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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8438 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5745/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE
La Giudice SE LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5748/2025 promossa da:
e per essa la mandataria (C.F. Controparte_1 CP_2
) e e per essa la mandataria P.IVA_1 Controparte_3 CP_2 (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Fioretti, Riccardo Rosaria P.IVA_1 PA e Bianca BA ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Palermo alla Piazza Castelnuovo n. 35.
- RICORRENTI –
contro
:
Controparte_4
- RESISTENTE CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Ricorrenti:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. accertare e dichiarare il grave inadempimento della al Controparte_4 Contratto di locazione finanziaria n. IF del 20.07.2010 e, per l'effetto: P.IVA_2
2. dichiarare che il Contratto stesso si è risolto per fatto e colpa della CP_4
in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 137 e ss. della L. n. 124/2017 e
[...] dagli artt. 20 e 21 del Contratto, ovvero, in subordine, pronunciare la risoluzione del Contratto per fatto e colpa della;
Controparte_4
3. condannare la , in persona del suo legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Contratto, nonché dell'art. 1 comma 138 e ss della L. n. 124/2017, a rilasciare, in favore di
[...]
e per essa della liberi e vuoti da persone e/o cose, gli immobili CP_3 CP_2 oggetto del contratto di compravendita del 21.07.2010 a rogito notaio dott.
[...]
rep. n. 123176 e racc. 36826, siti nel Comune di Teramo al viale Controparte_5
pagina 1 di 5 SE IN n. 1 e precisamente: locale commerciale, ubicato al piano terra, esteso circa mq. 163 (metri quadrati centosessantatre), con annesso locale al piano ammezzato. Riportato nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 69 particella 103 sub 3, zona censuaria 1, categoria C/1, classe 8, mq. 163 – rendita catastale Euro 3.501,99 – viale SE IN n. 1, piano terra, nonché locale commerciale ubicato al piano terra, esteso circa mq. 152 (metri quadrati centocinquantadue), con annesso un locale ed un w.c. al piano ammezzato. Riportato nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 69 particella 102 sub 9, zona censuaria 1, categoria C/1, classe 8, mq. 152 – rendita catastale Euro 3.265,66 – Viale SE IN n.1, piano terra. (A seguito di variazione toponomastica e soppressione/variazione di immobili, i predetti immobili sono oggi individuati nel Comune di Teramo al viale SE IN n.3 e riportati nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 69 particella 103 sub 27 e foglio 69, particella 102, sub 11);
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, ed il rimborso di spese generali, IVA e CPA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 13.02.2025, e Parte_1 e per esse, in qualità di mandataria, hanno convenuto in Controparte_3 CP_2 giudizio l' per il mancato adempimento delle obbligazioni Controparte_4 scaturenti dal contratto di locazione finanziaria immobiliare n. IF del 20.07.2010 P.IVA_2 avente ad oggetto le unità immobiliari ad uso commerciale, site in Teramo alla Via SE IN n. 1, al fine di sentirla condannare al rilascio immediato dell'immobile oggetto del contratto in questione.
, in via principale, ha dedotto di aver acquistato pro soluto da Unicredit Controparte_1
Leasing, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, tutti i crediti derivanti dai contratti di leasing sorti nel periodo compreso tra il 28.07.2000 e il 20.12.2019 e classificati dalla Circolare della Banca d'Italia 272/2008 come “esposizione creditizie deteroriate”, risultanti dalla lista pubblicata sul sito internet di Unicredit. ha parimenti dedotto di essere legittimata ad agire in giudizio in Controparte_3 quanto, in virtù del contratto 27.06.2023 di cessione dei rapporti giuridici in blocco, affinché gestisca e volorizzi i beni, i relativi contratti di locazione finanziaria e i rapporti giuridici derivantti dalla risoluzione degli stessi.
A sostegno della domanda giudiziale, hanno premesso che con un primo atto di compravendita del 21.07.2010 (Rep. n. 123176, Racc. n. 36826) Unicredit Leasing S.p.A. acquistato dai Signori Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e la piena proprietà del
[...] Parte_6 Controparte_6 Parte_7 seguente immobile: locale commerciale, ubicato al piano terra, esteso circa mq. 163 (metri quadrati centosessantatre), con annesso locale al piano ammezzato. Riportato nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 69 particella 103 sub 3, zona censuaria 1, categoria C/1, classe 8, mq. 163 – rendita catastale Euro 3.501,99 – viale SE IN n. 1, piano terra (doc. 7). In pari data, con separato atto di vendita (Rep. n. 123176, Racc. n. 36826) ha acquistato, altresì, locale commerciale ubicato al piano terra, esteso circa mq. 152 (metri quadrati centocinquantadue), con annesso un locale ed un w.c. al piano ammezzato. Riportato nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 69 particella pagina 2 di 5 102 sub 9, zona censuaria 1, categoria C/1, classe 8, mq. 152 – rendita catastale Euro 3.265,66 – Viale SE IN n.1, piano terra (doc. 8).
