luoghi all'esito del completamento della
28 costruzione, quindi con un dubbio in ordine all'esattezza dei rilievi metrici in scala, se per un verso va notato che non risultano locali separati, per altro verso, nell'indicare con rilievo e tratteggio differente la parte di sottotetto da intendersi come solaio annesso alla proprietà del nono piano, la stessa non appare includere o quantomeno è dubbio che includa la parte dell'immobile oggetto di causa.
Nell'atto di acquisto degli immobili siti ai piano 9° e 10° dello stabile da parte delle signore da questi primo proprietario/assegnatario dell'immobile, e Pt_15 Pt_5
poi della signora dalle signore , si fa riferimento all'intero CP_5 Pt_15
sottotetto come proprietà esclusiva e al Regolamento Condominiale, e non si indicano, fra le coerenze, locali condominiali (sono menzionati solo “il vano scala, il pianerottolo, ancora vano scala e cortile a due lati e per tratti interni locale ascensore”), ma si tratta degli stessi riferimenti iniziali, relativi alla predetta planimetria e al
Regolamento di Condominio, realizzati antecedentemente al completamento della costruzione.
Nello stesso art. 1 del Regolamento Condominiale “si precisa” poi, subito dopo,
“che sono comuni in genere tutte le parti di uso comune e che non si possono intendere di proprietà esclusiva ai sensi dell'art. 1117 c.c.”.
moglie convivente di primo Tes_2 Persona_2
proprietario/assegnatario dell'immobile al 9° e 10° piano f.t., di attuale proprietà di figlio dell'imprenditore costruttore dell'edificio, teste che ha Controparte_5
ricordato di essere stata anche per alcuni anni amministratrice del , Parte_1
non solo ha indicato e confermato che si trattava di locali distinti. rispetto a quelli in uso a lei e al marito (ha dichiarato che: “il pianerottolo era condominiale”, si affacciavano due porte, “quella di destra dava sulla mia proprietà sul sottotetto, quella di sinistra dava su un locale con il vaso espansione, macchinari dell'ascensore, antenna, che non fu subito collegata, questo locale era adibito ad uso condominiale”), con chiave di accesso data in disposizione alla custode (“le chiavi del locale adibito ad uso condominiale le aveva la custode che le dava ai manutentori dopo avermi avvisato, almeno quando io sono stata amministratrice”), precisando di non esservi mai
29 nemmeno entrata, come fra l'altro risulta anche per i successivi acquirenti, signori
, danti causa di ma ha dichiarato espressamente che i Pt_15 Controparte_5
locali oggetto di causa sarebbero stati altresì oggetto di una specifica “rinuncia” (da intendersi in senso atecnico, ovvero come non comprensione nella parte dell'immobile assegnato, per accordo fra gli originari proprietari del terreno), avendo lei dichiarato che: “il costruttore dell'immobile era mio suocero”, “il lucernario era l'unico accesso condominiale al tetto”, “mio suocero ci chiese di rinunciare a quello spazio per posizionare il vaso di espansione, il motore dell'ascensore, l'antenna e per poter accedere al tetto. Ci disse che così non avremmo avuto alcun fastidio dal condominio.
Nella parte di nostra proprietà avevamo un altro lucernario. Ci rinunciammo già durante la costruzione, non so essere più precisa sul punto. Ricordo che nell'atto si scrisse che rinunciavamo a questa porzione di sottotetto, perché tanto avevamo già abbastanza spazio”, “Sapevamo che era necessario uno spazio condominiale e mio suocero ci diede la proprietà del sottotetto fino al lucernario, non comprendendo i locali adibiti a uso condominiale, di cui io non ha mai usato in via esclusiva. Si trattava di un locale angusto”.
Né assume rilievo in senso contrario la delibera condominiale del 1994, che comunque non ha avuto seguito, in cui si afferma una mera “disponibilità” dell'assemblea condominiale a portare in altra collocazione i beni relativi a servizi condominiali ivi presenti.
Ritiene pertanto questa Corte, nei limiti di quanto sopra indicato (che tengono conto delle dichiarazioni di e di altri testi, secondo le quali, prima Tes_2
dell'abbattimento del muro divisorio, nel 2016, il secondo dei due locali oggetto di causa comprendeva uno spazio includente solo il primo dei due lucernai siti nel sottotetto), che sia stata accertata l'insussistenza di una titolarità di diritti reali in capo a relativamente ai locali predetti oggetto di causa. Controparte_5
Risultano assorbiti i restanti motivi d'appello.
Altri capi della sentenza di primo grado, come il rigetto delle domande risarcitorie e della domanda volta a ordinarsi la cessazione di ogni condotta integrante molestia o
30 turbativa, nella parte relativa al pacifico utilizzo del sottotetto, per un verso non risultano oggetto di specifici motivi d'appello, per cui devono intendersi passati in giudicato, inoltre, in ordine alle prime, parte CE non ha fornito agli atti prova sufficiente di danni patiti, per cui tali domande risultano comunque infondate;
quanto alla restante, anche già risulta essere stata data tutela dalle pronunce del Tribunale in uno dei paralleli giudizi possessori.
6. SPESE DEL GIUDIZIO
A fronte della parziale riforma della sentenza di primo grado, s'impone una rivalutazione dell'attribuzione delle spese di lite.
Visto il disposto dell'art. 92 c.p.c., rilevata la sussistenza di una reciproca soccombenza parziale delle parti in giudizio, si ritiene che la stessa giustifichi un'integrale compensazione delle spese fra loro.
Anche in relazione al presente grado di appello, va analogamente ritenuta la parziale soccombenza reciproca delle parti, che giustifica un'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta:
In parziale riforma della sentenza appellata:
- respinge la domanda avanzata da parte CE volta ad accertarsi l'assenza in capo alla Convenuta della titolarità del diritto di proprietà e/o di qualsivoglia altro diritto di natura reale sul tetto piano dello stabile condominiale;
- accoglie la domanda avanzata da parte CE volta ad accertarsi l'assenza, in capo alla Convenuta, della titolarità del diritto di proprietà e/o di qualsivoglia altro diritto di natura reale: sul locale, posto nel sottotetto, al piano decimo
(undicesimo f.t.) dello stabile condominiale, nel quale “sono collocati la centralina dell'antenna televisiva, il vaso di espansione dell'impianto di
31 riscaldamento e le relative tubazioni”, nonché sul locale contiguo, parte del sottotetto, “destinato a consentire l'accesso al tetto condominiale”, da identificarsi, nella sua limitazione spaziale, come includente solo il primo dei due lucernai siti nel sottotetto, quello più prossimo all'altro predetto locale;
- conferma nel resto la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso il 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti
32
R.G. 1375/2021 + 1380/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Presidente
2) dott.ssa Roberta Collidà Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite iscritte a R.G. ai n. 1375/2021 e 1380/2021, promosse da:
, C.F. in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro-tempore,
C.F. con sede legale in , via Tiepolo n. 8, in Controparte_1 P.IVA_2 Pt_1 persona dell'amministratore unico,
C.F. , nato a [...] [...], Controparte_2 C.F._1 Pt_1
C.F. , nata a [...] [...], CP_3 C.F._2 Pt_1
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_3
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._4
C.F. , nato a [...] Parte_4 C.F._5
(BA) il 3 agosto 1936,
C.F. , nata a [...] il 23 Parte_5 C.F._6 giugno 1943,
C.F. nata a [...] il [...], Parte_6 C.F._7
1 C.F. , nata a [...] il [...], Parte_7 C.F._8
C.F. , nata a [...] 28 Parte_8 C.F._9 Pt_1 marzo 1947,
C.F. , nata a [...] il 24 maggio Parte_9 C.F._10
1933,
C.F. , nato a [...] [...], Parte_10 C.F._11 Pt_1
C.F. , nato a [...] il [...], CP_4 C.F._12 tutti rappresentati e difesi, per procure in atti, dagli avv.ti Guido Bianchetti, PEC
Giovanni Celona, PEC Email_1
e Alessandro Fulcheri, PEC Email_2
del foro di presso il cui studio Email_3 Pt_1 sono elettivamente domiciliati, in , corso Trapani n. 12 Pt_1
- APPELLANTI RG. 1375/21 E APPELLATI RG. 1380/21 -
CONTRO
C.F. , rappresentata e difesa, per Controparte_5 C.F._13 procura in atti, dall'avv. Vittorio Barosio, PEC
e dall'avv. Giulia Cocimano, PEC Email_4
del foro di , presso il cui studio è Email_5 Pt_1 elettivamente domiciliata, in , corso Galileo Ferraris n. 120 Pt_1
- APPELLANTE RG. 1380/21 E APPELLATA RG. 1375/21 -
NONCHÉ CONTRO
C.F. , nato a [...], il 17 giugno CP_6 C.F._14
1956
C.F. , nato a [...] 3 gennaio Controparte_7 C.F._15 Pt_1
1990
- APPELLATI CONTUMACI RG. 1380/21 -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 4 novembre 2021, il Parte_1
n. 8 e i condòmini
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e hanno proposto Parte_9 Parte_10 CP_4
2 impugnazione avverso la sentenza n. 1658/2021, emessa in data 2 aprile 2021 dal
Tribunale di Torino, in composizione monocratica, pubblicata il 7 aprile 2021 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“rigetta le domande di parte attrice aventi ad oggetto il piano sottotetto;
dichiara l'assenza in capo al proprietario del piano nono e del piano sottotetto del diritto di proprietà o altro diritto reale sul tetto piano dello stabile condominiale per estinzione del diritto di uso sul tetto piano;
condanna per l'effetto la convenuta a cessare le molestie al pacifico utilizzo Controparte_5 del tetto dell'edificio da parte del Condominio;
respinge la domanda di risarcimento del danno;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite”.
