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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3075 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2329/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 4850/2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Mestichelli ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Rieti, Via Garibaldi, 264/E; APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena Galatola ed elettivamente CP_1 domiciliata in Roma, Via Avezzana, 1; APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, , iscritto all'Ordine degli ingegneri della Parte_1 provincia di Roma conveniva in giudizio , premesso di esserne dipendente CP_1 sin dal 6/12/1996, con inquadramento al 7° livello del C.C.N.L. , quale CP_2 funzionario addetto all'Area tecnica amministrativa, deduceva di avere continuativamente svolto, sin dall'assunzione, per la copertura di un posto vacante in organico e non in sostituzione di colleghi temporaneamente assenti, mansioni diverse e più complesse del livello di inquadramento, corrispondenti al superiore 8° livello, nella specie quale responsabile tecnico interno per gli impianti elettrici aziendali, responsabile impianti tecnologici, Responsabile della manutenzione degli impianti antincendio, consulente tecnico di parte dell'azienda, responsabile unico del procedimento in 10 procedure di gara d'appalto con base d'asta anche superiore a 3 milioni di euro, nonché, da ultimo, finanche Energy Manager. Tanto premesso, il ricorrente impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli da con CP_1 lettera del 14/10/2022, per intervenuta rinuncia tacita al potere di licenziamento, per revoca implicita da parte datoriale, per violazione del suo diritto di difesa per mancato accesso agli atti, nonché, nel merito, perché determinato da motivo illecito determinante o, in ogni caso, per insussistenza dei fatti contestati, per mancata integrazione della giusta causa o per violazione del principio di immediatezza. Esposti i conteggi delle differenze retributive maturate, il ricorrente concludeva domandando l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni: “Voglia il Giudice del Lavoro adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: (I) con riferimento al licenziamento per giusta causa 14-17.10.2022 In via principale: (A)(Abis)(Ater) accertato e dichiarato che il licenziamento in esame è nullo e/o inefficace per le ragioni esposte sub precedente paragrafo (A) pag.34-37, ovvero paragrafo (Abis) pag.37-39, ovvero è nullo, illecito e/o inefficace per le ragioni esposte sub precedente paragrafo (Ater) pag.39-41; dichiarare nullo il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ex art.18 St. Lav. e alla indennità risarcitoria, in misura pari alla retribuzione globale di fatto (RGF) che il lavoratore avrebbe percepito dalla data del licenziamento alla data della sua effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a 5 mensilità; RGF che, in tal sede, si indica in somma pari a € 3.494,55, oltre rivalutazione e interessi, ovvero in quella diversa che risulterà accertata in corso di causa;
nonché al pagamento di tutti gli oneri necessari ad adeguare la sua posizione previdenziale e assistenziale. In via subordinata: (B1)(B2) accertato e dichiarato che il licenziamento in esame è illegittimo e ingiustificato, per le ragioni esposte sub precedente paragrafo (B1) pag.43-46 del presente ricorso, ovvero sub precedente paragrafo (B2) pag.47-48 del presente ricorso;
annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di legge (12 mensilità), indicando come RGF l'importo unitario di € 3.494,55, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale. In subordine, ove il giudice dovesse ritenere il licenziamento 14- 17.10.2022 illegittimo per mancata ricorrenza degli estremi della giusta causa addotti dal datore di lavoro, nel dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, Voglia condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nel numero massimo di mensilità consentite dalla legge calcolate sull'ultima retribuzione globale di fatto come sopra indicata (l'importo unitario di €3.494,55), tenendo conto dell'anzianità del lavoratore e del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo;
In via ulteriormente subordinata (C) accertato e dichiarato che il licenziamento in esame è illegittimo e ingiustificato, perché fondato su fatti tardivamente contestati per le ragioni esposte sub precedente paragrafo (C) pag.48- 50 del presente ricorso, nel dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, Voglia condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nel numero massimo di mensilità consentite dalla legge calcolate sull'ultima retribuzione globale di fatto come sopra indicata (l'importo unitario di €3.494,55), tenendo conto dell'anzianità del lavoratore e del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo;
II) In ogni caso, con riferimento alle mansioni superiori di fatto svolte A) accertare e dichiarare che il ricorrente, dal dicembre 1996 e comunque fino al 14-17 ottobre 2022, ha svolto, in modo continuativo e prevalente, mansioni di fatto proprie di qualifica superiore (Livello Q Quadro – ex 8 Livello Quadro) rispetto a quella di formale appartenenza (7 Livello) per l'effetto B) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente e condannare la Società resistente, ai sensi dell'art.2103 c.c., in combinato disposto con l'art.16 comma 4 CCNL Federambiente e col punto 7 della Disciplina integrativa relativa ai Quadri. < al riconoscimento, in favore del ricorrente, del superiore inquadramento (Livello Q Quadro – ex 8 Livello Quadro CCNL di Settore) con decorrenza dal dicembre 2010; < al pagamento, in favore del lavoratore, delle differenze retributive derivanti dall'applicazione del superiore Livello (Livello Q Quadro), con decorrenza dal luglio 2012 e fino alla cessazione (ottobre 2022); differenze che si quantificano nella complessiva somma di €149.504,99 oltre rivalutazione e interessi successivi, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa, da liquidarsi sempre al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. B1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al corrispondente ricalcolo e adeguamento della posizione contributiva e previdenziale maturata, con oneri a carico del datore di lavoro. D) condannare, in ogni caso, la Società resistente al pagamento delle spese di lite”. Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e CP_1 concludendo per il suo rigetto. Il Tribunale rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquidava in complessivi € 6.699,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge.
Con ricorso depositato in data 7.8.2024, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma. Si è costituita che ha chiesto: CP_1
“IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello promosso per scadenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., con ogni conseguente statuizione in tema di cosa giudicata;
- NEL MERITO, respingere il ricorso promosso dal Sig. d assolvere la Società appellata da ogni domanda in Parte_1 esso contenuta;
- CONSEGUENTEMENTE, confermare la legittimità del licenziamento intimato al Sig. e, per l'effetto, rigettare la richiesta di Parte_1 reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento del danno richiesti;
- IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la sussistenza quanto meno di un giustificato motivo soggettivo in relazione al licenziamento intimato al Sig. Parte_1
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi
[...] di accertamento dell'illegittimità del licenziamento del Sig. Parte_1 escludere la reintegrazione e ridurre l'indennità risarcitoria alla misura minima ovvero ridurre la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'appellante all'importo minimo di 12 mensilità ai sensi dell'art. 18, commi 5° e 7°, Stat. Lav. e comunque ridurre tale importo, a titolo di compensatio lucri cum damno, dell'aliunde perceptum ovvero dell'aliunde percipiendum;
- IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI SUPERIORE INQUADRAMENTO ED ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE, rigettare le avverse domande siccome prescritte e, comunque, infondate in fatto e diritto;
- IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di differenze retributive, limitare comunque l'importo di tali differenze in considerazione di quanto esposto nel presente atto. - IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Con l'atto di appello censura la decisione del Parte_1
Tribunale per 1. “VIOLAZIONE DELL'ART.2103 COMMA 7 C.C. in combinato disposto con l'art.16 comma 4 CCNL Federambiente e col punto 7 della Disciplina integrativa relativa ai quadri VIOLAZIONE DELL'ART.2967 C.C. per mancata applicazione della regola di giudizio sull'onere della prova VIOLAZIONE DELL'ART.115 CPC per mancata utilizzazione delle prove ritualmente offerte dagli attori e mancata applicazione della regola della non contestazione VIOLAZIONE DELL'ART.116 CPC per erronea e imprudente valutazione delle prove NULLITA' DELLA SENTENZA per difetto di motivazione DIRITTO DEL RICORRENTE ALL'INQUADRAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI SUPERIORI SVOLTE DIRITTO AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE CONSEQUENZIALI.”. Dice l'appellante: “il durante tutto il periodo di lavoro espletato (dicembre 1996 – ottobre Pt_1
2022, e dunque per 26 anni di servizio), è stato assegnato e ha svolto, con stabilità, senza interruzioni e con prevalenza, per tipologia e quantità, l'incarico di Responsabile tecnico interno per gli impianti elettrici aziendali ex Lg 46/90 (attuale DM 37/08) sulla base di provvedimento formale di incarico (v. comunicazione 09.12.1996, doc.2 fasc. I grado cit.), come attestato CP_3 dai c.d. “ordini di servizio”, e cioè provvedimenti aziendali ricognitivi della microstruttura esistente in azienda e confermativi degli incarichi in essere (doc.
2.1.a fasc. I grado cit., pag.50; doc.
2.1.b fasc. I grado cit., pag.6; doc.
2.1.c fasc. I grado cit., pag.5) nonchè dalle Certificazioni di conformità e/o di rispondenza, redatte dallo stesso ai sensi della ex L.46/90 nel Pt_1 periodo 1997-2021 (doc.2bis fasc. I grado cit.); circostanze documentali, pacifiche e confermate dai testi escussi: … al momento del Tes_1 conferimento di incarico al e per tutto il periodo in cui è stato svolto Pt_1 dallo stesso (1996 – 2022), la postazione lavorativa Responsabile tecnico impianti elettrici aziendali era vacante in pianta organica … (i) prima della assunzione del e fino a quella data (dicembre 1996), l'incarico era Pt_1 stato svolto da consulenti esterni (Ing. (ii) poi, con Persona_1 l'assunzione del viste le sue competenze, il servizio è stato Pt_1 reinternalizzato e chiuse le collaborazioni esterne a quella data in essere;
(iii) dopo il licenziamento del le dette mansioni sono state, di nuovo Pt_1 affidate a consulenti esterni … a far data dal febbraio 2019, l'incarico di responsabilità degli impianti elettrici è stato ampliato, per il fino a Pt_1 ricomprendere l'incarico di responsabilità per “tutti gli impianti tecnologici interni alle sedi aziendali” (v. ordine servizio 29/2019, doc.
2.1.c fasc. I grado cit.) … e detta postazione, fino al febbraio 2019, era stata ricoperta, in successione, da altri colleghi di lavoro, tra cui Ing. fino al Persona_2
2001 e Ing. fino al febbraio 2019, entrambi inquadrati Persona_3 al Livello Quadro … e le mansioni di Responsabile impianti tecnologici Contr appartengono al Livello Q (Quadro), per stessa ammissione di la quale, nell'organigramma aziendale di approvazione della Microstruttura in cui era ed è stato incardinato lo stesso (“Servizio Gestione Patrimonio”, Pt_1 pag.47, doc.
