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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 5844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5844 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2196/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Tribunale di Brescia, in composizione monocratica nella persona del giudice applicato DR
LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2196/2023 promossa da:
(avv.Bracuti Giuseppe) Parte_1
contro
(avv. Fortunato Caterina) Parte_2
All'udienza del 4.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 07.02.2023 adiva il Tribunale di Brescia al fine di veder Parte_1 accertata e dichiarata la conclusione di un negozio fiduciario relativamente all'immobile di proprietà di dalla stessa acquistato dalla società Immobiliare S. Marino S.N.C. di LL S. e C. con Parte_2
atto del Notaio di Rovato in data 14.03.2008 al fine di ottenere sentenza di trasferimento ex Per_1
art. 2932 c.c. a sé del bene immobile, nonché in via subordinata, il risarcimento dei danni ammontanti ad oltre 300.000,00 euro per violazione del patto fiduciario.
Esponeva che l'operazione economica posta in essere dalle parti era stata caratterizzata dalla contestuale sottoscrizione, nella stessa giornata del 14.3.2008, di un atto di compravendita in cui risultava solo formalmente acquirente (mentre esso attore aveva Parte_2 Parte_1
pagato il prezzo) e dalla contestuale sottoscrizione di una procura speciale irrevocabile a vendere rilasciata dalla in favore del coniuge. Pt_2
Precisava che, il 14.3.2008 le parti, a ministero notaio avevano posto in essere tre atti, solo Per_1 apparentemente autonomi ma, di fatto, strettamente collegati l'uno all'altro:
pagina 1 di 4 a.
1 - la prima compravendita ai nn. 60522 rep. e 12540 racc. del Notaio (cfr. doc. 1) che Per_1
vedeva come acquirente che aveva pagato interamente il prezzo, mediante mutuo Parte_1
notaio rep. 60523 e racc.12541 (cfr. doc. 2); Per_1
a.
2 - la seconda compravendita ai nn. 60524 rep. e 12542 racc. del Notaio (cfr. doc. 3) Per_1
oggetto di causa, che vedeva come acquirente meramente formale ma da cui risultava Parte_2
che il aveva pagato interamente il prezzo (cfr. doc. 4); Pt_1
a.
3 - la procura speciale irrevocabile a vendere al n. 60526 rep. Not. (cfr. doc. 5), anche a sé Per_1 stesso, l'immobile oggetto della seconda compravendita (rep. 60524 e racc. 12542 Not. Per_1
rilasciata contestualmente dalla al Pt_2 Pt_1
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda in quanto non provata emergendo, Parte_2
al contrario, la volontà del di donare alla moglie la somma necessaria all'acquisto Pt_1 dell'immobile e, quindi, l'appartamento stesso.
Istruita la causa con prove orali, all'udienza del 4.12.2025, è stata riservata per la decisione.
La domanda può essere accolta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario' (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6459 del 06/03/2020,
Rv. 657212 – 01; cfr. anche Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 39566 del 13/12/2021, Rv. 663350).
Ne consegue, sempre secondo il più recente l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte, che 'la dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria' (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 6459 del 06/03/2020, Rv. 657212 – 02; in termini analoghi, cfr. anche Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 26988 del 26/11/2020, Rv. 659690, che ammette la validità di siddetta dichiarazione anche se contenuta in un testamento, che è per definizione un atto unilaterale).
pagina 2 di 4 Orbene, nel caso di specie, l'attore ha depositato la procura speciale irrevocabile a vendere l'immobile conferita da a a “vendere a chiunque e per quel prezzo che riterrà più Parte_2 Parte_1 conveniente” l'immobile oggetto di causa.
Si legge, altresì, “il presente mandato è gratuito e irrevocabile e viene conferito con espressa facoltà del procuratore di concludere il negozio in oggetto anche con sé medesimo o con altre persone delle quali lo stesso sia procuratore”.
Detta procura segue l'atto di compravendita posto in essere sempre il 14.03.2008, che vede come acquirente la ma l'atto notarile di compravendita dà conto che il prezzo di acquisto di euro Pt_2
250.640,00 è stato interamente pagato al venditore “Immobiliare S. Marino s.n.c. di LL S. e C.” con assegno bancario n°5152549215 tratto c/o Banca Popolare di Bergamo sul c/c n°76772 intestato a
. Parte_1
Una lettura organica delle seguenti risultanze documentali supera l'assunto della dell'atto di Pt_2
donazione.