La causa è stata iscritta a ruolo a R.G. n. 1375/21.
si è costituita in giudizio, nelle forme e nei termini di cui Controparte_5
all'art. 347 c.p.c., presentando appello incidentale e indicando altresì di avere a sua volta proposto appello avverso la stessa sentenza, con atto di citazione notificato in data 8 novembre 2021 e iscritto a ruolo a R.G. n. 1380/21.
La Corte d'Appello, fissata udienza in pari data per entrambi i procedimenti, ne ha infine disposto la riunione, ex art. 335 c.p.c..
Nella causa iscritta a ruolo a R.G. n. 1380/21 è stata dichiarata la contumacia degli appellati CP_6 Controparte_7
II. Dopo alcuni rinvii, motivati da ragioni di economia processuale, a fronte della possibilità, rappresentata dalle parti, di un accordo conciliativo fra loro, anche in relazione ad altra causa, iscritta a R.G. al n. 600/2022 e pendente fra le stesse parti dinanzi a questa stessa Sezione della Corte d'Appello, preso atto del mancato raggiungimento di tale accordo, all'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per il e per i CONDOMINI: Parte_1
A) Giudizio iscritto a R.G. 1375/2021
“Reiectis contrariis, In parziale riforma della sentenza n. 1658/21 resa dal Tribunale di Torino tra le parti in epigrafe
In via istruttoria
Previe le declaratorie d'istruttoria del caso e segnatamente previa ammissione di C.T.U.
3 illustrativa dello stato dei luoghi oggetto di causa
In via principale
Accertarsi l'assenza, in capo alla convenuta – quale proprietaria dell'unità immobiliare sita ai piani 9 e 10 dell'immobile sito in , Corso G. Galilei n. 8 – della titolarità del diritto di Pt_1 proprietà e/o di qualsivoglia altro diritto di natura reale:
A) sul tetto piano dello stabile condominiale;
B) sul locale, posto al piano decimo (undicesimo f.t.) dello stabile condominiale medesimo, nel quale sono collocati la centralina dell'antenna televisiva, il vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento e le relative tubazioni;
C) del locale, posto al piano decimo (undicesimo f.t.) dello stabile condominiale e contiguo al locale di cui alla precedente lettera B), destinato a consentire l'accesso al tetto condominiale attraverso i lucernari in esso realizzati.
Conseguentemente inibirsi alla convenuta la realizzazione e/o ordinarsi la cessazione di ogni condotta integrante molestia o turbativa, in danno dell'attore, sul pacifico utilizzo delle porzioni immobiliari, facenti parte dello stabile condominiale, indicate ai precedenti punti A), B) e C).
Dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta al risarcimento del danno patito dall'attore in conseguenza delle molestie e turbative da essa fino ad oggi realizzate
In via subordinata
Accertarsi la sussistenza del diritto di servitù condominiale al mantenimento nel locale indicato supra, alla lettera B), degli impianti condominiali attualmente ivi collocati (centralina dell'antenna televisiva, vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento e relative tubazioni);
Accertarsi la sussistenza, in capo al , del diritto di servitù al libero accesso e al Parte_1 transito nei locali indicati supra, alle lettere B) e C), sia a fini di manutenzione, degli impianti condominiali ivi collocati (centralina dell'antenna televisiva, vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento e relative tubazioni), sia per l'accesso al tetto condominiale
B) Giudizio recante R.G. 1380/2021
In via istruttoria
Previe le declaratorie d'istruttoria del caso e segnatamente previa ammissione dei capitoli di prova nn. 1, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, dedotti da parte attrice di primo grado in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., nonché previa ammissione di C.T.U. illustrativa dello stato dei luoghi oggetto di causa, con riferimento all'eventuale e denegato utilizzo di essi in via esclusiva da parte della sig.ra
suoi danti causa CP_8
Nel merito
Respingersi l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 1658/21, emessa in CP_5 data 2-7.4.2021 dal Giudice Unico del Tribunale di Torino Dr. Comune, con conferma delle relative statuizioni e dei capi, nella presente sede impugnati
C) In ogni caso
Condannare parte appellante alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, alla C.P.A. 4% ed all'I.V.A. 22% ai sensi di legge”
Per Controparte_5
“Voglia la Corte d'Appello di Torino,
-A) respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione (anche in sede di eventuale impugnazione incidentale), respinto l'appello R.G. 1375/2021 proposto dal Parte_11
e dai condòmini costituiti, e in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di
[...]
4 Torino il 7.4.2021, n. 1658;
-B) - accogliere tutte le domande già svolte nell'atto di citazione in appello dell'8.11.2021, nonché nella comparsa di risposta con contestuale appello incidentale del 24.1.2022, e così:
-B.I) quanto all'atto di citazione in appello dell'8.11.2021 nel giudizio d'appello R.G. 1380/2021:
“Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione
In riforma della decisione impugnata sulle eccezioni preliminari e comunque in parziale riforma della sentenza impugnata:
Nei confronti del : Controparte_9 dichiarata la decadenza in cui è incorso il condominio attore nella produzione di delibera assembleare di autorizzazione, a maggioranza, dell'amministratore al presente giudizio anche in via di ratifica e comunque irrilevante stante l'oggetto del contendere, sia per i motivi di cui all'istanza in data 9/3/2020 di revoca ordinanza 21/2/2020 alla quale non è stata data risposta, sia per gli altri motivi già espressi in prime ai quali non è stata data ancora risposta alcuna, per avere depositato detto verbale solo in data 29/7/2020, disporre come per legge con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alla condanna alle spese dei due gradi del giudizio;
in via preliminare: dichiarata comunque la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore CP_ del condominio di G. Galilei n. 8 nella fattispecie in esame respingere le domande di Pt_1 merito proposte in riferimento all'accertamento di assenza in capo alla convenuta, condomina del
attore, della titolarità del diritto di proprietà e/o di ogni altro diritto reale punto A) sul Parte_1 tetto piano dello stabile condominiale di , nonché della richiesta di Controparte_9 Pt_1 inibizione e cessazione di ogni condotta integrante molestia o turbativa in danno dell'attore sul pacifico utilizzo delle porzioni immobiliari indicate al predetto punto A) con ogni consequenziale provvedimento;
nel merito: respingere in ogni caso la domanda attorea sul precedente punto riformando il capo della sentenza in relazione all'assenza in capo al proprietario del nono piano del diritto di proprietà o altro diritto reale punto A) sul tetto piano dello stabile condominiale, pur essendo l'appellante condomina, per estinzione del diritto di uso sul tetto piano assolvendo la stessa da ogni avversaria pretesa in punto, respingendo altresì le domande relative della richiesta di inibizione e cessazione di ogni condotta integrante molestia o turbativa in danno dell'attore sul pacifico utilizzo delle porzioni immobiliari indicate al predetto punto A) tra l'altro sfornite di qualsiasi prova con ogni consequenziale provvedimento;
Con il favore delle spese e dei compensi di difesa, rimborso forfetario, spese successive IVA e CPA di entrambi i gradi del giudizio.
Laddove la Corte ne ravvisi gli estremi condannare l'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Nei confronti dei terzi intervenuti: dichiarata la decadenza in cui è incorso il attore nella produzione di delibera Parte_1 assembleare di autorizzazione, a maggioranza, dell'amministratore al presente giudizio anche in via di ratifica e comunque irrilevante stante l'oggetto del contendere, sia per i motivi di cui all'istanza in data 9/3/2020 di revoca ordinanza 21/2/2020 alla quale non è stata data risposta, sia per gli altri motivi già espressi in prime ai quali non è stata data ancora risposta alcuna, per avere depositato detto verbale solo in data 29/7/2020, disporre come per legge nei confronti dei terzi intervenuti con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alla condanna alle spese dei due gradi del giudizio;
in via preliminare: dichiarata comunque la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore del condominio di C.so G. Galilei n. 8 nella fattispecie in esame respingere le domande di Pt_1
5 merito proposte in riferimento all'accertamento di assenza in capo alla convenuta, condomina del condominio attore, della titolarità del diritto di proprietà e/o di ogni altro diritto reale punto A) sul tetto piano dello stabile condominiale di , nonché della richiesta di Controparte_9 Pt_1 inibizione e cessazione di ogni condotta integrante molestia o turbativa in danno dell'attore sul pacifico utilizzo delle porzioni immobiliari indicate al predetto punto A) con ogni consequenziale provvedimento respingere le domande degli intervenuti solo ad adiuvandum i quali in proprio non hanno formulato domande, con ogni consequenziale provvedimento;
nel merito: respingere comunque le domande degli intervenuti in relazione al capo della sentenza riguardante l'assenza in capo al proprietario del nono piano del diritto di proprietà o altro diritto reale punto A) sul tetto piano dello stabile condominiale, pur essendo l'appellante condomina, per estinzione del diritto di uso sul tetto piano assolvendo la stessa da ogni avversaria pretesa in punto e respingendo altresì le domande relative della richiesta di inibizione e cessazione di ogni condotta integrante molestia o turbativa in danno dell'attore sul pacifico utilizzo delle porzioni immobiliari indicate al predetto punto A) tra l'altro del tutto sfornite di qualsiasi prova con ogni consequenziale provvedimento, assolvendo la sig.ra da ogni avversa pretesa. Controparte_5
Nei confronti di entrambi gli appellati: ove richiesto, dichiarare inammissibili i capitoli di prova dedotti e la richiesta di c.t.u., all'ammissione dei quali ci si oppone fermamente anche per la intervenuta decadenza.
