Articolo 23 della Legge 30 agosto 1868, n. 4613
Articolo 22
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16 ottobre 1868
Art. 23.

Sono abrogate le disposizioni delle Leggi precedenti, contrarie alla presente Legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino addi' 30 agosto 1868.

VITTORIO EMANUELE.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli DE FILIPPO.

G. CANTELLI.
E. BERTOLE-VIALE.


Entrata in vigore il 16 ottobre 1868