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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/10/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 5781 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 30/12/2022 ed iscritto al n 5781 - 2022 RG , vertente tra
(C.F. ), nato a [...]C. il Parte_1 C.F._1
12.01.1958; (C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._2
LA (R.C.) il 22.10.1965; (C.F. ), Parte_2 C.F._3 nata a [...]C. il 10.07.1957; (C.F. ), nata CP_2 C.F._4
a Udine il18.01.1961; ( ), Parte_3 CodiceFiscale_5 nata a [...] l'[...]; (C.F. Parte_4
), nata a [...]C. il 06.07.1970; C.F._6 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Margherita Maria Ligato (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello C.F._7 stesso difensore in Reggio Calabria alla via Nicola Furnari, 44, giuste procure in atti;
-ricorrenti - Contro
- (CF ), in persona del Ministro pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, (C.F. ), presso i cui Uffici in Reggio P.IVA_2
Calabria, via del Plebiscito n. 15, è ope legis domiciliato;
- resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
1 - CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. I ricorrenti, dipendenti del con la qualifica Controparte_3
(all'epoca della presentazione del ricorso) di assistenti giudiziari – Area II - F3, chiedono: “accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del
in persona del l.r.p.t. per le causali di cui sopra, in Controparte_3 relazione all'obbligo di attivazione delle procedure finalizzate alla progressione economica, e, per l'effetto, condannare la controparte a risarcire in favore dei ricorrenti il danno da perdita di chance, parametrato alle differenze retributive tra la posizione economica ricoperta dai ricorrenti e cioè quella di assistenti giudiziari – Area II F3 e quella immediatamente successiva e cioè quella spettante di assistenti giudiziari – Area II F4, maggiorato di un'ulteriore somma rientrante sempre nel danno da perdita di chance da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da quantificarsi in complessivi € 50.000,00 (€ 8.000,00 per ciascun ricorrente) o nella somma che verrà accertata in corso di causa e/o riconosciuta in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Deducono che il diritto alla riqualificazione professionale deriva da precisi obblighi contrattuali assunti dall'Amministrazione Giudiziaria sulla base del precedente CCNL del 16.02.1999, secondo i criteri già fissati in sede di contrattazione integrativa. Precisamente, con specifico riguardo alla loro posizione, allegano che successivamente al 13.12.2019 (data di pubblicazione della graduatoria relativa alla procedura selettiva interna di cui all'Avviso pubblicato il 9 Aprile 2019) l'Amministrazione avrebbe dovuto espletare nei termini di legge altra procedura per la pubblicazione di nuovo bando e conseguente graduatoria per le ulteriori progressioni economiche;
al contrario, il non vi ha provveduto ingiustificatamente ed Controparte_3 illegittimamente, ciò avrebbe arrecato grave nocumento agli odierni istanti, e, segnatamente, il danno da perdita di chance. Deducono: “considerato l'inadempimento da parte del Controparte_3
, in relazione all'obbligo di attivazione delle procedure finalizzate
[...] alla progressione economica, a far data da gennaio 2019 ed ancora a tutt'oggi, il danno da perdita di chance può essere parametrato e quantificato nella detta differenza retributiva (arrotondata per difetto ad € 100,00) moltiplicata per le mensilità a far data da gennaio 2019 per ciascun ricorrente”.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituita parte resistente contestando l'ammissibilità e la fondatezza delle domande dei ricorrenti e chiedendone il rigetto.