Con il favore delle spese e dei compensi di difesa rimborso forfettario, spese successive IVA e CPA
Laddove la Corte ne ravvisi gli estremi condannare il condominio e gli intervenuti al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c.”
-B.II) quanto alla comparsa di risposta con contestuale appello incidentale del 24.1.2022 nel giudizio d'appello R.G. 1375/2021:
“Respingere l'appello proposto dagli appellanti con ogni consequenziale provvedimento, in via di appello incidentale: dichiarata comunque la decadenza in cui è incorso il condominio attore nella produzione di delibera assembleare di autorizzazione, a maggioranza, dell'amministratore al presente giudizio anche in via di ratifica e comunque irrilevante stante l'oggetto del contendere, sia per i motivi di cui all'istanza in data 9/3/2020 di revoca ordinanza 21/2/2020 alla quale non è stata data risposta, sia per gli altri motivi già espressi in prime ai quali non è stata data ancora risposta alcuna, per avere depositato detto verbale solo in data 29/7/2020, disporre come per legge a seguito della carenza di legittimazione attiva da parte dell'amministratore, con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alla condanna alle spese dei due gradi del giudizio;
P dichiarata comunque la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore del condominio
nella fattispecie in esame respingere le domande di merito proposte in Parte_12 riferimento all'accertamento dell'assenza, in capo alla convenuta – quale proprietaria dell'unità immobiliare sita al piano 9 e 10 dell'immobile sito in , Corso G. Galilei n. 8 – della titolarità Pt_1 del diritto di proprietà e/o di qualsivoglia altro diritto di natura reale: sul locale, posto al piano decimo (undicesimo f.t.) dello stabile condominiale medesimo, nel quale sono collocati la centralina dell'antenna televisiva, il vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento e le relative tubazioni e del contiguo locale destinato a consentire l'accesso al tetto condominiale attraverso i lucernari in esso realizzati.
Respingere altresì la domanda di inibirsi alla convenuta la realizzazione e/o ordinarsi la cessazione di ogni condotta integrante molestia o turbativa, in danno dell'attore, sul pacifico utilizzo delle porzioni immobiliari, facenti parte dello stabile condominiale, indicate. Respingere la domanda di dichiararsi tenuta e condannarsi la appellata al risarcimento del danno patito dall'attore in
6 conseguenza delle molestie e turbative da essa fino ad oggi realizzate, nella misura che verrà accertata in corso di causa e qualsiasi altra domanda, anche perché in merito non è stata proposto alcun motivo di appello.
In via subordinata: respingersi la domanda di accertarsi la sussistenza del diritto di servitù al mantenimento nel locale sottotetto de quo, degli impianti condominiali attualmente CP_10 ivi collocati (centralina dell'antenna televisiva, vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento e relative tubazioni); nonché la domanda di accertarsi la sussistenza, in capo al attore, del Parte_1 diritto di servitù al libero accesso e al transito nei locali indicati sopra, sia a fini di manutenzione, degli impianti condominiali ivi collocati (centralina dell'antenna televisiva, vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento e relative tubazioni), sia per l'accesso al tetto CP_10
Nel merito: respingere in ogni caso il proposto appello ed in ogni caso la domanda attorea sul precedente punto alla luce anche della carenza di legittimazione attiva dell'amministratore del condominio e dei condomini intervenuti.
Con il favore delle spese e dei compensi di difesa, rimborso forfetario, spese successive IVA e CPA di entrambi i gradi del giudizio.
Laddove la Corte ne ravvisi gli estremi condannare l'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Nei confronti dei terzi intervenuti, dichiarata la decadenza in cui è incorso il condominio attore nella produzione di delibera assembleare di autorizzazione, a maggioranza, dell'amministratore al presente giudizio anche in via di ratifica e comunque irrilevante stante l'oggetto del contendere, sia per i motivi di cui all'istanza in data 9/3/2020 di revoca ordinanza 21/2/2020 alla quale non è stata data risposta, sia per gli altri motivi già espressi in prime ai quali non è stata data ancora risposta alcuna, per avere depositato detto verbale solo in data 29/7/2020, disporre come per legge nei confronti dei terzi intervenuti con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alla condanna alle spese dei due gradi del giudizio;
in via preliminare: dichiarata comunque la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore CP_ del condominio di G. Galilei n. 8 nella fattispecie in esame respingere tutte le domande di Pt_1 merito proposte ad adiuvandum tenuto conto che in proprio non hanno formulato domande, con ogni consequenziale provvedimento;
nel merito: respingere comunque l'appello proposto e le domande degli intervenuti in relazione al capo della sentenza riguardante l'assenza in capo al proprietario del nono piano del diritto di proprietà o altro diritto reale sul sottotetto dello stabile condominiale assolvendo la stessa appellata da ogni avversaria pretesa in punto e respingendo altresì le domande relative della richiesta di inibizione e cessazione di ogni condotta integrante molestia o turbativa in danno dell'attore sul pacifico utilizzo delle porzioni immobiliari indicate) tra l'altro del tutto sfornite di qualsiasi prova con ogni consequenziale provvedimento, assolvendo la sig.ra da ogni avversa Controparte_5 pretesa.
Con il favore delle spese e dei compensi di difesa, rimborso forfettario IVA e CPA.
Nei confronti di entrambi gli appellati, ove richiesto, dichiarare inammissibili i capitoli di prova dedotti e la richiesta di c.t.u., all'ammissione dei quali ci si oppone fermamente anche per la intervenuta decadenza;
in ogni caso respingersi il proposto appello con ogni consequenziale provvedimento
Laddove la Corte ne ravvisi gli estremi condannare il e gli intervenuti al risarcimento Parte_1 del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Con il favore delle spese e dei compensi di difesa, rimborso forfetario IVA e CPA”.
Comunque ed in ogni caso:
7 -C) in via preliminare,
-c.1) accertare e dichiarare che il sito in , , in persona Parte_11 Pt_1 Parte_11 dell'Amministratore condominiale in carica, ed i condòmini intervenuti ad adiuvandum in primo grado e costituiti nei presenti giudizi riuniti indicati in epigrafe hanno proposto il giudizio d'appello R.G. 1375/2021 ed hanno resistito all'appello R.G. 1380/2021 promosso dalla signora CP_5 senza aver conferito la relativa procura alle liti ai propri difensori, con ogni conseguente
[...] statuizione;
-c.2) accertare e dichiarare la decadenza del sito in , , Parte_11 Pt_1 Parte_11 in persona dell'amministratore condominiale in carica, nella produzione della delibera assembleare del 30.6.2020 di autorizzazione dell'Amministratore condominiale a resistere nel giudizio R.G. 23480/2017 per i motivi di cui all'istanza di revoca dell'ordinanza del Tribunale di Torino 21.2.2020 del 9.3.2020 e, in particolare, per aver depositato la suddetta delibera assembleare di autorizzazione del 30.6.2020 solo in data 29.7.2020, con ogni conseguente statuizione;
-c.3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'Amministratore del
per aver radicato il giudizio di primo grado R.G. 23480/2017 Parte_11 in assenza di valida autorizzazione dell'assemblea condominiale;
-c.4) comunque ed in ogni caso, accertare e dichiarare inammissibile l'appello R.G. 1375/2021 proposto dal , in persona dell'Amministratore condominiale in Parte_13 carica, e dai condòmini intervenuti ad adiuvandum in primo grado e costituiti nei presenti giudizi riuniti d'appello indicati in epigrafe per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento ex art.
348-bis c.p.c. e per mancata specificazione dei motivi di gravame;
-D) in via istruttoria,
-d.1) dichiarare inammissibili i capitoli di prova dedotti e la C.T.U. richiesta dal
[...]
, in persona dell'Amministratore condominiale in carica, e dai condòmini Parte_11 intervenuti ad adiuvandum in primo grado e costituiti nei presenti giudizi riuniti d'appello;
-E) nel merito:
-e.1) accertare e dichiarare la proprietà piena, libera ed esclusiva sui piani nono e decimo (decimo
e undicesimo fuori terra) del Condomìnio sito in , , in generale, in capo Pt_1 Parte_11 al proprietario del nono e decimo piano dello stesso stabile di , e, in Pt_1 Parte_11 particolare, in capo alla signora conseguentemente Controparte_5
-e.2) accertare e dichiarare che il sito in , , in persona Parte_11 Pt_1 Parte_11 dell'Amministratore in carica, ed i singoli condòmini costituiti nei presenti giudizi riuniti d'appello ed intervenuti ad adiuvandum nel giudizio di prime cure sono privi del diritto di proprietà e /o di altro diritto reale e/o, comunque, di servitù sui piani nono e decimo (decimo e undicesimo fuori terra) - o su porzioni degli stessi - del sito in , ; Parte_11 Pt_1 Parte_11
-e.3) accertare e dichiarare il diritto d'uso sul “tetto piano” dello stabile di , Pt_1 Parte_11
, in generale, in capo al proprietario del nono e decimo piano dello stesso stabile di ,
[...] Pt_1
e, in particolare, in capo alla signora Parte_11 Controparte_5
-e.4) accertare e dichiarare che la signora non ha mai posto in essere Controparte_5 molestie al pacifico utilizzo del “tetto piano” dell'edificio in danno del Condominio o in danno dei singoli condòmini;
-e.5) laddove la Corte ne ravvisi gli estremi condannare l'attore al risarcimento dei danni ex art.