Tali immobili sono stati acquistati da Unicredit Leasing al solo scopo di essere concessi in locazione all' , che si è impegnata a versare alla concedente un canone Parte_8 complessivo di € 1.638.542,70 oltre I.V.A., suddiviso in n. 216 canoni mensili, di cui il primo pari a € 429.000,00 oltre I.V.A. da corrispondersi contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ed i successivi 215 di pari importo, € 5.625,78 oltre I.V.A. e indicizzazione ciascuno (doc. 6);
In data 05.11.2024, a seguito del prolungato inadempimento dell'utilizzatore nel pagamento dei canoni periodici, ha comunicato la risoluzione del contratto ai sensi Controparte_1 e per gli effetti dell'art. 20 e 21 delle condizioni generali del contratto e dell'art. 1, comma 137 e ss. della l. 124/2017 e la restituzione dell'immobile oggetto del contratto.
Verificata la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, preso atto della mancata costituzione della parte resistente, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 16 settembre 2025, precisate le conclusioni e dopo breve discussione, è stato riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
La domanda è fondata.
Parte ricorrente ha provato che la propria cedente Unicredti Leasing s.p.a. ha acquistato, in data 21 luglio 2010, l'immobile al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria all' (doc. 6), e che l'immobile sia stato contestualmente consegnato alla Controparte_4 parte utilizzatrice (doc. 9).
Il contratto locazione finanziaria sottoscritto tra le parti, in data 21.07.2010, prevede l'obbligo di pagamento per l'utilizzatore di 216 canoni mensili, di cui un primo canone anticipato pari ad € 429.00,00 e successivi 215 con periodicità mensile dell'importo di € 5.625,78.
La ricorrente ha allegato il mancato pagamento dei canoni di locazioni scaduti per un importo pari ad € 92.646,49 e con comunicazione inviata a mezzo raccomandata il 29.10.2024 all'utilizzatrice (doc. 12) ha dichiarato di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto di locazione, prevista dall'art. 21 delle condizioni generali del contratto, con la quale le parti hanno convenuto la facoltà della concedente di risolvere anticipatamente il contratto nel caso di mancato o ritardato pagamento di uno o più degli obblighi assunti dall'utilizzatore, tra cui il pagamento puntuale del corrispettivo, con conseguente diritto della concedente alla restituzione dell'immobile libero da persone e cose.
All'esito di tale comunicazione, l'immobile oggetto di causa non è stato rilasciato.
Orbene, sul creditore che agisce per la responsabilità contrattuale incombe l'onere della prova della fonte negoziale del suo diritto e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere. (Cass. 13533/2001, 3373/2010, 25584/18).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente, non avendo la resistente, vista la contumacia, provato alcun fatto estintivo del credito restitutorio dedotto in giudizio, deve ritenersi che la domanda delle ricorrenti sia pienamente provata e pagina 3 di 5 meritevole di accoglimento.
Le ricorrenti hanno infatti fornito prova del proprio diritto ad ottenere la restituzione dell'immobile, mediante il deposito del contratto e della presa di consegna dell'immobile hanno provato l'esatto adempimento della prestazione prevista per il concedente dal contratto di leasing e con la produzione dell'estratto conto hanno attestato la perdurante esposizione debitoria dell'utilizzatrice.
Nel caso di specie il contratto di locazione finanziaria è stato sottoscritto in data 21.07.2010 e quindi ante L. 124/2017, ma tale disciplina trova comunque applicazione se i presupposti per la risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore non si sono ancora verificati al momento della sua entrata in vigore. Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 2061/2021 ha infatti precisato: “non può dunque, la l. n. 124 del 2017 trovare applicazione per il passato, ossia per i contratti di leasing finanziario in cui si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore, presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (essendo, quindi, stata proposta domanda giudiziale ex art. 1453 c.c. o avendo il concedente dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. ) con la conseguenza che gli effetti risolutori non potranno essere, per detti contratti, quelli disciplinati dal comma 138 dell'art. 1 della medesima legge (ai quali si correla, poi, il procedimento di vendita o riallocazione del bene regolato dal successivo comma 139)”.