2 Eccepisce preliminarmente:
“1) Carenza di interesse e cessazione della materia del contendere. In primo luogo, deve prendersi atto che, in seguito alla proposizione del ricorso qui oggetto di contestazione, gli odierni attori hanno tutti partecipato alla procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore, indetta con avviso del 21.09.2023, collocandosi nella graduatoria di merito utile ai fini dell'attribuzione della fascia economica superiore (F4) del profilo di assistenti giudiziari. Nel dettaglio, si è collocato nella graduatoria di merito Parte_1 in posizione 168, in posizione 825, in posizione CP_1 Persona_1
1756, in posizione 340, in posizione 169, CP_2 Parte_3
in posizione 3. Pt_4 Parte_4
Pertanto, risulta che i ricorrenti abbiano ottenuto, successivamente alla proposizione del ricorso, l'avanzamento di profilo economico di cui rivendicano la spettanza.” Quanto ad eventuali profili risarcitori residui, evidenzia il carattere programmatico e non immediatamente precettivo degli accordi collettivi in materia di progressioni economiche, i cui tempi e modi di implementazione sono subordinati al reperimento delle risorse economiche necessarie, di volta in volta individuate prima attraverso contrattazione del Fondo Unico di Amministrazione e, successivamente alla sottoscrizione del CCNL comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-18, con la contrattazione integrativa relativa alle risorse confluite nel Fondo risorse decentrate. Tale assetto della contrattazione collettiva non consente ai dipendenti di vantare alcuna pretesa meritevole di tutela con riferimento ai tempi di svolgimento e alla frequenza delle procedure per l'attribuzione della fascia retributiva superiore. Pertanto alcun danno è astrattamente configurabile in relazione un eventuale ritardo nell'espletamento delle procedure funzionali all'attribuzione di una fascia retributiva superiore. Evidenzia come l'attività del , nell'ultimo biennio, Controparte_3
è stata fortemente condizionata dagli importanti ed inaspettati cambiamenti imposti dall'emergenza epidemiologica. Nel merito rappresenta nel dettaglio l'attività svolta sino ad oggi dall'Amministrazione resistente in relazione alle progressioni economiche del personale di cui si discute per evidenziare la totale infondatezza della pretesa attorea. Con l'art. 18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto per il quadriennio 2006 – 2009, sottoscritto CP_4 in data 14 settembre 2007, si è stabilito che “i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio, per tutti i lavoratori, ivi compresi quelli che ricoprono
3 incarichi di natura organizzativa o professionale, selezionati in base ai criteri del presente articolo”; Tale prescrizione viene ripresa anche dalla contrattazione integrativa del Ministero della Giustizia che stabilisce una cadenza annuale per l'avvio dei procedimenti diretti alla progressione economica dei dipendenti;
in particolare, l'art. 2, co. 3, del C.C.N.I. del 29.07.2010 prevede che “con cadenza annuale vanno individuate e verificate le risorse che costituiscono il Fondo Unico di Amministrazione”, stabilendo altresì espressamente che
“in tale sessione negoziale si procede con contrattazione integrativa di
per la definizione dei criteri e delle procedure di utilizzazione del CP_3
Fondo stesso” e l'art. 21, co. 3, del citato C.C.N.I. del 29.07.2010 stabilisce che “con separati accordi, a cadenza annuale, si procede a individuare le risorse del FUA da destinare agli sviluppi economici del personale utilmente collocato in graduatoria”. Tale impegno è stato successivamente ribadito nell'accordo del 26 aprile 2017 –“programmazione rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale dell'Amministrazione giudiziaria” – con cui il ha Controparte_3 assunto l'obbligo di “riprendere, entro il 30 maggio 2017, la contrattazione del Fondo Unico di Amministrazione, nell'ambito della quale individuare le modalità di progressione economica per il personale dell'Amministrazione giudiziaria e le risorse da destinare in prima attuazione per gli sviluppi economici”, impegnandosi a “concludere la prima fase degli sviluppi economici entro il 31 dicembre 2017”, nonché a “proseguire nella programmazione degli sviluppi economici, anche nelle annualità successive, reperendo risorse complessive per gli anni 2017 e 2018 per non meno di 10.000 unità di personale entro il 2018”. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso avversario, l'Accordo del 26 aprile 2017 ha ricevuto piena e puntuale attuazione, attraverso l'accordo concernente gli sviluppi economici all'interno delle aree 2017, sottoscritto in data 21.12.2017, con cui il ha previsto la Controparte_3 progressione economica di 9.091 dipendenti dell'Amministrazione Giudiziaria, al quale è stata data attuazione con l'avvio di 61 procedure selettive, all'esito delle quali sono stati emessi per i vincitori i provvedimenti di attribuzione della fascia economica immediatamente superiore a decorrere dal 1° gennaio 2018, vistati dall'Ufficio Centrale del Bilancio tra il 15 e il 20 marzo 2019. L'obbligo di avviare il procedimento diretto alla progressione economica dei dipendenti, ribadito nell'accordo sull'utilizzazione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018, ha trovato attuazione nell'accordo sottoscritto il 10 gennaio 2019, con cui sono stati destinati per gli sviluppi economici
4 all'interno delle aree per l'anno 2018 all'Amministrazione giudiziaria euro 13.001.502,00, nonché nel PDG del 13 dicembre 2019 con cui sono state approvate le 50 graduatorie definitive per le progressioni economiche per l'anno 2018 per 6928 dipendenti. Infine, con avviso dell'11 gennaio 2021 è stato dato atto della pubblicazione dei relativi provvedimenti di inquadramento economico. Quanto all'asserito mancato espletamento di un'ulteriore procedura selettiva interna, secondo quanto stabilito nell'avviso del 9.4.2019, evidenzia che in data 22.03.2023 è stato sottoscritto l'Accordo concernente gli sviluppi economici all'interno delle aeree e successivamente, con avviso del 21.09.2023, è stata indetta la procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 8896 posti per l'amministrazione giudiziaria, per i vari profili professionali in servizio a tempo indeterminato. A tale procedura hanno partecipato anche gli odierni ricorrenti conseguendo tutti una posizione utile ai fini dell'attribuzione della fascia economica superiore (F4) del profilo di assistenti giudiziari per 2352 posti. Alla luce di quanto esposto, ribadisce che il convenuto, lungi CP_3 dall'aver tenuto un comportamento inadempiente violativo dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., ha posto in essere ogni azione necessaria al fine di provvedere, in termini rapidi, al giusto riconoscimento del percorso lavorativo del proprio personale, provvedendo a dare corso alle procedure funzionali alla progressione economica dello stesso. Infine evidenzia che il ricorso di parte avversa si presenta generico e indeterminato nella quantificazione del danno asseritamente sofferto dai ricorrenti e qualificato come da perdita di chance.
§ 3. In primo luogo deve prendersi atto del pacifico fatto sopravvenuto rappresentato dall'espletamento della procedura in questione. Infatti a breve dalla proposizione del ricorso (depositato il 30.12.2022) gli odierni ricorrenti hanno tutti partecipato alla procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore, indetta con avviso del 21.09.2023, collocandosi nella graduatoria di merito utile ai fini dell'attribuzione della fascia economica superiore (F4) del profilo di assistenti giudiziari. Tale circostanza esclude il dedotto inadempimento assoluto residuando eventualmente una situazione configurabile come ritardo nell'adempimento da parte dell'amministrazione odierna resistente e, in tali limiti, occorre verificare la pretesa dei ricorrenti.