96 comma 3 c.p.c.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al
8 deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Il ha agito in Controparte_9 Parte_14
giudizio avverso allegando quanto segue: Controparte_5
- che l'immobile sito in , , era stato edificato e Pt_1 Parte_14
costituito in condominio nel 1960, con relativo regolamento predisposto dall'originario proprietario/costruttore e trascritto presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari;
- che, con atto notarile del 9 febbraio 2006, aveva Controparte_5
acquistato l'unità immobiliare sita al piano 9° e 10° (10° e 11° f.t.) dello stabile;
- che, sin dalla data di completamento della costruzione dell'immobile, il 10° piano era composto, oltre che da parte dell'alloggio di e Controparte_5
dal vano scale, anche dal pianerottolo condominiale, dal vano contenente le macchine di funzionamento dell'ascensore e da n. 2 locali, separati dall'alloggio della Convenuta da un muro e separati dal pianerottolo da una porta, le cui chiavi erano da sempre state affidate alla custode del condominio;
- che, nel locale più prossimo alla porta, erano stati collocati degli impianti condominiali, quali il vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento e le tubazioni necessarie al loro funzionamento, nonché la centralina dell'impianto televisivo centralizzato;
- che sulla parete di detti locali, coincidente con la falda spiovente del tetto, erano stati realizzati, in corso di costruzione del fabbricato, dei lucernari, utilizzati dagli organi condominiali e dagli addetti alla manutenzione per accedere al tetto obliquo e al tetto piano;
9 - che l'art. 1 del regolamento di condominio attribuisce al proprietario del 9° piano il diritto di usare come terrazzo la parte di tetto piano costituente la copertura a tetto piano dello stabile e che, in tal caso, la spesa per la manutenzione della copertura è attribuita per 1/3 a carico del proprietario del 9°
piano e per i restanti 2/3 a carico del;
Parte_1
- che il medesimo articolo del regolamento condominiale prevede altresì che, qualora il proprietario del 9° piano rinunci all'uso del tetto piano, la totalità delle spese per la manutenzione di esso saranno a carico del condominio;
- che così come i suoi danti causa, non avevano mai Controparte_5
fatto uso del tetto piano, né mai corrisposto la quota pari ad 1/3 delle spese di manutenzione;
- che, a partire dal luglio 2016, senza alcun preavviso, Controparte_5
né autorizzazione condominiale, aveva iniziato la realizzazione di una serie di rilevanti opere sulle parti condominiali, descritte nella relazione di C.T.U. redatta nell'ambito del procedimento possessorio in essere tra le medesime parti, lavori diretti sia a fruire in via esclusiva del tetto piano dello stabile, sia ad acquisire a proprio favore la disponibilità in via esclusiva dei locali condominiali situati nel sottotetto, procurandone l'accesso solo dalla propria unità immobiliare;
- che, a seguito della delibera condominiale del 23 giugno 2016 avente ad oggetto l'installazione di una linea-vita sul cordolo perimetrale del tetto piano, aveva chiuso il lucernario con un lucchetto e impedito Controparte_5
ai tecnici incaricati di accedere al tetto tramite il proprio appartamento;
domandando, su queste basi, di accertare l'assenza, in capo alla Convenuta, della titolarità del diritto di proprietà e/o di altro diritto reale sul tetto piano dello stabile condominiale, sul locale nel quale sono collocati la centralina dell'antenna condominiale, il vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento e le relative tubazioni, nonché sul locale contiguo al precedente destinato a consentire l'accesso al tetto attraverso i lucernari in esso realizzati;
di inibire alla Convenuta la CP_10
10 realizzazione ovvero di ordinarsi alla medesima la cessazione di ogni condotta integrante molestia o turbativa in danno del sul pacifico utilizzo delle Parte_1
porzioni immobiliari condominiali;
e, infine, di dichiarare tenuta e condannare la
Convenuta al risarcimento dei danni patiti dal in conseguenza delle Parte_1
molestie e turbative realizzate, nella misura accertata in corso di causa.
costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la Controparte_5
ritenuta carenza di legittimazione attiva in capo all'amministratore di condominio, non potendo quest'ultimo proporre “azioni reali volte ad accertare la titolarità o il contenuto di diritti su cose e parti dell'edificio”; nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti, allegando e sostenendo:
- di essere proprietaria di tutto il piano sottotetto, in quanto l'art. 1 del regolamento condominiale afferma che “il sottotetto costituente solaio dello stabile con relativo terrazzino è annesso al 9° piano (decimo f.t.) e fa parte integrante di detto piano” e che “il proprietario del 9° piano ha pure il diritto di usare come terrazzo della parte di tetto piano costituente la copertura del tetto a tetto piano dello stabile accedendo ad esso con scaletta dal terrazzo del solaio” e che “la recinzione tubolare costituente ringhiera a detto terrazzo sarà invece a carico dei proprietari del nono piano”; e l'art. 4 del medesimo regolamento ribadisce che “il sottotetto appartiene al proprietario del 9 piano (10 f.t.) come già precisato”;
- che, pertanto, sulla base del regolamento di condominio, aveva diritto di usare il tetto piano, di erigere, a sue spese, una ringhiera tubolare e anche di realizzare una scala tra il terrazzino del sottotetto e il tetto piano;
- di aver subito, a partire dal 2012, da parte dell'amministratore di condominio, una A.T.P., due giudizi possessori e di danno temuto e un cambio improvviso della serratura del sottotetto;
- di non aver mai rinunciato all'uso del tetto piano e di non aver mai corrisposto la quota di 1/3 delle spese di manutenzione di esso semplicemente perché il tetto piano “non è mai stato oggetto di alcuna manutenzione”;
11 - che, nel corso dell'assemblea tenutasi in data 8 novembre 1994, il aveva affermato di essere concorde a “dare piena disponibilità Parte_1
del locale di proprietà della sig.ra eliminando da detto locale il Parte_15
vaso di espansione e l'impianto TV centralizzato da disporsi in altro luogo”; chiedendo, su queste basi, il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti, nonché
la condanna delle controparti ex art. 96 c.p.c..
Con comparsa di costituzione di intervento volontario del 30 aprile 2020, si sono costituiti in giudizio Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
e nonché e Parte_10 CP_4 CP_6 CP_7
quali condòmini del CONDOMINIO di TORINO, CORSO GALILEO
[...]
GALILEI n. 8, rappresentanti 720,00 millesimi dello stesso, al fine di aderire alle domande già svolte dal e di ratificare l'operato dell'amministratore. Parte_1
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha rigettato le domande di parte CE, cui hanno aderito gli Intervenuti, aventi a oggetto il piano sottotetto, ha dichiarato invece, in accoglimento della loro domanda, l'assenza in capo alla Convenuta del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul tetto piano dello stabile condominiale, per estinzione del diritto di uso sullo stesso, ha condannato alla cessazione di ogni molestia sul tetto piano, ha rigettato le Controparte_5
domande di risarcimento danni, ha integralmente compensato fra le parti,
reciprocamente soccombenti, le spese di lite.
La sentenza di prime cure è stata oggetto di impugnazione da parte di entrambe le contrapposte parti.
Il CONDOMINIO e i condòmini Controparte_1 Controparte_2
CP_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e ritengono la sentenza di Parte_9 Parte_10 CP_4
prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata in relazione ai capi in cui
12 ha ritenuto che dal regolamento di condominio discendesse la sussistenza di un diritto di proprietà in capo a relativamente all'intero piano sottotetto, Controparte_5
in cui ha rigettato la loro domanda subordinata di accertamento dell'esistenza di un diritto di servitù condominiale al mantenimento degli impianti condominiali collocati nel sottotetto (centralina televisiva, vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento e relative tubazioni), nonché di un diritto al libero accesso e al transito in detti locali per la manutenzione degli impianti e per accedere al tetto piano, presentando motivi d'impugnazione unitariamente esposti, con cui si rappresenta: una ritenuta incompleta valutazione della situazione immobiliare e un'errata interpretazione del regolamento di condominio in merito alla proprietà del sottotetto;
un ritenuto erroneo rigetto della domanda subordinata di accertamento del diritto di servitù condominiale al mantenimento degli impianti collocati nel sottotetto.
sia nell'impugnazione avanzata in via principale, sia nel Controparte_5
proposto appello incidentale, atti di contenuto identico nella sostanza, le cui motivazioni saranno esaminate congiuntamente, si duole invece del rigetto delle eccezioni preliminari da lei avanzate in primo grado, nonché dell'accoglimento delle domande proposte da controparte in merito al tetto piano, presentando a sua volta motivi d'impugnazione unitariamente esposti, con cui si eccepisce la carenza, in primo grado, di legittimazione attiva in capo all'Amministratore di condominio,
l'inammissibilità dell'intervento in causa dei singoli condòmini, l'asserita invalidità delle procure prodotte in appello dalle controparti e, quanto al merito, l'erroneità in fatto e in diritto della sentenza di prime cure nella parte in cui ha accolto le domande di controparte con riferimento al tetto piano.
2. LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO E
AMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO IN CAUSA DI SINGOLI CONDÒMINI
Con quella che è identificabile come una prima ragione di doglianza (l'unica espressamente rubricata, come “sulla carenza di legittimazione attiva dell'amministratore”), si duole che il Tribunale non abbia Controparte_5
13 accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo all'amministratore di condominio, eccepito da parte Convenuta in primo grado, e abbia ritenuto ammissibile l'intervento adesivo in causa proposto dai condòmini Controparte_1
Controparte_2 CP_3 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
e avanzando al riguardo CP_4 CP_6 Controparte_7
diversi rilievi critici:
- trattandosi di causa non rientrante fra quelle in ordine alle quali l'amministratore di condominio è autonomamente legittimato ad agire ex art. 1131, comma 1 c.c.,
e trattandosi di eccezione sollevata da parte convenuta, e non di rilievo d'ufficio, il Tribunale non avrebbe dovuto né potuto assegnare termine ex art. 182 c.p.c. al fine di regolarizzare il difetto di rappresentanza, non avendo l'assemblea dei condomini provveduto autonomamente a sanare il difetto di rappresentanza;
- la delibera assembleare poi approvata al riguardo in ogni caso non avrebbe dovuto essere ritenuta sufficiente a sanare il difetto di legittimazione attiva in capo all'amministratore del , posto che, “in caso di azioni contro Parte_1
singoli condòmini o terzi dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condòmini ... l'amministratore è legittimato ad agire solo se autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'art. 1131, comma 1 c.c., con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2 c.c.”, mentre, “ove si tratti invece di azioni a tutela dei diritti esclusivi dei singoli condòmini, tale legittimazione può trovare fondamento soltanto nel mandato conferito all'amministratore da ciascuno dei partecipanti alla comunione”;
- erroneamente il Tribunale non avrebbe accolto istanza, avanzata da parte
Convenuta in primo grado, di revoca dell'ordinanza del 15 maggio 2020, con cui il giudice di prime cure, dopo aver concesso a parte CE un termine di 60
giorni per la produzione in causa della delibera con cui si autorizzava l'Amministratore di condominio ad agire in giudizio, termine che risultava avere
14 scadenza il 29 giugno 2020, prima di tale scadenza aveva concesso nuovo termine, di giorni 80, accogliendo sul punto domanda di parte CE del 30
aprile 2020 con la quale, rappresentando le difficoltà legate alla pandemia allora in corso, si indicava l'impossibilità di indire assemblea condominiale in quei giorni;
- erroneamente sarebbe stato ritenuto ammissibile l'intervento di singoli condomini in causa, adesivo rispetto alle domande avanzate dal
, con una motivazione ritenuta solo “apparente”, senza tenere Parte_1
conto, invece, che gli stessi non avrebbero avuto, secondo l'Appellante, “un interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile” in relazione alle predette domande.
Nessuno di tali rilievi risulta fondato, con conseguente infondatezza del motivo d'impugnazione.
L'amministratore condominiale ha agito, in nome e per conto del , Parte_1
per far accertare la ritenuta inesistenza, in capo a di diritti di Controparte_5
proprietà o altri diritti reali su parti dell'immobile che il ha allegato e Parte_1
sostento essere oggetto di diritti reali spettanti al , ovvero in comune a Parte_1
tutti i condomini, domandando altresì, di conseguenza, di ordinare alla Convenuta di cessare ogni condotta integrante molestia o turbativa in danno del , Parte_1
relativamente al pacifico utilizzo di tali beni condominiali, in specie consentendo l'accesso agli stessi, nonché la condanna di controparte al risarcimento dei danni asseritamente patiti dal . Parte_1
Fra le attribuzioni dell'amministratore condominiale previste dall'art. 1130 c.c. sono comprese il “disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini”, e il “compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio”, e il disposto dell'art. 1131 c.c. consente all'amministratore del condominio di agire in giudizio sia contro i condomini, sia contro i terzi, “nei limiti
15 delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130”, oltre che a seguito dei maggiori poteri eventualmente conferitigli dall'assemblea condominiale.
Il Tribunale, presumibilmente dopo aver inizialmente ritenuto che le domande avanzate fossero limitate ad atti qualificabili come conservativi, in ordine alle quali sussisteva autonoma legittimazione ad agire dell'amministratore condominiale, e comunque senza aver assunto alcuna espressa decisione sulla legittimazione ad agire di parte CE, ha ritenuto di meglio qualificare le domande avanzate dal
, sia come “negatorie” di diritti della Convenuta, sia come Parte_1
“confessorie servitutis”, e comunque come non comprese nel novero degli atti meramente “conservativi” rispetto a parti comuni dell'edificio o oggetto di diritti comuni a tutti i condomini, motivo per cui ha concesso termini ex art. 182 c.p.c., per documentare la rappresentanza dell'amministratore ad agire in nome del avverso rilevando poi il tempestivo deposito Parte_1 Controparte_5
di delibera assembleare che dotava l'amministratore “delle necessarie autorizzazioni, anche in via di ratifica del precedente operato”, ritenendo inoltre giustificata e correttamente proposta la domanda di nuovo termine per ottemperare a tale adempimento, derivante dalle difficoltà correlate alla pandemia Covid-19 allora in corso.
Ora, è innanzitutto del tutto infondata l'asserzione della Difesa di CP_5
secondo la quale non avrebbe potuto essere concessa una proroga del
[...]
termine stabilito ex art. 182 c.p.c., domandata antecedentemente al suo decorso,
essendo invece vero il contrario: non avrebbe potuto essere domandata dopo il suo decorso, essendo già nota la causa posta a giustificazione di tale richiesta. Per
consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, infatti, costituisce principio generale che l'istanza di rimessione in termini (tale era da ritenersi l'istanza presentata da parte CE nell'aprile 2020, quando, fra l'altro, ancora non era stato emanato il d.l. 16 maggio 2020, n. 33, che aveva introdotto determinate modalità eccezionali per lo svolgimento di assemblee condominiali) deve essere presentata tempestivamente, tempestività da intendersi come “immediatezza della reazione” diretta a superare “un
16 fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da questa” (cfr. in questo senso, ex multis, ad es., C. Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 22342 del 5 agosto
2021, Rv. 661991 – 01), come erano, nel presente caso, le difficoltà collegate alla pandemia Covid 19 allora in atto.
Per quanto, poi, si sia dibattuto sulla concedibilità o meno di dei termini di cui all'art. 182 c.p.c. quando, prima del suo rilievo d'ufficio, vi sia stata eccezione di controparte, si ritiene, in conformità d'altronde all'indirizzo a oggi maggioritario
(anche a seguito della riforma c.d. “Cartabia”, sia pur nel presente giudizio non applicabile), che la concessione del termine sia consentita anche in tale evenienza,
essendo la ratio legis volta a privilegiare la decisione di merito rispetto a una pronuncia di rito che meramente porterebbe a una duplicazione dei processi, favorendo la sanatoria di vizi formali della procura o della rappresentanza, purché non si sia già
verificata una decadenza processuale o una decisione sul punto, il che non è, nel presente caso;
inoltre, va menzionato che già nella stessa udienza, in primo grado, in cui era stato eccepito il ritenuto difetto di legittimazione attiva, la Difesa del
, oltre a sostenere di aver intrapreso azione finalizzata esclusivamente Parte_1
alla conservazione dei beni condominiali, aveva, per un verso, indicato che l'azione era stata oggetto di previa autorizzazione con delibera condominiale del 9 febbraio
2016, e aveva comunque prontamente richiesto termine ex 182 c.p.c. per integrare, ove ritenuto necessario, autorizzazione ad agire in giudizio, anche in ratifica dell'azione già intrapresa.
Le domande avanzate, infine, sono rivolte esclusivamente al riconoscimento e alla tutela di beni ritenuti condominiali, di tutti i condomini, e non di diritti esclusivi di singoli condomini.
Sussiste, quindi, legittimazione attiva del . Parte_1
Altrettanto correttamente il Tribunale ha ritenuto l'ammissibilità dell'intervento volontario in giudizio di alcuni condomini (rappresentanti proprietà pari ai 720,00
millesimi del ), intervento adesivo rispetto alla posizione e alle Parte_1
domande avanzate dal , indicando la sussistenza di un loro interesse, Parte_1
17 di rilievo ex art. 105 c.p.c., inerente al riconoscimento e alla tutela di determinati diritti asseritamente propri di tutti i condomini, ovvero relativi a parti comuni dell'immobile.
A quest'ultimo riguardo, fra l'altro, va anche ricordato, per inciso, il principio di diritto espresso da C. Cass., Sez. 2, sentenza n. 7300 del 26 marzo 2010, Rv. 612352 -
01, secondo il quale “in tema di condominio negli edifici, posto che il condominio stesso si configura come ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti comuni inerenti all'edificio condominiale, con la conseguenza che l'intervento dei condomini in una causa iniziata dall'amministratore realizza un'ipotesi di intervento della parte, che è ammissibile anche quando l'azione sia stata (in ipotesi)
irregolarmente proposta per difetto di legittimazione dell'amministratore, trattandosi in tal caso di sostituzione del legittimato al non legittimato”.
3. VALIDITÀ DELLE PROCURE CONFERITE PER IL GRADO DI APPELLO
Nel presente giudizio d'appello, con la comparsa di costituzione di nuovi difensori di valevole anche quale riassunzione del giudizio a seguito Controparte_5
dell'intervenuto decesso del precedente Difensore, tale parte ha eccepito l'invalidità, per il grado di appello, delle procure conferite dalle controparti ai loro Difensori, chiedendo quindi pronunciarsi, a fronte dell'intervenuto decorso dei termini per impugnare la sentenza di primo grado, ogni statuizione conseguente, anche in punto spese.
Tale eccezione non risulta fondata.
Per un verso, nelle procure alla lite rilasciate dall'amministratore del e dai condomini che sono intervenuti nel processo, si fa riferimento al Parte_1
giudizio in termini ampli, che è possibile interpretare come compresivi anche del secondo grado di merito, in assenza di indicazioni limitative;
inoltre, è stata poi prodotta ulteriore procura, rilasciata con atto notaio del 30 maggio 2023, che Per_1
specificamente inserisce il grado di appello, anche ratificando ogni antecedente
18 operato.
4. DIRITTO DI USO DEL TETTO PIANO IN CAPO ALLA PROPRIETÀ CP_5
– QUALIFICAZIONE COME LASTRICO SOLARE
[...]