Ed infatti, alla luce della giurisprudenza suindicata, ciò che connota la compravendita dell'immobile in termini di patto fiduciario è proprio la contestale procura irrevocabile a vendere.
Parte convenuta non ha prodotto né allegato alcun valido elemento di prova idoneo a superare le suindicate risultanze documentali.
Ed infatti i due testi di parte convenuta sentiti all'udienza del 10.12.2024 hanno dichiarato di non sapere nulla.
La domanda va, quindi, accolta.
La presente decisione assorbe la domanda subordinata di risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (pari al prezzo di acquisto dell'immobile) ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri minimi attesa la semplicità delle questioni affrontate).
PQM
Il giudice accoglie la domanda e per l'effetto trasferisce in favore di la proprietà Parte_1
dell' appartamento al piano terra, al piano primo e al piano secondo, catastalmente censito all'Agenzia del Territorio - Provincia di Brescia – Catasto Fabbricati come segue:
(Sezione Urbana NCT di Chiari) foglio 6 particella:
- 11 sub 16, cat. A/2, cl. 4 vani 4,5, R.C. euro 406,71 Via Sala piano T-1-2;
* autorimessa al piano interrato catastalmente censita all'Agenzia del Territorio – Provincia di Brescia
– Catasto Fabbricati (Sezione Urbana NCT di Chiari) foglio 6 particella:
- 11 sub 23 cat. C/6 cl.2 mq. 32, R.C. euro 84,29 Via Sala piano S1
pagina 3 di 4 originati dalla denuncia di variazione presentata all'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di
Brescia in data 14.2.2008 n°3720.1/2008 (prot. n°BS0067888), oltre alla quota proporzionale alla proprietà esclusiva delle parti comuni dell'intero edificio a sensi di legge, nonché dei beni comuni non censibili di spettanza tali risultanti dall'elaborato planimetrico e di subalternazione debitamente depositati presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Brescia.
Condanna al pagamento, in favore del delle spese che liquida in € 7.052,00 oltre Parte_2 Pt_1
rsf 15%, IVA e CPA.
Brescia 27.12.2025
Il giudice
DR LI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Tribunale di Brescia, in composizione monocratica nella persona del giudice applicato DR
LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2196/2023 promossa da:
(avv.Bracuti Giuseppe) Parte_1
contro
(avv. Fortunato Caterina) Parte_2
All'udienza del 4.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 07.02.2023 adiva il Tribunale di Brescia al fine di veder Parte_1 accertata e dichiarata la conclusione di un negozio fiduciario relativamente all'immobile di proprietà di dalla stessa acquistato dalla società Immobiliare S. Marino S.N.C. di LL S. e C. con Parte_2
atto del Notaio di Rovato in data 14.03.2008 al fine di ottenere sentenza di trasferimento ex Per_1
art. 2932 c.c. a sé del bene immobile, nonché in via subordinata, il risarcimento dei danni ammontanti ad oltre 300.000,00 euro per violazione del patto fiduciario.
Esponeva che l'operazione economica posta in essere dalle parti era stata caratterizzata dalla contestuale sottoscrizione, nella stessa giornata del 14.3.2008, di un atto di compravendita in cui risultava solo formalmente acquirente (mentre esso attore aveva Parte_2 Parte_1
pagato il prezzo) e dalla contestuale sottoscrizione di una procura speciale irrevocabile a vendere rilasciata dalla in favore del coniuge. Pt_2
Precisava che, il 14.3.2008 le parti, a ministero notaio avevano posto in essere tre atti, solo Per_1 apparentemente autonomi ma, di fatto, strettamente collegati l'uno all'altro:
pagina 1 di 4 a.
1 - la prima compravendita ai nn. 60522 rep. e 12540 racc. del Notaio (cfr. doc. 1) che Per_1
vedeva come acquirente che aveva pagato interamente il prezzo, mediante mutuo Parte_1
notaio rep. 60523 e racc.12541 (cfr. doc. 2); Per_1
a.
2 - la seconda compravendita ai nn. 60524 rep. e 12542 racc. del Notaio (cfr. doc. 3) Per_1
oggetto di causa, che vedeva come acquirente meramente formale ma da cui risultava Parte_2
che il aveva pagato interamente il prezzo (cfr. doc. 4); Pt_1
a.