Nella fattispecie, la lettera di risoluzione è stata inviata solo il 29 ottobre 2024 (ratione temporis è quindi applicabile la disciplina di cui alla l. 124/2017), a seguito del mancato pagamento di oltre 6 canoni di locazione finanziaria (quindi nel rispetto dei presupposti del comma 137, oltre di quanto contrattualmente previsto), la domanda deve essere quindi accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, nel rispetto delle vigenti tariffe forensi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolte, dell'assenza di attività istruttoria e della limitata attività nella fase decisionale, con valori medi per la fase di studio ed introduttiva, nulla per la fase istruttoria e minimi per la fase decisoria solo orale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n IF del 20.07.2010, accoglie la domanda e condanna l' P.IVA_2 [...] al rilascio immediato, libero da persone e cose, degli immobili siti nel CP_4 Comune di Teramo al viale SE IN n. 1 e precisamente: locale commerciale, ubicato al piano terra, esteso circa mq. 163 (metri quadrati centosessantatre), con annesso locale al piano ammezzato. Riportato nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 69 particella 103 sub 3, zona censuaria 1, categoria C/1, classe 8, mq. 163 – rendita catastale Euro 3.501,99 – viale SE IN n. 1, piano terra. Nonché locale commerciale ubicato al piano terra, esteso circa mq. 152 (metri quadrati centocinquantadue), con annesso un locale ed un w.c. al piano ammezzato. Riportato nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 69 particella 102 sub 9, zona censuaria 1, categoria pagina 4 di 5 C/1, classe 8, mq. 152 – rendita catastale Euro 3.265,66 – Viale SE IN n.1, piano terra. (A seguito di variazione toponomastica e soppressione/variazione di immobili, i predetti immobili sono oggi individuati nel Comune di Teramo al viale SE IN n.3 e riportati nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 69 particella 103 sub 27 e foglio 69, particella 102, sub 11);
2) Condanna al pagamento, in solido, in favore di Controparte_4 [...]
e delle spese del giudizio, che liquida Controparte_1 Controparte_3 nella somma di € 518,00 per spese ed € 4.358,00 per compensi avvocato oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.A.
Milano, 6.11..2025
Il giudice
SE LI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE
La Giudice SE LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5748/2025 promossa da:
e per essa la mandataria (C.F. Controparte_1 CP_2
) e e per essa la mandataria P.IVA_1 Controparte_3 CP_2 (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Fioretti, Riccardo Rosaria P.IVA_1 PA e Bianca BA ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Palermo alla Piazza Castelnuovo n. 35.
- RICORRENTI –
contro
:
Controparte_4
- RESISTENTE CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Ricorrenti:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. accertare e dichiarare il grave inadempimento della al Controparte_4 Contratto di locazione finanziaria n. IF del 20.07.2010 e, per l'effetto: P.IVA_2
2. dichiarare che il Contratto stesso si è risolto per fatto e colpa della CP_4
in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 137 e ss. della L. n. 124/2017 e
[...] dagli artt. 20 e 21 del Contratto, ovvero, in subordine, pronunciare la risoluzione del Contratto per fatto e colpa della;
Controparte_4
3. condannare la , in persona del suo legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Contratto, nonché dell'art. 1 comma 138 e ss della L. n. 124/2017, a rilasciare, in favore di
[...]
e per essa della liberi e vuoti da persone e/o cose, gli immobili CP_3 CP_2 oggetto del contratto di compravendita del 21.07.2010 a rogito notaio dott.
[...]
rep. n. 123176 e racc. 36826, siti nel Comune di Teramo al viale Controparte_5
pagina 1 di 5 SE IN n. 1 e precisamente: locale commerciale, ubicato al piano terra, esteso circa mq. 163 (metri quadrati centosessantatre), con annesso locale al piano ammezzato. Riportato nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 69 particella 103 sub 3, zona censuaria 1, categoria C/1, classe 8, mq. 163 – rendita catastale Euro 3.501,99 – viale SE IN n. 1, piano terra, nonché locale commerciale ubicato al piano terra, esteso circa mq. 152 (metri quadrati centocinquantadue), con annesso un locale ed un w.c. al piano ammezzato. Riportato nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 69 particella 102 sub 9, zona censuaria 1, categoria C/1, classe 8, mq. 152 – rendita catastale Euro 3.265,66 – Viale SE IN n.1, piano terra. (A seguito di variazione toponomastica e soppressione/variazione di immobili, i predetti immobili sono oggi individuati nel Comune di Teramo al viale SE IN n.3 e riportati nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 69 particella 103 sub 27 e foglio 69, particella 102, sub 11);
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, ed il rimborso di spese generali, IVA e CPA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 13.02.2025, e Parte_1 e per esse, in qualità di mandataria, hanno convenuto in Controparte_3 CP_2 giudizio l' per il mancato adempimento delle obbligazioni Controparte_4 scaturenti dal contratto di locazione finanziaria immobiliare n. IF del 20.07.2010 P.IVA_2 avente ad oggetto le unità immobiliari ad uso commerciale, site in Teramo alla Via SE IN n. 1, al fine di sentirla condannare al rilascio immediato dell'immobile oggetto del contratto in questione.