2.1.a fasc. I grado cit.), sotto la articolazione aziendale
“Manutenzione Impianti Tecnologici” inquadra all'8 Livello Q i dipendenti di pari grado del (Responsabile “Gestione Depuratori” e “Impianti Pt_1
Sanitari, Termici, Idraulici” era appunto l'Ing. , inquadrato all'8 Livello Per_3
Quadro) … L'istruttoria svolta, documentale, testimoniale e per fatto pacifico, ha ampiamente dimostrato che l'odierno appellante sin dal dicembre 1996 e, comunque, da tale data continuativamente fino al licenziamento (ottobre 2022) - e, quindi, per oltre 6 mesi reiterati durante tutto lo svolgimento del rapporto - in modo continuativo e prevalente, mansioni di fatto superiori (Livello Q Quadro) rispetto a quelle proprie della qualifica formalmente posseduta (7 Livello) … la sentenza di I grado merita censura nella parte in cui (iv) pur avendo riconosciuto che tutti gli “incarichi a lui affidati di Responsabile tecnico interno per gli impianti elettrici aziendali, Responsabile impianti tecnologici, …. Consulente tecnico di parte dell'azienda, Responsabile unico del procedimento in 10 procedure di gara d'appalto …, nonché, da ultimo, l'incarico di Energy Manager” (pag.6 sent.), sotto il profilo probatorio, “risult[erebbero] documentalmente” provati” (pag.6 sent.); (vi) pur avendo correttamente rilevato che “la qualifica di QUADRO è attribuita AI LAVORATORI INQUADRATI nell'8° e NEL 7° LIVELLO” per stessa previsione del CCNL 1995 di Settore, per il quale, infatti, ciò che conta è la tipologia apicale delle funzioni esercitate;
ha poi erroneamente statuito laddove, (v) ha omesso ogni adeguata considerazione della qualità apicale delle mansioni svolte dal invece risultate, per tabulas, per testi e per fatto pacifico, Pt_1 come innegabilmente caratterizzate da “AMPIA AUTONOMIA DECISIONALE e un ALTO GRADO DI COMPETENZE SPECIALISTICHE” (pag.7 sent.), come “di importanza strategica ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda e dimostrino un adeguato livello di professionalità e di affidabilità” (pag.7 sent.), come “provvisti di competenza specialistiche”, ovvero come “funzioni di progettazione e/o gestione di programmi di rilevante importanza” (pag.7 sent.) … la sentenza merita integrale riforma, poggiando la stessa < su una erronea valutazione della effettiva qualità e quantità delle mansioni realmente espletate dal ricorrente, per il tempo di legge dedotto e dimostrato;
< su una erronea applicazione del criterio di prevalenza, “in caso di mansioni promiscue” … la giurisprudenza più recente ha affermato che, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza, la prevalenza non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica ovvero occasionale (Cass., 21 giugno 2013, n. 15736; è stata considerata caratterizzante una mansione esercitata con scarsa frequenza ma che richieda un alto grado di specializzazione da Cass. 8330/1992 …”;
2. omessa considerazione della “ NULLITÀ, ILLICEITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO DEL RICORRENTE”. Sostiene l'appellante: “L'istruttoria svolta ha, infatti, pienamente dimostrato: 25.1. – che, con missiva racc. a mani datata 05.08.2022 e consegnata in data 10.08.2022 (doc.14 fasc. I grado cit.) Contr ha infondatamente censurato al sserite mancanze lavorative Pt_1 che lo stesso avrebbe posto in essere, nel periodo gennaio 2022 – luglio 2022, nello svolgimento della propria attività lavorativa, senza indicare le norme disciplinari, di legge e di CCNL, che avrebbe violato e criticando il merito di scelte tecniche e gestionali adottate dal ricorrente nel normale svolgimento delle attività affidategli, anche ultra vires … (A) sulla questione gestione appalto idrotermosanitario … un singolo 7° livello è privo dell'autorità per rapportarsi con altre unità ed è privo di collaboratori e di capacità logistiche per poter sostenere l'attività di RUP, in contemporanea con altre … RUP è autonomo nell'utilizzo dei fondi destinati all'appalto per l'anno di competenza;
ma se deve chiedere lo spostamento di fondi da un altro capitolo o da un'altra annualità, deve provvedervi il responsabile dell'ufficio patrimonio … (B) Sulla contestazione di mancato svolgimento dell'attività di Energy Manager … a far data dal gennaio 2022 e fino alla cessazione (ottobre 2022), il ha svolto appieno il ruolo di Energy Manager, Pt_1 eseguendo attività di progettazione, contrattuale e gestionale per Contr l'efficientamento energetico degli impianti (v. doc.B1-B8 fasc. I grado cit.), avendo < effettuato regolari comunicazioni trimestrali al controllo di gestione sul consumo di energia (doc.B1 fasc. I grado cit.) … (C) Sulla contestazione di asserito disservizio per non aver garantito il servizio di manutenzione ascensori … la responsabilità di scadenzare le nuove gare d'appalto o eventualmente la proroga degli appalti in essere è formalmente in carico al responsabile dell'ufficio patrimonio immobiliare, il quale in genere fa una programmazione triennale con l'ufficio acquisti, mentre il RUP si limita a collaborare a tale calendarizzazione … (D) Sulla contestazione di mancato tempestivo ottenimento del codice ditta per il serbatoio mobile di gasolio di Via Romagnoli … per evitare la perdita di uso e di valore del distributore appena realizzato (rischio di danno erariale), su indicazione dell'allora capo Contr unità (Dott. , nella primavera del 2021 ha optato per la Persona_4 prima soluzione e, pertanto, ha chiesto al di preparare la SCIA di Pt_1 prevenzione incendi, previo recupero dei certificati di omologazione dei serbatoi … solamente nel marzo 2022, l'addetta presso CP_4 di Fiumicino (d.ssa ) ha comunicato, con ritardo e in
[...] Persona_5 pieno periodo Covid, che, parallelamente doveva essere recuperata anche la richiesta originaria inviata alla Regione Lazio per il distributore fisso (si evidenzia che il distributore mobile non aveva questa necessità) … le tempistiche di acquisizione del codice ditta all'impianto sono state determinate da: • la necessità di riprendere un iter procedurale lasciato incompleto da colleghi oggetto di indagine penale e del quale si erano smarriti tutti i riferimenti documentali;
• le lungaggini procedurali (in periodo di COVID) da parte degli altri enti coinvolti … (E) Sulla contestazione di mancata messa a disposizione di estintori per le prove selettive aziendali … il veva segnalato al collega he, nell'area, erano già Pt_1 Parte_2 presenti estintori perfettamente funzionanti ma che, avendo superato il periodo di revisione semestrale, dovevano essere revisionati (formalità burocratica); … dunque quelle contestate con la missiva 05.08.2022 erano inadempienze strumentalmente costruite < su fatti non veritieri, alcuni dei quali anche diffamatori, < su evenienze determinate da problemi generati da terzi, tra cui anche e soprattutto dal proprio diretto superiore Responsabile Ufficio Patrimonio Ing. , e comunque in alcun modo associabili a Per_6 cause di negligenza o inadempienza imputabili al stesso, non Pt_1 avendo il violato i generali obblighi di diligenza e correttezza nel Pt_1 rapporto di lavoro, non avendo causato disservizi nell'ambito delle funzioni assegnategli, non avendo causato pregiudizio né danno alla Società, non avendo violato la normativa di legge né le procedure aziendali, non avendo inciso negativamente sulle performances di approvvigionamento e manutenzione né sugli standards di qualità dei servizi oggetto dei procedimenti affidatigli;
… il giorno 17 ottobre 2022, nelle more del termine per svolgere le difese avverso detta seconda contestazione e allorchè la prima contestazione sembrava ormai archiviata, il mentre era a Pt_1 lavoro, si è visto consegnare a mani, dall'Ing. (suo Persona_7
Capo Unità, 8 Livello Quadro), missiva datata 14.10.2022 (doc.23 fasc. I grado cit.) con cui gli veniva intimato il licenziamento per giusta causa e con effetto immediato proprio per i fatti censurati con la predetta I contestazione 05.08.2022; 3. “NULLITA' E/O INEFFICACIA DEL RECESSO (A1) per intervenuta rinuncia tacita del datore al potere di licenziamento. Violazione dell'art.7 l.300/70 in combinato disposto con l'art.68 comma 9 CCNL Nullità della CP_2 sentenza per vizio di ultrapetizione. Come si evince dalla documentazione Contr (doc.23 cit.), ha intimato al il licenziamento per giusta causa Pt_1 datato 14.10.2022 e consegnato in data 17.10.2022, all'esito di procedimento disciplinare attivato con lettera di contestazione disciplinare datata 05.08.2022 consegnata il 10.08.2022 e nel quale ha fissato e ha effettivamente tenuto l'audizione difensiva del lavoratore in data 05.09.2022: da tale data sono iniziati a decorrere i 30 giorni lavorativi (id est tutti i giorni feriali sabati inclusi, salvo che il sabato non cada in un giorno festivo) entro cui l'art.68 comma 9 CCNL di settore (doc. Dter cit.) prevede che il datore di lavoro debba “conclude[re] l'istruttoria e motiva[re], per iscritto, all'interessato l'irrogazione dello specifico provvedimento disciplinare tra quelli di cui al comma 1, lettere b), c), d),e), f)”. Con la precisazione che, “Decorso tale termine, l'azienda non può comminare al dipendente alcuna sanzione al riguardo”, con conseguente estinzione del potere disciplinare datoriale …”; 4. “Abis) NULLITA' E/O INEFPFICACIA DEL RECESSO PER VIOLAZIONE DI REQUISITI PROCEDIMENTALI DI LEGGE Abis) Per violazione diritto di difesa - mancato accesso atti. Come confermato dall'istruttoria documentale espletata, il una volta ricevuta la contestazione disciplinare 05.08.2022, ha Pt_1 tempestivamente chiesto di poter visionare ed estrarre copia degli atti relativi al procedimento disciplinare attivato nei suoi confronti, nel legittimo esercizio del diritto di difesa. Nel procedimento disciplinare l'incolpato ha diritto di prendere visione della documentazione su cui si fonda l'addebito, ove ciò sia necessario per un'adeguata difesa (cass. SL n. 6337/2013), rispondendo, la consultazione dei documenti aziendali a base dell'addebito, al principio di correttezza e buona fede che deve improntare l'intero procedimento disciplinare (Cass. SL n. 15966/2017) … con la presente e anche in tal sede il eitera richiesta di accesso agli atti già formulata, con pec 26.08.2022 Pt_1 Contr (doc.16 cit.) e disattesa da e dal Tribunale, chiedendo che la CDA adita Contr Voglia ordinare ad ex art.210 c.p.c., l'esibizione in giudizio dei seguenti documenti: < tutti gli atti che riguardano il procedimento disciplinare fasc. 2022/0293 e 2022/0484 come da Ordine di Servizio 92/2019, compresi quelli che ne hanno determinato il rispettivo avvio e i verbali della Commissione di Disciplina con indicazione dei membri che la compongono;
< ogni altro atto connesso, collegato e/o presupposto ai procedimenti disciplinari 2022/0293 e 2022/0484, anche di data ed estremi sconosciuti al ricorrente”:
5. Ater) NULLITA', ILLICEITA' E/O INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO perché irrogato per motivo illecito determinante Violazione dell'art.3 L. 108/90 e art.18 comma 1 L.300/70, in combinato disposto con gli art.1344 e 1345 c.c., in relazione anche all'art.2967 c.c. e art.116 c.c. E' affetto da nullità e, quindi, da inefficacia ex tunc il licenziamento che – come nel caso di specie - è stato intimato per motivo illecito determinante … La nullità discende proprio dal fatto che il licenziamento intimato al lavoratore è stato irrogato in ragione della asserita inadeguatezza delle misure organizzative da esso adottate nello svolgimento di fatto delle mansioni di RUP ovvero di Responsabile Impianti Tecnologici ovvero ancora per asserito mancato svolgimento di mansioni di Energy Manager, e, quindi, per motivo illecito determinante, e così esso assume i caratteri del licenziamento discriminatorio (Trib. Milano, N.2694 del 2007). E tale finalità ritorsiva si presenta, anche come esclusiva e determinante: il licenziamento non sarebbe stato intimato se la dedotta e strumentale inadempienza non vi fosse stata, la quale quindi costituisce l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dalla fondatezza delle censure addotte …”;
6. “In via subordinata (B) ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO (B1) licenziamento illegittimo e ingiustificato per insussistenza del fatto contestato. Diritto alla c.d. tutela reintegratoria attenuata (art.18 comma 4 e 7 st. lav.) VIOLAZIONE DELL'ART. 2967 C.C. per mancata applicazione della regola di giudizio sull'onere della prova VIOLAZIONE DELL'ART.115 C.P.C. per mancata utilizzazione delle prove ritualmente offerte dagli attori e mancata applicazione della regola della non contestazione VIOLAZIONE DELL'ART.116 C.P.C. per erronea e imprudente valutazione delle prove … La statuizione è illegittima, (i) sia perché il teste è lo stesso autore della Per_6 contestazione disciplinare e delle integrazioni disciplinari successive (doc.11 c/), con conseguente incapacità e comunque grave inattendibilità dello stesso;
(ii) sia perché il ha contestato l'inadempienza, proprio Pt_1
“elenca[ndo] le attività, di contro, curate in tale veste”, sulla cui prova orale poi è stato impedito dallo stesso GL che prima ha ammesso l'escussione dei testi indicati e informati su specifici fatti, poi ha escusso arbitrariamente su essi testi non indicati perché non informati, poi ha revocato la prova ulteriore come ammessa ritenendola superflua e poi ha fondato sulla relativa mancanza di prova il rigetto del ricorso stesso. Così procedendo il GL ha violato l'art.244 c.p.c. in quanto ha espletato la prova non sui fatti specificamente articolati e richiesti dalla parte, ha escusso i testi indicati su circostanze diverse da quelle per le quali erano stati indicati e richiesti di escussione, in aperta violazione del principio dispositivo (art.99, 112 c.p.c.) e in esercizio irrituale e abnorme dei suoi poteri dispositivi ex art.421 c.p.c. … In subordine B.2) licenziamento illegittimo e ingiustificato, per mancata integrazione della giusta causa. Diritto alla tutela indennitaria forte”.:
7. “In via ulteriormente subordinata (C) ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO per violazione del principio di immediatezza. Violazione degli art.1175 e 1375 c.c. Diritto alla c.d. tutela indennitaria forte”;
8. “Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in combinato disposto con l'art.420 comma 1 e 2 c.p.c.”.
