Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva e l'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987.
Articolo 2
- Legge 9 aprile 1990, n. 99
Articolo 1 della Legge 9 aprile 1990, n. 99
Versione
3 maggio 1990
3 maggio 1990