Con quello che è identificabile come un secondo motivo d'impugnazione (rubricato come “nel merito”) si duole dell'accoglimento delle domande Controparte_5
di controparte relative al “tetto piano” dell'edificio: erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto estinto il diritto di uso sul tetto piano e dichiarato l'assenza in capo al proprietario del piano nono e del piano sottotetto del diritto di proprietà o altro diritto reale su tale parte dello stabile condominiale.
Tale motivo d'impugnazione è fondato e merita accoglimento.
Nel Regolamento del Condominio dello stabile oggetto di causa si legge che il
“proprietario del nono piano” ha “il diritto di usare come terrazzo della parte del tetto piano costituente la copertura a tetto piano dello stabile accedendo ad esso con scaletta dal terrazzo del solaio”, e che “la spesa per la manutenzione della copertura risultante in sito di tetto piano sarà per 1/3 a carico del proprietario del nono piano e per 2/3 a carico del . La recinzione tubolare costituente ringhiera a detto terrazzo Parte_1
sarà invece a carico del proprietario del nono piano”, ma che “qualora però il proprietario rinunciasse all'uso del suddetto tetto piano, lo stesso non avrà più a suo carico 1/3 delle spese di manutenzione cha saranno invece per la totalità a carico del
”. Parte_1
Dal complesso degli atti in causa emerge provato che, dal completamento della costruzione dell'edificio (quindi dall'inizio degli anni '60 del secolo scorso) sino al
2016 (a seguito dei lavori fatti realizzare da , la proprietà del Controparte_5
nono piano (ovvero i danti causa di i loro danti causa e la Controparte_5
stessa dal 2006 al 2016) non avevano fatto realizzare la Controparte_5
prevista “recinzione tubolare costituente ringhiera a detto terrazzo”, né una via di accesso dalla proprietà esclusiva al tetto piano “con scaletta dal terrazzo del solaio”, né
avevano contribuito a spese di manutenzione con ripartizione a loro carico di 1/3 delle
19 stesse.
Su queste basi il Tribunale ha ritenuto quanto segue: “dal Regolamento di
Condominio pare chiaro che il tetto sia, come di regola, di proprietà del condominio, in quanto il regolamento si limita a concedere al condomino dell'ultimo piano unicamente un diritto di uso sul tetto piano – che è solo una porzione del tetto - a cui è collegato un maggiore onere rispetto alle spese. Negli atti di acquisto dell'alloggio al piano nono non è menzionato alcun diritto sul tetto piano, né sul tetto in generale.
Parte attrice allega la rinuncia della convenuta al diritto di uso, desumibile, tra l'altro,
dalla partecipazione alle spese secondo le quote millesimali, anziché nella misura di
1/3 previsto per il titolare del diritto di uso. ... Il diritto di uso, trattandosi di diritto avente contenuto reale, può estinguersi soltanto nei casi e nelle forme previste per i diritti reali, per cui è necessaria una rinuncia in forma scritta ex art.1350 c.c. che non risulta essere mai stata espressa. Quanto alla questione della prescrizione per non uso, deve riconoscersi che dal complesso dell'istruttoria risulta provato che la proprietaria del nono piano, così come la sua dante causa, non abbia mia utilizzato fino al 2016 il tetto piano, né che abbia mai pagato le spese nella proporzione indicata dal
Regolamento. Circostanza, quest'ultima, che non può valere come rinuncia, ma certamente conferisce un significato inequivoco al mancato utilizzo del cespite. I testimoni hanno peraltro riferito che l'unico accesso al tetto fino ai lavori del 2016 avveniva attraverso la scala ed i lucernari presenti nei locali del sottotetto in uso al e che tale accesso, quindi, poteva avvenire soltanto con le chiavi nella Parte_1
disponibilità del custode. Sotto altro profilo nella delibera del 1994 in cui il
Condominio ha stabilito di spostare gli impianti condominiali dalla porzione del sottotetto ove erano situati, consegnandolo alla proprietaria, non viene svolto alcun riferimento al tetto dell'edificio. Si ritiene pertanto sia stata raggiunta la prova dell'estinzione ex artt. 1014 e 1026 c.c. del diritto reale di uso sul tetto piano in origine riconosciuto alla proprietaria del piano nono, in quanto il diritto non risulta esercitato dalla costruzione dell'edificio fino all'anno 2016 e quindi ben oltre il ventennio. Deve quindi ordinarsi la cessazione di ogni molestia e turbativa da parte della convenuta
[... in relazione all'utilizzo del tetto piano da parte del Condominio, posto che la CP_11
convenuta non ha alcun diritto di usare il tetto. Non si ritiene [invece] di accogliere la domanda di risarcimento del danno in quanto il non ha fornito prova di un Parte_1
danno specifico”.
La qualificazione del diritto sul “tetto piano”, in capo alla proprietà del nono piano, quale diritto reale di uso ex art. 1021 c.c. non risulta tuttavia condivisibile da parte di questa Corte.
Va premesso, anche in riferimento a quanto si dirà in seguito, che il Regolamento di condominio, sottoscritto da soggetti che erano, nel presente caso, i proprietari del terreno su cui l'edificio è stato costruito, poi assegnatari di immobili siti nell'edificio, predisposto fra l'altro quando l'immobile ancora neppure era stato completato, non potrebbe costituire di per sé solo titolo attributivo di diritti reali su parte degli immobili costituiti in condominio, e dal fatto che nulla sia stato specificato al riguardo nell'atto di compravendita deriva solo che dallo stesso non sono Parte_16
evincibili elementi probatori, tantomeno dirimenti al riguardo.
Peraltro, tale Regolamento di condominio è stato richiamato nell'atto di acquisto da parte di che si è impegnata a osservare gli obblighi dallo Controparte_5
stesso scaturenti e ad esso e al suo dettato fa riferimento, e lo Controparte_5
stesso , parte CE in primo grado, e i condomini che sono Parte_1
intervenuti in giudizio, costituenti la più parte degli attuali proprietari di immobili siti nel Condominio stesso, in quanto rappresentanti quasi i due terzi dei “millesimi” condominiali, ad esso si riferiscono, pertanto non è controversa la sua applicabilità al riguardo, viepiù considerando che, come si dirà, dalla sua interpretazione non si ritiene sia evincibile la costituzione di un diritto reale d'uso ex art. 1021 c.c., ma la previsione di un diritto d'uso esclusivo di parte del tetto piano costituente lastrico solare.
Il termine “diritto di usare” ivi impiegato è infatti da leggersi unitamente alla successiva specificazione “come terrazzo della parte del tetto piano costituente la copertura a tetto piano dello stabile”, e alla previsione dell'attribuzione delle spese della manutenzione di tale parte nella proporzione di “1/3 a carico del proprietario del
21 nono piano e per 2/3 a carico del condominio”.
Si tratta di un lastrico solare, di parte del quale è stata prevista l'attribuzione in uso esclusivo al proprietario dell'appartamento sito al nono piano dello stabile, con la possibilità di trasformarlo, nella parte transitabile e calpestabile, in terrazzo protetto da ringhiera.
Il lastrico solare è bene comune condominiale, ovvero di proprietà comune di tutti i condomini, ex art. 1117 c.c., rimanendo prevalente la sua funzione di parte necessaria all'uso comune, quale copertura dei piani sottostanti;
peraltro, ai sensi del disposto dell'art. 1226 c.c., è possibile prevederne la concessione, in tutto o in parte, all'uso esclusivo di determinati condomini: coloro ai quali tale uso è concesso sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico, gli altri due terzi rimanendo a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Tale ripartizione delle spese corrisponde, d'altronde, a un principio generale, in base al quale, nel caso in cui determinati condomini possono fruire in misura maggiore di un determinato bene comune, traendo dallo stesso un maggior vantaggio, tali condomini sono anche tenuti a corrispondere in misura maggiore gli importi relativi alle spese necessarie al suo mantenimento, avendone anche determinato un logorio maggiore, rispetto agli altri condomini.
Tale “uso esclusivo” non è riconducibile, se non per assonanza terminologica, al diritto reale d'uso di cui all'art. 1021 c.c., di cui quindi “non mutua i limiti né di durata, né sulla trasferibilità, e neppure le modalità di estinzione” (così, ad es., C.
Cass., sentenza n. 24301/2017).
L'esercizio dell'uso esclusivo del lastrico solare va quindi ritenuto costituire una facoltà di godimento attribuita in modo non paritario a determinati condomini, e il suo mancato esercizio non costituisce causa di prescrizione, non applicandosi il disposto di cui agli artt. 1014 e 1026 c.c..
Trattandosi, poi, di esplicita previsione legislativa, non si pongono qui questioni,
22 correlate al c.d. “numero chiuso dei diritti reali”, derivanti dalla sua atipicità.
Il fatto che e i suoi danti causa non abbiano mai utilizzato Controparte_5
il lastrico solare, dagli anni '60 al 2016, non comporta quindi prescrizione della previsione della possibilità di un uso esclusivo. Il non aver imposto a loro il pagamento di 1/3 delle spese di manutenzione straordinaria e ordinaria di tale bene comune, è stata una scelta del;
che non può ritenersi collegata, né Parte_1
conseguente a una rinuncia all'uso esclusivo da parte di e dei Controparte_5
suoi danti causa. Come d'altronde già indicato anche dal Tribunale, un'eventuale rinuncia doveva essere espressa, e non tacita, e agli atti, in ogni caso, non è stata fornita prova sufficiente della stessa.
