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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dr.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di lavoro n. 2277/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1
con avv.ti Giancarlo Moro e Alessandra Casarotto, come da mandato allegato al ricorso
- ricorrente -
contro
CP_1
- contumace - in punto: differenze retributive (mansioni superiori + lavoro straordinario e festivo) discussa e decisa all' udienza del 15.4.2025
FATTO
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 5.11.2024 il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti della con sede legale in Campagna Lupia (VE), via C. Colombo n.125, operante nel settore del CP_1 commercio all'ingrosso di pesci vivi e articoli per il loro allevamento, esponendo:
➢ di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della stessa dal 25.01.2011 al 30.04.2024 (data delle dimissioni volontarie), assunto mediante contratto di lavoro a tempo determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato, per lo svolgimento delle mansioni di operaio comune con inquadramento nel 6° livello del Ccnl Commercio/Terziario applicato dall'azienda ;
➢ di essere stato nei primi sei mesi addestrato per conoscere in generale il funzionamento dell'azienda e la particolarità dei prodotti (pesci di ogni specie, anche le più rare) e dei clienti;
➢ di avere poi da luglio 2021 operato in autonomia occupandosi, non già di mere mansioni di fattorino/ trasporto/ carico e scarico come da inquadramento ricoperto, bensì di consegne degli animali presso i clienti e contestuale inserimento negli acquari, fornendo ai clienti stessi spiegazioni sulle specifiche caratteristiche di ogni specie, sull'alimentazione, sulla pulizia e sulla manutenzione dell'acquario, e riscuotendo il prezzo delle vendite;
➢ di avere svolto inoltre anche mansioni di commesso presso la serra gestita dalla convenuta, con il compito di seguire i clienti nell'acquisto, illustrando loro le caratteristiche delle varie specie di pesci e provvedendo anche alla gestione dell'incasso, ed altresì di ricevere gli ordini e predisporre prezzi/preventivi, applicando eventuali sconti su autorizzazione del proprio datore di lavoro;
➢ di avere svolto l'orario contrattuale così articolato : il lunedì, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore
13.30 alle ore 17.00, dal martedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore
16.00; ed inoltre per effetto di prolungamento dell' attività oltre le 16 lavoro straordinario quantificabile in almeno tre ore alla settimana, pagato solo nell' ultimo periodo, ed inoltre una volta al mese, alternandosi con gli altri colleghi, anche il sabato e la domenica per tre ore al dì, con il compito di controllare le serre e i pesci nelle vasche, provvedendo alla loro cura e alimentazione.
Tanto dedotto in fatto, rivendica la spettanza dell' inquadramento nel 4° livello, in subordine nel 5°,
Ccnl applicato e chiede la condanna dell' ex datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive nonché del compenso per il lavoro straordinario e festivo non pagati, e così conclude: “ accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 4 ° livello o nel diverso livello anche inferiore che verrà accertato di giustizia, del CCNL Commercio a partire dal mese di luglio 2011 o dal diverso periodo che verrà accertato di giustizia;
accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alle differenze retributive di cui in premessa per i titoli ivi specificati;
per effetto degli accertamenti di cui ai punti sub a e b che precedono, condannarsi la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a pagare, in favore del ricorrente e per i titoli tutti di cui in premessa, la somma complessiva lorda di €
59.075,54 o la diversa somma che risulterà di giustizia oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale dovuta in ragione dell'effettivo livello di inquadramento. Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. Con rifusione di spese e compensi professionali” .
In contumacia della convenuta, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione offerta, ammissione di interpello della convenuta ed escussione testi, indi all' odierna udienza è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI
Il ricorrente per tutta la durata del suo rapporto di lavoro con dal 25.01.2011 al 30.04.2024 è CP_1 stato inquadrato nel sesto livello del Ccnl Commercio/Terziario applicato dall'azienda, che riguarda “
i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè (tra gli altri): ...5) conducente di motofurgone;
....8) fattorino;
9) portapacchi con o senza facoltà di esazione;
....15) addetto al carico e scarico;
16) operaio comune;
...19) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.” (doc.4: stralcio ccnl).
Dalle risultanze dell' istruttoria orale - costituite dalla odierna deposizione testimoniale del collega e dalla mancata risposta della convenuta all' interpello fissato per l' odierna Testimone_1 udienza, cui non è comparsa, valorizzabile ex artt 116 e 232 cpc - è provato che il ricorrente, dopo una prima fase di addestramento in affiancamento per apprendere il lavoro e conoscere l' ambiente, si è occupato in autonomia di: ➢ consegne degli animali presso i clienti e inserimento negli acquari, offrendo al cliente le spiegazioni sulle specifiche caratteristiche di ogni specie, sull'alimentazione, sulla pulizia e sulla manutenzione dell'acquario
➢ riscossione del prezzo della vendita presso il cliente;
➢ mansioni di commesso presso la serra gestita dalla convenuta, con il compito di seguire i clienti nell'acquisto, illustrando loro le caratteristiche delle varie specie di pesci e provvedendo anche alla gestione dell'incasso;
➢ ricezione degli ordini e della predisposizione dei prezzi/preventivi, applicando eventuali sconti su autorizzazione del proprio datore di lavoro;
e ciò ha fatto - come puntualmente confermato, al pari delle mansioni in sé, dal teste - Tes_1 prolungando l' orario contrattuale ( = dal lunedì, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore
17.00, dal martedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13,30 alle ore 16.00 ), mediamente di tre ore complessive alla settimana per terminare le consegne assegnategli, confermate dagli spostamenti eseguiti con il furgone aziendale come da estratti di Google Maps doc.5 ric., ed inoltre provvedendo al controllo delle serre e dei pesci nelle vasche, provvedendo alla loro cura ed alimentazione. una volta al mese, alternandosi con gli altri colleghi, anche il sabato e la domenica, per tre ore al giorno e un giorno festivo/anno.
Si tratta di mansioni sussumibili nel 4° livello della declaratoria applicata, cui appartengono “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: 1) contabile d'ordine; 2) cassiere comune;
...7) commesso alla vendita al pubblico;
8) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci (1). 11) magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita;
...22) operaio specializzato;
...32) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.”
Spettano dunque al ricorrente a titolo di differenze retributive per livello superiore e per lavoro straordinario e festivo euro € 59.075,54, come da conteggio doc 7 ric, elaborato prendendo a riferimento quale parametro al fine di determinare la retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. i minimi retributivi stabiliti per la contrattazione collettiva per gli operai del 4° livello delle aziende del settore, considerando altresì l'incidenza sulle altre voci contrattuali anche differite nonché le maggiorazioni previste dal medesimo ccnl per il lavoro straordinario e festivo.
Spese di lite rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1. condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente per i titoli di cui al ricorso euro € 59.075,54, oltre accessori dal dovuto al saldo;
2. condanna inoltre la medesima convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro
3.500,00 oltre accessori, con distrazione a favore del difensore anticipatario.
Così deciso in Venezia in data 15.4.2025
Il Giudice
Dott. Margherita Bortolaso