§ 4. La difesa dei ricorrenti assume che “il diritto alla riqualificazione professionale deriva da precisi obblighi contrattuali assunti
5 dall'Amministrazione Giudiziaria, sulla base del precedente CCNL del 16.02.1999”. Sul punto occorre considerare i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla posizione giuridica che sorge in presenza di norme programmatiche (cfr., tra le altre, Cass. 984/2020 in controversia contro il per la mancata conclusione delle Controparte_3 procedure di riqualificazione del personale bandite ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1998/2001). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 984/2020) : “ IL CCNL 16.2.1999, nel disciplinare i passaggi fra aree e all'interno dell'area, non poneva a carico delle Amministrazioni l'obbligo di indire le procedure perché, al contrario, rimetteva la scelta alla valutazione discrezionale del datore di lavoro, da esercitare «in relazione alle esigenze organizzativo/funzionali...o ad obiettivi di riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili» ( art. 15, lett. b), e tenendo conto dei limiti della dotazione organica, dei contingenti in essa previsti, della programmazione triennale del fabbisogno di personale per le assunzioni dall'esterno (art. 15, comma 2); 9. è indubbio, pertanto, il carattere meramente programmatico della disposizione, che non riconosceva un diritto soggettivo dei dipendenti alla progressione professionale né obbligava l'amministrazione ad offrire al personale una chance di sviluppo della carriera, perché, al contrario, la disciplina, al pari di quella relativa ad altri istituti (si rimanda a Cass. n. 28860 e 29269 del 2008 quanto alle posizioni organizzative), richiedeva di essere integrata da atti successivi, da compiersi nel rispetto delle procedure indicate dall'art. 20 del CCNL, che a sua volta rimetteva alla contrattazione collettiva integrativa la determinazione dei criteri generali per la definizione delle selezioni e, quanto alla individuazione dei contingenti, poneva a carico dell'amministrazione un obbligo di informazione preventiva e di concertazione;
”. Tali principi sono applicabili e sovrapponibili anche alla fattispecie che ci occupa con la conseguenza che deve escludersi in capo ai ricorrenti la configurabilità di un diritto soggettivo alla progressione professionale, trattandosi di una posizione di interesse legittimo. In ogni caso deve escludersi che l'amministrazione abbia tenuto un comportamento contrario ai generali principi di correttezza e buona fece. Rileva in tal senso la circostanza che l'amministrazione aveva dato corso alle procedure di progressione sino al PDG del 13 dicembre 2019, con cui sono state approvate le 50 graduatorie definitive per le progressioni economiche per l'anno 2018 per 6928 dipendenti. Quanto al successivo “buco” temporale (sino alla data del 22.03.2023 in cui è stato sottoscritto l'Accordo
6 concernente gli sviluppi economici all'interno delle aeree e poi con avviso del 21.09.2023 è stata indetta la procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 8896 posti per l'amministrazione giudiziaria, per i vari profili professionali in servizio a tempo indeterminato) non può neppure essere svalutata la circostanza delle difficoltà collegate all'improvvisa, imprevista e imprevedibile, emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19, ampiamente richiamate nella memoria difensiva del . CP_3
Pertanto il ricorso deve essere rigettato. La novità della questione consente la compensazione delle spese legali.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 30/10/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
7
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 5781 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 30/12/2022 ed iscritto al n 5781 - 2022 RG , vertente tra
(C.F. ), nato a [...]C. il Parte_1 C.F._1
12.01.1958; (C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._2
LA (R.C.) il 22.10.1965; (C.F. ), Parte_2 C.F._3 nata a [...]C. il 10.07.1957; (C.F. ), nata CP_2 C.F._4
a Udine il18.01.1961; ( ), Parte_3 CodiceFiscale_5 nata a [...] l'[...]; (C.F. Parte_4
), nata a [...]C. il 06.07.1970; C.F._6 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Margherita Maria Ligato (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello C.F._7 stesso difensore in Reggio Calabria alla via Nicola Furnari, 44, giuste procure in atti;
-ricorrenti - Contro
- (CF ), in persona del Ministro pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, (C.F. ), presso i cui Uffici in Reggio P.IVA_2
Calabria, via del Plebiscito n. 15, è ope legis domiciliato;
- resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
1 - CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. I ricorrenti, dipendenti del con la qualifica Controparte_3