In via preliminare, va da subito precisato che non si ravvisano profili di inammissibilità del gravame tempestivamente proposto. Nel merito, giova rilevare che già il Tribunale aveva precisato che
“appartengono al 7° livello professionale i "lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione con i responsabili di livello superiore, che, sulla base di direttive generali e con la preparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché i relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori delle unità organizzative di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili", tra i quali, titolo esemplificativo, per quanto di interesse: "capo settore: lavoratore responsabile di settore tecnico od amministrativo composto da più uffici;
(…) lavoratore responsabile del controllo di gestione, che coordina la redazione di programmi pluriennali e budget annuali, verificandone la coerenza con le direttive impartite dalla direzione ed assicura l'analisi ed il controllo periodico dell'andamento gestionale, avvalendosi delle opportune tecniche contabili e metodologie di analisi;
capo impianto: responsabile tecnico e/o amministrativo di impianto di smaltimento e/o trasformazione di rilevanti dimensioni e di tecnologia avanzata;
ecc". Appartengono, di contro, al superiore 8° livello i "lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione attiva ed immediata con la direzione e/o con i quadri. Oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria di livello 7, con ampia autonomia decisionale e un alto grado di competenze specialistiche sono preposti alla guida, al coordinamento e al controllo di struttura rilevante per peso strategico o dimensionale", tra i quali, titolo esemplificativo, per quanto di interesse: "capo servizio: lavoratore responsabile del coordinamento di più settori e con pluralità di compiti". … Sin dal C.C.N.L. del 1995 era previsto che "a far data dall'1/6/92 la qualifica di quadro è attribuita ai lavoratori inquadrati nell'8° e nel 7° livello, che siano titolari di posizioni di importanza strategica ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda e dimostrino un adeguato livello di professionalità e di affidabilità. Detti lavoratori devono possedere conoscenze teoriche e professionali di alto livello, nonché dei processi e delle metodologie gestionali aziendali e svolgere i compiti di direzione, rappresentanza esterna, sovraintendenza, coordinamento e controllo di unità organizzative o attività di primaria importanza, anche appartenenti a settori aziendali diversificati, ovvero essere investiti di funzioni professionali specialistiche di analoga importanza in relazione agli obiettivi alle strategie aziendali”. Nei successivi C.C.N.L. la previsione contrattuale è specificata nel senso che "è attribuita la categoria di quadro, sia di linea che di staff, ai dipendenti sia tecnici che amministrativi che, provvisti di competenza specialistiche, con carattere di continuità e con elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, svolgono funzioni di guida, coordinamento e controllo di servizi o unità organizzative aziendali ovvero funzioni di progettazione e/o gestione di programmi di rilevante importanza. Ricoprendo ruoli ad alto contenuto professionale, con personale contributo di particolare originalità e creatività, hanno responsabilità di risorse o anche di collaboratori e/o unità organizzative di particolare complessità”. Di talché, come si vede, la differenza tra il livello posseduto e quello rivendicato, entrambi comunque riferiti a lavoratori con funzioni direttive e di collaborazione apicale, risiede nei compiti di direzione, rappresentanza esterna, sovraintendenza, coordinamento e controllo di unità organizzative o attività di primaria importanza, svolti da lavoratori preposti alla guida, al coordinamento e al controllo di strutture rilevanti per peso strategico o dimensionale, con ampia discrezionalità di poteri, ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali”. In effetti, i lavoratori appartenenti al 7° livello sono coloro che coordinano e controllano i lavoratori delle unità organizzative di propria competenza e della quale sono formalmente responsabil, mentre quelli appartenenti all'8° sono preposti alla guida, al coordinamento e al controllo di struttura rilevante per peso strategico o dimensionale. Al riguardo, in primo grado sono stati escussi quattro testi ( , Testimone_2 [...]
, e ). Persona_7 Testimone_3 Testimone_4
Ebbene, alla luce delle dettagliate dichiarazioni rese dai testi sopraindicati deve escludersi che parte appellante abbia svolo mansioni superiori o che il licenziamento comminato allo stesso sia illegittmo. Infatti, non si vede sotto quale profilo si possa ritenere lo svolgimento di mansioni superiori senza che, tuttavia, emerga il coordinamento di una struttura rilevante. L'accertamento di una figura autonoma non comporta l'assegnazione di mansioni corrispondenti all'8° livello. Per lo svolgimento di queste ultime, inoltre, come correttamente ritenuto dal giudice d iprimo grado occorre fare riferimento all'effettivo importo dell'appalto e non a quello preventivato. I testi escussi hanno precisato che
“Come RUP assumeva decisioni in autonomia, poiché la firma del responsabile del procedimento è autonoma e non ha bisogno di ulteriori avalli. Per legge la responsabilità è diretta del RUP. Come responsabile impianti elettrici le sue firme erano autonome con la precisazione, tuttavia, che se un progetto di nuovo impianto o manutenzione di impianto doveva essere realizzato in house, non aveva bisogno di ulteriori firme;
se invece doveva avviare l'iter di una gara di appalto, aveva necessità della firma del responsabile del settore patrimonio del direttore generale, perché avrebbe impegnato l'azienda all'esterno nei confronti di terzi” (v. dich. Panei) e che “il sempre stato trattato e considerato, dall'Azienda, dai Direttori Generali e dai Pt_1 vari Dirigenti aziendali di settore via via succedutisi, come RUP di dette procedure, coordinandosi con l'AD senza intermediari;
“il RUP è una figura autonoma, per cui come è stato nominato direttamente dall'azienda - e per essa da una figura apicale, immagino il direttore generale o l'AD - così ad essa risponde. Questo vale per tutti i RUP” (v. dich. Vedovato). Del pari, i fatti contestati all'odierno appellante risultano comprovati dalle su richiamate dichiarazioni testimoniali (“per segnalare la imminente scadenza di un appalto il RUP può avvisare il responsabile dell'ufficio patrimonio in qualsiasi modo anche informale, a mezzo mail. Si tratta di un rapporto di collaborazione che dovrebbe essere continuo”, v. dich. Panei)
Invero, proprio quanto all'intimato licenziamento i relativi motivi di gravame devono essere congiuntamente valutati in quanto strettamente connessi. Quanto alla lettera di contestazioni occorre richiamare ciò che risulta precisato dal Tribunale nella impugnata sentenza:
“Con articolata lettera di contestazione del 10/8/2022 la società datrice di lavoro aveva, invero contestato all'ing. Impianti di climatizzazione Nel 2022 Le è stato Pt_1 affidato il ruolo di RUP dell'Appalto per la manutenzione degli impianti idrotermosanitari. Con lettera del 22 Settembre 2021 Lei è stato altresì incaricato della gestione e pianificazione del servizio di sanificazione e della relativa comunicazione ai vertici aziendali. Questa attività, al fine di garantire le obbligatorie condizioni di prevenzione, anche rispetto al rischio di contagio da Covid-19, richiede particolare attenzione e diligenza da parte del RUP e dei Direttori esecuzione del contratto (DEC). A tal proposito, due dei tre DEC nominati a Suo riporto funzionale hanno comunicato immediatamente l'esaurimento dei fondi su tre dei cinque lotti dell'Appalto: - Lotto III Roma Sud (DEC Geom. ); - Lotti IV Roma Est e V Cimiteri Capitolini Testimone_3
(DEC Geom. . A questo punto, è dovuto intervenire il Suo Persona_8 responsabile, Ing. , resosi conto che gli interventi sui citati quadranti erano Per_6 fermi per assenza di fondi, il quale ha richiesto urgentemente al dipendente CP_5
Roma Ovest) di sopperire attraverso altro
[...] Controparte_6
Appalto - l'Accordo Quadro, dove quest'ultimo è Direttore dei Lavori. Ciò ha consentito di sopperire ai mancati interventi presso la Direzione Generale a far data dal 1° Giugno e, procedendo a tappe forzate - con ben cinque squadre dedicate -, durante le successive festività. Con la stessa metodologia si è dovuto operare presso: TO PA Asilo Nido Pontina Ta.Ri. Ostia Inoltre, in data 31 Maggio 2022, mentre - con l'ausilio di un'altra società: afferente all'Accordo Quadro, RUP Ing. Controparte_7
, erano in corso le operazioni di ripristino della funzionalità Per_9 Controparte_8 Part delle macchine VRV della Sede Direzionale, con il Suo consenso in qualità di il Part Direttore del lotto III dell'Appalto che la vede ha bloccato le macchine dell'impianto di condizionamento - per inciso del tutto funzionati - dell'Ufficio dell'attuale Direttore Generale e si è rifiutato di far procedere alle manutenzioni necessarie, adducendo che la manutenzione spettava alla Società quale Pt_4
Terzo Responsabile aggiudicatario del medesimo lotto e, pertanto, non sarebbe stato possibile ad altre Società agire sui dispositivi da essa manutenuti. A tal punto e di conseguenza, l'ing. Le ha chiesto, immediatamente, e più volte ha dovuto Per_6 sollecitara, di visionare la ricevuta di trasmissione della comunicazione al Comune di Roma della presa in carico dell'incarico di Terzo Responsabile da parte della Società cosicché si potesse, almeno, giustificare questo atteggiamento. Lei ha Pt_4 presentato, dopo ben tre settimane dalla richiesta, e quindi solo in data 08/07 u.s., non le citate ricevute di trasmissione della comunicazione al Comune di Roma da parte della Società bensì la denuncia di smarrimento delle ricevute stesse, peraltro Pt_4 prodotta lo stesso giorno. Successivamente, a seguito dell'ennesima segnalazione di malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione della sede di via Pontina, ricadente nel medesimo lotto, l'ing. ha disposto un sopralluogo in data 11 Luglio 2022 Per_6 partecipandovi personalmente e coinvolgendo altra Società - , per Controparte_8 rimediare alle gravissime carenze, criticità e malfunzionamenti a Lei più volte segnalati, ma invano, in relazione a tale sede, malgrado il Suo ruolo di RUP dell'Appalto di Manutenzione degli Impianti Idrotermosanitari, pur essendone perfettamente a conoscenza in quanto già riscontrati anche dal Geom. (avendo Testimone_3 questi preso parte ai precedenti sopralluoghi ed essendo firmatario del rapporto inerente la Visita Ambienti di Lavoro). I gravi problemi riscontrati dall'impianto di climatizzazione sono solo così stati risolti. In aggiunta, a seguito del controllo sulla contabilità del Lotto III eseguito il 10 Giugno 2022 da parte dell'ing, , è Per_6 emerso che al mese di settembre 2021 i fondi disponibili non risultavano affatto esauriti, tanto che sono stati emessi ulteriori SAL nel mese di ottobre 2021 e di Giugno 2022 sul medesimo lotto. Quanto sopra rappresenta una gravissima violazione delle responsabilità in capo al RUP, tenuto conto che la disponibilità del budget sul lotto III consentiva certamente di effettuare le prescritte sanificazioni e di completare tutte le attività richieste e da Lei ritardate od omesse presso le sedi aziendali. Tali Suoi comportamenti hanno esposto la Società anche a potenziali danni e inefficienze collegate alle condizioni lavorative dei dipendenti della sede centrale, in conseguenza delle elevate temperature interne registrate per un periodo prolungato, non avendo Lei programmato alcuna misura risolutiva dei problemi insorti. Incarico di Energy Manager Con OdS n°12 - pagina 9 - del 20 Gennaio 2022, inoltre, Le è stato conferito l'incarico di Energy Manager, ruolo cruciale soprattutto per il 2022, anno in cui si impone il monitoraggio delle società - reale e non stimato - in tema di consumi energetici. Ebbene, trascorsi già sei mesi dall'affidamento dell'incarico, residuando soltanto altri sei mesi alla fine dell'anno, risulta che Lei abbia compiuto pressoché nulla in merito. Contratti di manutenzione ascensori. In data 08/07/2022, il Suo Responsabile ing.
[...]