, in via principale, ha dedotto di aver acquistato pro soluto da Unicredit Controparte_1
Leasing, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, tutti i crediti derivanti dai contratti di leasing sorti nel periodo compreso tra il 28.07.2000 e il 20.12.2019 e classificati dalla Circolare della Banca d'Italia 272/2008 come “esposizione creditizie deteroriate”, risultanti dalla lista pubblicata sul sito internet di Unicredit. ha parimenti dedotto di essere legittimata ad agire in giudizio in Controparte_3 quanto, in virtù del contratto 27.06.2023 di cessione dei rapporti giuridici in blocco, affinché gestisca e volorizzi i beni, i relativi contratti di locazione finanziaria e i rapporti giuridici derivantti dalla risoluzione degli stessi.
A sostegno della domanda giudiziale, hanno premesso che con un primo atto di compravendita del 21.07.2010 (Rep. n. 123176, Racc. n. 36826) Unicredit Leasing S.p.A. acquistato dai Signori Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e la piena proprietà del
[...] Parte_6 Controparte_6 Parte_7 seguente immobile: locale commerciale, ubicato al piano terra, esteso circa mq. 163 (metri quadrati centosessantatre), con annesso locale al piano ammezzato. Riportato nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 69 particella 103 sub 3, zona censuaria 1, categoria C/1, classe 8, mq. 163 – rendita catastale Euro 3.501,99 – viale SE IN n. 1, piano terra (doc. 7). In pari data, con separato atto di vendita (Rep. n. 123176, Racc. n. 36826) ha acquistato, altresì, locale commerciale ubicato al piano terra, esteso circa mq. 152 (metri quadrati centocinquantadue), con annesso un locale ed un w.c. al piano ammezzato. Riportato nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 69 particella pagina 2 di 5 102 sub 9, zona censuaria 1, categoria C/1, classe 8, mq. 152 – rendita catastale Euro 3.265,66 – Viale SE IN n.1, piano terra (doc. 8).
Tali immobili sono stati acquistati da Unicredit Leasing al solo scopo di essere concessi in locazione all' , che si è impegnata a versare alla concedente un canone Parte_8 complessivo di € 1.638.542,70 oltre I.V.A., suddiviso in n. 216 canoni mensili, di cui il primo pari a € 429.000,00 oltre I.V.A. da corrispondersi contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ed i successivi 215 di pari importo, € 5.625,78 oltre I.V.A. e indicizzazione ciascuno (doc. 6);
In data 05.11.2024, a seguito del prolungato inadempimento dell'utilizzatore nel pagamento dei canoni periodici, ha comunicato la risoluzione del contratto ai sensi Controparte_1 e per gli effetti dell'art. 20 e 21 delle condizioni generali del contratto e dell'art. 1, comma 137 e ss. della l. 124/2017 e la restituzione dell'immobile oggetto del contratto.
Verificata la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, preso atto della mancata costituzione della parte resistente, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 16 settembre 2025, precisate le conclusioni e dopo breve discussione, è stato riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
La domanda è fondata.
Parte ricorrente ha provato che la propria cedente Unicredti Leasing s.p.a. ha acquistato, in data 21 luglio 2010, l'immobile al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria all' (doc. 6), e che l'immobile sia stato contestualmente consegnato alla Controparte_4 parte utilizzatrice (doc. 9).
Il contratto locazione finanziaria sottoscritto tra le parti, in data 21.07.2010, prevede l'obbligo di pagamento per l'utilizzatore di 216 canoni mensili, di cui un primo canone anticipato pari ad € 429.00,00 e successivi 215 con periodicità mensile dell'importo di € 5.625,78.