(all'epoca della presentazione del ricorso) di assistenti giudiziari – Area II - F3, chiedono: “accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del
in persona del l.r.p.t. per le causali di cui sopra, in Controparte_3 relazione all'obbligo di attivazione delle procedure finalizzate alla progressione economica, e, per l'effetto, condannare la controparte a risarcire in favore dei ricorrenti il danno da perdita di chance, parametrato alle differenze retributive tra la posizione economica ricoperta dai ricorrenti e cioè quella di assistenti giudiziari – Area II F3 e quella immediatamente successiva e cioè quella spettante di assistenti giudiziari – Area II F4, maggiorato di un'ulteriore somma rientrante sempre nel danno da perdita di chance da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da quantificarsi in complessivi € 50.000,00 (€ 8.000,00 per ciascun ricorrente) o nella somma che verrà accertata in corso di causa e/o riconosciuta in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Deducono che il diritto alla riqualificazione professionale deriva da precisi obblighi contrattuali assunti dall'Amministrazione Giudiziaria sulla base del precedente CCNL del 16.02.1999, secondo i criteri già fissati in sede di contrattazione integrativa. Precisamente, con specifico riguardo alla loro posizione, allegano che successivamente al 13.12.2019 (data di pubblicazione della graduatoria relativa alla procedura selettiva interna di cui all'Avviso pubblicato il 9 Aprile 2019) l'Amministrazione avrebbe dovuto espletare nei termini di legge altra procedura per la pubblicazione di nuovo bando e conseguente graduatoria per le ulteriori progressioni economiche;
al contrario, il non vi ha provveduto ingiustificatamente ed Controparte_3 illegittimamente, ciò avrebbe arrecato grave nocumento agli odierni istanti, e, segnatamente, il danno da perdita di chance. Deducono: “considerato l'inadempimento da parte del Controparte_3
, in relazione all'obbligo di attivazione delle procedure finalizzate
[...] alla progressione economica, a far data da gennaio 2019 ed ancora a tutt'oggi, il danno da perdita di chance può essere parametrato e quantificato nella detta differenza retributiva (arrotondata per difetto ad € 100,00) moltiplicata per le mensilità a far data da gennaio 2019 per ciascun ricorrente”.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituita parte resistente contestando l'ammissibilità e la fondatezza delle domande dei ricorrenti e chiedendone il rigetto.
2 Eccepisce preliminarmente:
“1) Carenza di interesse e cessazione della materia del contendere. In primo luogo, deve prendersi atto che, in seguito alla proposizione del ricorso qui oggetto di contestazione, gli odierni attori hanno tutti partecipato alla procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore, indetta con avviso del 21.09.2023, collocandosi nella graduatoria di merito utile ai fini dell'attribuzione della fascia economica superiore (F4) del profilo di assistenti giudiziari. Nel dettaglio, si è collocato nella graduatoria di merito Parte_1 in posizione 168, in posizione 825, in posizione CP_1 Persona_1
1756, in posizione 340, in posizione 169, CP_2 Parte_3
in posizione 3. Pt_4 Parte_4
Pertanto, risulta che i ricorrenti abbiano ottenuto, successivamente alla proposizione del ricorso, l'avanzamento di profilo economico di cui rivendicano la spettanza.” Quanto ad eventuali profili risarcitori residui, evidenzia il carattere programmatico e non immediatamente precettivo degli accordi collettivi in materia di progressioni economiche, i cui tempi e modi di implementazione sono subordinati al reperimento delle risorse economiche necessarie, di volta in volta individuate prima attraverso contrattazione del Fondo Unico di Amministrazione e, successivamente alla sottoscrizione del CCNL comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-18, con la contrattazione integrativa relativa alle risorse confluite nel Fondo risorse decentrate. Tale assetto della contrattazione collettiva non consente ai dipendenti di vantare alcuna pretesa meritevole di tutela con riferimento ai tempi di svolgimento e alla frequenza delle procedure per l'attribuzione della fascia retributiva superiore. Pertanto alcun danno è astrattamente configurabile in relazione un eventuale ritardo nell'espletamento delle procedure funzionali all'attribuzione di una fascia retributiva superiore. Evidenzia come l'attività del , nell'ultimo biennio, Controparte_3
è stata fortemente condizionata dagli importanti ed inaspettati cambiamenti imposti dall'emergenza epidemiologica. Nel merito rappresenta nel dettaglio l'attività svolta sino ad oggi dall'Amministrazione resistente in relazione alle progressioni economiche del personale di cui si discute per evidenziare la totale infondatezza della pretesa attorea. Con l'art. 18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto per il quadriennio 2006 – 2009, sottoscritto CP_4 in data 14 settembre 2007, si è stabilito che “i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio, per tutti i lavoratori, ivi compresi quelli che ricoprono
