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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/05/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9422/2021, tra
(P.IVA: in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti - dall'avvocato IMMACOLATA RUOTOLO (C.F.: con domicilio digitale eletto presso C.F._1
l'indirizzo PEC indic
OPPONENTE
e
(P.IVA: ) in persona del l.r.p.t. CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti - dall'avvocato GIUSEPPE LAUDANTE (C.F.: ) con domicilio digitale eletto CodiceFiscale_2 presso l'indirizzo P
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La in persona del l.r.p.t. ha proposto opposizione Parte_1 al d.i. ale di Napoli Nord con il quale le era ingiunto il pagamento di euro 7.397,20 oltre interessi ex d.lgs. n 231/2002, spese ed onorari, e ha convenuto in giudizio la n persona del l.r.p.t. per sentire accogliere CP_1 le conclusioni appresso ripo
“1) in via preliminare e pregiudiziale , dichiarare inammissibile ed improduttivo di effetti, per nullità formale e sostanziale del Decreto Ingiuntivo opposto, recante R.G.A.C.S.5998/2021 emesso dall'intestato Tribunale, nella persona del Giudice unico Pasquale Ucci;
2) In via principale e senza recesso dalla precedente richiesta, accertare la reale ed effettiva pretesa creditoria e per l'effetto, dichiarare parzialmente nullo ed improduttivo di effetti il Decreto Ingiuntivo opposto nei confronti della società opponente;
3) In via subordinata e nel merito, revocare il Decreto ingiuntivo emesso siccome sostanzialmente illegittimo nel quantum della pretesa creditoria, della quale si chiede l'accertamento all'on.le Giudicante, con condanna della società opposta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio;
4) Il tutto con condanna di spese e compensi del presente giudizio con distrazione a favore della sottoscritta procuratrice antistataria.”
2. Ha eccepito: I) in via preliminare e pregiudiziale, l'illegittimità del Decreto Ingiuntivo per l'assenza di firma digitale del Giudice redigente, del numero cronologico e di altri elementi di individuazione del Decreto Ingiuntivo emesso;
II) in via principale, l'infondatezza ed illegittimità dello stesso per carenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c., rilevando che l'importo del credito era inferiore rispetto a quello azionato in giudizio (quest'ultimo fondato sulle fatture nn. 634/2019, 48/2020, 85/2020, 121/20); III) di aver saldato la fattura n. 634/19 unitamente a residui pagamenti dell'anno 2019 mediante assegni non trasferibili (depositandoli unitamente all'atto introduttivo); IV) la carenza di valore probatorio delle fatture commerciali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.1.2022 si è costituita in giudizio la in persona del l.r.p.t. contestando le avverse difese e CP_1 formulando
“- Preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2200/2021 ricorrendone i presupposti di legge ex art 648 c.p.c., in quanto l'opposizione è pretestuosa e dilatoria per i motivi espressi in narrativa e non fondata su prova scritta e di pronta soluzione. - Condannare la società Parte_1
in favore della società al pagamento dell'impo
[...] CP_1 ressi ex art.5 d.lgs 231/ li ritenuti di giustizia dall'emissione della fattura all'effettivo soddisfo, oltre ai danni ex art. 96 c.p.c. - rigettarsi la domanda attorea poiché infondata e non provata in fatto ed in diritto, nonché pretestuosa e dilatoria;
- vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del procuratore anticipatario”.
Ha premesso che il Decreto Ingiuntivo era stato emesso in relazione alle fatture nn. 634/19, 48/20, 85/20, 121/20 per un credito complessivo di euro 7.397,20.
Ha eccepito il carattere dilatorio dell'opposizione argomentando: I) la sussistenza dei requisiti ex artt. 633 e 634 c.p.c. e la validità dei documenti posti a fondamento dell'azione monitoria;
II) di aver ricevuto un assegno sul maggior avere (mai incassato per richiesta dell'odierna debitrice) in ossequio alle pregresse relazioni commerciali fra le parti;
III) l'esistenza di pagamenti parziali effettuati dall'opponente ed imputati in pagamento alle fatture già scadute in ordine cronologico.