è venuto a conoscenza che i contratti di manutenzione degli ascensori sono Per_6 ormai scaduti, ma nulla è stato da Lei predisposto, sempre in veste di RUP, per il rinnovo degli affidamenti c/o per garantire la continuità dell'assistenza necessaria;
pertanto, tutte le sedi, gli stabilimenti e i cimiteri Capitolini risultano attualmente privi di manutenzione agli ascensori, esponendo l a evidenti rischi in termini di CP_9 funzionalità e sicurezza. Rilascio codice ditta da parte dell . In Controparte_4 aggiunta, Lei avrebbe dovuto vigilare sul procedimento di emissione, da parte dell , del "Codice Ditta" relativo al serbatoio di carburante per il Controparte_4 gasolio per autotrazione dello al fine di consentire l'uso Parte_5 dell'impianto di distribuzione di carburante. Al momento, trascorsi ormai circa due anni dall'affidamento della pratica, lo stabilimento non risulta ancora dotato di tale codice, né risulta avviata alcuna attività o intervento risolutivo in merito, rendendone così impossibile l'utilizzo e generando grave inefficienza di gestione in danno al patrimonio aziendale (il rifornimento ai mezzi effettuato fuori dallo stabilimento ha un costo maggiore). Estintori In occasione della selezione del Personale, da svolgersi nel locale interrato della Sede Centrale di Via Calderón de La Barca dal 05 al 21/07/2022, Lei stesso ha accertato l'assenza di nr. 4 estintori necessari ai fini del rispetto delle prescrizioni di salute e sicurezza;
in data 04/07/2022, giorno prima della prova, il Suo responsabile ing. ha riscontrato che, malgrado il sopralluogo da Lei Per_6 effettuato in data 23/06/2022, Lei non aveva ancora provveduto a rendere disponibili gli estintori richiesti, attribuendo la responsabilità dell'inerzia al geom. (da Lei Parte_2 asseritamente avvertito per tempo), il quale ha invece dichiarato di essere stato allertato soltanto il giorno prima delle prove in relazione a tale criticità. Di conseguenza, al fine di dar seguito alle prove selettive come da programma, l è stata CP_9 costretta ad acquistare tali estintori in emergenza e facendo ricorso alla cassa (Lei stesso ha provveduto all'acquisto), peraltro soltanto grazie all'intervento del Suo responsabile, in assenza del quale la Società avrebbe dovuto rinviare le prove (per difetto dei requisiti di sicurezza dei locali) causando gravissimi ritardi e danni (anche patrimoniali) per riorganizzare la selezione con oltre cinquecento partecipanti. Tali Suoi comportamenti e condotte negligenti e omissive (di cui ciascuna riveste autonoma e grave rilevanza disciplinare) hanno causato evidenti disservizi nell'ambito delle funzioni a Lei assegnate e, oltre a integrare violazione delle più elementari regole e dei generali obblighi di diligenza, correttezza, lealtà e fedeltà derivanti dal rapporto di lavoro, anche in ragione della professionalità e autonomia richiesta dall'inquadramento posseduto e dal ruolo ricoperto, nonché delle responsabilità ad esso connesse, comportanti un'accentuata diligenza, perizia e attenzione, costituiscono altresì palese inosservanza della disciplina di legge vigente e della normativa aziendale, determinando ingenti danni economici e palese inefficienza dei processi, incidendo direttamente sulle performances di approvvigionamento e manutenzione e sugli standard di qualità dei beni, servizi e lavori oggetto dei procedimenti di cui Lei è responsabile”.
4.2.2 Tale essendo l'oggetto dell'addebito disciplinare, si osserva, in primo luogo, che i fatti materiali elencati nella lettera di contestazione non sono stati contestati dall'ing. il quale, né nelle note giustificative, né nell'atto introduttivo Pt_1 del presente giudizio, ha mai negato la loro sussistenza, deducendo, piuttosto, non essere i fatti addebitabili a propria responsabilità. Di talché, in primo luogo, deve ritenersi accertato, perché documentalmente comprovato e dal ricorrente non contestato, che i fatti oggetto di addebito, nella loro materialità, siano sussistenti”. Ebbene, quanto precisato al riguardo dal Tribunale non risulta oggetto di specifica censura (parte appellante si è limitata a precisare che rispetto al“l'accadimento materiale in senso fenomenico … la mera negazione sarebbe stata certamente puerile”). Peraltro, va richiamato quanto recentemente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nei giudizi antidiscriminatori, in applicazione delle direttive n. 2000/78/CE, n. 2006/54/CE e n. 2000/43/CE, così come interpretate dalla CGUE, i criteri di riparto dell'onere probatorio sono quelli speciali di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2003, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, ma solo con agevolazione in favore del ricorrente: conseguentemente, incombe sul lavoratore l'allegazione e dimostrazione del fattore di rischio e il trattamento che assume meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, con deduzione della significativa correlazione tra tali elementi;
il datore di lavoro è tenuto a dedurre e a provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della misura oggetto di controversia”, così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 6965 del 16/03/2025. Peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità in precedenza aveva comunque precisato che “Il nuovo testo dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, ha previsto, ai fini della nullità del licenziamento, la rilevanza del motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., anche non necessariamente unico, il cui carattere determinante può restare escluso dall'esistenza di un giustificato motivo oggettivo solo ove quest'ultimo risulti non solo allegato dal datore di lavoro, ma anche comprovato e, quindi, tale da poter da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo illecito”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 30429 del 23/11/2018; si veda anche Cass, Sez. L - , Sentenza n. 9468 del 04/04/2019, secondo cui “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, invece di vagliare in via preliminare il giustificato motivo oggettivo addotto, aveva operato un indebito giudizio di comparazione tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali)”. In buona sostanza, per verificare la sussistenza della asserita natura discriminatoria (invero ritorsiva) dell'impugnato licenziamento occorre in via previa e, in ogni caso, accertarne la fondatezza in termini di giusta causa. Orbene, circa gli addebiti a carico dell'odierno appellante occorre far riferimento a quanto emerso dalla dichiarazioni testimoniali e il teste ha detto Tes_1 Contr che “Non c'era nessun altro all'interno di che potesse dire che l'impianto a corredo di un immobile necessitasse di verifiche o manutenzione straordinaria”; “il ricorrente era l'unica interfaccia aziendale con il corpo nazionale dei vigili del fuoco, sicché si occupava non solo dei progetti inerenti la sicurezza aziendale, ma anche del loro periodico aggiornamento” Quanto all'addebito di inadempienze commesse nell'esecuzione dell'incarico di RUP nell'appalto per la manutenzione degli impianti idrotermosanitari, il Pt_1 agendo con diligenza, nella sua qualità, avrebbe dovuto domandare lo spostamento dei fondi da un altro capitolo di spesa o anticiparli dall'anno successivo (v. dich. del teste , le cui affermazioni rese sotto il vincolo di impegno a dire la verità non Per_6 possono non essere oggetto di positiva valutazione). Quanto, poi, all'addebito di inadempienze commesse nell'esecuzione dell'incarico di Energy Manager, conferito Contr all'appellante, sempre il teste ha affermato: "Essendo la più grande Per_6 municipalizzata di Europa ha necessità di un manager per l'ottimizzazione dei consumi e la scelta delle fonti energetiche. Si scelse di porlo all'interno dell'ufficio patrimonio. Nel 2022 in particolare venne richiesto agli energy manager non già una stima dei risultati ma una misurazione effettiva dei consumi, ma visto che non mi giungeva alcunché da parte sua, l'ho sollecitato a ottemperare agli adempimenti richiesti. Era un obbligo di legge su tutto il territorio nazionale”. Quanto, inoltre, all'addebito di Part inadempienze commesse nell'esecuzione dell'incarico di nell'appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori ed elevatori, giova sottolineare che gli impianti elevatori furono fermati per una ventina di giorni (v. dich. del teste ), in quanto il contratto di manutenzione era cessato senza rinnovo, Tes_1 Part senza che il si fosse tempestivamente attivato per ottenerne la proroga: "l'appalto per il servizio di manutenzione degli ascensori è unico per tutte le sedi aziendali e quindi scadeva per tutte le sedi nello stesso momento. È vero che venni a conoscenza che nel luglio 2022 era in scadenza o forse era proprio scaduto. Il RUP si attiva un po' prima rilevando la prossima scadenza dell'appalto in maniera tale da chiederne l'estensione oppure rinnovarlo con nuova gara. Quando l'appalto è scaduto non si può più estendere e gli ascensori vanno fermati. Probabilmente nel contratto era previsto il quinto d'obbligo, ma è sempre il RUP che deve rappresentare la scadenza dell'appalto è chiedere il quinto d'obbligo" (v. dich. del teste ); “quando il contratto è Per_6 in scadenza il RUP deve sottoporre un nuovo contratto o una proroga, sempre insieme al responsabile ufficio patrimonio, perché è anche suo interesse” (v. dich. del teste anche le e-mail del 27/6/2022 e 8/7/2022 di , che aveva Tes_4 Testimone_2 avvisato l'appellante, nella qualità di RUP, dell'imminente scadenza dell'appalto. In particolare, il teste a precisato che “il responsabile dell'ufficio patrimonio invia Tes_4 la richiesta al controllo di gestione” (teste Inoltre, quanto all'addebito di Tes_4 inadempienze commesse nell'esecuzione dell'incarico di Responsabile impianti tecnologici, in relazione al mancato rilascio del codice ditta per il serbatoio di carburante per gasolio per autotrazione dello il teste Parte_5 [...] ha precisato che: "serviva di sbloccare tale pratica e quando parlavo con Per_6 gli altri interlocutori nella catena delle cose da fare – mi riferisco a mi veniva CP_8 risposto sempre che stavano aspettando i codici che doveva fornire Non so Pt_1 dire perché non li fornisse. Era un incarico che gli era stato affidato credo già nel 2020". Infine, quanto all'addebito di inadempienze commesse nell'esecuzione dell'incarico di Responsabile della manutenzione degli impianti antincendio, in relazione alla carenza degli estintori nel locale interrato della sede centrale, l'appellante, nella sua qualità, avrebbe dovuto vigilare, di talché l'omesso adempimento ha comportato la necessità di provvedervi altrimenti, con l'acquisto per cassa, anziché nell'ambito dell'appalto, con addebitabilità alla sua responsabilità. Pertanto, richiamando quanto correttamente ritenuto dal giudice di primo grado nel caso di specie, “è risultato provato il comportamento gravemente Part negligente addebitato al ricorrente, nel ruolo e con la responsabilità di nell'appalto Part per la manutenzione degli impianti idrotermosanitari, di Energy Manager, di nell'appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori ed elevatori, di Responsabile impianti tecnologici, nonché di Responsabile della manutenzione degli impianti antincendio, tale da rendere cagionato danno, anche patrimoniale, al datore di lavoro … D'altro canto, a nulla rileva l'eventuale tenuità del danno patrimoniale cagionato al datore di lavoro, poiché, per consolidata giurisprudenza, “in tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, n. 8816 del 05/04/2017) … , deve convenirsi che i fatti oggettivi, come ricostruiti in giudizio, singolarmente ricostruiti e nel loro complesso, si pongano come gravemente lesivi degli obblighi fondamentali del rapporto e giustifichino, sul piano della proporzionalità, nei suoi risvolti oggettivi e soggettivi, la sanzione espulsiva”. Vero è che l'appellante ha evidenziato che: “”il GL avrebbe dovuto valutare la grave inattendibilità e così valutare le sue dichiarazioni solo subordinatamente alla loro coerenza e corrispondenza col contenuto delle altre dichiarazioni testimoniali, di cui il GL mostra di non aver fatto alcun esame né prudente motivazione della loro non considerazione. Ciò in evidente violazione dei criteri di ragionevole e motivata valutazione delle prove orali, soprattutto ove siano in contrasto con altre deposizioni e vertano su fatti decisivi. E' errata dunque la sentenza di I grado laddove la stessa, ritenendo prevalente deposizione del nella parte non coincidente con Per_6 quella del ”, per tale via ha ritenuto accertata “la mancanza di diligenza del Tes_3
RUP, il quale, pur a conoscenza dell'esaurimento dei fondi e dell'esigenza stringente di dover provvedere alla sanificazione degli impianti per la loro messa in funzione,
[avrebbe] omesso di adottare ogni accorgimento per appurare il motivo del mancato rilascio della autorizzazione, avendo immotivatamente trascurato una richiesta di integrazione documentale ricevuta dalla collega ”, e con conseguente Parte_6
“pregiudizio all'azienda, … dovuta intervenire in emergenza utilizzando i fondi di altri appalti, a tutela della salute dei lavoratori” (pag.22 sent.). Medesime censure di erronea e incompleta valutazione delle risultanze istruttorie acquisite inficiano la statuizione di primo grado”. Invero, al riguardo, giova precisare che sulla dedotta inattendibilità del teste
[...] già questa Corte si è pronunciata né una eventuale corresponsabilità della Per_6
escluderebbe la responsabilità dell'appellante. Parte_6
Infine, certamente, il fatto che gli inadempimenti addebitati all'odierno appellante siano relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022, e che la contestazione disciplinare sia avvenuta il 10/8/2022 rendono del tutto tempestiva quest'ultima. Ne consegue il rigetto dell'appello. In considerazione della soccombenza. le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico dell'appellante. Deve darsi atto, poi, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 7.10.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2329/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 4850/2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Mestichelli ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Rieti, Via Garibaldi, 264/E; APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena Galatola ed elettivamente CP_1 domiciliata in Roma, Via Avezzana, 1; APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, , iscritto all'Ordine degli ingegneri della Parte_1 provincia di Roma conveniva in giudizio , premesso di esserne dipendente CP_1 sin dal 6/12/1996, con inquadramento al 7° livello del C.C.N.L. , quale CP_2 funzionario addetto all'Area tecnica amministrativa, deduceva di avere continuativamente svolto, sin dall'assunzione, per la copertura di un posto vacante in organico e non in sostituzione di colleghi temporaneamente assenti, mansioni diverse e più complesse del livello di inquadramento, corrispondenti al superiore 8° livello, nella specie quale responsabile tecnico interno per gli impianti elettrici aziendali, responsabile impianti tecnologici, Responsabile della manutenzione degli impianti antincendio, consulente tecnico di parte dell'azienda, responsabile unico del procedimento in 10 procedure di gara d'appalto con base d'asta anche superiore a 3 milioni di euro, nonché, da ultimo, finanche Energy Manager. Tanto premesso, il ricorrente impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli da con CP_1 lettera del 14/10/2022, per intervenuta rinuncia tacita al potere di licenziamento, per revoca implicita da parte datoriale, per violazione del suo diritto di difesa per mancato accesso agli atti, nonché, nel merito, perché determinato da motivo illecito determinante o, in ogni caso, per insussistenza dei fatti contestati, per mancata integrazione della giusta causa o per violazione del principio di immediatezza. Esposti i conteggi delle differenze retributive maturate, il ricorrente concludeva domandando l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni: “Voglia il Giudice del Lavoro adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: (I) con riferimento al licenziamento per giusta causa 14-17.10.2022 In via principale: (A)(Abis)(Ater) accertato e dichiarato che il licenziamento in esame è nullo e/o inefficace per le ragioni esposte sub precedente paragrafo (A) pag.34-37, ovvero paragrafo (Abis) pag.37-39, ovvero è nullo, illecito e/o inefficace per le ragioni esposte sub precedente paragrafo (Ater) pag.39-41; dichiarare nullo il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ex art.18 St. Lav. e alla indennità risarcitoria, in misura pari alla retribuzione globale di fatto (RGF) che il lavoratore avrebbe percepito dalla data del licenziamento alla data della sua effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a 5 mensilità; RGF che, in tal sede, si indica in somma pari a € 3.494,55, oltre rivalutazione e interessi, ovvero in quella diversa che risulterà accertata in corso di causa;
nonché al pagamento di tutti gli oneri necessari ad adeguare la sua posizione previdenziale e assistenziale. In via subordinata: (B1)(B2) accertato e dichiarato che il licenziamento in esame è illegittimo e ingiustificato, per le ragioni esposte sub precedente paragrafo (B1) pag.43-46 del presente ricorso, ovvero sub precedente paragrafo (B2) pag.47-48 del presente ricorso;
annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di legge (12 mensilità), indicando come RGF l'importo unitario di € 3.494,55, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale. In subordine, ove il giudice dovesse ritenere il licenziamento 14- 17.10.2022 illegittimo per mancata ricorrenza degli estremi della giusta causa addotti dal datore di lavoro, nel dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, Voglia condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nel numero massimo di mensilità consentite dalla legge calcolate sull'ultima retribuzione globale di fatto come sopra indicata (l'importo unitario di €3.494,55), tenendo conto dell'anzianità del lavoratore e del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo;
In via ulteriormente subordinata (C) accertato e dichiarato che il licenziamento in esame è illegittimo e ingiustificato, perché fondato su fatti tardivamente contestati per le ragioni esposte sub precedente paragrafo (C) pag.48- 50 del presente ricorso, nel dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, Voglia condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nel numero massimo di mensilità consentite dalla legge calcolate sull'ultima retribuzione globale di fatto come sopra indicata (l'importo unitario di €3.494,55), tenendo conto dell'anzianità del lavoratore e del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo;
II) In ogni caso, con riferimento alle mansioni superiori di fatto svolte A) accertare e dichiarare che il ricorrente, dal dicembre 1996 e comunque fino al 14-17 ottobre 2022, ha svolto, in modo continuativo e prevalente, mansioni di fatto proprie di qualifica superiore (Livello Q Quadro – ex 8 Livello Quadro) rispetto a quella di formale appartenenza (7 Livello) per l'effetto B) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente e condannare la Società resistente, ai sensi dell'art.2103 c.c., in combinato disposto con l'art.16 comma 4 CCNL Federambiente e col punto 7 della Disciplina integrativa relativa ai Quadri. < al riconoscimento, in favore del ricorrente, del superiore inquadramento (Livello Q Quadro – ex 8 Livello Quadro CCNL di Settore) con decorrenza dal dicembre 2010; < al pagamento, in favore del lavoratore, delle differenze retributive derivanti dall'applicazione del superiore Livello (Livello Q Quadro), con decorrenza dal luglio 2012 e fino alla cessazione (ottobre 2022); differenze che si quantificano nella complessiva somma di €149.504,99 oltre rivalutazione e interessi successivi, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa, da liquidarsi sempre al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. B1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al corrispondente ricalcolo e adeguamento della posizione contributiva e previdenziale maturata, con oneri a carico del datore di lavoro. D) condannare, in ogni caso, la Società resistente al pagamento delle spese di lite”. Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e CP_1 concludendo per il suo rigetto. Il Tribunale rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquidava in complessivi € 6.699,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge.
Con ricorso depositato in data 7.8.2024, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma. Si è costituita che ha chiesto: CP_1
“IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello promosso per scadenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., con ogni conseguente statuizione in tema di cosa giudicata;
- NEL MERITO, respingere il ricorso promosso dal Sig. d assolvere la Società appellata da ogni domanda in Parte_1 esso contenuta;
- CONSEGUENTEMENTE, confermare la legittimità del licenziamento intimato al Sig. e, per l'effetto, rigettare la richiesta di Parte_1 reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento del danno richiesti;
- IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la sussistenza quanto meno di un giustificato motivo soggettivo in relazione al licenziamento intimato al Sig. Parte_1
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi
[...] di accertamento dell'illegittimità del licenziamento del Sig. Parte_1 escludere la reintegrazione e ridurre l'indennità risarcitoria alla misura minima ovvero ridurre la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'appellante all'importo minimo di 12 mensilità ai sensi dell'art. 18, commi 5° e 7°, Stat. Lav. e comunque ridurre tale importo, a titolo di compensatio lucri cum damno, dell'aliunde perceptum ovvero dell'aliunde percipiendum;
- IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI SUPERIORE INQUADRAMENTO ED ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE, rigettare le avverse domande siccome prescritte e, comunque, infondate in fatto e diritto;
- IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di differenze retributive, limitare comunque l'importo di tali differenze in considerazione di quanto esposto nel presente atto. - IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Con l'atto di appello censura la decisione del Parte_1
Tribunale per 1. “VIOLAZIONE DELL'ART.2103 COMMA 7 C.C. in combinato disposto con l'art.16 comma 4 CCNL Federambiente e col punto 7 della Disciplina integrativa relativa ai quadri VIOLAZIONE DELL'ART.2967 C.C. per mancata applicazione della regola di giudizio sull'onere della prova VIOLAZIONE DELL'ART.115 CPC per mancata utilizzazione delle prove ritualmente offerte dagli attori e mancata applicazione della regola della non contestazione VIOLAZIONE DELL'ART.116 CPC per erronea e imprudente valutazione delle prove NULLITA' DELLA SENTENZA per difetto di motivazione DIRITTO DEL RICORRENTE ALL'INQUADRAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI SUPERIORI SVOLTE DIRITTO AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE CONSEQUENZIALI.”. Dice l'appellante: “il durante tutto il periodo di lavoro espletato (dicembre 1996 – ottobre Pt_1
2022, e dunque per 26 anni di servizio), è stato assegnato e ha svolto, con stabilità, senza interruzioni e con prevalenza, per tipologia e quantità, l'incarico di Responsabile tecnico interno per gli impianti elettrici aziendali ex Lg 46/90 (attuale DM 37/08) sulla base di provvedimento formale di incarico (v. comunicazione 09.12.1996, doc.2 fasc. I grado cit.), come attestato CP_3 dai c.d. “ordini di servizio”, e cioè provvedimenti aziendali ricognitivi della microstruttura esistente in azienda e confermativi degli incarichi in essere (doc.
2.1.a fasc. I grado cit., pag.50; doc.
2.1.b fasc. I grado cit., pag.6; doc.
2.1.c fasc. I grado cit., pag.5) nonchè dalle Certificazioni di conformità e/o di rispondenza, redatte dallo stesso ai sensi della ex L.46/90 nel Pt_1 periodo 1997-2021 (doc.2bis fasc. I grado cit.); circostanze documentali, pacifiche e confermate dai testi escussi: … al momento del Tes_1 conferimento di incarico al e per tutto il periodo in cui è stato svolto Pt_1 dallo stesso (1996 – 2022), la postazione lavorativa Responsabile tecnico impianti elettrici aziendali era vacante in pianta organica … (i) prima della assunzione del e fino a quella data (dicembre 1996), l'incarico era Pt_1 stato svolto da consulenti esterni (Ing. (ii) poi, con Persona_1 l'assunzione del viste le sue competenze, il servizio è stato Pt_1 reinternalizzato e chiuse le collaborazioni esterne a quella data in essere;
(iii) dopo il licenziamento del le dette mansioni sono state, di nuovo Pt_1 affidate a consulenti esterni … a far data dal febbraio 2019, l'incarico di responsabilità degli impianti elettrici è stato ampliato, per il fino a Pt_1 ricomprendere l'incarico di responsabilità per “tutti gli impianti tecnologici interni alle sedi aziendali” (v. ordine servizio 29/2019, doc.
2.1.c fasc. I grado cit.) … e detta postazione, fino al febbraio 2019, era stata ricoperta, in successione, da altri colleghi di lavoro, tra cui Ing. fino al Persona_2
2001 e Ing. fino al febbraio 2019, entrambi inquadrati Persona_3 al Livello Quadro … e le mansioni di Responsabile impianti tecnologici Contr appartengono al Livello Q (Quadro), per stessa ammissione di la quale, nell'organigramma aziendale di approvazione della Microstruttura in cui era ed è stato incardinato lo stesso (“Servizio Gestione Patrimonio”, Pt_1 pag.47, doc.
2.1.a fasc. I grado cit.), sotto la articolazione aziendale
“Manutenzione Impianti Tecnologici” inquadra all'8 Livello Q i dipendenti di pari grado del (Responsabile “Gestione Depuratori” e “Impianti Pt_1
Sanitari, Termici, Idraulici” era appunto l'Ing. , inquadrato all'8 Livello Per_3
Quadro) … L'istruttoria svolta, documentale, testimoniale e per fatto pacifico, ha ampiamente dimostrato che l'odierno appellante sin dal dicembre 1996 e, comunque, da tale data continuativamente fino al licenziamento (ottobre 2022) - e, quindi, per oltre 6 mesi reiterati durante tutto lo svolgimento del rapporto - in modo continuativo e prevalente, mansioni di fatto superiori (Livello Q Quadro) rispetto a quelle proprie della qualifica formalmente posseduta (7 Livello) … la sentenza di I grado merita censura nella parte in cui (iv) pur avendo riconosciuto che tutti gli “incarichi a lui affidati di Responsabile tecnico interno per gli impianti elettrici aziendali, Responsabile impianti tecnologici, …. Consulente tecnico di parte dell'azienda, Responsabile unico del procedimento in 10 procedure di gara d'appalto …, nonché, da ultimo, l'incarico di Energy Manager” (pag.6 sent.), sotto il profilo probatorio, “risult[erebbero] documentalmente” provati” (pag.6 sent.); (vi) pur avendo correttamente rilevato che “la qualifica di QUADRO è attribuita AI LAVORATORI INQUADRATI nell'8° e NEL 7° LIVELLO” per stessa previsione del CCNL 1995 di Settore, per il quale, infatti, ciò che conta è la tipologia apicale delle funzioni esercitate;
ha poi erroneamente statuito laddove, (v) ha omesso ogni adeguata considerazione della qualità apicale delle mansioni svolte dal invece risultate, per tabulas, per testi e per fatto pacifico, Pt_1 come innegabilmente caratterizzate da “AMPIA AUTONOMIA DECISIONALE e un ALTO GRADO DI COMPETENZE SPECIALISTICHE” (pag.7 sent.), come “di importanza strategica ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda e dimostrino un adeguato livello di professionalità e di affidabilità” (pag.7 sent.), come “provvisti di competenza specialistiche”, ovvero come “funzioni di progettazione e/o gestione di programmi di rilevante importanza” (pag.7 sent.) … la sentenza merita integrale riforma, poggiando la stessa < su una erronea valutazione della effettiva qualità e quantità delle mansioni realmente espletate dal ricorrente, per il tempo di legge dedotto e dimostrato;
< su una erronea applicazione del criterio di prevalenza, “in caso di mansioni promiscue” … la giurisprudenza più recente ha affermato che, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza, la prevalenza non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica ovvero occasionale (Cass., 21 giugno 2013, n. 15736; è stata considerata caratterizzante una mansione esercitata con scarsa frequenza ma che richieda un alto grado di specializzazione da Cass. 8330/1992 …”;
2. omessa considerazione della “ NULLITÀ, ILLICEITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO DEL RICORRENTE”. Sostiene l'appellante: “L'istruttoria svolta ha, infatti, pienamente dimostrato: 25.1. – che, con missiva racc. a mani datata 05.08.2022 e consegnata in data 10.08.2022 (doc.14 fasc. I grado cit.) Contr ha infondatamente censurato al sserite mancanze lavorative Pt_1 che lo stesso avrebbe posto in essere, nel periodo gennaio 2022 – luglio 2022, nello svolgimento della propria attività lavorativa, senza indicare le norme disciplinari, di legge e di CCNL, che avrebbe violato e criticando il merito di scelte tecniche e gestionali adottate dal ricorrente nel normale svolgimento delle attività affidategli, anche ultra vires … (A) sulla questione gestione appalto idrotermosanitario … un singolo 7° livello è privo dell'autorità per rapportarsi con altre unità ed è privo di collaboratori e di capacità logistiche per poter sostenere l'attività di RUP, in contemporanea con altre … RUP è autonomo nell'utilizzo dei fondi destinati all'appalto per l'anno di competenza;
ma se deve chiedere lo spostamento di fondi da un altro capitolo o da un'altra annualità, deve provvedervi il responsabile dell'ufficio patrimonio … (B) Sulla contestazione di mancato svolgimento dell'attività di Energy Manager … a far data dal gennaio 2022 e fino alla cessazione (ottobre 2022), il ha svolto appieno il ruolo di Energy Manager, Pt_1 eseguendo attività di progettazione, contrattuale e gestionale per Contr l'efficientamento energetico degli impianti (v. doc.B1-B8 fasc. I grado cit.), avendo < effettuato regolari comunicazioni trimestrali al controllo di gestione sul consumo di energia (doc.B1 fasc. I grado cit.) … (C) Sulla contestazione di asserito disservizio per non aver garantito il servizio di manutenzione ascensori … la responsabilità di scadenzare le nuove gare d'appalto o eventualmente la proroga degli appalti in essere è formalmente in carico al responsabile dell'ufficio patrimonio immobiliare, il quale in genere fa una programmazione triennale con l'ufficio acquisti, mentre il RUP si limita a collaborare a tale calendarizzazione … (D) Sulla contestazione di mancato tempestivo ottenimento del codice ditta per il serbatoio mobile di gasolio di Via Romagnoli … per evitare la perdita di uso e di valore del distributore appena realizzato (rischio di danno erariale), su indicazione dell'allora capo Contr unità (Dott. , nella primavera del 2021 ha optato per la Persona_4 prima soluzione e, pertanto, ha chiesto al di preparare la SCIA di Pt_1 prevenzione incendi, previo recupero dei certificati di omologazione dei serbatoi … solamente nel marzo 2022, l'addetta presso CP_4 di Fiumicino (d.ssa ) ha comunicato, con ritardo e in
[...] Persona_5 pieno periodo Covid, che, parallelamente doveva essere recuperata anche la richiesta originaria inviata alla Regione Lazio per il distributore fisso (si evidenzia che il distributore mobile non aveva questa necessità) … le tempistiche di acquisizione del codice ditta all'impianto sono state determinate da: • la necessità di riprendere un iter procedurale lasciato incompleto da colleghi oggetto di indagine penale e del quale si erano smarriti tutti i riferimenti documentali;
• le lungaggini procedurali (in periodo di COVID) da parte degli altri enti coinvolti … (E) Sulla contestazione di mancata messa a disposizione di estintori per le prove selettive aziendali … il veva segnalato al collega he, nell'area, erano già Pt_1 Parte_2 presenti estintori perfettamente funzionanti ma che, avendo superato il periodo di revisione semestrale, dovevano essere revisionati (formalità burocratica); … dunque quelle contestate con la missiva 05.08.2022 erano inadempienze strumentalmente costruite < su fatti non veritieri, alcuni dei quali anche diffamatori, < su evenienze determinate da problemi generati da terzi, tra cui anche e soprattutto dal proprio diretto superiore Responsabile Ufficio Patrimonio Ing. , e comunque in alcun modo associabili a Per_6 cause di negligenza o inadempienza imputabili al stesso, non Pt_1 avendo il violato i generali obblighi di diligenza e correttezza nel Pt_1 rapporto di lavoro, non avendo causato disservizi nell'ambito delle funzioni assegnategli, non avendo causato pregiudizio né danno alla Società, non avendo violato la normativa di legge né le procedure aziendali, non avendo inciso negativamente sulle performances di approvvigionamento e manutenzione né sugli standards di qualità dei servizi oggetto dei procedimenti affidatigli;
… il giorno 17 ottobre 2022, nelle more del termine per svolgere le difese avverso detta seconda contestazione e allorchè la prima contestazione sembrava ormai archiviata, il mentre era a Pt_1 lavoro, si è visto consegnare a mani, dall'Ing. (suo Persona_7
Capo Unità, 8 Livello Quadro), missiva datata 14.10.2022 (doc.23 fasc. I grado cit.) con cui gli veniva intimato il licenziamento per giusta causa e con effetto immediato proprio per i fatti censurati con la predetta I contestazione 05.08.2022; 3. “NULLITA' E/O INEFFICACIA DEL RECESSO (A1) per intervenuta rinuncia tacita del datore al potere di licenziamento. Violazione dell'art.7 l.300/70 in combinato disposto con l'art.68 comma 9 CCNL Nullità della CP_2 sentenza per vizio di ultrapetizione. Come si evince dalla documentazione Contr (doc.23 cit.), ha intimato al il licenziamento per giusta causa Pt_1 datato 14.10.2022 e consegnato in data 17.10.2022, all'esito di procedimento disciplinare attivato con lettera di contestazione disciplinare datata 05.08.2022 consegnata il 10.08.2022 e nel quale ha fissato e ha effettivamente tenuto l'audizione difensiva del lavoratore in data 05.09.2022: da tale data sono iniziati a decorrere i 30 giorni lavorativi (id est tutti i giorni feriali sabati inclusi, salvo che il sabato non cada in un giorno festivo) entro cui l'art.68 comma 9 CCNL di settore (doc. Dter cit.) prevede che il datore di lavoro debba “conclude[re] l'istruttoria e motiva[re], per iscritto, all'interessato l'irrogazione dello specifico provvedimento disciplinare tra quelli di cui al comma 1, lettere b), c), d),e), f)”. Con la precisazione che, “Decorso tale termine, l'azienda non può comminare al dipendente alcuna sanzione al riguardo”, con conseguente estinzione del potere disciplinare datoriale …”; 4. “Abis) NULLITA' E/O INEFPFICACIA DEL RECESSO PER VIOLAZIONE DI REQUISITI PROCEDIMENTALI DI LEGGE Abis) Per violazione diritto di difesa - mancato accesso atti. Come confermato dall'istruttoria documentale espletata, il una volta ricevuta la contestazione disciplinare 05.08.2022, ha Pt_1 tempestivamente chiesto di poter visionare ed estrarre copia degli atti relativi al procedimento disciplinare attivato nei suoi confronti, nel legittimo esercizio del diritto di difesa. Nel procedimento disciplinare l'incolpato ha diritto di prendere visione della documentazione su cui si fonda l'addebito, ove ciò sia necessario per un'adeguata difesa (cass. SL n. 6337/2013), rispondendo, la consultazione dei documenti aziendali a base dell'addebito, al principio di correttezza e buona fede che deve improntare l'intero procedimento disciplinare (Cass. SL n. 15966/2017) … con la presente e anche in tal sede il eitera richiesta di accesso agli atti già formulata, con pec 26.08.2022 Pt_1 Contr (doc.16 cit.) e disattesa da e dal Tribunale, chiedendo che la CDA adita Contr Voglia ordinare ad ex art.210 c.p.c., l'esibizione in giudizio dei seguenti documenti: < tutti gli atti che riguardano il procedimento disciplinare fasc. 2022/0293 e 2022/0484 come da Ordine di Servizio 92/2019, compresi quelli che ne hanno determinato il rispettivo avvio e i verbali della Commissione di Disciplina con indicazione dei membri che la compongono;
< ogni altro atto connesso, collegato e/o presupposto ai procedimenti disciplinari 2022/0293 e 2022/0484, anche di data ed estremi sconosciuti al ricorrente”:
5. Ater) NULLITA', ILLICEITA' E/O INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO perché irrogato per motivo illecito determinante Violazione dell'art.3 L. 108/90 e art.18 comma 1 L.300/70, in combinato disposto con gli art.1344 e 1345 c.c., in relazione anche all'art.2967 c.c. e art.116 c.c. E' affetto da nullità e, quindi, da inefficacia ex tunc il licenziamento che – come nel caso di specie - è stato intimato per motivo illecito determinante … La nullità discende proprio dal fatto che il licenziamento intimato al lavoratore è stato irrogato in ragione della asserita inadeguatezza delle misure organizzative da esso adottate nello svolgimento di fatto delle mansioni di RUP ovvero di Responsabile Impianti Tecnologici ovvero ancora per asserito mancato svolgimento di mansioni di Energy Manager, e, quindi, per motivo illecito determinante, e così esso assume i caratteri del licenziamento discriminatorio (Trib. Milano, N.2694 del 2007). E tale finalità ritorsiva si presenta, anche come esclusiva e determinante: il licenziamento non sarebbe stato intimato se la dedotta e strumentale inadempienza non vi fosse stata, la quale quindi costituisce l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dalla fondatezza delle censure addotte …”;
6. “In via subordinata (B) ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO (B1) licenziamento illegittimo e ingiustificato per insussistenza del fatto contestato. Diritto alla c.d. tutela reintegratoria attenuata (art.18 comma 4 e 7 st. lav.) VIOLAZIONE DELL'ART. 2967 C.C. per mancata applicazione della regola di giudizio sull'onere della prova VIOLAZIONE DELL'ART.115 C.P.C. per mancata utilizzazione delle prove ritualmente offerte dagli attori e mancata applicazione della regola della non contestazione VIOLAZIONE DELL'ART.116 C.P.C. per erronea e imprudente valutazione delle prove … La statuizione è illegittima, (i) sia perché il teste è lo stesso autore della Per_6 contestazione disciplinare e delle integrazioni disciplinari successive (doc.11 c/), con conseguente incapacità e comunque grave inattendibilità dello stesso;
(ii) sia perché il ha contestato l'inadempienza, proprio Pt_1
“elenca[ndo] le attività, di contro, curate in tale veste”, sulla cui prova orale poi è stato impedito dallo stesso GL che prima ha ammesso l'escussione dei testi indicati e informati su specifici fatti, poi ha escusso arbitrariamente su essi testi non indicati perché non informati, poi ha revocato la prova ulteriore come ammessa ritenendola superflua e poi ha fondato sulla relativa mancanza di prova il rigetto del ricorso stesso. Così procedendo il GL ha violato l'art.244 c.p.c. in quanto ha espletato la prova non sui fatti specificamente articolati e richiesti dalla parte, ha escusso i testi indicati su circostanze diverse da quelle per le quali erano stati indicati e richiesti di escussione, in aperta violazione del principio dispositivo (art.99, 112 c.p.c.) e in esercizio irrituale e abnorme dei suoi poteri dispositivi ex art.421 c.p.c. … In subordine B.2) licenziamento illegittimo e ingiustificato, per mancata integrazione della giusta causa. Diritto alla tutela indennitaria forte”.:
7. “In via ulteriormente subordinata (C) ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO per violazione del principio di immediatezza. Violazione degli art.1175 e 1375 c.c. Diritto alla c.d. tutela indennitaria forte”;
8. “Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in combinato disposto con l'art.420 comma 1 e 2 c.p.c.”.
In via preliminare, va da subito precisato che non si ravvisano profili di inammissibilità del gravame tempestivamente proposto. Nel merito, giova rilevare che già il Tribunale aveva precisato che
“appartengono al 7° livello professionale i "lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione con i responsabili di livello superiore, che, sulla base di direttive generali e con la preparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché i relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori delle unità organizzative di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili", tra i quali, titolo esemplificativo, per quanto di interesse: "capo settore: lavoratore responsabile di settore tecnico od amministrativo composto da più uffici;
(…) lavoratore responsabile del controllo di gestione, che coordina la redazione di programmi pluriennali e budget annuali, verificandone la coerenza con le direttive impartite dalla direzione ed assicura l'analisi ed il controllo periodico dell'andamento gestionale, avvalendosi delle opportune tecniche contabili e metodologie di analisi;
capo impianto: responsabile tecnico e/o amministrativo di impianto di smaltimento e/o trasformazione di rilevanti dimensioni e di tecnologia avanzata;
ecc". Appartengono, di contro, al superiore 8° livello i "lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione attiva ed immediata con la direzione e/o con i quadri. Oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria di livello 7, con ampia autonomia decisionale e un alto grado di competenze specialistiche sono preposti alla guida, al coordinamento e al controllo di struttura rilevante per peso strategico o dimensionale", tra i quali, titolo esemplificativo, per quanto di interesse: "capo servizio: lavoratore responsabile del coordinamento di più settori e con pluralità di compiti". … Sin dal C.C.N.L. del 1995 era previsto che "a far data dall'1/6/92 la qualifica di quadro è attribuita ai lavoratori inquadrati nell'8° e nel 7° livello, che siano titolari di posizioni di importanza strategica ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda e dimostrino un adeguato livello di professionalità e di affidabilità. Detti lavoratori devono possedere conoscenze teoriche e professionali di alto livello, nonché dei processi e delle metodologie gestionali aziendali e svolgere i compiti di direzione, rappresentanza esterna, sovraintendenza, coordinamento e controllo di unità organizzative o attività di primaria importanza, anche appartenenti a settori aziendali diversificati, ovvero essere investiti di funzioni professionali specialistiche di analoga importanza in relazione agli obiettivi alle strategie aziendali”. Nei successivi C.C.N.L. la previsione contrattuale è specificata nel senso che "è attribuita la categoria di quadro, sia di linea che di staff, ai dipendenti sia tecnici che amministrativi che, provvisti di competenza specialistiche, con carattere di continuità e con elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, svolgono funzioni di guida, coordinamento e controllo di servizi o unità organizzative aziendali ovvero funzioni di progettazione e/o gestione di programmi di rilevante importanza. Ricoprendo ruoli ad alto contenuto professionale, con personale contributo di particolare originalità e creatività, hanno responsabilità di risorse o anche di collaboratori e/o unità organizzative di particolare complessità”. Di talché, come si vede, la differenza tra il livello posseduto e quello rivendicato, entrambi comunque riferiti a lavoratori con funzioni direttive e di collaborazione apicale, risiede nei compiti di direzione, rappresentanza esterna, sovraintendenza, coordinamento e controllo di unità organizzative o attività di primaria importanza, svolti da lavoratori preposti alla guida, al coordinamento e al controllo di strutture rilevanti per peso strategico o dimensionale, con ampia discrezionalità di poteri, ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali”. In effetti, i lavoratori appartenenti al 7° livello sono coloro che coordinano e controllano i lavoratori delle unità organizzative di propria competenza e della quale sono formalmente responsabil, mentre quelli appartenenti all'8° sono preposti alla guida, al coordinamento e al controllo di struttura rilevante per peso strategico o dimensionale. Al riguardo, in primo grado sono stati escussi quattro testi ( , Testimone_2 [...]
, e ). Persona_7 Testimone_3 Testimone_4
Ebbene, alla luce delle dettagliate dichiarazioni rese dai testi sopraindicati deve escludersi che parte appellante abbia svolo mansioni superiori o che il licenziamento comminato allo stesso sia illegittmo. Infatti, non si vede sotto quale profilo si possa ritenere lo svolgimento di mansioni superiori senza che, tuttavia, emerga il coordinamento di una struttura rilevante. L'accertamento di una figura autonoma non comporta l'assegnazione di mansioni corrispondenti all'8° livello. Per lo svolgimento di queste ultime, inoltre, come correttamente ritenuto dal giudice d iprimo grado occorre fare riferimento all'effettivo importo dell'appalto e non a quello preventivato. I testi escussi hanno precisato che
“Come RUP assumeva decisioni in autonomia, poiché la firma del responsabile del procedimento è autonoma e non ha bisogno di ulteriori avalli. Per legge la responsabilità è diretta del RUP. Come responsabile impianti elettrici le sue firme erano autonome con la precisazione, tuttavia, che se un progetto di nuovo impianto o manutenzione di impianto doveva essere realizzato in house, non aveva bisogno di ulteriori firme;
se invece doveva avviare l'iter di una gara di appalto, aveva necessità della firma del responsabile del settore patrimonio del direttore generale, perché avrebbe impegnato l'azienda all'esterno nei confronti di terzi” (v. dich. Panei) e che “il sempre stato trattato e considerato, dall'Azienda, dai Direttori Generali e dai Pt_1 vari Dirigenti aziendali di settore via via succedutisi, come RUP di dette procedure, coordinandosi con l'AD senza intermediari;
“il RUP è una figura autonoma, per cui come è stato nominato direttamente dall'azienda - e per essa da una figura apicale, immagino il direttore generale o l'AD - così ad essa risponde. Questo vale per tutti i RUP” (v. dich. Vedovato). Del pari, i fatti contestati all'odierno appellante risultano comprovati dalle su richiamate dichiarazioni testimoniali (“per segnalare la imminente scadenza di un appalto il RUP può avvisare il responsabile dell'ufficio patrimonio in qualsiasi modo anche informale, a mezzo mail. Si tratta di un rapporto di collaborazione che dovrebbe essere continuo”, v. dich. Panei)
Invero, proprio quanto all'intimato licenziamento i relativi motivi di gravame devono essere congiuntamente valutati in quanto strettamente connessi. Quanto alla lettera di contestazioni occorre richiamare ciò che risulta precisato dal Tribunale nella impugnata sentenza:
“Con articolata lettera di contestazione del 10/8/2022 la società datrice di lavoro aveva, invero contestato all'ing. Impianti di climatizzazione Nel 2022 Le è stato Pt_1 affidato il ruolo di RUP dell'Appalto per la manutenzione degli impianti idrotermosanitari. Con lettera del 22 Settembre 2021 Lei è stato altresì incaricato della gestione e pianificazione del servizio di sanificazione e della relativa comunicazione ai vertici aziendali. Questa attività, al fine di garantire le obbligatorie condizioni di prevenzione, anche rispetto al rischio di contagio da Covid-19, richiede particolare attenzione e diligenza da parte del RUP e dei Direttori esecuzione del contratto (DEC). A tal proposito, due dei tre DEC nominati a Suo riporto funzionale hanno comunicato immediatamente l'esaurimento dei fondi su tre dei cinque lotti dell'Appalto: - Lotto III Roma Sud (DEC Geom. ); - Lotti IV Roma Est e V Cimiteri Capitolini Testimone_3
(DEC Geom. . A questo punto, è dovuto intervenire il Suo Persona_8 responsabile, Ing. , resosi conto che gli interventi sui citati quadranti erano Per_6 fermi per assenza di fondi, il quale ha richiesto urgentemente al dipendente CP_5
Roma Ovest) di sopperire attraverso altro
[...] Controparte_6
Appalto - l'Accordo Quadro, dove quest'ultimo è Direttore dei Lavori. Ciò ha consentito di sopperire ai mancati interventi presso la Direzione Generale a far data dal 1° Giugno e, procedendo a tappe forzate - con ben cinque squadre dedicate -, durante le successive festività. Con la stessa metodologia si è dovuto operare presso: TO PA Asilo Nido Pontina Ta.Ri. Ostia Inoltre, in data 31 Maggio 2022, mentre - con l'ausilio di un'altra società: afferente all'Accordo Quadro, RUP Ing. Controparte_7
, erano in corso le operazioni di ripristino della funzionalità Per_9 Controparte_8 Part delle macchine VRV della Sede Direzionale, con il Suo consenso in qualità di il Part Direttore del lotto III dell'Appalto che la vede ha bloccato le macchine dell'impianto di condizionamento - per inciso del tutto funzionati - dell'Ufficio dell'attuale Direttore Generale e si è rifiutato di far procedere alle manutenzioni necessarie, adducendo che la manutenzione spettava alla Società quale Pt_4
Terzo Responsabile aggiudicatario del medesimo lotto e, pertanto, non sarebbe stato possibile ad altre Società agire sui dispositivi da essa manutenuti. A tal punto e di conseguenza, l'ing. Le ha chiesto, immediatamente, e più volte ha dovuto Per_6 sollecitara, di visionare la ricevuta di trasmissione della comunicazione al Comune di Roma della presa in carico dell'incarico di Terzo Responsabile da parte della Società cosicché si potesse, almeno, giustificare questo atteggiamento. Lei ha Pt_4 presentato, dopo ben tre settimane dalla richiesta, e quindi solo in data 08/07 u.s., non le citate ricevute di trasmissione della comunicazione al Comune di Roma da parte della Società bensì la denuncia di smarrimento delle ricevute stesse, peraltro Pt_4 prodotta lo stesso giorno. Successivamente, a seguito dell'ennesima segnalazione di malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione della sede di via Pontina, ricadente nel medesimo lotto, l'ing. ha disposto un sopralluogo in data 11 Luglio 2022 Per_6 partecipandovi personalmente e coinvolgendo altra Società - , per Controparte_8 rimediare alle gravissime carenze, criticità e malfunzionamenti a Lei più volte segnalati, ma invano, in relazione a tale sede, malgrado il Suo ruolo di RUP dell'Appalto di Manutenzione degli Impianti Idrotermosanitari, pur essendone perfettamente a conoscenza in quanto già riscontrati anche dal Geom. (avendo Testimone_3 questi preso parte ai precedenti sopralluoghi ed essendo firmatario del rapporto inerente la Visita Ambienti di Lavoro). I gravi problemi riscontrati dall'impianto di climatizzazione sono solo così stati risolti. In aggiunta, a seguito del controllo sulla contabilità del Lotto III eseguito il 10 Giugno 2022 da parte dell'ing, , è Per_6 emerso che al mese di settembre 2021 i fondi disponibili non risultavano affatto esauriti, tanto che sono stati emessi ulteriori SAL nel mese di ottobre 2021 e di Giugno 2022 sul medesimo lotto. Quanto sopra rappresenta una gravissima violazione delle responsabilità in capo al RUP, tenuto conto che la disponibilità del budget sul lotto III consentiva certamente di effettuare le prescritte sanificazioni e di completare tutte le attività richieste e da Lei ritardate od omesse presso le sedi aziendali. Tali Suoi comportamenti hanno esposto la Società anche a potenziali danni e inefficienze collegate alle condizioni lavorative dei dipendenti della sede centrale, in conseguenza delle elevate temperature interne registrate per un periodo prolungato, non avendo Lei programmato alcuna misura risolutiva dei problemi insorti. Incarico di Energy Manager Con OdS n°12 - pagina 9 - del 20 Gennaio 2022, inoltre, Le è stato conferito l'incarico di Energy Manager, ruolo cruciale soprattutto per il 2022, anno in cui si impone il monitoraggio delle società - reale e non stimato - in tema di consumi energetici. Ebbene, trascorsi già sei mesi dall'affidamento dell'incarico, residuando soltanto altri sei mesi alla fine dell'anno, risulta che Lei abbia compiuto pressoché nulla in merito. Contratti di manutenzione ascensori. In data 08/07/2022, il Suo Responsabile ing.
[...]
è venuto a conoscenza che i contratti di manutenzione degli ascensori sono Per_6 ormai scaduti, ma nulla è stato da Lei predisposto, sempre in veste di RUP, per il rinnovo degli affidamenti c/o per garantire la continuità dell'assistenza necessaria;
pertanto, tutte le sedi, gli stabilimenti e i cimiteri Capitolini risultano attualmente privi di manutenzione agli ascensori, esponendo l a evidenti rischi in termini di CP_9 funzionalità e sicurezza. Rilascio codice ditta da parte dell . In Controparte_4 aggiunta, Lei avrebbe dovuto vigilare sul procedimento di emissione, da parte dell , del "Codice Ditta" relativo al serbatoio di carburante per il Controparte_4 gasolio per autotrazione dello al fine di consentire l'uso Parte_5 dell'impianto di distribuzione di carburante. Al momento, trascorsi ormai circa due anni dall'affidamento della pratica, lo stabilimento non risulta ancora dotato di tale codice, né risulta avviata alcuna attività o intervento risolutivo in merito, rendendone così impossibile l'utilizzo e generando grave inefficienza di gestione in danno al patrimonio aziendale (il rifornimento ai mezzi effettuato fuori dallo stabilimento ha un costo maggiore). Estintori In occasione della selezione del Personale, da svolgersi nel locale interrato della Sede Centrale di Via Calderón de La Barca dal 05 al 21/07/2022, Lei stesso ha accertato l'assenza di nr. 4 estintori necessari ai fini del rispetto delle prescrizioni di salute e sicurezza;
in data 04/07/2022, giorno prima della prova, il Suo responsabile ing. ha riscontrato che, malgrado il sopralluogo da Lei Per_6 effettuato in data 23/06/2022, Lei non aveva ancora provveduto a rendere disponibili gli estintori richiesti, attribuendo la responsabilità dell'inerzia al geom. (da Lei Parte_2 asseritamente avvertito per tempo), il quale ha invece dichiarato di essere stato allertato soltanto il giorno prima delle prove in relazione a tale criticità. Di conseguenza, al fine di dar seguito alle prove selettive come da programma, l è stata CP_9 costretta ad acquistare tali estintori in emergenza e facendo ricorso alla cassa (Lei stesso ha provveduto all'acquisto), peraltro soltanto grazie all'intervento del Suo responsabile, in assenza del quale la Società avrebbe dovuto rinviare le prove (per difetto dei requisiti di sicurezza dei locali) causando gravissimi ritardi e danni (anche patrimoniali) per riorganizzare la selezione con oltre cinquecento partecipanti. Tali Suoi comportamenti e condotte negligenti e omissive (di cui ciascuna riveste autonoma e grave rilevanza disciplinare) hanno causato evidenti disservizi nell'ambito delle funzioni a Lei assegnate e, oltre a integrare violazione delle più elementari regole e dei generali obblighi di diligenza, correttezza, lealtà e fedeltà derivanti dal rapporto di lavoro, anche in ragione della professionalità e autonomia richiesta dall'inquadramento posseduto e dal ruolo ricoperto, nonché delle responsabilità ad esso connesse, comportanti un'accentuata diligenza, perizia e attenzione, costituiscono altresì palese inosservanza della disciplina di legge vigente e della normativa aziendale, determinando ingenti danni economici e palese inefficienza dei processi, incidendo direttamente sulle performances di approvvigionamento e manutenzione e sugli standard di qualità dei beni, servizi e lavori oggetto dei procedimenti di cui Lei è responsabile”.
4.2.2 Tale essendo l'oggetto dell'addebito disciplinare, si osserva, in primo luogo, che i fatti materiali elencati nella lettera di contestazione non sono stati contestati dall'ing. il quale, né nelle note giustificative, né nell'atto introduttivo Pt_1 del presente giudizio, ha mai negato la loro sussistenza, deducendo, piuttosto, non essere i fatti addebitabili a propria responsabilità. Di talché, in primo luogo, deve ritenersi accertato, perché documentalmente comprovato e dal ricorrente non contestato, che i fatti oggetto di addebito, nella loro materialità, siano sussistenti”. Ebbene, quanto precisato al riguardo dal Tribunale non risulta oggetto di specifica censura (parte appellante si è limitata a precisare che rispetto al“l'accadimento materiale in senso fenomenico … la mera negazione sarebbe stata certamente puerile”). Peraltro, va richiamato quanto recentemente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nei giudizi antidiscriminatori, in applicazione delle direttive n. 2000/78/CE, n. 2006/54/CE e n. 2000/43/CE, così come interpretate dalla CGUE, i criteri di riparto dell'onere probatorio sono quelli speciali di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2003, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, ma solo con agevolazione in favore del ricorrente: conseguentemente, incombe sul lavoratore l'allegazione e dimostrazione del fattore di rischio e il trattamento che assume meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, con deduzione della significativa correlazione tra tali elementi;
il datore di lavoro è tenuto a dedurre e a provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della misura oggetto di controversia”, così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 6965 del 16/03/2025. Peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità in precedenza aveva comunque precisato che “Il nuovo testo dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, ha previsto, ai fini della nullità del licenziamento, la rilevanza del motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., anche non necessariamente unico, il cui carattere determinante può restare escluso dall'esistenza di un giustificato motivo oggettivo solo ove quest'ultimo risulti non solo allegato dal datore di lavoro, ma anche comprovato e, quindi, tale da poter da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo illecito”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 30429 del 23/11/2018; si veda anche Cass, Sez. L - , Sentenza n. 9468 del 04/04/2019, secondo cui “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, invece di vagliare in via preliminare il giustificato motivo oggettivo addotto, aveva operato un indebito giudizio di comparazione tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali)”. In buona sostanza, per verificare la sussistenza della asserita natura discriminatoria (invero ritorsiva) dell'impugnato licenziamento occorre in via previa e, in ogni caso, accertarne la fondatezza in termini di giusta causa. Orbene, circa gli addebiti a carico dell'odierno appellante occorre far riferimento a quanto emerso dalla dichiarazioni testimoniali e il teste ha detto Tes_1 Contr che “Non c'era nessun altro all'interno di che potesse dire che l'impianto a corredo di un immobile necessitasse di verifiche o manutenzione straordinaria”; “il ricorrente era l'unica interfaccia aziendale con il corpo nazionale dei vigili del fuoco, sicché si occupava non solo dei progetti inerenti la sicurezza aziendale, ma anche del loro periodico aggiornamento” Quanto all'addebito di inadempienze commesse nell'esecuzione dell'incarico di RUP nell'appalto per la manutenzione degli impianti idrotermosanitari, il Pt_1 agendo con diligenza, nella sua qualità, avrebbe dovuto domandare lo spostamento dei fondi da un altro capitolo di spesa o anticiparli dall'anno successivo (v. dich. del teste , le cui affermazioni rese sotto il vincolo di impegno a dire la verità non Per_6 possono non essere oggetto di positiva valutazione). Quanto, poi, all'addebito di inadempienze commesse nell'esecuzione dell'incarico di Energy Manager, conferito Contr all'appellante, sempre il teste ha affermato: "Essendo la più grande Per_6 municipalizzata di Europa ha necessità di un manager per l'ottimizzazione dei consumi e la scelta delle fonti energetiche. Si scelse di porlo all'interno dell'ufficio patrimonio. Nel 2022 in particolare venne richiesto agli energy manager non già una stima dei risultati ma una misurazione effettiva dei consumi, ma visto che non mi giungeva alcunché da parte sua, l'ho sollecitato a ottemperare agli adempimenti richiesti. Era un obbligo di legge su tutto il territorio nazionale”. Quanto, inoltre, all'addebito di Part inadempienze commesse nell'esecuzione dell'incarico di nell'appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori ed elevatori, giova sottolineare che gli impianti elevatori furono fermati per una ventina di giorni (v. dich. del teste ), in quanto il contratto di manutenzione era cessato senza rinnovo, Tes_1 Part senza che il si fosse tempestivamente attivato per ottenerne la proroga: "l'appalto per il servizio di manutenzione degli ascensori è unico per tutte le sedi aziendali e quindi scadeva per tutte le sedi nello stesso momento. È vero che venni a conoscenza che nel luglio 2022 era in scadenza o forse era proprio scaduto. Il RUP si attiva un po' prima rilevando la prossima scadenza dell'appalto in maniera tale da chiederne l'estensione oppure rinnovarlo con nuova gara. Quando l'appalto è scaduto non si può più estendere e gli ascensori vanno fermati. Probabilmente nel contratto era previsto il quinto d'obbligo, ma è sempre il RUP che deve rappresentare la scadenza dell'appalto è chiedere il quinto d'obbligo" (v. dich. del teste ); “quando il contratto è Per_6 in scadenza il RUP deve sottoporre un nuovo contratto o una proroga, sempre insieme al responsabile ufficio patrimonio, perché è anche suo interesse” (v. dich. del teste anche le e-mail del 27/6/2022 e 8/7/2022 di , che aveva Tes_4 Testimone_2 avvisato l'appellante, nella qualità di RUP, dell'imminente scadenza dell'appalto. In particolare, il teste a precisato che “il responsabile dell'ufficio patrimonio invia Tes_4 la richiesta al controllo di gestione” (teste Inoltre, quanto all'addebito di Tes_4 inadempienze commesse nell'esecuzione dell'incarico di Responsabile impianti tecnologici, in relazione al mancato rilascio del codice ditta per il serbatoio di carburante per gasolio per autotrazione dello il teste Parte_5 [...] ha precisato che: "serviva di sbloccare tale pratica e quando parlavo con Per_6 gli altri interlocutori nella catena delle cose da fare – mi riferisco a mi veniva CP_8 risposto sempre che stavano aspettando i codici che doveva fornire Non so Pt_1 dire perché non li fornisse. Era un incarico che gli era stato affidato credo già nel 2020". Infine, quanto all'addebito di inadempienze commesse nell'esecuzione dell'incarico di Responsabile della manutenzione degli impianti antincendio, in relazione alla carenza degli estintori nel locale interrato della sede centrale, l'appellante, nella sua qualità, avrebbe dovuto vigilare, di talché l'omesso adempimento ha comportato la necessità di provvedervi altrimenti, con l'acquisto per cassa, anziché nell'ambito dell'appalto, con addebitabilità alla sua responsabilità. Pertanto, richiamando quanto correttamente ritenuto dal giudice di primo grado nel caso di specie, “è risultato provato il comportamento gravemente Part negligente addebitato al ricorrente, nel ruolo e con la responsabilità di nell'appalto Part per la manutenzione degli impianti idrotermosanitari, di Energy Manager, di nell'appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori ed elevatori, di Responsabile impianti tecnologici, nonché di Responsabile della manutenzione degli impianti antincendio, tale da rendere cagionato danno, anche patrimoniale, al datore di lavoro … D'altro canto, a nulla rileva l'eventuale tenuità del danno patrimoniale cagionato al datore di lavoro, poiché, per consolidata giurisprudenza, “in tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, n. 8816 del 05/04/2017) … , deve convenirsi che i fatti oggettivi, come ricostruiti in giudizio, singolarmente ricostruiti e nel loro complesso, si pongano come gravemente lesivi degli obblighi fondamentali del rapporto e giustifichino, sul piano della proporzionalità, nei suoi risvolti oggettivi e soggettivi, la sanzione espulsiva”. Vero è che l'appellante ha evidenziato che: “”il GL avrebbe dovuto valutare la grave inattendibilità e così valutare le sue dichiarazioni solo subordinatamente alla loro coerenza e corrispondenza col contenuto delle altre dichiarazioni testimoniali, di cui il GL mostra di non aver fatto alcun esame né prudente motivazione della loro non considerazione. Ciò in evidente violazione dei criteri di ragionevole e motivata valutazione delle prove orali, soprattutto ove siano in contrasto con altre deposizioni e vertano su fatti decisivi. E' errata dunque la sentenza di I grado laddove la stessa, ritenendo prevalente deposizione del nella parte non coincidente con Per_6 quella del ”, per tale via ha ritenuto accertata “la mancanza di diligenza del Tes_3
RUP, il quale, pur a conoscenza dell'esaurimento dei fondi e dell'esigenza stringente di dover provvedere alla sanificazione degli impianti per la loro messa in funzione,
[avrebbe] omesso di adottare ogni accorgimento per appurare il motivo del mancato rilascio della autorizzazione, avendo immotivatamente trascurato una richiesta di integrazione documentale ricevuta dalla collega ”, e con conseguente Parte_6
“pregiudizio all'azienda, … dovuta intervenire in emergenza utilizzando i fondi di altri appalti, a tutela della salute dei lavoratori” (pag.22 sent.). Medesime censure di erronea e incompleta valutazione delle risultanze istruttorie acquisite inficiano la statuizione di primo grado”. Invero, al riguardo, giova precisare che sulla dedotta inattendibilità del teste
[...] già questa Corte si è pronunciata né una eventuale corresponsabilità della Per_6
escluderebbe la responsabilità dell'appellante. Parte_6
Infine, certamente, il fatto che gli inadempimenti addebitati all'odierno appellante siano relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022, e che la contestazione disciplinare sia avvenuta il 10/8/2022 rendono del tutto tempestiva quest'ultima. Ne consegue il rigetto dell'appello. In considerazione della soccombenza. le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico dell'appellante. Deve darsi atto, poi, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 7.10.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE Dr. Alberto Celeste