La ricorrente ha allegato il mancato pagamento dei canoni di locazioni scaduti per un importo pari ad € 92.646,49 e con comunicazione inviata a mezzo raccomandata il 29.10.2024 all'utilizzatrice (doc. 12) ha dichiarato di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto di locazione, prevista dall'art. 21 delle condizioni generali del contratto, con la quale le parti hanno convenuto la facoltà della concedente di risolvere anticipatamente il contratto nel caso di mancato o ritardato pagamento di uno o più degli obblighi assunti dall'utilizzatore, tra cui il pagamento puntuale del corrispettivo, con conseguente diritto della concedente alla restituzione dell'immobile libero da persone e cose.
All'esito di tale comunicazione, l'immobile oggetto di causa non è stato rilasciato.
Orbene, sul creditore che agisce per la responsabilità contrattuale incombe l'onere della prova della fonte negoziale del suo diritto e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere. (Cass. 13533/2001, 3373/2010, 25584/18).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente, non avendo la resistente, vista la contumacia, provato alcun fatto estintivo del credito restitutorio dedotto in giudizio, deve ritenersi che la domanda delle ricorrenti sia pienamente provata e pagina 3 di 5 meritevole di accoglimento.
Le ricorrenti hanno infatti fornito prova del proprio diritto ad ottenere la restituzione dell'immobile, mediante il deposito del contratto e della presa di consegna dell'immobile hanno provato l'esatto adempimento della prestazione prevista per il concedente dal contratto di leasing e con la produzione dell'estratto conto hanno attestato la perdurante esposizione debitoria dell'utilizzatrice.
Nel caso di specie il contratto di locazione finanziaria è stato sottoscritto in data 21.07.2010 e quindi ante L. 124/2017, ma tale disciplina trova comunque applicazione se i presupposti per la risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore non si sono ancora verificati al momento della sua entrata in vigore. Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 2061/2021 ha infatti precisato: “non può dunque, la l. n. 124 del 2017 trovare applicazione per il passato, ossia per i contratti di leasing finanziario in cui si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore, presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (essendo, quindi, stata proposta domanda giudiziale ex art. 1453 c.c. o avendo il concedente dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. ) con la conseguenza che gli effetti risolutori non potranno essere, per detti contratti, quelli disciplinati dal comma 138 dell'art. 1 della medesima legge (ai quali si correla, poi, il procedimento di vendita o riallocazione del bene regolato dal successivo comma 139)”.
Nella fattispecie, la lettera di risoluzione è stata inviata solo il 29 ottobre 2024 (ratione temporis è quindi applicabile la disciplina di cui alla l. 124/2017), a seguito del mancato pagamento di oltre 6 canoni di locazione finanziaria (quindi nel rispetto dei presupposti del comma 137, oltre di quanto contrattualmente previsto), la domanda deve essere quindi accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, nel rispetto delle vigenti tariffe forensi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolte, dell'assenza di attività istruttoria e della limitata attività nella fase decisionale, con valori medi per la fase di studio ed introduttiva, nulla per la fase istruttoria e minimi per la fase decisoria solo orale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n IF del 20.07.2010, accoglie la domanda e condanna l' P.IVA_2 [...] al rilascio immediato, libero da persone e cose, degli immobili siti nel CP_4 Comune di Teramo al viale SE IN n. 1 e precisamente: locale commerciale, ubicato al piano terra, esteso circa mq. 163 (metri quadrati centosessantatre), con annesso locale al piano ammezzato. Riportato nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 69 particella 103 sub 3, zona censuaria 1, categoria C/1, classe 8, mq. 163 – rendita catastale Euro 3.501,99 – viale SE IN n. 1, piano terra. Nonché locale commerciale ubicato al piano terra, esteso circa mq. 152 (metri quadrati centocinquantadue), con annesso un locale ed un w.c. al piano ammezzato. Riportato nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 69 particella 102 sub 9, zona censuaria 1, categoria pagina 4 di 5 C/1, classe 8, mq. 152 – rendita catastale Euro 3.265,66 – Viale SE IN n.1, piano terra. (A seguito di variazione toponomastica e soppressione/variazione di immobili, i predetti immobili sono oggi individuati nel Comune di Teramo al viale SE IN n.3 e riportati nel Catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 69 particella 103 sub 27 e foglio 69, particella 102, sub 11);
2) Condanna al pagamento, in solido, in favore di Controparte_4 [...]
e delle spese del giudizio, che liquida Controparte_1 Controparte_3 nella somma di € 518,00 per spese ed € 4.358,00 per compensi avvocato oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.A.
Milano, 6.11..2025
Il giudice
SE LI
pagina 5 di 5