4. All'udienza di prima comparizione, rilevata l'assenza di prova scritta fondante l'opposizione (e, in particolare, la mancata contestazione di parte opponente sull'imputazione dei pagamenti alle precedenti forniture), è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Altresì è stata formulata una proposta ex art. 185-bis c.p.c., assegnati i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. e rinviata l'udienza al 16.5.2022.
5. Il G.I. con provvedimento del 2.7.2022, ritenendo superflue le prove richieste, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.2.2024.
La causa è stata nuovamente rinviata – giusta ordinanza del 6.2.2024 – all'udienza del 28.11.2024.
6. In tale occasione, innanzi allo scrivente, subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024, le parti si riportavano a tutti i propri scritti concludendo in conformità.
7. Nelle memorie ex art. 189-190 c.p.c. le parti hanno ribadito i rispettivi asserti difensivi, ulteriormente affinandoli, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
9. La domanda di parte opponente va rigettata nei termini e per le ragioni che si vanno a chiarire. 10. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di parte opponente sui vizi formali del decreto ingiuntivo n. 2200/2021 considerato che, dalla consultazione dei registri informatici, è emerso che il d.i. citato è stato emesso in definizione del procedimento monitorio recante rg n. 5998/2021.
Altresì preme precisare che lo stesso è munito dei requisiti essenziali per l'individuazione delle parti, dell'importo del credito e dell'Ufficio Giudiziario emanante.
11. Nel merito, l'opposizione va rigettata per le ragioni che si vanno a dire.
12. È noto che con l'opposizione al decreto ingiuntivo è instaurata una fase eventuale del giudizio, a contradittorio differito e connotata dalla c.d. “cognizione piena”, in relazione alla quale il riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. non subisce deroghe. Infatti, considerato il carattere generale della richiamata disposizione, il creditore deve dimostrare il fatto costitutivo mentre il debitore il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa.
La costante giurisprudenza ha ribadito che, in disparte dall'inversione meramente formale delle posizioni di opponente (convenuto nel giudizio monitorio) ed opposto (creditore ricorrente) – rispettivamente attore e convenuto formali in fase di opposizione –, sul piano sostanziale le parti conservano le posizioni rispettivamente assunte nella fase monitoria, con conseguenze in tema di riparto degli oneri probatori, preclusioni e decadenze.
Pertanto, il creditore opposto - ma attore in senso sostanziale – è tenuto a provare il fatto costitutivo per cui ha agito ed il debitore opponente - ma convenuto in senso sostanziale - dovrà allegare i fatti modificativi o estintivi di quel diritto (cfr. Corte app. Napoli, n. 156 del 17.01.2024).
Ciò detto, la ha adempiuto al proprio onere probatorio producendo in CP_1 giudizio le f 19, 48/20, 85/20, 121/20 fondanti la propria pretesa e l'estratto autenticato delle scritture contabili.
13. Altresì a dimostrazione del duraturo rapporto commerciale esistente fra le parti – circostanza mai disconosciuta e, anzi, ammessa da parte opponente sia nell'atto introduttivo che nel verbale di udienza del 30.05.2022 – l'opposta ha depositato una folta documentazione contabile attestante le precedenti forniture (con fatture e corrispondenti DDT).
14. Rispetto al valore probatorio delle fatture preme precisare che esse, in ragione della formazione unilaterale, costituiscono titolo del credito esclusivamente nella fase inaudita altera parte. Viceversa, nella successiva fase di opposizione, non attestano l'esistenza del credito che, pertanto, dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova.
A parte quanto appena detto, la fattura è comunque idonea a rappresentare l'indizio dell'esistenza del credito vantato dall'emittente alla luce del comportamento processuale della debitrice.
Invero a fronte dei documenti depositati nel monitorio dall'opposta, la
[...]
a asserito di aver effettuato il pagamento della fatt Parte_1 no senza dimostrare la univoca riconducibilità fra gli assegni (molteplici) depositati e l'avversa pretesa creditoria. Tale inottemperanza, unitamente al carattere indiziario della documentazione prodotta da parte creditrice, radica il convincimento del Giudicante sull'infondatezza dell'eccezione. Quanto detto trova riscontro nel consolidato orientamento a mente del quale “quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite” (cfr. ex multis Cass. n. 9593/2004).
