Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/04/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1071/2024 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torre Annunziata
Prima sezione civile
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1071/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto, e promosso
DA nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), cittadino italiano, residente in [...]
n. 81, elettivamente domiciliato in Torre del Greco (Na), presso lo Studio dell'avv. Francesco Russo
(C.F. ) che lo rappresenta e difende come da procura in atti (indirizzo p.e.c. C.F._2
per le comunicazioni: Email_1
E
, nata a [...] il [...], (C.F. CP_1 C.F._3
residente in [...], rappresentata e difesa per procura in atti, dall' avv. Raffaele Boccia (c.f. presso il cui studio elettivamente C.F._4
domicilia in SA EP IA (Na), alla via XX Settembre 45 (indirizzo p.e.c. per le comunicazioni: , Email_2
Ricorrenti
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
Interventore ex lege
CONCLUSIONI diploma perito in informatica industriale, impiegato,
Il P.M. in data 4.12.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso congiunto depositato il 17.5.2024, e chiedevano che Parte_1 CP_1
fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in
SA EP IA (Na) il 27.8.2005 da cui erano nate tre figlie - il 31.05.2006, Per_1
il 05.10.2010 e il 14.10.2014, mentre (maggiorenne ed autosufficiente) PE Per_3 Per_4
era stata riconosciuta successivamente al matrimonio. - alle condizioni da essi concordate.
A sostegno della domanda deducevano che il Tribunale di Torre Annunziata, con decreto n.
1413/2023 del 28.6.2023, aveva omologato la loro separazione personale consensuale alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 14.6.2023 e che da tale data non si erano più riconciliati.
1.2-All'udienza del 3.7.2024, di cui su richiesta delle parti veniva disposta la trattazione con modalità cartolare, il giudice relatore, rilevata la dubbia rispondenza degli accordi raggiunti dai coniugi all'interesse della prole minore, risultando inalterato l'assegno di mantenimento e non rivalutato dall'epoca della separazione, disponeva la comparizione personale delle parti alla successiva udienza del 23.10.2024.
Alla suddetta udienza, il giudice rilevava preliminarmente che la figlia aveva raggiunto la Per_1
maggiore età nelle more del giudizio e che di conseguenza occorreva modificare parzialmente i patti;
rilevava, inoltre, il mancato deposito in atti del verbale di udienza presidenziale del 14.6.2023 e che occorreva ampliare i giorni e gli orai di visita infrasettimanale del padre alle figlie minori e modificare l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre in favore delle figlie quanto meno con la rivalutazione istat maturata. All'esito dell'ascolto delle parti, queste provvedevano concordemente ad una parziale modifica degli accordi riportati nel ricorso;
quindi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, il giudice riservava la causa in decisione al collegio per la decisione previa acquisizione del parere del P.M. pervenuto in data 4.12.2024.
2.- La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben più di sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata all'udienza del 14.6.2023 nel procedimento di separazione consensuale poi omologata dal medesimo Tribunale con decreto n. 1413/2023 del
28.6.2023 e da quella data essendosi protratto ininterrotto lo stato di separazione (come deve presumersi in mancanza di eccezione).
Del resto, considerato che i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3.- In ordine, poi, alle statuizioni accessorie, i coniugi, anche all'esito della comparizione dinanzi al giudice, dato atto che la figlia nelle more è divenuta maggiorenne, hanno limitato le Per_1 condizioni relative all'affidamento, alla collocazione ed al diritto di visita dagli stessi concordate esclusivamente alle due figlie ancora minori, e;
hanno poi confermato PE Per_3
l'assegnazione della casa coniugale alla ed il versamento da parte del di un contributo CP_1 Pt_1
mensile di euro 522,00 - da rivalutare annualmente secondo gli indici istat - per il mantenimento delle due figlie minori e della figlia oltre alla partecipazione nella misura del 50% ciascuno alle Per_1
spese straordinarie per le stesse figlie occorrenti e alla suddivisione al 50% dell'assegno unico.
I coniugi hanno dato inoltre atto di essere entrambi economicamente autosufficienti;
il ha Pt_1
dichiarato di prestare servizio presso il Tribunale di Torre Annunziata come archivista e la di CP_1 svolgere l'attività di postina presso l'Ufficio Postale di SA Gennaro IA.
Ebbene, ritiene il Tribunale che gli accordi raggiunti, poiché non contrari a norme imperative, e conformi all'interesse della prole, possono essere senz'altro recepiti e posti a fondamento della presente decisione, nei termini indicati in dispositivo.
