Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 06/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente rel.
Dott. C. Zappalà Consigliere
Dott. F. Conti Consigliere alla scadenza del termine per note fissato per il 25/02/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 297\2016 r.g. vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
CONTRO
Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ordinanza n. 5912 pubblicata in data 5 marzo 2024 la Corte di
Cassazione, in accoglimento dei motivi di ricorso proposti dall' avverso CP_1
la sentenza di questa Corte d'Appello n. 5852/2016, cassava la pronuncia di secondo grado rimettendo la causa a questa CdA, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Il giudizio veniva rimesso sul ruolo, in considerazione della necessità della formazione di un eventuale titolo idoneo all'attivazione della procedura di recupero delle spese prenotate a debito e anticipate dall'Erario. Non risulta, invece, alcuna ammissione al Gratuito Patrocinio del sig. nel giudizio di Pt_1
legittimità.
L' interessato alla riassunzione del giudizio, non vi aveva provveduto nel CP_1
termine di legge sicchè veniva fissata l'udienza del 25\02\2025, sostituita dalla concessione del termine per note, per provvedere alla declaratoria di estinzione del giudizio.
Nessuna parte si costituiva.
All'indomani della scadenza del termine per il deposito di note la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di cui si discute risulta non essere stato riassunto da alcuna delle parti nel termine di tre mesi decorrente dalla declaratoria di interruzione, nella specie avvenuta con ordinanza del 5 marzo 2024.
Ai sensi degli artt. 305 e 307 ultimo comma c.p.c. va, pertanto, dichiarata,
d'ufficio, l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese dell'intero giudizio reputa questa Corte doversi procedere all'integrale compensazione fra le parti, in considerazione dell'avvenuta cassazione della sentenza di questa Corte d'Appello e della mancata riassunzione del giudizio, in esito al pronunciamento della Corte di
Cassazione da parte di chi aveva interesse al relativo esito.
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P.Q.M.
Visti gli artt. 305 e 307 ultimo comma c.p.c., così provvede: dichiara estinto il procedimento n. 297/2016; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità e quelle del pregresso giudizio di appello.
Messina 26 febbraio 2025
il Presidente est.
(dott. B. Catarsini)
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