15. In secondo luogo, può ritenersi assolto l'onere gravante sull'opposta tenuto conto che: a) la creditrice ha dimostrato la fonte del proprio credito (nella specie rappresentato da fatture, ciascuna indicante l'importo e la data di emissione e corroborato dalle scritture contabili autenticate) considerato “il creditore deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare la prova dell'inadempimento della controparte” (cfr. ex multis Cass. n. 29400 del 14.11.2024); b) il debitore non ha dimostrato di aver adempiuto.
Dunque, trova applicazione quanto espresso dalla giurisprudenza per cui “in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, il creditore che agisce per l'adempimento […] deve dimostrare la fonte del diritto, mentre il convenuto debitore deve dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto pagamento” (cfr. Cass. n. 13685 del 21.5.2019).
16. Infine, preme evidenziare che il contegno dell'opponente ha assunto rilevanza ai fini della formazione del convincimento del Giudicante anche circa il riparto degli oneri probatori.
Essa non contestando (come già rilevato nel provvedimento del 3.2.2022) la deduzione di controparte per cui gli otto assegni depositati dalla debitrice erano imputabili a precedenti fatture di forniture antecedenti, ha riconosciuto il fatto come
“pacifico”.
Invero in siffatte ipotesi trova applicazione il principio di c.d. “non contestazione” codificato nell'art. 115 c.p.c. a mente del quale “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti […] nonché i fatti non specificamente contestati”.
Alla luce di quanto detto è condivisibile l'orientamento per il quale “la mancata contestazione di fatti principali comporta la superfluità della prova perché non controversi mentre se riferita a fatti secondari consente al giudice di utilizzarli come argomenti di prova” (cfr. Cass. n. 19709/2015).
Tali elementi sono inoltre rilevanti anche ai fini dell'applicazione della presunzione ex art. 1193 c.c. circa l'imputazione dei pagamenti. Invero sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi della disposizione – quali la pluralità dei rapporti e l'identità delle parti degli stessi – in assenza di specifica dichiarazione sull'imputazione dei pagamenti (o comunque di prova della stessa), questi vanno imputati al debito scaduto.
Per quanto precedentemente esposto, e alla luce della mancata contestazione, deve ritenersi pacifico l'imputazione dei versamenti effettuati alle fatture precedenti e la conseguente residualità del credito de quo agitur.
16. Ancora, dalla richiesta dell'opponente diretta alla declaratoria di parziale nullità del d.i. opposto (alla luce di una rideterminazione del credito), può desumersi implicitamente il riconoscimento del rapporto commerciale (circostanza, tra l'altro, mai disconosciuta espressamente e tale da conferire il carattere della incontestabilità all' an della pretesa). Quanto detto trova conferma nella giurisprudenza di legittimità per cui nelle controversie vertenti sul pagamento di somme, chi eccepisce di avere adempiuto alla propria obbligazione ammette, sia pur implicitamente, l'esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della controparte (cfr. Cass. civ. n. 14610/2014).
17. In relazione agli interessi richiesti dalla essi – come già disposto CP_1 nel decreto ingiuntivo impugnato - devon ondo l'art. 5 del d.lgs n. 231/02 (considerata la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina, la natura del credito, del rapporto e la qualificazione delle parti) con decorrenza dalla data di scadenza delle fatture fino al soddisfo.
18. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta non può trovare accoglimento considerato che le ipotesi disciplinate dai commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c. richiedono espressamente, quali loro elementi fondanti, il preciso accertamento di tutti i requisiti tipici dell'illecito civile (cfr. Corte Cost. n. 152/2016).
Ebbene, nel caso di specie, parte opposta non ha fornito dimostrazione in tal senso, non potendo considerare tale fattispecie di danno in re ipsa.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss. mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 40% per la non complessità degli accertamenti compiuti le stesse sono quantificate in complessivi euro 3.046,20.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 9422/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2200/2021;
2) CONDANNA la in persona del l.r.p.t. alla Parte_1 refusione delle a, da quantificarsi in euro
3.046,20, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. GIUSEPPE LAUDANTE, per anticipo fattone.