Da questo consegue che la domanda avanzata dal , di “accertarsi Parte_1
l'assenza in capo alla convenuta della titolarità del diritto di proprietà e/o di qualsivoglia altro diritto di natura reale sul tetto piano dello stabile condominiale”, per come espressa, in tali termini generali e onnicomprensivi, è infondata e va respinta.
come tutti i proprietari di immobili costituenti il Controparte_5
, è titolare della proprietà comune del tetto piano dell'edificio; inoltre, Parte_1
come attuale proprietaria dell'appartamento situato al nono piano, ha il diritto di uso esclusivo della parte di tetto piano che può essere adibita a terrazza, il che implica la possibilità per lei di realizzare una recinzione tubolare quale ringhiera e un'apertura dal solaio di sua proprietà esclusiva, con scala di accesso.
Va peraltro precisato che da questo non deriva un'identificazione dell'integrità totale del tetto piano come parte del bene comune destinata a uso esclusivo di
Sin dal completamento della costruzione dell'edificio e per Controparte_5
decenni, antecedentemente al 2016, sul tetto risultano essere stati installati e permanere un'antenna televisiva, bene comune a tutti i condomini, nonché comignoli e canne di ventilazione: la parte del tetto su cui tali manufatti insistono deve ritenersi non compresa in quella destinabile a uso esclusivo come terrazza. Per altro verso, in tali ridotti limiti, si tratterebbe comunque di facoltà in questo caso sì, in questi stretti limiti, rinunciata dalla proprietà del nono piano. Nemmeno da questo deriva
23 l'inesistenza di un diritto del e degli altri condomini a poter accedere Parte_1
al tetto piano, a fini di manutenzione dello stesso e dei predetti manufatti, così come alla collocazione di una linea vita, ove necessaria per le manutenzioni e con la minor limitazione possibile dell'uso esclusivo altrimenti spettante alla proprietà
Solo in questo senso può ritenersi pertanto parzialmente fondata la CP_5
domanda di parte CE, accolta dal Tribunale e che, in questi limiti, non è da ritenersi dover essere oggetto di riforma, volta a far cessare atti di turbativa all'esercizio dei diritti per il resto spettanti al e a tutti i condomini. Parte_1
5. DIRITTI REALI SU PARTE DEL SOTTOTETTO
Parte CE ha presentato in primo grado domanda volta ad “accertarsi l'assenza in capo alla convenuta della titolarità del diritto di proprietà e/o di qualsivoglia altro diritto di natura reale sul locale, posto al piano decimo (undicesimo f.t.) dello stabile condominiale ... nel quale sono collocati la centralina dell'antenna televisiva, il vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento e le relative tubazioni”, nonché sul “locale, posto al piano decimo (undicesimo f.t.) dello stabile condominiale e contiguo al locale
... precedente, destinato a consentire l'accesso al tetto attraverso i CP_10
lucernari in esso realizzati”, nonché delle domande subordinate volte ad “accertarsi la sussistenza del diritto di servitù condominiale al mantenimento nel locale indicato ... degli impianti condominiali attualmente ivi collocati (centralina dell'antenna televisiva, vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento e relative tubazioni)” e ad accertarsi la sussistenza, in capo al Condominio attore, del diritto di servitù al libero accesso e al transito nei locali indicati ..., sia a fini di manutenzione, degli impianti condominiali ivi collocati (centralina dell'antenna televisiva, vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento e relative tubazioni), sia per l'accesso al tetto condominiale”.
Il Tribunale, dopo aver rilevato che il Regolamento di Condominio dell'anno 1961, all'art. 1, dopo aver elencato le parti comuni, precisa “invece il sottotetto costituente solaio dello stabile con relativo terrazzino è annesso al nono piano (decimo f.t.) e fa
24 parte integrante di detto piano”, e a fronte dei richiami operati nell'atto di acquisto da parte di che includono l'acquisto del “sottotetto”, senza Controparte_5
indicare tra le coerenze del sottotetto un locale condominiale, ma “il vano scala, il pianerottolo, ancora vano scala e cortile a due lati e per tratti interni locale ascensore”, ha ritenuto che “dalla ricostruzione degli atti di proprietà non emerge l'esistenza di porzioni di proprietà del nel sottotetto ad esclusione del locale ascensore, Parte_1
del vano scale e del pianerottolo”. Ha poi osservato che “Parte attrice ha peraltro precisato che il Regolamento del è stato assunto prima della fine dei Parte_1
lavori”, ritenendo che questo possa “spiegare perché non sia coerente con lo stato dei luoghi”, e ha ritenuto provato che “infatti dalla ricostruzione della situazione dei luoghi è emersa la prova dell'esistenza dalla costruzione dell'immobile di impianti condominiali situati nel piano sottotetto, contenuti in un doppio locale a ciò destinato confinante con la proprietà della convenuta, ed è parimenti provato che lo stato dei luoghi è stato modificato soltanto negli anni 2016 e 2017 ad opera della convenuta”, così come ha ritenuto provato che “le chiavi del locale posto al piano CP_10
decimo erano detenute esclusivamente dalla custode che le forniva ai tecnici che dovevano svolgere lavori nel locale o accedere al tetto”, tuttavia, a suo CP_10
avviso, da questo non derivava la prova della sussistenza “del diritto di proprietà del sui locali anzidetti”, risultando solo “pienamente provato che il Parte_1
usasse in modo esclusivo i locali indicati come spazio destinato ad Parte_1
impianti condominiali e godesse del passaggio per accedere al tetto”. Anche il fatto che, “con delibera dell'8 novembre 1994 il Condominio su richiesta dell'allora proprietaria del piano sottotetto, sig.ra , avesse deliberato “di dare piena Pt_15
disponibilità del locale di proprietà della sig.ra eliminando da detto Parte_15
locale il vaso di espansione e l'impianto TV centralizzato da disporsi in altro luogo”, per quanto tale delibera non avesse avuto seguito, era comprova dell'insussistenza di diritti reali in capo al CONDOMINIO. Di conseguenza, ha rigettato le domanda di parte CE al riguardo, in quanto “la circostanza che lo stato dei luoghi fin dalla costruzione dell'edificio fosse strumentale a permettere il passaggio al tetto” era
25 ritenuta rilevante “ai soli fini del possesso”, “in mancanza di previsioni negli atti di proprietà e di domanda di usucapione”, “ferme ovviamente le regole generali che consentono l'accesso quale la norma di cui all'art.843 c.c.”.
Con il presentato atto d'impugnazione, gli Appellanti nella causa iscritta a RG.
1375/21 si dolgono della reiezione delle sopra indicate domande, con un'argomentazione che non risulta suddivisa in partizioni espresse, dalla quale peraltro si evince la presentazione di quattro distinte ragioni di gravame, inerenti,
rispettivamente: una ritenuta erronea e incompleta interpretazione del Regolamento del un'errata valutazione delle conseguenze del fatto, provato agli atti, della Parte_1
realizzazione di locali distinti e separati da quelli da qualificarsi, a loro avviso, come costituenti il sottotetto di proprietà esclusiva di locali Controparte_5
utilizzati esclusivamente dal dagli anni '60 sino al 2016, e in cui sono Parte_1
stati collocati e si trovano beni condominiali;
l'omessa valutazione della domanda relativa alla sussistenza di un diritto di servitù a favore del;
l'omessa Parte_1
valutazione dell'acquisizione di tale diritto quantomeno per intervenuta usucapione.
Le prime due ragioni di doglianza, da esaminarsi congiuntamente, meritano accoglimento, nei limiti seguenti.
Il Tribunale ha qualificato la domanda avanzata in via di principalità da parte
CE come azione “negatoria servitutis”: tale qualificazione deve invero essere intesa riferirsi non a diritti di servitù prediali, ma quale domanda di accertamento negativo della sussistenza di diritti reali in capo alla Convenuta, essendo stato richiesto
“accertarsi l'assenza in capo alla Convenuta”, quale proprietaria dell'unità immobiliare sita al piano 9 e 10 dell'immobile sito in , corso G. Galilei n. 8, “della titolarità Pt_1
del diritto di proprietà e/o di qualsivoglia altro diritto di natura reale” sui due locali de quo.
Parte Convenuta, d'altronde, ha costantemente allegato e sostenuto di essere titolare di diritti di proprietà, in relazione agli stessi.
Il giudice di prime cure ha poi rilevato che, per quanto risulti provato agli atti che, per oltre mezzo secolo (dai primi anni '60 al 2016), i due locali, di minuscole
26 dimensioni, ricavati in uno spazio laterale al pianerottolo, accessibile da una porta le cui chiavi erano nella disponibilità della custode del , separati con Parte_1
muratura dalla ben più ampia parte di sottotetto di incontroversa attuale esclusiva proprietà di a cui si accede da altra diversa porta (fatti il cui Controparte_5
accertamento probatorio dagli atti in causa è pienamente condiviso da questa Corte, a fronte delle risultanze della CTU, nonché del complesso delle prove orali assunte, in specie a fronte delle dichiarazioni rese, fra gli altri, da Tes_1 Tes_2
), non essendo stata presentata da parte Testimone_3 Testimone_4
CE domanda di usucapione e non risultando un titolo di proprietà comune in capo a tutti i condomini, sulla base del Regolamento Condominiale e degli atti di compravendita, vista anche la predetta delibera condominiale del 1994, la domanda di parte CE non poteva trovare accoglimento.