3 - la procura speciale irrevocabile a vendere al n. 60526 rep. Not. (cfr. doc. 5), anche a sé Per_1 stesso, l'immobile oggetto della seconda compravendita (rep. 60524 e racc. 12542 Not. Per_1
rilasciata contestualmente dalla al Pt_2 Pt_1
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda in quanto non provata emergendo, Parte_2
al contrario, la volontà del di donare alla moglie la somma necessaria all'acquisto Pt_1 dell'immobile e, quindi, l'appartamento stesso.
Istruita la causa con prove orali, all'udienza del 4.12.2025, è stata riservata per la decisione.
La domanda può essere accolta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario' (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6459 del 06/03/2020,
Rv. 657212 – 01; cfr. anche Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 39566 del 13/12/2021, Rv. 663350).
Ne consegue, sempre secondo il più recente l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte, che 'la dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria' (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 6459 del 06/03/2020, Rv. 657212 – 02; in termini analoghi, cfr. anche Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 26988 del 26/11/2020, Rv. 659690, che ammette la validità di siddetta dichiarazione anche se contenuta in un testamento, che è per definizione un atto unilaterale).
pagina 2 di 4 Orbene, nel caso di specie, l'attore ha depositato la procura speciale irrevocabile a vendere l'immobile conferita da a a “vendere a chiunque e per quel prezzo che riterrà più Parte_2 Parte_1 conveniente” l'immobile oggetto di causa.
Si legge, altresì, “il presente mandato è gratuito e irrevocabile e viene conferito con espressa facoltà del procuratore di concludere il negozio in oggetto anche con sé medesimo o con altre persone delle quali lo stesso sia procuratore”.
Detta procura segue l'atto di compravendita posto in essere sempre il 14.03.2008, che vede come acquirente la ma l'atto notarile di compravendita dà conto che il prezzo di acquisto di euro Pt_2
250.640,00 è stato interamente pagato al venditore “Immobiliare S. Marino s.n.c. di LL S. e C.” con assegno bancario n°5152549215 tratto c/o Banca Popolare di Bergamo sul c/c n°76772 intestato a
. Parte_1
Una lettura organica delle seguenti risultanze documentali supera l'assunto della dell'atto di Pt_2
donazione.
Ed infatti, alla luce della giurisprudenza suindicata, ciò che connota la compravendita dell'immobile in termini di patto fiduciario è proprio la contestale procura irrevocabile a vendere.
Parte convenuta non ha prodotto né allegato alcun valido elemento di prova idoneo a superare le suindicate risultanze documentali.
Ed infatti i due testi di parte convenuta sentiti all'udienza del 10.12.2024 hanno dichiarato di non sapere nulla.
La domanda va, quindi, accolta.
La presente decisione assorbe la domanda subordinata di risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (pari al prezzo di acquisto dell'immobile) ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri minimi attesa la semplicità delle questioni affrontate).
PQM
Il giudice accoglie la domanda e per l'effetto trasferisce in favore di la proprietà Parte_1
dell' appartamento al piano terra, al piano primo e al piano secondo, catastalmente censito all'Agenzia del Territorio - Provincia di Brescia – Catasto Fabbricati come segue:
(Sezione Urbana NCT di Chiari) foglio 6 particella:
- 11 sub 16, cat. A/2, cl. 4 vani 4,5, R.C. euro 406,71 Via Sala piano T-1-2;
* autorimessa al piano interrato catastalmente censita all'Agenzia del Territorio – Provincia di Brescia
– Catasto Fabbricati (Sezione Urbana NCT di Chiari) foglio 6 particella:
- 11 sub 23 cat. C/6 cl.2 mq. 32, R.C. euro 84,29 Via Sala piano S1
pagina 3 di 4 originati dalla denuncia di variazione presentata all'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di
Brescia in data 14.2.2008 n°3720.1/2008 (prot. n°BS0067888), oltre alla quota proporzionale alla proprietà esclusiva delle parti comuni dell'intero edificio a sensi di legge, nonché dei beni comuni non censibili di spettanza tali risultanti dall'elaborato planimetrico e di subalternazione debitamente depositati presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Brescia.
Condanna al pagamento, in favore del delle spese che liquida in € 7.052,00 oltre Parte_2 Pt_1
rsf 15%, IVA e CPA.
Brescia 27.12.2025
Il giudice
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