Così deciso in Aversa, in data 22.2.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9422/2021, tra
(P.IVA: in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti - dall'avvocato IMMACOLATA RUOTOLO (C.F.: con domicilio digitale eletto presso C.F._1
l'indirizzo PEC indic
OPPONENTE
e
(P.IVA: ) in persona del l.r.p.t. CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti - dall'avvocato GIUSEPPE LAUDANTE (C.F.: ) con domicilio digitale eletto CodiceFiscale_2 presso l'indirizzo P
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La in persona del l.r.p.t. ha proposto opposizione Parte_1 al d.i. ale di Napoli Nord con il quale le era ingiunto il pagamento di euro 7.397,20 oltre interessi ex d.lgs. n 231/2002, spese ed onorari, e ha convenuto in giudizio la n persona del l.r.p.t. per sentire accogliere CP_1 le conclusioni appresso ripo
“1) in via preliminare e pregiudiziale , dichiarare inammissibile ed improduttivo di effetti, per nullità formale e sostanziale del Decreto Ingiuntivo opposto, recante R.G.A.C.S.5998/2021 emesso dall'intestato Tribunale, nella persona del Giudice unico Pasquale Ucci;
2) In via principale e senza recesso dalla precedente richiesta, accertare la reale ed effettiva pretesa creditoria e per l'effetto, dichiarare parzialmente nullo ed improduttivo di effetti il Decreto Ingiuntivo opposto nei confronti della società opponente;
3) In via subordinata e nel merito, revocare il Decreto ingiuntivo emesso siccome sostanzialmente illegittimo nel quantum della pretesa creditoria, della quale si chiede l'accertamento all'on.le Giudicante, con condanna della società opposta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio;
4) Il tutto con condanna di spese e compensi del presente giudizio con distrazione a favore della sottoscritta procuratrice antistataria.”
2. Ha eccepito: I) in via preliminare e pregiudiziale, l'illegittimità del Decreto Ingiuntivo per l'assenza di firma digitale del Giudice redigente, del numero cronologico e di altri elementi di individuazione del Decreto Ingiuntivo emesso;
II) in via principale, l'infondatezza ed illegittimità dello stesso per carenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c., rilevando che l'importo del credito era inferiore rispetto a quello azionato in giudizio (quest'ultimo fondato sulle fatture nn. 634/2019, 48/2020, 85/2020, 121/20); III) di aver saldato la fattura n. 634/19 unitamente a residui pagamenti dell'anno 2019 mediante assegni non trasferibili (depositandoli unitamente all'atto introduttivo); IV) la carenza di valore probatorio delle fatture commerciali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.1.2022 si è costituita in giudizio la in persona del l.r.p.t. contestando le avverse difese e CP_1 formulando
“- Preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2200/2021 ricorrendone i presupposti di legge ex art 648 c.p.c., in quanto l'opposizione è pretestuosa e dilatoria per i motivi espressi in narrativa e non fondata su prova scritta e di pronta soluzione. - Condannare la società Parte_1
in favore della società al pagamento dell'impo
[...] CP_1 ressi ex art.5 d.lgs 231/ li ritenuti di giustizia dall'emissione della fattura all'effettivo soddisfo, oltre ai danni ex art. 96 c.p.c. - rigettarsi la domanda attorea poiché infondata e non provata in fatto ed in diritto, nonché pretestuosa e dilatoria;
- vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del procuratore anticipatario”.
Ha premesso che il Decreto Ingiuntivo era stato emesso in relazione alle fatture nn. 634/19, 48/20, 85/20, 121/20 per un credito complessivo di euro 7.397,20.
Ha eccepito il carattere dilatorio dell'opposizione argomentando: I) la sussistenza dei requisiti ex artt. 633 e 634 c.p.c. e la validità dei documenti posti a fondamento dell'azione monitoria;
II) di aver ricevuto un assegno sul maggior avere (mai incassato per richiesta dell'odierna debitrice) in ossequio alle pregresse relazioni commerciali fra le parti;
III) l'esistenza di pagamenti parziali effettuati dall'opponente ed imputati in pagamento alle fatture già scadute in ordine cronologico.