3 incarichi di natura organizzativa o professionale, selezionati in base ai criteri del presente articolo”; Tale prescrizione viene ripresa anche dalla contrattazione integrativa del Ministero della Giustizia che stabilisce una cadenza annuale per l'avvio dei procedimenti diretti alla progressione economica dei dipendenti;
in particolare, l'art. 2, co. 3, del C.C.N.I. del 29.07.2010 prevede che “con cadenza annuale vanno individuate e verificate le risorse che costituiscono il Fondo Unico di Amministrazione”, stabilendo altresì espressamente che
“in tale sessione negoziale si procede con contrattazione integrativa di
per la definizione dei criteri e delle procedure di utilizzazione del CP_3
Fondo stesso” e l'art. 21, co. 3, del citato C.C.N.I. del 29.07.2010 stabilisce che “con separati accordi, a cadenza annuale, si procede a individuare le risorse del FUA da destinare agli sviluppi economici del personale utilmente collocato in graduatoria”. Tale impegno è stato successivamente ribadito nell'accordo del 26 aprile 2017 –“programmazione rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale dell'Amministrazione giudiziaria” – con cui il ha Controparte_3 assunto l'obbligo di “riprendere, entro il 30 maggio 2017, la contrattazione del Fondo Unico di Amministrazione, nell'ambito della quale individuare le modalità di progressione economica per il personale dell'Amministrazione giudiziaria e le risorse da destinare in prima attuazione per gli sviluppi economici”, impegnandosi a “concludere la prima fase degli sviluppi economici entro il 31 dicembre 2017”, nonché a “proseguire nella programmazione degli sviluppi economici, anche nelle annualità successive, reperendo risorse complessive per gli anni 2017 e 2018 per non meno di 10.000 unità di personale entro il 2018”. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso avversario, l'Accordo del 26 aprile 2017 ha ricevuto piena e puntuale attuazione, attraverso l'accordo concernente gli sviluppi economici all'interno delle aree 2017, sottoscritto in data 21.12.2017, con cui il ha previsto la Controparte_3 progressione economica di 9.091 dipendenti dell'Amministrazione Giudiziaria, al quale è stata data attuazione con l'avvio di 61 procedure selettive, all'esito delle quali sono stati emessi per i vincitori i provvedimenti di attribuzione della fascia economica immediatamente superiore a decorrere dal 1° gennaio 2018, vistati dall'Ufficio Centrale del Bilancio tra il 15 e il 20 marzo 2019. L'obbligo di avviare il procedimento diretto alla progressione economica dei dipendenti, ribadito nell'accordo sull'utilizzazione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018, ha trovato attuazione nell'accordo sottoscritto il 10 gennaio 2019, con cui sono stati destinati per gli sviluppi economici
4 all'interno delle aree per l'anno 2018 all'Amministrazione giudiziaria euro 13.001.502,00, nonché nel PDG del 13 dicembre 2019 con cui sono state approvate le 50 graduatorie definitive per le progressioni economiche per l'anno 2018 per 6928 dipendenti. Infine, con avviso dell'11 gennaio 2021 è stato dato atto della pubblicazione dei relativi provvedimenti di inquadramento economico. Quanto all'asserito mancato espletamento di un'ulteriore procedura selettiva interna, secondo quanto stabilito nell'avviso del 9.4.2019, evidenzia che in data 22.03.2023 è stato sottoscritto l'Accordo concernente gli sviluppi economici all'interno delle aeree e successivamente, con avviso del 21.09.2023, è stata indetta la procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 8896 posti per l'amministrazione giudiziaria, per i vari profili professionali in servizio a tempo indeterminato. A tale procedura hanno partecipato anche gli odierni ricorrenti conseguendo tutti una posizione utile ai fini dell'attribuzione della fascia economica superiore (F4) del profilo di assistenti giudiziari per 2352 posti. Alla luce di quanto esposto, ribadisce che il convenuto, lungi CP_3 dall'aver tenuto un comportamento inadempiente violativo dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., ha posto in essere ogni azione necessaria al fine di provvedere, in termini rapidi, al giusto riconoscimento del percorso lavorativo del proprio personale, provvedendo a dare corso alle procedure funzionali alla progressione economica dello stesso. Infine evidenzia che il ricorso di parte avversa si presenta generico e indeterminato nella quantificazione del danno asseritamente sofferto dai ricorrenti e qualificato come da perdita di chance.