Se è senz'altro vero che non è stata presentata da parte CE in primo grado alcuna domanda di accertamento di acquisto per usucapione, né più in generale di accertamento positivo di titolarità di diritti reali, tuttavia, proprio in quanto oggetto del giudizio è esclusivamente una domanda di accertamento negativo di titolarità della proprietà in capo alla Convenuta, avanzata da soggetto che era in possesso dei beni immobili controversi (sino ai lavori effettuati da parte Convenuta nel 2016, peraltro giudicati dallo stesso Tribunale, in sede possessoria, costituire spoglio e turbativa del possesso), è la sussistenza o meno di tale titolarità che deve essere valutata, e il ritenere, invece, che “dai documenti di proprietà non si evince la proprietà in ordine al
, non può dirsi di per sé ragione sufficiente a escludere la fondatezza Parte_1
della domanda. La prova della non titolarità del diritto controverso in capo alla parte
Convenuta è onere diverso dalla prova della titolarità in capo alla parte CE;
inoltre, nei casi di azione di accertamento negativo, pur non sussistendo un'inversione dell'onere della prova, trova più ampia applicazione il principio della vicinanza alla prova e chi afferma un diritto, anche se convenuto, non è esentato dal provarlo.
Nel caso in esame, dagli atti non emerge la sussistenza di un diritto di proprietà in capo a di quella limitata parte del sottotetto costituita da due Controparte_5
27 piccoli locali, decritti nella presentata domanda, non meglio identificabili con dati catastali, il secondo dei quali peraltro da intendersi, nella sua limitazione spaziale,
come includente solo il primo dei due lucernai siti nel sottotetto, quello più prossimo all'altro locale, e non entrambi (non trattandosi di accertamento positivo, ma esclusivamente negativo, della sussistenza di diritti reali, non si ritiene sussistere la necessità di procedere a una più specifica individuazione a fini catastali).
Il Regolamento del Condominio, come già detto, non può dirsi, in termini generali,
avere valenza di titolo costitutivo di diritti reali, ma soprattutto dallo stesso non può
ritenersi che emerga la sussistenza della proprietà in capo a Controparte_5
della proprietà di quella parte controversa dell'immobile.
Trattasi di un Regolamento di Condominio redatto, come detto, antecedentemente alla conclusione dei lavori, dagli originari proprietari del terreno sul quale l'edificio è stato costruito, a cui poi sono stati “assegnati” i vari immobili.
È senz'altro vero che vi si legge che “è annesso al 9° piano (decimo f.t.) e fa parte integrante di detto piano” “il sottotetto”, ma con la specificazione essere il sottotetto
“costituente solaio dello stabile con relativo terrazzino” e, al completamento dei lavori di costruzione (avvenuto, lo si ricorda ancora, in data successiva all'approvazione del
Regolamento condominiale), è stato pienamente provato che risultavano del tutto separate, con muratura e diverso accesso, rispettivamente: una minuscola parte del sottotetto, immediatamente e separatamente accessibile dal pianerottolo, in cui fin da subito erano stati collocati beni facenti parte di impianti condominiali, e attualmente ancora sono situati il vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento, le relative tubazioni e la centralina dell'impianto accedente all'antenna televisiva, da cui, tramite un lucernario, si aveva sino al 2016 l'unico accesso al tetto dell'edificio; la ben più ampia parte di sottotetto qualificabile come solaio, con un terrazzino situato sul lato opposto rispetto a quello in cui si trova la porzione d'immobile controversa, di indiscussa appartenenza esclusiva ai proprietari del nono piano.
Dalla planimetria allegata al Regolamento condominiale, che risulta peraltro non corrispondere all'effettivo stato dei luoghi all'esito del completamento della
28 costruzione, quindi con un dubbio in ordine all'esattezza dei rilievi metrici in scala, se per un verso va notato che non risultano locali separati, per altro verso, nell'indicare con rilievo e tratteggio differente la parte di sottotetto da intendersi come solaio annesso alla proprietà del nono piano, la stessa non appare includere o quantomeno è dubbio che includa la parte dell'immobile oggetto di causa.
Nell'atto di acquisto degli immobili siti ai piano 9° e 10° dello stabile da parte delle signore da questi primo proprietario/assegnatario dell'immobile, e Pt_15 Pt_5
poi della signora dalle signore , si fa riferimento all'intero CP_5 Pt_15
sottotetto come proprietà esclusiva e al Regolamento Condominiale, e non si indicano, fra le coerenze, locali condominiali (sono menzionati solo “il vano scala, il pianerottolo, ancora vano scala e cortile a due lati e per tratti interni locale ascensore”), ma si tratta degli stessi riferimenti iniziali, relativi alla predetta planimetria e al
Regolamento di Condominio, realizzati antecedentemente al completamento della costruzione.
Nello stesso art. 1 del Regolamento Condominiale “si precisa” poi, subito dopo,
“che sono comuni in genere tutte le parti di uso comune e che non si possono intendere di proprietà esclusiva ai sensi dell'art. 1117 c.c.”.
moglie convivente di primo Tes_2 Persona_2
proprietario/assegnatario dell'immobile al 9° e 10° piano f.t., di attuale proprietà di figlio dell'imprenditore costruttore dell'edificio, teste che ha Controparte_5
ricordato di essere stata anche per alcuni anni amministratrice del , Parte_1
non solo ha indicato e confermato che si trattava di locali distinti. rispetto a quelli in uso a lei e al marito (ha dichiarato che: “il pianerottolo era condominiale”, si affacciavano due porte, “quella di destra dava sulla mia proprietà sul sottotetto, quella di sinistra dava su un locale con il vaso espansione, macchinari dell'ascensore, antenna, che non fu subito collegata, questo locale era adibito ad uso condominiale”), con chiave di accesso data in disposizione alla custode (“le chiavi del locale adibito ad uso condominiale le aveva la custode che le dava ai manutentori dopo avermi avvisato, almeno quando io sono stata amministratrice”), precisando di non esservi mai
29 nemmeno entrata, come fra l'altro risulta anche per i successivi acquirenti, signori
, danti causa di ma ha dichiarato espressamente che i Pt_15 Controparte_5
locali oggetto di causa sarebbero stati altresì oggetto di una specifica “rinuncia” (da intendersi in senso atecnico, ovvero come non comprensione nella parte dell'immobile assegnato, per accordo fra gli originari proprietari del terreno), avendo lei dichiarato che: “il costruttore dell'immobile era mio suocero”, “il lucernario era l'unico accesso condominiale al tetto”, “mio suocero ci chiese di rinunciare a quello spazio per posizionare il vaso di espansione, il motore dell'ascensore, l'antenna e per poter accedere al tetto. Ci disse che così non avremmo avuto alcun fastidio dal condominio.
Nella parte di nostra proprietà avevamo un altro lucernario. Ci rinunciammo già durante la costruzione, non so essere più precisa sul punto. Ricordo che nell'atto si scrisse che rinunciavamo a questa porzione di sottotetto, perché tanto avevamo già abbastanza spazio”, “Sapevamo che era necessario uno spazio condominiale e mio suocero ci diede la proprietà del sottotetto fino al lucernario, non comprendendo i locali adibiti a uso condominiale, di cui io non ha mai usato in via esclusiva. Si trattava di un locale angusto”.
Né assume rilievo in senso contrario la delibera condominiale del 1994, che comunque non ha avuto seguito, in cui si afferma una mera “disponibilità” dell'assemblea condominiale a portare in altra collocazione i beni relativi a servizi condominiali ivi presenti.
Ritiene pertanto questa Corte, nei limiti di quanto sopra indicato (che tengono conto delle dichiarazioni di e di altri testi, secondo le quali, prima Tes_2
dell'abbattimento del muro divisorio, nel 2016, il secondo dei due locali oggetto di causa comprendeva uno spazio includente solo il primo dei due lucernai siti nel sottotetto), che sia stata accertata l'insussistenza di una titolarità di diritti reali in capo a relativamente ai locali predetti oggetto di causa. Controparte_5
Risultano assorbiti i restanti motivi d'appello.
Altri capi della sentenza di primo grado, come il rigetto delle domande risarcitorie e della domanda volta a ordinarsi la cessazione di ogni condotta integrante molestia o
30 turbativa, nella parte relativa al pacifico utilizzo del sottotetto, per un verso non risultano oggetto di specifici motivi d'appello, per cui devono intendersi passati in giudicato, inoltre, in ordine alle prime, parte CE non ha fornito agli atti prova sufficiente di danni patiti, per cui tali domande risultano comunque infondate;
quanto alla restante, anche già risulta essere stata data tutela dalle pronunce del Tribunale in uno dei paralleli giudizi possessori.
6. SPESE DEL GIUDIZIO
A fronte della parziale riforma della sentenza di primo grado, s'impone una rivalutazione dell'attribuzione delle spese di lite.
Visto il disposto dell'art. 92 c.p.c., rilevata la sussistenza di una reciproca soccombenza parziale delle parti in giudizio, si ritiene che la stessa giustifichi un'integrale compensazione delle spese fra loro.
Anche in relazione al presente grado di appello, va analogamente ritenuta la parziale soccombenza reciproca delle parti, che giustifica un'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta:
In parziale riforma della sentenza appellata:
- respinge la domanda avanzata da parte CE volta ad accertarsi l'assenza in capo alla Convenuta della titolarità del diritto di proprietà e/o di qualsivoglia altro diritto di natura reale sul tetto piano dello stabile condominiale;
- accoglie la domanda avanzata da parte CE volta ad accertarsi l'assenza, in capo alla Convenuta, della titolarità del diritto di proprietà e/o di qualsivoglia altro diritto di natura reale: sul locale, posto nel sottotetto, al piano decimo
(undicesimo f.t.) dello stabile condominiale, nel quale “sono collocati la centralina dell'antenna televisiva, il vaso di espansione dell'impianto di
31 riscaldamento e le relative tubazioni”, nonché sul locale contiguo, parte del sottotetto, “destinato a consentire l'accesso al tetto condominiale”, da identificarsi, nella sua limitazione spaziale, come includente solo il primo dei due lucernai siti nel sottotetto, quello più prossimo all'altro predetto locale;
- conferma nel resto la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso il 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti
32