4. All'udienza di prima comparizione, rilevata l'assenza di prova scritta fondante l'opposizione (e, in particolare, la mancata contestazione di parte opponente sull'imputazione dei pagamenti alle precedenti forniture), è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Altresì è stata formulata una proposta ex art. 185-bis c.p.c., assegnati i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. e rinviata l'udienza al 16.5.2022.
5. Il G.I. con provvedimento del 2.7.2022, ritenendo superflue le prove richieste, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.2.2024.
La causa è stata nuovamente rinviata – giusta ordinanza del 6.2.2024 – all'udienza del 28.11.2024.
6. In tale occasione, innanzi allo scrivente, subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024, le parti si riportavano a tutti i propri scritti concludendo in conformità.
7. Nelle memorie ex art. 189-190 c.p.c. le parti hanno ribadito i rispettivi asserti difensivi, ulteriormente affinandoli, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
9. La domanda di parte opponente va rigettata nei termini e per le ragioni che si vanno a chiarire. 10. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di parte opponente sui vizi formali del decreto ingiuntivo n. 2200/2021 considerato che, dalla consultazione dei registri informatici, è emerso che il d.i. citato è stato emesso in definizione del procedimento monitorio recante rg n. 5998/2021.
Altresì preme precisare che lo stesso è munito dei requisiti essenziali per l'individuazione delle parti, dell'importo del credito e dell'Ufficio Giudiziario emanante.
11. Nel merito, l'opposizione va rigettata per le ragioni che si vanno a dire.
12. È noto che con l'opposizione al decreto ingiuntivo è instaurata una fase eventuale del giudizio, a contradittorio differito e connotata dalla c.d. “cognizione piena”, in relazione alla quale il riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. non subisce deroghe. Infatti, considerato il carattere generale della richiamata disposizione, il creditore deve dimostrare il fatto costitutivo mentre il debitore il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa.
La costante giurisprudenza ha ribadito che, in disparte dall'inversione meramente formale delle posizioni di opponente (convenuto nel giudizio monitorio) ed opposto (creditore ricorrente) – rispettivamente attore e convenuto formali in fase di opposizione –, sul piano sostanziale le parti conservano le posizioni rispettivamente assunte nella fase monitoria, con conseguenze in tema di riparto degli oneri probatori, preclusioni e decadenze.
Pertanto, il creditore opposto - ma attore in senso sostanziale – è tenuto a provare il fatto costitutivo per cui ha agito ed il debitore opponente - ma convenuto in senso sostanziale - dovrà allegare i fatti modificativi o estintivi di quel diritto (cfr. Corte app. Napoli, n. 156 del 17.01.2024).
Ciò detto, la ha adempiuto al proprio onere probatorio producendo in CP_1 giudizio le f 19, 48/20, 85/20, 121/20 fondanti la propria pretesa e l'estratto autenticato delle scritture contabili.
13. Altresì a dimostrazione del duraturo rapporto commerciale esistente fra le parti – circostanza mai disconosciuta e, anzi, ammessa da parte opponente sia nell'atto introduttivo che nel verbale di udienza del 30.05.2022 – l'opposta ha depositato una folta documentazione contabile attestante le precedenti forniture (con fatture e corrispondenti DDT).
14. Rispetto al valore probatorio delle fatture preme precisare che esse, in ragione della formazione unilaterale, costituiscono titolo del credito esclusivamente nella fase inaudita altera parte. Viceversa, nella successiva fase di opposizione, non attestano l'esistenza del credito che, pertanto, dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova.
A parte quanto appena detto, la fattura è comunque idonea a rappresentare l'indizio dell'esistenza del credito vantato dall'emittente alla luce del comportamento processuale della debitrice.
Invero a fronte dei documenti depositati nel monitorio dall'opposta, la
[...]
a asserito di aver effettuato il pagamento della fatt Parte_1 no senza dimostrare la univoca riconducibilità fra gli assegni (molteplici) depositati e l'avversa pretesa creditoria. Tale inottemperanza, unitamente al carattere indiziario della documentazione prodotta da parte creditrice, radica il convincimento del Giudicante sull'infondatezza dell'eccezione. Quanto detto trova riscontro nel consolidato orientamento a mente del quale “quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite” (cfr. ex multis Cass. n. 9593/2004).