3.- Trattandosi di procedura camerale su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso per divorzio congiunto depositato in data
17.5.2024 da , così provvede: Parte_1 CP_1
1.- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 27.08.2005 in SA EP IA (Na) da nato a [...] il Parte_1
1.7.1975 e , nata a [...] il [...] (atto n. 119 parte II serie CP_1
A dei registri di matrimonio dell'anno 2005);
2.- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3.- prende atto degli accordi raggiunti dai coniugi per regolare il loro divorzio di seguito trascritti:
a) affido congiunto ad entrambi i genitori delle figlie ancora minorenni nata il [...] e PE
, nata il [...] le quali vivranno con la madre presso la casa coniugale sita in Per_3
GG (NA) alla Via Flocco Vecchio n.87;
b.-assegnazione della casa coniugale (di proprietà esclusiva di , sita in Parte_1 GG (NA) alla Via Flocco Vecchio n.87, riportata in catasto fabbricati al foglio 13, particella 176, sub. 6, con relativa pertinenza consistente nella cantina con accesso pedonale dal civico n.87 alla Via Flocco Vecchio, alla moglie, con i relativi mobili di arredo, che l'abiterà unitamente alle minori;
c.- il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie minori: Parte_1
-il giovedì dalle 17.00 fino alle ore 20,00, tenuto anche conto della sua attività lavorativa che lo vede impegnato fino alle 16.00 circa e tenuto conto anche delle esigenze delle minori;
- il padre potrà tenere con sé le figlie, a settimane alterne e con pernottamento dalle 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
- le figlie trascorreranno con il papà il suo compleanno, onomastico e la Festa del Papà, mentre trascorreranno con la mamma il compleanno ed onomastico di questa, nonché la Festa della Mamma;
- il compleanno e l'onomastico delle figlie, verrà trascorso ad anni alterni con ciascuno di essi;
in occasione di eventi festosi di parenti dei genitori (come matrimoni, comunioni, battesimi ed altro) questi potranno accompagnarsi, anche separatamente, con le figlie compatibilmente con le necessità delle stesse;
- in occasione delle festività natalizie, le figlie trascorreranno, alternativamente, il 24 e il 25 dicembre con un genitore e il 31 dicembre e il primo gennaio con l'altro; alternativamente il 6 gennaio, come già in essere avendo iniziato per l'anno 2023 con la madre;
Pasqua e lunedì in Albis con un genitore e con l'altro sempre alternativamente, iniziando per il prossimo anno 2024 con la madre;
- durante il periodo di ferie, il padre ha, altresì, il diritto di tenere con sé le figlie per 15 (quindici) giorni consecutivi nel periodo che va da giugno a settembre, da dividersi anche in due periodi di sette giorni e da concordarsi tra i coniugi entro il precedente mese di maggio.
- le figlie trascorreranno in modo alternato con i genitori le festività nazionali a partire dal 25.04.2024 con la madre;
resta inteso che le visite di cui ai punti precedenti potranno subire modifiche nel rispetto di accordi condivisi fra essi coniugi e nel rispetto, comunque ed in ogni caso, degli interessi primari e prioritari dei figli. I coniugi dovranno preventivamente comunicarsi la loro intenzione di effettuare brevi gite in compagnia dei figli, sia in Italia che all'estero, e dovranno altresì comunicarsi i tempi e luoghi in cui intendono recarvisi;
le comunicazioni tra i coniugi avverranno nelle modalità già in atto: telefonate dirette e messaggi whatsapp o sms. Si dà atto che le minori sono dotati di proprio telefono cellulare;
d.- ogni decisione relativa ad eventuali cure mediche, alla scelta degli studi, alla conferma o al cambiamento della scuola, circa i bisogni educativi o all'avviamento al lavoro, ad attività sportive, ricreative, ludiche, diverse da quelle già in corso, e ad atti o azioni ad intraprendersi nell'esclusivo interesse dei minori, dovrà sempre essere adottata di comune accordo tra i coniugi;
e.- circa la frequentazione dei minori con ciascun ramo genitoriale, ciascun genitore continuerà ad impegnarsi in tal senso, come già in essere.
f.- pone a carico di la somma di euro 522,00 (cinquecentoventidue/00) mensili a Parte_1
titolo di mantenimento per le minori, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a a mezzo CP_1
bonifico bancario sul seguente codice IBAN: [...], intestato alla moglie, tenuto anche conto del valore dell'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del marito alla moglie;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
g.- pone a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% le spese straordinarie (visite mediche specialistiche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, ludiche) relative alle figlie, purchè previamente concordate tra i coniugi e debitamente documentate;
h.- l'assegno unico sarà percepito al 50% dai coniugi;
i.- spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Presidente estensore
Marianna Lopiano