§ 3. In primo luogo deve prendersi atto del pacifico fatto sopravvenuto rappresentato dall'espletamento della procedura in questione. Infatti a breve dalla proposizione del ricorso (depositato il 30.12.2022) gli odierni ricorrenti hanno tutti partecipato alla procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore, indetta con avviso del 21.09.2023, collocandosi nella graduatoria di merito utile ai fini dell'attribuzione della fascia economica superiore (F4) del profilo di assistenti giudiziari. Tale circostanza esclude il dedotto inadempimento assoluto residuando eventualmente una situazione configurabile come ritardo nell'adempimento da parte dell'amministrazione odierna resistente e, in tali limiti, occorre verificare la pretesa dei ricorrenti.
§ 4. La difesa dei ricorrenti assume che “il diritto alla riqualificazione professionale deriva da precisi obblighi contrattuali assunti
5 dall'Amministrazione Giudiziaria, sulla base del precedente CCNL del 16.02.1999”. Sul punto occorre considerare i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla posizione giuridica che sorge in presenza di norme programmatiche (cfr., tra le altre, Cass. 984/2020 in controversia contro il per la mancata conclusione delle Controparte_3 procedure di riqualificazione del personale bandite ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1998/2001). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 984/2020) : “ IL CCNL 16.2.1999, nel disciplinare i passaggi fra aree e all'interno dell'area, non poneva a carico delle Amministrazioni l'obbligo di indire le procedure perché, al contrario, rimetteva la scelta alla valutazione discrezionale del datore di lavoro, da esercitare «in relazione alle esigenze organizzativo/funzionali...o ad obiettivi di riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili» ( art. 15, lett. b), e tenendo conto dei limiti della dotazione organica, dei contingenti in essa previsti, della programmazione triennale del fabbisogno di personale per le assunzioni dall'esterno (art. 15, comma 2); 9. è indubbio, pertanto, il carattere meramente programmatico della disposizione, che non riconosceva un diritto soggettivo dei dipendenti alla progressione professionale né obbligava l'amministrazione ad offrire al personale una chance di sviluppo della carriera, perché, al contrario, la disciplina, al pari di quella relativa ad altri istituti (si rimanda a Cass. n. 28860 e 29269 del 2008 quanto alle posizioni organizzative), richiedeva di essere integrata da atti successivi, da compiersi nel rispetto delle procedure indicate dall'art. 20 del CCNL, che a sua volta rimetteva alla contrattazione collettiva integrativa la determinazione dei criteri generali per la definizione delle selezioni e, quanto alla individuazione dei contingenti, poneva a carico dell'amministrazione un obbligo di informazione preventiva e di concertazione;
”. Tali principi sono applicabili e sovrapponibili anche alla fattispecie che ci occupa con la conseguenza che deve escludersi in capo ai ricorrenti la configurabilità di un diritto soggettivo alla progressione professionale, trattandosi di una posizione di interesse legittimo. In ogni caso deve escludersi che l'amministrazione abbia tenuto un comportamento contrario ai generali principi di correttezza e buona fece. Rileva in tal senso la circostanza che l'amministrazione aveva dato corso alle procedure di progressione sino al PDG del 13 dicembre 2019, con cui sono state approvate le 50 graduatorie definitive per le progressioni economiche per l'anno 2018 per 6928 dipendenti. Quanto al successivo “buco” temporale (sino alla data del 22.03.2023 in cui è stato sottoscritto l'Accordo
6 concernente gli sviluppi economici all'interno delle aeree e poi con avviso del 21.09.2023 è stata indetta la procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 8896 posti per l'amministrazione giudiziaria, per i vari profili professionali in servizio a tempo indeterminato) non può neppure essere svalutata la circostanza delle difficoltà collegate all'improvvisa, imprevista e imprevedibile, emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19, ampiamente richiamate nella memoria difensiva del . CP_3
Pertanto il ricorso deve essere rigettato. La novità della questione consente la compensazione delle spese legali.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 30/10/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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