15. In secondo luogo, può ritenersi assolto l'onere gravante sull'opposta tenuto conto che: a) la creditrice ha dimostrato la fonte del proprio credito (nella specie rappresentato da fatture, ciascuna indicante l'importo e la data di emissione e corroborato dalle scritture contabili autenticate) considerato “il creditore deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare la prova dell'inadempimento della controparte” (cfr. ex multis Cass. n. 29400 del 14.11.2024); b) il debitore non ha dimostrato di aver adempiuto.
Dunque, trova applicazione quanto espresso dalla giurisprudenza per cui “in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, il creditore che agisce per l'adempimento […] deve dimostrare la fonte del diritto, mentre il convenuto debitore deve dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto pagamento” (cfr. Cass. n. 13685 del 21.5.2019).
16. Infine, preme evidenziare che il contegno dell'opponente ha assunto rilevanza ai fini della formazione del convincimento del Giudicante anche circa il riparto degli oneri probatori.
Essa non contestando (come già rilevato nel provvedimento del 3.2.2022) la deduzione di controparte per cui gli otto assegni depositati dalla debitrice erano imputabili a precedenti fatture di forniture antecedenti, ha riconosciuto il fatto come
“pacifico”.
Invero in siffatte ipotesi trova applicazione il principio di c.d. “non contestazione” codificato nell'art. 115 c.p.c. a mente del quale “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti […] nonché i fatti non specificamente contestati”.
Alla luce di quanto detto è condivisibile l'orientamento per il quale “la mancata contestazione di fatti principali comporta la superfluità della prova perché non controversi mentre se riferita a fatti secondari consente al giudice di utilizzarli come argomenti di prova” (cfr. Cass. n. 19709/2015).
Tali elementi sono inoltre rilevanti anche ai fini dell'applicazione della presunzione ex art. 1193 c.c. circa l'imputazione dei pagamenti. Invero sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi della disposizione – quali la pluralità dei rapporti e l'identità delle parti degli stessi – in assenza di specifica dichiarazione sull'imputazione dei pagamenti (o comunque di prova della stessa), questi vanno imputati al debito scaduto.
Per quanto precedentemente esposto, e alla luce della mancata contestazione, deve ritenersi pacifico l'imputazione dei versamenti effettuati alle fatture precedenti e la conseguente residualità del credito de quo agitur.
16. Ancora, dalla richiesta dell'opponente diretta alla declaratoria di parziale nullità del d.i. opposto (alla luce di una rideterminazione del credito), può desumersi implicitamente il riconoscimento del rapporto commerciale (circostanza, tra l'altro, mai disconosciuta espressamente e tale da conferire il carattere della incontestabilità all' an della pretesa). Quanto detto trova conferma nella giurisprudenza di legittimità per cui nelle controversie vertenti sul pagamento di somme, chi eccepisce di avere adempiuto alla propria obbligazione ammette, sia pur implicitamente, l'esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della controparte (cfr. Cass. civ. n. 14610/2014).
17. In relazione agli interessi richiesti dalla essi – come già disposto CP_1 nel decreto ingiuntivo impugnato - devon ondo l'art. 5 del d.lgs n. 231/02 (considerata la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina, la natura del credito, del rapporto e la qualificazione delle parti) con decorrenza dalla data di scadenza delle fatture fino al soddisfo.
18. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta non può trovare accoglimento considerato che le ipotesi disciplinate dai commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c. richiedono espressamente, quali loro elementi fondanti, il preciso accertamento di tutti i requisiti tipici dell'illecito civile (cfr. Corte Cost. n. 152/2016).
Ebbene, nel caso di specie, parte opposta non ha fornito dimostrazione in tal senso, non potendo considerare tale fattispecie di danno in re ipsa.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss. mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 40% per la non complessità degli accertamenti compiuti le stesse sono quantificate in complessivi euro 3.046,20.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 9422/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2200/2021;
2) CONDANNA la in persona del l.r.p.t. alla Parte_1 refusione delle a, da quantificarsi in euro
3.046,20, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. GIUSEPPE LAUDANTE, per anticipo fattone.
Così deciso in Aversa, in data 22.2.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta