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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 29/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1050/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), in proprio ed in qualità di socio Parte_1 C.F._1 della “DIAMANTE IN” COSTRUZIONE SRL (P.I. ), rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Gaetano RIZZUTI (C.F. ) e Stefania CRIMI C.F._2
(C.F. C.F._3
- attore -
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Livio CP_1 C.F._4
CALABRÒ (C.F. C.F._5
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con atto di citazione notificato in data 21.7.2021, , in proprio Parte_1 ed in qualità di socio al 33,33% della “DIAMANTE IN” COSTRUZIONE SRL, ha convenuto al fine di ottenere l'annullamento, la dichiarazione di nullità CP_1
e la risoluzione o, in subordine, la declaratoria di simulazione del contratto di compravendita immobiliare stipulato il 16.1.2017, con atto per Notaio
(Rep. n. 13465, Racc. n. 9506), ordinando la restituzione Persona_1 dell'immobile oggetto del medesimo contratto alla predetta società.
Ha dedotto che:
- in data 16.1.2017, con il citato atto pubblico, la “DIAMANTE IN”
COSTRUZIONE SRL, in persona del precedente amministratore CP_2
ha venduto a un'unità immobiliare con annessa corte di
[...] CP_1
pertinenza esclusiva, posta al piano terra, in località Sagarote, nel Comune di
Diamante, censita nel Catasto Fabbricati al foglio 8 particelle graffate 874 sub 2
p.1 cl.1 ctg. A/2 e p.lla 875 sub 9, per un corrispettivo di € 150.000,00, oltre IVA al 4%, che doveva essere versato entro il 31.1.2017, ma che non è stato mai corrisposto, sebbene, la parte acquirente sia stata immessa nel possesso del bene sin dal giorno della sottoscrizione del medesimo atto di compravendita;
- la compravendita è stata totalmente gestita, senza alcuna autorizzazione o interpello dei soci, da amministratore della società ma anche CP_2 compagno dell'acquirente CP_1
- il prezzo concordato è inferiore al reale valore del bene (oltre € 200.000,00);
- la venditrice ha rinunciato all'ipoteca legale nonostante il previsto pagamento differito;
- tutto ciò lascia presumere una simulazione della compravendita con dissimulazione di donazione nulla per mancanza di requisiti (atto pubblico redatto in presenza di due testimoni ex artt. 782, 1° comma, c.c. e 48 l. 89/1913);
- in ogni caso, la compravendita è nulla per mancanza di causa, di volontà e di un elemento essenziale (il pagamento del prezzo), non essendo indicate le modalità di pagamento;
2 - inoltre, il mancato pagamento del prezzo costituisce un grave inadempimento del compratore che comporta la risoluzione del contratto ex artt. 1498 e 1453 c.c. con obbligo di restituzione del bene.
1.2. – Si è costituita che ha chiesto di rigettare domanda dell'attore per CP_1
difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire dell'attore ed infondatezza e di condannarlo al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
Ha, in particolare, evidenziato la specifica determinazione contrattuale, la congruità e l'effettivo pagamento del prezzo (sulla base della fattura n. 1 del 16.1.2017, regolarmente registrata come “incassata” in pari data nella contabilità aziendale, soddisfatta tramite compensazione dei crediti vantati dal socio a CP_2
titolo di finanziamenti infruttiferi nei confronti della società in virtù della delibera assembleare del 14.6.2016, con la quale veniva riconosciuta “quale forma alternativa al rimborso di quanto versato a titolo di finanziamento infruttifero, ove vi fosse la volontà del socio, l'assegnazione di beni immobili costruiti e completati o ancora in corso di costruzione da parte della Società previa determinazione del relativo valore effettuata da un tecnico del settore”).
2.1. – Ciò posto, è fondata l'eccezione preliminare, formulata dalla convenuta, di difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire dell'attore.
Invero, costituisce principio pacifico la diversa soggettività giuridica tra socio e società.
Pertanto, “qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto
l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 27346 del
24/12/2009; conf. Sez. 1, Sentenza n. 27733 del 11/12/2013; Sez. 3, Ordinanza n. 16581 del 20/06/2019).
Inoltre, con specifico riferimento all'azione di nullità che qui occupa, “l'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica della società
è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, ma non implica la legittimazione ad agire, nei
3 confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo da quest'ultima, come si evince dall'obbligo, facente capo all'amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l'eliminazione degli effetti conseguenti all'accertato vizio” (Sez. 2, Ordinanza
n. 29325 del 21/10/2021; in precedenza, Sez. 2, Sentenza n. 17691 del 7/9/2016, Sez. 1,
Sentenza n. 4579 del 25/2/2009).
Analogamente deve dirsi per l'azione di simulazione. L'interesse dell'attore alle azioni di nullità e simulazione proposte attiene, infatti, esclusivamente alla conservazione del capitale sociale, ma come tale è tutelabile mediante i rimedi sociali interni, piuttosto che tramite azioni nei confronti di terzi, che spettano soltanto alla società, quale soggetto diverso dai soci.
Per di più, la legittimazione all'azione di risoluzione e di annullamento è riservata – rispettivamente ai sensi dell'art. 1453 c.c. e dell'art. 1441 c.c. – esclusivamente alle parti del contratto.
Le domande dell'attore vanno, quindi, tutte rigettate.
2.2. – La domanda di risarcimento ex art. 96 cpc va rigettata in difetto di prova e persino di specifica deduzione dei relativi presupposti.
2.3. – Segue, per la soccombenza, la condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei valori minimi (tenuto conto della semplicità della causa) previsti dal D.M. 55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al quinto scaglione di valore – di € 7.052,00 per compenso (pari alla sommatoria di € 1.276,00, 814,00, 2835,00 e 2.127,00, rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore della convenuta, con distrazione al suo procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, rigetta le domande dell'attore, condannandolo al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di € 7.052,00, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore della convenuta, con distrazione al suo procuratore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 29 aprile 2025 Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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